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Decisione

11.2008.28

Privazione della custodia parentale

30 dicembre 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori nella custodia parentale (Breitschmid,

op. cit., n. 9 in fine ad art. 310 CC).

6. La

scelta del “ricovero

conveniente” non deve

precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale. Non deve straniare

quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare relazioni

correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia compatibile

con il bene del ragazzo e con l'ordinamento del luogo in cui questi è collocato

(Breitschmid, op. cit., n. 10 ad

art. 310 CC). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti

particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti

prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a cpv. 1

CC). “In circostanze straordinarie” il diritto alle relazioni personali può

essere accordato anche ad altre perso­ne, segnatamente a parenti, in quanto ciò

serva al bene del ragazzo (art. 274a cpv. 1 CC). “Circostanze

straordinarie” sono – tra l'altro – cambiamenti familiari che non permettono più

a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne, come ad

esempio in caso di separazione o divorzio dei genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione

1991, n. 19 ad art. 274a CC). Quanto al bene del figlio, esso può

risultare dal desiderio da lui espresso di rimanere in relazione con l'uno o

l'altro parente, oppure dal fatto che il rapporto con

tale persona gli infonda o rafforzi in lui un senso di protezione, purché non

si abbiano a paventare effetti collaterali negativi

(Hegnauer, Grund­riss des

Kindesrechts, 5ª edizione, pag.

129 n. 19.06). Diversa­mente dalle relazioni

personali tra i genitori e il figlio, infatti, le relazioni fra i terzi e il figlio

devono orientarsi esclusivamente al bene di quest'ultimo; l'interesse dei terzi

che desiderano intrattenere rela­zioni

personali con il minorenne importa poco (Hegnauer in: Berner Kommentar, op. cit., n. 15 ad

art. 274a CC; analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2004.116 del 26 marzo 2007, consid. 5).

7. Per

quanto attiene all'affidamento, si conviene che il referto presentato il 10

agosto 2006 dalla dott. __________ di __________ (Milano) non è un esempio di

rigore metodologico, ove appena si consideri che le figlie non risultano essere

state ascoltate e che l'idoneità dell'appellante ad assumere l'affidamento non

è stata valutata funzionalmente al bene delle minorenni, ma trascende in apo­dittici

giudizi di valore sulla persona (pag. 9 in fondo). Sta di fatto che l'Autorità

di vigilanza sulle tutele non ha usato quel referto ai fini della decisione. Del

resto, l'appellante non nega la veridicità di quanto ha accertato la

professionista circa la sua incapacità di capire “che un impegno affettivo ed educativo (…) va ben oltre il mero

accudimento pratico” delle

nipoti e non si esaurisce nell'organizzare “tante belle passeggiate”, nel “rifare i

letti” o “tenere la casa” (referto, pag. 9 a metà). E nemmeno contesta di avere dichiarato alla

psicologa che, avesse dovuto spiegare alle nipoti le ragioni dell'affidamento, avrebbe

raccontato – non senza leggerezza – “che la mamma e il papà sono andati a fare una vacanza” (loc. cit.). È indubbio che

soggettivamente l'appellante sia convinta di poter accudire alle nipoti ed è

altrettanto indubbio che la sorte delle minorenni le stia a cuore (gli addebiti

di ipo­crisia e perversione a lei mossi dalla psicologa non trovano conforto

agli atti), ma un conto è voler bene alle nipoti e un altro è essere in grado

di agire oggettivamente per il loro bene. Ciò posto, rimane il fatto che l'Autorità

di vigilanza non ha usato il rapporto della dott. __________ – come detto – né

per valutare l'attitudine di AP 1 all'affidamento né per statuire sulle

relazioni personali di lei con le ragazze. Su tale relazione non è il caso

dunque di attardarsi.

8. La

relazione consegnata dalla psicologa e psicoterapeuta __________ il 26 gennaio

2007 non tocca il problema dell'affidamento. La professionista accenna alla questione

solo in una frase nel complemento del 23 maggio 2007, allorché precisa: “Sebbene non sia di mia competenza valutare

l'idoneità della signora rispetto all'affido delle nipoti, mi permetto di

asserire che la signora non mi sembra possedere né le capacità empatiche né le

competenze educative necessarie e sufficienti per prendersi cura delle nipoti” (pag. 2 in alto). L'appellante reputa che con

tale frase la specialista abbia “oltrepassato ampiamente il mandato conferito”, ma dimentica che la stessa __________ ha dichiarato di limitarsi a

un'impressione personale, consapevole che sull'idoneità all'affidamento si

sarebbe espresso l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni. L'appellante obietta

che la frase in questione ha “condizionato

massicciamente la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele”. In realtà quest'ultima ha rilevato

soltanto che l'opinione della psicologa “non appare fuori luogo” (decisione appellata, consid. 3b). Per il resto l'Autorità di

vigilanza si è fondata sul rapporto consegnato – appunto – dall'Ufficio delle

famiglie e dei minorenni. Si aggiunga che l'asserzione abbondanziale della

psicologa riesce indirettamente utile, poiché spontanea e indipendente da

quanto ha argomentato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (che si è determinato

solo due mesi dopo). Del resto, avesse la psicologa intravisto una benché

minima idoneità all'affida­mento, AP 1 sarebbe stata – legittimamente – la

prima a valersene.

9. L'Autorità

di vigilanza ha considerato decisivo per la decisione sull'affidamento il citato

rapporto che l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha trasmesso alla Commissione

tutoria regionale il

18 luglio 2007. Nel referto tale Ufficio è giunto alla conclusione

che “l'ambiente familiare della

signora AP 1 non risulta adeguato ad accogliere PI 1 e PI 2, sia perché non

sono state trovate sufficienti competenze educative e affettive, sia per le

difficoltà della signora AP 1 a mettere una giusta distanza emotiva dalla

coppia genitoriale dei signori CO 2”. “Mentre le

condizioni logistiche ci sembrano adeguate” – ha soggiunto l'Ufficio – “non

riteniamo opportuno che queste bambine tornino a vivere nella casa e nell'ambiente

che le ha viste vivere in condizioni precarie e partire in maniera traumatica e

difficile” (referto, pag. 5 in alto). L'appellante assevera che nella sua

analisi l'Ufficio ha annesso eccessiva importanza alle dichiarazioni delle

nipoti, le quali la credono “cattiva” per averle abbandonate, mentre essa non

può avvicinarle perché non ha alcun diritto di visita. L'appellante contesta

inoltre l'opinione dell'Ufficio, allegando due certificati di psicologi e psicoterapeuti

che la definiscono atta all'affidamento, nega di avere mai condiviso o anche

solo appoggiato l'operato della figlia e ripete che l'affidamento delle nipoti

a un famigliare è, comunque sia, migliore rispetto al collocamento in un

istituto o presso estranei.

a) Giovi

chiarire preliminarmente l'asserzione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele,

secondo cui “l'affido non è possibile” se l'Ufficio delle famiglie e dei

minorenni non rilascia la relativa autorizzazione (decisione appellata, consid.

3b). È vero che l'accoglimento di un minorenne da parte di terzi è soggetto ad

autorizzazione (art. 316 CC e 4 cpv. 1 dell'ordinanza federale sull'accoglimento

di minori a scopo di affiliazione e di adozione: RS 211.222.338) ed è

altrettanto vero che nel Cantone Ticino l'organo preposto al rilascio delle autorizzazioni

è l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (art. 3 lett. a e 60 segg. del regolamento

della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1.1), cui il Consiglio di Stato ha

delegato il compito (art. 2 cpv. 2 della citata ordinanza federale e 22 cpv. 1

della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1). Contrariamente a quanto sembra evincersi

dalla decisione appellata, tuttavia, il rifiuto dell'autorizzazione all'affidamento

non è un atto insindacabile. Al contrario: per diritto federale può essere

impugnato (art. 27 cpv. 2 della citata ordi­nanza). Ammesso e non concesso quindi

che nella fattispecie il rapporto presentato il

18 luglio 2007 dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni costituisca

una decisione (v. nondimeno l'art. 60 cpv. 3 del regolamento della legge

sulle famiglie), l'Autorità di vigilanza non poteva ritenervisi vincolata. Vagliando

il ricorso contro la decisione della Commissione tutoria regionale, essa doveva

vagliare anche le censure volte contro l'operato dell'Ufficio in questione.

b) Ciò

premesso, non a torto l'appellante si duole che in concreto l'Ufficio delle famiglie

e dei minorenni le rimproveri di non essere “riuscita a trovare soluzioni

tempestive ed alternative che fossero in grado di proteggere in maniera adeguata

la crescita psico-fisica delle bambine” (referto, pag. 3 in alto). Contrariamente

a quanto reputa tale Ufficio (e con esso la dott. __________), in effetti, i

nonni non hanno alcun diritto di intromettersi nella cura e nell'educazione che

i figli devono ai loro propri figli giusta l'art. 276 cpv. 1 e 2 CC. Gli avi possono

senz'altro prestare aiuto e consiglio, ma non hanno alcuna posizione di garante

che implichi una qualsivoglia corresponsabilità nella custodia dei loro nipoti da

parte dei genitori. Un'altra questione è sapere se in concreto l'appellante

abbia ben capito e si sia resa conto appieno delle mancanze denotate da CO 3 e CO

2 nella cura e nell'educazione delle ragazze. Non si può seriamente affermare

tuttavia ch'essa “non sarebbe in grado di comprendere la complessità della

presa a carico delle minori” per non avere dimostrato “d'immedesimarsi nelle

bambine e cercare di ‘sentire’ che cosa avevano potuto provare per aver vissuto

in un ambiente familiare

malsano” (referto, pag. 3 in basso). L'emotività non è,

con tutta evidenza, un parametro per valutare l'attitudine

all'affidamento in applicazione dell'art. 310 cpv. 1 CC.

c) L'appellante

non può essere seguita, per contro, quando sostiene che l'Ufficio delle

famiglie e dei minorenni ha attribuito soverchia importanza alle dichiarazioni

delle nipoti. Dal noto referto si evince che l'Ufficio non ha ravvisato nell'appellante

sufficiente disposizione all'affidamento sia per la sua ambigua rela­zione nei

confronti della figlia (difesa nonostante tutto come una buona madre, premurosa

e attenta ai bisogni delle bambine), sia per la difficoltà di capire le necessità

delle nipoti (non circoscritte a mere esigenze materiali o di immagine sociale),

sia per l'inopportunità di far tornare le ragazze a vivere nella casa dalla

quale erano state prelevate “in maniera traumatica”. Certo, v'è da domandarsi

se nel giugno del 2006 la Commissione tutoria regionale non potesse intervenire

in modo meno “traumatico” e se quell'increscioso episodio basti a rendere la

casa della nonna inadatta per sempre all'affidamento. Sta di fatto che le

dichiarazioni delle nipoti non constano avere assunto un ruolo determinante ai

fini del referto, mentre gli accertamenti dell'Ufficio delle famiglie e dei

minorenni circa le insufficienti competenze educative dell'appellante

rispecchiano la netta impressione della psicologa __________ (e l'ingenerosa

stroncatura della dott. __________). D'altro lato l'appellante cerca invano di sovvertire

le conclusioni cui è giunto l'Ufficio in questione con i due certificati acclusi

(doc. B e C allegati all'appello), ove appena si pensi che né la dott. __________

né il dott. __________ hanno mai visto PI 1 o PI 2. Le loro valutazioni – per

altro laconiche – si fondano sul solo esame dell'appellante e sulle

dichiarazioni che questa ha rilasciato loro. Non possono quindi revocare in

dubbio la diffusa anamnesi condotta dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni.

d) Se

mai l'appellante ha ragione su un altro punto, ancorché senza rilievo per la

richiesta di giudizio. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare in casi

analoghi, per vero, una Commissione tutoria

regionale non può reputare assolto il proprio compito di sottrarre un minorenne

“al pericolo” (nel senso dell'art. 310 cpv. 1 CC) limitandosi a ordinare un

internamento senza limiti di tempo, seppure con l'accompagnamento di un “capo

progetto” (sentenza inc. 11.2008.154 del 26 novembre 2008, consid. 6; inc. 11.2008.122 del 12 dicembre 2008,

consid. 12; inc. 11.2007.34 del 15 dicembre 2008, consid. 11).

Quando i genitori conservino – come nella fattispecie –

l'autorità parentale, ma siano privati della custodia, questa compete

all'autorità tutoria (DTF 128 III 9). E come titolare della custodia parentale

l'autorità tutoria deve prefiggersi un minimo di obiettivi, disponendo

verifiche regolari del collocamento (in cui si approfondisca la struttura

psichica del ragazzo e si esaminino le condizioni evolutive, le misure educative

ed eventual­mente terapeutiche) e valutando le possibilità di

ripristinare poi la custo­dia parentale. Non per nulla l'art. 23 della

legge per le famiglie prevede nel Cantone Ticino un “progetto educativo” che va

elaborato dall'autorità tutoria e che i genitori hanno il diritto di conoscere

Considerandi

per sapere a quali condizioni è soggetto l'internamento,

seguendone

l'evoluzione.

Né l'autorità tutoria può abdicare alle proprie responsabilità, delegando a

servizi amministrativi non solo l'ese­cuzione, ma anche la concezione del

progetto. Si ricordi per

altro, nel medesimo ordine di idee, che il compito di stabilire

un diritto di visita spetta all'autorità tutoria, non al curatore

(I CCA, sentenza inc. 11.1998.196 del 22 marzo 2000, consid. 5). L'Autorità

di vigilanza dovrà quindi vegliare al riguardo.

e) Nemmeno

si deve dimenticare che, come questa Camera ha spiegato anni addietro (RtiD II-2004 pag. 628 n. 44c con rinvii) e rammentato

ancora di recente (sentenza inc.

11.2008.154

del 26 novembre 2008, consid. 5; inc. 11.2007.34

del 15 dicembre 2008, consid. 10), il collocamento di un figlio in un

istituto

può configurare una privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 314a

cpv. 1 CC) ove l'istituto sia uno “stabilimento” (art. 397a cpv. 1 CC).

Protezione del figlio e privazione della liber­­tà a scopo

d'assistenza, per altro, sono due procedure separate che perseguono scopi

distinti: la prima mira a sottrarre il figlio da una custodia parentale che

mette a repentaglio il bene di lui, la secon­da a garantire una restrizione

della libertà personale che non vada oltre l'indispensabile. Quanto alla

nozione di “stabilimento”, essa è retta dal diritto federale e va intesa in

senso molto ampio: non compren­de solo collegi chiusi, ma anche scuole e

foyer frequentati in

esternato

ove que­sti limitino in maniera sensibile, con la cura e la sorveglianza, la

libertà di movimento degli ospiti (DTF 121 III 306). Qualora in un pensionato

il ragaz­zo sia soggetto a maggiori limitazioni personali rispetto a quelle cui

sono tenuti i coetanei che vivono in una famiglia, ci si trova in presenza di

uno “stabilimento”. Onde, in simili casi, i presupposti di una privazione della

libertà a scopo di assistenza e la necessità di assicurare al figlio le

garanzie processuali degli art. 397d, 397e e 397f CC.

Nella

fattispecie tutto si ignora sulle caratteristiche dell'Istituto __________ come

centro educativo: non si sa quali obblighi incombano agli ospiti, non si sa

quali attività di gruppo siano eventualmente imposte, non si sa a quali limiti

siano assoggettate le relazioni con persone fuori dell'istituto, non si sa

nemmeno quale sia il regolamento della struttura (si veda un esempio concreto,

a titolo comparativo, in DTF 121 III 309 consid. 2b). Ove si pensi ad ogni modo

che nel caso in rassegna le due minorenni non possono lasciare l'istituto neppure

durante i fine settimana e le vacanze, l'ipotesi che esse soggiacciano a

maggiori limitazioni personali rispetto a quelle dei coetanei che vivono in una

famiglia appare seria e non può essere trascurata. Anche in proposito l'Autorità

di vigilanza dovrà impartire le necessarie istruzioni alla Commissione tutoria

regionale.

f) Le

considerazioni che precedono, richiamate in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione DTF 128 III 413 in alto, 120 II

231.

consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146), nulla sussidiano –

come detto – alle inattitudini educative dell'appellante, le

quali non consentono di riscontrare le condizioni minime per l'affidamento di PI

1.

e PI 2. Rimane da esaminare, nelle circostanze descritte, la richiesta di

adeguate relazioni personali.

10.

L'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha rifiutato all'appellante ogni diritto di visita

alle nipoti perché sia il referto della psicologa __________

sia quello dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni attestano il

disinteresse delle ragazze per eventuali visite da parte sua. Oltre a ciò –

essa ha soggiunto – è bene ripristinare dappri­ma le relazioni personali dei

genitori, conformemente al desiderio espresso dalle figlie (decisione

appellata, consid. 4). L'appellante censura un trattamento inumano, dolendosi

di non aver più potuto incontrare le nipoti dal giugno del 2006 (neppure sotto

sorveglianza), di non aver potuto telefonare, scrivere né mandare un regalo.

Essa contesta l'asserito disinteresse delle ragazze nei suoi confronti, critica

la mancanza di ogni progetto inteso a ristabilire le relazioni con i parenti e

rimprovera alle autorità tutorie di non coltivare veramente il bene delle minorenni.

a) Sulla

ripresa di relazioni personali tra l'appellante e le nipoti la psicologa __________

non si è determinata. Nel suo referto del 23 maggio 2007 essa si è limitata a

esprimersi in questi termini sulle relazioni delle figlie con i genitori (pag.

2):

[PI 1 e PI 2] negli incontri con me hanno

verbalizzato, soprattutto in quello di ieri, il desiderio di poter vedere i

propri genitori, primariamente la madre ed addirittura di poter vivere per dei

periodi con la propria madre, mantenendo la possibilità di andare in Istituto

per qualche giorno.

Ritengo

che questo desiderio del tutto comprensibile e normale dovrebbe avere

l'opportunità di essere elaborato e meglio definito in ambito terapeutico.

Secondariamente credo sia opportuno iniziare ad ipotizzare un incontro (sorvegliato,

all'interno dell'Istituto) fra le bambine ed i propri genitori; sicuramente

ciò, malgrado il forte assetto difensivo dimostrato dalle bambine, smuoverà

parecchi aspetti pulsionali che avranno sicuramente la necessità di essere

contenuti ed elaborati all'interno di una relazione terapeutica di fiducia.

Le

relazioni tra l'appellante e le nipoti sono state considerate dall'Ufficio

delle famiglie e dei minorenni nel proprio referto del 18 luglio 2007,

limitatamente alle seguenti frasi (pag. 4 in fondo e 5 in alto):

Grazie agli incontri presso la nostra sede

è stato (…) possibile osservare come PI 1 e PI 2 siano ora interessate ad incontrare

i genitori, sui quali si pongono domande. Un ulteriore approfondimento ci ha

permesso di osservare la delicata fragilità della personalità delle due

bambine, che ci ha fatto pensare alla necessità che esse siano confrontate con

le loro vicissitudini familiari in maniera graduale e secondo i loro desideri e

possibilità. Per questi motivi, in questo momento non riteniamo opportuno che

esse si confrontino con la nonna.

(…)

Sulle

possibilità di ripristinare i contatti con la nonna, consigliamo di essere

prudenti e di osservare anzitutto la situazione al momento del possibile

riavvicinamento con i genitori.

Nella

lettera alla Commissione tutoria regionale del 27 giugno 2008, trasmessa a

questa Camera in pendenza di appello, l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni

così ha poi scritto:

Appare pertanto prioritario richiedere un

nuovo intervento da parte della psicologa-psicoterapeuta __________ alfine di

permettere alla stessa di stabilire un primo contatto con i genitori e la nonna

materna affinché si creino le migliori premesse per poter organizzare le prime

visite entro ottobre-novembre 2008; e offrire al contempo gli spazi necessari

agli educatori per preparare accuratamente PI 1 e PI 2 ai prossimi incontri.

(…)

La

tempistica, nostro malgrado, per questioni del genere non ha ragione alcuna di

essere rapida con il rischio di mancare tappe importanti e delicate, evitando

di agire con assoluta superficialità. I gravi danni subiti negli anni di

convivenza con i genitori già bastano a determinare una realtà molto complessa

e carica di sofferenza. Con PI 1 e PI 2 tutto va ponderato e calibrato con

molta cura.

b) Che

nella fattispecie le relazioni personali tra la nonna e le nipoti non possano

essere riallacciate di punto in bianco è manifesto, ove appena si pensi che le

ragazze sono state tolte alla custodia dei genitori nel giugno del 2006 e che

da allora AP 1 non le ha più potute incontrare. Diversamente dai genitori, inoltre,

i nonni non hanno sempre diritto a relazioni personali con i nipoti, decisivo

essendo solo l'interesse dei minorenni (sopra, consid. 6). Ciò posto, non si

deve dimenticare che fino al giugno del 2006 PI 1 e PI 2 abitavano insieme con

la madre nell'appartamento sotto quello dell'appellante, la quale con le nipoti

intratteneva rapporti regolari, né si deve trascurare che sin dal 22 giugno

2006.

AP 1 chiede di rivedere le ragazze. Nella sua decisione del 21 agosto 2006

tuttavia la Commissione tutoria regionale non ha speso una parola per spiegare

come mai AP 1 non dovesse più rivedere le nipoti (neppure sotto sorveglianza),

né potesse inviare loro cartoline o telefonare o spedire un dono. Essa si è limitata

a rifiutare l'affidamento; sulle relazioni personali ha interpellato – senza

esito – la psicologa __________. E quando il 24 no­vembre 2006 AP 1 è tornata a

postulare un diritto di visita, la Commissione tutoria regionale ha rifiutato

una volta ancora la richiesta il 17 ottobre 2007 senza alcun cenno al bene delle

nipoti, per il solo fatto che queste reputavano la nonna “cattiva” (pag. 3 in basso). Quanto all'Autorità di vigilanza, essa ha confermato

la decisione della Commissione tutoria regionale perché PI 1 e PI 2 “hanno piuttosto comunicato di voler

recuperare il rapporto con i loro genitori, recupero che appare difficile nel

caso di un coinvolgimento anche della nonna materna” (consid. 4 in fine).

c) Da

quanto precede risulta palese che la richiesta di AP 1 volta a adeguate relazioni

personali con le nipoti non è mai stata seriamente

considerata. Alla prima domanda, del 22 giu­gno 2006, essa non ha

ricevuto riscontro. Alla successiva, del 24 novembre 2006, si è sentita

rispondere unicamente – un anno dopo – che le minorenni la reputano “cattiva”, senza che sia chiaro perché. Il 18 gennaio 2008 l'Autorità di

vigilanza ha soggiunto che prioritarie sono le relazioni con i genitori, ma non

ha indicato come mai un recupero di tali relazioni apparisse “difficile nel caso di un coinvolgimento

anche della nonna materna” (salvo

rinviare a una frase del referto in cui l'Ufficio delle famiglie e dei

minorenni si limitava a raccomandare prudenza). Invano si cercherebbe di capire

perché, a distanza di quasi due anni dal collocamento forzoso in un istituto,

il bene delle nipoti sia quello di non vedere l'appellante (neppure in forma sorvegliata)

e di non ricevere da lei il benché minimo segno di vita. Certo, nella lettera

del 27 giugno 2008 inviata alla Com­missione tutoria regionale l'Ufficio delle

famiglie e dei minorenni ha prospettato un

eventuale primo incontro fra nonna e nipoti nell'ottobre-novembre

del 2008, ma a supporre che ciò sia avvenuto il problema sussiste. Del resto, neppure

la richiesta della nonna paterna __________, la quale chiede a sua volta di incontrare

le nipoti sin dal giugno del 2006, non è mai stata presa in vera considerazione.

Dopo avere sollecitato invano il 16 ottobre 2006 l'opi­nio­ne della

psicologa __________, difatti, nulla consta avere intrapreso la Commissione

tutoria regionale.

d) In

realtà per quanto riguarda le relazioni personali con le minorenni il caso denota

le stesse carenze ravvisate in materia di affidamento. Come le ragazze sono

state collocate in un istituto senza progettualità né obiettivi definiti, senza

un programma di verifiche evolutive e senza sapere come si sarebbe ripristinata

poi la custodia parentale (sopra, consid. 9d), così esse sono state isolate da

ogni relazione familiare senza che si prevedesse il modo di riavvicinarle poi

ai congiunti. Poco sussidia l'esistenza di un “capo progetto” se

l'autorità tutoria non ha definito il progetto e non ha disposto controlli

periodici (all'attenzione anche dei genitori). E che ora sia impresa ardua riallacciare

le relazioni tra le ragazze e i familiari è dimostrato dalla circostanza che il

23.

maggio 2007 (un anno dopo il collocamento) la psicologa __________

riteneva soltanto “opportuno

iniziare ad ipotizzare un incontro (sorvegliato, all'interno dell'Istituto) fra

le bambine e i propri genitori”, mentre il 27 giugno

2008.

(due anni dopo il collocamento) l'Ufficio delle fami­glie dei minorenni

non ne riteneva ancora date le premesse, tanto da prospettare una tempistica

che “per questio­ni del genere non ha alcuna ragione di essere rapida”. Il che

induce seriamente a domandarsi se una cesura tanto radicale

di tutte le relazioni familiari fosse davvero una misura proporzionata e indispensabile

nella fattispecie, giacché una privazione della custodia parentale non deve

sospingersi oltre lo stretto necessario, ogni sua restrizione toccando direttamente

il rispetto della vita privata e familiare garantita dall'art. 8 CEDU (Stettler, Droit de la filiation, vol.

II, 3ª edizione, pag. 377 n.

715.

con richiami).

e) Per

tornare alle relazioni tra l'appellante e le nipoti, è bene rilevare che sull'opportunità

di riprendere oggi tali contatti non sussiste più reale divergenza, tant'è che nella

sua lettera del 27 giugno 2008 alla Commissione tutoria regionale lo stesso

Ufficio delle famiglie e dei minorenni prospettava un incontro sorvegliato

entro ottobre-novembre del 2008. Resta il fatto che – come detto – i rapporti

personali tra nonna e nipoti, interrotti nel giugno del 2006, non pos­sono

essere ripristinati ex abrupto. Né questa Camera può sostituirsi alla

Commissione tutoria regionale ed elaborare di sua iniziativa un programma di

riavvicinamento familiare, tanto meno ove si consideri che in pendenza di

appello la Commissione tutoria regionale ha disposto finalmente – almeno per

quel che è dei genitori – un piano concreto (lettera del 28 maggio 2008 a

questa Camera). È vero che l'appellante non ne è resa partecipe, ma è vero altresì

che nella sua successiva lettera del 27 giugno 2008 alla Commissione tutoria

regionale l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni la coinvolge ormai alla stregua

dei genitori. Non dovesse essere il caso, spetterà alla Commissione tutoria regionale

stabilire un progetto chiaro anche per quanto riguarda l'appellante. L'Autorità

di vigilanza, che non è una mera giurisdizione di ricorso, veglierà a che la

Commissione tutoria assolva il proprio dovere, assumendo il ruolo di

responsabilità progettuale che le compete. Se in definitiva l'appello non può

essere accolto, ciò non toglie dunque che la decisio­ne impugnata debba essere

confermata solo nel senso dei considerandi, ai quali l'Autorità di vigilanza è

chiamata ad attenersi per il seguito del procedimento.

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.

148.

cpv. 1 CPC). Dato nondimeno ch'essa è stata indotta in buona fede a

piatire, soccorrono “giusti

motivi” (a norma dell'art. 148

cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo. Non si pone per

converso problema di ripetibili, nessuno avendo presentato osservazioni all'appello.

12.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio

è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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