Lexipedia

Decisione

11.2008.22

Divorzio: liquidazione del regime matrimoniale, contributi di mantenimento per i figli, disciplina del diritto di visita

3 novembre 2009Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha condannato AO

1a versare dal 1° aprile 2004 un contributo alimentare di fr. 660.– mensili per

ogni figlio, respingendo il contributo alimentare chiesto dalla moglie. Da lei adita,

con sentenza dell'11

agosto 2004 questa Camera ha aumentato il contributo per

E__________ a fr. 943.– mensili e quello per S__________ a fr. 877.– mensili, assegni

familiari compresi (inc. 11.2004.77).

C. Il

10 aprile 2006 AO 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio davanti al medesimo

Pretore, postulando l'assistenza giudiziaria e proponendo che in esito allo

scioglimento del matri­monio E__________ e S__________ fossero affidati alla

madre (riservato il suo diritto di visita), che fosse istituita una curatela

educativa in favore dei figli, che fosse ridotto a fr. 625.– mensili il contributo

alimentare da lui dovuto a ciascuno di loro (assegni familiari non compresi), che

la moglie fosse condannata a versargli un'indennità (imprecisata) in

liquidazione del regime matrimoniale, oltre a consegnargli determinati beni in

suo possesso, e che le prestazioni d'uscita maturate dai coniugi presso il

rispettivo istituto di previdenza professionale fossero divise “come di legge”. Nella sua risposta dell'8 giugno 2006 AP 1 ha sollecitato a sua volta – previa concessione

dell'assistenza giudiziaria – lo

scioglimento del matrimonio, ha rivendicato l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), si è

opposta alla nomina di un curatore educativo, ha chiesto contributi indicizzati

varianti da fr. 1000.– a fr. 1600.– mensili per ogni figlio, oltre a una

partecipazione del 50% alle spese straordinarie per ciascuno di loro, ha preteso

una somma di fr. 15 000.– in liquidazione del regime matrimoniale e ha instato per il vicendevole

“trasferimento delle rispettive Casse pensioni”.

D. Il

Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo

parziale e il 17 ottobre 2006 ha sentito i coniugi, assegnando loro il termine

bimestrale di riflessione. Il 18 dicembre 2006 AO

1 e AP 1 hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al Pretore il

giudizio sui punti litigiosi. Invitato a formalizzare gli effetti contesi del

divorzio, con memoriale del 5 febbraio 2007 AO 1 ha

ribadito le richieste di petizione. AP 1 ha reiterato il

1° febbraio 2007 le domande contenute nel suo allegato di risposta, rivendicando

inoltre l'esclusiva proprietà dei mobili e delle suppellettili che si trovano nell'appartamento

coniugale, come pure sulla “garanzia per il contratto di locazione”. L'udienza “di discussione” (art. 422b cpv. 2 CPC) ha avuto luogo il 13 marzo 2007.

E. Durante

l'istruttoria sui punti contestati, il 5 agosto 2007 AO

1 ha avuto da __________ (1970) la figlia A__________, da lui riconosciuta. Terminata l'assunzione delle prove, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni

scritte. AO 1 ha confermato il 14 novembre 2007 le proprie richieste iniziali, salvo

ridurre a fr. 500.– mensili il contributo alimentare offerto per ogni figlio e chiedere

che si dichiarassero compensate le reciproche pretese in liquidazione del regime

matrimoniale. Con memoriale di quello stesso 14 novembre 2007 AP 1 ha chiesto una

volta ancora la pronuncia del divorzio, il versamento di contributi indicizzati

varianti da fr. 850.– a fr. 1000.– mensili per ogni figlio, la

partecipazione del marito nella misura del 50% alle spese straordinarie per i

ragazzi, l'assunzione da parte di

lui di un debito (fr. 11 000.–) nei confronti di ____________________, l'accertamento della

sua esclusiva proprietà sui

mobili e le suppellettili che si trovano nell'appartamento coniugale, come pure sulla “garanzia per il suo

contratto di locazione”, e il “trasferimento delle relative casse pensioni”.

F. Statuendo il 28 gennaio 2008, il Pretore ha sciolto il matrimonio

per divorzio, ha riconosciuto a ciascun coniuge il diritto alla metà degli

averi di previdenza accumulato dall'altro in costanza di matrimonio, ha liquidato il regime dei beni

“nel senso che ogni parte rimane proprietaria di quanto in suo possesso”, ha

affidato E__________ e S__________ alla madre, ha conferito a AO 1 un diritto

di visita minimo in caso di disaccordo, ha istituito una curatela educativa in

favore dei figli e ha condannato il marito a versare un contributo indicizzato

per E__________ di fr. 415.– fino al 31 agosto 2009 e di fr. 400.– mensili

dal 1° settembre 2009 al 28 febbraio 2013 (assegni familiari non compresi),

come pure un contributo indicizzato per S__________ di fr. 340.– mensili fino

al 31 agosto 2009, di fr. 370.– mensili dal 1° settembre 2009 al 28

febbraio 2013 e di fr. 665.– mensili dopo di allora (assegni familiari non

compresi). Ogni altra domanda è stata respinta. La tassa di giustizia di fr. 1000.–

e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al

beneficio dell'assistenza giudiziaria.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 15 febbraio 2008 nel

quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un diverso diritto di visita minimo a E__________

e S__________ in caso di disaccordo, contributi indicizzati per ogni figlio di fr. 850.– mensili dal 7°

al 12° compleanno e di fr. 1000.– mensili dal 13° compleanno alla maggiore

età (assegni familiari non compresi), la partecipazione del marito nella misura del 50% alle spese

straordinarie per i ragazzi, l'attribuzione a AO 1 del debito (fr. 11 000.–) verso ____________________,

l'accertamento dell'esclusiva

proprietà di lei su mobili e suppellettili che si trovano nell'appartamento coniugale, come pure sulla

“garanzia per il suo contratto di locazione”, e il “trasferimento delle

relative casse pensioni”. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Della sentenza pretorile l'appellante dichiara di contestare i dispositivi n. 4 (liquidazione del

regime dei beni), n. 6 (regolamentazione del diritto di visita), n. 7 (contributi

alimentari per i figli) e n. 8 (reiezione di ogni altra domanda delle parti).

Il dispositivo n. 3 (riparto delle prestazioni previdenziali d'uscita) non

è impugnato. Il “trasferimento delle relative casse pensioni” – per altro non

motivato – che l'appellante propugna è dunque senza oggetto. Litigiosi rimangono,

in sintesi, la liquidazione del regime dei beni (relativamente al debito verso ____________________

e alla garanzia del contratto di locazione), l'entità dei contributi alimentari

per i figli, la partecipazione del marito alle spese straordinarie per questi

ultimi e la disciplina del diritto di visita. Il resto ha assunto carattere

definitivo ed è passato in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC).

2.

Lo scioglimento del regime dei beni va esaminato prima delle

controversie sui contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 c. 2,

ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; cfr. DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Ora, per quanto attiene al debito verso __________, padre

dell'appellante, il Pretore ha accertato che con la

somma di fr. 15 000.– da lui ricevuta nel 2002 (fr. 4000.– sono poi stati rimborsati

prima della separazione delle parti) i coniugi hanno acquistato una VW “Golf 1.6”, destinata “in linea

di massi­ma” alla moglie fino

al 2004 ed esclusivamente a lei dopo di allora. Ne ha desunto, il Pretore, che

non tocca al marito assumere quel debito (sentenza impugnata, consid. 11). L'appellante

obietta che poco importa chi sia il

conducente abituale della vettura, decisivo essendo il fatto che AO 1 ha

mutuato la somma. Gli incombe perciò di restituirla. Oltre

a ciò essa insta perché “le venga messa a disposizione la garanzia della locazione

a suo favore, e della cui richiesta nulla viene indicato nella sentenza”.

a) Durante la vita in comune ciascun coniuge rappresenta

l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia (art. 166 cpv. 1

CC). In tal caso egli obbliga non solo sé stesso, ma anche l'altro (art. 166

cpv. 3 CC). Per gli altri bisogni della famiglia, invece, un coniuge

rappresenta l'unione coniugale solo a condizioni che non si verificano nella

fattispecie (art. 166 cpv. 2 CC). L'accensione di un mutuo per l'acquisto

di un'automobile non rientra fra i bisogni correnti di una famiglia. Impegna

unicamente, di conseguenza, il coniuge che lo ha stipulato. In concreto

l'appellante afferma che il prestito è stato contratto da AO 1, mentre

quest'ultimo nega. In simili condizioni spettava a AP 1 dimostrare la propria

asserzione. Il problema è che ____________________, da lei chiamato a

testimoniare, non è stato in grado di indicare chi gli abbia chiesto l'elargizione

del mutuo: se la figlia, il genero o i due insieme. Non è stato in grado di

precisare nemmeno chi gli abbia rimborsato i fr. 4000.– a scaglioni (“sono

stati pagati o dal marito o da mia figlia”: verbale dell'11 giugno 2007, pag. 5). Se a ciò si aggiunge che l'appellante

si è sem­pre ritenuta proprietaria dell'automobile (in suo possesso), mal si intravede

quale prova dimostrerebbe che il debito è stato contratto da AO 1 o che costui

abbia assunto la responsabilità della restituzione. Al proposito l'appello

manca di consistenza.

b) Circa

la cauzione prestata al locatore (fr. 2708.–), in un primo tempo l'attore ne

aveva chiesto il riparto a metà (petizione, pag. 5), incontrando l'opposizione

della convenuta (risposta, pag. 7). Più tardi egli ha abbandonato ogni pretesa in

liquida­zione del regime matrimoniale (memoriale conclusivo, pag. 4), ciò di

cui il Pretore ha dato atto (“ogni parte rimane proprietaria di quanto in suo

possesso”: dispositivo n. 4). Certo, titolare del conto bancario rimane formalmente

AO 1 (doc. S), ma il 7 aprile 2005 questi ha firmato un “adden­dum al

contratto di locazione del 31 luglio 2001” nel quale ha dichiarato di cedere il

deposito alla moglie (doc. 12). Quale interesse abbia ancora costei a ottenere

un formale accerta­mento di proprietà da parte del Pretore non è dato di

capire. Insufficientemente motivato, in proposito l'appello si rivela finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

3.

Per quanto riguarda i contributi di mantenimento in favore dei

figli, il Pretore ha determinato anzitutto il fabbisogno in denaro di E__________

in fr. 1959.30 mensili e quello di S__________ in fr. 1604.75. Ha accertato poi

il reddito netto di AO 1 in fr. 4031.40 men­sili, senza assegni familiari, a

fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3090.50 (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 600.–, spese accessorie fr.

93.

–, garage fr. 25.–, premio della cassa malati fr. 416.60, assicurazione

della mobilia domestica e contro la responsabilità civile fr. 19.60, assicurazione

sulla vita fr. 195.30, indennità per pasti fuori casa fr. 77.–, spese d'automobile fr. 217.70, carburante fr.

300.

–, imposte comunali fr. 46.30). Relativamente a AP 1, egli ne ha calcolato

il reddito netto in fr. 3800.– mensili (inclusi fr. 750.– mensili prodotti

da un suo immobile), assegni familiari compresi, e il fabbisogno minimo in fr. 2869.90

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 627.95 [già dedotta la

quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 488.20,

assicurazione della mobilia domestica e contro la responsabilità civile

fr. 39.90, assicurazione sulla vita fr. 300.–, protezione giuridica

fr. 24.50, spese d'automobile fr. 104.05, imposte comunali fr. 12.30,

imposte cantonali e federali fr. 23.–).

Ciò

posto, il Pretore ha stabilito in fr. 1959.30 mensili il fabbisogno in denaro

di E__________ e in fr. 1604.75 mensili quello di S__________ (fr. 1833.75

dopo il 12° compleanno). Inoltre egli ha fissato in fr. 1749.50 mensili il

fabbisogno in denaro di A__________ e ha stimato in fr. 2600.– mensili il

reddito lordo di ____________________, da lui chiamata a finanziare la metà del

fabbisogno in denaro della

figlia. Sulla

base di tali dati il Pretore ha obbligato così __________

AO 1 a

versare un contributo indicizzato per E__________ di fr. 415.– mensili fino al 31 agosto 2009 e di

fr. 400.– mensili fino al 28 febbraio 2013, assegni

familiari non compresi, come pure un contributo indicizzato per S__________ di

fr. 340.– mensili fino al 31 agosto 2009, di fr. 370.– mensili fino al 28

febbraio 2013 e di fr. 665.– mensili dal 1° marzo 2013 fino alla maggiore età, assegni

familiari non compresi.

a) L'appellante sostiene che il proprio stipendio

non eccede fr. 2803.– mensili, che da tale somma vanno dedotti gli assegni

familiari e che dal reddito immobiliare di fr. 750.– mensili accertato dal

Pretore occorre dedurre gli oneri ipotecari, oltre alle spese condominiali. Ora,

la cifra di fr. 2803.– menzionata dall'appellante non è il suo stipendio

mensile, bensì l'anticipo sullo stipendio da lei riscosso nel gennaio del 2007

(doc. 23). Lo stipendio con la quota di tredicesima e assegni familiari assomma,

come ha rilevato il Pretore, a fr. 3020.10 mensili (doc. 23). A ragione

l'appellante fa valere invece che dal suo reddito immobiliare (fr. 750.–

mensili generati dalla locazione di un appartamento a __________, più fr. 100.–

di spese accessorie: verbale del 17 ottobre 2006, pag. 9, risposta n. 3) vanno

dedotti gli interessi ipotecari (fr. 276.65 mensili: doc. 24, 4° foglio) e il

contributo al fondo di rinnovamento condominiale (fr. 28.35 mensili: doc.

24, 8° foglio). Non si giustifica di dedurre invece le spese accessorie, l'appellante non pretendendo di non poterne addebitare

il conguaglio al conduttore dell'appartamento (art. 257b cpv. 1 CO), il

quale versa fr. 100.– mensili a tal fine. Il reddito immobiliare risulta

così, in definitiva, di fr. 445.– mensili. Onde entrate per complessivi fr.

3465.10

mensili.

b) Afferma

l'appellante che il guadagno netto del marito non è di fr. 4031.40 netti

mensili, bensì di fr. 4924.– mensili. In realtà essa fonda la tesi su un

conteggio di stipendio (quello del­l'aprile 2007: doc. EEE) che comprende un “pagamento

unico” di fr. 600.–. Si ignora quale sia la causale di tale versamento (il

contratto di lavoro o quello collettivo poco sussidiano: doc. AA e BB). Sta di

fatto che un reddito meramente

episodico o straordinario non entra in considerazione per il calcolo

del guadagno abituale. Correttamente il Pretore si è dipartito perciò dal

conteggio di stipendio dell'ottobre 2007 (doc. QQQ). Da tale conteggio si

evince nondimeno un salario netto di fr. 3711.30 mensili (assegni familiari

non compresi), cui va aggiunta la quota di tredicesima (1/12 dello stipendio senza la “trattenuta

di solidarietà”, ma anche senza la deduzione del “secondo pilastro”), per un totale di fr. 4038.15 mensili.

c) Relativamente a ____________________, il Pretore ha accertato un reddito

lordo di fr. 2600.– mensili, ammesso dall'interessata dinanzi alla Commissione tutoria regionale 3 (doc. RRR).

Impiegata in uno studio di brookeraggio (interrogatorio formale dell'attore: verbale del 17 ottobre 2006, risposta

n. 5), prima della nascita della figlia essa guadagnava fr. 3555.40 mensili.

Nel febbraio del 2008 essa ha ripreso a lavorare a metà tempo. L'appellante

sembra reputare tale guadagno insufficiente. Se appena si pensa però che un genitore

chiamato a occuparsi di un bambino in tenera età può essere tenuto ad assumere un'attività

lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in cui il figlio compie 10

anni (v. DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, FamKommentar Schei­dung, Berna 2005,

n. 59 ad art. 125 CC), non si può ragionevolmente imputare a Nadia Miniscalco

un grado d'occupazione maggiore né un guadagno più alto di quello conseguito

(equivalente a circa fr. 2500.– mensili netti, compresa la quota di tredicesima).

4.

AP 1 rimprovera al Pretore di avere inserito nel suo fabbisogno minimo

spese d'automobile per soli fr.

104.

– anziché per fr. 185.– mensili. A suo avviso, poi, il fabbisogno

minimo del marito non eccede fr. 2750.– mensili, il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile, quello per

l'assicurazione sulla vita, i costi d'automobile, l'indennità per pasti fuori

casa e l'onere fiscale dovendo essere tralasciati per le precarie condizioni economiche

in cui versano parti e per parità di trattamento. Dalla locazione di AO 1, infine,

l'appellante chiede di dedurre

la quota che rientra nel fabbisogno in denaro di A__________.

a)

I costi d'automobile

riconosciuti dal Pretore nel fabbisogno minimo dell'appellante (fr. 104.05 mensili per l'imposta di circolazione e la copertura assicurativa) com­prendono

tutte le spese attestate dai documenti citati nell'appello (doc. AA, BB, CC, DD

ed EE nell'inc. OA.2005.167, corrispondenti ai doc. 9, 7, 6, 5 e 4). Non è dato

di comprendere, dunque, quali poste siano state omesse. Insufficientemente

motivato, su questo punto l'appello

risulta irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

b) Il

fabbisogno minimo di un coniuge compren­de, per principio, anche il costo delle

assicurazioni relative all'economia domestica o all'attività professiona­le

(DTF 114 II 395 consid. 4c; v.

pure Haus­heer/Spycher, Handbuch

des Unter­halts­rechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.38; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2005.128 del 22 febbraio 2008, consid. 6a). A ragione, pertanto, il

Pretore ha incluso nel fabbisogno minimo di AO 1 il premio per l'assicurazione della

mobilia domestica e contro la responsabilità civile. Quanto all'assicurazione

sulla vita, il premio va a sua volta riconosciuto ove il coniuge abbia una

previdenza professionale insufficiente, sempre che ciò sia compatibile con gli

obblighi di mantenimento (v. Hausheer/Spycher,

op. cit., pag. 81 n. 02.41). In concreto ciò non parrebbe il caso. Non bisogna

dimenticare tuttavia che nel proprio fabbisogno minimo l'appellante si è vista

inserire un premio per l'assicurazione sulla vita di ben fr. 300.– mensili,

senza ch'essa tenti di spiegare come mai ciò si giustificherebbe, mentre dal

fabbisogno minimo del marito andrebbe tolto il premio di fr. 195.– mensili per

un'assicurazione simile. Invocare la parità di trattamento in circostanze del genere

non è serio.

c) Riguardo

ai costi d'automobile calcolati dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito, l'appellante chiede di stralciarli per la

difficile situazione economica in cui si trovano le parti e, una volta ancora, “per parità di trattamento”. Essa medesima però si è vista riconoscere

nel fabbisogno minimo, pur abitando nello stesso Comune in cui lavora, fr.

104.05

mensili per l'uso della sua VW “Golf” a scopo

professionale. Come mai il marito non avrebbe diritto ad analogo trattamento per

recarsi da __________ a __________ essa non spiega. Contrariamente a quanto l'appellante

asserisce, poi, l'indennità di fr. 217.70 mensili inserita dal Pretore nel

fabbisogno minimo del marito non si aggiunge a un'altra indennità di fr. 217.–

mensili. Essa già comprende, quindi, l'imposta di circolazione e la copertura assicurativa. Circa la spesa

di fr. 300.– mensili per il carburante, l'appellante non illustra perché

essa sarebbe esagerata. In proposito, dunque, l'appello sfugge una volta di più a ulteriore disamina.

d) A

torto l'appellante contesta inoltre

l'indennità per pasti fuori casa riconosciuta dal Pretore, che rientra

senz'altro nel fabbisogno minimo del marito. AO 1 lavora a __________ e non può

evidentemente rientrare a __________ per il pranzo. Quanto all'indennità

riconosciuta dal Pretore (fr. 11.– per sette giorni mensili), non contestata,

essa è conforme a quanto vale in materia esecutiva (FU 2/2001 pag. 75 n. 4

lett. b). È vero di contro che, per giurisprudenza, in situazioni di grave ristrettezza

le imposte vanno tralasciate dal fabbisogno minimo dei coniugi (DTF 127 III

292.

consid. 2a/bb). Una volta ancora, nondimeno, l'appellante omette di spiegare perché dal fabbisogno minimo del

marito andrebbero stralciate le imposte comunali (il Pretore non ha

riconosciuto a AO 1 altri oneri fiscali), mentre il fabbisogno minimo di lei

comprende le imposte comunali, cantonali e federali. Invocare la parità di

trattamento in condizioni siffatte sfiora il pretesto.

e) Per

quel che è della locazione inserita nel fabbisogno minimo di AO 1, infine, si

conviene che una quota del costo dell'alloggio a carico del genitore affidatario

va computato nel fabbisogno in denaro del figlio (Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). AO 1 però non

risulta detenere la custodia di A__________, che spetta esclusivamente alla

madre, titolare dell'autorità parentale (art. 298 cpv. 1 CC). Se mai il costo

dell'alloggio riconosciuto nel fabbisogno in denaro di A__________ va tolto

perciò dal costo dell'alloggio riconosciuto a ____________________. Il fatto è

che di lei il Pretore non ha calcolato alcunché. Semplicemente le ha addebitato

metà del fabbisogno in denaro di A__________. Ciò è manifestamente insostenibile,

i genitori non sposati essendo chiamati a sostentare un figlio non nella misura

di un mezzo ciascuno, bensì in base alle rispettive possibilità (art. 285 cpv.

1.

CC). In concreto il Pretore avrebbe dovuto appurare, dunque, la disponibilità

di __________. La quale con un reddito di circa fr. 2500.– mensili (sopra,

consid. 3c) deve finanziare il minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario (fr. 1250.– mensili al momento del giudizio), la locazione

per sé (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6) valutabile in fr. 600.– mensili (come

per AO 1), il premio della sua cassa malati (fr. 278.70

mensili: doc. RRR), la sua quota del premio per l'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità

civile (fr. 19.60 mensili) e almeno le stesse spese professionali riconosciute

a AP 1 (fr. 104.05 mensili), onde

complessivi fr. 2252.35 mensili.

5.

I fabbisogni in denaro di E__________ (fr. 1959.30 mensili) e S__________

(fr. 1604.75 mensili fino al 12° compleanno, fr. 1833.75 dopo di allora) non

sono contestati, né si ravvisano indizi per cui questa Camera debba modificarli

d'ufficio. Il fabbisogno in denaro di S__________ prima del 12° compleanno, tuttavia,

non è più attuale. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio (e

non solo fino al passaggio in giudicato dello scioglimento del matrimonio) i

contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati

dall'assetto provvisionale (RtiD I-2006 pag. 670 in alto con richiami). Il 30

agosto 2009, in pendenza di appello, S__________ è entrata nel 13° anno di età,

sicché il contributo alimentare fissato dal Pretore fino al 12° compleanno è superato.

Quanto al fabbisogno in denaro di A__________, stabilito dal Pretore in fr.

1749.50

mensili, è a sua volta fuori discussione. Non si deve trascurare però

che il 5 agosto 2013 (6° compleanno) A__________ entrerà nella seconda fascia

d'età prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira

per prassi costante. Definito in base agli stessi

criteri applicati dal Pretore, il fabbisogno

in denaro di A__________ dopo il 6° compleanno risulta di fr. 1779.50 mensili (www.lotse.zh.ch/documents/ajb/fj/allg/08_Tabelle.pdf).

6.

I

fabbisogni che precedono vanno assicurati dai rispettivi genitori in base, come

detto, alle relative possibilità (sopra, consid. 4e). Le disponibilità

finanziarie non sono tuttavia uniformi, né rimangono costanti i fabbisogni in

denaro dei figli. Sotto questo profilo occorre sostanzialmente distinguere tre

periodi.

a) Dal passaggio in giudicato della presente sentenza l'appellante potrà

destinare a E__________ e S__________ fr. 595.20 mensili (reddito di fr. 3465.10, meno il fabbisogno minimo

di fr. 2869.90 mensili). ____________________

potrà destinare ad A__________ fr. 247.65 mensili

(reddito di fr. 2500.– mensili, meno il fabbisogno mini­mo di fr. 2252.35 mensili). AO 1 potrà destinare a E__________, S__________ e A__________ fr. 947.65 mensili (reddito di

fr. 4038.15 mensili, meno il fabbisogno minimo di fr. 3090.50 mensili), più gli assegni familiari. Ne deriva, in sintesi,

la situazione che segue:

Fino

al febbraio del 2013 (maggiore

età di E__________)

somma

che l'appellante può destinare a E__________ e S__________:

fr. 595.20 mensili

fabbisogni

in denaro di E__________ e S__________:

fr.

1959.30

+ fr. 1833.75 = fr. 3793.05 mensili

somma

che l'appellante può destinare a E__________:

fr.

1959.30

x 595.20 : 3793.05 = fr. 307.45 mensili

somma

che l'appellante può destinare a S__________:

fr.

1833.75

x 595.20 : 3793.05 = fr. 287.75 mensili

fabbisogno

in denaro di E__________ che rimane scoperto:

fr.

1959.30

./. fr. 307.45 = fr. 1651.85 mensili

fabbisogno

in denaro di S__________ che rimane scoperto:

fr.

1833.75

./. fr. 287.75 = fr. 1546.– mensili

somma

che ____________________ può destinare ad A__________: fr. 247.65 mensili

fabbisogno

in denaro di A__________ che rimane scoperto:

fr.

1749.50

./. fr. 247.65 = fr. 1501.85 mensili

somma

che AO 1 può destinare ai figli: fr. 947.65 mensili

fabbisogni

in denaro di E__________, S__________ e A__________ che rimangono scoperti:

fr.

1651.85

+ fr. 1546.– + fr. 1501.85 = fr. 4699.70 mensili

somma

che AO 1 può destinare a E__________:

fr.

1651.85

x 947.65 : 4699.70 = fr. 333.10 mensili,

arrotondati

a fr. 335.–, più gli assegni familiari

somma

che AO 1 può destinare a S__________:

fr.

1546.

– x 947.65 : 4699.70 = fr. 311.75 mensili,

arrotondati

a fr. 310.–, più gli assegni familiari

somma

che AO 1 può destinare ad A__________:

fr. 1501.85 x 947.65 : 4699.70 = fr. 302.85

mensili, più gli assegni familiari.

b) Dopo

la maggiore età di E__________ lievita il fabbisogno minimo dell'appellante,

nel quale va reintegrata la quota di locazione inclusa fino ad allora nel fabbisogno

in denaro del figlio. Aumenta leggermente anche il fabbisogno in denaro di S__________,

che comprende ormai un terzo (e non più solo un quarto) del costo complessivo dell'alloggio.

Il risultato è quello in appresso:

Dal

febbraio all'agosto del 2013 (6°

compleanno di A__________)

fabbisogno

minimo dell'appellante:

fr.

2869.90

+ fr. 376.75 = fr. 3246.65 mensili

somma

che l'appellante può destinare a S__________: fr. 218.45

mensili

fabbisogno

in denaro di S__________:

fr.

1833.75

+ fr. 502.30 ./. fr. 376.75 = fr. 1959.30 mensili

fabbisogno

in denaro di S__________ che rimane scoperto:

fr.

1959.30

./. fr. 218.45 = fr. 1740.85 mensili

somma

che ____________________ può destinare ad A__________: fr. 247.65 mensili

fabbisogno

in denaro di A__________ che rimane scoperto:

fr.

1749.50

./. fr. 247.65 = fr. 1501.85 mensili

somma

che AO 1 può destinare alle figlie: fr. 947.65 mensili

fabbisogni

in denaro di S__________ e A__________ che rimangono scoperti:

fr.

1740.85

+ fr. 1501.85 = fr. 3242.70 mensili

somma

che AO 1 può destinare a S__________:

fr.

1740.85

x 947.65 : 3242.70 = fr. 508.75 mensili,

arrotondata

a fr. 510.–, più gli assegni familiari

somma

che AO 1 può destinare ad A__________:

fr. 1501.85 x 947.65 : 3242.70 = fr. 438.90

mensili, più gli assegni familiari.

c) Dopo

il 6° compleanno il fabbisogno in denaro di A__________ passerà, come si è spiegato,

a fr. 1779.50 mensili. Inoltre nell'agosto del 2013 S__________ compirà 16

anni. L'appellante, che avrà allora 42 anni, sarà

tenuta per principio a portare il suo grado d'occupazio­ne dal 70 al 100% (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a;

SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer,

loc. cit., n. 59 ad art. 125 CC). A quel momento si potrà verosimilmente

pretendere pertanto che essa guadagni attorno ai fr. 4300.– netti mensili, cui continueranno

ad aggiungersi fr. 445.– di reddito immobiliare, per complessivi fr.

4745.

– mensili. La situazione si presenterà dunque, secondo le previsioni

odierne, nei termini seguenti:

Dall'agosto del 2013 all'agosto del 2015 (18° compleanno di S__________)

somma

che l'appellante può destinare a S__________: fr. 1498.35

mensili

fabbisogno

in denaro di S__________ che rimane scoperto:

fr.

1959.30

./. fr. 1498.35 = fr. 460.95 mensili

somma

che ____________________ può destinare ad A__________: fr. 247.65 mensili

fabbisogno

in denaro di A__________ che rimane scoperto:

fr.

1779.50

./. fr. 247.65 = fr. 1531.85 mensili

somma

che AO 1 può destinare ai figli: fr. 947.65 mensili

fabbisogni

in denaro di S__________ e A__________ che rimangono scoperti:

fr.

460.95

+ fr. 1531.85 = fr. 1992.80 mensili

somma

che AO 1 può destinare a S__________:

fr.

460.95

x 947.65 : 1992.80 = fr. 219.20 mensili,

arrotondata

a fr. 220.–, più gli assegni familiari

somma

che AO 1 può destinare ad A__________:

fr. 1531.85 x 947.65 : 1992.80 = fr. 728.45

mensili, più gli assegni familiari.

Se

ne conclude che, per quanto riguarda i contributi di mantenimento in favore dei

figli, la sentenza impugnata risulta nettamente favorevole a questi ultimi. AO

1.

non

avendo

impugnato il giudizio del Pretore, non è compito di questa Camera riformare il

giudizio in negativo, a detrimento dei minorenni. Sta di fatto che l'appello rivela

una completa inconsistenza, che rimane tale quand'anche si volesse sindacare la

decisione del Pretore relativamente al periodo divenuto senza oggetto in

appello (contributo alimentare fissato dal Pretore fino al 12° compleanno di S__________).

7.

L'appellante chiede che AO 1 sia “obbligato a partecipare in ragione del 50%

ai costi straordinari e a quelli per le attività ricreative (corsi di sci,

calcio ecc.) dei figli”. Così

com'è formulata, la richiesta è improponibile. L'art. 286 cpv. 3 CC prevede che

il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale “allorché

lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”. Tuttavia un simile

contributo si giustifica solo in caso di necessità transitorie e imprevedibili

del figlio al mo­mento in cui è fissato il contributo di mantenimento

(altrimenti occorre far modificare il contributo ordinario: sentenza del Tribunale

federale 5C.240/2002, consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731). Quel che

l'appellante chiede nella fattispecie non è il versamento di una determinata

somma a copertura di esigenze straordinarie documentate e quantificate (sulla

nozione: Breitschmid in: Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 286), bensì una sorta di

autorizzazione generale ad affrontare – secondo beneplacito – spese per i figli

di cui esigere poi il rimborso dal marito nella proporzione del 50%. Ciò non è

ammissibile.

Certo,

l'appellante fa valere che E__________ abbisogna di cure odontotecniche per fr.

6500.

–, ma nulla rende verosimile l'affermazione. Nel memoriale conclusivo del

14.

dicembre 2007 essa invocava una “dichiarazione del dentista”, di cui tutto si ignora. Nell'appello essa si vale del doc. 24, il

cui plico di giustificativi però non fa il minimo cenno a costi odontoiatrici.

Altre richieste precise l'appellante non espone. Si aggiunga che il fabbisogno

in denaro stimato dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si

ispira da almeno un ventennio per definire il fabbisogno in denaro di figli

minorenni, già comprendono una voce per “altre spese”

destinate a coprire – tra l'altro – il costo delle ordinarie attività sportive cui

allude l'appellante (Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für

Kinder, op. cit., pag. 13). Dovessero nondimeno rivelarsi necessarie, in concreto,

spese straordinarie non presumibili e temporanee cui il convenuto rifiuti di

partecipare, l'appellante potrà sempre rivolgersi al Pretore (art. 425 cpv. 1

CPC), dimostrandone l'entità e la necessità (I CCA, sentenza inc. 11.2000.11

del 23 giugno 2004, consid. 9b).

8.

Il Pretore ha conferito

a AO 1 un diritto di visita minimo, in caso di disaccordo con l'appellante, da

esercitare una volta ogni quindici giorni dal venerdì

sera alle ore 19.30 fino alla domenica sera alle ore 20.00, più due settimane l'anno durante il periodo estivo e – alternativamente – il giorno di Natale

e Pasqua. L'appellante si duole che rispetto all'assetto provvisionale vigente (un

diritto di visita ogni quindici giorni, dal venerdì sera alle ore 18.30 fino

alla domenica sera alle ore 20.00) la regolamentazione dopo il divorzio non tiene

conto dei suoi orari di lavoro, disconoscendo per altro

che in quattro anni AO 1 ha preso i figli con sé per soli quindici giorni durante

le vacanze esti­ve.

L'argomentazione legata agli orari di lavoro dell'appellante risulta

irricevibile già per il fatto che essa nemmeno indica quali siano tali orari

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Mal si comprende quindi

come l'inizio del diritto di visita quindicinale alle ore 18.30 del venerdì (anziché

alle ore 19.30) oppure l'esercizio del diritto di visita sull'arco di due

settimane durante il perio­do estivo (in luogo delle tre settimane proposte) possa

interferire con gli impegni professionali di AP 1, tanto meno ove si consideri

la flessibilità oraria a lei concessa dal datore di lavoro (interrogatorio

formale del 17 ottobre 2006: verbali, pag. 9) e il fatto che nemmeno i figli

hanno sollecitato vacanze estive più lunghe con il padre (lettera 4 settembre

2006.

del Pretore alle parti). Per il resto, le argomentazioni dell'appellante

si esauriscono in recriminazioni. Dovessero sorgere difficoltà, in ogni modo, l'appellante potrà sempre rivolgersi al curatore, preposto appunto all'organizzazione delle visite tra padre e figli.

9.

Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo

stato invitato a esprimersi sull'appello. Quanto alla

richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, già per il

fatto che l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto che non è stato notificato per osservazioni.

Anzi, in materia di contributi alimentari esso denota la manifesta leggerezza

con cui è stato introdotto. Delle difficili condizioni

economiche in cui versa l'appellante si tiene calcolo, contenendo per quanto

possibile la tassa di giustizia. Il patrocinatore dell'appellante è avvertito

nondimeno che, dovessero ravvisarsi altri casi analoghi, con appelli avventati

che gravano per mero esercizio di giurisdizione su una Camera già oberata di ricorsi,

potrà essergli imposto il pagamento delle spese inutilmente cagionate (art. 148

cpv. 3 CPC).

10.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), litigiosa era in appello, oltre alla

liquidazione del regime matrimoniale e all'entità dei

contributi ali­mentari per i figli, la disciplina del diritto di visita, controversia

manifestamente priva di valore litigioso. L'azione

principale può dunque formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo

a questioni pecuniarie (nel senso dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto in quanto ricevibile

e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster