Lexipedia

Decisione

11.2008.184

Protezione del figlio. Assistenza giudiziaria: indigenza

12 gennaio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i giustificativi sulla loro situazione finanziaria. Ai fini del giudizio,

inoltre, l'Autorità di vigilanza vaglierà gli altri presupposti per il conferimento

del beneficio (art. 15 Lag).

7. La

procedura intesa al conseguimento dell'assistenza giudiziaria è invece

gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2

Lag). Da tale regola non v'è ragione di scostarsi in concreto. Per quanto

attiene alle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in

causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in

Considerandi

materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio i ricorrenti allo

Stato (sopra, consid. 2). Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia

attribuita ai richiedenti una congrua indennità per ripetibili. Si rammenti, ad

ogni buon conto, che l'indennità per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente

profuso dal legale dei ricorrenti nella pratica, ma quello che sarebbe occorso

a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga,

ottenendo il medesimo risultato.

8.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere

interesse a impugnare l'odierno giudizio. Sul conferimento dell'assistenza

giudiziaria tuttavia il diritto cantonale gli preclude ogni via di ricorso (sopra,

consid. 2). Il presente giudizio risulta dunque definitivo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è accolto, il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è annullato e

gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo

giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti

un'indennità di fr. 500.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione

all'avv..

Comunicazione a:

– Commissione

tutoria regionale 8, Pregassona;

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster