11.2008.184
Protezione del figlio. Assistenza giudiziaria: indigenza
12 gennaio 2009Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2008.184
Data decisione, Autorità:
12.01.2009, ICCA
Titolo:
Protezione del figlio. Assistenza giudiziaria: indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2008.184
Lugano
12 gennaio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 606.2000/R.100.2008
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1 e
RI 2,
(patrocinati dall' PA 1)
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
riguardo al riaffidamento del figlio S__________
(2000),
giudicando
ora sulla decisione del 3 novembre 2008 con cui l'Autorità di vigilanza ha respinto una richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da RI 1 e RI 2;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 18 novembre 2008 presentato da RI 1 e RI 2 contro la decisione
emessa il 3 novembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. S__________ (18 settembre 2000) è figlio di RI 1 (1962) e RI 2
(1954). Con decisione del 22 maggio 2003 la Commissione tutoria 8 ha privato RI 1 della custodia parentale e
ha collocato il bambino nella __________
__________
di __________. Tale decisione è stata confermata dall'Autorità
di vigilanza sulle tutele, su ricorso di RI 1 e
RI 2, il 1°
settembre 2003. Un appello presentato dai ricorrenti contro tale decisione è
stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del 9
dicembre 2005 (inc. 11.2003.123). Nel frattempo, il 29
settembre 2003, il figlio è stato collocato presso la famiglia affidataria di __________
e __________. Il 21 maggio 2004 RI 1 e RI 2 si sono uniti in matrimonio.
B. Il 3
marzo 2008 RI 1 e RI 2 hanno instato davanti alla Commissione tutoria regionale
8 per essere reintegrati nella custodia parentale. Esaminate le risultanze di
una relazione commissionata al Servizio medico-psicologico di __________, con decisione
del 7 agosto 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta. RI
1 e RI 2 sono insorti il 18 agosto 2008 contro tale decisione all'Autorità di
vigilanza, che il 3 novembre 2008 ha respinto il ricorso senza prelevare tasse
né spese. La domanda di assistenza giudiziaria formulata dai ricorrenti è stata
rigettata.
C. Contro
il rifiuto dell'assistenza giudiziaria RI 1 e RI 2 hanno ricorso il 18 novembre
2008 a questa Camera, chiedendo di riformare la decisione dell'Autorità di
vigilanza nel senso di concedere loro il beneficio litigioso. Per sua natura il
ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può
adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,
ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato
n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto
questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. L'art.
5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di
invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza
giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento
all'art. 5 in principio). Nella fattispecie non appare di verosimile utilità
interpellare la Commissione tutoria regionale. Più opportuno sarebbe sentire il
Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente
alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un
patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione
pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto
che – nel Ticino almeno – lo Stato non può contestare né il conferimento né
il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia
(art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità
di concessione” tassa la
nota professionale del patrocinatore d'ufficio (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze
descritte conviene procedere dunque senza indugio all'emanazione del giudizio.
3. L'Autorità
di vigilanza ha respinto il beneficio in questione con l'argomento che i richiedenti
non avevano dimostrato la loro indigenza. Pur essendo patrocinati da un legale,
essi si erano limitati a ricordare di avere ottenuto identico beneficio in precedenti
cause e a pretendere che la loro situazione finanziaria non era mutata. Ciò non
permetteva di appurare le loro reali condizioni economiche. Onde il rigetto della
domanda.
4. Nel
ricorso gli interessati affermano di essersi richiamati espressamente, davanti
all'Autorità di vigilanza sulle tutele, a numerose decisioni emanate dall'autorità
stessa, l'ultima del 14 agosto 2008 che li ammetteva al beneficio dell'assistenza
giudiziaria senza particolari formalità. Essi soggiungono che in una relazione del
18 agosto 2008 il Servizio medico-psicologico ha accertato come essi percepiscano
una rendita AI e non siano in grado di provvedere alle necessità del figlio. Avesse
ritenuto insufficientemente documentata la loro indigenza – essi concludono – l'Autorità
di vigilanza avrebbe dovuto esigere altra documentazione.
5. Davanti
all'Autorità di vigilanza sulle tutele i ricorrenti avevano postulato il
beneficio dell'assistenza giudiziaria evocando il fatto di essere “già stati ammessi al gratuito patrocinio nell'ambito delle
precedenti procedure presentate a questo lodevole ufficio. In particolare
l'autorità tutoria accoglieva le domande di ammissione al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio con sentenza del 10 luglio
2003, 1° settembre 2003, 17 agosto 2004 e 1° settembre 2004. La loro situazione
finanziaria non è assolutamente mutata” (ricorso, pag.
18). Ora, che l'onere di rendere verosimile le proprie ristrettezze incomba al richiedente è vero (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c), com'è vero che l'ottenimento
dell'assistenza giudiziaria in cause precedenti non conferisce il diritto ad
analogo riconoscimento in procedure successive. Un conto però è omettere di
produrre ogni documentazione a suffragio e un altro è presentare
documentazione insufficiente. Nel primo caso non tocca all'autorità richiamare il
richiedente ai propri obblighi, tanto meno ove questi sia assistito da un legale.
Nel secondo invece l'autorità deve invitare il
richiedente a integrare gli atti incompleti, la procedura volta all'ottenimento
dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307 consid. 2; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 4 Lag). Se il richiedente
ignora la sollecitazione o ottempera solo in parte, allora l'autorità può rifiutare
il beneficio (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c: I CCA, sentenza inc. 11.2005.163 del
6 giugno 2007, consid. 6).
6. Nella
fattispecie i ricorrenti avevano motivato esplicitamente la loro richiesta e l'Autorità
di vigilanza sulle tutele non poteva respingere la domanda d'acchito, tanto meno
dopo averli ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria il 14 agosto 2008.
Certo, nulla impediva che l'Autorità di vigilanza esigesse documentazione più
recente. In tal caso però essa avrebbe dovuto fissare ai ricorrenti un termine
per produrre nuovi atti. Ciò posto, il ricorso merita accoglimento, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all'Autorità di
vigilanza perché, ravvisandone la necessità, solleciti i richiedenti ad aggiornare
Fatti
i giustificativi sulla loro situazione finanziaria. Ai fini del giudizio,
inoltre, l'Autorità di vigilanza vaglierà gli altri presupposti per il conferimento
del beneficio (art. 15 Lag).
7. La
procedura intesa al conseguimento dell'assistenza giudiziaria è invece
gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2
Lag). Da tale regola non v'è ragione di scostarsi in concreto. Per quanto
attiene alle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in
causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in
Considerandi
materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio i ricorrenti allo
Stato (sopra, consid. 2). Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia
attribuita ai richiedenti una congrua indennità per ripetibili. Si rammenti, ad
ogni buon conto, che l'indennità per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente
profuso dal legale dei ricorrenti nella pratica, ma quello che sarebbe occorso
a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga,
ottenendo il medesimo risultato.
8.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere
interesse a impugnare l'odierno giudizio. Sul conferimento dell'assistenza
giudiziaria tuttavia il diritto cantonale gli preclude ogni via di ricorso (sopra,
consid. 2). Il presente giudizio risulta dunque definitivo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto, il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è annullato e
gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si
riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti
un'indennità di fr. 500.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione
all'avv..
Comunicazione a:
– Commissione
tutoria regionale 8, Pregassona;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster