11.2008.28
Privazione della custodia parentale
30 dicembre 2008Italiano34 min
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Numero d'incarto:
11.2008.28
Data decisione, Autorità:
30.12.2008, ICCA
Titolo:
Privazione della custodia parentale
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 310 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2008.28
Lugano,
30 dicembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 31.2006/R.113.2007
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(PA 1)
alla
CO 1
per quanto riguarda l'affidamento o, in subordine,
le sue relazioni personali con
PI 1 (1998) e PI
2 (2001)
figlie di
CO 2 , e di
CO 3;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 febbraio 2008
presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 18 gennaio
2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra CO 2 e CO 3 (entrambi
del 1974) sono nate PI 1, il 13 aprile 1998, e PI 2, il
24 gennaio 2001. I coniugi si sono separati di fatto nel settembre
del 2004 e le bambine sono rimaste con la madre. In seguito a segnalazioni
dell'ispettore scolastico e a ingiustificate assenze di PI 1 dalla scuola, con
decisione del 9 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale 8 ha affidato al
Servizio sociale di Lugano e all'Unità d'intervento regionale di __________
un'indagine socio-ambientale urgente sul nucleo familiare. Il 20 febbraio 2006
CO 2 e CO 3 sono insorti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo
l'annullamento della decisione. Statuendo il
28
febbraio 2006, l'Autorità di vigilanza ha constatato che i coniugi non
prospettavano alcun danno irreparabile in esito alla decisione impugnata e ha
dichiarato il ricorso irricevibile. Un appello presentato da CO 3 e CO 2 contro
tale decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 10 aprile
2006 (inc. 11.2006.32).
B. Con
decisione provvisionale del 22 giugno 2006, emanata senza contraddittorio, la
Commissione tutoria regionale ha tolto provvisoriamente a CO 3 e CO 2 la custodia delle due figlie, ha collocato PI 1 e PI
2 nel Centro di pronta accoglienza e osservazione (__________) di __________,
ha incaricato la dott. __________ di eseguire una valutazione dei nuclei
ambientali in cui vivevano i genitori e ha sospeso le relazioni personali di
questi ultimi con le figlie. Statuendo dopo contraddittorio l'11 agosto 2006
sulla sospensione delle relazioni personali e il 21 agosto 2006 sulla privazione
della custodia parentale, la Commissione tutoria regionale ha confermato entrambe
le misure provvisionali e ha disposto il collocamento delle minorenni nell'Istituto
__________ di __________. Due ricorsi introdotti da CO 3 e CO 2 contro tale
decisione sono stati respinti il 18 settembre 2006 dall'Autorità di vigilanza,
che ha invitato nondimeno la Commissione tutoria regionale a valutare un
eventuale ripristino delle relazioni personali tra genitori e figlie. CO 3 e CO
2 sono insorti contro quest'ultima decisione con appello del 27 settembre 2006
a questa Camera.
C. In
pendenza di appello, il 28 novembre 2006, la Commissione tutoria regionale ha
privato definitivamente CO 3 e CO 2 della custodia parentale, ha collocato PI 1
e PI 2 in internato nell'Istituto __________ di __________, ha designato
l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni a __________ in qualità di “capo progetto” con l'incarico di trovare una famiglia affidataria e ha vietato
ogni relazione personale dei genitori con le figlie. Un ricorso presentato da CO
3 e CO 2 contro tale decisione è stato respinto il 26 gennaio 2007
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Preso atto che la decisione
dell'Autorità di vigilanza era passata in giudicato, con decreto del 5 marzo
2008 questa Camera ha dichiarato l'appello volto contro la privazione
provvisionale dell'autorità parentale senza oggetto e ha stralciato la causa
dai ruoli (inc. 11.2006.104).
D. Nel
frattempo, pendente ancora la privazione provvisionale della custodia parentale,
AP 1 (madre di CO 3) ha postulato il 22 giugno 2006 l'affidamento di PI 1 e
PI 2, chiedendo di poter incontrare le nipoti al più presto. Il
17 agosto
2006 essa ha sollecitato di nuovo l'affidamento, che la Commissione tutoria
regionale ha respinto il 21 agosto 2006 sulla base di un incontro avuto con lei
l'11 aprile 2006 e del rapporto 10 agosto 2006 ricevuto dalla dott. __________
sulle capacità parentali dei genitori e sull'affidamento delle minorenni. Il 16
ottobre 2006, nondimeno, la Commissione tutoria regionale ha affidato alla
psicologa e psicoterapeuta __________ il compito di condurre “un approfondimento diagnostico a favore di PI
1 e PI 2”, esprimendosi – tra
l'altro – sull'opportunità di relazioni personali tra AP 1, rispettivamente tra
la nonna paterna __________, e le nipoti.
E. Il
24 novembre 2006 AP 1 è tornata a instare per l'affidamento delle nipoti o,
almeno, per l'ottenimento di adeguate relazioni personali con effetto
immediato. Statuendo il 19 dicembre 2006 in via provvisionale, la Commissione
tutoria regionale le ha rifiutato ogni diritto di visita, non senza conferire
all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni il mandato di valutare l'idoneità di
lei all'affidamento. Intanto la psicologa __________ ha consegnato il proprio
referto del 26 gennaio 2007, integrato – anche su richiesta di AP 1 – il 23
maggio successivo. L'Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha trasmesso la
propria relazione il 18 luglio 2007. AP 1 è poi stata autorizzata a formulare
conclusioni scritte, ciò ch'essa ha fatto il 25 settembre 2007, ribadendo le
richieste contenute nella sua istanza. Con decisione del 17 ottobre 2007 la
Commissione tutoria regionale ha respinto sia la domanda di affidamento sia
quella intesa a ottenere adeguate relazioni personali con le nipoti. Contro
tale decisione AP 1 è insorta il 29 ottobre 2007 all'Autorità di vigilanza
sulle tutele, che il 18 gennaio 2008 ha respinto il ricorso. La tassa di
giustizia (fr. 100.–) è stata posta a carico della ricorrente.
F. AP 1
ha presentato a questa Camera un appello del 2 febbraio 2008 in cui chiede di
riformare la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele nel senso di
affidarle le due nipoti, subordinatamente di accordarle un diritto di visita “secondo le modalità che questo Tribunale
d'appello riterrà più opportune”. CO 3 e CO 2 non hanno formulato osservazioni, come non ha
formulato osservazioni la Commissione tutoria regionale, che il 28 maggio 2008
ha comunicato nondimeno di avere definito i presupposti per una ripresa delle
relazioni personali tra le minorenni e i genitori, oltre che – nel caso in cui
l'esperienza si rivelasse positiva – con la nonna materna. Il 7 luglio 2008 la Commissione
tutoria regionale ha poi fatto seguire una lettera del 27 giugno 2008 nella
quale l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni sollecita “un nuovo intervento da parte della
psicologa-psicoterapeuta __________ alfine di permettere alla stessa di
stabilire un primo contatto con i genitori e la nonna materna affinché si
creino le migliori premesse per poter organizzare le prime visite entro
ottobre-novembre 2008”. Tale
lettera non è stata intimata all'appellante.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. In
concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza è stata intimata il 18 gennaio
2008, giorno della sua emanazione. Consegnato alla posta il 4 febbraio 2008, il
memoriale dell'appellante è pertanto tempestivo.
2. Nella
decisione appellata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha
esordito
respingendo la critica d'ordine formulata dalla ricorrente, la quale si doleva
di una commistione fra la procedura intesa alla privazione della custodia
parentale (riguardante i genitori) e quella di affidamento (riguardante lei
medesima). Ciò posto, essa ha rammentato che ai fini del collocamento i parenti
non godono di precedenza rispetto a istituti o terzi, decisiva essendo
l'idoneità personale. Quanto ad AP 1 – essa ha continuato – né la psicologa __________
né l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni l'hanno ritenuta capace di far
fronte a una mansione così impegnativa, non da ultimo per l'ambiguo rapporto da
lei intrattenuto con la figlia CO 3. E in mancanza di una valutazione
favorevole da parte di tale Ufficio, ha soggiunto l'Autorità di vigilanza,
l'affidamento non è possibile. Per quel che è delle relazioni personali,
l'Autorità di vigilanza ha ritenuto che tale diritto competa ai nonni solo in
via eccezionale. Inoltre – essa ha soggiunto – tanto il referto della psicologa
__________ quanto la relazione dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni
attestano il disinteresse delle ragazze per eventuali visite di AP 1. Oltre a
ciò – essa ha concluso – occorre ripristinare prima le relazioni personali dei
genitori, conformemente al desiderio espresso anche dalle figlie. Onde, in definitiva,
la reiezione del ricorso.
3. L'appellante
critica anzitutto il referto allestito dalla psicologa e psicoterapeuta __________,
privo a suo parere di carattere scientifico e allestito “con termini da salotto”. Lamenta poi che determinati atti assunti
nella procedura intesa alla privazione della custodia parentale siano serviti
per statuire sull'affidamento senza esserle stati previamente sottoposti. Alla
psicologa __________ essa rimprovera di avere “oltrepassato ampiamente il mandato conferito”, valutando per di più la sua idoneità
all'affidamento sulla base di un colloquio durato solo una quarantina di
minuti, mentre l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni avrebbe adottato verso
di lei un orientamento “inumano”, vietandole persino l'invio di una
cartolina o di un regalo alle nipoti. Per quanto riguarda la decisione
impugnata, l'appellante denuncia la mancanza di un chiaro progetto educativo, le
ragazze trovandosi in isolamento dalla cerchia familiare senza che l'Autorità
di vigilanza sulle tutele né i servizi preposti siano “in grado di dire in quale direzione si indirizzerà il loro futuro”. La decisione impugnata sarebbe stata
presa altresì in modo sommario e fondato “acriticamente” su
rapporti inattendibili, tant'è ch'essa allega all'appello i certificati di due
psichiatri e psicoterapeuti, i quali attestano la sua capacità di gestire
l'affidamento e la sua preoccupazione per la sorte delle nipoti. Senza
dimenticare – essa epiloga – che un contesto familiare come il suo sarebbe di
gran lunga migliore rispetto al collocamento in un istituto.
Circa le
postulate relazioni con le nipoti, l'appellante censura un giudizio sbrigativo,
fondato unicamente sull'asserito disinteresse delle ragazze,
le quali credono che lei non si curi di loro. Essa rileva che nella decisione
impugnata il bene delle minorenni non è evocato neppure di scorcio, né
l'Autorità di vigilanza spiega perché – nella peggiore delle ipotesi – visite
sotto sorveglianza non sarebbero attuabili. Quanto all'iniziativa presa dalla
Commissione tutoria regionale dopo la decisione dell'Autorità di vigilanza,
essa sottolinea che ciò richiederà una volta ancora tempi lunghi, con ulteriore
straniamento della sua persona agli occhi delle ragazze. Infine l'appellante deplora
che le sue relazioni personali con le nipoti vengano subordinate o posticipate
alla ripresa delle relazioni da parte dei genitori, mentre essa ricorda di
invocare un diritto proprio, sgorgante dall'art. 274a CC. Quand'anche
non le fosse consentito l'affidamento – essa conclude – non può esserle negata
dunque la possibilità di intrattenere con PI 1 e PI 2 relazioni personali “regolamentate e definite, sia nella quotidianità,
sia per quanto concerne le vacanze”.
4. La generica
violazione del diritto d'essere sentito che l'appellante evoca per avere,
l'Autorità di vigilanza, fondato la propria decisione anche su mezzi di prova assunti
ai fini della privazione della custodia parentale (elementi istruttori sui
quali essa non ha avuto modo di esprimersi) può ritenersi – come che sia – sanata
in appello. L'interessata ha avuto invero la possibilità, durante il
termine per l'appello, di consultare l'intero fascicolo della causa e di
esporre tutte le sue doglianze davanti a questa Camera, la
quale esamina liberamente il fatto e il diritto. L'eventuale disattenzione
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. è quindi così rimediata (cfr. DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V
438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2).
5. Quando
il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria
deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si
trova, e ricoverarlo convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). Il “ricovero conveniente” è stabilito dall'autorità stessa sulla
scorta di tutte le circostanze del caso: domicilio del minorenne, sede della
scuola, continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente,
condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche e altre esigenze. Il “ricovero conveniente” può consistere nell'affidamento a una
famiglia, nell'inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione in un
foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un'abitazione indipendente
(Breitschmid in: Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,
n. 8 ad art. 310; Biderbost in:
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2007, n. 11 e 12 ad art.
310). Tutto varia anche in funzione dell'età del minorenne. Le circostanze del
caso vanno apprezzate sin dal momento in cui l'autorità tutoria decide di intervenire,
soprattutto ove essa intenda affidare il figlio a una famiglia, ciò che instaura
legami affettivi difficili poi da sciogliere (art. 310 cpv. 3 CC). I
parenti non hanno alcun diritto prioritario all'affidamento, ma l'autorità
tutoria non deve trascurare le relazioni che possono essersi consolidate con
loro, sempre che l'affidamento a parenti o le relazioni personali con parenti
rispondano al bene del figlio e non creino difficoltà al momento di reintegrare
Fatti
i genitori nella custodia parentale (Breitschmid,
op. cit., n. 9 in fine ad art. 310 CC).
6. La
scelta del “ricovero
conveniente” non deve
precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale. Non deve straniare
quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare relazioni
correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia compatibile
con il bene del ragazzo e con l'ordinamento del luogo in cui questi è collocato
(Breitschmid, op. cit., n. 10 ad
art. 310 CC). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti
particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti
prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a cpv. 1
CC). “In circostanze straordinarie” il diritto alle relazioni personali può
essere accordato anche ad altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò
serva al bene del ragazzo (art. 274a cpv. 1 CC). “Circostanze
straordinarie” sono – tra l'altro – cambiamenti familiari che non permettono più
a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne, come ad
esempio in caso di separazione o divorzio dei genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione
1991, n. 19 ad art. 274a CC). Quanto al bene del figlio, esso può
risultare dal desiderio da lui espresso di rimanere in relazione con l'uno o
l'altro parente, oppure dal fatto che il rapporto con
tale persona gli infonda o rafforzi in lui un senso di protezione, purché non
si abbiano a paventare effetti collaterali negativi
(Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts, 5ª edizione, pag.
129 n. 19.06). Diversamente dalle relazioni
personali tra i genitori e il figlio, infatti, le relazioni fra i terzi e il figlio
devono orientarsi esclusivamente al bene di quest'ultimo; l'interesse dei terzi
che desiderano intrattenere relazioni
personali con il minorenne importa poco (Hegnauer in: Berner Kommentar, op. cit., n. 15 ad
art. 274a CC; analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2004.116 del 26 marzo 2007, consid. 5).
7. Per
quanto attiene all'affidamento, si conviene che il referto presentato il 10
agosto 2006 dalla dott. __________ di __________ (Milano) non è un esempio di
rigore metodologico, ove appena si consideri che le figlie non risultano essere
state ascoltate e che l'idoneità dell'appellante ad assumere l'affidamento non
è stata valutata funzionalmente al bene delle minorenni, ma trascende in apodittici
giudizi di valore sulla persona (pag. 9 in fondo). Sta di fatto che l'Autorità
di vigilanza sulle tutele non ha usato quel referto ai fini della decisione. Del
resto, l'appellante non nega la veridicità di quanto ha accertato la
professionista circa la sua incapacità di capire “che un impegno affettivo ed educativo (…) va ben oltre il mero
accudimento pratico” delle
nipoti e non si esaurisce nell'organizzare “tante belle passeggiate”, nel “rifare i
letti” o “tenere la casa” (referto, pag. 9 a metà). E nemmeno contesta di avere dichiarato alla
psicologa che, avesse dovuto spiegare alle nipoti le ragioni dell'affidamento, avrebbe
raccontato – non senza leggerezza – “che la mamma e il papà sono andati a fare una vacanza” (loc. cit.). È indubbio che
soggettivamente l'appellante sia convinta di poter accudire alle nipoti ed è
altrettanto indubbio che la sorte delle minorenni le stia a cuore (gli addebiti
di ipocrisia e perversione a lei mossi dalla psicologa non trovano conforto
agli atti), ma un conto è voler bene alle nipoti e un altro è essere in grado
di agire oggettivamente per il loro bene. Ciò posto, rimane il fatto che l'Autorità
di vigilanza non ha usato il rapporto della dott. __________ – come detto – né
per valutare l'attitudine di AP 1 all'affidamento né per statuire sulle
relazioni personali di lei con le ragazze. Su tale relazione non è il caso
dunque di attardarsi.
8. La
relazione consegnata dalla psicologa e psicoterapeuta __________ il 26 gennaio
2007 non tocca il problema dell'affidamento. La professionista accenna alla questione
solo in una frase nel complemento del 23 maggio 2007, allorché precisa: “Sebbene non sia di mia competenza valutare
l'idoneità della signora rispetto all'affido delle nipoti, mi permetto di
asserire che la signora non mi sembra possedere né le capacità empatiche né le
competenze educative necessarie e sufficienti per prendersi cura delle nipoti” (pag. 2 in alto). L'appellante reputa che con
tale frase la specialista abbia “oltrepassato ampiamente il mandato conferito”, ma dimentica che la stessa __________ ha dichiarato di limitarsi a
un'impressione personale, consapevole che sull'idoneità all'affidamento si
sarebbe espresso l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni. L'appellante obietta
che la frase in questione ha “condizionato
massicciamente la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele”. In realtà quest'ultima ha rilevato
soltanto che l'opinione della psicologa “non appare fuori luogo” (decisione appellata, consid. 3b). Per il resto l'Autorità di
vigilanza si è fondata sul rapporto consegnato – appunto – dall'Ufficio delle
famiglie e dei minorenni. Si aggiunga che l'asserzione abbondanziale della
psicologa riesce indirettamente utile, poiché spontanea e indipendente da
quanto ha argomentato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (che si è determinato
solo due mesi dopo). Del resto, avesse la psicologa intravisto una benché
minima idoneità all'affidamento, AP 1 sarebbe stata – legittimamente – la
prima a valersene.
9. L'Autorità
di vigilanza ha considerato decisivo per la decisione sull'affidamento il citato
rapporto che l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha trasmesso alla Commissione
tutoria regionale il
18 luglio 2007. Nel referto tale Ufficio è giunto alla conclusione
che “l'ambiente familiare della
signora AP 1 non risulta adeguato ad accogliere PI 1 e PI 2, sia perché non
sono state trovate sufficienti competenze educative e affettive, sia per le
difficoltà della signora AP 1 a mettere una giusta distanza emotiva dalla
coppia genitoriale dei signori CO 2”. “Mentre le
condizioni logistiche ci sembrano adeguate” – ha soggiunto l'Ufficio – “non
riteniamo opportuno che queste bambine tornino a vivere nella casa e nell'ambiente
che le ha viste vivere in condizioni precarie e partire in maniera traumatica e
difficile” (referto, pag. 5 in alto). L'appellante assevera che nella sua
analisi l'Ufficio ha annesso eccessiva importanza alle dichiarazioni delle
nipoti, le quali la credono “cattiva” per averle abbandonate, mentre essa non
può avvicinarle perché non ha alcun diritto di visita. L'appellante contesta
inoltre l'opinione dell'Ufficio, allegando due certificati di psicologi e psicoterapeuti
che la definiscono atta all'affidamento, nega di avere mai condiviso o anche
solo appoggiato l'operato della figlia e ripete che l'affidamento delle nipoti
a un famigliare è, comunque sia, migliore rispetto al collocamento in un
istituto o presso estranei.
a) Giovi
chiarire preliminarmente l'asserzione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele,
secondo cui “l'affido non è possibile” se l'Ufficio delle famiglie e dei
minorenni non rilascia la relativa autorizzazione (decisione appellata, consid.
3b). È vero che l'accoglimento di un minorenne da parte di terzi è soggetto ad
autorizzazione (art. 316 CC e 4 cpv. 1 dell'ordinanza federale sull'accoglimento
di minori a scopo di affiliazione e di adozione: RS 211.222.338) ed è
altrettanto vero che nel Cantone Ticino l'organo preposto al rilascio delle autorizzazioni
è l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (art. 3 lett. a e 60 segg. del regolamento
della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1.1), cui il Consiglio di Stato ha
delegato il compito (art. 2 cpv. 2 della citata ordinanza federale e 22 cpv. 1
della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1). Contrariamente a quanto sembra evincersi
dalla decisione appellata, tuttavia, il rifiuto dell'autorizzazione all'affidamento
non è un atto insindacabile. Al contrario: per diritto federale può essere
impugnato (art. 27 cpv. 2 della citata ordinanza). Ammesso e non concesso quindi
che nella fattispecie il rapporto presentato il
18 luglio 2007 dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni costituisca
una decisione (v. nondimeno l'art. 60 cpv. 3 del regolamento della legge
sulle famiglie), l'Autorità di vigilanza non poteva ritenervisi vincolata. Vagliando
il ricorso contro la decisione della Commissione tutoria regionale, essa doveva
vagliare anche le censure volte contro l'operato dell'Ufficio in questione.
b) Ciò
premesso, non a torto l'appellante si duole che in concreto l'Ufficio delle famiglie
e dei minorenni le rimproveri di non essere “riuscita a trovare soluzioni
tempestive ed alternative che fossero in grado di proteggere in maniera adeguata
la crescita psico-fisica delle bambine” (referto, pag. 3 in alto). Contrariamente
a quanto reputa tale Ufficio (e con esso la dott. __________), in effetti, i
nonni non hanno alcun diritto di intromettersi nella cura e nell'educazione che
i figli devono ai loro propri figli giusta l'art. 276 cpv. 1 e 2 CC. Gli avi possono
senz'altro prestare aiuto e consiglio, ma non hanno alcuna posizione di garante
che implichi una qualsivoglia corresponsabilità nella custodia dei loro nipoti da
parte dei genitori. Un'altra questione è sapere se in concreto l'appellante
abbia ben capito e si sia resa conto appieno delle mancanze denotate da CO 3 e CO
2 nella cura e nell'educazione delle ragazze. Non si può seriamente affermare
tuttavia ch'essa “non sarebbe in grado di comprendere la complessità della
presa a carico delle minori” per non avere dimostrato “d'immedesimarsi nelle
bambine e cercare di ‘sentire’ che cosa avevano potuto provare per aver vissuto
in un ambiente familiare
malsano” (referto, pag. 3 in basso). L'emotività non è,
con tutta evidenza, un parametro per valutare l'attitudine
all'affidamento in applicazione dell'art. 310 cpv. 1 CC.
c) L'appellante
non può essere seguita, per contro, quando sostiene che l'Ufficio delle
famiglie e dei minorenni ha attribuito soverchia importanza alle dichiarazioni
delle nipoti. Dal noto referto si evince che l'Ufficio non ha ravvisato nell'appellante
sufficiente disposizione all'affidamento sia per la sua ambigua relazione nei
confronti della figlia (difesa nonostante tutto come una buona madre, premurosa
e attenta ai bisogni delle bambine), sia per la difficoltà di capire le necessità
delle nipoti (non circoscritte a mere esigenze materiali o di immagine sociale),
sia per l'inopportunità di far tornare le ragazze a vivere nella casa dalla
quale erano state prelevate “in maniera traumatica”. Certo, v'è da domandarsi
se nel giugno del 2006 la Commissione tutoria regionale non potesse intervenire
in modo meno “traumatico” e se quell'increscioso episodio basti a rendere la
casa della nonna inadatta per sempre all'affidamento. Sta di fatto che le
dichiarazioni delle nipoti non constano avere assunto un ruolo determinante ai
fini del referto, mentre gli accertamenti dell'Ufficio delle famiglie e dei
minorenni circa le insufficienti competenze educative dell'appellante
rispecchiano la netta impressione della psicologa __________ (e l'ingenerosa
stroncatura della dott. __________). D'altro lato l'appellante cerca invano di sovvertire
le conclusioni cui è giunto l'Ufficio in questione con i due certificati acclusi
(doc. B e C allegati all'appello), ove appena si pensi che né la dott. __________
né il dott. __________ hanno mai visto PI 1 o PI 2. Le loro valutazioni – per
altro laconiche – si fondano sul solo esame dell'appellante e sulle
dichiarazioni che questa ha rilasciato loro. Non possono quindi revocare in
dubbio la diffusa anamnesi condotta dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni.
d) Se
mai l'appellante ha ragione su un altro punto, ancorché senza rilievo per la
richiesta di giudizio. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare in casi
analoghi, per vero, una Commissione tutoria
regionale non può reputare assolto il proprio compito di sottrarre un minorenne
“al pericolo” (nel senso dell'art. 310 cpv. 1 CC) limitandosi a ordinare un
internamento senza limiti di tempo, seppure con l'accompagnamento di un “capo
progetto” (sentenza inc. 11.2008.154 del 26 novembre 2008, consid. 6; inc. 11.2008.122 del 12 dicembre 2008,
consid. 12; inc. 11.2007.34 del 15 dicembre 2008, consid. 11).
Quando i genitori conservino – come nella fattispecie –
l'autorità parentale, ma siano privati della custodia, questa compete
all'autorità tutoria (DTF 128 III 9). E come titolare della custodia parentale
l'autorità tutoria deve prefiggersi un minimo di obiettivi, disponendo
verifiche regolari del collocamento (in cui si approfondisca la struttura
psichica del ragazzo e si esaminino le condizioni evolutive, le misure educative
ed eventualmente terapeutiche) e valutando le possibilità di
ripristinare poi la custodia parentale. Non per nulla l'art. 23 della
legge per le famiglie prevede nel Cantone Ticino un “progetto educativo” che va
elaborato dall'autorità tutoria e che i genitori hanno il diritto di conoscere
Considerandi
per sapere a quali condizioni è soggetto l'internamento,
seguendone
l'evoluzione.
Né l'autorità tutoria può abdicare alle proprie responsabilità, delegando a
servizi amministrativi non solo l'esecuzione, ma anche la concezione del
progetto. Si ricordi per
altro, nel medesimo ordine di idee, che il compito di stabilire
un diritto di visita spetta all'autorità tutoria, non al curatore
(I CCA, sentenza inc. 11.1998.196 del 22 marzo 2000, consid. 5). L'Autorità
di vigilanza dovrà quindi vegliare al riguardo.
e) Nemmeno
si deve dimenticare che, come questa Camera ha spiegato anni addietro (RtiD II-2004 pag. 628 n. 44c con rinvii) e rammentato
ancora di recente (sentenza inc.
11.2008.154
del 26 novembre 2008, consid. 5; inc. 11.2007.34
del 15 dicembre 2008, consid. 10), il collocamento di un figlio in un
istituto
può configurare una privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 314a
cpv. 1 CC) ove l'istituto sia uno “stabilimento” (art. 397a cpv. 1 CC).
Protezione del figlio e privazione della libertà a scopo
d'assistenza, per altro, sono due procedure separate che perseguono scopi
distinti: la prima mira a sottrarre il figlio da una custodia parentale che
mette a repentaglio il bene di lui, la seconda a garantire una restrizione
della libertà personale che non vada oltre l'indispensabile. Quanto alla
nozione di “stabilimento”, essa è retta dal diritto federale e va intesa in
senso molto ampio: non comprende solo collegi chiusi, ma anche scuole e
foyer frequentati in
esternato
ove questi limitino in maniera sensibile, con la cura e la sorveglianza, la
libertà di movimento degli ospiti (DTF 121 III 306). Qualora in un pensionato
il ragazzo sia soggetto a maggiori limitazioni personali rispetto a quelle cui
sono tenuti i coetanei che vivono in una famiglia, ci si trova in presenza di
uno “stabilimento”. Onde, in simili casi, i presupposti di una privazione della
libertà a scopo di assistenza e la necessità di assicurare al figlio le
garanzie processuali degli art. 397d, 397e e 397f CC.
Nella
fattispecie tutto si ignora sulle caratteristiche dell'Istituto __________ come
centro educativo: non si sa quali obblighi incombano agli ospiti, non si sa
quali attività di gruppo siano eventualmente imposte, non si sa a quali limiti
siano assoggettate le relazioni con persone fuori dell'istituto, non si sa
nemmeno quale sia il regolamento della struttura (si veda un esempio concreto,
a titolo comparativo, in DTF 121 III 309 consid. 2b). Ove si pensi ad ogni modo
che nel caso in rassegna le due minorenni non possono lasciare l'istituto neppure
durante i fine settimana e le vacanze, l'ipotesi che esse soggiacciano a
maggiori limitazioni personali rispetto a quelle dei coetanei che vivono in una
famiglia appare seria e non può essere trascurata. Anche in proposito l'Autorità
di vigilanza dovrà impartire le necessarie istruzioni alla Commissione tutoria
regionale.
f) Le
considerazioni che precedono, richiamate in virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione DTF 128 III 413 in alto, 120 II
231.
consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146), nulla sussidiano –
come detto – alle inattitudini educative dell'appellante, le
quali non consentono di riscontrare le condizioni minime per l'affidamento di PI
1.
e PI 2. Rimane da esaminare, nelle circostanze descritte, la richiesta di
adeguate relazioni personali.
10.
L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha rifiutato all'appellante ogni diritto di visita
alle nipoti perché sia il referto della psicologa __________
sia quello dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni attestano il
disinteresse delle ragazze per eventuali visite da parte sua. Oltre a ciò –
essa ha soggiunto – è bene ripristinare dapprima le relazioni personali dei
genitori, conformemente al desiderio espresso dalle figlie (decisione
appellata, consid. 4). L'appellante censura un trattamento inumano, dolendosi
di non aver più potuto incontrare le nipoti dal giugno del 2006 (neppure sotto
sorveglianza), di non aver potuto telefonare, scrivere né mandare un regalo.
Essa contesta l'asserito disinteresse delle ragazze nei suoi confronti, critica
la mancanza di ogni progetto inteso a ristabilire le relazioni con i parenti e
rimprovera alle autorità tutorie di non coltivare veramente il bene delle minorenni.
a) Sulla
ripresa di relazioni personali tra l'appellante e le nipoti la psicologa __________
non si è determinata. Nel suo referto del 23 maggio 2007 essa si è limitata a
esprimersi in questi termini sulle relazioni delle figlie con i genitori (pag.
2):
[PI 1 e PI 2] negli incontri con me hanno
verbalizzato, soprattutto in quello di ieri, il desiderio di poter vedere i
propri genitori, primariamente la madre ed addirittura di poter vivere per dei
periodi con la propria madre, mantenendo la possibilità di andare in Istituto
per qualche giorno.
Ritengo
che questo desiderio del tutto comprensibile e normale dovrebbe avere
l'opportunità di essere elaborato e meglio definito in ambito terapeutico.
Secondariamente credo sia opportuno iniziare ad ipotizzare un incontro (sorvegliato,
all'interno dell'Istituto) fra le bambine ed i propri genitori; sicuramente
ciò, malgrado il forte assetto difensivo dimostrato dalle bambine, smuoverà
parecchi aspetti pulsionali che avranno sicuramente la necessità di essere
contenuti ed elaborati all'interno di una relazione terapeutica di fiducia.
Le
relazioni tra l'appellante e le nipoti sono state considerate dall'Ufficio
delle famiglie e dei minorenni nel proprio referto del 18 luglio 2007,
limitatamente alle seguenti frasi (pag. 4 in fondo e 5 in alto):
Grazie agli incontri presso la nostra sede
è stato (…) possibile osservare come PI 1 e PI 2 siano ora interessate ad incontrare
i genitori, sui quali si pongono domande. Un ulteriore approfondimento ci ha
permesso di osservare la delicata fragilità della personalità delle due
bambine, che ci ha fatto pensare alla necessità che esse siano confrontate con
le loro vicissitudini familiari in maniera graduale e secondo i loro desideri e
possibilità. Per questi motivi, in questo momento non riteniamo opportuno che
esse si confrontino con la nonna.
(…)
Sulle
possibilità di ripristinare i contatti con la nonna, consigliamo di essere
prudenti e di osservare anzitutto la situazione al momento del possibile
riavvicinamento con i genitori.
Nella
lettera alla Commissione tutoria regionale del 27 giugno 2008, trasmessa a
questa Camera in pendenza di appello, l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni
così ha poi scritto:
Appare pertanto prioritario richiedere un
nuovo intervento da parte della psicologa-psicoterapeuta __________ alfine di
permettere alla stessa di stabilire un primo contatto con i genitori e la nonna
materna affinché si creino le migliori premesse per poter organizzare le prime
visite entro ottobre-novembre 2008; e offrire al contempo gli spazi necessari
agli educatori per preparare accuratamente PI 1 e PI 2 ai prossimi incontri.
(…)
La
tempistica, nostro malgrado, per questioni del genere non ha ragione alcuna di
essere rapida con il rischio di mancare tappe importanti e delicate, evitando
di agire con assoluta superficialità. I gravi danni subiti negli anni di
convivenza con i genitori già bastano a determinare una realtà molto complessa
e carica di sofferenza. Con PI 1 e PI 2 tutto va ponderato e calibrato con
molta cura.
b) Che
nella fattispecie le relazioni personali tra la nonna e le nipoti non possano
essere riallacciate di punto in bianco è manifesto, ove appena si pensi che le
ragazze sono state tolte alla custodia dei genitori nel giugno del 2006 e che
da allora AP 1 non le ha più potute incontrare. Diversamente dai genitori, inoltre,
i nonni non hanno sempre diritto a relazioni personali con i nipoti, decisivo
essendo solo l'interesse dei minorenni (sopra, consid. 6). Ciò posto, non si
deve dimenticare che fino al giugno del 2006 PI 1 e PI 2 abitavano insieme con
la madre nell'appartamento sotto quello dell'appellante, la quale con le nipoti
intratteneva rapporti regolari, né si deve trascurare che sin dal 22 giugno
2006.
AP 1 chiede di rivedere le ragazze. Nella sua decisione del 21 agosto 2006
tuttavia la Commissione tutoria regionale non ha speso una parola per spiegare
come mai AP 1 non dovesse più rivedere le nipoti (neppure sotto sorveglianza),
né potesse inviare loro cartoline o telefonare o spedire un dono. Essa si è limitata
a rifiutare l'affidamento; sulle relazioni personali ha interpellato – senza
esito – la psicologa __________. E quando il 24 novembre 2006 AP 1 è tornata a
postulare un diritto di visita, la Commissione tutoria regionale ha rifiutato
una volta ancora la richiesta il 17 ottobre 2007 senza alcun cenno al bene delle
nipoti, per il solo fatto che queste reputavano la nonna “cattiva” (pag. 3 in basso). Quanto all'Autorità di vigilanza, essa ha confermato
la decisione della Commissione tutoria regionale perché PI 1 e PI 2 “hanno piuttosto comunicato di voler
recuperare il rapporto con i loro genitori, recupero che appare difficile nel
caso di un coinvolgimento anche della nonna materna” (consid. 4 in fine).
c) Da
quanto precede risulta palese che la richiesta di AP 1 volta a adeguate relazioni
personali con le nipoti non è mai stata seriamente
considerata. Alla prima domanda, del 22 giugno 2006, essa non ha
ricevuto riscontro. Alla successiva, del 24 novembre 2006, si è sentita
rispondere unicamente – un anno dopo – che le minorenni la reputano “cattiva”, senza che sia chiaro perché. Il 18 gennaio 2008 l'Autorità di
vigilanza ha soggiunto che prioritarie sono le relazioni con i genitori, ma non
ha indicato come mai un recupero di tali relazioni apparisse “difficile nel caso di un coinvolgimento
anche della nonna materna” (salvo
rinviare a una frase del referto in cui l'Ufficio delle famiglie e dei
minorenni si limitava a raccomandare prudenza). Invano si cercherebbe di capire
perché, a distanza di quasi due anni dal collocamento forzoso in un istituto,
il bene delle nipoti sia quello di non vedere l'appellante (neppure in forma sorvegliata)
e di non ricevere da lei il benché minimo segno di vita. Certo, nella lettera
del 27 giugno 2008 inviata alla Commissione tutoria regionale l'Ufficio delle
famiglie e dei minorenni ha prospettato un
eventuale primo incontro fra nonna e nipoti nell'ottobre-novembre
del 2008, ma a supporre che ciò sia avvenuto il problema sussiste. Del resto, neppure
la richiesta della nonna paterna __________, la quale chiede a sua volta di incontrare
le nipoti sin dal giugno del 2006, non è mai stata presa in vera considerazione.
Dopo avere sollecitato invano il 16 ottobre 2006 l'opinione della
psicologa __________, difatti, nulla consta avere intrapreso la Commissione
tutoria regionale.
d) In
realtà per quanto riguarda le relazioni personali con le minorenni il caso denota
le stesse carenze ravvisate in materia di affidamento. Come le ragazze sono
state collocate in un istituto senza progettualità né obiettivi definiti, senza
un programma di verifiche evolutive e senza sapere come si sarebbe ripristinata
poi la custodia parentale (sopra, consid. 9d), così esse sono state isolate da
ogni relazione familiare senza che si prevedesse il modo di riavvicinarle poi
ai congiunti. Poco sussidia l'esistenza di un “capo progetto” se
l'autorità tutoria non ha definito il progetto e non ha disposto controlli
periodici (all'attenzione anche dei genitori). E che ora sia impresa ardua riallacciare
le relazioni tra le ragazze e i familiari è dimostrato dalla circostanza che il
23.
maggio 2007 (un anno dopo il collocamento) la psicologa __________
riteneva soltanto “opportuno
iniziare ad ipotizzare un incontro (sorvegliato, all'interno dell'Istituto) fra
le bambine e i propri genitori”, mentre il 27 giugno
2008.
(due anni dopo il collocamento) l'Ufficio delle famiglie dei minorenni
non ne riteneva ancora date le premesse, tanto da prospettare una tempistica
che “per questioni del genere non ha alcuna ragione di essere rapida”. Il che
induce seriamente a domandarsi se una cesura tanto radicale
di tutte le relazioni familiari fosse davvero una misura proporzionata e indispensabile
nella fattispecie, giacché una privazione della custodia parentale non deve
sospingersi oltre lo stretto necessario, ogni sua restrizione toccando direttamente
il rispetto della vita privata e familiare garantita dall'art. 8 CEDU (Stettler, Droit de la filiation, vol.
II, 3ª edizione, pag. 377 n.
715.
con richiami).
e) Per
tornare alle relazioni tra l'appellante e le nipoti, è bene rilevare che sull'opportunità
di riprendere oggi tali contatti non sussiste più reale divergenza, tant'è che nella
sua lettera del 27 giugno 2008 alla Commissione tutoria regionale lo stesso
Ufficio delle famiglie e dei minorenni prospettava un incontro sorvegliato
entro ottobre-novembre del 2008. Resta il fatto che – come detto – i rapporti
personali tra nonna e nipoti, interrotti nel giugno del 2006, non possono
essere ripristinati ex abrupto. Né questa Camera può sostituirsi alla
Commissione tutoria regionale ed elaborare di sua iniziativa un programma di
riavvicinamento familiare, tanto meno ove si consideri che in pendenza di
appello la Commissione tutoria regionale ha disposto finalmente – almeno per
quel che è dei genitori – un piano concreto (lettera del 28 maggio 2008 a
questa Camera). È vero che l'appellante non ne è resa partecipe, ma è vero altresì
che nella sua successiva lettera del 27 giugno 2008 alla Commissione tutoria
regionale l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni la coinvolge ormai alla stregua
dei genitori. Non dovesse essere il caso, spetterà alla Commissione tutoria regionale
stabilire un progetto chiaro anche per quanto riguarda l'appellante. L'Autorità
di vigilanza, che non è una mera giurisdizione di ricorso, veglierà a che la
Commissione tutoria assolva il proprio dovere, assumendo il ruolo di
responsabilità progettuale che le compete. Se in definitiva l'appello non può
essere accolto, ciò non toglie dunque che la decisione impugnata debba essere
confermata solo nel senso dei considerandi, ai quali l'Autorità di vigilanza è
chiamata ad attenersi per il seguito del procedimento.
11.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.
148.
cpv. 1 CPC). Dato nondimeno ch'essa è stata indotta in buona fede a
piatire, soccorrono “giusti
motivi” (a norma dell'art. 148
cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo. Non si pone per
converso problema di ripetibili, nessuno avendo presentato osservazioni all'appello.
12.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio
è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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