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Decisione

11.2008.21

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per moglie e figli

13 maggio 2009Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pie­no

può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà com­piuto i 16

anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 432 consid. 5a; SJ 116/ 1994 pag. 91). Nel

2006 N__________ aveva due anni. Che la moglie abbia impiegato sei mesi per trovare

un'occupazione non appare dunque reprensibile. Nemmeno l'appellante, del resto,

pretende che costei abbia rinunciato a offerte di lavoro.

13. L'appellante chiede infine che la trattenuta del contributo alimentare

dal suo stipendio sia revocata. Secondo il Pretore, “sia il comportamento

tenuto dal marito all'atto della separazione, sia quello tenuto in occasione

del procedimento di trattenuta sfociato nella decisione supercautelare oggi in

vigore, configurano sufficienti elementi per ritenere che il versamento vada

debitamente garantito. Tale misura esecutiva potrà in ogni caso essere revocata

nella misura in cui il pagamento dovesse essere garantito, per esempio per il

tramite di un ordine di pagamento permanente e non revocabile” (sentenza impugnata,

pag. 9 a metà).

a) Le

diffide ai debitori dell'art. 177 CC e dell'art. 291 CC sono con la procedura

sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b, n. 5 e art. 5

LAC). In concreto, preso atto il 5 marzo 2007, dopo il contraddittorio, che AP

1 si dichiarava d'accordo con l'ordine di trattenuta

Considerandi

per l'importo di fr. 3400.– mensili, il Pretore ha

accolto la richiesta della moglie (inc. DI.2007.215). Ciò posto, contrariamente

a quanto il Pretore reputa, la trattenuta di stipendio non è avvenuta solo in

via cautelare, ma a titolo definitivo. Nell'ambito dell'attuale procedura non

si tratta dunque di esaminare se siano dati i presupposti per ordinare tale

provvedimento, ma se siano dati i presupposti per ordinarne la revoca. Ciò può

essere il caso – in analogia a quanto dispone l'art. 286 cpv. 2 CC – ove le

circostan­ze siano “notevolmente

mutate”, rispettivamente ove siano venute meno le condizioni che hanno motivato

il provvedimento (RtiD II-2005 pag. 709 consid. 7).

b) Nel

caso specifico l'appellante si limita a giustificare i motivi per cui in

passato si è visto costretto a ritardare la correspon­sione del dovuto, ma non

rende verosimili le premesse per ottenere una revoca del provvedimento. Tale

possibilità non è preclusa in futuro. Non può tuttavia formare oggetto del

giudizio odierno, giacché ne trascenderebbe i limiti.

14.

Gli

oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

mentre non si pone problema di ripetibili all'istante, che non è stata invitata

formulare osservazioni e non ha dovuto sopportare dunque costi apprezzabili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria,

essa è stata ritirata il 18 maggio 2008.

15.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile, ove si quantifichi la soppressione del contributo

per la moglie e la riduzio­ne di quelli per i figli chiesta in appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono posti a carico dall'appellante.

Non si assegnano ripetibili.

3. Si

prende atto del ritiro della richiesta di assistenza giudiziaria da parte di AP

1.

4. Intimazione

a:

; .

Comunicazione

a:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6;

– , (limitatamente al dispositivo n. 3).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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