11.2008.24
Perdita della qualità di parte di una società anonima radiata dal registro di commercio
10 giugno 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2008.24
Data decisione, Autorità:
10.06.2010, ICCA
Titolo:
Perdita della qualità di parte di una società anonima radiata dal registro di commercio
CAPACITÀ PROCESSUALE
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 99 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.24
(rinvio TF)
Lugano,
10 giugno
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.134 (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 13 luglio 2001 dalla
AP 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AO 1 , e
AO 2
(entrambi patrocinati dall' PA 2),
vista la sentenza 5A_174/2007 del 30 novembre 2007 con cui il
Tribunale federale ha annullato la sentenza emanata il 17 febbraio 2007 da
questa Camera (inc. 11.2004.21);
riesaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 24 febbraio 2004 presentato dalla AP 1 in liquidazione contro la sentenza emessa il 9 febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona;
2. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 13 luglio 2001 la AP 1, proprietaria della particella n. __________ RFD
di __________, ha convenuto AO 1 e AO 2 proprietari delle vicine particelle n. __________
e n. __________, davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere un
accesso necessario veicolare alla pubblica via;
che in
pendenza di causa, il 10 settembre 2003, l'attrice ha venduto la particella n. 615 alla __________ di __________, la quale non è le subentrata in lite;
che la AP 1 è stata sciolta per deliberazione dell'assemblea generale il 12 novembre 2003 e la
società posta in liquidazione;
che,
statuendo il 9 febbraio 2004 sull'azione di accesso necessario, il Pretore ha
respinto la petizione;
che con
sentenza del 19 febbraio 2007 questa Camera ha respinto un appello presentato
dall'attrice il 24 febbraio 2004 e ha confermato il giudizio impugnato;
che in
esito a un ricorso in materia civile introdotto il 23 aprile 2007 dalla AP 1 il
Tribunale federale ha annullato il 30 novembre 2007 la sentenza d'appello e
rinviato la causa a questa Camera per un nuovo giudizio nel senso dei
considerandi;
che il 7
luglio 2008 il presidente della Camera ha ordinato d'ufficio l'allestimento di
una perizia;
che durante
l'istruttoria, il 9 marzo 2009, la AP 1 è stata radiata dal registro di commercio
(Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio del 13 marzo 2009, pag. 19);
che su
tale circostanza la AP 1 è stata invitata a esprimersi con ordinanza del 31
marzo 2009 dal presidente di questa Camera;
che il 30
marzo 2009 la __________, liquidatrice della AP 1, si è rivolta al Pretore del
Distretto di Bellinzona, chiedendo di reinscrivere la AP 1 in liquidazione nel registro di commercio, la radiazione essendo stata sollecitata per svista;
che con
sentenza del 20 maggio 2009 il Pretore ha respinto
l'azione
e che tale sentenza è stata confermata il 20 novembre 2009, su appello della __________,
dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 12.2009.103);
che un
ricorso in materia civile presentato dalla __________ contro il giudizio di appello
è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 4A_16/2010 del
6 aprile 2010;
che l'8
aprile 2010 AO 1 e AO 2 hanno postulato lo stralcio dell'appello tuttora pendente
davanti a questa Camera per desistenza;
che sulla
propria radiazione dal registro di commercio la AP 1 ha avuto, come detto, modo di esprimersi;
e considerando
in diritto: che la capacità di parte è un presupposto processuale, e come
tale va verificato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC);
che i
presupposti processuali devono essere dati, per lo meno, al momento in cui è
emanata la sentenza (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, 7° capitolo, pag. 205 n. 85);
che una
società anonima radiata dal registro di commercio perde la qualità di parte,
onde l'irricevibilità di qualsivoglia azione da essa intentata (sentenza del
Tribunale federale 5P.452/2005 del 14 febbraio 2007, consid. 2.2 con rimando; Vogel/Spühler, op. cit., pag. 210 n.
100c con rinvio);
che,
avendo la AP 1 perduto la qualità di parte il 9 marzo 2009, l'appello da essa introdotto non va stralciato dai ruoli (come chiedono i convenuti), bensì
dichiarato irricevibile (art. 99 cpv. 2 CPC);
che nelle
circostanze descritte gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che non
si ravvisano “giusti motivi” per derogare a tale principio, l'attrice
avendo perduto la qualità di parte per iniziativa della sua stessa liquidatrice
(ciò che ne ha precluso per altro la reinscrizione nel registro di commercio: sentenza
del Tribunale federale 4A_16/2010 del 6 aprile 2010, consid. 5.4);
che la
tassa di giustizia va commisurata al valore litigioso, ma anche al grado di difficoltà
della causa, come pure all'impegno e al dispendio di tempo richiesto alla
Camera, ferma restando – per altro verso – una certa riduzione dell'importo, il
procedimento terminando senza giudizio di merito (art. 21 LTG per analogia);
che le
spese tengono conto delle numerose notifiche di decisioni incidentali e di atti
istruttori;
che nelle
spese rientrano anche le competenze del perito, in particolare l'onorario
esposto nella nota professionale intermedia del 4 giugno 2009, tassata il
10 giugno seguente;
che l'indennità
per ripetibili in favore dei convenuti (art. 150 CPC) va fissata ponendo mente alla
difficoltà della pratica, come pure all'impegno e al dispendio di tempo richiesti
dal procedimento di appello, senza trascurare le prestazioni dovute per la
stesura delle osservazioni e per l'adempimento degli atti processuali inerenti
alla successiva istruttoria;
che questa Camera non può intervenire
per contro sul dispositivo del Pretore, come pretendono
Fatti
i convenuti (lettera dell'8 aprile 2010 a questa Camera), il sindacato odierno
risolvendosi in un mero pronunciato di non entrata in materia;
che per
quanto riguarda la precedente sentenza di questa Camera (inc. 11.2004.21), essa
è stata annullata dal Tribunale federale, ciò che ha fatto decadere – contrariamente
all'opinione dei convenuti – anche il contestuale dispositivo sugli oneri del
processo e le ripetibili;
che circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), la perizia esperita in prima sede ha stimato il deprezzamento
causato dall'accesso veicolare necessario in fr. 5200.– alla particella n. 993
e in fr. 4200.– alla particella n. 994 (referto dell'ottobre 2002, pag.
8);
che tuttavia,
almeno per quel che è dell'indennità giusta l'art. 694 cpv. 1 CC, la differenza
di valore fra la richiesta dei convenuti e l'offerta dell'attrice ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera
ampiamente, sotto il profilo dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF, la soglia di fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile al Tribunale federale (fr. 33 980.20 richiesti in subordine da AO 1 e
fr. 56 086.50 da AO 2
contro un'offerta di fr. 5200.– al primo e di fr. 4200.– al secondo);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1500.—
b) onorario
peritale fr. 570.30
c) spese fr.
150.
—
fr.
2220.30
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti fr. 4750.– complessivi
per ripetibili.
3.
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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