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Decisione

11.2008.2

Azione di riduzione: restituzione in intero contro la sentenza. Presupposti

29 gennaio 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 2000.– legatigli dalla zia.

2. Adita

da AO 1, nella sentenza del 21 aprile 2005 questa Camera aveva censurato il

fatto che nel calcolo del compendio successorio fu __________ il Pretore non

avesse incluso il valore della donazione immobiliare

intervenuta il 27 luglio 1996, un asse ereditario dovendo comprendere tutte le

liberalità elargite dal de cuius negli ultimi cinque anni (art. 527 n. 3

CC). Chi invoca simili atti di disposizione,

quindi, non deve avere necessariamente promosso un'azio­ne di riduzione

(RtiD II-2005 pag. 711 consid. 4). Ciò posto, la Camera ha accertato che il valore di fr. 180 000.– attribuito da

AO 1 alla particella n. 2394 nel memoriale di

risposta non era stato contestato dall'attore (RtiD II-2005 pag. 711

consid. 8). Il compendio successorio fu __________ andava dunque maggiorato di fr.

112 500.–

(⅝ di fr. 180 000.–), per un totale di fr. 195 958.15, sicché la porzione

legittima dell'attore (¾)

risultava di fr. 146 968.30. Avendo costui già ricevuto la frazione di proprietà

immobiliare (fr. 112 500.–) e il saldo del noto libretto di risparmio (fr. 14 341.25), per reintegrarlo

nella porzione legittima il convenuto doveva versargli così la differenza di

fr. 20 127.35.

Circa il legato di fr. 2000.– rivendicato da AO 1, questa Camera ha rilevato

che, fosse stato tenuto alla consegna della somma, l'attore si sarebbe visto

ledere la porzione legittima, al cui

reintegro mancavano già fr. 20 127.35. La pretesa non poteva dunque entrare in

linea di conto.

3. Nella

domanda di restituzione in intero, del 6 novembre 2006, l'attore rimproverava

al convenuto di avere fatto credere a questa Camera che la particella n. 2394 fosse

stata venduta. Inoltre – egli asseriva – AO 1 aveva truffato la defunta, inducendola

ad accettare ch'egli intascasse fr. 50 000.– complessivi. D'altro lato egli ammetteva che

nel comportamento di AO 1 il Procuratore pubblico non aveva ravvisato estre­mi

di reato, tant'è che il 9 settembre 1998 aveva abbandonato il procedimento (come

questa Camera aveva accertato nella sentenza del

21 aprile 2005: pag. 2, lett. B). Egli ammetteva altresì di non avere

impugnato quel decreto di abbandono. Nel memoriale conclusivo del 10 ottobre

2007, poi, AP 1 ha fondato la domanda di restituzione in intero su un solo

elemento: la nota affermazione di AO 1, contenuta nell'appello del 18 marzo

2002 a questa Camera, secondo cui la particella n. 2394 sarebbe stata non

venduta, bensì “posta in

vendita” per fr. 620 000.– (memoriale,

pag. 3 in basso).

4. Nella

sentenza del 5 dicembre 2007 il Pretore ha ricordato che la restituzione in intero

contro una sentenza va chiesta “entro 20 giorni dal momento in cui il richiedente è venuto a

conoscenza dei motivi che la giustificano” (art. 348 cpv. 1 prima frase CPC). L'attore – egli ha continuato –

sapeva fin da quando aveva ricevuto la sentenza di appello (emessa il 21 aprile

2005) che il fondo n. 2394 non era mai stato venduto, motivo per cui la

petizione del 6 novembre 2006 era tardiva. E tardiva essa risultava quand'anche

ci si fondasse, per ipotesi, su una nuova denuncia penale del 7 ottobre 2006 da

lui sporta in odio del convenuto. Comun­que sia – ha soggiunto il primo giudice

– nulla muta all'esito cui era giunto il Tribunale d'appello il fatto che la

particella n. 2394 fosse o non fosse stata venduta. Priva di consistenza, la

domanda di restituzione in intero era pertanto destinata all'insuccesso.

5. L'attore

sostiene, nell'appello, che il termine di 20 giorni per introdurre la domanda

di restituzione in intero è cominciato a decorrere solo il giorno in cui il

Procuratore pubblico gli ha notificato il secondo decreto d'abbandono, del 13

ottobre 2006 (doc. G allegato alla domanda di restituzione in intero), conseguente

alla sua seconda denuncia del 7 ottobre 2006, onde la tempestività della

petizione. Quanto al “documento

decisivo che la parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa”, richiesto dall'art. 346 lett. d CPC, esso

consisterebbe in un estratto del registro fondiario relativo alla particella n.

2394, da lui prodotto con la domanda di restituzione in intero, il quale confermerebbe

ch'egli non ha mai venduto l'immobile.

6. La

restituzione in intero contro una sentenza ha luogo – tra l'altro – quando “dopo la sentenza si sia trovato un

documento decisivo, che la parte non ha potuto produrre prima senza sua colpa” (art. 346 lett. d in principio CPC). Fatti

dimostrabili con altri mezzi di prova non costituiscono titolo di restituzione

in intero, salvo quanto dispongono gli art. 189 e 346 lett. d in fine CPC (ricupero

di prove offerte, ma non assunte), i quali sono estranei al caso in rassegna (Rep.

1997 pag. 218 in alto). La domanda di restituzione in intero, poi, dev'essere presentata

– come ha sottolineato il Pretore – “entro 20 giorni dal momento in cui il richiedente è venuto a

conoscenza dei motivi che la giustificano” (art. 348 cpv. 1 prima frase CPC).

7. Nella

fattispecie l'unico documento di cui si vale l'appellante a sostegno della domanda

di restituzione in intero è un estratto del registro fondiario relativo alla

particella n. 2394 (doc. C prodotto con la petizione del 6 novembre 2006). A

prescindere dalla constatazione però che tale documento risulta essergli stato

inviato per fax dall'avv. __________ (esecutore testamentario della madre) già il

14 febbraio 2006, un atto del genere non può suffragare una domanda di

restituzione in intero, ove appena si consideri che nessuno può ignorare il

contenuto del registro fondiario (art. 970 cpv. 4 CC). Poco importa, pertanto,

quando una parte venga a conoscenza di quel che figura in un estratto del

registro. Ciò premesso, l'appello in esame potrebbe essere respinto già per

tale motivo, senza riguardo alla motivazione addotta dal Pretore nella sentenza

del 5 dicembre 2007.

8. Si

volesse – per avventura – trascurare tutto quanto precede e sorvolare sia

sull'esigenza di un “documento

decisivo” a norma dell'art. 346 lett. d CPC, sia sulla

necessità di procedere in giudizio entro 20 giorni dalla scoperta del fatto in

ossequio all'art. 348 cpv. 1 prima frase CPC, l'appello non sarebbe destinato a

miglior sorte. L'attore insiste nel ripetere, invero, di non avere mai venduto

la particella n. 2394, contrariamente a quel che asseriva AO 1 nell'appello del

18 marzo 2002. Questa Camera però non si è fondata minimamente sull'asserzione

di AO 1 ai fini del primo giudizio, giacché non aveva alcuna importanza sapere se

l'attore avesse venduto il fondo o no. Decisivo per l'esito della vertenza era determinare

il valore della donazione che l'attore aveva ricevuto dalla madre il 29 luglio

1996, in modo da calcolare correttamente l'ammontare del compendio successorio

fu __________ e definire l'entità della porzione legittima (tre quarti) in

favore di lui. A tal fine la Camera ha rilevato, appunto, che il valore di fr. 180 000.– attribuito da AO 1 alla particella n.

2394 non era stato contestato. Nel calcolo dell'asse ereditario essa ha computato

perciò tale somma (art. 170 cpv. 2 CPC). Che l'attore fosse tuttora

proprietario del fondo oppure in pendenza di causa lo avesse venduto,

ipotecato, donato o in qualche modo ceduto non era del benché minimo interesse e

nulla mutava per la sentenza.

9. Quanto

all'ulteriore decreto di abbandono, del 13 ottobre 2006, che AP 1 si è visto

notificare in esito alla sua seconda denuncia nei confronti di AO 1, del 7

ottobre 2006 (doc. G accluso alla domanda di restituzione in intero), occorre

essere chiari. La prima denuncia era stata archiviata dal Procuratore pubblico

il 9 settembre 1998 perché __________ ave­va personalmente confermato al

magistrato di avere avuto la ferma volontà di donare la somma di fr. 50 000.– al nipote (doc. E allegato alla

domanda di restituzione in intero; sentenza 21 aprile 2005 di questa Camera,

pag. 2 lett. B). E tale decreto è passato in giudicato. Il 20 ottobre 2000 AP 1

ha promosso azione di riduzione, vedendosi riconoscere dal Pretore il 22

febbraio 2002 un credito di fr. 48 252.25 verso

il convenuto. In quella sentenza però il Pretore non ha tenuto conto di alcuna

donazione di __________ al nipote AO 1. Ha accertato che sul noto libretto di

risparmio intestato a __________ si trovavano depositati il 31 dicembre 1994

fr. 110 471.89 (sentenza, consid. 2), ha accertato che

il nipote aveva dimostrato di avere speso per il sostentamento della zia complessivi

fr. 27 013.75 (consid. 3), ha calcolato così che l'asse ereditario am­montava

il giorno della morte a fr. 83 458.15 e ne ha concluso che la porzione legittima di AP 1 risultava

di fr. 62 593.50. Avendo tenuto per sé il saldo di fr. 14 341.25, AP 1 aveva

ancora diritto a fr. 48 252.25.

Ora, AP 1

non ha contestato nell'appello del 18 marzo 2002 a questa Camera il calcolo del

Pretore, né lo ha criticato nelle osservazioni formulate all'appello di AO 1.

Egli non ha lamentato, in particolare, che il Pretore avesse omesso di

considerare donazioni di __________ al convenuto, né tanto meno ha cercato di

spiegare come mai, nonostante la donazione di complessivi fr. 50 000.–, il 7 ottobre

1999 si trovassero ancora sul libretto della madre fr. 14 341.25. Che __________

avesse altre fonti di reddito o altri depositi l'attore non ha preteso. Mal si

comprende perciò quale fatto nuovo egli avrebbe desunto dal decreto di abbandono

emesso il 13 ottobre 2006 dal Procuratore pubblico, in cui quest'ultimo si è

limitato a evocare la cronistoria che aveva condotto alla prima archiviazione

del caso. Invano si cercherebbero spiegazioni, del resto, nella domanda di

restituzione in intero del 6 novembre 2006 o nell'appello del 19 dicembre 2007.

Quale fatto nuovo, quale circostanza precedentemente ignorata, quale scoperta

indurrebbe a revocare in dubbio il calcolo del Pretore non è dato di comprendere.

Peggio: nemmeno nell'appello in esame AP 1 illustra perché quel calcolo sarebbe

errato. Ne segue che, finanche priva di motivazione, la richiesta formulata nell'appello

a titolo principale si rivela destituita di buon diritto.

10. In

subordine l'appellante chiede che si riduca da fr. 3300.– a fr. 1650.–

l'indennità da lui dovuta a AO 1 per ripetibili.

Il

Pretore ha fissato l'importo dipartendosi dal valore litigioso (fr. 28 124.90), applicando

a tale valore un'aliquota del 15% (art. 9 cpv. 1 vTOA) e mediando poi il risultato

ad valorem con il parametro della retribuzione ad horam (art. 11

cpv. 1 vTOA), dopo avere stimato il lavoro del legale in 10 ore rimunerate

fr. 220.– l'una. L'appellante sostiene che l'aliquota ad valorem va

ridotta dal 15% al 7.5% e il dispendio di tempo da 10 a 5 ore, la causa

essendosi limitata all'accertamento dei presupposti che disciplinano una

restituzione in intero.

a) Nelle

cause introdotte anteriormente al 1° gennaio 2008 l'indennità per ripetibili

era fissata, nella misura in cui era destinata a coprire gli onorari di

patrocinio, entro i limiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150

seconda frase vCPC). Questa prevedeva che in ogni pratica avente un valore determinato

o determinabile l'onorario dell'avvocato fosse stabilito in base a percentuali

scalari del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 vTOA). Tra l'aliquota minima e

quella massima l'onorario andava commisurato poi caso per caso secondo la

complessità, l'importanza e l'estensione della causa, la competenza

professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza

impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito

e la sua prevedibilità (art. 8 vTOA). In pratiche aventi un valore determinato

o determinabile il criterio per la retribuzione dell'avvocato era pertanto

quello ad valorem. Il criterio ad horam entrava in considerazione

solo in casi di esiguo valore che avessero richiesto “un cospicuo dispendio di tempo”, in casi di valore elevato che avessero richiesto “un impegno limitato” e in casi speciali, ove gli interessi patrimoniali in gioco non

giustificassero l'applicazione integrale della tariffa secondo il valore (art.

11 cpv. 1 vTOA). Ai fini delle ripetibili, in ogni modo, la tariffa non

vincolava il giudice civile (Rep. 1985 pag. 96), nel senso che quest'ultimo

fruiva di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per

abuso (Rep. 1996 pag. 171).

b) In

concreto l'appellante nemmeno allude a eventuali abusi o eccessi del potere

d'apprezzamento da parte del Pretore. Sostiene – come detto – che l'aliquota ad

valorem va ridotta dal 15 al 7.5% e il dispendio di tempo da 10 a 5 ore, la

causa essendosi limitata all'accertamento dei presupposti che disciplinano una

restituzione in intero. Se non che, lo stesso Pretore ha spiegato di essersi scostato

dal criterio del compenso ad valorem, mediandolo con quello del compenso

ad horam, proprio per tale motivo (art. 11 cpv. 1 vTOA). Come mai la questione

della causa limitata all'accertamento dei presupposti per la restituzione in

intero andrebbe considerata in doppio (riducendo l'aliquota della retribuzione ad

valorem e applicando cumulativamente i parametri del compenso ad horam)

l'appellante non indica. Carente di motivazione, nelle

condizioni descritte l'appello andrebbe dichiarato irricevibile già per difetto

di requisiti formali (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

c) Si

volesse transigere sulle esigenze di motivazione, l'appello non avrebbe in ogni

modo alcuna possibilità di accoglimento. Circa l'aliquota della retribuzione ad valorem,

è vero intanto che il Pretore è caduto in una svista, giacché per cause di valore litigioso compreso tra fr. 10 000.– e fr. 50 000.– l'art. 9 cpv.

1 vTOA prevedeva tassi compresi fra l'8 e il 15%, non fra il 10 e il 20%. Ciò

non toglie che per cause di media difficoltà, come quella in esame, si sarebbe giustificata

l'aliquota media dell'11.5% (mentre l'aliquota del 7.5% proposta dall'appellante

sarebbe risultata addirittura sotto il minimo della tariffa). L'onorario ad

valorem dell'avvocato sarebbe risultato così di fr. 3235.– (arrotondati).

Quanto

al dispendio di tempo, non si vede come un avvocato avrebbe potuto assicurare la

difesa del convenuto in sole 5 ore di lavoro. Il patrocinio ha pur sempre

comportato la stesura di una risposta scritta, la partecipazione all'udienza preliminare

(con trasferta dallo studio al tribunale e viceversa) e la redazione del

memoriale conclusivo. A ciò si aggiungono i verosimili colloqui, le usuali conferenze

e la corrispondenza. Le 10 ore di lavoro stimate dal primo giudice sfuggono dunque

alla critica, mentre la retribuzione oraria di fr. 220.– appare finanche

inadeguata. Basti pensare che l'attuale regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria (RL 3.1.1.7.1) prevede una

retribuzione a tempo di fr. 280.– l'ora (art. 12). Si volesse anche considerare

che nella fattispecie il mandato risale al 2006/2007, non vi sarebbe ragione di

scendere sotto i fr. 270.– orari. L'onorario ad horam sarebbe risultato perciò

di fr. 2700.–.

In

applicazione della formula elaborata a suo tempo dal Consiglio di moderazione

(Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15) l'indennità per

ripetibili va definita in conclusione come segue:

Considerandi

2.

x 3235 x 2700

= fr. 2945.– (arrotondati).

3235.

+ 2700

A

ciò si aggiungono le presumibili spese di fr. 120.– (l'attuale regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria riconosce

un minimo del 4% anche all'avvocato d'ufficio) e l'IVA di fr. 235.– (7.6%), per

un totale di fr. 3300.–. Nel risultato, in ultima analisi, la sentenza del Pretore

resiste alla critica anche su questo punto.

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto, cui

l'appello non è stato intimato e non ha provocato spese.

12.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 28 124.90 non

raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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