11.2008.186
Ripetibili in procedura amministrativa: parte tenuta alla corresponsione?
12 settembre 2011Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2008.186
Data decisione, Autorità:
12.09.2011, ICCA
Titolo:
Ripetibili in procedura amministrativa: parte tenuta alla corresponsione?
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
RIPETIBILI
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 31 LPAMM
art. 30 LTEC
Incarto n.
11.2008.186
Lugano
12 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa R.126.2008 (protezione
del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
(patrocinato da PA 1)
alla
CO 1
per quanto riguarda la custodia parentale su
CO 3 (2006),
(rappresentata dal curatore. PA 3),
figlia sua e di
CO 2
(patrocinata da PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 5 dicembre 2008 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 19 novembre
2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolto il contestuale ricorso contro il rifiuto dell'assistenza
giudiziaria da parte della medesima Autorità;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale ai rimedi
giuridici;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
3 marzo 2006 CO 2 (1982), cittadina cubana, ha dato alla luce a __________ una
figlia, LCO 3, che è stata riconosciuta il 6 luglio 2006 da RI 1 (1952). Il 28
settembre 2006 la Commissione tutoria regionale 5 ha approvato un contratto in cui in genitori hanno regolato il mantenimento e il diritto alle
relazioni personali paterne. Il 20 settembre 2007 la Commissione tutoria
regionale ha disposto il collocamento diurno di LCO 3 in un asilo nido di Lugano per almeno tre giorni la settimana.
B. Il 30 aprile 2008 RI 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale
di togliere ad CO 2 l'autorità parentale, conferendola a lui, e a titolo
cautelare ha instato perché la figlia gli fosse affidata immediatamente. Con decisione
emessa il 9 maggio 2008 senza contraddittorio la Commissione tutoria regionale
ha privato provvisoriamente la madre della custodia parentale, affidando la figlia
al padre, ha istituito in favore di LCO 3 una curatela di rappresentanza,
designando l'PA 3 in qualità di curatore, ha incaricato il Servizio medico-psicologico
di __________ di redigere una perizia sulle capacità dei genitori e ha invitato
l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni a stilare un rapporto sullo stato di LCO
3, come pure a preparare un aggiornamento sullo stato socio-ambientale del
padre in funzione di un affidamento della figlia. Sentite le parti all'udienza
del 17 luglio 2008, con decisione del 2 ottobre 2008 dichiarata immediatamente
esecutiva la Commissione tutoria regionale ha ripristinato la custodia della
madre sulla figlia, ha rinnovato il collocamento della bambina all'asilo nido
di __________, specificando che entrambi genitori avrebbero provveduto alle cure
della bambina quando non era all'asilo, ha confermato l'PA 3 in qualità di curatore e ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di trovare una
famiglia cui affidare LCO 3.
C. Contro
la decisione appena citata RI 1 ha presentato un ricorso del 23 ottobre 2008 all'Autorità
di vigilanza sulle tutele per ottenere, previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria, che CO 2 fosse privata dell'autorità parentale e che la figlia
fosse affidata a lui. Nelle loro osservazione 3, 4 e 6 novembre 2008 la Commissione
tutoria regionale, CO 2 e l'PA 3 hanno proposto di respingere il ricorso. Statuendo
con decisione del 19 novembre 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha
accolto parzialmente il ricorso, nel senso che ha annullato la decisione impugnata
e ha rinviato gli atti alla Commissione tutoria regionale per nuova decisione
dopo avere indetto un dibattimento finale. Essa non ha prelevato tasse né spese,
ma la Commissione tutoria regionale è stata condannata invece a versare al
ricorrente fr. 150.– per ripetibili, di modo che la richiesta di assistenza
giudiziaria è stata dichiarata così senza oggetto.
D. RI 1
è insorto a questa Camera con un appello del 5 dicembre 2008 nel quale chiede di
aumentare l'indennità per ripetibili a fr. 4386.– e di ammetterlo al beneficio
dell'assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Analogo
beneficio egli postula anche in questa sede. Invitati a formulare osservazioni,
la Commissione tutoria regionale, CO 2 e l'PA 3 sono rimasti silenti.
in diritto: I. Sull'appello
in materia di ripetibili
1. La
decisione impugnata è stata notificata a RI 1 il 20 novembre 2008. All'appello continua ad
applicarsi pertanto “il diritto in vigore al momento della comunicazione della
decisione” (art. 405 cpv. 1 CPC), ovvero la procedura
ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le
particolarità dell'art. 424a CPC ticinese. Introdotto nel termine di
venti giorni, il 5 dicembre 2008, il memoriale dell'appellante è perciò tempestivo
(art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele in vigore fino al 31 dicembre 2010, cui rinviava anche l'art. 39 LAC).
2. Secondo
l'appellante l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha abusato del suo potere di
apprezzamento in materia di ripetibili, poiché un'indennità di fr. 150.– non
retribuisce nemmeno 30 minuti d'attività forense ed è quindi palesemente
inadeguata. Egli contesta inoltre che il suo ricorso riprendesse quanto già
esposto nell'istanza del 30 aprile 2008, facendo valere che l'allegato conteneva
anzi una puntuale contestazione delle risultanze peritali. Chiede di
conseguenza che l'indennità sia calcolata in ragione dell'impegno profuso dal suo
patrocinatore, di oltre 14 ore di lavoro, per un onorario di complessivi fr.
4386.–.
3. Il diritto federale non disciplina l'attribuzione di ripetibili nelle procedure di ricorso a norma dell'art. 420 cpv. 2 CC. In proposito fa stato
dunque il diritto cantonale (art. 54 cpv. 3 tit. fin. CC; Geiser in:
Basler Kommentar, 3ª edizione,
n. 43 ad art. 420 CC). Ora, l'art. 30 della citata legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele si
limita a prevedere che “l'autorità può condannare la parte soccombente al
pagamento di un'indennità per ripetibili”. Il primo interrogativo da porsi è
sapere a questo punto chi debba intendersi per “parte” soccombente. A tal fine
la legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm), cui l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele rinvia a titolo sussidiario, non è di aiuto.
a) La
giurisprudenza sviluppatasi intorno all'art. 31 LPAmm ha posto il principio per
cui autorità inferiori che risultino soccombere possono essere tenute alla
rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano partecipato alla
lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo. In simili
eventualità esse vanno considerate alla stregua di controparti, anche se non
sono tecnicamente tali (cfr. sull'art. 6 PA: Marantelli-Sonanini/Huber in: Waldmann/Weissenberger [curatori], VwVG,
Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 56 ad art. 6). Per contro, qualora
siffatte autorità abbiano partecipato alla lite unitamente a
privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le
ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza
successo al loro fianco (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 161 con
richiami; analogamente: Maillard
in: VwVG, op. cit., n. 47, 48 e 49 ad art. 64).
b) Questa Camera ha già avuto modo di stabilire – nel segno di quanto
precede – che, qualora risulti soccombere, una Commissione tutoria regionale può
essere tenuta, in quanto organismo munito di autonomia amministrativa (art. 16
e 17 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele), a rifondere ripetibili a ricorrenti vittoriosi se ha partecipato
alla lite quale unica antagonista della parte che ha avuto successo. Se invece
essa ha partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando
sconfitta insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola
ai privati che si sono battuti senza successo al suo fianco (I CCA,
sentenza inc. 11.2009.188 del 19 aprile 2011 destinata a pubblicazione; analogamente:
sentenza inc. 11.2011.60 del 24 agosto 2011, consid. 4).
c) Nella
fattispecie non solo la Commissione tutoria regionale, ma
anche CO 2 ha proposto all'Autorità di vigilanza di respingere il ricorso di RI
1 (osservazioni del 4 novembre 2008). E l'Autorità di vigilanza ha accolto
parzialmente il ricorso, annullando la decisione della Commissione tutoria regionale.
Dandosi quindi un privato cittadino che si è battuto
senza successo al fianco dell'autorità inferiore in sede di ricorso, le ripetibili in favore del ricorrente andavano addebitate ad CO 2 e non alla Commissione tutoria regionale. Quest'ultima non essendo
insorta, non è il caso di intervenire. Sta il fatto che la Commissione tutoria
regionale non può essere condannata rifondere a RI 1 un'indennità maggiore di
quella fissata dall'Autorità di vigilanza. Ciò posto, l'appello manca di consistenza
ed è destinato all'insuccesso.
II. Sul ricorso
in materia di assistenza giudiziaria
4. Fino
al 31 dicembre 2010 un richiedente poteva adire entro 15 giorni, contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria (art.
35 cpv. 4 vLag), “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità
gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22
maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è pertanto
ricevibile.
5. L'Autorità
di vigilanza ha dichiarato la richiesta di assistenza giudiziaria senza oggetto
poiché RI 1 si è visto riconoscere un'indennità di fr. 150.– per ripetibili. L'appellante
obietta che tale principio può trovare “una sua pur criticabile applicazione allorquando
vengono assegnate ripetibili piene in ambiti in cui una parte è completamente
soccombente”, ma non nel caso specifico, l'indennità riconosciuta retribuendo appena
mezz'ora di lavoro. Egli chiede così di essere ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio, le relative condizioni essendo date, in particolare quella di far
capo a un'assistenza legale.
6. Nella fattispecie si è detto che secondo l'art. 30 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele
e curatele “l'autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di
un'indennità per ripetibili”. E di principio l'assegnazione di
adeguate ripetibili rende senza oggetto una richiesta di assistenza giudiziaria
(DTF 131 II 80 consid. 4). Ove nondimeno l'incasso delle ripetibili appaia difficile
o finanche impossibile, l'autorità deve concedere ugualmente il beneficio
dell'assistenza giudiziaria (DTF 122 I 325 consid. 3c). Ciò vale anche nel caso
in cui una parte parzialmente vittoriosa riceva un'indennità per ripetibili ridotte
(DTF 124 V 309 consid. 6), se non altro per l'ammontare dell'onorario che
rimane scoperto rispetto all'onorario pieno che il patrocinatore potrebbe
esporre (sentenza del Tribunale
federale I.1059/06 del 20 dicembre 2007 consid. 3.2, riassunta in: Anwaltsrevue/Revue
de l'avocat 2008 pag. 177). Tali principi sono stati
ripresi invariati nell'art. 122 cpv. 2 nCPC (Tappy in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 14 segg. ad art. 122; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo
2011, n. 13 segg. ad art. 122; Rüegg
in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 4 segg. ad art. 122).
7. In
concreto l'Autorità di vigilanza ha fissato un'indennità per ripetibili ridotte
poiché il ricorso trovava accoglimento già solo per violazione del diritto di
essere sentiti, ma non nel merito. Il criterio non manca di pertinenza, ma
un'indennità di fr. 150.– rimane manifestamente inadeguata anche per la
retribuzione delle sole prestazioni correlate alla violazione del diritto di esprimersi.
Tenuto conto delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui con il
cliente, conversazioni telefoniche e corrispondenza), delle spese (art. 6 cpv.
1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1) e
dell'IVA, un importo del genere non retribuisce nemmeno mezz'ora di lavoro alla
tariffa di fr. 280.– l'ora prevista dall'art. 12 del citato regolamento. Non poteva
quindi rendere senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria. Del resto,
quand'anche l'Autorità di vigilanza sulle tutele avesse – correttamente –
obbligato CO 2 a versare ripetibili (sopra, consid. 3c), le condizioni
finanziarie di lei avrebbero reso l'incasso dell'indennità difficile, se non
impossibile. E, come si è visto (consid. 6), in un caso del genere l'autorità
non poteva semplicemente dichiarare la richiesta di assistenza giudiziaria priva
d'oggetto.
8. Quanto
alle condizioni per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'indigenza
del richiedente (art. 3 vLag) appariva
verosimile. E il suo ricorso non era privo di possibilità di
successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che è stato
parzialmente accolto dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Né si poteva
pretendere che l'interessato, privo di cognizioni giuridiche, procedesse in
lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 vLag) o rinunciasse ad appellare solo per
Fatti
i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b vLag). La richiesta di
assistenza giudiziaria inoltrata all'Autorità di vigilanza meritava dunque
accoglimento e al proposito la decisione impugnata va riformata di conseguenza.
In sede di tassazione andrà esaminata con attenzione, ad ogni modo, la nota del
patrocinatore d'ufficio, giacché il beneficio
dell'assistenza giudiziaria garantisce solo le prestazioni indispensabili a fini
forensi (sentenza del Tribunale federale 5P.51/1994 del 10 maggio 1994, consid.
5a con rinvio a DTF 109 Ia 111 consid. 3b). Bisognerà valutare pertanto se per
far valere la violazione del diritto di essere sentito in relazione alla
mancata trasmissione della perizia sulla quale poi la Commissione tutoria
regionale si è fondata giustificasse un memoriale di 17 pagine e, quindi, se il
dispendio orario del patrocinatore d'ufficio risulti commisurato al tempo che
un avvocato solerte e speditivo avrebbe impiegato per giungere – senza prolissità
o ridondanze – allo stesso risultato. Simile apprezzamento non può essere anticipato
in questa sede.
III. Sulle spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
9. Gli
oneri dell'appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC ticinese). Date le condizioni economiche
verosimilmente difficili in cui versa l'appellante, tutto induce a ritenere
però che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero
costo aggiuntivo per l'ente pubblico. Tanto vale ragionevolmente, in simili
frangenti, soprassedere a prelievi. Non si pone invece problema di ripetibili,
nessuno avendo formulato osservazioni al ricorso. Quanto alla procedura per il
conferimento dell'assistenza giudiziaria, essa è gratuita (salvo ipotesi di temerarietà,
Considerandi
estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 vLag) e in concreto non v'è ragione di
derogare a tale precetto. L'accoglimento del ricorso legittima invece la
corresponsione di ripetibili da parte del Cantone Ticino, il litigio in materia
di assistenza giudiziaria opponendo il ricorrente allo Stato (RtiD I-2009 pag.
599.
n. 2c). L'indennità va commisurata nondimeno al limitato impegno richiesto
al patrocinatore d'ufficio per la stesura del ricorso.
10.
Relativamente
alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata da RI 1 per la procedura davanti
a questa Camera, essa non può essere accolta, poiché all'appello mancava sin
dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002).
Il conferimento di congrue ripetibili per il procedimento di ricorso contro il
diniego dell'assistenza giudiziaria per opera dell'Autorità di vigilanza rende priva
d'interesse, invece, la analoga richiesta contenuta nel ricorso.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
11.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile non è raggiunto dall'appello, che verteva sul solo ammontare
delle ripetibili. Quanto all'impugnabilità della
decisione in materia di assistenza giudiziaria per la procedura di appello,
trattandosi di una decisione incidentale essa segue la via giudiziaria dell'azione
principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007,
consid. 1.2).
12.
In merito alla decisione sul conferimento dell'assistenza giudiziaria
davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, solo il Cantone potrebbe avere
interesse a ricorrere. Il diritto ticinese tuttavia precludeva allo Stato ogni
mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria. CO 2 non sono parti
in causa e non sono toccate nei loro interessi giuridicamente protetti, di modo
che non sono legittimate neanch'esse a ricorrere (RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c). Ne
segue che il giudizio sul conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti
all'Autorità di vigilanza non può essere impugnato davanti al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è accolto e il dispositivo n. 2 seconda
frase della decisione impugnata è così riformato:
Nella misura in cui la richiesta non è divenuta
senza oggetto, RI 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
4. Non si
riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
a RI 1 fr. 500.– per ripetibili.
5. La
richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso è dichiarata priva
d'interesse.
6. Intimazione
a:
;;;.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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