11.2008.21
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per moglie e figli
13 maggio 2009Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2008.21
Data decisione, Autorità:
13.05.2009, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per moglie e figli
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2008.21
Lugano
13 maggio
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.1280
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 12 ottobre 2006 da
AO 1,
,
(patrocinata dall' PA 1, )
contro
AP 1,
(ora patrocinato dall' PA 3, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 14 febbraio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 1°
febbraio 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1957) e CO 1 (1965) si sono sposati
a __________il 9 gennaio 1999. A quel momento essi erano già genitori di L__________,
nato il 28 febbraio 1998. Successivamente hanno avuto L__________, l'8 aprile 2001,
e N__________, il 30 dicembre 2004. La moglie è madre anche di A__________
(1988) e L__________ (1991), nati da un precedente matrimonio. Il marito insegna
alla Scuola __________ di __________ (SPAI) e alla Scuola __________, sempre a __________.
Funge inoltre da tutore e curatore per conto di varie Commissioni tutorie
regionali. La moglie, di formazione maestra di scuola elementare e assistente
sociale, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune.
B. Il 12 ottobre 2006 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione
a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale (la proprietà per
piani n. __________, pari a __________
del fondo base n. 4 RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione
di metà ciascuno), l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del
padre), un contributo alimentare dall'agosto 2006 di fr. 2500.– mensili per sé,
uno di fr. 1410.– mensili per L__________, uno di fr. 1125.– mensili per L__________
e uno di fr. 990.– mensili per N__________. All'udienza dell'8 novembre 2006,
indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alle richieste dell'istante, salvo
offrire dal novembre 2006 un contributo di mantenimento per moglie e figli di
fr. 4479.– mensili, di cui fr. 1609.– versati direttamente alla moglie e fr.
2870.– alla banca per oneri ipotecari. Il 1° dicembre 2006 egli ha lasciato l'abitazione
coniugale, trasferendosi in un appartamento a __________.
C. Con
decreto cautelare emanato il 21 dicembre 2006 “nelle more istruttorie” il Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di
fr. 1950.– mensili per la moglie e uno di fr. 950.– mensili per ogni figlio,
con la possibilità di dedurre gli oneri ipotecari e il premio dell'assicurazione
sulla vita relativo alla polizza consegnata in pegno alla banca. Il 4 gennaio 2007
AO 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria e analogo beneficio
ha postulato AP 1 il 18 maggio 2007. In esito a un'istanza presentata il 12
febbraio 2007 da AP 1, il Pretore ha ordinato il 5 marzo 2007 allo Stato del Cantone
Ticino di trattenere fr. 3400.– mensili dallo stipendio di AP 1 e di riversarli
alla moglie (inc. DI.2007.215).
D. Il Pretore
ha convocato le parti il 12 ottobre 2007 a un contraddittorio del 16 novembre
2007 per “una discussione di messa a punto”. In tale
occasione l'istante ha comunicato di essere stata
assunta il 1° agosto 2007 a tempo parziale come assistente di cura dalla Clinica
__________ di __________, mentre il convenuto ha reso noto di essere diventato
padre, il 21 settembre 2007, di L__________. L'istruttoria
è stata chiusa il 20 novembre 2007 e alla discussione finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo
allegato del 13 dicembre 2007 AP 1ha offerto dall'agosto del 2007 un contributo
alimentare di complessivi fr. 2489.33 mensili unicamente per i figli (già compresa
una quota di oneri ipotecari) e il pagamento del premio relativo all'assicurazione
sulla vita data in pegno alla banca (complessivi fr. 1150.– mensili), postulando
la revoca della trattenuta di stipendio. Nel proprio memoriale, del 19 dicembre
2007, AO 1 ha sollecitato un contributo alimentare per sé di fr. 2400.– mensili
e uno di fr. 1400.– mensili per ogni figlio dall'agosto del 2006, con
adeguamento in tal senso della trattenuto dallo stipendio.
E. Statuendo
con sentenza del 1° febbraio 2008, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i
figli (riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AP 1 a versare i
seguenti contributi alimentari:
Dal 1° agosto al 30 settembre 2006:
fr. 3000.–
mensili complessivi;
Dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2006:
fr. 2540.– per la moglie,
fr. 1250.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1000.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 905.– per N__________ (compreso l'assegno
familiare);
Dal 1°
gennaio al 31 luglio 2007:
fr. 2490.– per la moglie,
fr.
1225.– per L__________ (compreso l'assegno familiare),
fr.
985.– per L__________ (compreso l'assegno familiare) e
fr.
905.– per N__________ (compreso l'assegno familiare);
Dal 1° al 31 agosto
2007:
fr. 995.– per la moglie,
fr. 1530.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1265.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 1170.– per N__________ (compreso l'assegno
familiare);
Dal 1°
settembre al 31 ottobre 2007:
fr. 665.– per la moglie,
fr. 1695.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1435.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 1350.– per N__________ (compreso l'assegno
familiare);
Dal 1°
novembre al 31 dicembre 2007:
fr. 540.– per la moglie,
fr. 1745.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1475.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 1385.– per N__________ (compreso l'assegno
familiare);
Dal 1°
gennaio al 30 aprile 2008:
fr. 505.– per la moglie,
fr. 1585.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1340.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 1260. – per N__________ (compreso l'assegno
familiare);
Dal 1° maggio
al 30 giugno 2008:
fr. 490.– per la moglie,
fr. 1545.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1420.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 1235.– per N__________ (compreso l'assegno
familiare);
Dal 1° luglio
2009 al 28 febbraio 2010:
fr. 1725.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1590. – per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 1375.– per N__________ (compreso l'assegno
familiare);
Dal 1° marzo 2010
al 30 aprile 2013:
fr. 1790.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1555.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 1345.– per N__________ (compreso l'assegno
familiare).
Il Pretore
ha ordinato inoltre allo Stato del Cantone Ticino di trattenere fr. 4690.– mensili
dallo stipendio di AP 1 e di riversarli a AO 1. La tassa di giustizia di fr. 1000.–
e le spese sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante
fr. 1200.– per ripetibili. I coniugi hanno ritirato entrambi le richieste di
assistenza giudiziaria.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 14 febbraio 2008 in
cui chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di riformare il
giudizio impugnato nel senso di sopprimere i contributi alimentare dal 1°
agosto 2006 al 31 luglio 2007, di sopprimere quelli per la moglie e di ridurre
quelli per i figli come segue:
Dal 1° al 31 agosto 2007:
fr. 1686.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1531.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 1436.– per N__________ (compreso l'assegno
familiare);
Dal 1°
settembre al 31 dicembre 2007:
fr. 1606.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1451.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 1356.– per N__________ (compreso l'assegno
familiare);
Dal 1°
gennaio al 30 aprile 2008:
fr. 1512.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1321.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 1226. – per N__________ (compreso l'assegno
familiare);
Dal 1° maggio
al 31 dicembre 2008:
fr. 1593.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1348.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 1217.– per N__________ (compreso l'assegno
familiare);
Dal 1° gennaio
2009 al 28 febbraio 2010:
fr. 1465.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1310. – per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 1179.– per N__________ (compreso l'assegno
familiare);
Dal 1° marzo 2010
al 30 aprile 2013:
fr. 1624.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare),
fr. 1258.– per L__________ (compreso l'assegno
familiare) e
fr. 1127.– per N__________ (compreso l'assegno
familiare).
Egli ha
chiesto altresì il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello e la revoca
dell'avviso ai debitori. Con decreto del 20 febbraio 2008 il presidente di
questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Il 13 maggio 2008
AP 1 ha dichiarato di ritirare la domanda di assistenza giudiziaria. L'appello
non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito
della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag.
432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni
(art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è
dunque ricevibile.
2. I documenti
acclusi da AP 1 all'appello (una dichiarazione del direttore della Scuola __________,
una distinta dei turni di lavoro di __________ e un
estratto del __________ del gennaio 2008) sono
irricevibili. Nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non sono
ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio
inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto)
oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove
necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b
CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, già per la circostanza
che i nuovi documenti non gioverebbero al contributo alimentare per i figli. La
sentenza va emanata pertanto sulla base del medesimo materiale processuale
vagliato dal Pretore.
3. Litigiosi
rimangono i contributi di mantenimento per moglie e figli, così come la trattenuta
di stipendio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 8620.–
mensili nel 2006 (fr. 8270.– come docente più fr. 350.– come tutore o curatore),
in fr. 8520.– mensili nel 2007 (fr. 8170.– come docente più fr. 350.– come
tutore o
curatore) e in fr. 8570.– mensili dal 1° gennaio 2008
(fr. 8220.–
come docente più fr. 350.– come tutore o curatore), a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 2915.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, locazione con spese accessorie e parcheggio fr. 1100.–, premio
della cassa malati fr. 340.–, spese di trasferta fr. 200.–, assicurazione dell'automobile
e quota del __________ fr. 50.–, tessera del posteggio fr. 23.–, imposte
fr. 100.–). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha appurato il reddito in fr. 2660.–
mensili dal 1° agosto al 31 ottobre 2007 e in fr. 2820.– mensili dopo di allora,
calcolando il relativo fabbisogno minimo in fr. 2465.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–,
locazione con spese accessorie [già dedotte le quote rientranti nel fabbisogno
in denaro dei figli] fr. 405.–, premio della cassa malati fr. 420.–, spese di
trasferta e varie fr. 200.–, posteggio fr. 90.–, imposte e altre spese fr. 100.–).
Infine il Pretore ha stabilito il fabbisogno in denaro di L__________, L__________
e N__________ in base alle fasce d'età, agli aggiornamenti della tabella
correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, all'inizio dell'attività lucrativa da parte
della madre e alla nascita dell'ultimo figlio del padre.
Infine il
Pretore ha esaminato la situazione dei genitori di L__________ e L__________, constatando
che per il mantenimento di L__________ la moglie può contare soltanto su una
rendita completiva AI di fr. 640.– mensili, mentre __________ ha risorse sufficienti
per finanziare metà del mantenimento di L__________. Ciò premesso, il primo
giudice ha inserito nel fabbisogno minimo dei coniugi la quota di spesa legata
al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e ha obbligato il convenuto
a versare alimenti indicizzati per moglie e figli (assegni familiari compresi)
scaglionati in nove periodi di varia durata.
4. Ove
sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno
dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale
“stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro”
(art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non
precisa quale metodo di calcolo si applichi a tal fine. Si limita a disporre
che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al
debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è
il criterio – sempre adottato da questa Camera e definito “consueto” anche dal Tribunale
federale (DTF 134 III 146 consid. 4) – che consiste nel
dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni
comuni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a
con rinvii).
Dandosi
figli non comuni nati prima del matrimonio, i coniugi si devono
vicendevole e adeguata assistenza per il loro mantenimento (art. 278 cpv. 2
CC). Una volta sospesa la comunione domestica, l'obbligo dell'art. 278 cpv. 2
CC si configura come il dovere di un coniuge di assistere finanziariamente l'altro,
nella misura in cui questi, dovendo sovvenire con i propri redditi e con la
propria quota di eccedenza al fabbisogno di figli propri (dedotto il contributo
alimentare dell'altro genitore biologico, gli assegni familiari, le rendite d'assicurazioni
sociali o analoghe prestazioni giusta l'art. 285 cpv. 2 CC, i versamenti a
tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni dell'art. 320 cpv. 1 CC), non
sia in grado di mantenere sé stesso (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 8 e 9). In
ogni modo il debitore alimentare è tenuto a fornire assistenza
ai figli del coniuge solo a titolo sussidiario, nella misura in cui, dopo avere
sopperito al fabbisogno proprio e a quello in denaro dei figli suoi, disponga
ancora di mezzi (sentenza del Tribunale federale 5C.82/2004 del 14 luglio 2004,
consid. 3.2, pubblicato in: FamPra.ch 2005 pag. 172; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 21,
22, 47 e 52 ad art. 278 CC).
5. L'appellante
critica il guadagno imputatogli dal Pretore per la funzione di tutore o curatore
(fr. 350.– mensili), chiedendo di ridurlo a fr. 150.– mensili nel 2007 e nel
2008, sopprimendolo dal 1° gennaio 2009. Egli contesta che gli si possa imporre
un grado d'occupazione superiore al 100%, tanto meno in attività che comportano
un notevole dispendio di tempo. Inoltre sostiene di non avere più incarichi e
di non poterne più ottenere. Per di più, egli ricorda di dover insegnare in due
sedi scolastiche e di essere divenuto nel 2008 coordinatore dei servizi di
cultura generale presso la Scuola __________. E nel poco tempo libero che gli
resta – egli soggiunge – deve accudire al figlio L__________, oltre che
visitare gli altri figli.
a) In
concreto è pacifico che dal 2003 almeno il convenuto ha cominciato a svolgere
la funzione di tutore o curatore per varie Commissioni tutorie regionali. Nel
2004 egli ha percepito in media fr. 380.– mensili, nel 2005 fr. 783.– mensili e
nel 2006 fr. 421.– mensili (atti richiamati dalle Commissioni tutorie regionali
1, 2, 3 e 4). In simili condizioni il Pretore ha ritenuto che egli possa continuare a guadagnare
almeno fr. 350.– mensili (sentenza impugnata, pag.
4 a metà).
b) Nella
misura in cui pretende di non poter essere tenuto a lavorare più del 100%, l'appellante
disconosce che ove un coniuge fornisca un lavoro straordinario in modo regolare
(anche oltre il grado d'occupazione piena), procurando una fonte di reddito
abituale su cui la famiglia può fare affidamento, non può poi disimpegnarsi
unilateralmente e abbandonare tale attività senza motivi seri e pertinenti (RtiD I- 2005 pag. 767 n. 50c). In
costanza di matrimonio entrambi i coniugi hanno il diritto di mantenere, per
quanto possibile, il tenore di vita precedente la sospensione della comunione
domestica (DTF 114 II 12), ma nessuno dei due può migliorare la propria qualità
di vita a scapito dell'altro, privando improvvisamente la famiglia di introiti
regolari senza ragioni importanti.
c) L'appellante
eccepisce nel caso specifico di non poter più ottenere incarichi di tutore o
curatore, ma l'assunto è lungi dall'apparire verosimile, ove appena si
consideri la nota penuria di persone disposte ad assolvere funzioni del genere,
almeno nel Cantone Ticino. Obietta altresì, l'appellante, di avere assunto la carica
di coordinatore scolastico, ma dimentica che nelle sue condizioni (con obblighi
di famiglia a carico) egli deve privilegiare attività accessorie retribuite, mentre
la funzione predetta non consta portargli alcun beneficio economico. Infine
l'appellante sottolinea di doversi occupare ormai di quattro figli, ma di ciò
il Pretore ha tenuto conto, limitando prudenzialmente a fr. 350.– mensili il
reddito da lui conseguibile. Su questo punto la sentenza impugnata resiste
dunque alla critica.
6. Afferma
l'appellante che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3993.– mensili e
non solo a fr. 2915.–, come ha stabilito il Pretore. Intanto egli adduce che il
costo dell'alloggio non gli può essere decurtato per il solo fatto di vivere
con __________ e va riconosciuto per intero (fr. 2000.– mensili). Inoltre egli
fa valere che il suo premio della cassa malati ammonta a fr. 320.– mensili,
poiché il sussidio cantonale gli è stato revocato, e si duole che a torto il
Pretore non gli ha riconosciuto almeno fr. 100.– mensili per il rimborso di un
debito contratto per arredare l'appartamento in cui è andato ad abitare dopo la
separazione. Le singole voci vanno esaminate separatamente.
a) Per
quel che concerne l'alloggio, dopo la separazione di fatto ogni coniuge deve
poter beneficiare – secondo giurisprudenza – di condizioni abitative sostanzialmente
paritarie. Questa Camera riconosce per principio a ogni coniuge il costo dell'alloggio
che egli dovrebbe ragionevolmente sopportare se abitasse da sé solo (criterio
definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del
30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD
II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag.
764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667). Un'eventuale convivenza non deve, in
altri termini, nuocere a un coniuge né profittare all'altro (cfr. Rep. 1995
pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del 2
dicembre 2008, consid. 9a). Determinante è quindi la spesa che il coniuge in
questione potrebbe permettersi per sé solo. E sotto questo profilo un costo di fr. 2000.– mensili come quello preteso dall'appellante è senz'altro eccessivo per le
esigenze di una persona singola. I fr. 1100.– mensili riconosciuti dal Pretore
appaiono, per lo meno a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione
di misure a tutela dell'unione coniugale, sufficienti.
b) Quanto
al premio della cassa malati, nelle sue conclusioni del 13 dicembre 2007 lo
stesso convenuto dichiarava di pagare fr. 339.10 mensili (memoriale, pag. 12 e
14). Dagli atti risulta nondimeno che il 28 febbraio 2007 l'Istituto delle assicurazioni
sociale ha comunicato a AP 1 l'annullamento del sussidio cantonale per il 2007
(doc. 10, 8° foglio). Il premio per quell'anno andrebbe rivalutato di conseguenza
a fr. 420.– mensili (doc. 10, 8° foglio). Non si deve trascurare però che nel fabbisogno minimo dell'interessato il Pretore ha inserito fr. 100.–
mensili per oneri fiscali, mentre dandosi coniugi incapaci finanziariamente di far
fronte per intero agli obblighi alimentari le imposte vanno tralasciate (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2b, 126 III 356 consid.
1a/aa). Non avrebbe senso, in effetti, diminuire un contributo di mantenimento
in favore dei figli dell'importo dovuto allo Stato per le imposte e chiamare
poi lo Stato a sovvenzionare l'ammanco nel fabbisogno dei minorenni. Nel risultato, di conseguenza, la valutazione del primo
giudice sfugge a censura.
c) In merito alla rata del mutuo di fr. 15 756.– contratto il 19 giugno
2007 dall'appellante presso la __________ di __________ (doc. 27), ci si può domandare
se la causale del prestito, stipulato “allo scopo di far fronte alle spese da
lui sostenute per l'arredamento e suppellettili dell'appartamento in cui è
andato a vivere dopo la separazione”, sia plausibile, la locazione dell'appartamento
in via __________ essendo iniziata già il 1° dicembre 2006 (doc. 17). Comunque
sia, la spesa affrontata da un coniuge per arredare un appartamento proprio va
considerata nel mantenimento della famiglia unicamente ove non sia possibile rimediare
alla necessità con la divisione dell'inventario domestico (I CCA, sentenza inc.
11.1997.44 del 15 aprile 1997, consid. 1, massima pubblicata in: Bollettino
dell'Ordine degli avvocati n. 16, pag. 3). Chi rivendica una indennità straordinaria
per tale scopo deve quindi rendere verosimile – oltre alla necessità della
spesa – il fatto che l'altro coniuge ha rifiutato di dividere il contenuto
dell'abitazione coniugale (Rep. 1997 pag. 114; I CCA, sentenza 11.2000.106
del 26 settembre 2001, consid. 11d). L'interessato
neppure pretende una circostanza simile. Per il resto, i debiti personali
ordinari rientrano nel fabbisogno minimo di un coniuge solo se sono stati
contratti con l'accordo dell'altro, nel comune interesse della famiglia (DTF
127 III 292 a metà; Rep. 1994 pag. 302 in basso; SJZ 93/1997 pag. 387 n. 11).
Ciò non è manifestamente il caso concreto, il debito allegato dall'istante
essendo stato contratto unilateralmente. Anche su questo punto l'appello si
rivela pertanto infondato.
7. Per
quanto attiene alla moglie, l'appellante sostiene che fino al 30 giugno 2007 occorre
considerare nelle entrate di lei la partecipazione di fr. 500.– mensili versata
dal figlio A__________. Come questa Camera ha già avuto
modo di ricordare più volte, nondimeno, l'eventuale partecipazione di figli
maggiorenni conviventi alle spese dell'economia domestica è destinata a coprire i costi supplementari causati dalla coabitazione
ed equivale sostanzialmente a un rimborso delle spese, non a un reddito del
genitore (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). D'altro lato, nessuna norma impone
a un genitore di lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni (FamPra.ch
2000 pag. 138 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.31 del 26
agosto 2008, consid. 5b). Nemmeno su questo punto l'appello merita pertanto
altra disamina.
8. Relativamente al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede
di fissarlo a fr. 2265.– mensili, riducendo a fr. 100.– mensili le spese di
trasferta e stralciando le imposte.
a) Per
quel che concerne le spese di trasferta, il primo giudice ha ammesso nel
fabbisogno minimo di AO 1
un'indennità di fr. 200.–, “analogamente al
marito” (sentenza impugnata, pag. 5). Questi ricorda di doversi recare ogni
giorno da __________ a __________, mentre la moglie abita a __________ e lavora
a __________. Ora è possibile che le spese professionali sopportate dal marito siano
superiori a quelle della moglie (tant'è che nel fabbisogno minimo di lui il
Pretore ha ammesso una spesa di fr. 250.– mensili, come il marito stesso
chiedeva), ma ciò ancora non significa che quelle della moglie vadano ridotte. Se
mai incombeva al marito far valere le proprie spese di trasferta effettive. Davanti
al Pretore, del resto, lo stesso appellante aveva riconosciuto nel fabbisogno
minimo della moglie un'indennità per spese professionali di fr. 150.– mensili.
Perché fr. 150.– mensili sarebbero adeguati e fr. 200.– eccessivi egli non
spiega. Carente di motivazione, al riguardo l'appello si
rivela finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5).
b) Circa l'onere fiscale, fissato dal primo giudice in fr. 100.– mensili,
l'appellante dimentica che davanti al Pretore egli stesso aveva indicato tale
importo. Formulata per la prima volta in appello, la
contestazione è quindi nuova e come tale irricevibile
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; nelle procedure a tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 114). Per di più,
l'appellante dimentica che la moglie deve pagare le
imposte federali, cantonali e comunali non solo sul
reddito conseguito, ma anche sui contributi di
mantenimento che riceve (art. 22 lett. f LT, art. 23 lett. f LIFD), il
cui ammontare è dedotto dal reddito del coniuge debitore (art. 32 cpv. 1 lett.
c LT, art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Ciò premesso, a un
sommario esame la stima del primo giudice non appare sicuramente eccessiva.
9. Sostiene
l'appellante che, per quanto riguarda il mantenimento di L__________, la moglie
non avrebbe dovuto accomodarsi della rendita AI di fr. 640.– mensili percepita
per la figlia, ma avrebbe dovuto attivarsi sin “da
settembre 2006 affinché l'importo
che precedentemente era destinato ad A__________ [fr. 640.–] fosse convertito
in parte, se non per l'intera somma, in favore di L__________, ottenendo in
ultimo mensilmente un importo pari fr. 1280.–”. In realtà la tesi non trova
alcun conforto nella legge sull'assicurazione per l'invalidità, la quale
si limita a prevedere che i beneficiari di una rendita hanno diritto a un
importo completivo per ogni figlio (art. 35 cpv. 1 LAI) pari al 40% della rendita
stessa (art. 38 cpv. 1 LAI). Il mero fatto che venga meno il diritto di
percepire la rendita completiva per un figlio ancora non comporta però il
diritto di riscuotere una rendita più elevata per un altro figlio.
10. In
merito al mantenimento di L__________, l'appellante fa notare che __________ non svolge turni di notte, riesce appena ad assicurare il
sostentamento di L__________ e deve farsi carico anche del costo dell'asilo
nido, per tacere di un prelievo fiscale rilevante. Così argomentando, tuttavia,
egli non illustra come la situazione dell'interessata debba essere rivista. Vaghe
e generiche, simili doglianze vanno dichiarate una
volta ancora irricevibili (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv.
5).
11. L'appellante
contesta, relativamente al fabbisogno in denaro dei figli comuni, il costo della
baby sitter al servizio dalla moglie. Egli rileva che __________ è stata
assunta anzitutto come collaboratrice domestica e solo in minima parte per
accudire ai ragazzi, sicché il relativo stipendio non può sostituire la posta per
cura e educazione dei figli prevista dalle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo. Per di più, il primo giudice avrebbe incluso a torto nel calcolo anche L__________,
ormai diciassettenne, che si occupa essa medesima per la maggior parte del
tempo dei fratelli. Nel fabbisogno minimo di questi ultimi non va ammesso, di
conseguenza, più dell'80% della cura e educazione non prestata in natura dalla
madre.
a)
Dagli atti risulta che il 1° settembre 2007 l'istante, la quale svolge un'attività
lucrativa all'80%, ha assunto __________ come “collaboratrice domestica” al 50%
per fr. 1679.– mensili (doc. AAA e DDD), assumendo il premio dell'assicurazione
contro gli infortuni di fr. 38.– mensili (doc. BBB). Tra i compiti di lei rientra
l'aiuto “nelle incombenze domestiche, in particolare per la cura del figlio più
piccolo, la preparazione dei pasti, la sorveglianza scolastica e la reperibilità
se uno dei bambini ha bisogno in assenza della madre” (lettera del 14 settembre
2007: act XV). Il marito stesso, per altro, l'ha sempre considerata alla
stregua di una baby sitter (memoriale conclusivo, pag. 6). Che __________ non si
occupi solo dei figli dell'istante è possibile. Sta di fatto che quando è al
lavoro l'istante necessita di qualcuno che accudisca alla prole. Lei medesima
può assicurare il 20% della cura e dell'educazione. __________ presta servizio
al 50%. Nella migliore delle ipotesi, perciò, il 30% della cura e dell'educazione
dei ragazzi rimane scoperto. Se nel fabbisogno in denaro dei minorenni si
tenesse conto solo di una quota dello stipendio percepito dalla collaboratrice
domestica, occorrerebbe aggiungere per il resto la quota rimanente del valore stimato
dalle note raccomandazioni. All'atto pratico non soccorre motivo, di
conseguenza, per scostarsi dalla valutazione del Pretore. Quanto al riparto su
quattro teste del costo relativo alla baby-sitter, tale suddivisione favorisce
finanche l'appellante, il quale non può dolersene.
12. Il convenuto
lamenta che il Pretore lo obblighi a contribuire al mantenimento di moglie e
figli già dall'agosto del 2006. Afferma che la vacanza al mare della famiglia
nel corso di quel mese è stata da lui pagata e che nel settembre successivo
egli ha versato alla moglie fr. 3600.– per far fronte alle spese correnti, mentre
delle altre si è fatto carico personalmente (oneri ipotecari ecc.). Soggiunge
che, quantunque l'istante abbia adito il giudice nell'ottobre del 2006, fino al
dicembre del 2007 egli ha provveduto alle spese comuni versando fr. 4800.–
mensili, come aveva deciso il Pretore con decreto cautelare del 21 dicembre
2006. Infine, secondo il marito, fino al giugno del 2005 la moglie ha ricevuto
dal figlio A__________ fr. 500.– mensili, avrebbe potuto reperire un impiego
prima dell'agosto del 2007 e avrebbe potuto attivarsi per ottenere un maggior
contributo per la figlia L__________. Ciò giustifica di far decorrere il
contributo solo dall'agosto del 2007.
a) Giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, ove sia giustificata la sospensione
della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i
contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro. Tali contributi possono
essere chiesti “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza” (art. 173 cpv.
3 CC), fermo restando che per “futuro” si
intende il periodo a decorrere dalla litispendenza (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n.
6 ad art. 176 con richiamo). Se l'istante non chiede altro, il contributo
alimentare è dovuto dal giorno in cui è presentata l'istanza.
b) AO
1 ha chiesto il 12 ottobre 2006
un contributo alimentare per sé e i figli a valere dall'agosto del 2006, con
facoltà per il convenuto di “dedurre quanto da lui nel frattempo pagato, ossia
fr. 3600.– complessivi”. Ne segue che retroattivi sono soltanto i contributi
alimentari dal 1° agosto al 12 ottobre 2006. Prima di fissare contributi
retroattivi, poi, il giudice verifica che il coniuge debitore non abbia già assolto
l'obbligo (RtiD I-2005 pag. 768 n. 52c). In concreto, per i mesi di agosto e
settembre del 2006 il Pretore ha imposto al convenuto un contributo unico di fr.
3000.– proprio per tenere calcolo del fatto che AP 1 aveva già adempiuto – in
parte – l'obbligo di mantenimento verso la famiglia (sentenza impugnata, pag. 8
in fine). Considerato che per quei mesi il contributo in favore di moglie e
figli sarebbe ammontato a fr. 11 410.– complessivi, toccava all'appellante spiegare
perché la somma fissata dal Pretore non teneva sufficientemente conto di quanto
lui aveva assunto in quel periodo.
Per
quanto riguarda i mesi di ottobre e novembre del 2006, nulla risulta dagli atti
circa eventuali pagamenti del marito, tant'è che lo stesso si limita a
rimproverare alla moglie di non avere allegato alcun giustificativo in
proposito (appello, pag. 25). Dal contributo alimentare di fr. 5705.– mensili l'interessato
potrà dedurre, ad ogni modo, l'importo eventualmente versato. Qualora avesse
provveduto al pagamento di spese che rientrano nel fabbisogno minimo della moglie,
inoltre, egli ha diritto al compenso con quanto dovuto a titolo di contributo alimentare
(RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). Dal dicembre del 2006 in poi il contributo
alimentare è sì stato stabilito in complessivi fr. 4800.– mensili (decreto cautelare
del 21 dicembre 2006), ma ciò non esonerava il Pretore dal giudicare l'istanza
a protezione dell'unione coniugale, tanto meno ove si pensi che sui contributi alimentari egli deve statuire – di regola – sin dalla data della litispendenza, e non solo dalla data della decisione (Schwander, op. cit., n. 6 ad art. 176 CC con
rinvio). Che l'assetto provvisionale soddisfacesse il
convenuto poco importa, un decreto cautelare non vincolando
il giudice ai fini della sentenza finale.
c)
Sul fatto che fino al giugno del 2005 la moglie ha ricevuto dal figlio A__________
fr. 500.– mensili e sulla possibilità di attivarsi per ottenere un maggior
contributo per la figlia L__________ non giova ripetersi (sopra, consid. 7 e 9).
Quanto alla possibilità di trovare un lavoro prima dell'agosto 2007, basti
ricordare che di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o
a riprendere – un'attività lucrativa a tempo
parziale solo al momento
in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto
Fatti
i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno
può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16
anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 432 consid. 5a; SJ 116/ 1994 pag. 91). Nel
2006 N__________ aveva due anni. Che la moglie abbia impiegato sei mesi per trovare
un'occupazione non appare dunque reprensibile. Nemmeno l'appellante, del resto,
pretende che costei abbia rinunciato a offerte di lavoro.
13. L'appellante chiede infine che la trattenuta del contributo alimentare
dal suo stipendio sia revocata. Secondo il Pretore, “sia il comportamento
tenuto dal marito all'atto della separazione, sia quello tenuto in occasione
del procedimento di trattenuta sfociato nella decisione supercautelare oggi in
vigore, configurano sufficienti elementi per ritenere che il versamento vada
debitamente garantito. Tale misura esecutiva potrà in ogni caso essere revocata
nella misura in cui il pagamento dovesse essere garantito, per esempio per il
tramite di un ordine di pagamento permanente e non revocabile” (sentenza impugnata,
pag. 9 a metà).
a) Le
diffide ai debitori dell'art. 177 CC e dell'art. 291 CC sono con la procedura
sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b, n. 5 e art. 5
LAC). In concreto, preso atto il 5 marzo 2007, dopo il contraddittorio, che AP
1 si dichiarava d'accordo con l'ordine di trattenuta
Considerandi
per l'importo di fr. 3400.– mensili, il Pretore ha
accolto la richiesta della moglie (inc. DI.2007.215). Ciò posto, contrariamente
a quanto il Pretore reputa, la trattenuta di stipendio non è avvenuta solo in
via cautelare, ma a titolo definitivo. Nell'ambito dell'attuale procedura non
si tratta dunque di esaminare se siano dati i presupposti per ordinare tale
provvedimento, ma se siano dati i presupposti per ordinarne la revoca. Ciò può
essere il caso – in analogia a quanto dispone l'art. 286 cpv. 2 CC – ove le
circostanze siano “notevolmente
mutate”, rispettivamente ove siano venute meno le condizioni che hanno motivato
il provvedimento (RtiD II-2005 pag. 709 consid. 7).
b) Nel
caso specifico l'appellante si limita a giustificare i motivi per cui in
passato si è visto costretto a ritardare la corresponsione del dovuto, ma non
rende verosimili le premesse per ottenere una revoca del provvedimento. Tale
possibilità non è preclusa in futuro. Non può tuttavia formare oggetto del
giudizio odierno, giacché ne trascenderebbe i limiti.
14.
Gli
oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non si pone problema di ripetibili all'istante, che non è stata invitata
formulare osservazioni e non ha dovuto sopportare dunque costi apprezzabili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria,
essa è stata ritirata il 18 maggio 2008.
15.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile, ove si quantifichi la soppressione del contributo
per la moglie e la riduzione di quelli per i figli chiesta in appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono posti a carico dall'appellante.
Non si assegnano ripetibili.
3. Si
prende atto del ritiro della richiesta di assistenza giudiziaria da parte di AP
1.
4. Intimazione
a:
–
; .
Comunicazione
a:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6;
– , (limitatamente al dispositivo n. 3).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster