11.2008.187
Scioglimento di comproprietà
30 dicembre 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2008.187
Data decisione, Autorità:
30.12.2008, ICCA
Titolo:
Scioglimento di comproprietà
SCIOGLIMENTO DELLA COMPROPRIETÀ
art. 650 CC
Incarto n.
11.2008.187
Lugano
30 dicembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2008.72 (scioglimento
di comproprietà) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 21 aprile 2008 da
AO 1)
(patrocinato dall' PA 1)
contro
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
26 novembre 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 15 settembre 2006, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AO 1
(1953) ed AP 1 (1949). In esito al divorzio egli ha accordato alla moglie, tra
l'altro, un diritto di abitazione fino al 30 settembre 2026 nell'ex dimora
coniugale (particella n. 235 RFD di __________, intestata al marito). Adita da AP
1, il 19 novembre 2007 questa Camera ha riformato tale sentenza, annullando il
diritto di abitazione, ma accertando che la particella n. 235 appartiene alle
parti in ragione di metà ciascuno (inc. 11.2006.99). Il
29 novembre 2007 AP 1 ha ottenuto l'iscrizione della
sua quota di comproprietà nel registro fondiario.
B. Il 21
aprile 2008 AO 1 ha instato davanti al medesimo Pretore per lo scioglimento
della citata comproprietà mediante asta pubblica. Nella sua risposta del 14
maggio 2008 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. L'udienza preliminare
ha avuto luogo il 25 novembre 2008. Non essendovi prove da assumere, le parti
hanno proceduto immediatamente al dibattimento finale, nell'ambito del quale esse
hanno confermato le loro posizioni, la convenuta postulando nondimeno
l'assegnazione dell'intero fondo dietro versamento di un conguaglio.
C. Con
sentenza del 26 novembre 2008 il Pretore ha accertato il diritto di AO 1 di ottenere
lo scioglimento della comproprietà, ne ha disposto l'attuazione mediante asta
pubblica, ha affidato al notaio __________ i pubblici incanti da tenere entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ha fissato la
base d'asta in fr. 700 000.– e ha disposto la suddivisione del
ricavo tra i comproprietari in ragione di metà ciascuno. A AO 1 egli ha riconosciuto
inoltre un compenso di fr. 2334.50 mensili, da dedurre dalla quota di
partecipazione spettante a
AP 1, dal dicembre del 2007 fino al trapasso della proprietà immobiliare all'aggiudicatario. La tassa di giustizia
di fr. 4900.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico della
convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 10 000.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 18 dicembre 2008
nel quale dichiara – in sintesi – di opporsi allo scioglimento della comproprietà.
L'appello non è stato intimato per osservazioni.
in diritto: 1. Il Pretore ha accolto la petizione, in concreto, non ravvisando
motivi che ostino (nel senso dell'art. 650 CC) allo scioglimento della comproprietà.
Quanto al modo di divisione, egli ha optato per l'asta pubblica, non
apparendogli praticabile né una divisione del fondo in natura né l'attribuzione
del bene alla sola convenuta. Ciò posto, il primo giurice ha regolato – come
detto – la suddivisione del ricavo, disponendo che il provento dell'asta sia
ripartito a metà fra i comproprietari, AO 1 avendo diritto inoltre di ricevere fr.
2334.50 mensili (da dedurre dalla quota di partecipazione dell'ex moglie) a
valere dal dicembre del 2007 fino al trapasso di proprietà all'aggiudicatario.
2. L'appellante
censura la sentenza impugnata “poiché arbitraria; il contratto del 29 settembre
1989 casa al mappale 235 RFD di __________ è ben chiaro, esiste la sentenza di
divorzio con la quale mi si dà la facoltà di abitare 26 anni gratuitamente (sentenza
del 15 settembre 1006, in giudicato il 18 ottobre 2006) e la sentenza del
Tribunale di appello di Lugano dove mi viene riconosciuta in proprietà la metà
della casa al mappale 235 RFD di __________, l'altra metà di proprietà AO 1, __________
(SG), ex marito (siamo stati sposati 17 anni) e, richiamo l'art. 242 punto 3
del CC, il quale chiaramente esprime quanto precedentemente sentenziato, la
mia quota parte non è in vendita”.
3. Un appello deve contenere tra l'altro, sotto pena di nullità, “la dichiarazione
di appellare con l'indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che
si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza”, come pure le richieste di
giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC con rinvio al cpv. 5). Nel suo scritto
AP 1 non menziona i dispositivi della sentenza pretorile che intende appellare,
né formula domande di merito. Con qualche sforzo interpretativo è possibile
desumere tuttavia ch'essa insorge per lo meno contro lo scioglimento della
comproprietà (dispositivo n. 1). Ancorché ai limiti, sotto questo profilo il
memoriale è di conseguenza ammissibile.
4. Ogni
comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a
meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà
per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata (art. 650 cpv. 1
CC). Lo scioglimento, poi, non può essere chiesto intempestivamente (art. 650
cpv. 3 CC). Come ha già accertato il Pretore, nella fattispecie non si ravvisa
nessuna di tali eccezioni (sentenza impugnata, consid. 2). La convenzione stipulata
dalle parti il 29 settembre 1989 riconosceva all'appellante mezza proprietà
della particella n. 235, ma non impediva né differiva la divisione. Quanto alla
“facoltà di abitare 26 anni gratuitamente” nell'immobile,
essa non sussiste, giacché nella sentenza del 19 novembre 2007 questa Camera non
l'ha confermata, riconoscendo invece a AP 1 la comproprietà del fondo. Infine il richiamo all'art. 242 cpv. 3 CC è fuori argomento, giacché
riguarda la comunione dei beni, regime che i coniugi non hanno mai adottato.
Certo, l'appellante
sottolinea che la sua quota di un mezzo “non è in
vendita”, ma dimentica che AO 1 non è tenuto a rimanere in comproprietà, tanto
meno con lei. E siccome occorre mettere fine alla comproprietà, l'appellante non
può pretendere di conservare la propria quota. Circa un'eventuale
intempestività della richiesta (nel senso dell'art. 650 cpv. 3 CC), nemmeno l'appellante
asserisce che lo scioglimento
comporti per lei oneri eccessivi o svantaggi considerevoli (sulla nozione: Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 328 n. 1185 e 1185a con
rimandi; Brunner/Wichtermann in: Basler
Kommentar, ZGB II, 3ª edizione,
n. 19 e 20 ad art. 650). Ne discende che al proposito l'appello
si rivela destituito di buon diritto.
5. Quanto
al modo di divisione (mediante asta pubblica) e al riparto del ricavato (metà
ciascuno tra i comproprietari), compresa l'indennità di fr. 2334.50 mensili in favore dell'ex marito dal dicembre del 2007
fino al trapasso della proprietà immobiliare all'aggiudicatario,
il tema non è litigioso, tant'è che l'appellante non spende una parola per confrontarsi
con le argomentazioni del Pretore.
6. Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato
all'attore per osservazioni.
7. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
Considerandi
il valore litigioso (che nell'azione dell'art. 650 CC corrisponde a quello della
quota di comproprietà: RtiD I-2004 pag. 607 n. 109c) supera ampiamente la
soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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