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Decisione

11.2008.188

Denegata giustizia

27 agosto 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Nella

sua risposta del 29 agosto 2008, la Commissione tutoria regionale precisa di

avere convocato le parti a un'udienza di discussione, svoltasi il 5 giugno

2008, e che il curatore educativo è riuscito a organizzare, nell'estate del

2008, due incontri tra il padre e il figlio, e che un terzo incontro avrebbe

dovuto svolgersi nel corso del mese di settembre. Ritenendo ingiustificato un ricorso

per denegata giustizia, la Commissione tutoria regionale si è rimessa al

prudente giudizio dell'Autorità di vigilanza sulle tutele.

L. Il

12 settembre 2007 (recte: 2008), la Commissione tutoria regionale ha

invitato CO 2 a trasmettere, entro la fine del mese, tutte le informazioni

scolastiche di N__________ al padre e al curatore educativo, di cui i medesimi

non erano ancora stati fatti partecipi. Il 9 ottobre 2008 essa ha infine

ordinato alla madre di rispettare le decisioni del curatore educativo

nell'ambito del mandato di cui è investito, "osservando i tempi e le

modalità da questi definiti per l'esercizio delle relazioni personali tra il

figlio N__________ ed il padre RI 1 ". L'ordine è stato impartito con la

comminatoria dell'art. 292 CP. Contro tale risoluzione CO 2 è insorta con un

ricorso del 15 ottobre 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele. L'autorità

tutoria, con risposta del 21 ottobre 2008, ha proposto di respingere quest'ultimo ricorso.

M. Statuendo

il 20 novembre 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha parzialmente

accolto il ricorso per denegata giustizia di RI 1 (vedi sopra, lett. H),

invitando la Commissione tutoria regionale a accertare presso il ricorrente se

la madre avesse fornito le informazioni richieste e, se del caso, imponendole

il rispetto dell'art. 275a CC con la comminatoria dell'art. 292 CP.

Quanto alla gestione della problematica delle relazioni personali tra padre e figlio

da parte della Commissione tutoria regionale il ricorso è invece stato

respinto, non essendo ravvisabile un caso di denegata giustizia. L'Autorità di

vigilanza sulle tutele ha rinunciato al prelievo di tasse e spese e non ha

assegnato ripetibili. Il ricorso del 15 ottobre 2008 di CO 2 è stato respinto;

la tassa di giustizia e le spese, di fr. 200.–, sono state poste a carico

della ricorrente. Anche in questo caso, non sono state assegnate ripetibili.

N. Contro

la decisione appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un

"ricorso" del 10 dicembre 2008, allegando svariati documenti e

formulando le seguenti domande di giudizio:

"in

via principale: che il mio ricorso per denegata giustizia, nella misura in cui

non è privo d'oggetto, venga integralmente accolto, anche per quanto riguarda

il mancato e necessario intervento da parte della CTR1, per garantire i miei

legittimi rapporti personali padre figlio così come deciso dal giudice.

In via

subordinata:

1.

I documenti allegati vengono accettati in

virtù del principio inquisitorio, eventualmente viene concesso un termine di 10 giorni

all'UVT per essere ascoltati in merito ai suddetti documenti.

2.

Richiedo la restituzione in intero del

termine per presentare per omessa indicazione di fatti e di produzione di prove

dell'incarto in oggetto, segnatamente riguardo il mio ricorso del 19 agosto

2008 per denegata giustizia.

3.

L'incarto viene rinviato all'UVT in

quanto incompleto, e che necessita di un complemento di istruttoria, non solo

documentale ma anche per sentire eventuali testimoni, in particolare il

curatore __________, per appurare i fatti da me contestati, abbondanzialmente

l'avv. __________."

Il

"ricorso" non ha fatto oggetto di intimazione. Il 3 marzo 2009 la

Commissione tutoria regionale ha fatto ordine a CO 2 – con la comminatoria

dell'art. 292 CP – di trasmettere a RI 1 "tutte le informazioni rilevanti

concernenti il figlio N__________, in particolare fornendo entro un termine

perentorio di 5 giorni dalla presente, puntuale ed esaustiva risposta alle

richieste 28 novembre 2008 del padre […]". Il 30 marzo 2009 il Procuratore

pubblico ha emanato un decreto d'accusa contro CO 2 per “ripetuta disobbedienza

a decisioni dell'autorità”, segnatamente per non avere rispettato, fra l'altro,

la risoluzione del 9 ottobre 2008. Il decreto d'accusa contempla altresì l'imputazione

di ingiuria ai danni di RI 1.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al

31.

dicembre 2010 erano appellabili a questa Camera entro venti giorni dalla

notifica (vecchio art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). L'appello

in esame, presentato il 10 dicembre 2008, è pertanto tempestivo. Direttamente

toccato dalla decisione impugnata, RI 1 è legittimato a impugnare la decisione

dell'Autorità di vigilanza.

2.

In

merito all'esercizio del diritto di visita, l'Autorità di vigilanza sulle

tutele ha ritenuto che l'autorità tutoria "era ragionevolmente indotta a

credere" che il padre "avesse accettato – almeno provvisoriamente –

di sospendere le proprie relazioni con N__________ ", non avendo egli

dimostrato simili intenzioni nei confronti dell'autorità tutoria. Inoltre – ha

soggiunto l’Autorità di vigilanza –, l'emanazione il 9 ottobre 2008 di una

decisione nel senso voluto dal ricorrente ha, in ogni caso, reso privo

d'oggetto il ricorso per denegata giustizia. Per quanto attiene invece alle

richieste di informazione formulate dal ricorrente, l'Autorità di vigilanza

sulle tutele ha ritenuto che "il diniego di giustizia dev'essere ammesso,

in quanto l'autorità tutoria non ha sufficientemente sostenuto il ricorrente

nel suo diritto". Onde, in definitiva, il parziale accoglimento del

ricorso.

3.

L’appellante

postula la restituzione in intero per omessa indicazione di fatti e di produzione

di prove. Se non che, nel suo ricorso egli non indica quali fatti né quali

prove egli vuole allegare. In tali circostanze, la richiesta va disattesa.

4.

Al

“ricorso”, RI 1 acclude quattro documenti. Essi sono di principio proponibili (art.

424a cpv. 2 CPC ticinese). Se non che, come si dirà nel seguito, la loro

ammissibilità nulla muta all'esito del giudizio.

5.

L'appellante

postula che il suo “ricorso” per denegata giustizia venga integralmente

accolto. La questione si può dire superata per ciò che attiene alle richieste d'informazione

formulate da RI 1 nei confronti di CO 2, avendo l'Autorità di vigilanza sulle

tutele accolto, al riguardo, l'impugnativa e non più evocando l'appellante

dinnanzi a questa Camera tale circostanza.

In

merito all'asserita inoperosità della Commissione tutoria regionale relativa

alle difficoltà riscontrate nell'esercizio del diritto di visita, RI 1

rimprovera all'Autorità di vigilanza sulle tutele di avere statuito sulla base

dei soli documenti contenuti nell'incarto della Commissione tutoria regionale,

omettendo di “richiedere anche ai curatori che hanno seguito la vicenda in quel

periodo, se vi fossero informazioni importanti che gli stessi non avessero trasmesso

in copia alla CTR1”. L'appellante contesta poi di essersi disinteressato delle

relazioni personali con il figlio e si chiede come una decisione – quella della

Commissione tutoria regionale del 9 ottobre 2008 – emanata a distanza di due

mesi dalla presentazione del ricorso per denegata giustizia del 19 agosto 2008 possa

esplicare effetti invalidanti sul medesimo, precisando che esso “non era certo

per eventi futuri, ma per quanto accaduto, nel corso dei tre anni precedenti,

fino a quel momento”.

6.

Un

ricorso per diniego formale di giustizia può essere inteso solo a far sì che

l'Autorità di vigilanza sulle tutele ordini alla Commissione tutoria regionale

di compiere senza indugio un determinato atto processuale o di emanare una

decisione. Il ricorso difetta di interesse pratico non appena l'atto

procedurale richiesto è stato compiuto o la postulata decisione emanata e va

quindi stralciato dai ruoli poiché privo d'oggetto. In particolare, il ricorso

per diniego formale di giustizia non è destinato a censurare ritardi commessi

dall'autorità in passato (ICCA, sentenza inc. 11.2006.24 del 13 marzo 2006; Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5 e segg. ad art. 45 LPAmm).

7.

Nella

fattispecie, nelle “more” della procedura davanti all’Autorità di vigilanza

sulle tutele, la Commissione tutoria regionale, con decisione del 9 ottobre 2008, ha ordinato a CO 2 di “rispettare le decisioni del curatore educativo” in merito alle “modalità”

dell’ “esercizio delle relazioni personali tra il figlio N__________ ed il

padre RI 1” (v. allegato B al documento 3 “ricorso di CO 2” nell’incarto n. 588.2001/R.103.2008). La medesima autorità ha assortito detto ordine con la

comminatoria penale dell’art. 292 CP e ha tolto effetto sospensivo a un

eventuale ricorso. E tale ordine è sfociato poi nel decreto d'accusa del 31 marzo

2009.

per inosservanza del medesimo.

In simili

circostanze, l'Autorità di vigilanza, a ragione, ha dichiarato privo d'oggetto

il ricorso presentato da RI 1. Certo, non si disconosce che per l’appellante la

situazione possa essere alquanto gravosa. Se non che, come detto, la

Commissione tutoria ha deciso nel senso da lui postulato. Inoltre RI 1 non

sostiene che la sua richiesta non è stata accolta con la decisione poc’anzi

menzionata, limitandosi ad affermare che la madre avrebbe “disatteso anche

questo ordine […] e non v'è ragione di credere, che si atterrà alle prossime

disposizioni”. In simili circostanze, non è dato a divedere quali altre misure

avrebbe dovuto adottare la Commissione tutoria regionale.

Aggiungasi

poi che l'appellante ritiene che il suo ricorso all'Autorità di vigilanza sulle

tutele “non era certo per eventi futuri, ma per quanto accaduto, nel corso dei

tre anni precedenti, fino a quel momento”. RI 1 sembra così chiedere di

sanzionare di un diniego formale di giustizia verificatosi nel passato.

Nondimeno, per quanto la frustrazione del padre possa essere compresa, come

detto (consid. 6), la sua richiesta non può essere accolta nell'ambito di un

ricorso per denegata giustizia.

Certo,

l'affermazione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele secondo la quale il

padre si sarebbe accomodato della situazione, rinunciando a esercitare i propri

diritti è contraddetta da alcuni atti di causa, in particolare da due lettere

dell'allora legale di RI 1 (v. scritti del 20 ottobre 2006 e dell’8 novembre

2006), come pure da una presa di posizione del curatore, nella quale egli

indica che la sospensione dei diritti di visita era stata intrapresa in attesa

di una perizia esperita nella causa pendente in Pretura (v. lettera del 5

maggio 2008; cfr. anche doc. 1 allegato all'appello). Che in simili circostanze

si possa imputare all'appellante un comportamento rinunciatario è fuori luogo.

Ciò, nondimeno, non muta l'esito del giudizio.

8.

RI 1

muove la critica l'Autorità di vigilanza di avere “omesso di chiedere ai

curatori che hanno seguito la vicenda in quel periodo, se vi fossero

informazioni importanti che gli stessi non avessero trasmesso in copia alla

CTR1” (“ricorso”, pag. 1). Se non che, la documentazione agli atti è corposa e

può dirsi esauriente. Inoltre egli ha esposto dovizia di particolari il suo

punto di vista, sicché non può rimproverare, su questo aspetto, negligenze di

sorta all’Autorità di vigilanza sulle tutele.

9.

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CC). Se non che, le affermazioni contenute nella decisione impugnata sul suo

conto (cfr. consid. 7) possono avere indotto RI 1 a piatire. In simili circostanze si giustifica – in via del tutto eccezionale e stante la

particolarità della fattispecie – di ridurre al minimo gli oneri processuali,

mentre che non si pone problema alcuno di ripetibili, il rimedio non avendo

fatto oggetto di intimazione.

10.

Per

quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in materia di vigilanza sulle

autorità tutorie contestualmente ai rapporti con i figli minorenni è dato

ricorso al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore (art. 72

cpv. 2 lett. b n. 5 e 7 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

;

– Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

Comunicazione:

Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele,

Bellinzona;

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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