11.2008.19
Misure provvisionali in azione di modifica di sentenza di divorzio: tardività dell'appello
4 febbraio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2008.19
Data decisione, Autorità:
04.02.2008, ICCA
Titolo:
Misure provvisionali in azione di modifica di sentenza di divorzio: tardività dell'appello
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
art. 419a CC
Incarto n.
11.2008.19
Lugano
4 febbraio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2007.1019 (modifica
di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 agosto 2007 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AO 1 , Vezia
(patrocinata dall' PA 1);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 gennaio
2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 28 dicembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 15 settembre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 12 giugno 1987 da
AO 1 (1958) e AP 1 (1947), omologando una convenzione sugli effetti del
divorzio in cui il marito si impegnava a versare alla moglie, 13 volte l'anno,
un contributo alimentare indicizzato di fr. 1500.– mensili vita natural durante;
che il 2
agosto 2007 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
postulando – già in via provvisionale – la soppressione parziale o totale del
contributo alimentare;
che
all'udienza del 12 settembre 2007, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza
in ordine, subordinatamente nel merito;
che con
decreto cautelare emanato “nelle
more istruttorie” in calce al verbale d'udienza, il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la convenuta
da quello stesso 12 settembre 2007;
che un appello
del 21 settembre 2007 presentato da AO 1 contro il decreto appena citato è
stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 27 settembre
2007 (inc. 11.2007.158);
che con ulteriore
decreto cautelare emanato “nelle
more istruttorie” il 23 novembre 2007 il Pretore ha ristabilito con effetto immediato il contributo
alimentare per la convenuta, ripristinando nel contempo un ordine di trattenuta
di fr. 520.– mensili dallo stipendio di AP 1;
che, esperita
l'istruttoria, alla discussione finale del 21 dicembre 2007 le parti hanno
ribadito le loro domande;
che, statuendo
il 28 dicembre 2007, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e ha confermato
l'ordine di trattenuta, senza prelevare tasse né spese;
che
entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che
contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera il 22 gennaio
2008 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, la
riforma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere – in tutto o almeno in
parte – il contributo alimentare litigioso e di adattare l'ordine di trattenuta,
accordandogli l'assistenza giudiziaria anche in seconda sede;
che
l'appello non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali nell'ambito di una causa
di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) è quella degli art. 376 segg. CPC (art. 376
Considerandi
cpv. 2 lett. d e 419c cpv. 1 CPC), applicabile per analogia anche nelle
cause intese alla modifica di una sentenza di divorzio;
che i decreti cautelari del Pretore sono quindi appellabili nel termine
di 10 giorni, non sospesi dalle ferie (art. 419c cpv. 3 CPC);
che
il termine di impugnazione comincia a decorrere il giorno successivo a quello
in cui la sentenza perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie il decreto cautelare è giunto all'appellante
l'8 gennaio 2008 (appello, pag. 4 in
alto; ‹www.posta.ch/trackandtrace› informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera);
che,
di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere mercoledì 9
gennaio ed è scaduto venerdì 18 gennaio 2008;
che
nelle circostanze descritte il memoriale, datato 22 gennaio 2008 ma consegnato
alla posta il 28 gennaio 2008 (timbro postale figurante sulla busta dell'invio
raccomandato), risulta manifestamente tardivo, e come tale inammissibile;
che
l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di
conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine
giusta l'art. 137 CPC;
che nelle
condizioni descritte l'appello in esame sfugge, già di primo acchito, a qualsiasi
esame;
che con
l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene
senza oggetto;
che gli oneri
del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma tenuto
conto delle ristrettezze economiche in cui si trova verosimilmente
l'interessato si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo
(art. 148 cpv. 2 CPC);
che non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato intimato alla controparte;
che la
richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, il
beneficio richiesto non essendo destinato a coprire spese per un atto
processuale già di primo acchito inammissibile per tardività (art. 14 cpv. 1
lett. a Lag);
che relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso ai fini
dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei
fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile al Tribunale federale;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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