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Decisione

11.2008.23

Modifica di provvedimenti conservativi riguardanti una successione estera

16 dicembre 2009Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Pellegrini

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.919

(successioni straniere: provvedimenti d'urgenza) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 25 luglio 2007 dalla

AO 1

(patrocinata dall' PA 3 )

contro

AP 2

AP 3

AP 1 ,

e

AP 4

(patrocinati dall' PA 2 )

nell'ambito di cause estere che

oppongono i convenuti a

CO 1 , e

CO 2

(patrocinati dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 18 febbraio 2008 presentato da AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 contro il

decreto cautelare

emesso il 6 febbraio 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 3;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. La AO 1, costituita a __________ (Liechtenstein)

il 9 agosto del 2000, ha un capitale composto per

l'essenziale delle azio­ni di due società con sede a Panamá, la __________ e la

__________ Queste detengono a loro volta, per il tramite di due azionisti

fiduciari (__________ e __________), le azioni di due società con sede a Buenos

Aires, la __________. e la __________, proprietarie di una vasta tenuta

agricola in Argentina. “Primo

beneficiario” della AO 1 era, “per reddito e sostanza”, __________ (1921), cittadino italiano

domiciliato a __________, deceduto il 4 giugno 2005 senza lasciare

testamento. In conformità al regolamento della fondazione gli sono subentrati

in qualità di “beneficiari” la seconda moglie CO 1 (1940) nella misura

del 48% insieme con i figli del secondo matrimonio, CO 2 (1972) e AP 4 (1973),

ognuno nella misura del 26%.

B. Adito

il 27 febbraio 2006 da AP 2 (1947) ed AP 3 (1950), figlie nate dal primo matrimonio

del defunto,

unitamente

al citato AP 4 e a AP 1 (1961), figlia avuta dal defunto fuori del matrimonio,

il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato

in via cautelare il 31 luglio 2006, sotto comminatoria dell'art. 292 CP:

– il blocco delle azioni

riguardanti le società panamensi e argentine, depositate

su un conto titoli intestato alla AO 1 presso la __________ succursale di __________;

– il divieto agli organi delle

società panamensi e argentine di compiere atti di disposizione sui beni delle aziende,

comprese eventuali nomine o delibere;

– il divieto agli organi

della fondazione di prendere decisioni per conto della AO 1.

Il

Segretario assessore ha precisato nondimeno che autorizzati rimanevano, nell'amministrazione

delle società, “quegli atti di

gestione ordinaria, come il pagamento di tasse, tributi, spese usuali e

correnti di diritto pubblico e di diritto privato”. Agli istanti il primo giudice ha fissato inoltre un termine di 30

giorni per promuovere la causa di merito, con l'avvertenza che in caso

contrario i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. L'8 agosto 2006

il Pretore ha prorogato il termine di 30 giorni (DI.2006.287). Un appello

presentato da CO 1 e CO 2 contro il decreto del Segretario assessore è stato

respinto da questa Camera con sentenza del 29 ottobre 2007 (inc. 11.2006.79).

C. Nel frattempo, il 30 settembre 2006,

AP 2 ed AP 3 hanno promosso contro CO 1, CO 2, AP 4 e AP 1, davanti al

Tribunale ordinario di Milano, un'“azione di petizione e di rivendicazione ereditaria in relazione ai

beni caduti nella successione __________ definiti ‘beni argentini’ e

con richiesta di pronuncia di ogni provvedimento pertinente”. Il 9 ottobre 2006

AP 1 ha intentato dinanzi al medesimo Tribunale una causa analoga nei confronti

di CO 1, CO 2, PA 3 e la AO 1. I due processi sono

tuttora pendenti.

D. Il

24 luglio 2007 la AO 1 si è rivolta al Pretore, chie­dendo di permettere in via

cautelare alla __________ di consegnare all'avv. PA 3

le azioni della __________. e della __________. per le operazioni seguenti:

– autorizzare la __________.

e la __________., per il tramite dello stesso amministratore avv. PA 3 e dei

fiduciari __________ e __________, a cedere fiduciariamente al mede­simo __________

149 860 azioni della __________., di nominali 0.0001 pesos argentini

ciascuna (detenute fiduciariamente da __________), in modo che __________

acquisisse fiduciariamente il 15% del capitale sociale;

– autorizzare

l'amministratore della __________. a far iscrivere una delibera assembleare del

20 febbraio 2006, già depositata presso la Inspección General de Justicia

a __________, mediante la quale la società aveva deciso di aumentare il capitale

attraverso la conversione di apporti irrevocabili, modifican­do inoltre il numero

degli amministratori, la nomina dei revisori e le relative disposizioni statutarie;

– autorizzare i consigli

d'amministrazione della __________. e della __________. a sostituire le azioni

delle società con nuovi titoli intestati fiduciariamente a __________ e __________,

conformemente agli aumenti di capitale (deliberati appunto il 20 febbraio 2006)

di 4 048 831.27 pesos argentini per la __________.

e di 20 290 073.54 pesos

argentini per la __________., l'avv. PA 3 essendo tenuto a consegnare im­mediatamente

le nuove azioni alla __________;

– autorizzare gli

azionisti fiduciari __________

e

__________ ad approvare i bilanci al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2007

delle due società;

– autorizzare gli

azionisti fiduciari __________ e __________ a rilasciare le procure per rinnovare

le cariche del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di revisione delle

due società, lasciando immutata la situazione per il resto.

A

sostegno dell'istanza la AO 1 ha fatto valere, in

sintesi, che la Inspección Generale de Justicia

argentina aveva rifiutato l'iscrizione nel pubblico registro di talune delibere

della __________. per mancato rispetto della “pluralità dei soci” (richiesta

dal diritto argentino), le azioni della società essendo intestate per il

99.986% a __________ e solo per lo 0.014% a __________, onde l'impossibilità di

procedere a operazioni indispensabili per la sopravvivenza della società.

E. Al

contraddittorio del 7 settembre 2007 AP 2, AP 3,

AP 1 e AP 4 hanno proposto di respingere l'istanza,

mentre CO 1 e CO 2 vi hanno aderito. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 20 dicembre

2007 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Il 18 gennaio 2008

l'avv. PA 3 ha scritto al Pretore, adducendo nuovi argomenti e nuovi documenti

a sostegno dell'istanza cautelare. Tali allegazioni sono state discusse a

un'udienza del 21 gennaio 2008. Statuendo con decreto cautelare del 6 febbraio

2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che in modifica

del decreto cautelare emesso il 31 luglio 2006 dal Segretario assessore

– ha autorizzato la __________.

e la __________., per il tramite dell'avv. PA 3, di __________ e di __________,

a cedere fiduciariamente allo stesso __________

149 860 azioni della __________., di nominali 0.0001 pesos argentini

ciascuna (detenute fiduciariamente da __________), in modo che __________ acquisisse

fiduciariamente il 3% del capitale sociale;

– ha autorizzato l'avv. PA

3 a ritirare, se necessario, i certificati azionari depositati presso la __________

di __________ a nome della AO 1, obbligandolo a depositare nuovamente presso

tale istituto, sotto sua responsabilità, i titoli sostitutivi che sarebbero

tornati così sotto il blocco giudiziario;

– ha autorizzato

l'amministratore (“presidente”) dalla __________., __________, a far

iscrivere nel pubblico registro argentino le delibere assembleari prese il 20

febbraio 2006, già depositate presso la nota Inspección General de Justicia;

– ha autorizzato gli azionisti fiduciari __________ e __________ a

rilasciare le procure per rinnovare le cariche del consiglio d'amministrazione

e dell'ufficio di revisione delle due società, lasciando immutata la situazione

per il resto.

La

tassa di giustizia di fr. 3500.– e le spese sono state poste per fr. 500.– a carico della AO 1 e per la differenza a carico di AP 2, AP 3,

AP 1 e AP 4 in solido, tenuti a rifondere all'istante fr. 5500.– e a CO 1 e CO

2 fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

F. Contro

il decreto appena citato AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 sono insorti il 18 febbraio

2008 a questa Camera per ottenere che – conferito effetto sospensivo

all'appello – l'istanza cautelare della AO 1 sia respinta e il giudizio del Pretore rifor­mato di conseguenza.

Con decreto del 20 febbraio 2008 il presidente della Camera ha respinto la

richiesta di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 27 marzo 2008 CO 1

e CO 2 hanno proposto di respingere l'appello. Nelle proprie, del 28 mar­zo

2008, la AO 1 ha formulato identica conclusione.

G. Parallelamente, con decreto cautelare del 7 agosto 2008 il Pretore

ha autorizzato la AO 1 a pagare otto note d'onorario a terzi. Un appello

presentato da AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4 è stato

parzialmente

accolto da questa Camera, che con sentenza del 15 apri­le 2009 ha limitato il pagamento

a tre note d'onorario, le altre essendo dirette alla __________. o alla __________.

(inc. 11.2008.100). La AO 1 non avendo liquidità sufficiente per eseguire i tre

pagamenti, la __________. ha chiesto il 3 luglio 2009 al Pretore di essere

autorizzata cautelarmente a trasferire da un suo conto US$ 50 000.00 in favore

della fondazione, ciò che il Pretore ha approvato con decreto cautelare del 31

agosto 2009. Tale decreto è stato confermato da questa Camera, su appello di AP 2, AP 3, AP 1 e AP 4, con sentenza del 9 ottobre 2009

(inc. 11.2009.156).

Considerandi

in diritto: 1. I decreti

cautelari possono essere impugnati se emanano dal Pretore nel quadro di un

processo appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Nel decreto cautelare del 31 luglio

2006.

il Segretario assessore aveva stabilito il valore litigioso della causa di

merito in fr. 20 000 000.– (consid. 9), somma non contestata dalle parti. Sotto questo

profilo l'appello in esa­me è dunque ricevibile.

2.

Nelle

sue osservazioni del 28 marzo 2008 l'istante adduce che, l'appello non avendo

ottenuto effetto sospensivo, gli atti d'amministrazione autorizzati dal Pretore

sono stati nel frattempo eseguiti. In simili circostanze ci si potrebbe

domandare se l'appello conservi tuttora un interesse concreto e attuale (RtiD

I-2004 pag. 584 n. 52c). La risposta dipende dalla questione di sapere se, nel

caso in cui l'appello fosse accolto, gli atti d'amministrazione compiuti

possano ancora essere revocati e la situazione anteriore ripristinata. Nulla

parrebbe ostare alla retrocessione della quota di capitale azionario della __________.,

trasferita dall'azionista (fiduciario) di maggioranza a quello di minoranza, o

alla revoca del mandato ai membri dei consigli d'amministrazione e ai revisori

delle due società argentine. Più delicato è appurare se se sia ancora possibile

annullare l'aumento di capitale della

__________. (iscritto nel pubblico registro) e rinunciare alle modifiche

statutarie. L'approfondimento richiederebbe una disamina della legge argentina,

tanto laboriosa quanto ardua. Nelle condizioni descritte conviene procedere

senza indugio alla trattazione dell'appello.

3.

La competenza per

territorio del giudice svizzero chiamato a disporre misure cautelari (“provvedimenti conservativi”, “provvedimenti d'urgenza”: art. 89 LDIP) consistenti

in blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a tutela di averi lasciati

in Svizzera da un de cuius con ultimo do­micilio in Italia è già stata

accertata da questa Camera nella citata sentenza del 29 ottobre 2007 (consid.

3). Anche l'applicabilità del diritto svizzero (lex

fori: art. 92 cpv. 2 LDIP) è già stata verificata in quella sede (consid.

4). Tale giurisprudenza è stata nel frattempo pubblicata (RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3 e 4). Al

riguardo non giova ripetersi.

4.

Blocchi o restrizioni della facoltà di disporre a tutela di averi lasciati

in Svizzera da un de cuius sono destinati – come questa Camera ha già

avuto modo di spiegare – a tutelare l'integrità della successione, non a

salvaguardare la devoluzione ereditaria (RtiD I-2008 pag. 1091 consid. 3). Il

loro scopo è di prevenire che si disperdano o si distraggano elementi

patrimoniali del verosimile compendio successorio. Tali provvedimenti non

devono condurre tuttavia a una sorta di liquidazione anticipata dei valori in

gioco, contraria per altro alla loro finalità conservativa. Del resto lo stesso

Segretario assessore aveva precisato, nel decreto cautelare del 31 luglio

2006, che le società panamensi e argentine rimanevano abilitate a compiere “quegli atti di gestione ordinaria, come il

pagamento di tasse, tributi, spese usuali e correnti di diritto pubblico e di

diritto privato”. Un'autorizzazione del giudice sarebbe

occorsa solo per atti d'amministrazione straordinaria.

5.

Il

Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza a modificare i provvedimenti

cautelari decretati il 31 luglio 2006, dopo di che ha verificato la capacità

processuale e la legittimazione attiva della fondazione. Ciò posto, egli ha

analizzato la legge argentina, giungendo alla conclusione “altamente verosimile” che il ca­pitale della __________. non era più detenuto conformemente al principio della “pluralità

dei soci” sancito dal nuovo diritto, per il cui rispetto è necessario che

l'azionista di minoranza possegga almeno il 3% del capitale medesimo. Ravvisati

“solidi indizi” in base ai quali simile stato di cose

comportava l'impossibilità di far iscrivere nel registro di commercio le

delibere necessarie per l'attività dell'azienda, egli ha autorizzato il

trasferimento fiduciario di azioni a __________ fino al 3% del capitale

sociale, abilitando l'PA 3 a prendere in consegna i titoli dalla __________ per

le necessarie modifiche, rimettendo i nuovi titoli in deposito sotto sua respon­sabilità.

Circa

l'approvazione dei conti 2006 e 2007, il Pretore ha ritenuto trattarsi di atti

d'ordinaria amministrazione che rientrano nella libera disponibilità degli

organi societari, estranei pertanto alle restrizioni cautelari decretate il

31.

luglio 2006. Infine egli ha autorizzato il rinnovo delle cariche (che

sarebbero scadute di lì a breve) nei consigli d'amministrazione delle due

società argentine, l'attività delle due aziende necessitando di una valida

rappresentanza. Il primo giudice non ha reputato urgente, invece, sostituire le

azioni della __________. per conformarle all'aumento di capitale deliberato il

20.

febbraio 2006, l'autorità argentina avendo accettato l'iscrizione della

modifica nel pubblico registro anche senza tale sostituzione.

6.

In ordine gli appellanti si dolgono anzitutto che l'istanza

cautelare presentata dalla fondazione il 25 luglio 2007 non recasse l'indicazione

delle parti convenute, che quasi tutti i documenti esibiti dall'istante siano

in spagnolo e che il Pretore non abbia permesso alla loro legale di portare

tali documenti in studio. Lamentano altresì di essere stati convocati a un

dibattimento finale che si è tenuto solo due giorni dopo il richiamo completo

degli atti, il che lederebbe il loro diritto di essere sentiti e giustificherebbe

la reiezione dell'istanza. Ora, un'eventuale violazione del diritto di essere

sentiti non comporterebbe il rigetto dell'istanza, ma – se mai – l'annullamento

del decreto impugnato e il rinvio degli atti in pri­ma sede per sanare il

difetto (art. 326 lett. a CPC). Ciò premesso, occorre vagliare le critiche singolarmente.

a) Che un'istanza cautelare debba

contenere – fra l'altro – l'esatta indicazione delle

parti e del loro domicilio è fuori dubbio (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, pag. 844 nota 904). Non si

può dire tuttavia che in concreto l'istante abbia disatteso tale esigenza. Nell'intestazione

del memoriale essa aveva precisato, anzi, che

l'istanza

faceva seguito al decreto cautelare emesso il 31 luglio 2006 nella causa che

oppone AP 2, AP 1 e AP 4 a CO 1 e CO 2, tutti elencati con il rispettivo

domicilio e il nome dei patrocinatori. Non potevano sussistere dubbi, dunque,

né sull'identità né sul numero dei convenuti. Che CO 1 e CO 2 abbiano poi

aderito all'istanza nulla muta. Essenziale è che tutti i convenuti siano stati

regolarmente citati in Pretura. Ove si consideri poi che gli appellanti nemmeno

tentano di allegare quale pregiudizio sarebbe loro derivato dall'intestazione

dell'istanza nel caso specifico, sulla questione non soccorre attardarsi oltre.

b) Per

quanto attiene alla produzione di documenti in lingua diversa dall'italiano,

l'art. 203 CPC obbliga una parte che produce atti del genere a eseguire, su richiesta

del giudice o della controparte, una traduzione (cpv. 1). Il giudice inoltre

può sempre ordinare, d'ufficio o su istanza di parte, una traduzione ufficiale

(cpv. 2). Nella fattispecie l'istante ha effettivamente accluso alla propria

istanza svariata documentazione in spagnolo. All'udienza del 7 settembre 2007

gli appellanti hanno censurato tale fatto (riassunto scritto allegato al verbale,

pag. 4 in alto). La fondazione ha replicato, sostenendo di avere tradotto

nell'istanza i passi più significativi dei documenti e offrendo una traduzione

completa (verbale citato, pag. 11 in alto). Nella loro duplica i convenuti non

hanno preteso alcuna traduzione (verbale citato, pag. 14 in basso), né hanno

avanzato la richiesta in seguito (neppure per i documenti che l'istante ha

prodotto ulteriormente), salvo rimproverare una volta ancora alla fondazione,

durante il dibattimento finale, di non avere prodotto una versione italiana dei

documenti (verbale del 20 dicembre 2007, pag. 2 in basso).

Contrariamente

a quanto credono gli appellanti, un'istanza cautelare non va respinta per il

solo fatto di essere corredata di documenti in lingua diversa dall'italiano.

Gli art. 365 a 367 CPC, cui rinvia l'art. 379 cpv. 5 CPC, non escludono la possi­bilità

di una traduzione, sempre ch'essa sia compatibile con i tempi brevi di una

procedura sommaria. E nel caso precipuo non risulta il contrario, sicché gli

interessati recriminano inva­no davanti a questa Camera sulla mancanza di una

versione italiana. Quanto alla produzione di documenti dopo l'introduzione

dell'istanza, la possibilità è esplicitamente garantita dall'art. 365 cpv. 2

seconda frase CPC ove la concludenza dei documenti “dovesse risultare da

successivi atti della lite”, ciò che gli appellanti non contestano. Per quel

che è infine dei passaggi in lingua spagnola contenuti nel decreto cautelare,

si tratta di mere citazioni testuali riguardanti normative estere. Non

incombeva pertanto al giudice tradurle.

c) Gli

appellanti ricordano di non avere potuto ritirare i docu­menti per esame e lamentano

di avere dovuto partecipare al dibattimento finale appena due giorni dopo

l'acquisizione agli atti dell'incarto richia­mato. Le affermazioni sono vere,

nel senso che – su richiesta

dell'istante – il Pretore ha effettivamente

vietato l'estrazione di fotocopie dal fascicolo processuale (ordinanza del 27

luglio 2007) e ha respinto un rinvio del dibattimento finale postulato dagli

appellanti, sottolineando che l'incarto richiamato era loro noto, giacché li coinvolgeva

personalmente (ordinanza del 17 dicembre 2007). Il divieto di ottenere

fotocopie può invero lasciare perplessi (DTF 117 Ia 429 consid. 28b con

rinvii), tanto più che l'ordinanza del 27 luglio 2007 non è motivata e che il

decreto impugnato non è meno laconico. Sta di fatto che quel divieto aveva portata

meramente temporanea (“per il

momento”: dispositivo n. 3 dell'ordinanza) e gli appellanti non ne hanno mai chiesto la

revoca. Quanto al mancato rinvio del dibattimento finale, con l'argomentazione

del Pretore gli appellanti non si confrontano, onde l'irricevibilità

dell'appello già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con

rinvio al cpv. 5).

7.

Dal

profilo sostanziale gli appellanti ribadiscono che la AO 1 non era legittimata

a sollecitare le autorizzazioni formanti oggetto del decreto impugnato.

Sostengono che solo le società argentine o – al limite – quelle panamensi

potevano farsi autorizzare a cedere una quota del capitale all'azionista di minoranza,

a “porre in atto” delibere relative all'aumento di capitale o alla composizione

del consiglio d'amministrazione, così come a sostituire le azioni o ad

approvare i bilanci. Da parte loro, solo gli

azionisti

(fiduciari) potevano farsi autorizzare a sottoscrivere le procure per il

rinnovo di consigli d'amministrazione. Il Pretore è stato di altro avviso,

rilevando che l'istante era toccata direttamente dal de­creto cautelare emesso

il 31 luglio 2006 dal Segretario assessore, sicché poteva chiederne la

modifica, e che AP 1 aveva convenuto davanti al Tribunale di Milano proprio la AO

1, riconoscendole capacità di parte.

a) Sulla

legittimazione ad agire, che

consiste nella facoltà di far valere un determinato

diritto azionabile o un determinato rapporto giuridico, questa Camera si è già

espressa nella sentenza del 29 ottobre 2007 (RtiD I-2008 pag. 1092 consid. 5a).

Basti ricordare che – contrariamente a quanto reputa il Pretore – essa ha

natura sostanziale (diversamente dalla legittimazione a ricorrere, che ha natura formale). Il

problema è di sapere, in concreto, se la AO 1 fosse abilitata a postulare le

autorizzazioni cautelari formanti oggetto del decreto impugnato. Ora, che le

azioni delle società panamensi e argentine siano depositate su un conto bancario

a nome della AO 1 è pacifico. Che come titolare del conto l'istante potesse

disporre materialmente delle azioni è altrettanto evidente. Che nondimeno tale

diritto le fosse precluso, il Segretario assessore avendo disposto il blocco

giudiziario dei titoli con decreto cautelare del 31 luglio 2006, è indiscusso.

Ciò posto, non si vede perché l'istante non dovesse essere legittimata a

chiedere al giudice lo sblocco del conto per consegnare i titoli a un terzo.

Altra è la questione di sapere se la richiesta fosse giustificata o no, ma ciò

riguarda la fondatezza dell'istanza, non la legittimazione ad agire.

b) Si

dà atto che non competeva alla AO 1 sostituirsi senza alcuna procura alle società

panamensi, argentine o ai loro organi per essere autorizzata a esercitare

diritti in luogo e vece di questi ultimi. Dall'istanza cautelare del 24 luglio

2007.

non risulta tuttavia ch'essa si arrogasse facoltà siffatte. Seppure in termini

discorsivi, nel memoriale essa chiedeva semplicemente di essere autorizzata a

consegnare i titoli in suo possesso PA 3 per evitare una liquidazione forzata

delle società argentine, o quanto meno della __________. (istanza, pag. 9). Consapevole

del fatto che il Pretore non avrebbe rilasciato permessi illimitati, essa

medesima ha proposto una serie di condizioni (“per procedere unicamente alle operazioni che seguono”: istanza, pag. 9 in basso). E nel

riassunto conclusivo presentato al dibattimento finale del 21 gennaio 2008

essa non ha mutato impostazione. Certo, così com'è redatto il dispositivo del

decreto impugnato desta la fallace impressione che il Pretore abbia accordato

una sequela di permessi. In realtà l'unica autorizzazione è quella di cui beneficia

l'istante, che può consegnare i titoli della __________. all'avvocato PA 3. Gli

altri sono obblighi imposti alle società panamensi, allo stesso avvocato PA 3

(richiamato alle proprie responsabilità personali), a __________, a __________

e a __________, ammi­ni­stratore (“presidente”) della

__________.

c) Diverso

era il caso esaminato dalla Camera nella sentenza del 15 aprile 2009 (consid.

4; inc. 11.2008.100). In quel frangente la AO 1 aveva chiesto di essere autorizzata

a eseguire determinati pagamenti, in luogo e vece delle due società panamensi, senza

pretendere di agire in rappresentanza di queste ultime o di avere assunto i

relativi debiti. Essa non poteva invocare perciò un diritto azionabile o un rapporto

giuridico a sostegno della richiesta. Tanto meno essa faceva valere – per

ipotesi – che il mancato pagamento potesse mettere a repentaglio l'esistenza

delle aziende. La situazione era lungi, dunque, dall'identificarsi con

l'attuale.

8.

Per

quanto attiene alle operazioni cui il Pretore ha vincolato la rimessa dei

titoli all'avvocato PA 3, gli appellanti ritengono inverosimile che la cessione

di una quota pari al 3% del capitale della __________. all'azionista

(fiduciario) di minoranza si imponesse per evitare la liquidazione forzata dell'azienda.

Fanno notare che la società non era mai stata diffidata ufficialmente in tal senso

ed è tuttora operativa, la composizione del­l'azionariato essendo ininfluente.

Il vero scopo della cessione – essi soggiungono – era quello di aumentare il

capitale della __________. nell'esclusivo interesse di CO 1 e CO 2.

La tesi

manca di consistenza. Intanto gli appellanti non contesta­no che il diritto argentino

sancisca ormai il principio della “pluralità effettiva dei soci”, come risulta

anche da una decisione emessa il 19 aprile 2004 dalla Inspección General de Justicia

(doc. S), né pretendono che un azionista di minoranza possa detenere meno del

3% del capitale sociale (decreto impugnato, pag. 7), né asseriscono che – per avventura

– l'azionariato della __________. fosse esonerato dal conformarsi a tali regole.

È vero che la __________. non consta essere stata diffidata dalle autorità argentine,

sotto comminatoria di liquidazione coatta, a modificare la composizione del­l'azionariato.

Se non che, una richiesta da essa inoltrata alla competente Inspección General

de Justicia per far iscrivere le delibere assembleari del 20 febbraio

2006.

nel Registro Público de Comercio è stata respinta proprio per tale

motivo (doc. R). E da informazioni assunte dal notaio rogante presso l'autorità

medesima risulta che, in mancanza di quel requisito, sarebbe stata rigettata

ogni altra iscrizione a nome della ditta (doc. T). Per di più, gli

amministratori argentini della società hanno espresso il timore di non poter

rinnovare per tempo le cariche prossime alla scadenza nel consiglio d'amministrazione,

il quale rischiava di restare vacante con gravi conseguenze per l'operatività dell'azienda

(doc. U e AB; lettera 7 dicembre 2007 del “presidente” e del Síndico

della __________., versata agli atti dall'istante l'11 dicembre 2007). Il

che sembra evincersi altresì da una corrispondenza intercorsa il 13 settembre

2007.

con la Bolsa de Cereales (doc. AA). L'istante ha pertanto reso verosimile,

in definitiva, la necessità e l'urgenza di adeguare la partecipazione al capitale

della __________. al precetto della “pluralità dei soci”.

9.

Gli

appellanti insorgono contro l'iscrizione nel pubblico registro delle delibere

adottate dagli azionisti (fiduciari) __________. il 20 febbraio 2006, in

particolare per quanto si riferisce all'aumento di capitale. Rimproverano al

Pretore di avere definito tali delibere “necessarie” per l'operatività della ditta

senza spiegare come mai la conversione di “riserve” in capitale sociale fosse indispensabile.

A mente loro nemmeno l'istante ha reso verosimile l'urgenza del provvedimento, il

quale configura in realtà

un'operazione

lesiva delle loro spettanze successorie, giacché “erode il solido capitale

costituito dalle riserve per trasformarlo in capitale libero”. Su tale punto, invero,

il primo giudice si è limitato a rilevare l'esigenza, per la società argentina,

di far iscrivere nel registro di commercio delibere necessarie per la

continuazione dell'attività (decreto impugnato, pag. 7 in fondo).

a) Nel

corso di una riunione tenuta il 20 ottobre 2005 il consiglio della AO 1 ha preso

atto che, stando a quanto riferivano gli amministratori argentini delle società,

il termine entro cui ade­guare le due ditte alle nuove norme sulla destinazione

degli aportes sarebbe scaduto nel febbraio del 2006. Dopo di allora le aziende

avrebbero rischiato la liquidazione d'ufficio. Il consiglio di fondazione ha autorizzato così gli azionisti (fiduciari) delle società argentine a “contabilizzare in conto

capitale gli apporti a suo tempo effettuati, ma mai trasformati in capitale

azionario” e a “nominare un consiglio d'amministrazione di almeno tre membri e

dei sindaci” (doc. H). Gli azionisti (fiduciari) hanno poi

rilasciato le necessarie procure ai rappresentanti locali (doc. M¹ e M²). Il 20 febbraio 2006 ha avuto luogo un'assemblea generale della __________.,

in esito alla quale il capitale della ditta è stato portato da 100 pesos a 20 290 073.54 pesos mediante

conversione in capitale di averi contabilizzati come Patrimonio Neto ai

conti Ajuste de Capital, Aportes Irrevocables e Primas de Emisión.

Se non che, l'iscrizione di tali delibere nel pubblico registro è stata rifiutata

dalla Inspección General de Justicia per inosservanza del principio legato

alla “pluralità effettiva dei soci” (doc. R). Disposizioni analoghe a quelle

prese per la __________. sono state adottate dalla __________.

(doc. M³, M4 e

N), la quale non risulta avere incontrato problemi per l'iscrizione nel

pubblico registro (doc. O).

b) Gli

amministratori della __________. hanno confermato a più riprese che la

conversione degli aportes irrevocables in capitale sociale era imposta

da una recente normativa argentina (doc. H, pag. 1 in basso; doc. Q, 2° foglio

a metà; doc. AB, 4° foglio in alto; doc. AH e AI, nota 3 ai bilanci

annuali), in specie dalla risoluzione n. 25/2004 della Inspección General de

Justicia (doc. AC). Non competeva al Pretore apprezzare l'opportunità

dell'operazione. Egli doveva valutare unicamente, a un sommario esame, se

l'aumento di capitale deliberato il 20 febbraio 2006 fosse idoneo a

compromettere la consistenza del patrimonio che __________ aveva conferito alla

fondazione. Gli appellanti si limitano a sostenere che l'operazione avrebbe

eroso “il solido capitale costituito dalle riserve”, ma stando a quanto risulta

dal verbale dell'assemblea generale della società i fondi convertiti figuravano

già nel bilancio come Patrimonio Neto della __________. (doc. Q, 2°

foglio a metà), mentre quelli registrati come Reserva Facoltativa non

sono stati convertiti. Quanto alle nuove azioni emesse in seguito all'aumento

di capitale, esse sono state intestate agli azionisti fiduciari (doc. Q, foglio

2° verso il basso) e sono rimaste così di pertinenza delle società panamensi.

In circostanze siffatte non è dato a divedere come

l'operazione

potesse comportare una dispersione di elementi patrimoniali delle società

argentine e, indirettamente, del compendio ereditario. A un esame di verosimiglianza,

nel risultato il decreto impugnato resiste pertanto alla critica.

10.

Dissentono

gli appellanti dall'opinione del Pretore, il quale ha definito l'approvazione

dei bilanci al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2007 delle società argentine un

mero atto di amministrazione ordinaria. A loro parere tale approvazione avallerebbe

consuntivi (con distribuzione di dividendi) per i quali essi non hanno ricevuto

rendiconto di sorta. Ora, a parte il fatto che il decreto impugnato non

contiene alcun dispositivo sull'approvazione dei bilanci, nel decreto cautelare

del 31 luglio 2006 il Segretario assessore aveva specificato che le

società panamensi e argentine rimanevano abilitate – come si è visto – a

compiere “quegli atti di gestione

ordinaria, come il pagamento di tasse, tributi, spese usuali e correnti di

diritto pubblico e di diritto privato” (sopra, consid.

4). L'approvazione dei conti annui non figurava nell'esemplificazione del primo

giudice, ma costituisce con ogni evidenza un atto di gestione corrente, che continua

a rientrare nella responsabilità degli organi sociali.

Quanto al fatto che l'approvazione dei conti abiliti le società argentine

a distribuire dividendi, ciò non comporta “una diminuzione del patrimonio delle varie

società, a favore dei beneficiari della fondazione o di terzi” (decreto del

Segretario assessore, consid. 8). Dandosi distribuzione di dividendi agli

azionisti fiduciari e – indirettamente – alle società panamensi, infatti, i

fondi restano pur sempre nel compendio ereditario. Gli appellanti ricordano che

il consiglio della AO 1 aveva deciso il 26 gennaio 2006 di devolvere complessivi US$

395.

000.00 ricevuti dalle società argentine, per il tramite della __________., a AP 1, AP 2 e AO 4 (il quale ha rifiutato l'elargizione), ma la distribuzione

di dividendi non può equipararsi nulla di simile, già per il fatto che i

destinatari sono diversi. Anche su questo punto, dunque,

l'appello è destinato all'insuccesso.

11.

Per gli appellanti la fondazione non ha

reso verosimile, nell'istanza cautelare, l'imminente

scadenza delle cariche in seno al consiglio d'amministrazione e all'ufficio di

revisione delle società argentine, né che un'eventuale scadenza potesse dispiegare

conseguenze gravose per la __________. Secondo loro, occorreva attendere una

diffida dalle autorità locali. E siccome non si imponeva un aumento del

capitale azionario, a mente loro non si imponeva neppure di adeguare il numero

dei membri del consiglio d'amministrazione o di nominare un revisore.

a) All'assemblea

generale del 20 febbraio 2006 gli azionisti della __________. hanno deciso non

solo il noto aumento di capitale, ma anche di portare il consiglio d'amministrazione

da uno a un minimo di tre membri. Inoltre hanno designato tali membri per due

anni e il Síndico Titular y Suplente per un anno (doc. Q, 3° foglio). Che

occorresse un aumento di capitale già s'è detto (sopra, consid. 9 e 10) e gli

appellanti non contestano che ciò richiedesse un consiglio d'amministrazione di

almeno tre membri con la nomina di un revisore. Al proposito non è necessario

diffondersi oltre.

b) Quanto

alla scadenza delle cariche, nel caso della __________. l'assemblea generale

del 20 febbraio 2006 ha designato i tre membri del consiglio d'amministrazione

per due anni e il Síndico Titular y Suplente per uno (doc. O, 3° foglio).

Ciò rende verosimile che, come hanno dichiarato i rappresentanti della società

argentine, il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione sarebbe

scaduto nel febbraio del 2008 (doc. U, 2° foglio; doc. AB, 4° foglio). Relativamente

alla __________., l'ultima delibera su tale oggetto risaliva apparentemente

all'11 novembre 2005 (doc. P, 3° foglio), per un mandato di due anni (doc. D,

2° foglio). È verosimile quin­di che la società fosse senza amministratore dal

novembre del 2007, come hanno affermato i responsabili argentini (doc. AB, 1° foglio

in alto). Anche tenendo conto delle modifiche statuarie deliberate il 20 febbraio

2006.

e delle relative nomine, il mandato biennale (doc. Q, 3° foglio) degli

organi societari sarebbe giunto a termine nel febbraio del 2008. L'istante ha dunque

reso verosimile l'imminente scadenza delle cariche in seno alle due società.

c) La

tesi degli appellanti, secondo cui non occorreva intrapren­dere alcunché prima

di ricevere una diffida dall'autorità argentina, non è sostenibile. Ammesso e

non concesso che l'autorità avrebbe emanato una formale comminatoria (e non si

sarebbe limitata al blocco o al rigetto di iscrizioni nel registro di

commercio), le società abbisognano di organi validamente nominati non solo nei loro

rapporti con le autorità, ma anche per operare validamente con terzi, come rende

verosi­mile la già citata richiesta della Bolsas de Cereales (doc. AA;

lettera 7 dicembre 2007 del presidente e del Síndico della società prodotta

dall'istante l'11 dicembre 2007, agli atti). Al riguardo l'appello si rivela,

una volta di più, infondato.

12.

Da

ultimo gli appellanti respingono l'appunto del Pretore, secondo cui essi hanno

opposto strenua resistenza alla domanda cautelare della fondazione, trascurando

la possibilità di chiedere il deposito di congrue garanzie (decreto impugnato,

pag. 9 in alto). Sostengono che incombeva se mai alle controparti esigere la fornitura

di garanzie nell'ambito del procedimento culminato con il decreto cautelare emesso

dal Segretario assessore il 31 luglio 2006. La doglianza è fine a sé stessa. Che

una richiesta di garanzie fosse o non fosse opportuna (art. 380 cpv. 1 CPC), in

effetti, nulla muta all'esito dell'attuale giudizio. E men che meno giova

indagare se toccava a AP 2, AP 3, AP 4 e AP 1 instare per la prestazione di

garanzie nel procedimento che ha condotto all'emanazione del noto decreto

cautelare il 31 luglio 2006.

13.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti, che rifonderanno

alle controparti un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), commisurata

alla posta in gioco, ma anche all'impegno profuso dai patrocinatori nella stesura

delle osservazioni all'appello. Sempre in materia di spese e ripetibili, gli

appellanti contestano gli ammontari posti a loro carico dal primo giudice. A

prescindere dal fatto però ch'essi ne chiedono altrettanti per il caso in cui

il loro appello fosse accolto, la critica è inammissibile. Dandosi

contestazioni patrimoniali – e l'indennità per ripetibili è manifestamente

d'indole patrimoniale – un appellante non può limitarsi a domande

indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b,

1985.

pag. 95 consid. 1; identico principio vige a livello

federale: Messmer/Im­bo­den, Die

eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Gli interessati qualificano le ripetibili loro addebitate dal

Pretore di “esorbitanti” e ne censurano il “carattere fortemente penalizzante”,

ma non indicano nemmeno per ordine di grandezza quale sia concretamente la

riduzione postulata. Ciò non adempie i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 2

lett. e CPC, onde la palese irricevibilità dell'appello.

14.

Per quel che è dei rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione

incidentale come quella contenuta in un decreto cautelare segue la via

giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto il valore litigioso della causa di merito (fr. 20 000 000.–: sopra,

consid. 1) supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– evocata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 3450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

3500.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno, sempre con vincolo

di solidarietà, fr. 4000.– alla AO 1 e fr. 1500.– complessivi a CO 1 e CO

2 per ripetibili.

3. Intimazione:

;

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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