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Decisione

11.2008.19

Misure provvisionali in azione di modifica di sentenza di divorzio: tardività dell'appello

4 febbraio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2007.1019 (modifica

di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 agosto 2007 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 2)

contro

AO 1 , Vezia

(patrocinata dall' PA 1);

esaminati

gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 gennaio

2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 28 dicembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

con sentenza del 15 settembre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 12 giugno 1987 da

AO 1 (1958) e AP 1 (1947), omologando una convenzione sugli effetti del

divorzio in cui il marito si impegnava a versare alla moglie, 13 volte l'anno,

un contribu­to alimentare indicizzato di fr. 1500.– mensili vita natural durante;

che il 2

agosto 2007 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

postulando – già in via provvisionale – la soppressione parziale o totale del

contributo alimentare;

che

all'udienza del 12 settembre 2007, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza

in ordine, subordinatamente nel merito;

che con

decreto cautelare emanato “nelle

more istruttorie” in calce al verbale d'udienza, il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la convenuta

da quello stesso 12 settembre 2007;

che un appello

del 21 settembre 2007 presentato da AO 1 contro il decreto appena citato è

stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 27 settembre

2007 (inc. 11.2007.158);

che con ulteriore

decreto cautelare emanato “nelle

more istruttorie” il 23 novembre 2007 il Pretore ha ristabilito con effetto imme­diato il contributo

alimentare per la convenuta, ripristinando nel contempo un ordine di trattenuta

di fr. 520.– mensili dallo stipendio di AP 1;

che, esperita

l'istruttoria, alla discussione finale del 21 dicembre 2007 le parti hanno

ribadito le loro domande;

che, statuendo

il 28 dicembre 2007, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e ha confermato

l'ordine di trattenuta, senza prelevare tasse né spese;

che

entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che

contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a que­sta Camera il 22 gennaio

2008 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, la

riforma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere – in tutto o almeno in

parte – il contributo alimentare litigioso e di adattare l'ordine di trattenuta,

accordandogli l'assistenza giudiziaria anche in seconda sede;

che

l'appello non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che

la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali nell'ambito di una causa

di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) è quella degli art. 376 segg. CPC (art. 376

Considerandi

cpv. 2 lett. d e 419c cpv. 1 CPC), applicabile per analogia anche nelle

cause intese alla modifica di una sentenza di divorzio;

che i decreti cautelari del Pretore sono quindi appellabili nel termine

di 10 giorni, non sospesi dalle ferie (art. 419c cpv. 3 CPC);

che

il termine di impugnazione comincia a decorrere il giorno successivo a quello

in cui la sentenza perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie il decreto cautelare è giunto all'appellante

l'8 gennaio 2008 (appello, pag. 4 in

alto; ‹www.posta.ch/track­and­trace› informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera);

che,

di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere mercoledì 9

gennaio ed è scaduto venerdì 18 gennaio 2008;

che

nelle circostanze descritte il memoriale, datato 22 gennaio 2008 ma consegnato

alla posta il 28 gennaio 2008 (timbro postale figurante sulla busta dell'invio

raccomandato), risulta manifestamente tardivo, e come tale inammissibile;

che

l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di

conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine

giusta l'art. 137 CPC;

che nelle

condizioni descritte l'appello in esame sfugge, già di primo acchito, a qualsiasi

esame;

che con

l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene

senza oggetto;

che gli oneri

del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma tenuto

conto delle ristrettezze eco­no­miche in cui si trova verosimilmente

l'interessato si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo

(art. 148 cpv. 2 CPC);

che non

si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato intimato alla controparte;

che la

richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, il

beneficio richiesto non essendo destinato a coprire spese per un atto

processuale già di primo acchito inammissibile per tardività (art. 14 cpv. 1

lett. a Lag);

che relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso ai fini

dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei

fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile al Tribunale federale;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4.

Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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