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Decisione

11.2008.26

Modifica di sentenza di divorzio: soppressione di rendita d'indigenza secondo (art. 152 e 153 vCC)

22 febbraio 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.554 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione

del 24 agosto 2006 da

AP 1

(patrocinato da PA 2 )

contro

AO 1

(patrocinata da PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 20 febbraio 2008 da PA 1 contro la sentenza emessa il 30 gennaio 2008 dal Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 29 aprile 1999 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________

il 21 luglio 1962 da AP 1 (1939) e AO 1 (1941). Il marito è stato condannato a

versare a quest'ultima una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) vita natural

durante di fr. 2030.– mensili indicizzati, aumentata a fr. 2160.–

mensili indicizzati nel caso in cui egli avesse pagato “soltanto la metà dell'onere mensile per l'assicurazione della casa e

per l'olio combustibile”. Tale

sentenza è passata in giudicato.

B. Il 24

agosto 2006 AP 1 ha adito il Pretore perché il contributo alimentare fissato nella

sentenza di divorzio fosse soppresso retroattivamente dal 1° febbraio 2004. A sostegno della domanda egli ha fatto valere che dal 1° aprile 2003 la moglie percepisce

rendite AVS e che egli medesimo ha raggiunto l'età AVS il 1° febbraio 2004, cessando

ogni attività lucrativa. Il 28 agosto 2006 AO 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza

giudiziaria e nella sua risposta del 5 settembre 2006 ha postulato il rigetto della petizione. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 17 gennaio 2007

e l'istruttoria è terminata il 21 set­tembre successivo. Al dibattimento

finale le parti hanno rinun­ciato, rimettendosi a conclusioni scritte. Nel

proprio allegato del 19 ottobre 2007 l'attore ha confermato la propria domanda. Nel

suo memoriale del 2 ottobre 2007 la convenuta ha proposto una volta ancora

di respingere la petizione.

C. Statuendo

il 30 gennaio 2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che

ha ridotto dal 24 agosto 2006 la rendita d'indigenza in favore di AO 1 a fr. 210.– mensili, da ade­guare al rincaro “nella stessa misura in cui è indicizzata al

rincaro la rendita AVS del debitore alimentare”. La tassa di giustizia e le

spese (fr. 1000.– complessivi) sono state poste solidalmente a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di

assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è stata respinta.

D. Contro la

sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20

febbraio 2008 nel quale chiede di sopprimere il contributo in favore dell'ex

moglie dal 1° febbraio 2004 e di riformare di conseguenza il giudizio impugnato.

Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 2009 AO 1 propone di respingere

l'appello nella misura in cui fosse ricevibile.

Considerandi

in diritto: 1. La

modifica di una sentenza di divorzio emessa prima del 31 dicembre 1999 continua

a essere regolata dalle norme anteriori alla riforma legislativa del 26 giugno

1998, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a

cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare fondato

sull'art. 151 cpv. 1 o 152 vCC in favore dell'ex coniuge continua ad applicarsi così l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxis­kommentar

Schei­dungs­­recht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin.

CC; Geiser in: Vom alten zum neuen

Scheidungs­recht, Ber­na 1999, pag. 251 n. 6.06). La

procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht,

Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenber­ger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit.

fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono fondate, a ragione, sui medesimi

principi.

2.

Nella sentenza impugnata il Pretore

ha rammentato che al momento del divorzio il marito guadagnava fr. 7727.–

mensili e aveva una sostanza di fr. 113 236.–, mentre al momento di

promuovere l'azione di modifica i suoi introiti erano calati a fr. 2473.– (rendita

AVS fr. 2030.–, reddito da titoli fr. 443.–), ma la sostanza era aumentata

a fr. 345 662.–. Il Pretore ha calcolato altresì il fabbisogno di AP 1 al

momento dell'azione di modifica in fr. 2200.– mensili (compresa una

maggiorazione del 20%), constatando che nessun dato risultava sul fabbisogno di

lui al momento del divorzio. Quanto a AO 1, il primo giudice ha accertato che

al momento del divorzio essa non

aveva alcuna entrata e doveva far fronte a un fabbisogno di fr. 2029.30 mensili, mentre nel 2006 aveva entrate per fr. 1812.– mensili

(rendita AVS fr. 1712.–, reddito da sostanza immobiliare fr. 100.–) e un

fabbisogno praticamente invariato di fr. 2021.– mensili (già maggiorato del

20%). Nelle circostanze descritte il Pretore ha reputato equo che l'ex marito

continuasse a colmare l'ammanco mensile dell'ex moglie (fr. 210.–

arrotondati), ciò che il margine disponibile di fr. 253.– mensili senz'altro gli

consente. Circa la decorrenza del nuovo contributo alimentare, il primo giudice

l'ha fissata al momento in cui è stata introdotta l'azione di modifica, il 24

agosto 2006.

3.

Una soppressione o una riduzione di una rendita giusta l'art.

153.

cpv. 2 vCC presupponeva che la situazione economica dell'uno o dell'altro

coniuge fosse mutata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto

al momento in cui la rendita era stata fissata, sempre che la diminuzione di

reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali

del debitore. Il giudizio presupponeva, in altri termini, un raffronto tra le

condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio

(rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima

volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la

soppressione o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di

diritto, ma anche di equità (art. 4 CC). Tali principi rimangono validi, del resto,

nel nuovo diritto del divorzio (rinvii in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).

4.

L'appellante sostiene anzitutto che i suoi introiti attuali non

eccedono di fr. 2160.– mensili (rendita AVS nel gennaio del 2008 fr. 2086.–,

reddito da obbligazione nel 2007 fr. 74.50 mensili). Ora, per quanto riguarda

la rendita AVS il Pretore si è dipartito finanche da un importo inferiore (fr.

2030.

– mensili). La contestazione verte sul reddito da titoli, che il Pretore

ha accertato in fr. 443.– mensili, desumendo il dato dall'ultima

tassazione disponibile (del 2006: doc. T). L'appellante sembra asserire che nel

2007.

il suo reddito da titoli consisteva solo, ormai, in quello prodotto dall'obbligazione

di cassa __________ (fr. 74.50 mensili), ma non indica minimamente perché gli

altri redditi da titoli si sarebbero azzerati. A parte il fatto che la dichiarazione

d'imposta 2007 non figura agli atti (sicché non è possibile verificare nemmeno

le sue stesse affermazioni), nel memoriale conclusivo del 19 ottobre 2007

inoltrato al Pretore egli ammetteva ancora un reddito da titoli di fr. 5318.–

annui, pari appunto a fr. 443.– mensili (pag. 3, punto 16). Invano si

cercherebbe di capire come mai in quattro mesi tale reddito sia sceso da fr.

443.

– a fr. 74.50 mensili. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello

si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

5.

Per

quanto riguarda la sostanza propria, l'appellante adduce che il capitale di fr.

345.

662.–

accertato dal Pretore non solo si è ridotto a fr. 238 634.65, ma che in parte è

anche pignorato in seguito a esecuzioni avviate dall'ex moglie per l'incasso di

contributi alimentari arretrati. Il Pretore si è fondato, una volta ancora, sulle

risultanze della tassazione 2006, precisandone gli elementi (titoli e capitali

fr. 117 682.–, numerario fr. 30 000.–, assicurazioni private sulla vita e

rendite vitalizie fr. 107 580.–, veicoli a motore fr. 30 000.–, sostanza immobiliare

fr. 60 400.–:

sentenza impugnata, consid. 6). Con tale elenco l'appellante non si confronta

neppure di scorcio. Espone un suo proprio elenco, in cui i “titoli e capitali” di fr. 117 682.– parrebbero essersi ridotti a poco più di fr. 53 000.– e il “numerario” di fr. 30 000.– sembrerebbe scomparso (appello, pag. 2), per tacere di altre

riduzioni minori, ma senza fornire alcuna giustificazione. Nel memoriale

conclusivo del 19 ottobre 2007 sottoposto al Pretore egli alludeva invero a

un'obbligazione di cassa __________ di

fr. 50 000.– consegnata “al figlio per i lavori di ristrutturazione” (pag. 4, n. 25). Nemmeno a tale proposito tuttavia egli spiegava alcunché. Privo di adeguata

motivazione, anche su questo punto l'appello risulta così irricevibile (art.

309.

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Quanto al fatto che determinati

beni sarebbero pignorati in favore dell'ex moglie, ciò non è sufficiente – con

tutta evidenza – per esclu­dere i relativi elementi dal novero della sostanza.

6.

In

merito al fabbisogno di AP 1, il Pretore lo ha calcolato in fr. 2200.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa

malati fr. 300.–, assicurazione della casa e olio combustibile fr. 250.–,

imposte fr. 200.–, più il 20% sul complessivo: consid. 5). L'appellante giunge

a un totale di fr. 2338.50 mensili sulla base di una sua addizione (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, “acqua + fognatura + riscaldamento” fr. 349.50, assicurazione dell'economia domestica fr. 24.95,

assicurazione dell'automobile fr. 213.55, assicurazione della motocicletta fr.

11.

, imposta di circolazione fr. 69.–, onere fiscale fr. 180.60), ma alla sentenza

impugnata neppure accenna. V'è da domandarsi se ciò basti per motivare a

sufficienza un appello. Comunque sia, anche passando in rassegna le singole

poste del fabbisogno da lui addotte, l'appello non è destinato a miglior sorte.

a) La

spesa di fr. 349.45 mensili per “acqua + fognatura + riscaldamento” non può entrare in linea di conto così com'è, il costo dell'acqua

potabile rientrando già nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo (Rep. 1995

pag. 141; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2009.46 del 15 settembre 2009, consid.

7b). La tassa di fognatura non risulta a quanto ammonti, mentre dai documenti

acclusi all'appello parrebbe evincersi tra il 16 novembre 2006 e il 17 ottobre 2007 un consumo di

olio da riscaldamento di 2890 litri,

costati fr. 2541.40 (doc. 17), ovvero circa fr. 212.–

mensili. Lo stesso appellante indicando una spesa di fr. 24.95 mensili per

l'assicurazione dell'economia domestica, l'importo di fr. 250.– stimato dal

Pretore in assenza di qualsiasi giustificativo per “olio com­bustibile e assicurazione casa” sfugge dunque alla critica.

b) Circa il costo dell'automobile e della motocicletta (fr. 293.75 tra

imposte di circolazione e premi assicurativi), v'è da interrogarsi se una spesa

del genere sia ancora giustificata dopo il pensionamento dell'interessato, che

più non abbisogna di veicoli privati per scopi professionali (v. Rep. 1994 pag.

145, 1993 pag. 226). Sia come sia, il Pretore ha inserito nel fabbisogno di lui

fr. 300.– mensili per il premio della cassa malati, che nel suo calcolo

l'appellante ignora. Nell'esito questi non può dunque dolersi, tanto meno per

quanto attiene all'onere fiscale ch'egli indica in fr. 180.60 mensili e che il

Pretore ha valutato in fr. 200.–. Anche al riguardo, in definitiva, l'appello è

destinato all'insuccesso.

7.

L'appellante censura il fabbisogno dell'ex moglie,

calcolato dal Pretore in fr. 2021.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 101.05, assicurazione dell'economia domestica fr. 31.15,

spese mediche fr. 91.65, spese dentistiche fr. 65.–,

tassa dei rifiuti fr. 7.50, onere fiscale fr. 287.–, più il 20% sull'insieme:

sentenza impugnata, consid. 7). Sostiene che le spese mediche e dentistiche

sono eccessive, così come l'onere fiscale, sicché il fabbisogno andrebbe

ridotto di almeno fr. 200.– mensili. L'argomentazione è fondata già per quanto

attiene al carico tributario. Gli ultimi dati disponibili confer­mano in

effetti che AO 1 è stata chiamata a pagare imposte cantonali per fr. 466.–

annui, imposte comunali a __________ per fr. 410.30 annui e imposte federali

per fr. 98.55 annui (tassazione 2005 nell'incarto fiscale richiamato), onde

complessivi fr. 974.85 annui. Ne deriva un onere fiscale di fr. 81.25 mensili e

non di fr. 287.–, come ha reputato il Pretore. Ciò basta per ricondurre il

fabbisogno della convenuta, compresa la maggiorazione del 20%, nei limiti del

reddito conseguito (fr. 1812.– mensili, non contestati), come chiede

l'appellante. Indagare sulla verosimiglianza e sulla periodicità delle spese

medico-dentisti­che riconosciute dal Pretore (ulteriori fr. 156.65 mensili) nelle

condizioni illustrate riesce dunque superfluo.

8.

Una

rendita d'indigenza a norma dell'art. 152 vCC (come quella che AP 1 è stato

condannato a erogare alla moglie dal giudice del divorzio) rimediava unicamente

a uno stato di “grave ristrettezza”. Al creditore essa garantiva unicamente, di

conseguenza, il minimo esistenziale del diritto esecutivo aumentato dell'onere

fiscale corrente, più – di regola – il 20% (DTF 121 III 51 consid. 1c, 118 II

99.

consid. 4b/aa). Nella fattispecie AO 1 ha redditi per fr. 1812.– mensili (sentenza impugnata, consid. 7) con cui può coprire il proprio fabbisogno, imposte

comprese, maggiorato del 20% (sopra, consid. 7). In circostanze del genere non

sussistono più i presupposti per uno stanziamento del contributo alimentare.

9.

Rimane

da esaminare il momento dal quale decorre la soppres­sione

del contributo. Il Pretore ha ritenuto che l'azione di modifica esplichi i suoi effetti dal giorno in cui è

stata introdotta (24 ago­sto 2006).

Nell'appello AP 1 contende tale punto di vista, chiedendo

che la soppressione del contributo alimentare retroagisca sin dal 1° febbraio

2004, anzi dal 23 gennaio 2004 “quando [egli] ha chiesto la riduzione del contributo da versare a

far tempo dal momento del pensionamento” (memoriale, pag. 4, n. 18).

a)

Gli effetti che dispiega la modifica di una sentenza

di divorzio decorrono, al più presto, dalla litispendenza dell'azione (DTF 117

II 369 consid. 4c/aa; Rep. 1985 pag. 96 consid. 2 con rimandi; nel nuovo

diritto: sentenza del Tribunale federale 5C.197/2003 del 30 aprile 2004,

consid. 3.1.1). Una retroattività non entra per principio in linea di conto. Nel

nuovo diritto la situazione parrebbe essersi parzialmente modificata, nel senso

che un aumento del contributo alimentare sembrerebbe poter essere fatto

decorrere – analogamente a quanto prevede l'art. 137 cpv. 2 quarta frase CC – anche

un anno prima dell'inizio della causa (Schwenzer in: FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 48 ad art. 129 CC). A parte il fatto

però che il processo attuale è retto dalla legge anteriore, in concreto si

tratta di sopprimere il contributo alimentare. Contrariamente a quanto

asserisce l'appellante, non può dunque farsi questione di retroattività.

b) Secondo l'appellante AO 1 sapeva fin dal 23 gennaio 2004 che egli pretendeva

l'annullamento della rendita d'indigenza, di modo che il comportamento di lei sarebbe

“senz'altro contrario

all'equità” (memoriale, pag. 5,

n. 23). L'opinione non può essere condivisa. È vero che il 15 dicembre 2003,

prima di intentare l'azione di modifica, AP 1 si era rivolto al Pretore con

un'istanza di conciliazione nell'intento di concordare con l'ex moglie la soppressione

del contributo. All'udienza del 23 gennaio 2004 (data cui egli si riferisce nell'appello)

il Segretario assessore aveva dovuto constatare però che la convenuta resisteva

e che un accordo non era possibile (doc. H). Ora, dall'esperimento di

conciliazione AO 1 non aveva nulla da temere, giacché nel Cantone Ticino esso

non crea litispendenza (art. 354 cpv. 2 CPC). Non si vede dunque perché essa

dovesse preventivare un'eventuale soppressione della rendita d'indigenza fin da

quel momento. Ch'essa non abbia poi preteso il versamento dei contributi “per

oltre due anni” (dal 2004 al 2006) poco importa, i contributi di mantenimento

prescrivendosi in cinque (art. 128 n. 1 CO). Diverso sarebbe stato il caso ove AO

1.

avesse lasciato inequivocabilmente intendere di rinunciare senza condizioni alla

rendita d'indigenza per quel lasso di tempo. Neppure l'appellante adombra

tuttavia estremi del genere, tanto meno attendibili ove si pensi che all'udienza del 23 gennaio 2004 AO 1 si opponeva

alla soppressione del contributo.

10.

Se ne conclude che, in quanto

ammissibile, l'appello merita accoglimento sul principio della soppressione (fr. 2030.–

mensili adeguati annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del maggio

1999, dal 24 agosto del 2006 in poi senza limiti di tempo), ma non sulla

decorrenza retroattiva della soppressione medesima (dal 1° febbraio 2004). Equitativamente

si giustifica così che la convenuta sopporti quattro quinti degli oneri processuali

(art. 148 cpv. 2 CPC), con obbligo di rifondere all'attore un'indennità per ripetibili

ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone di modificare anche il

Dispositivo

dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che vanno

suddivisi applicando identica chiave di riparto.

11. Circa i rimedi esperibili contro

la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la

soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata

è riformata come segue:

2. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che

la rendita d'indigenza fissata in favore di AO 1 a carico di AP 1 con sentenza del 29 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è

soppressa dal 24 agosto 2006.

3. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1000.–, sono poste per un quinto

a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà

all'attore fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

50.–

fr.

550.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per un quinto a carico dell'appellante

medesimo e per il resto a carico della controparte, che rifonderà all'appellante

fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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