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Decisione

11.2008.186

Ripetibili in procedura amministrativa: parte tenuta alla corresponsione?

12 settembre 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b vLag). La richiesta di

assistenza giudiziaria inoltrata all'Autorità di vigilanza meritava dunque

accoglimento e al proposito la decisione impugnata va riformata di conseguenza.

In sede di tassazione andrà esaminata con attenzione, ad ogni modo, la nota del

patrocinatore d'ufficio, giacché il beneficio

dell'assistenza giudiziaria garantisce solo le prestazioni indispensabili a fini

forensi (sentenza del Tribunale federale 5P.51/1994 del 10 maggio 1994, consid.

5a con rinvio a DTF 109 Ia 111 consid. 3b). Bisognerà valutare pertanto se per

far valere la violazione del diritto di essere sentito in relazione alla

mancata trasmissione della perizia sulla quale poi la Commissione tutoria

regionale si è fondata giustificasse un memoriale di 17 pagine e, quindi, se il

dispendio orario del patrocinatore d'ufficio risulti commisurato al tempo che

un avvocato solerte e speditivo avrebbe impiegato per giungere – senza prolissità

o ridondanze – allo stesso risultato. Simile apprezzamento non può essere anticipato

in questa sede.

III. Sulle spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

9. Gli

oneri dell'appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC ticinese). Date le condizioni economiche

verosimilmente difficili in cui versa l'appellante, tutto induce a ritenere

però che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero

costo aggiuntivo per l'ente pubblico. Tanto vale ragionevolmente, in simili

frangenti, soprassedere a prelievi. Non si pone invece problema di ripetibili,

nessuno avendo formulato osservazioni al ricorso. Quanto alla procedura per il

conferimento dell'assistenza giudiziaria, essa è gratuita (salvo ipotesi di temerarietà,

Considerandi

estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 vLag) e in concreto non v'è ragione di

derogare a tale precetto. L'accoglimento del ricorso legittima invece la

corresponsione di ripetibili da parte del Cantone Ticino, il litigio in materia

di assistenza giudiziaria opponendo il ricorrente allo Stato (RtiD I-2009 pag.

599.

n. 2c). L'indennità va commisurata nondimeno al limitato impegno richiesto

al patrocinatore d'ufficio per la stesura del ricorso.

10.

Relativamente

alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata da RI 1 per la procedura davanti

a questa Camera, essa non può essere accolta, poiché all'appello mancava sin

dall'inizio ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002).

Il conferimento di congrue ripetibili per il procedimento di ricorso contro il

diniego dell'assistenza giudiziaria per opera dell'Autorità di vigilanza rende priva

d'interesse, invece, la analoga richiesta contenuta nel ricorso.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

11.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile non è raggiunto dall'appello, che verteva sul solo ammontare

delle ripetibili. Quanto all'impugnabilità della

decisione in materia di assistenza giudiziaria per la procedura di appello,

trattandosi di una decisione incidentale essa segue la via giudiziaria dell'azione

principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007,

consid. 1.2).

12.

In merito alla decisione sul conferimento dell'assistenza giudiziaria

davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, solo il Cantone potrebbe avere

interesse a ricorrere. Il diritto ticinese tuttavia precludeva allo Stato ogni

mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria. CO 2 non sono parti

in causa e non sono toccate nei loro interessi giuridicamente protetti, di modo

che non sono legittimate neanch'esse a ricorrere (RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c). Ne

segue che il giudizio sul conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti

all'Autorità di vigilanza non può essere impugnato davanti al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è accolto e il dispositivo n. 2 seconda

frase della decisione impugnata è così riformato:

Nella misura in cui la richiesta non è divenuta

senza oggetto, RI 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

4. Non si

riscuotono tasse o spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

a RI 1 fr. 500.– per ripetibili.

5. La

richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso è dichiarata priva

d'interesse.

6. Intimazione

a:

;;;.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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