11.2008.188
Denegata giustizia
27 agosto 2012Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2008.188
Data decisione, Autorità:
27.08.2012, ICCA
Titolo:
Denegata giustizia
GARANZIA DI UN TRIBUNALE IMPARZIALE ED INDIPENDENTE
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 29 let. a COST
Incarto n.
11.2008.188
Lugano
27 agosto
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
588.2001/R.103.2008 (protezione del figlio: denegata giustizia) della Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele,
che oppone
RI 1
alla
Commissione
tutoria regionale 1, Chiasso
e a
CO 2
riguardo
alle relazioni personali con suo figlio
N__________
(1996)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello ("ricorso") del 10 dicembre 2008 presentato da RI 1 contro
la decisione emessa il 20 novembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI
1 (1967) e CO 2 (1965) si sono sposati a __________ il 14 aprile 1995. Dalla
loro unione è nato N__________, il 1° luglio 1996. Il Pretore del
Distretto di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio il 6 dicembre 1999,
omologando la relativa convenzione sugli effetti accessori.
B. Il 4
luglio 2001 RI 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 1 per
risolvere problemi emersi nell’esercizio del diritto di visita con N__________.
Il 25 luglio 2001 CO 2 ha instato presso la medesima autorità per ottenere la
nomina di un curatore educativo, con il compito di assistere i genitori
nell'esercizio e nella sorveglianza delle relazioni tra padre e figlio. Con
decisione del 18 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale 1 ha istituito in favore di N__________ una curatela educativa, incaricando __________. Tale mandato
è stato sospeso il 16 ottobre 2002 e infine revocato con decisione dell'8 maggio
2006.
C. Nel
frattempo, il 6 marzo 2003 RI 1 ha promosso dinnanzi al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud un'azione di modifica della sentenza di divorzio chiedendo in
via principale l'affidamento e l'autorità parentale sul figlio N__________ e in
via subordinata l'affidamento alternato con l'esercizio congiunto dell'autorità
parentale. In quell’ambito, il Pretore, con decreto emanato senza contraddittorio
il 27 marzo 2006, ha ordinato alla Commissione tutoria regionale di designare
un curatore educativo in favore di N__________. Con risoluzione del 13/21
aprile 2006 la Commissione tutoria regionale ha quindi nominato __________.
Quest’ultimo ha in seguito chiesto di essere sostituito a partire dal 31
dicembre 2006, per ragioni di ordine professionale.
D. L'11
dicembre 2006, il Pretore, con un nuovo decreto “supercautelare” ha fra l’altro
invitato la Commissione tutoria regionale a designare un nuovo curatore
educativo. Il 28 dicembre 2006, la Commissione tutoria regionale ha quindi
incaricato __________, con il compito "di sostenere il minore nella
gestione della sua relazione con i genitori, in particolare con il padre".
In ossequio a un nuovo decreto “supercautelare” del 3 gennaio 2007 del Pretore,
il 5 gennaio 2007 la Commissione tutoria regionale ha esteso il mandato del
curatore educativo nel senso che “egli è incaricato di definire le modalità per
la ripresa delle relazioni personali tra padre e figlio, che potrà avvenire in
qualsiasi momento”.
E. Sollecitata
dal curatore educativo come pure da RI 1, la Commissione tutoria regionale ha
ripetutamente invitato CO 2 (il 29 agosto 2007, il 4 settembre 2007 e, infine,
il 21 settembre 2007) a informare il padre sul motivo dell'iscrizione del
figlio N__________ alla Scuola media di __________ anziché a quella di __________,
suo domicilio. Il 5 giugno 2008 si è svolta, dinnanzi alla Commissione tutoria
regionale, un'udienza, alla quale le parti hanno convenuto di compiere un
tentativo supplementare per ripristinare il diritto di visita del padre,
delegando al curatore educativo la decisione sulle modalità del suo esercizio.
F. Rimproverando
alla madre di avere, una volta di più, fissato impegni per il figlio in modo
che quest'ultimo non potesse recarsi all'incontro con il padre, RI 1 ha inoltrato, il 16 giugno 2008, alla Commissione tutoria regionale una "richiesta di
intervento urgente", nella quale ha chiesto di "prendere
tempestivamente posizione" al riguardo, "per permettere al curatore
di svolgere il proprio compito" come anche per garantire a lui e al figlio
il regolare esercizio del diritto di visita. Con scritto del 17 giugno 2008 la
Commissione tutoria regionale si è dichiarata incompetente per statuire in
merito a tale richiesta, ritenuto che la sua competenza "rimane
circoscritta alla mera esecutività delle decisioni e dei provvedimenti del
giudice".
G. Il
23 giugno 2008 RI 1 si è nuovamente rivolto alla Commissione tutoria regionale,
rammentando che "l'esecuzione delle decisioni del giudice, prevedeva la
ripresa dei diritti di visita, quindi anche le misure necessarie a fare in modo
che questo possa avvenire". In quest'ultimo scritto, RI 1 ha quindi chiesto alla Commissione tutoria regionale di informare il Pretore dell'impossibilità di
impedire che CO 2 ostacoli l'esercizio del diritto di visita paterno.
H. Con
una "presa di posizione", del 19 agosto 2008, indirizzata all'Autorità
di vigilanza sulle tutele RI 1 rimprovera alla Commissione tutoria regionale di
non avergli offerto "alcun tipo di assistenza che abbia portato a
qualsivoglia risultato oggettivo, ma solo ad un evidente diniego di
giustizia". In sostanza, egli rimprovera alla Commissione tutoria
regionale di non avere fatto nulla per ripristinare l'esercizio del diritto di
visita, a suo dire interrotto per la durata di tre anni, come anche per
ottenere informazioni dalla madre in merito alla scolarizzazione del figlio. La
"presa di posizione" è stata intimata, alla stregua di un ricorso per
denegata giustizia, alla Commissione tutoria regionale e al curatore educativo
per osservazioni.
Fatti
I. Nella
sua risposta del 29 agosto 2008, la Commissione tutoria regionale precisa di
avere convocato le parti a un'udienza di discussione, svoltasi il 5 giugno
2008, e che il curatore educativo è riuscito a organizzare, nell'estate del
2008, due incontri tra il padre e il figlio, e che un terzo incontro avrebbe
dovuto svolgersi nel corso del mese di settembre. Ritenendo ingiustificato un ricorso
per denegata giustizia, la Commissione tutoria regionale si è rimessa al
prudente giudizio dell'Autorità di vigilanza sulle tutele.
L. Il
12 settembre 2007 (recte: 2008), la Commissione tutoria regionale ha
invitato CO 2 a trasmettere, entro la fine del mese, tutte le informazioni
scolastiche di N__________ al padre e al curatore educativo, di cui i medesimi
non erano ancora stati fatti partecipi. Il 9 ottobre 2008 essa ha infine
ordinato alla madre di rispettare le decisioni del curatore educativo
nell'ambito del mandato di cui è investito, "osservando i tempi e le
modalità da questi definiti per l'esercizio delle relazioni personali tra il
figlio N__________ ed il padre RI 1 ". L'ordine è stato impartito con la
comminatoria dell'art. 292 CP. Contro tale risoluzione CO 2 è insorta con un
ricorso del 15 ottobre 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele. L'autorità
tutoria, con risposta del 21 ottobre 2008, ha proposto di respingere quest'ultimo ricorso.
M. Statuendo
il 20 novembre 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha parzialmente
accolto il ricorso per denegata giustizia di RI 1 (vedi sopra, lett. H),
invitando la Commissione tutoria regionale a accertare presso il ricorrente se
la madre avesse fornito le informazioni richieste e, se del caso, imponendole
il rispetto dell'art. 275a CC con la comminatoria dell'art. 292 CP.
Quanto alla gestione della problematica delle relazioni personali tra padre e figlio
da parte della Commissione tutoria regionale il ricorso è invece stato
respinto, non essendo ravvisabile un caso di denegata giustizia. L'Autorità di
vigilanza sulle tutele ha rinunciato al prelievo di tasse e spese e non ha
assegnato ripetibili. Il ricorso del 15 ottobre 2008 di CO 2 è stato respinto;
la tassa di giustizia e le spese, di fr. 200.–, sono state poste a carico
della ricorrente. Anche in questo caso, non sono state assegnate ripetibili.
N. Contro
la decisione appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un
"ricorso" del 10 dicembre 2008, allegando svariati documenti e
formulando le seguenti domande di giudizio:
"in
via principale: che il mio ricorso per denegata giustizia, nella misura in cui
non è privo d'oggetto, venga integralmente accolto, anche per quanto riguarda
il mancato e necessario intervento da parte della CTR1, per garantire i miei
legittimi rapporti personali padre figlio così come deciso dal giudice.
In via
subordinata:
1.
I documenti allegati vengono accettati in
virtù del principio inquisitorio, eventualmente viene concesso un termine di 10 giorni
all'UVT per essere ascoltati in merito ai suddetti documenti.
2.
Richiedo la restituzione in intero del
termine per presentare per omessa indicazione di fatti e di produzione di prove
dell'incarto in oggetto, segnatamente riguardo il mio ricorso del 19 agosto
2008 per denegata giustizia.
3.
L'incarto viene rinviato all'UVT in
quanto incompleto, e che necessita di un complemento di istruttoria, non solo
documentale ma anche per sentire eventuali testimoni, in particolare il
curatore __________, per appurare i fatti da me contestati, abbondanzialmente
l'avv. __________."
Il
"ricorso" non ha fatto oggetto di intimazione. Il 3 marzo 2009 la
Commissione tutoria regionale ha fatto ordine a CO 2 – con la comminatoria
dell'art. 292 CP – di trasmettere a RI 1 "tutte le informazioni rilevanti
concernenti il figlio N__________, in particolare fornendo entro un termine
perentorio di 5 giorni dalla presente, puntuale ed esaustiva risposta alle
richieste 28 novembre 2008 del padre […]". Il 30 marzo 2009 il Procuratore
pubblico ha emanato un decreto d'accusa contro CO 2 per “ripetuta disobbedienza
a decisioni dell'autorità”, segnatamente per non avere rispettato, fra l'altro,
la risoluzione del 9 ottobre 2008. Il decreto d'accusa contempla altresì l'imputazione
di ingiuria ai danni di RI 1.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al
31.
dicembre 2010 erano appellabili a questa Camera entro venti giorni dalla
notifica (vecchio art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). L'appello
in esame, presentato il 10 dicembre 2008, è pertanto tempestivo. Direttamente
toccato dalla decisione impugnata, RI 1 è legittimato a impugnare la decisione
dell'Autorità di vigilanza.
2.
In
merito all'esercizio del diritto di visita, l'Autorità di vigilanza sulle
tutele ha ritenuto che l'autorità tutoria "era ragionevolmente indotta a
credere" che il padre "avesse accettato – almeno provvisoriamente –
di sospendere le proprie relazioni con N__________ ", non avendo egli
dimostrato simili intenzioni nei confronti dell'autorità tutoria. Inoltre – ha
soggiunto l’Autorità di vigilanza –, l'emanazione il 9 ottobre 2008 di una
decisione nel senso voluto dal ricorrente ha, in ogni caso, reso privo
d'oggetto il ricorso per denegata giustizia. Per quanto attiene invece alle
richieste di informazione formulate dal ricorrente, l'Autorità di vigilanza
sulle tutele ha ritenuto che "il diniego di giustizia dev'essere ammesso,
in quanto l'autorità tutoria non ha sufficientemente sostenuto il ricorrente
nel suo diritto". Onde, in definitiva, il parziale accoglimento del
ricorso.
3.
L’appellante
postula la restituzione in intero per omessa indicazione di fatti e di produzione
di prove. Se non che, nel suo ricorso egli non indica quali fatti né quali
prove egli vuole allegare. In tali circostanze, la richiesta va disattesa.
4.
Al
“ricorso”, RI 1 acclude quattro documenti. Essi sono di principio proponibili (art.
424a cpv. 2 CPC ticinese). Se non che, come si dirà nel seguito, la loro
ammissibilità nulla muta all'esito del giudizio.
5.
L'appellante
postula che il suo “ricorso” per denegata giustizia venga integralmente
accolto. La questione si può dire superata per ciò che attiene alle richieste d'informazione
formulate da RI 1 nei confronti di CO 2, avendo l'Autorità di vigilanza sulle
tutele accolto, al riguardo, l'impugnativa e non più evocando l'appellante
dinnanzi a questa Camera tale circostanza.
In
merito all'asserita inoperosità della Commissione tutoria regionale relativa
alle difficoltà riscontrate nell'esercizio del diritto di visita, RI 1
rimprovera all'Autorità di vigilanza sulle tutele di avere statuito sulla base
dei soli documenti contenuti nell'incarto della Commissione tutoria regionale,
omettendo di “richiedere anche ai curatori che hanno seguito la vicenda in quel
periodo, se vi fossero informazioni importanti che gli stessi non avessero trasmesso
in copia alla CTR1”. L'appellante contesta poi di essersi disinteressato delle
relazioni personali con il figlio e si chiede come una decisione – quella della
Commissione tutoria regionale del 9 ottobre 2008 – emanata a distanza di due
mesi dalla presentazione del ricorso per denegata giustizia del 19 agosto 2008 possa
esplicare effetti invalidanti sul medesimo, precisando che esso “non era certo
per eventi futuri, ma per quanto accaduto, nel corso dei tre anni precedenti,
fino a quel momento”.
6.
Un
ricorso per diniego formale di giustizia può essere inteso solo a far sì che
l'Autorità di vigilanza sulle tutele ordini alla Commissione tutoria regionale
di compiere senza indugio un determinato atto processuale o di emanare una
decisione. Il ricorso difetta di interesse pratico non appena l'atto
procedurale richiesto è stato compiuto o la postulata decisione emanata e va
quindi stralciato dai ruoli poiché privo d'oggetto. In particolare, il ricorso
per diniego formale di giustizia non è destinato a censurare ritardi commessi
dall'autorità in passato (ICCA, sentenza inc. 11.2006.24 del 13 marzo 2006; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5 e segg. ad art. 45 LPAmm).
7.
Nella
fattispecie, nelle “more” della procedura davanti all’Autorità di vigilanza
sulle tutele, la Commissione tutoria regionale, con decisione del 9 ottobre 2008, ha ordinato a CO 2 di “rispettare le decisioni del curatore educativo” in merito alle “modalità”
dell’ “esercizio delle relazioni personali tra il figlio N__________ ed il
padre RI 1” (v. allegato B al documento 3 “ricorso di CO 2” nell’incarto n. 588.2001/R.103.2008). La medesima autorità ha assortito detto ordine con la
comminatoria penale dell’art. 292 CP e ha tolto effetto sospensivo a un
eventuale ricorso. E tale ordine è sfociato poi nel decreto d'accusa del 31 marzo
2009.
per inosservanza del medesimo.
In simili
circostanze, l'Autorità di vigilanza, a ragione, ha dichiarato privo d'oggetto
il ricorso presentato da RI 1. Certo, non si disconosce che per l’appellante la
situazione possa essere alquanto gravosa. Se non che, come detto, la
Commissione tutoria ha deciso nel senso da lui postulato. Inoltre RI 1 non
sostiene che la sua richiesta non è stata accolta con la decisione poc’anzi
menzionata, limitandosi ad affermare che la madre avrebbe “disatteso anche
questo ordine […] e non v'è ragione di credere, che si atterrà alle prossime
disposizioni”. In simili circostanze, non è dato a divedere quali altre misure
avrebbe dovuto adottare la Commissione tutoria regionale.
Aggiungasi
poi che l'appellante ritiene che il suo ricorso all'Autorità di vigilanza sulle
tutele “non era certo per eventi futuri, ma per quanto accaduto, nel corso dei
tre anni precedenti, fino a quel momento”. RI 1 sembra così chiedere di
sanzionare di un diniego formale di giustizia verificatosi nel passato.
Nondimeno, per quanto la frustrazione del padre possa essere compresa, come
detto (consid. 6), la sua richiesta non può essere accolta nell'ambito di un
ricorso per denegata giustizia.
Certo,
l'affermazione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele secondo la quale il
padre si sarebbe accomodato della situazione, rinunciando a esercitare i propri
diritti è contraddetta da alcuni atti di causa, in particolare da due lettere
dell'allora legale di RI 1 (v. scritti del 20 ottobre 2006 e dell’8 novembre
2006), come pure da una presa di posizione del curatore, nella quale egli
indica che la sospensione dei diritti di visita era stata intrapresa in attesa
di una perizia esperita nella causa pendente in Pretura (v. lettera del 5
maggio 2008; cfr. anche doc. 1 allegato all'appello). Che in simili circostanze
si possa imputare all'appellante un comportamento rinunciatario è fuori luogo.
Ciò, nondimeno, non muta l'esito del giudizio.
8.
RI 1
muove la critica l'Autorità di vigilanza di avere “omesso di chiedere ai
curatori che hanno seguito la vicenda in quel periodo, se vi fossero
informazioni importanti che gli stessi non avessero trasmesso in copia alla
CTR1” (“ricorso”, pag. 1). Se non che, la documentazione agli atti è corposa e
può dirsi esauriente. Inoltre egli ha esposto dovizia di particolari il suo
punto di vista, sicché non può rimproverare, su questo aspetto, negligenze di
sorta all’Autorità di vigilanza sulle tutele.
9.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CC). Se non che, le affermazioni contenute nella decisione impugnata sul suo
conto (cfr. consid. 7) possono avere indotto RI 1 a piatire. In simili circostanze si giustifica – in via del tutto eccezionale e stante la
particolarità della fattispecie – di ridurre al minimo gli oneri processuali,
mentre che non si pone problema alcuno di ripetibili, il rimedio non avendo
fatto oggetto di intimazione.
10.
Per
quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in materia di vigilanza sulle
autorità tutorie contestualmente ai rapporti con i figli minorenni è dato
ricorso al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore (art. 72
cpv. 2 lett. b n. 5 e 7 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–
;
– Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.
Comunicazione:
Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele,
Bellinzona;
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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