11.2008.2
Azione di riduzione: restituzione in intero contro la sentenza. Presupposti
29 gennaio 2009Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2008.2
Data decisione, Autorità:
29.01.2009, ICCA
Titolo:
Azione di riduzione: restituzione in intero contro la sentenza. Presupposti
RESTITUZIONE IN INTERO CONTRO LE SENTENZE
art. 346 let. d CPC-TI
art. 348 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.2
Lugano,
29 gennaio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.153 (azione
di riduzione: restituzione in intero contro la sentenza) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con petizione del 6 novembre 2006 da
AP 1
contro
AO 1
PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 19 dicembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
5 dicembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1917), vedova fu __________, ha ereditato dal marito,
insieme con il figlio AP 1 (1935), la particella n. 2394 RFD di __________
(abitazione con terreno annesso, 170 m²). Mediante contratto di divisione ereditaria parziale, del 29
luglio 1996, essa ha donato al figlio la sua frazione di proprietà comune
(⅝) sulla particella. Il figlio è divenuto così unico proprietario del
fondo. __________ è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il
7 ottobre 1999. Con testamento olografo del 15 ottobre 1997,
pubblicato il 29 ottobre 1999 dal notaio __________ di __________, essa ha
istituito suo erede universale il figlio AP 1, legando fr. 2000.– al nipote AO
1 (1941), figlio di una sorella del defunto marito.
B. AP 1
ha promosso il 20 ottobre 2000 azione di riduzione davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna, facendo valere che nel 1996 la madre aveva
elargito al nipote AO 1 due liberalità di fr. 50 000.– complessivi, onde
l'obbligo per lui di rifondergli fr. 53 237.35 con interessi a
reintegra della sua porzione legittima. Il convenuto ha proposto di respingere
la petizione, rilevando che nel 1996 l'attore aveva ricevuto a sua volta dalla
madre, in donazione, i ⅝ della particella n. 2394 RFD di __________, per
un valore di fr. 112 500.–; in via riconvenzionale egli ha sollecitato la consegna del
legato, di fr. 2000.– oltre interessi. Con sentenza del 22 febbraio 2002
il Pretore ha parzialmente accolto l'azione principale e ha condannato AO 1 a
versare a AP 1 fr. 48 252.25 oltre interessi, respingendo la riconvenzione.
C. Contro
la sentenza appena citata AO 1 è insorto con un appello del 18 marzo 2002 nel
quale ha chiesto di respingere
l'azione principale e di accogliere la riconvenzione. AP 1 ha proposto
di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Statuendo il 21 aprile 2005, questa
Camera ha parzialmente accolto l'appello, nel senso
che ha ridotto a fr. 20 127.35 con interessi la somma dovuta da AO 1 a AP 1 (inc. 11.2002.28;
motivazione parzialmente pubblicata in: RtiD II-2005 pag. 711 n. 39c). Tale
sentenza è passata in giudicato.
D. Il 6
novembre 2006 AP 1 ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna una domanda di restituzione in intero contro la sentenza di questa
Camera per ottenere che sia ripristinato il dispositivo di primo grado, con
obbligo per AO 1 di versargli fr. 48 252.25 oltre interessi. Nella sua risposta
del 12 febbraio 2007 il convenuto ha postulato il rigetto della domanda,
contestando i presupposti per una restituzione in intero. L'udienza
preliminare si è tenuta il 15 maggio 2007 e l'istruttoria, limitata all'accertamento
dei presupposti per la restituzione in intero, è terminata il 23 luglio seguente.
Nel suo memoriale conclusivo del 10 ottobre 2007 l'attore ha poi ribadito
l'esistenza dei requisiti per la restituzione in intero. Il convenuto ha postulato
una volta ancora, nel suo memoriale del 9 ottobre 2007, la reiezione della domanda.
Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato. Statuendo con sentenza del 5
dicembre 2007, il Pretore ha respinto la domanda di restituzione in intero e ha
posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 800.–) a carico di AP 1, tenuto a
rifondere a AO 1 fr. 3300.– per ripetibili.
E. AP 1
ha impugnato la sentenza predetta con un appello del 19 dicembre 2007,
chiedendo di accogliere la sua domanda di restituzione in intero e di riformare
conseguentemente il giudizio del Pretore. A titolo subordinato egli insta
perché si riduca a fr. 1650.– l'indennità da lui dovuta a AO 1 per ripetibili.
L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Nella prima sentenza, del 22 febbraio 2002, il Pretore aveva accertato
l'ammontare dell'eredità fu __________, il 7 ottobre 1999, in complessivi fr.
83 458.15. Al figlio AP 1 spettavano quindi fr. 62 593.50
(porzione legittima di tre quarti). Avendo egli tenuto per sé, alla morte
della madre, il saldo di un libretto di risparmio intestato a quest'ultima (fr.
14 341.25),
rimaneva in favore di lui una differenza di fr. 48 252.25. Onde
l'accoglimento dell'azione di riduzione entro tali limiti. Nel calcolo
dell'eredità fu __________ il Pretore aveva rifiutato, in ogni modo, di considerare
il valore della frazione di proprietà immobiliare ricevuta da AP 1 il 27 luglio
1996 (⅝ della particella n. 2394), come chiedeva il convenuto. Secondo
il Pretore, a tal fine AO
1 avrebbe dovuto promuovere anch'egli un'azione di
riduzione. Se non che, mancandogli la qualità di erede legittimo, ciò sarebbe
stato impossibile. Quanto alla riconvenzione, il Pretore l'aveva respinta
perché nelle circostanze del caso il nipote doveva ritenersi avere già incassato
Fatti
i fr. 2000.– legatigli dalla zia.
2. Adita
da AO 1, nella sentenza del 21 aprile 2005 questa Camera aveva censurato il
fatto che nel calcolo del compendio successorio fu __________ il Pretore non
avesse incluso il valore della donazione immobiliare
intervenuta il 27 luglio 1996, un asse ereditario dovendo comprendere tutte le
liberalità elargite dal de cuius negli ultimi cinque anni (art. 527 n. 3
CC). Chi invoca simili atti di disposizione,
quindi, non deve avere necessariamente promosso un'azione di riduzione
(RtiD II-2005 pag. 711 consid. 4). Ciò posto, la Camera ha accertato che il valore di fr. 180 000.– attribuito da
AO 1 alla particella n. 2394 nel memoriale di
risposta non era stato contestato dall'attore (RtiD II-2005 pag. 711
consid. 8). Il compendio successorio fu __________ andava dunque maggiorato di fr.
112 500.–
(⅝ di fr. 180 000.–), per un totale di fr. 195 958.15, sicché la porzione
legittima dell'attore (¾)
risultava di fr. 146 968.30. Avendo costui già ricevuto la frazione di proprietà
immobiliare (fr. 112 500.–) e il saldo del noto libretto di risparmio (fr. 14 341.25), per reintegrarlo
nella porzione legittima il convenuto doveva versargli così la differenza di
fr. 20 127.35.
Circa il legato di fr. 2000.– rivendicato da AO 1, questa Camera ha rilevato
che, fosse stato tenuto alla consegna della somma, l'attore si sarebbe visto
ledere la porzione legittima, al cui
reintegro mancavano già fr. 20 127.35. La pretesa non poteva dunque entrare in
linea di conto.
3. Nella
domanda di restituzione in intero, del 6 novembre 2006, l'attore rimproverava
al convenuto di avere fatto credere a questa Camera che la particella n. 2394 fosse
stata venduta. Inoltre – egli asseriva – AO 1 aveva truffato la defunta, inducendola
ad accettare ch'egli intascasse fr. 50 000.– complessivi. D'altro lato egli ammetteva che
nel comportamento di AO 1 il Procuratore pubblico non aveva ravvisato estremi
di reato, tant'è che il 9 settembre 1998 aveva abbandonato il procedimento (come
questa Camera aveva accertato nella sentenza del
21 aprile 2005: pag. 2, lett. B). Egli ammetteva altresì di non avere
impugnato quel decreto di abbandono. Nel memoriale conclusivo del 10 ottobre
2007, poi, AP 1 ha fondato la domanda di restituzione in intero su un solo
elemento: la nota affermazione di AO 1, contenuta nell'appello del 18 marzo
2002 a questa Camera, secondo cui la particella n. 2394 sarebbe stata non
venduta, bensì “posta in
vendita” per fr. 620 000.– (memoriale,
pag. 3 in basso).
4. Nella
sentenza del 5 dicembre 2007 il Pretore ha ricordato che la restituzione in intero
contro una sentenza va chiesta “entro 20 giorni dal momento in cui il richiedente è venuto a
conoscenza dei motivi che la giustificano” (art. 348 cpv. 1 prima frase CPC). L'attore – egli ha continuato –
sapeva fin da quando aveva ricevuto la sentenza di appello (emessa il 21 aprile
2005) che il fondo n. 2394 non era mai stato venduto, motivo per cui la
petizione del 6 novembre 2006 era tardiva. E tardiva essa risultava quand'anche
ci si fondasse, per ipotesi, su una nuova denuncia penale del 7 ottobre 2006 da
lui sporta in odio del convenuto. Comunque sia – ha soggiunto il primo giudice
– nulla muta all'esito cui era giunto il Tribunale d'appello il fatto che la
particella n. 2394 fosse o non fosse stata venduta. Priva di consistenza, la
domanda di restituzione in intero era pertanto destinata all'insuccesso.
5. L'attore
sostiene, nell'appello, che il termine di 20 giorni per introdurre la domanda
di restituzione in intero è cominciato a decorrere solo il giorno in cui il
Procuratore pubblico gli ha notificato il secondo decreto d'abbandono, del 13
ottobre 2006 (doc. G allegato alla domanda di restituzione in intero), conseguente
alla sua seconda denuncia del 7 ottobre 2006, onde la tempestività della
petizione. Quanto al “documento
decisivo che la parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa”, richiesto dall'art. 346 lett. d CPC, esso
consisterebbe in un estratto del registro fondiario relativo alla particella n.
2394, da lui prodotto con la domanda di restituzione in intero, il quale confermerebbe
ch'egli non ha mai venduto l'immobile.
6. La
restituzione in intero contro una sentenza ha luogo – tra l'altro – quando “dopo la sentenza si sia trovato un
documento decisivo, che la parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa” (art. 346 lett. d in principio CPC). Fatti
dimostrabili con altri mezzi di prova non costituiscono titolo di restituzione
in intero, salvo quanto dispongono gli art. 189 e 346 lett. d in fine CPC (ricupero
di prove offerte, ma non assunte), i quali sono estranei al caso in rassegna (Rep.
1997 pag. 218 in alto). La domanda di restituzione in intero, poi, dev'essere presentata
– come ha sottolineato il Pretore – “entro 20 giorni dal momento in cui il richiedente è venuto a
conoscenza dei motivi che la giustificano” (art. 348 cpv. 1 prima frase CPC).
7. Nella
fattispecie l'unico documento di cui si vale l'appellante a sostegno della domanda
di restituzione in intero è un estratto del registro fondiario relativo alla
particella n. 2394 (doc. C prodotto con la petizione del 6 novembre 2006). A
prescindere dalla constatazione però che tale documento risulta essergli stato
inviato per fax dall'avv. __________ (esecutore testamentario della madre) già il
14 febbraio 2006, un atto del genere non può suffragare una domanda di
restituzione in intero, ove appena si consideri che nessuno può ignorare il
contenuto del registro fondiario (art. 970 cpv. 4 CC). Poco importa, pertanto,
quando una parte venga a conoscenza di quel che figura in un estratto del
registro. Ciò premesso, l'appello in esame potrebbe essere respinto già per
tale motivo, senza riguardo alla motivazione addotta dal Pretore nella sentenza
del 5 dicembre 2007.
8. Si
volesse – per avventura – trascurare tutto quanto precede e sorvolare sia
sull'esigenza di un “documento
decisivo” a norma dell'art. 346 lett. d CPC, sia sulla
necessità di procedere in giudizio entro 20 giorni dalla scoperta del fatto in
ossequio all'art. 348 cpv. 1 prima frase CPC, l'appello non sarebbe destinato a
miglior sorte. L'attore insiste nel ripetere, invero, di non avere mai venduto
la particella n. 2394, contrariamente a quel che asseriva AO 1 nell'appello del
18 marzo 2002. Questa Camera però non si è fondata minimamente sull'asserzione
di AO 1 ai fini del primo giudizio, giacché non aveva alcuna importanza sapere se
l'attore avesse venduto il fondo o no. Decisivo per l'esito della vertenza era determinare
il valore della donazione che l'attore aveva ricevuto dalla madre il 29 luglio
1996, in modo da calcolare correttamente l'ammontare del compendio successorio
fu __________ e definire l'entità della porzione legittima (tre quarti) in
favore di lui. A tal fine la Camera ha rilevato, appunto, che il valore di fr. 180 000.– attribuito da AO 1 alla particella n.
2394 non era stato contestato. Nel calcolo dell'asse ereditario essa ha computato
perciò tale somma (art. 170 cpv. 2 CPC). Che l'attore fosse tuttora
proprietario del fondo oppure in pendenza di causa lo avesse venduto,
ipotecato, donato o in qualche modo ceduto non era del benché minimo interesse e
nulla mutava per la sentenza.
9. Quanto
all'ulteriore decreto di abbandono, del 13 ottobre 2006, che AP 1 si è visto
notificare in esito alla sua seconda denuncia nei confronti di AO 1, del 7
ottobre 2006 (doc. G accluso alla domanda di restituzione in intero), occorre
essere chiari. La prima denuncia era stata archiviata dal Procuratore pubblico
il 9 settembre 1998 perché __________ aveva personalmente confermato al
magistrato di avere avuto la ferma volontà di donare la somma di fr. 50 000.– al nipote (doc. E allegato alla
domanda di restituzione in intero; sentenza 21 aprile 2005 di questa Camera,
pag. 2 lett. B). E tale decreto è passato in giudicato. Il 20 ottobre 2000 AP 1
ha promosso azione di riduzione, vedendosi riconoscere dal Pretore il 22
febbraio 2002 un credito di fr. 48 252.25 verso
il convenuto. In quella sentenza però il Pretore non ha tenuto conto di alcuna
donazione di __________ al nipote AO 1. Ha accertato che sul noto libretto di
risparmio intestato a __________ si trovavano depositati il 31 dicembre 1994
fr. 110 471.89 (sentenza, consid. 2), ha accertato che
il nipote aveva dimostrato di avere speso per il sostentamento della zia complessivi
fr. 27 013.75 (consid. 3), ha calcolato così che l'asse ereditario ammontava
il giorno della morte a fr. 83 458.15 e ne ha concluso che la porzione legittima di AP 1 risultava
di fr. 62 593.50. Avendo tenuto per sé il saldo di fr. 14 341.25, AP 1 aveva
ancora diritto a fr. 48 252.25.
Ora, AP 1
non ha contestato nell'appello del 18 marzo 2002 a questa Camera il calcolo del
Pretore, né lo ha criticato nelle osservazioni formulate all'appello di AO 1.
Egli non ha lamentato, in particolare, che il Pretore avesse omesso di
considerare donazioni di __________ al convenuto, né tanto meno ha cercato di
spiegare come mai, nonostante la donazione di complessivi fr. 50 000.–, il 7 ottobre
1999 si trovassero ancora sul libretto della madre fr. 14 341.25. Che __________
avesse altre fonti di reddito o altri depositi l'attore non ha preteso. Mal si
comprende perciò quale fatto nuovo egli avrebbe desunto dal decreto di abbandono
emesso il 13 ottobre 2006 dal Procuratore pubblico, in cui quest'ultimo si è
limitato a evocare la cronistoria che aveva condotto alla prima archiviazione
del caso. Invano si cercherebbero spiegazioni, del resto, nella domanda di
restituzione in intero del 6 novembre 2006 o nell'appello del 19 dicembre 2007.
Quale fatto nuovo, quale circostanza precedentemente ignorata, quale scoperta
indurrebbe a revocare in dubbio il calcolo del Pretore non è dato di comprendere.
Peggio: nemmeno nell'appello in esame AP 1 illustra perché quel calcolo sarebbe
errato. Ne segue che, finanche priva di motivazione, la richiesta formulata nell'appello
a titolo principale si rivela destituita di buon diritto.
10. In
subordine l'appellante chiede che si riduca da fr. 3300.– a fr. 1650.–
l'indennità da lui dovuta a AO 1 per ripetibili.
Il
Pretore ha fissato l'importo dipartendosi dal valore litigioso (fr. 28 124.90), applicando
a tale valore un'aliquota del 15% (art. 9 cpv. 1 vTOA) e mediando poi il risultato
ad valorem con il parametro della retribuzione ad horam (art. 11
cpv. 1 vTOA), dopo avere stimato il lavoro del legale in 10 ore rimunerate
fr. 220.– l'una. L'appellante sostiene che l'aliquota ad valorem va
ridotta dal 15% al 7.5% e il dispendio di tempo da 10 a 5 ore, la causa
essendosi limitata all'accertamento dei presupposti che disciplinano una
restituzione in intero.
a) Nelle
cause introdotte anteriormente al 1° gennaio 2008 l'indennità per ripetibili
era fissata, nella misura in cui era destinata a coprire gli onorari di
patrocinio, entro i limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150
seconda frase vCPC). Questa prevedeva che in ogni pratica avente un valore determinato
o determinabile l'onorario dell'avvocato fosse stabilito in base a percentuali
scalari del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 vTOA). Tra l'aliquota minima e
quella massima l'onorario andava commisurato poi caso per caso secondo la
complessità, l'importanza e l'estensione della causa, la competenza
professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza
impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito
e la sua prevedibilità (art. 8 vTOA). In pratiche aventi un valore determinato
o determinabile il criterio per la retribuzione dell'avvocato era pertanto
quello ad valorem. Il criterio ad horam entrava in considerazione
solo in casi di esiguo valore che avessero richiesto “un cospicuo dispendio di tempo”, in casi di valore elevato che avessero richiesto “un impegno limitato” e in casi speciali, ove gli interessi patrimoniali in gioco non
giustificassero l'applicazione integrale della tariffa secondo il valore (art.
11 cpv. 1 vTOA). Ai fini delle ripetibili, in ogni modo, la tariffa non
vincolava il giudice civile (Rep. 1985 pag. 96), nel senso che quest'ultimo
fruiva di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per
abuso (Rep. 1996 pag. 171).
b) In
concreto l'appellante nemmeno allude a eventuali abusi o eccessi del potere
d'apprezzamento da parte del Pretore. Sostiene – come detto – che l'aliquota ad
valorem va ridotta dal 15 al 7.5% e il dispendio di tempo da 10 a 5 ore, la
causa essendosi limitata all'accertamento dei presupposti che disciplinano una
restituzione in intero. Se non che, lo stesso Pretore ha spiegato di essersi scostato
dal criterio del compenso ad valorem, mediandolo con quello del compenso
ad horam, proprio per tale motivo (art. 11 cpv. 1 vTOA). Come mai la questione
della causa limitata all'accertamento dei presupposti per la restituzione in
intero andrebbe considerata in doppio (riducendo l'aliquota della retribuzione ad
valorem e applicando cumulativamente i parametri del compenso ad horam)
l'appellante non indica. Carente di motivazione, nelle
condizioni descritte l'appello andrebbe dichiarato irricevibile già per difetto
di requisiti formali (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
c) Si
volesse transigere sulle esigenze di motivazione, l'appello non avrebbe in ogni
modo alcuna possibilità di accoglimento. Circa l'aliquota della retribuzione ad valorem,
è vero intanto che il Pretore è caduto in una svista, giacché per cause di valore litigioso compreso tra fr. 10 000.– e fr. 50 000.– l'art. 9 cpv.
1 vTOA prevedeva tassi compresi fra l'8 e il 15%, non fra il 10 e il 20%. Ciò
non toglie che per cause di media difficoltà, come quella in esame, si sarebbe giustificata
l'aliquota media dell'11.5% (mentre l'aliquota del 7.5% proposta dall'appellante
sarebbe risultata addirittura sotto il minimo della tariffa). L'onorario ad
valorem dell'avvocato sarebbe risultato così di fr. 3235.– (arrotondati).
Quanto
al dispendio di tempo, non si vede come un avvocato avrebbe potuto assicurare la
difesa del convenuto in sole 5 ore di lavoro. Il patrocinio ha pur sempre
comportato la stesura di una risposta scritta, la partecipazione all'udienza preliminare
(con trasferta dallo studio al tribunale e viceversa) e la redazione del
memoriale conclusivo. A ciò si aggiungono i verosimili colloqui, le usuali conferenze
e la corrispondenza. Le 10 ore di lavoro stimate dal primo giudice sfuggono dunque
alla critica, mentre la retribuzione oraria di fr. 220.– appare finanche
inadeguata. Basti pensare che l'attuale regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria (RL 3.1.1.7.1) prevede una
retribuzione a tempo di fr. 280.– l'ora (art. 12). Si volesse anche considerare
che nella fattispecie il mandato risale al 2006/2007, non vi sarebbe ragione di
scendere sotto i fr. 270.– orari. L'onorario ad horam sarebbe risultato perciò
di fr. 2700.–.
In
applicazione della formula elaborata a suo tempo dal Consiglio di moderazione
(Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15) l'indennità per
ripetibili va definita in conclusione come segue:
Considerandi
2.
x 3235 x 2700
= fr. 2945.– (arrotondati).
3235.
+ 2700
A
ciò si aggiungono le presumibili spese di fr. 120.– (l'attuale regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria riconosce
un minimo del 4% anche all'avvocato d'ufficio) e l'IVA di fr. 235.– (7.6%), per
un totale di fr. 3300.–. Nel risultato, in ultima analisi, la sentenza del Pretore
resiste alla critica anche su questo punto.
11.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto, cui
l'appello non è stato intimato e non ha provocato spese.
12.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 28 124.90 non
raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale
ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster