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Decisione

11.2008.185

Vendita di fondi appartenenti a un tutelato (o a un curatelato) per necessità di quest'ultimo

30 dicembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n.

703.2004/R.121.2008 (curatela) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

()

alla

CO 1

per quanto riguarda l'alienazione di due fondi

proposta dal curatore

CO 2;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 dicembre

2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 27 novembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 25 novembre 2004 la Commissione tutoria

regionale 11 ha provvisto AP 1 (1927), celibe, di una curatela amministrativa

(art. 393 n. 2 CC), affidata prima a __________ e poi,

dal 4 agosto 2005, a CO 2. In precarie condizioni di salute, AP 1 risiede

stabilmente nel Centro sociale __________ di __________. Possiede numerosi

fondi, pressoché tutti a __________, ma ha problemi di liquidità, in specie per

pagare la retta del ricovero. L'8 giugno 2007 CO 2 ha chiesto così alla

Commissione tutoria regionale di poter alie­nare a trattative private la particella n. 63 RFD di __________ (casa

d'abitazione con terreno annesso e apiario, 999 m²), proprietà del curatelato. La Commissione

tutoria regionale ha sollecitato il 26 giugno 2007 l'Autorità di vigilanza sulle

tutele a far stimare il fondo, il cui valore venale è risultato di fr. 80 000.–. Con decisione del 28 agosto 2007 (intimata

al curatore, ma non a AP 1 personalmente) essa ha deciso di invitare l'Autorità

di vigilanza ad autorizzare la vendita della particella a trattative private

per fr. 80 000.– (art. 404 cpv. 3 CC). Statuendo il 13 settembre 2007,

l'Autorità di vigilanza ha rilasciato l'autorizzazione (intimata al curatore,

ma non a AP 1 personalmente).

B. In

seguito, il 6 novembre 2007, il curatore ha chiesto alla Commissione tutoria

regionale di poter alienare a trattative private anche la particella n. 427 RFD

di __________ (casa d'abitazio­ne, fabbricati agricoli e terreno annesso, per

complessivi 62 025 m², di cui 48 354 m² di bosco). La Com­missione tutoria regionale ha sollecitato il 7 novembre

2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele a far stimare il fondo, il cui valore

venale è risultato di fr. 100 000.–. Un'interessata all'acquisto si è annunciata

il 14 febbraio 2008 al curatore, offrendo di pagare il valore di stima. Con decisione

del 14 febbraio 2008 (intimata al curatore, ma non a AP 1 personalmente) la Commissione

tutoria regionale ha deciso di invitare l'Autorità di vigilanza ad autorizzare

la vendita a trattative private di tale particella a un prezzo compreso tra fr.

90 000.–

e fr. 110 000.–. Statuendo il 5 marzo 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele

ha rilasciato l'autorizzazione (intimata al curatore, ma non a AP 1

personalmente), fissando il prezzo di vendita in fr. 100 000.–.

C. Quello

stesso giorno la Commissione tutoria regionale ha ricevuto una lettera del 4

marzo 2008 in cui AP 1 comunicava, per il tramite del suo avvocato, di essere

stato informato da terzi circa le intenzioni del curatore e di opporsi a qualsiasi vendita dei propri terreni. Sentito il

20 mar­zo 2008 dalla Commissione tutoria regionale, il patrocinatore ha

precisato che il suo assistito avrebbe accettato l'alienazione di ogni altro

fondo, ma non delle particelle n. 63 __________ e 427 (in località __________, ove

il curatelato abitava). Il 31 luglio 2008 egli ha soggiunto che AP 1 aveva

trovato una persona interessata ad acquistare “un suo rustico” per

fr. 48 000.– e che nella sua casa di __________ si trovavano monete antiche, francobolli, cartoline, lettere

varie e mo­bili di valore, di modo che avrebbe consentito alla vendita

della particella n. 63 (ma non della particella n. 427) solo nel caso in cui la

realizzazione di quei beni non fosse andata a buon fine.

D. In

realtà alla Commissione tutoria regionale è giunta unicamente, il 12 settembre

2008, un'offerta di fr. 1000.– per due prati (particelle n. 434 e 435 RFD di __________).

La Commissione ha convo­cato perciò il patrocinatore del curatelato,

assegnandogli un termine fino al 4 luglio 2008 “per comunicare la presa di

posizione del pupillo”. Nel caso in cui quest'ultimo fosse d'accordo di cedere

l'una o l'altra delle particelle n. 63 e 427 – figura a ver­bale – la

Commissione tutoria regionale si sarebbe limitata ad alienare quel solo fondo,

rinviando la vendita dell'altro a più tardi, quando sarebbe stata “consumata la

liquidità ricavata”. I coniugi __________ e __________

si sono poi annunciati il 26 settembre 2008 alla Commis­sione tutoria

regionale, offrendo per la particella n. 63 la somma di fr. 138 000.–. AP 1 non ha più dato sue notizie. Il 30

settembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha

intimato così al patrocinatore di AP 1 le note decisioni del 28 agosto 2007 e

del 14 febbraio 2008 con cui invitava l'Autorità di vigilanza sulle tutele ad

autorizzare la vendita a trattative private delle particelle n. 63 e 427. Il 10 ottobre 2008 AP 1 ha scritto di proprio pugno alla

Commissione tutoria regionale: “Sono d'accordo di vendere la mia casa alla __________,

ossia più la casa delle api, il relativo terreno e il relativo bosco. Il totale

per fr. 150 000.– come già espresso dal signor __________”.

E. Contro

le due decisioni predette AP 1 è insorto quello stesso 10 ottobre 2008 per il

tramite del suo patrocinatore all'Autorità di vigilanza sulle tutele,

postulando l'annullamento di entrambi i giudizi e la stesura di un inventario

comprendente le sue “collezioni

di monete antiche, francobolli, cartoline e lettere varie, oltre a mobili

antichi di valore, e la realizzazione di questi oggetti”.

In subordine egli ha chiesto che fosse annullata almeno l'autorizzazione per la

vendita della particella n. 427. Chiamata a esprimersi, la Commissione tutoria regionale ha

proposto il 22 ottobre 2008 di respingere il

ricorso, se non altro per quanto riguarda l'autorizzazione alla vendita della

particella n. 63. Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 2007 il curatore ha

sostanzialmente assunto la medesima posizione. Statuendo con decisione del 27

novembre 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare

tasse né spese.

F. Il

18 dicembre 2008 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza davanti

a questa Camera per ottenere che – conferito all'appello effetto sospensivo –

il giudizio in questione sia riformato nel senso di respingere le due

autorizzazioni di vendita rilasciate dalla Commissione tutoria regionale.

L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel

termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura

in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC).

La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità

dell'art. 424a CPC. In concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza

è stata intimata al ricorrente il 27 novembre 2008, giorno della sua

emanazione. Consegnato alla posta il 18 dicembre 2008, l'appello in esame è pertanto

tempestivo.

2.

Nel

memoriale l'appellante insta perché si richiami l'incarto della Commissione tutoria

regionale (già agli atti), perché si escutano testimoni, si richiamino

ulteriori documenti, si ordini una perizia, si esegua un sopralluogo e si

assuma “ogni altra prova ammessa”. Chi siano i testimoni da sentire egli non

specifica, quali altri documenti andrebbero versati nel fascicolo processuale

egli non precisa, di quale utilità dovrebbe rivelarsi il sopralluogo egli non

spiega e quali siano le “altre

prove ammesse” ch'egli

sollecita non è dato di sapere. D'altro lato l'inserto della causa è completo e

gli atti consentono di procedere senza indugio al­l'emissione del giudizio. Non

giova dunque, in simili circostanze, attardarsi oltre.

3.

In

linea di principio gli immobili sono investimenti sicuri. Per tale ragione i

fondi di un tutelato non pos­sono essere alienati “se non nel caso che gli interessi del tutelato lo esigano e secon­do

le

istruzioni

dell'autorità tutoria” (art.

404.

cpv. 1 CC). La vendita ha luogo agli incanti pub­blici e l'aggiudicazione

dev'essere approvata dall'autorità tutoria, la quale deciderà sollecitamente

(cpv. 2). Eccezionalmente la vendita può essere fatta a trattative private, con

l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza (cpv. 3). Tali regole si applicano

per analogia anche ai curatelati (Guler

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 4 ad art. 404 con rinvio).

Tra gli “interessi del tutelato” (o del curatelato) che possono giustificare

la vendita di fondi si annovera un bisogno urgente di liquidità cui non possa

rimediarsi altrimenti, il costo eccessivo di un immobile che il pupillo non sia

in grado di assumere almeno per un certo tempo, la necessità di finanziare

lavori urgenti in un altro stabile che non possano essere sovvenzionati in modo

diverso, l'impossibilità per il tutelato (o curatelato) di continuare a

esercitare l'attività artigianale, commerciale o industriale cui è destinato il

fabbricato, come pure il bisogno di acquistare un nuovo fondo per le esigenze

del pupillo medesimo (Meier, Droit

de la tutelle et actes im­mobiliers: question choisies, in: RDT 63/ 2008 pag.

276.

seg. con riferimenti). A tali eventualità si aggiunge

l'ipotesi di un edificio che richieda riparazioni importanti, troppo gravose

per il pupillo (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 372 n. 974 in fine).

4.

In

concreto l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso contro le due decisioni

con cui la Commissione tutoria regionale sollecitava il permesso di vendere le

particelle n. 63 e 427 a trattative private, rilevando che i beni mobili di cui

il curatelato pretendeva l'inventario non risultavano esistere (consid. 3).

Quanto alla particella n. 63, essa ne ha ritenuto ineluttabile l'alienazione

con l'argomento che “la

necessità di liquidità per pagare i debiti è pacifica ed ammessa persino dal

ricorrente medesimo”, che “il signor AP 1 ha inoltre dato il proprio

accordo per la vendita di __________ e che “l'abitazione sul fondo n. 63 è da risanare e finanche da

ristrutturare completamente” (consid. 4). Relativamente alla particella n. 427, infine, l'Autorità di

vigilanza ha constatato che l'immobile abbisogna di “urgenti ed importanti lavori”, che attendere

altro tempo prima della vendita “rischia solo di peggiorarne lo stato” e che,

essendosi manifestate persone interessate all'acquisto, “ciò costituisce una

buona possibilità economica per il curatelato” (consid. 5).

5.

Il

ricorrente afferma – in sintesi – che la vendita di entrambi i fon­di è un

provvedimento sproporzio­nato, giacché vanno alienati anzitutto i beni mo­bili

di cui egli postula l'inventario. Qualora il ricavo di tali beni non fosse

sufficiente per garantirgli il fabbisogno personale di circa fr. 3000.–

mensili (di cui circa fr. 1500.– coperti dalla rendita AVS) e per onorare i

debiti (di circa fr. 10 000.–), solo allora si giustificherebbe la vendita della particella

n. 63 per fr. 80 000.–, ciò che a 84 anni di età gli garantirà mezzi adeguati per

altri quattro anni e mezzo. Onde l'inutilità di procedere imme­diatamente alla

vendita della particella n. 427.

6.

Che

l'appellante non abbia sostanziato per nulla l'esistenza di beni mobili

suscettibili di realizzazione è vero. Nelle sue osserva­zioni al ricorso

davanti all'Autorità di vigilanza (intimate al curatelato) la Commissione

tutoria regionale aveva fatto notare che il curatore aveva intrapreso ricerche

tanto nello stabile posto sulla particella n. 63 (locato a terzi) quanto

nell'abitazione situata sulla particella n. 427, senza rinvenire alcunché (pag.

2). L'appellante insiste nel rimproverare al curatore di non aver inventariato

beni mobili, ma non indica neppure di scorcio dove sarebbero tali valori nella

casa di __________ (fotografie delle condizioni in cui si trova l'interno allegate

alle osservazioni 23 ottobre 2007 del curatore al ricorso davanti all'Autorità

di vigilanza). Su que­sto punto l'appello cade dunque nel vuoto.

7.

Per

quel che è della particella n. 63, si impongono alcune precisazioni. Intanto

non si può dire – con l'Autorità di vigilanza – che la vendita del fondo sia

inevitabile di fronte alla “necessità

di liquidità per pagare i debiti”. Nella sua distinta del 17 giugno 2008 (nell'incarto della

Commissione tutoria regionale) il curatore elen­ca fatture scoperte del

curatelato per complessivi fr. 7211.90. Che ciò renda inevitabile la vendita di

un fondo appare dubbio. L'Autorità di vigilanza rileva “il signor AP 1 ha inoltre dato il proprio accordo per la vendita di __________. Essa dimentica però che nella lettera scritta di proprio pugno il

10.

ottobre 2008 egli vincolava l'eventuale vendita a un rica­vo di fr. 150 000.– (e non di

soli fr. 80 000.–). L'Autorità di vigilanza rileva poi che “l'abitazione sul fondo n. 63 è da risanare e finanche da

ristrutturare completamente”. Se non che, la Commissione tutoria regionale aveva deciso il 28 agosto 2007 di

invitare l'Autorità di vigilanza ad autorizzare la vendita a trattative private

“per far fronte al sostentamento” del curatelato, non per eseguire

riparazioni. E la stessa Autorità di vigilanza aveva rilasciato l'autorizzazione,

il

13.

settembre 2007, per tale motivo (pag. 2 in alto). Del resto,

l'esigenza

di riparazioni importanti è tutt'altro che chiara. Nel referto sul valore

venale del fondo, del luglio 2007, il consulente incaricato aveva menzionato

soltanto che l'edificio è “da ristrutturare

completamente”, mentre il sindaco di __________ ha dichiarato

il 18 giugno 2008 alla Commissione tutoria regionale che lo stabile è “in buono

stato” (verbale nell'incarto della Commissione).

Se in

concreto la vendita della particella n. 63 si giustifica (la mo­dalità di

alienazione a trattative private non è contro­versa), ciò si deve in realtà

alla necessità di assicurare il fabbisogno corrente del curatelato. Vista

l'irreperibilità di beni mobili suscettivi di realizzazione, l'ammanco di fr.

1500.

– mensili ammesso dal curatelato medesimo nell'appello (pag. 4 in alto),

cumulato ai debiti da lui riconosciuti nel

ricorso all'Autorità di vigilanza (circa fr. 10 000.–: pag. 3), non

lascia spazio ad altre soluzioni. Lo stesso AP 1 dà atto per altro che, non

bastasse la vendita dei suoi beni mobili a coprire la quota scoperta del

proprio fabbisogno (e di beni mobili, come detto, non se ne sono rinvenuti),

non rimane che alienare la particella n. 63. Che egli pretenda di incassare fr. 150 000.– non è più

sostenuto nell'appello. Che l'immobile abbisogni o no di riparazioni importanti

poco giova. La vendita è necessaria per il sostentamento del curatelato, come

aveva rilevato la Commissione tutoria regionale nella sua decisione del

28.

agosto

2007.

e come ha rilevato l'Autorità di vigilanza nella sua autorizzazione del 13

settembre 2007. La quale al riguardo merita conferma. In proposito l'appello è

destinato all'insuccesso.

8.

Quanto

alla particella n. 427, la Com­missione tutoria regionale aveva deciso di

sollecitarne il 14 febbraio 2008 la vendita a trattative private “per far fronte al mantenimento e alla

situazione debitoria” del

curatelato. Nella sua decisione del 5 marzo 2008 l'Autorità di vigilanza aveva

rilasciato l'autorizzazione, appunto, “per far fronte al sostentamento del curatelato in quanto degente

presso il Centro sociale __________” (pag. 2 in alto). Ora la stessa Autorità di vigilanza accerta, nella decisione

appellata, che “il bisogno di

liquidità del pupillo potrebbe essere soddisfatto con la vendita di un solo

immobile” (decisione appellata,

consid. 5 a metà). Ed essa medesima dà atto che la vendita di fondi appartenenti

a un pupillo va limitata all'indispensabile, dandosi il caso frazionando un

appezzamento troppo grande (consid. 2 in fine). Già a un primo esame quindi

l'autorizzazione alla vendita rilasciata il 5 marzo 2008 non si legittima,

almeno in base al motivo per cui è stata concessa.

Nella

decisione appellata l'Autorità di vigilanza ha cambiato motivazione, adducendo

– come detto – che la vendita del fondo è necessaria perché l'immobile abbisogna

di “urgenti ed importanti

lavori”, perché attendere altro tempo prima della vendita

“rischia solo di peggiorarne lo stato” e perché, essendosi manifestate persone

interessate all'acquisto, “ciò costituisce una buona possibilità economica per

il curatelato”. La prima constatazione va circostanziata. La particella n. 427

non si riduce infatti a uno stabile che abbisogna di riparazioni. È una vasta

proprietà rurale presso il fiume __________, da anni in disuso, che comprende

una vecchia casa d'abitazione in pessime condizioni e vari fabbricati agricoli

più o meno in rovina (referto sul valore venale del

fondo, del gennaio 2008, nel fascicolo della Commissione tutoria regionale).

Ora, di massima un curatelato è libero di conservare anche immobili fatiscenti,

soprattutto ove tali beni abbiano per lui un valore affettivo (come in

concreto: osservazioni della Commissio­ne tutoria regio­nale al ricorso

introdotto davanti all'Autorità di vigilanza, pag. 2). Non spetta al curatore

né alle autorità tutorie privarlo di ciò, men che meno negli ultimi anni di

vita, sebbene costoro possano essere persuasi che l'alienazione sia un buon

affare. Anche sotto questo profilo la decisione appellata non trova dunque

giustificazione.

Diverso

sarebbe il caso qualora il degrado della proprietà costituisca un pericolo per

uomini o cose oppure ove il tutelato debba affrontare opere di risanamento (che

non è in grado di finanziare) per ordine dell'autorità amministrativa. Nulla in

tal senso risulta nella fattispecie. Anzi, la proprietà si trova in una zona

isolata del fondovalle ed è raggiun­gibile dal paese solo a piedi, percorrendo

per 20 minuti una mulattiera di 300 gradini in forte discesa. L'Autorità di

vigilanza rileva che “attendere

ulterior­mente per

l'alienazione

della particella n. 427 rischia solo di peggiorarne lo stato”. L'appellante obietta a ragione,

nondimeno, che alla sua età di 84 anni e nelle sue precarie condizioni di

salute previsioni a lungo termine sono fuori luogo. E per conservare qualche tempo

una casa inabitabile (i fabbricati accessori sono ormai in rovina e senza utilità)

basterebbero gli interventi minimi indispensabili per eliminare le

infiltrazioni d'acqua dal tetto in piode. Che

l'alienazione

della particella n. 427 non sia urgente, per altro, si evince dal fatto che il

12.

settembre 2008 la Commissione tutoria regionale si era dichiarata disposta ad alienare unicamente la particella n. 63 ove il curatelato fosse

stato d'accordo di cederla, rinviando la vendita della particella n. 427 a più

tardi, quando sarebbe stata “consumata la liquidità ricavata” (sopra, lett. D).

9.

Se

ne conclude che, per quanto attiene alla vendita della particella n. 427,

la decisione appellata non resiste alla critica, mentre risulta inesorabile la

vendita della particella n. 63. Gli oneri del giudizio odierno andrebbero

suddivisi perciò fra l'appellante, che ha postulato a torto l'annullamento

dell'autorizzazione alla vendita della particella n. 63, e la Commissione

tutoria regionale, che ha deciso a torto di sollecitare anche la vendita della

particella n. 427 (art. 148 cpv. 2 CPC). Dato tuttavia che davanti all'Autorità

di vigilanza il ricorrente aveva chiesto con pertinenza – in subordine – che ci

si limitasse ad alienare la particella n. 63, appare equo rinunciare al prelievo

di tasse o spese. Non si giustifica invece l'attribuzione di ripetibili in

appello, la parziale vittoria compensando il grado di soccombenza.

Circa il

Dispositivo

dispositivo sugli oneri processuali di seconda sede, l'Autorità di vigilanza

non ha percepito tasse né spese. Dato l'esito dell'attuale giudizio, v'è da

domandarsi se il curatelato non abbia diritto a un'indennità per ripetibili

ridotte, il ricorso dovendo essere accolto nella sua domanda subordinata. Se

non che, nell'appello egli si limita a protestare

“ripetibili di entrambe le istanze”, senza indicare neppure per ordine di

grandezza quale indennità gli avrebbe dovuto assegnare

l'Autorità di vigilanza. Ciò basterebbe per

dichiarare l'appello irricevibile su questo punto (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 10 e 11 ad art. 309). Comunque sia, non va dimenticato che il procedimento attuale si deve anche alla

pervicacia di AP 1, il quale non ha accettato la proposta – ragionevole – formulata

dalla Commissione tutoria regionale, che il 12 settembre 2008 si era dichiara

pronta ad alie­nare la sola particella n. 63 ove egli fosse stato d'accordo, rinviando la vendita della particella n. 427 a più tardi. Ciò legittima nel risultato

il diniego di ripetibili.

10. L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

11. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74 cpv. 1 lett. b LTF (due autorizzazioni alla vendita di fondi per complessivi

fr. 180 000.–) raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile (Geiser

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 46 ad art. 420).

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata

è riformata nel senso che:

a) l'autorizzazione

alla vendita della particella n. 63 RFD di __________ a trattative private è

confermata alle condizioni fissate dall'Autorità

di vigilanza sulle tutele nella decisione n. 703.2004 del 13 settembre

2007;

b) l'autorizzazione alla vendita della particella n.

427 RFD di __________ a trattative private è respinta e la decisione n.

703.2004 emessa il 5 marzo 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele è

annullata.

Per

il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata

è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e

2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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