11.2008.185
Vendita di fondi appartenenti a un tutelato (o a un curatelato) per necessità di quest'ultimo
30 dicembre 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2008.185
Data decisione, Autorità:
30.12.2008, ICCA
Titolo:
Vendita di fondi appartenenti a un tutelato (o a un curatelato) per necessità di quest'ultimo
FONDO
art. 404 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2008.185
Lugano,
30 dicembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
703.2004/R.121.2008 (curatela) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
()
alla
CO 1
per quanto riguarda l'alienazione di due fondi
proposta dal curatore
CO 2;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 dicembre
2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 27 novembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 25 novembre 2004 la Commissione tutoria
regionale 11 ha provvisto AP 1 (1927), celibe, di una curatela amministrativa
(art. 393 n. 2 CC), affidata prima a __________ e poi,
dal 4 agosto 2005, a CO 2. In precarie condizioni di salute, AP 1 risiede
stabilmente nel Centro sociale __________ di __________. Possiede numerosi
fondi, pressoché tutti a __________, ma ha problemi di liquidità, in specie per
pagare la retta del ricovero. L'8 giugno 2007 CO 2 ha chiesto così alla
Commissione tutoria regionale di poter alienare a trattative private la particella n. 63 RFD di __________ (casa
d'abitazione con terreno annesso e apiario, 999 m²), proprietà del curatelato. La Commissione
tutoria regionale ha sollecitato il 26 giugno 2007 l'Autorità di vigilanza sulle
tutele a far stimare il fondo, il cui valore venale è risultato di fr. 80 000.–. Con decisione del 28 agosto 2007 (intimata
al curatore, ma non a AP 1 personalmente) essa ha deciso di invitare l'Autorità
di vigilanza ad autorizzare la vendita della particella a trattative private
per fr. 80 000.– (art. 404 cpv. 3 CC). Statuendo il 13 settembre 2007,
l'Autorità di vigilanza ha rilasciato l'autorizzazione (intimata al curatore,
ma non a AP 1 personalmente).
B. In
seguito, il 6 novembre 2007, il curatore ha chiesto alla Commissione tutoria
regionale di poter alienare a trattative private anche la particella n. 427 RFD
di __________ (casa d'abitazione, fabbricati agricoli e terreno annesso, per
complessivi 62 025 m², di cui 48 354 m² di bosco). La Commissione tutoria regionale ha sollecitato il 7 novembre
2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele a far stimare il fondo, il cui valore
venale è risultato di fr. 100 000.–. Un'interessata all'acquisto si è annunciata
il 14 febbraio 2008 al curatore, offrendo di pagare il valore di stima. Con decisione
del 14 febbraio 2008 (intimata al curatore, ma non a AP 1 personalmente) la Commissione
tutoria regionale ha deciso di invitare l'Autorità di vigilanza ad autorizzare
la vendita a trattative private di tale particella a un prezzo compreso tra fr.
90 000.–
e fr. 110 000.–. Statuendo il 5 marzo 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele
ha rilasciato l'autorizzazione (intimata al curatore, ma non a AP 1
personalmente), fissando il prezzo di vendita in fr. 100 000.–.
C. Quello
stesso giorno la Commissione tutoria regionale ha ricevuto una lettera del 4
marzo 2008 in cui AP 1 comunicava, per il tramite del suo avvocato, di essere
stato informato da terzi circa le intenzioni del curatore e di opporsi a qualsiasi vendita dei propri terreni. Sentito il
20 marzo 2008 dalla Commissione tutoria regionale, il patrocinatore ha
precisato che il suo assistito avrebbe accettato l'alienazione di ogni altro
fondo, ma non delle particelle n. 63 __________ e 427 (in località __________, ove
il curatelato abitava). Il 31 luglio 2008 egli ha soggiunto che AP 1 aveva
trovato una persona interessata ad acquistare “un suo rustico” per
fr. 48 000.– e che nella sua casa di __________ si trovavano monete antiche, francobolli, cartoline, lettere
varie e mobili di valore, di modo che avrebbe consentito alla vendita
della particella n. 63 (ma non della particella n. 427) solo nel caso in cui la
realizzazione di quei beni non fosse andata a buon fine.
D. In
realtà alla Commissione tutoria regionale è giunta unicamente, il 12 settembre
2008, un'offerta di fr. 1000.– per due prati (particelle n. 434 e 435 RFD di __________).
La Commissione ha convocato perciò il patrocinatore del curatelato,
assegnandogli un termine fino al 4 luglio 2008 “per comunicare la presa di
posizione del pupillo”. Nel caso in cui quest'ultimo fosse d'accordo di cedere
l'una o l'altra delle particelle n. 63 e 427 – figura a verbale – la
Commissione tutoria regionale si sarebbe limitata ad alienare quel solo fondo,
rinviando la vendita dell'altro a più tardi, quando sarebbe stata “consumata la
liquidità ricavata”. I coniugi __________ e __________
si sono poi annunciati il 26 settembre 2008 alla Commissione tutoria
regionale, offrendo per la particella n. 63 la somma di fr. 138 000.–. AP 1 non ha più dato sue notizie. Il 30
settembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha
intimato così al patrocinatore di AP 1 le note decisioni del 28 agosto 2007 e
del 14 febbraio 2008 con cui invitava l'Autorità di vigilanza sulle tutele ad
autorizzare la vendita a trattative private delle particelle n. 63 e 427. Il 10 ottobre 2008 AP 1 ha scritto di proprio pugno alla
Commissione tutoria regionale: “Sono d'accordo di vendere la mia casa alla __________,
ossia più la casa delle api, il relativo terreno e il relativo bosco. Il totale
per fr. 150 000.– come già espresso dal signor __________”.
E. Contro
le due decisioni predette AP 1 è insorto quello stesso 10 ottobre 2008 per il
tramite del suo patrocinatore all'Autorità di vigilanza sulle tutele,
postulando l'annullamento di entrambi i giudizi e la stesura di un inventario
comprendente le sue “collezioni
di monete antiche, francobolli, cartoline e lettere varie, oltre a mobili
antichi di valore, e la realizzazione di questi oggetti”.
In subordine egli ha chiesto che fosse annullata almeno l'autorizzazione per la
vendita della particella n. 427. Chiamata a esprimersi, la Commissione tutoria regionale ha
proposto il 22 ottobre 2008 di respingere il
ricorso, se non altro per quanto riguarda l'autorizzazione alla vendita della
particella n. 63. Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 2007 il curatore ha
sostanzialmente assunto la medesima posizione. Statuendo con decisione del 27
novembre 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare
tasse né spese.
F. Il
18 dicembre 2008 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza davanti
a questa Camera per ottenere che – conferito all'appello effetto sospensivo –
il giudizio in questione sia riformato nel senso di respingere le due
autorizzazioni di vendita rilasciate dalla Commissione tutoria regionale.
L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel
termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC).
La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità
dell'art. 424a CPC. In concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza
è stata intimata al ricorrente il 27 novembre 2008, giorno della sua
emanazione. Consegnato alla posta il 18 dicembre 2008, l'appello in esame è pertanto
tempestivo.
2.
Nel
memoriale l'appellante insta perché si richiami l'incarto della Commissione tutoria
regionale (già agli atti), perché si escutano testimoni, si richiamino
ulteriori documenti, si ordini una perizia, si esegua un sopralluogo e si
assuma “ogni altra prova ammessa”. Chi siano i testimoni da sentire egli non
specifica, quali altri documenti andrebbero versati nel fascicolo processuale
egli non precisa, di quale utilità dovrebbe rivelarsi il sopralluogo egli non
spiega e quali siano le “altre
prove ammesse” ch'egli
sollecita non è dato di sapere. D'altro lato l'inserto della causa è completo e
gli atti consentono di procedere senza indugio all'emissione del giudizio. Non
giova dunque, in simili circostanze, attardarsi oltre.
3.
In
linea di principio gli immobili sono investimenti sicuri. Per tale ragione i
fondi di un tutelato non possono essere alienati “se non nel caso che gli interessi del tutelato lo esigano e secondo
le
istruzioni
dell'autorità tutoria” (art.
404.
cpv. 1 CC). La vendita ha luogo agli incanti pubblici e l'aggiudicazione
dev'essere approvata dall'autorità tutoria, la quale deciderà sollecitamente
(cpv. 2). Eccezionalmente la vendita può essere fatta a trattative private, con
l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza (cpv. 3). Tali regole si applicano
per analogia anche ai curatelati (Guler
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 4 ad art. 404 con rinvio).
Tra gli “interessi del tutelato” (o del curatelato) che possono giustificare
la vendita di fondi si annovera un bisogno urgente di liquidità cui non possa
rimediarsi altrimenti, il costo eccessivo di un immobile che il pupillo non sia
in grado di assumere almeno per un certo tempo, la necessità di finanziare
lavori urgenti in un altro stabile che non possano essere sovvenzionati in modo
diverso, l'impossibilità per il tutelato (o curatelato) di continuare a
esercitare l'attività artigianale, commerciale o industriale cui è destinato il
fabbricato, come pure il bisogno di acquistare un nuovo fondo per le esigenze
del pupillo medesimo (Meier, Droit
de la tutelle et actes immobiliers: question choisies, in: RDT 63/ 2008 pag.
276.
seg. con riferimenti). A tali eventualità si aggiunge
l'ipotesi di un edificio che richieda riparazioni importanti, troppo gravose
per il pupillo (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 372 n. 974 in fine).
4.
In
concreto l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso contro le due decisioni
con cui la Commissione tutoria regionale sollecitava il permesso di vendere le
particelle n. 63 e 427 a trattative private, rilevando che i beni mobili di cui
il curatelato pretendeva l'inventario non risultavano esistere (consid. 3).
Quanto alla particella n. 63, essa ne ha ritenuto ineluttabile l'alienazione
con l'argomento che “la
necessità di liquidità per pagare i debiti è pacifica ed ammessa persino dal
ricorrente medesimo”, che “il signor AP 1 ha inoltre dato il proprio
accordo per la vendita di __________ e che “l'abitazione sul fondo n. 63 è da risanare e finanche da
ristrutturare completamente” (consid. 4). Relativamente alla particella n. 427, infine, l'Autorità di
vigilanza ha constatato che l'immobile abbisogna di “urgenti ed importanti lavori”, che attendere
altro tempo prima della vendita “rischia solo di peggiorarne lo stato” e che,
essendosi manifestate persone interessate all'acquisto, “ciò costituisce una
buona possibilità economica per il curatelato” (consid. 5).
5.
Il
ricorrente afferma – in sintesi – che la vendita di entrambi i fondi è un
provvedimento sproporzionato, giacché vanno alienati anzitutto i beni mobili
di cui egli postula l'inventario. Qualora il ricavo di tali beni non fosse
sufficiente per garantirgli il fabbisogno personale di circa fr. 3000.–
mensili (di cui circa fr. 1500.– coperti dalla rendita AVS) e per onorare i
debiti (di circa fr. 10 000.–), solo allora si giustificherebbe la vendita della particella
n. 63 per fr. 80 000.–, ciò che a 84 anni di età gli garantirà mezzi adeguati per
altri quattro anni e mezzo. Onde l'inutilità di procedere immediatamente alla
vendita della particella n. 427.
6.
Che
l'appellante non abbia sostanziato per nulla l'esistenza di beni mobili
suscettibili di realizzazione è vero. Nelle sue osservazioni al ricorso
davanti all'Autorità di vigilanza (intimate al curatelato) la Commissione
tutoria regionale aveva fatto notare che il curatore aveva intrapreso ricerche
tanto nello stabile posto sulla particella n. 63 (locato a terzi) quanto
nell'abitazione situata sulla particella n. 427, senza rinvenire alcunché (pag.
2). L'appellante insiste nel rimproverare al curatore di non aver inventariato
beni mobili, ma non indica neppure di scorcio dove sarebbero tali valori nella
casa di __________ (fotografie delle condizioni in cui si trova l'interno allegate
alle osservazioni 23 ottobre 2007 del curatore al ricorso davanti all'Autorità
di vigilanza). Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.
7.
Per
quel che è della particella n. 63, si impongono alcune precisazioni. Intanto
non si può dire – con l'Autorità di vigilanza – che la vendita del fondo sia
inevitabile di fronte alla “necessità
di liquidità per pagare i debiti”. Nella sua distinta del 17 giugno 2008 (nell'incarto della
Commissione tutoria regionale) il curatore elenca fatture scoperte del
curatelato per complessivi fr. 7211.90. Che ciò renda inevitabile la vendita di
un fondo appare dubbio. L'Autorità di vigilanza rileva “il signor AP 1 ha inoltre dato il proprio accordo per la vendita di __________. Essa dimentica però che nella lettera scritta di proprio pugno il
10.
ottobre 2008 egli vincolava l'eventuale vendita a un ricavo di fr. 150 000.– (e non di
soli fr. 80 000.–). L'Autorità di vigilanza rileva poi che “l'abitazione sul fondo n. 63 è da risanare e finanche da
ristrutturare completamente”. Se non che, la Commissione tutoria regionale aveva deciso il 28 agosto 2007 di
invitare l'Autorità di vigilanza ad autorizzare la vendita a trattative private
“per far fronte al sostentamento” del curatelato, non per eseguire
riparazioni. E la stessa Autorità di vigilanza aveva rilasciato l'autorizzazione,
il
13.
settembre 2007, per tale motivo (pag. 2 in alto). Del resto,
l'esigenza
di riparazioni importanti è tutt'altro che chiara. Nel referto sul valore
venale del fondo, del luglio 2007, il consulente incaricato aveva menzionato
soltanto che l'edificio è “da ristrutturare
completamente”, mentre il sindaco di __________ ha dichiarato
il 18 giugno 2008 alla Commissione tutoria regionale che lo stabile è “in buono
stato” (verbale nell'incarto della Commissione).
Se in
concreto la vendita della particella n. 63 si giustifica (la modalità di
alienazione a trattative private non è controversa), ciò si deve in realtà
alla necessità di assicurare il fabbisogno corrente del curatelato. Vista
l'irreperibilità di beni mobili suscettivi di realizzazione, l'ammanco di fr.
1500.
– mensili ammesso dal curatelato medesimo nell'appello (pag. 4 in alto),
cumulato ai debiti da lui riconosciuti nel
ricorso all'Autorità di vigilanza (circa fr. 10 000.–: pag. 3), non
lascia spazio ad altre soluzioni. Lo stesso AP 1 dà atto per altro che, non
bastasse la vendita dei suoi beni mobili a coprire la quota scoperta del
proprio fabbisogno (e di beni mobili, come detto, non se ne sono rinvenuti),
non rimane che alienare la particella n. 63. Che egli pretenda di incassare fr. 150 000.– non è più
sostenuto nell'appello. Che l'immobile abbisogni o no di riparazioni importanti
poco giova. La vendita è necessaria per il sostentamento del curatelato, come
aveva rilevato la Commissione tutoria regionale nella sua decisione del
28.
agosto
2007.
e come ha rilevato l'Autorità di vigilanza nella sua autorizzazione del 13
settembre 2007. La quale al riguardo merita conferma. In proposito l'appello è
destinato all'insuccesso.
8.
Quanto
alla particella n. 427, la Commissione tutoria regionale aveva deciso di
sollecitarne il 14 febbraio 2008 la vendita a trattative private “per far fronte al mantenimento e alla
situazione debitoria” del
curatelato. Nella sua decisione del 5 marzo 2008 l'Autorità di vigilanza aveva
rilasciato l'autorizzazione, appunto, “per far fronte al sostentamento del curatelato in quanto degente
presso il Centro sociale __________” (pag. 2 in alto). Ora la stessa Autorità di vigilanza accerta, nella decisione
appellata, che “il bisogno di
liquidità del pupillo potrebbe essere soddisfatto con la vendita di un solo
immobile” (decisione appellata,
consid. 5 a metà). Ed essa medesima dà atto che la vendita di fondi appartenenti
a un pupillo va limitata all'indispensabile, dandosi il caso frazionando un
appezzamento troppo grande (consid. 2 in fine). Già a un primo esame quindi
l'autorizzazione alla vendita rilasciata il 5 marzo 2008 non si legittima,
almeno in base al motivo per cui è stata concessa.
Nella
decisione appellata l'Autorità di vigilanza ha cambiato motivazione, adducendo
– come detto – che la vendita del fondo è necessaria perché l'immobile abbisogna
di “urgenti ed importanti
lavori”, perché attendere altro tempo prima della vendita
“rischia solo di peggiorarne lo stato” e perché, essendosi manifestate persone
interessate all'acquisto, “ciò costituisce una buona possibilità economica per
il curatelato”. La prima constatazione va circostanziata. La particella n. 427
non si riduce infatti a uno stabile che abbisogna di riparazioni. È una vasta
proprietà rurale presso il fiume __________, da anni in disuso, che comprende
una vecchia casa d'abitazione in pessime condizioni e vari fabbricati agricoli
più o meno in rovina (referto sul valore venale del
fondo, del gennaio 2008, nel fascicolo della Commissione tutoria regionale).
Ora, di massima un curatelato è libero di conservare anche immobili fatiscenti,
soprattutto ove tali beni abbiano per lui un valore affettivo (come in
concreto: osservazioni della Commissione tutoria regionale al ricorso
introdotto davanti all'Autorità di vigilanza, pag. 2). Non spetta al curatore
né alle autorità tutorie privarlo di ciò, men che meno negli ultimi anni di
vita, sebbene costoro possano essere persuasi che l'alienazione sia un buon
affare. Anche sotto questo profilo la decisione appellata non trova dunque
giustificazione.
Diverso
sarebbe il caso qualora il degrado della proprietà costituisca un pericolo per
uomini o cose oppure ove il tutelato debba affrontare opere di risanamento (che
non è in grado di finanziare) per ordine dell'autorità amministrativa. Nulla in
tal senso risulta nella fattispecie. Anzi, la proprietà si trova in una zona
isolata del fondovalle ed è raggiungibile dal paese solo a piedi, percorrendo
per 20 minuti una mulattiera di 300 gradini in forte discesa. L'Autorità di
vigilanza rileva che “attendere
ulteriormente per
l'alienazione
della particella n. 427 rischia solo di peggiorarne lo stato”. L'appellante obietta a ragione,
nondimeno, che alla sua età di 84 anni e nelle sue precarie condizioni di
salute previsioni a lungo termine sono fuori luogo. E per conservare qualche tempo
una casa inabitabile (i fabbricati accessori sono ormai in rovina e senza utilità)
basterebbero gli interventi minimi indispensabili per eliminare le
infiltrazioni d'acqua dal tetto in piode. Che
l'alienazione
della particella n. 427 non sia urgente, per altro, si evince dal fatto che il
12.
settembre 2008 la Commissione tutoria regionale si era dichiarata disposta ad alienare unicamente la particella n. 63 ove il curatelato fosse
stato d'accordo di cederla, rinviando la vendita della particella n. 427 a più
tardi, quando sarebbe stata “consumata la liquidità ricavata” (sopra, lett. D).
9.
Se
ne conclude che, per quanto attiene alla vendita della particella n. 427,
la decisione appellata non resiste alla critica, mentre risulta inesorabile la
vendita della particella n. 63. Gli oneri del giudizio odierno andrebbero
suddivisi perciò fra l'appellante, che ha postulato a torto l'annullamento
dell'autorizzazione alla vendita della particella n. 63, e la Commissione
tutoria regionale, che ha deciso a torto di sollecitare anche la vendita della
particella n. 427 (art. 148 cpv. 2 CPC). Dato tuttavia che davanti all'Autorità
di vigilanza il ricorrente aveva chiesto con pertinenza – in subordine – che ci
si limitasse ad alienare la particella n. 63, appare equo rinunciare al prelievo
di tasse o spese. Non si giustifica invece l'attribuzione di ripetibili in
appello, la parziale vittoria compensando il grado di soccombenza.
Circa il
Dispositivo
dispositivo sugli oneri processuali di seconda sede, l'Autorità di vigilanza
non ha percepito tasse né spese. Dato l'esito dell'attuale giudizio, v'è da
domandarsi se il curatelato non abbia diritto a un'indennità per ripetibili
ridotte, il ricorso dovendo essere accolto nella sua domanda subordinata. Se
non che, nell'appello egli si limita a protestare
“ripetibili di entrambe le istanze”, senza indicare neppure per ordine di
grandezza quale indennità gli avrebbe dovuto assegnare
l'Autorità di vigilanza. Ciò basterebbe per
dichiarare l'appello irricevibile su questo punto (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 10 e 11 ad art. 309). Comunque sia, non va dimenticato che il procedimento attuale si deve anche alla
pervicacia di AP 1, il quale non ha accettato la proposta – ragionevole – formulata
dalla Commissione tutoria regionale, che il 12 settembre 2008 si era dichiara
pronta ad alienare la sola particella n. 63 ove egli fosse stato d'accordo, rinviando la vendita della particella n. 427 a più tardi. Ciò legittima nel risultato
il diniego di ripetibili.
10. L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
11. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF (due autorizzazioni alla vendita di fondi per complessivi
fr. 180 000.–) raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile (Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 46 ad art. 420).
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata
è riformata nel senso che:
a) l'autorizzazione
alla vendita della particella n. 63 RFD di __________ a trattative private è
confermata alle condizioni fissate dall'Autorità
di vigilanza sulle tutele nella decisione n. 703.2004 del 13 settembre
2007;
b) l'autorizzazione alla vendita della particella n.
427 RFD di __________ a trattative private è respinta e la decisione n.
703.2004 emessa il 5 marzo 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele è
annullata.
Per
il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata
è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e
2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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