11.2008.22
Divorzio: liquidazione del regime matrimoniale, contributi di mantenimento per i figli, disciplina del diritto di visita
3 novembre 2009Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2008.22
Data decisione, Autorità:
03.11.2009, ICCA
Titolo:
Divorzio: liquidazione del regime matrimoniale, contributi di mantenimento per i figli, disciplina del diritto di visita
COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO
DEBITI TRA CONIUGI
LIQUIDAZIONE DEL REGIME MATRIMONIALE
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
RELAZIONE PERSONALE
art. 196 CC
art. 273 CC
art. 285 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2008.22
Lugano,
3 novembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.72 (divorzio su
richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura
del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 aprile 2006 da
AO 1
(patrocinato da PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata da PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 febbraio 2008 presentato da AP
1 contro la sentenza emessa il 28 gennaio 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1969) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 29
settembre 1994. Dal matrimonio sono nati E__________, il 23 febbraio 1995, e S__________,
il 30 agosto 1997. Il marito, di formazione venditore, lavora a __________ dal
1° gennaio 2006 come autista portavalori per la __________ di __________. La
moglie è alle dipendenze della __________ di __________ come segretaria a tempo
parziale (70%). I coniugi vivono separati dalla primavera del 2004.
B. In
esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AP
1 il 16 marzo 2004, con sentenza del 17 giugno 2004 il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha – tra l'altro – affidato
Fatti
i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha condannato AO
1a versare dal 1° aprile 2004 un contributo alimentare di fr. 660.– mensili per
ogni figlio, respingendo il contributo alimentare chiesto dalla moglie. Da lei adita,
con sentenza dell'11
agosto 2004 questa Camera ha aumentato il contributo per
E__________ a fr. 943.– mensili e quello per S__________ a fr. 877.– mensili, assegni
familiari compresi (inc. 11.2004.77).
C. Il
10 aprile 2006 AO 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio davanti al medesimo
Pretore, postulando l'assistenza giudiziaria e proponendo che in esito allo
scioglimento del matrimonio E__________ e S__________ fossero affidati alla
madre (riservato il suo diritto di visita), che fosse istituita una curatela
educativa in favore dei figli, che fosse ridotto a fr. 625.– mensili il contributo
alimentare da lui dovuto a ciascuno di loro (assegni familiari non compresi), che
la moglie fosse condannata a versargli un'indennità (imprecisata) in
liquidazione del regime matrimoniale, oltre a consegnargli determinati beni in
suo possesso, e che le prestazioni d'uscita maturate dai coniugi presso il
rispettivo istituto di previdenza professionale fossero divise “come di legge”. Nella sua risposta dell'8 giugno 2006 AP 1 ha sollecitato a sua volta – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – lo
scioglimento del matrimonio, ha rivendicato l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), si è
opposta alla nomina di un curatore educativo, ha chiesto contributi indicizzati
varianti da fr. 1000.– a fr. 1600.– mensili per ogni figlio, oltre a una
partecipazione del 50% alle spese straordinarie per ciascuno di loro, ha preteso
una somma di fr. 15 000.– in liquidazione del regime matrimoniale e ha instato per il vicendevole
“trasferimento delle rispettive Casse pensioni”.
D. Il
Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo
parziale e il 17 ottobre 2006 ha sentito i coniugi, assegnando loro il termine
bimestrale di riflessione. Il 18 dicembre 2006 AO
1 e AP 1 hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al Pretore il
giudizio sui punti litigiosi. Invitato a formalizzare gli effetti contesi del
divorzio, con memoriale del 5 febbraio 2007 AO 1 ha
ribadito le richieste di petizione. AP 1 ha reiterato il
1° febbraio 2007 le domande contenute nel suo allegato di risposta, rivendicando
inoltre l'esclusiva proprietà dei mobili e delle suppellettili che si trovano nell'appartamento
coniugale, come pure sulla “garanzia per il contratto di locazione”. L'udienza “di discussione” (art. 422b cpv. 2 CPC) ha avuto luogo il 13 marzo 2007.
E. Durante
l'istruttoria sui punti contestati, il 5 agosto 2007 AO
1 ha avuto da __________ (1970) la figlia A__________, da lui riconosciuta. Terminata l'assunzione delle prove, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni
scritte. AO 1 ha confermato il 14 novembre 2007 le proprie richieste iniziali, salvo
ridurre a fr. 500.– mensili il contributo alimentare offerto per ogni figlio e chiedere
che si dichiarassero compensate le reciproche pretese in liquidazione del regime
matrimoniale. Con memoriale di quello stesso 14 novembre 2007 AP 1 ha chiesto una
volta ancora la pronuncia del divorzio, il versamento di contributi indicizzati
varianti da fr. 850.– a fr. 1000.– mensili per ogni figlio, la
partecipazione del marito nella misura del 50% alle spese straordinarie per i
ragazzi, l'assunzione da parte di
lui di un debito (fr. 11 000.–) nei confronti di ____________________, l'accertamento della
sua esclusiva proprietà sui
mobili e le suppellettili che si trovano nell'appartamento coniugale, come pure sulla “garanzia per il suo
contratto di locazione”, e il “trasferimento delle relative casse pensioni”.
F. Statuendo il 28 gennaio 2008, il Pretore ha sciolto il matrimonio
per divorzio, ha riconosciuto a ciascun coniuge il diritto alla metà degli
averi di previdenza accumulato dall'altro in costanza di matrimonio, ha liquidato il regime dei beni
“nel senso che ogni parte rimane proprietaria di quanto in suo possesso”, ha
affidato E__________ e S__________ alla madre, ha conferito a AO 1 un diritto
di visita minimo in caso di disaccordo, ha istituito una curatela educativa in
favore dei figli e ha condannato il marito a versare un contributo indicizzato
per E__________ di fr. 415.– fino al 31 agosto 2009 e di fr. 400.– mensili
dal 1° settembre 2009 al 28 febbraio 2013 (assegni familiari non compresi),
come pure un contributo indicizzato per S__________ di fr. 340.– mensili fino
al 31 agosto 2009, di fr. 370.– mensili dal 1° settembre 2009 al 28
febbraio 2013 e di fr. 665.– mensili dopo di allora (assegni familiari non
compresi). Ogni altra domanda è stata respinta. La tassa di giustizia di fr. 1000.–
e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 15 febbraio 2008 nel
quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un diverso diritto di visita minimo a E__________
e S__________ in caso di disaccordo, contributi indicizzati per ogni figlio di fr. 850.– mensili dal 7°
al 12° compleanno e di fr. 1000.– mensili dal 13° compleanno alla maggiore
età (assegni familiari non compresi), la partecipazione del marito nella misura del 50% alle spese
straordinarie per i ragazzi, l'attribuzione a AO 1 del debito (fr. 11 000.–) verso ____________________,
l'accertamento dell'esclusiva
proprietà di lei su mobili e suppellettili che si trovano nell'appartamento coniugale, come pure sulla
“garanzia per il suo contratto di locazione”, e il “trasferimento delle
relative casse pensioni”. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Della sentenza pretorile l'appellante dichiara di contestare i dispositivi n. 4 (liquidazione del
regime dei beni), n. 6 (regolamentazione del diritto di visita), n. 7 (contributi
alimentari per i figli) e n. 8 (reiezione di ogni altra domanda delle parti).
Il dispositivo n. 3 (riparto delle prestazioni previdenziali d'uscita) non
è impugnato. Il “trasferimento delle relative casse pensioni” – per altro non
motivato – che l'appellante propugna è dunque senza oggetto. Litigiosi rimangono,
in sintesi, la liquidazione del regime dei beni (relativamente al debito verso ____________________
e alla garanzia del contratto di locazione), l'entità dei contributi alimentari
per i figli, la partecipazione del marito alle spese straordinarie per questi
ultimi e la disciplina del diritto di visita. Il resto ha assunto carattere
definitivo ed è passato in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC).
2.
Lo scioglimento del regime dei beni va esaminato prima delle
controversie sui contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 c. 2,
ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; cfr. DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Ora, per quanto attiene al debito verso __________, padre
dell'appellante, il Pretore ha accertato che con la
somma di fr. 15 000.– da lui ricevuta nel 2002 (fr. 4000.– sono poi stati rimborsati
prima della separazione delle parti) i coniugi hanno acquistato una VW “Golf 1.6”, destinata “in linea
di massima” alla moglie fino
al 2004 ed esclusivamente a lei dopo di allora. Ne ha desunto, il Pretore, che
non tocca al marito assumere quel debito (sentenza impugnata, consid. 11). L'appellante
obietta che poco importa chi sia il
conducente abituale della vettura, decisivo essendo il fatto che AO 1 ha
mutuato la somma. Gli incombe perciò di restituirla. Oltre
a ciò essa insta perché “le venga messa a disposizione la garanzia della locazione
a suo favore, e della cui richiesta nulla viene indicato nella sentenza”.
a) Durante la vita in comune ciascun coniuge rappresenta
l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia (art. 166 cpv. 1
CC). In tal caso egli obbliga non solo sé stesso, ma anche l'altro (art. 166
cpv. 3 CC). Per gli altri bisogni della famiglia, invece, un coniuge
rappresenta l'unione coniugale solo a condizioni che non si verificano nella
fattispecie (art. 166 cpv. 2 CC). L'accensione di un mutuo per l'acquisto
di un'automobile non rientra fra i bisogni correnti di una famiglia. Impegna
unicamente, di conseguenza, il coniuge che lo ha stipulato. In concreto
l'appellante afferma che il prestito è stato contratto da AO 1, mentre
quest'ultimo nega. In simili condizioni spettava a AP 1 dimostrare la propria
asserzione. Il problema è che ____________________, da lei chiamato a
testimoniare, non è stato in grado di indicare chi gli abbia chiesto l'elargizione
del mutuo: se la figlia, il genero o i due insieme. Non è stato in grado di
precisare nemmeno chi gli abbia rimborsato i fr. 4000.– a scaglioni (“sono
stati pagati o dal marito o da mia figlia”: verbale dell'11 giugno 2007, pag. 5). Se a ciò si aggiunge che l'appellante
si è sempre ritenuta proprietaria dell'automobile (in suo possesso), mal si intravede
quale prova dimostrerebbe che il debito è stato contratto da AO 1 o che costui
abbia assunto la responsabilità della restituzione. Al proposito l'appello
manca di consistenza.
b) Circa
la cauzione prestata al locatore (fr. 2708.–), in un primo tempo l'attore ne
aveva chiesto il riparto a metà (petizione, pag. 5), incontrando l'opposizione
della convenuta (risposta, pag. 7). Più tardi egli ha abbandonato ogni pretesa in
liquidazione del regime matrimoniale (memoriale conclusivo, pag. 4), ciò di
cui il Pretore ha dato atto (“ogni parte rimane proprietaria di quanto in suo
possesso”: dispositivo n. 4). Certo, titolare del conto bancario rimane formalmente
AO 1 (doc. S), ma il 7 aprile 2005 questi ha firmato un “addendum al
contratto di locazione del 31 luglio 2001” nel quale ha dichiarato di cedere il
deposito alla moglie (doc. 12). Quale interesse abbia ancora costei a ottenere
un formale accertamento di proprietà da parte del Pretore non è dato di
capire. Insufficientemente motivato, in proposito l'appello si rivela finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
3.
Per quanto riguarda i contributi di mantenimento in favore dei
figli, il Pretore ha determinato anzitutto il fabbisogno in denaro di E__________
in fr. 1959.30 mensili e quello di S__________ in fr. 1604.75. Ha accertato poi
il reddito netto di AO 1 in fr. 4031.40 mensili, senza assegni familiari, a
fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3090.50 (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 600.–, spese accessorie fr.
93.
–, garage fr. 25.–, premio della cassa malati fr. 416.60, assicurazione
della mobilia domestica e contro la responsabilità civile fr. 19.60, assicurazione
sulla vita fr. 195.30, indennità per pasti fuori casa fr. 77.–, spese d'automobile fr. 217.70, carburante fr.
300.
–, imposte comunali fr. 46.30). Relativamente a AP 1, egli ne ha calcolato
il reddito netto in fr. 3800.– mensili (inclusi fr. 750.– mensili prodotti
da un suo immobile), assegni familiari compresi, e il fabbisogno minimo in fr. 2869.90
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario
fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 627.95 [già dedotta la
quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 488.20,
assicurazione della mobilia domestica e contro la responsabilità civile
fr. 39.90, assicurazione sulla vita fr. 300.–, protezione giuridica
fr. 24.50, spese d'automobile fr. 104.05, imposte comunali fr. 12.30,
imposte cantonali e federali fr. 23.–).
Ciò
posto, il Pretore ha stabilito in fr. 1959.30 mensili il fabbisogno in denaro
di E__________ e in fr. 1604.75 mensili quello di S__________ (fr. 1833.75
dopo il 12° compleanno). Inoltre egli ha fissato in fr. 1749.50 mensili il
fabbisogno in denaro di A__________ e ha stimato in fr. 2600.– mensili il
reddito lordo di ____________________, da lui chiamata a finanziare la metà del
fabbisogno in denaro della
figlia. Sulla
base di tali dati il Pretore ha obbligato così __________
AO 1 a
versare un contributo indicizzato per E__________ di fr. 415.– mensili fino al 31 agosto 2009 e di
fr. 400.– mensili fino al 28 febbraio 2013, assegni
familiari non compresi, come pure un contributo indicizzato per S__________ di
fr. 340.– mensili fino al 31 agosto 2009, di fr. 370.– mensili fino al 28
febbraio 2013 e di fr. 665.– mensili dal 1° marzo 2013 fino alla maggiore età, assegni
familiari non compresi.
a) L'appellante sostiene che il proprio stipendio
non eccede fr. 2803.– mensili, che da tale somma vanno dedotti gli assegni
familiari e che dal reddito immobiliare di fr. 750.– mensili accertato dal
Pretore occorre dedurre gli oneri ipotecari, oltre alle spese condominiali. Ora,
la cifra di fr. 2803.– menzionata dall'appellante non è il suo stipendio
mensile, bensì l'anticipo sullo stipendio da lei riscosso nel gennaio del 2007
(doc. 23). Lo stipendio con la quota di tredicesima e assegni familiari assomma,
come ha rilevato il Pretore, a fr. 3020.10 mensili (doc. 23). A ragione
l'appellante fa valere invece che dal suo reddito immobiliare (fr. 750.–
mensili generati dalla locazione di un appartamento a __________, più fr. 100.–
di spese accessorie: verbale del 17 ottobre 2006, pag. 9, risposta n. 3) vanno
dedotti gli interessi ipotecari (fr. 276.65 mensili: doc. 24, 4° foglio) e il
contributo al fondo di rinnovamento condominiale (fr. 28.35 mensili: doc.
24, 8° foglio). Non si giustifica di dedurre invece le spese accessorie, l'appellante non pretendendo di non poterne addebitare
il conguaglio al conduttore dell'appartamento (art. 257b cpv. 1 CO), il
quale versa fr. 100.– mensili a tal fine. Il reddito immobiliare risulta
così, in definitiva, di fr. 445.– mensili. Onde entrate per complessivi fr.
3465.10
mensili.
b) Afferma
l'appellante che il guadagno netto del marito non è di fr. 4031.40 netti
mensili, bensì di fr. 4924.– mensili. In realtà essa fonda la tesi su un
conteggio di stipendio (quello dell'aprile 2007: doc. EEE) che comprende un “pagamento
unico” di fr. 600.–. Si ignora quale sia la causale di tale versamento (il
contratto di lavoro o quello collettivo poco sussidiano: doc. AA e BB). Sta di
fatto che un reddito meramente
episodico o straordinario non entra in considerazione per il calcolo
del guadagno abituale. Correttamente il Pretore si è dipartito perciò dal
conteggio di stipendio dell'ottobre 2007 (doc. QQQ). Da tale conteggio si
evince nondimeno un salario netto di fr. 3711.30 mensili (assegni familiari
non compresi), cui va aggiunta la quota di tredicesima (1/12 dello stipendio senza la “trattenuta
di solidarietà”, ma anche senza la deduzione del “secondo pilastro”), per un totale di fr. 4038.15 mensili.
c) Relativamente a ____________________, il Pretore ha accertato un reddito
lordo di fr. 2600.– mensili, ammesso dall'interessata dinanzi alla Commissione tutoria regionale 3 (doc. RRR).
Impiegata in uno studio di brookeraggio (interrogatorio formale dell'attore: verbale del 17 ottobre 2006, risposta
n. 5), prima della nascita della figlia essa guadagnava fr. 3555.40 mensili.
Nel febbraio del 2008 essa ha ripreso a lavorare a metà tempo. L'appellante
sembra reputare tale guadagno insufficiente. Se appena si pensa però che un genitore
chiamato a occuparsi di un bambino in tenera età può essere tenuto ad assumere un'attività
lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in cui il figlio compie 10
anni (v. DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005,
n. 59 ad art. 125 CC), non si può ragionevolmente imputare a Nadia Miniscalco
un grado d'occupazione maggiore né un guadagno più alto di quello conseguito
(equivalente a circa fr. 2500.– mensili netti, compresa la quota di tredicesima).
4.
AP 1 rimprovera al Pretore di avere inserito nel suo fabbisogno minimo
spese d'automobile per soli fr.
104.
– anziché per fr. 185.– mensili. A suo avviso, poi, il fabbisogno
minimo del marito non eccede fr. 2750.– mensili, il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile, quello per
l'assicurazione sulla vita, i costi d'automobile, l'indennità per pasti fuori
casa e l'onere fiscale dovendo essere tralasciati per le precarie condizioni economiche
in cui versano parti e per parità di trattamento. Dalla locazione di AO 1, infine,
l'appellante chiede di dedurre
la quota che rientra nel fabbisogno in denaro di A__________.
a)
I costi d'automobile
riconosciuti dal Pretore nel fabbisogno minimo dell'appellante (fr. 104.05 mensili per l'imposta di circolazione e la copertura assicurativa) comprendono
tutte le spese attestate dai documenti citati nell'appello (doc. AA, BB, CC, DD
ed EE nell'inc. OA.2005.167, corrispondenti ai doc. 9, 7, 6, 5 e 4). Non è dato
di comprendere, dunque, quali poste siano state omesse. Insufficientemente
motivato, su questo punto l'appello
risulta irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
b) Il
fabbisogno minimo di un coniuge comprende, per principio, anche il costo delle
assicurazioni relative all'economia domestica o all'attività professionale
(DTF 114 II 395 consid. 4c; v.
pure Hausheer/Spycher, Handbuch
des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.38; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2005.128 del 22 febbraio 2008, consid. 6a). A ragione, pertanto, il
Pretore ha incluso nel fabbisogno minimo di AO 1 il premio per l'assicurazione della
mobilia domestica e contro la responsabilità civile. Quanto all'assicurazione
sulla vita, il premio va a sua volta riconosciuto ove il coniuge abbia una
previdenza professionale insufficiente, sempre che ciò sia compatibile con gli
obblighi di mantenimento (v. Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 81 n. 02.41). In concreto ciò non parrebbe il caso. Non bisogna
dimenticare tuttavia che nel proprio fabbisogno minimo l'appellante si è vista
inserire un premio per l'assicurazione sulla vita di ben fr. 300.– mensili,
senza ch'essa tenti di spiegare come mai ciò si giustificherebbe, mentre dal
fabbisogno minimo del marito andrebbe tolto il premio di fr. 195.– mensili per
un'assicurazione simile. Invocare la parità di trattamento in circostanze del genere
non è serio.
c) Riguardo
ai costi d'automobile calcolati dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito, l'appellante chiede di stralciarli per la
difficile situazione economica in cui si trovano le parti e, una volta ancora, “per parità di trattamento”. Essa medesima però si è vista riconoscere
nel fabbisogno minimo, pur abitando nello stesso Comune in cui lavora, fr.
104.05
mensili per l'uso della sua VW “Golf” a scopo
professionale. Come mai il marito non avrebbe diritto ad analogo trattamento per
recarsi da __________ a __________ essa non spiega. Contrariamente a quanto l'appellante
asserisce, poi, l'indennità di fr. 217.70 mensili inserita dal Pretore nel
fabbisogno minimo del marito non si aggiunge a un'altra indennità di fr. 217.–
mensili. Essa già comprende, quindi, l'imposta di circolazione e la copertura assicurativa. Circa la spesa
di fr. 300.– mensili per il carburante, l'appellante non illustra perché
essa sarebbe esagerata. In proposito, dunque, l'appello sfugge una volta di più a ulteriore disamina.
d) A
torto l'appellante contesta inoltre
l'indennità per pasti fuori casa riconosciuta dal Pretore, che rientra
senz'altro nel fabbisogno minimo del marito. AO 1 lavora a __________ e non può
evidentemente rientrare a __________ per il pranzo. Quanto all'indennità
riconosciuta dal Pretore (fr. 11.– per sette giorni mensili), non contestata,
essa è conforme a quanto vale in materia esecutiva (FU 2/2001 pag. 75 n. 4
lett. b). È vero di contro che, per giurisprudenza, in situazioni di grave ristrettezza
le imposte vanno tralasciate dal fabbisogno minimo dei coniugi (DTF 127 III
292.
consid. 2a/bb). Una volta ancora, nondimeno, l'appellante omette di spiegare perché dal fabbisogno minimo del
marito andrebbero stralciate le imposte comunali (il Pretore non ha
riconosciuto a AO 1 altri oneri fiscali), mentre il fabbisogno minimo di lei
comprende le imposte comunali, cantonali e federali. Invocare la parità di
trattamento in condizioni siffatte sfiora il pretesto.
e) Per
quel che è della locazione inserita nel fabbisogno minimo di AO 1, infine, si
conviene che una quota del costo dell'alloggio a carico del genitore affidatario
va computato nel fabbisogno in denaro del figlio (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). AO 1 però non
risulta detenere la custodia di A__________, che spetta esclusivamente alla
madre, titolare dell'autorità parentale (art. 298 cpv. 1 CC). Se mai il costo
dell'alloggio riconosciuto nel fabbisogno in denaro di A__________ va tolto
perciò dal costo dell'alloggio riconosciuto a ____________________. Il fatto è
che di lei il Pretore non ha calcolato alcunché. Semplicemente le ha addebitato
metà del fabbisogno in denaro di A__________. Ciò è manifestamente insostenibile,
i genitori non sposati essendo chiamati a sostentare un figlio non nella misura
di un mezzo ciascuno, bensì in base alle rispettive possibilità (art. 285 cpv.
1.
CC). In concreto il Pretore avrebbe dovuto appurare, dunque, la disponibilità
di __________. La quale con un reddito di circa fr. 2500.– mensili (sopra,
consid. 3c) deve finanziare il minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario (fr. 1250.– mensili al momento del giudizio), la locazione
per sé (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6) valutabile in fr. 600.– mensili (come
per AO 1), il premio della sua cassa malati (fr. 278.70
mensili: doc. RRR), la sua quota del premio per l'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità
civile (fr. 19.60 mensili) e almeno le stesse spese professionali riconosciute
a AP 1 (fr. 104.05 mensili), onde
complessivi fr. 2252.35 mensili.
5.
I fabbisogni in denaro di E__________ (fr. 1959.30 mensili) e S__________
(fr. 1604.75 mensili fino al 12° compleanno, fr. 1833.75 dopo di allora) non
sono contestati, né si ravvisano indizi per cui questa Camera debba modificarli
d'ufficio. Il fabbisogno in denaro di S__________ prima del 12° compleanno, tuttavia,
non è più attuale. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio (e
non solo fino al passaggio in giudicato dello scioglimento del matrimonio) i
contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati
dall'assetto provvisionale (RtiD I-2006 pag. 670 in alto con richiami). Il 30
agosto 2009, in pendenza di appello, S__________ è entrata nel 13° anno di età,
sicché il contributo alimentare fissato dal Pretore fino al 12° compleanno è superato.
Quanto al fabbisogno in denaro di A__________, stabilito dal Pretore in fr.
1749.50
mensili, è a sua volta fuori discussione. Non si deve trascurare però
che il 5 agosto 2013 (6° compleanno) A__________ entrerà nella seconda fascia
d'età prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira
per prassi costante. Definito in base agli stessi
criteri applicati dal Pretore, il fabbisogno
in denaro di A__________ dopo il 6° compleanno risulta di fr. 1779.50 mensili (www.lotse.zh.ch/documents/ajb/fj/allg/08_Tabelle.pdf).
6.
I
fabbisogni che precedono vanno assicurati dai rispettivi genitori in base, come
detto, alle relative possibilità (sopra, consid. 4e). Le disponibilità
finanziarie non sono tuttavia uniformi, né rimangono costanti i fabbisogni in
denaro dei figli. Sotto questo profilo occorre sostanzialmente distinguere tre
periodi.
a) Dal passaggio in giudicato della presente sentenza l'appellante potrà
destinare a E__________ e S__________ fr. 595.20 mensili (reddito di fr. 3465.10, meno il fabbisogno minimo
di fr. 2869.90 mensili). ____________________
potrà destinare ad A__________ fr. 247.65 mensili
(reddito di fr. 2500.– mensili, meno il fabbisogno minimo di fr. 2252.35 mensili). AO 1 potrà destinare a E__________, S__________ e A__________ fr. 947.65 mensili (reddito di
fr. 4038.15 mensili, meno il fabbisogno minimo di fr. 3090.50 mensili), più gli assegni familiari. Ne deriva, in sintesi,
la situazione che segue:
Fino
al febbraio del 2013 (maggiore
età di E__________)
somma
che l'appellante può destinare a E__________ e S__________:
fr. 595.20 mensili
fabbisogni
in denaro di E__________ e S__________:
fr.
1959.30
+ fr. 1833.75 = fr. 3793.05 mensili
somma
che l'appellante può destinare a E__________:
fr.
1959.30
x 595.20 : 3793.05 = fr. 307.45 mensili
somma
che l'appellante può destinare a S__________:
fr.
1833.75
x 595.20 : 3793.05 = fr. 287.75 mensili
fabbisogno
in denaro di E__________ che rimane scoperto:
fr.
1959.30
./. fr. 307.45 = fr. 1651.85 mensili
fabbisogno
in denaro di S__________ che rimane scoperto:
fr.
1833.75
./. fr. 287.75 = fr. 1546.– mensili
somma
che ____________________ può destinare ad A__________: fr. 247.65 mensili
fabbisogno
in denaro di A__________ che rimane scoperto:
fr.
1749.50
./. fr. 247.65 = fr. 1501.85 mensili
somma
che AO 1 può destinare ai figli: fr. 947.65 mensili
fabbisogni
in denaro di E__________, S__________ e A__________ che rimangono scoperti:
fr.
1651.85
+ fr. 1546.– + fr. 1501.85 = fr. 4699.70 mensili
somma
che AO 1 può destinare a E__________:
fr.
1651.85
x 947.65 : 4699.70 = fr. 333.10 mensili,
arrotondati
a fr. 335.–, più gli assegni familiari
somma
che AO 1 può destinare a S__________:
fr.
1546.
– x 947.65 : 4699.70 = fr. 311.75 mensili,
arrotondati
a fr. 310.–, più gli assegni familiari
somma
che AO 1 può destinare ad A__________:
fr. 1501.85 x 947.65 : 4699.70 = fr. 302.85
mensili, più gli assegni familiari.
b) Dopo
la maggiore età di E__________ lievita il fabbisogno minimo dell'appellante,
nel quale va reintegrata la quota di locazione inclusa fino ad allora nel fabbisogno
in denaro del figlio. Aumenta leggermente anche il fabbisogno in denaro di S__________,
che comprende ormai un terzo (e non più solo un quarto) del costo complessivo dell'alloggio.
Il risultato è quello in appresso:
Dal
febbraio all'agosto del 2013 (6°
compleanno di A__________)
fabbisogno
minimo dell'appellante:
fr.
2869.90
+ fr. 376.75 = fr. 3246.65 mensili
somma
che l'appellante può destinare a S__________: fr. 218.45
mensili
fabbisogno
in denaro di S__________:
fr.
1833.75
+ fr. 502.30 ./. fr. 376.75 = fr. 1959.30 mensili
fabbisogno
in denaro di S__________ che rimane scoperto:
fr.
1959.30
./. fr. 218.45 = fr. 1740.85 mensili
somma
che ____________________ può destinare ad A__________: fr. 247.65 mensili
fabbisogno
in denaro di A__________ che rimane scoperto:
fr.
1749.50
./. fr. 247.65 = fr. 1501.85 mensili
somma
che AO 1 può destinare alle figlie: fr. 947.65 mensili
fabbisogni
in denaro di S__________ e A__________ che rimangono scoperti:
fr.
1740.85
+ fr. 1501.85 = fr. 3242.70 mensili
somma
che AO 1 può destinare a S__________:
fr.
1740.85
x 947.65 : 3242.70 = fr. 508.75 mensili,
arrotondata
a fr. 510.–, più gli assegni familiari
somma
che AO 1 può destinare ad A__________:
fr. 1501.85 x 947.65 : 3242.70 = fr. 438.90
mensili, più gli assegni familiari.
c) Dopo
il 6° compleanno il fabbisogno in denaro di A__________ passerà, come si è spiegato,
a fr. 1779.50 mensili. Inoltre nell'agosto del 2013 S__________ compirà 16
anni. L'appellante, che avrà allora 42 anni, sarà
tenuta per principio a portare il suo grado d'occupazione dal 70 al 100% (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a;
SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer,
loc. cit., n. 59 ad art. 125 CC). A quel momento si potrà verosimilmente
pretendere pertanto che essa guadagni attorno ai fr. 4300.– netti mensili, cui continueranno
ad aggiungersi fr. 445.– di reddito immobiliare, per complessivi fr.
4745.
– mensili. La situazione si presenterà dunque, secondo le previsioni
odierne, nei termini seguenti:
Dall'agosto del 2013 all'agosto del 2015 (18° compleanno di S__________)
somma
che l'appellante può destinare a S__________: fr. 1498.35
mensili
fabbisogno
in denaro di S__________ che rimane scoperto:
fr.
1959.30
./. fr. 1498.35 = fr. 460.95 mensili
somma
che ____________________ può destinare ad A__________: fr. 247.65 mensili
fabbisogno
in denaro di A__________ che rimane scoperto:
fr.
1779.50
./. fr. 247.65 = fr. 1531.85 mensili
somma
che AO 1 può destinare ai figli: fr. 947.65 mensili
fabbisogni
in denaro di S__________ e A__________ che rimangono scoperti:
fr.
460.95
+ fr. 1531.85 = fr. 1992.80 mensili
somma
che AO 1 può destinare a S__________:
fr.
460.95
x 947.65 : 1992.80 = fr. 219.20 mensili,
arrotondata
a fr. 220.–, più gli assegni familiari
somma
che AO 1 può destinare ad A__________:
fr. 1531.85 x 947.65 : 1992.80 = fr. 728.45
mensili, più gli assegni familiari.
Se
ne conclude che, per quanto riguarda i contributi di mantenimento in favore dei
figli, la sentenza impugnata risulta nettamente favorevole a questi ultimi. AO
1.
non
avendo
impugnato il giudizio del Pretore, non è compito di questa Camera riformare il
giudizio in negativo, a detrimento dei minorenni. Sta di fatto che l'appello rivela
una completa inconsistenza, che rimane tale quand'anche si volesse sindacare la
decisione del Pretore relativamente al periodo divenuto senza oggetto in
appello (contributo alimentare fissato dal Pretore fino al 12° compleanno di S__________).
7.
L'appellante chiede che AO 1 sia “obbligato a partecipare in ragione del 50%
ai costi straordinari e a quelli per le attività ricreative (corsi di sci,
calcio ecc.) dei figli”. Così
com'è formulata, la richiesta è improponibile. L'art. 286 cpv. 3 CC prevede che
il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale “allorché
lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”. Tuttavia un simile
contributo si giustifica solo in caso di necessità transitorie e imprevedibili
del figlio al momento in cui è fissato il contributo di mantenimento
(altrimenti occorre far modificare il contributo ordinario: sentenza del Tribunale
federale 5C.240/2002, consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731). Quel che
l'appellante chiede nella fattispecie non è il versamento di una determinata
somma a copertura di esigenze straordinarie documentate e quantificate (sulla
nozione: Breitschmid in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 286), bensì una sorta di
autorizzazione generale ad affrontare – secondo beneplacito – spese per i figli
di cui esigere poi il rimborso dal marito nella proporzione del 50%. Ciò non è
ammissibile.
Certo,
l'appellante fa valere che E__________ abbisogna di cure odontotecniche per fr.
6500.
–, ma nulla rende verosimile l'affermazione. Nel memoriale conclusivo del
14.
dicembre 2007 essa invocava una “dichiarazione del dentista”, di cui tutto si ignora. Nell'appello essa si vale del doc. 24, il
cui plico di giustificativi però non fa il minimo cenno a costi odontoiatrici.
Altre richieste precise l'appellante non espone. Si aggiunga che il fabbisogno
in denaro stimato dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si
ispira da almeno un ventennio per definire il fabbisogno in denaro di figli
minorenni, già comprendono una voce per “altre spese”
destinate a coprire – tra l'altro – il costo delle ordinarie attività sportive cui
allude l'appellante (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für
Kinder, op. cit., pag. 13). Dovessero nondimeno rivelarsi necessarie, in concreto,
spese straordinarie non presumibili e temporanee cui il convenuto rifiuti di
partecipare, l'appellante potrà sempre rivolgersi al Pretore (art. 425 cpv. 1
CPC), dimostrandone l'entità e la necessità (I CCA, sentenza inc. 11.2000.11
del 23 giugno 2004, consid. 9b).
8.
Il Pretore ha conferito
a AO 1 un diritto di visita minimo, in caso di disaccordo con l'appellante, da
esercitare una volta ogni quindici giorni dal venerdì
sera alle ore 19.30 fino alla domenica sera alle ore 20.00, più due settimane l'anno durante il periodo estivo e – alternativamente – il giorno di Natale
e Pasqua. L'appellante si duole che rispetto all'assetto provvisionale vigente (un
diritto di visita ogni quindici giorni, dal venerdì sera alle ore 18.30 fino
alla domenica sera alle ore 20.00) la regolamentazione dopo il divorzio non tiene
conto dei suoi orari di lavoro, disconoscendo per altro
che in quattro anni AO 1 ha preso i figli con sé per soli quindici giorni durante
le vacanze estive.
L'argomentazione legata agli orari di lavoro dell'appellante risulta
irricevibile già per il fatto che essa nemmeno indica quali siano tali orari
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Mal si comprende quindi
come l'inizio del diritto di visita quindicinale alle ore 18.30 del venerdì (anziché
alle ore 19.30) oppure l'esercizio del diritto di visita sull'arco di due
settimane durante il periodo estivo (in luogo delle tre settimane proposte) possa
interferire con gli impegni professionali di AP 1, tanto meno ove si consideri
la flessibilità oraria a lei concessa dal datore di lavoro (interrogatorio
formale del 17 ottobre 2006: verbali, pag. 9) e il fatto che nemmeno i figli
hanno sollecitato vacanze estive più lunghe con il padre (lettera 4 settembre
2006.
del Pretore alle parti). Per il resto, le argomentazioni dell'appellante
si esauriscono in recriminazioni. Dovessero sorgere difficoltà, in ogni modo, l'appellante potrà sempre rivolgersi al curatore, preposto appunto all'organizzazione delle visite tra padre e figli.
9.
Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo
stato invitato a esprimersi sull'appello. Quanto alla
richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, già per il
fatto che l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto che non è stato notificato per osservazioni.
Anzi, in materia di contributi alimentari esso denota la manifesta leggerezza
con cui è stato introdotto. Delle difficili condizioni
economiche in cui versa l'appellante si tiene calcolo, contenendo per quanto
possibile la tassa di giustizia. Il patrocinatore dell'appellante è avvertito
nondimeno che, dovessero ravvisarsi altri casi analoghi, con appelli avventati
che gravano per mero esercizio di giurisdizione su una Camera già oberata di ricorsi,
potrà essergli imposto il pagamento delle spese inutilmente cagionate (art. 148
cpv. 3 CPC).
10.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), litigiosa era in appello, oltre alla
liquidazione del regime matrimoniale e all'entità dei
contributi alimentari per i figli, la disciplina del diritto di visita, controversia
manifestamente priva di valore litigioso. L'azione
principale può dunque formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo
a questioni pecuniarie (nel senso dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto in quanto ricevibile
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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