Lexipedia

Decisione

11.2008.29

Protezione dell'unione coniugale: riduzione percentuale lavorativa

18 ottobre 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi limiti nelle necessità basilari della famiglia. Se il reddito di un

coniuge che lavora a tempo pieno non basta per sopperire al fabbisogno

corrente, l'altro coniuge deve – suo malgrado – attivarsi per evitare la ristrettezza,

sempre che il sacrificio possa essergli ragionevolmente imposto (art. 163 cpv.

1 CC). Nel caso specifico l'interessata non invoca ragioni di salute – né questi

risultano dagli atti – o altri motivi che le impedissero di continuare l'attività

al 70% anche dopo il luglio del 2006, per quanto gravoso ciò potesse riuscirle.

c) Ciò

premesso, a AO 1 va imputato il reddito che essa conseguiva durante la vita in

comune, di fr. 2750.– mensili arrotondati (doc. R, da pag. 1 a 6). L'appellante pretende che alla moglie vada imposto un impiego a tempo pieno, ma non indica in

quale ramo professionale essa potrebbe trovare un'attività al 100%, né pretende

che il datore di lavoro sia disposto ad aumentarle il grado d'occupazione. Per

di più, lavorando l'istante al 70%, le necessità della famiglia risultano

sostanzialmente coperte, di modo che nemmeno si giustificherebbe di chiamare

l'interessata a esercitare una professione a orario completo. Quanto al fatto poi

che l'attività al 70% riduca lievemente la cura e l'educazione che la madre può

prestare alla figlia in natura, ciò non influisce apprezzabilmente sul

fabbisogno in denaro della ragazza. Redditi e fabbisogni minimi dei coniugi,

per il resto, non sono contestati.

4. Nelle

circostanze descritte il quadro delle entrate e delle uscite familiari si

presenta come segue:

Reddito del marito fr.

5290.—

Reddito

della moglie fr. 2750.—

fr.

8040.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 3123.85

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3258.55

Fabbisogno

in denaro della figlia fr. 1684.—

fr.

8066.40 mensili

Ammanco fr.

26.40 mensili

Considerandi

II

debitore alimentare potendo conservare per sé l'equivalente

del proprio fabbisogno minimo (DTF

128.

III 414 consid. 3.2.1 con rinvii), in concreto l'appellante deve destinare

a moglie e figlia fr. 2166.15 mensili complessivi (fr. 5290.– ./. fr.

3123.

). Nonostante il maggior reddito imputato alla moglie in questa sede, si

tratta essenzialmente della stessa somma accertata dal Pretore (fr. 2168.–

mensili). In esito alla presente decisione cambierebbe la chiave di riparto,

nel senso che il contributo alimentare per la moglie fissato dal Pretore in fr.

968.

–, fr. 996.– e fr. 875.– mensili (secondo l'età della figlia)

risulterebbe di fr. 500.–, fr. 515.– e fr. 475.– mensili, mentre quello

per la figlia stabilito in fr. 1200.–, fr. 1172.– e fr. 1293.– mensili (secondo

le fasce d'età) risulterebbe di fr. 1665.–, fr. 1650.– e fr. 1690.– mensili. In

definitiva tuttavia l'appellante non otterrebbe alcuno sgravio, dovendo sempre

versare complessivamente a moglie e figlia la stessa somma. In ultima analisi

l'appello è destinato così all'insuccesso (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2008.42

del 24 ottobre 2008, consid. 4b). Dandosene

gli estremi, evidentemente, il marito avrà la

possibilità di far modificare in ogni tempo le misure a tutela dell'unione coniugale

(art. 179 cpv. 1 CC).

5.

Gli

oneri dell'appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC ticinese), ma non si disconosce che l'appellante può essere stato indotto

in buona fede a piatire, il Pretore avendo accertato la capacità lucrativa

della moglie in modo erroneo. Eccezionalmente si giustifica così di rinunciare

al prelievo di tasse o spese, mentre non è il caso di attribuire ripetibili

all'istante, cui l'appello non è stato notificato e non ha provocato costi.

6.

Per

quanto attiene all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, questi

aveva – come detto – buone ragioni per impugnare la decisione del Pretore. La

sua indigenza è del resto verosimile (art. 3 Lag), così come il fatto che egli

non fosse in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e

che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non

avrebbe rinunciato a ricorrere solo per i

costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag).

Rimane da

definire l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio (art. 104 cpv. 1 CPC)

dacché questa non può più essere impugnata al Consiglio di moderazione,

abrogato il 31 dicembre 2010. Ora, il legale indica di avere dedicato alla

pratica 8 ore e 20 minuti, di cui 6 ore per lo studio degli atti e la redazione

dell'appello, 80 minuti per la stesura di tre lettere e l'esame della corrispondenza,

30.

minuti per due colloqui telefonici con il cliente e 30 minuti per la redazione

della nota professionale. Se non che, un dispendio di sei ore per preparare un

allegato di sei pagine (di cui tre destinate al frontespizio e alle richieste

di parte) su un solo argomento (il reddito della moglie) ampiamente ripreso dal

memoriale conclusivo (i punti 1 e 2 dai punti 1, 2 e 3 delle conclusioni, il

punto 3 dal punto 9.1 delle conclusioni) sono manifestamente esagerate. Un

legale solerte e speditivo avrebbe potuto agevolmente assolvere lo stesso

compito in 4 ore. Inoltre il tempo e le spese per l'allestimento

della nota profes­sionale rientrano nelle spese generali del'ufficio e sono a

carico dell'avvocato, non del cliente (BOA n. 22 pag. 37). A un avvocato commissionato d'ufficio va riconosciuto di conseguenza

un dispendio di tempo di 5 ore e 50 minuti (a fr. 180.– l'ora), per un onorario

di fr. 1050.–, cui si aggiungono le spese (fr. 183.50 meno fr. 12.–

relativi alla nota professionale), senz'altro verosimili (art. 3 TOA), e l'IVA

(tasso del 7.6% valido fino 31 dicembre 2010), per un'indennità

di complessivi fr. 1315.– (onorario fr. 1050.–, spese fr. 171.50, IVA

fr. 92.85).

7.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. L'appellante è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio dell'avv.

PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio

un'indennità di fr. 1315.–.

4. Intimazione:

–;

–;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,

Torricella (in estratto, dispositivo n. 3).

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster