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Decisione

11.2008.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2009Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

30 luglio 2007 l'avv. AO 4 ha instato davanti a questa Camera perché l'appello della AP 1

fosse stralciato dai ruoli, il Pretore avendo

constatato l'estinzione del procedimento cautelare. Preso

atto che la cauzione processuale

di fr. 5 000 000.– non era stata versata, con decreto del

31 agosto 2007 questa Camera ha dichiarato l'appello senza oggetto e ha

tolto la causa dai ruoli. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese

sono state poste a carico dell'appellante, con obbligo di rifondere all'avv. AO

4 e al AO 1 un'indennità di fr. 19 000.– complessivi per ripetibili (inc.

11.2007.25). Con decisione 4A_64/2007 del 18 ottobre 2007 il presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale

federale ha fatto altrettanto per quanto si riferiva al ricorso in materia

civile e al ricorso sussidiario in materia costituzionale. Le spese giudiziarie

di fr. 2000.– so­no state addebitate alla ricorrente, tenuta a rifondere all'avvocatoAO

4 e al AO 1 fr. 2000.– per ripetibili.

L. Il

Pretore ha statuito il 28 febbraio 2008 tanto sulla

domanda processuale del 30 gennaio 2007 con cui la AO 2 eccepiva la propria immunità giurisdizionale (sopra, lett. D), quanto sull'istanza del 12 giugno 2007 con cui

l'avvocato AO 4 postulava lo stralcio dell'intera causa per mancato versamento

della cauzione processuale (lett. H), respingendole

entrambe. La prima perché, a mente del Pretore, le garanzie contenute nelle

note promissorie rilasciate dalla AO 2 non configurano un atto iure imperii,

ma solo un atto iure gestionis dello Stato alla medesima stregua di

analoghe garanzie rilasciate da privati, il secondo perché, sempre a mente del

Pretore, “nel dubbio” la cauzione processuale

di fr. 5 000 000.– andava riferita al solo assetto cautelare. Il Pretore ha

fissato così alla AP 1 un termine di 30 giorni per depositare una cauzione

processuale di fr. 6 500 000.– destinata a garantire le spese e le ripetibili dell'avvocato AO

4 e del AO 1 nella causa di merito.

La tassa

di giustizia di fr. 10 000.– e le spese della prima decisione sono state poste a carico

della AO 2, tenuta a rifondere fr. 18 000.– per ripetibili alla

AP 1 e

altri fr. 18 000.– complessivi per ripetibili all'avvocato AO 4 e al AO 1. La

tassa di giustizia di fr. 10

000.– e le spese della seconda decisione sono state poste

per metà a carico dell'attrice, per un quarto a carico della AO 2 e per il rimanente a carico dell'avv. AO 4 e del AO 1 in solido,

compensate le ripetibili.

M. Contro

il decreto predetto la AP 1 è in­sorta il 12 marzo 2008 a questa Camera per

ottenere che – conferito all'appello effetto sospensivo – il giudizio del

Pretore sia riformato nel senso di respingere l'istanza di cauzione,

addebitando la tassa di giustizia con le spese all'avv. AO 4 e al AO 1, tenuti

a rifonderle fr. 40 000.– per ripetibili (inc. 11.2008.32). Con decreto del 25 marzo

2008 il presidente di questa Camera ha invitato il Pretore a decidere la

richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Statuendo il 1° aprile

2008, il primo giudice ha concesso all'appello il beneficio richiesto,

sospendendo il termine fissato all'appellante per il deposito della cauzione.

Il 2 aprile 2008 la AO 2 ha instato davanti alla Camera

perché l'appellante sia tenuta a fornire una cauzione processuale di fr. 78 000.– destinata a

garantire la rifusione delle spese e delle ripetibili nel caso di soccombenza in

appello. Chiamata a esprimersi, la AP 1 ha rifiutato l'11 aprile 2008 di prestare cauzione,

proponendo in subordine di limitarne l'ammontare a fr. 10 000.–.

Nelle

loro osservazioni del 21 aprile 2008 il AO 1 e l'avv. AO 4 hanno chiesto poi di

respingere l'appello. Analoga conclusione ha formulato il 29 aprile 2008 la AO

2, mentre l'avv. dott. AO 3 – precluso – è

rimasto silente. L'11 luglio 2008 la AP 1 ha presentato

un'istanza di restituzione in intero per essere ammessa a esibire un nuovo documento

e ottenere l'estromissione dagli atti di alcuni documenti prodotti dalla AO 2 davanti al Pretore.

N. Contro il predetto decreto del 28 febbraio 2008 è insorta a questa

Camera anche la AO 2 con

appello del 7 aprile 2008, chiedendo che il decreto del Pretore sia riformato

nel senso di accertare la sua immunità di giurisdizione (inc. 11.2008.43). La AP

1 ha instato l'11 aprile

2008 davanti a questa Camera perché l'appellante sia tenuta a fornire una cauzione

processuale di fr. 4 147 200.– destinata a garantire la rifusione delle spese e delle ripetibili

nel caso di soccombenza in

appello. Chiamata a espri­mersi, il

23 aprile 2008 la AO 2 ha definito la richiesta temeraria, proponendo

di limitare l'entità della cauzione a fr. 16 800.–.

Nelle

loro osservazioni del 13 maggio 2008 l'avv. AO 4 e il AO 1 postulano il rigetto

dell'appello. Nelle proprie, del 21 maggio 2008, la AP 1 chiede, previa

congiunzione dell'appello con il parallelo rimedio giuridico pendente in

materia di cauzione processuale, di dichiarare l'impugnazione irricevibile per

mancata legittimazione dei rappresentanti dell'appellante o, in subordine, di

respingerla. Il dott. AO 3 è rimasto una volta ancora

silente.

L'11

luglio 2008 la AP 1 ha presentato un'istanza di restituzione

in intero per essere ammessa a esibire una sentenza emanata il 28 settembre

2007 dal Juzgado vigési­mo quinto de primera instancia en funciones de

control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas e per

ottenere l'estromissione dagli atti dei documenti prodotti dalla AO 2 davanti al Pretore. Una nuova istanza di restituzione in intero è

poi stata presentata dall'attrice il 12 marzo 2009 per

essere autorizzata a produrre copia di una sentenza emanata il 13 febbraio 2009

dalla United States District Court for the Southern District of Ohio,

Eastern Division, e copia di un decreto di non luogo a procedere emesso il

16 febbraio 2009 dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino nei suoi confronti.

O. Frattanto,

con decreto unico del 10 marzo 2009 questa Camera ha respinto la richiesta di cauzione processuale introdotta il 2 aprile

2008 dalla AO 2, mentre ha accolto quella presentata

l'11 aprile 2008 dalla AP 1, invitando la AO 2 a depositare entro il 31 marzo

2009 la somma di fr. 7000.– a titolo di cauzione processuale per le spese e le

ripetibili presunte in caso di soccombenza in appello, con la comminatoria

dello stralcio dell'appello dai ruoli in caso di mancato versamento. AO 2 ha ottemperato

all'ingiunzione.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

della AP 1

1.

Secondo l'art. 153 cpv. 2 CPC il giudice statuisce sull'obbligo di prestare

cauzione “con decreto”. Nelle cause appellabili tale decreto è impugnabile nel

termine ordinario, ma l'appello è trattato solo “con la prima appellazione

sospensiva”, tranne ove il Pretore lo munisca – appunto – di effetto sospensivo

(art. 96 cpv. 4 CPC). Nella fattispecie, come si è visto (consid. M), il

Pretore ha concesso all'appello tale beneficio. Sotto questo profilo, pertanto,

nulla osta all'ema­nazione della sentenza.

2.

L'11

luglio 2008 l'appellante ha presentato un'istanza di restituzione in intero per

essere ammessa a produrre una sentenza emanata il 28 settembre 2007 dal Juzgado

vigésimo quinto de primera instancia en funciones de control del circuito

judicial penal del área metropolitana de Caracas con relativa traduzione e

ricevuta d'invio per corriere privato. A suo avviso tale sentenza dimostra che

i rappresentanti (passati e presenti) della AO 2 non hanno capacità di stare in

lite e che i documenti da loro prodotti sono stati ottenuti nell'illegalità. In

conseguenza di ciò essa chiede che la documentazione da loro esibita davanti al

Pretore il 12 ottobre 2006 e il 26 gennaio 2007 sia espunta dagli atti. Anzi,

non essendo mai stata conferita a tali rappresentanti una valida procura,

secondo l'attrice la AO 2 andrebbe considerata preclusa.

In realtà

il documento che l'appellante chiede di acquisire agli atti precorre i tempi

del processo. Certo, il giudice esamina d'ufficio in ogni stadio di causa se

esistono i presupposti processuali, tra cui la legittimazione dei

rappresentanti delle parti (art. 97 n. 4 CPC). In concreto però tale questione

è ancora oggetto di istruttoria davanti al Pretore (sopra, lett. C e D) e non

compete a questa Camera, statuendo in materia di cauzione processuale, anticipare

la decisione del primo giudice. Quanto al fatto che la AO 2 abbia prodotto

documentazione ottenuta in violazione di leggi nazionali, ciò ancora non significa

che tale documentazione vada necessariamente estromessa dagli atti. Spetterà al

Pretore, anche a questo riguardo, valutare se ricorrano gli estremi per un

simile provvedimento (sui criteri: Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozess­rechts, 8ª edizione, pag. 275 n. 97 segg. con rinvio;

v. anche Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 50 ad art. 90).

Nelle condizioni illustrate poco giova, in appello, la sentenza che l'attrice

chiede di versare agli atti.

3.

Giusta

l'art. 153 cpv. 1 lett. b CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio

della lite, che l'attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il

pagamento delle ripetibili se l'attore è domiciliato all'estero e non beneficia

di un trattato internazionale che lo esenti dall'obbligo. La mancata

prestazione della garanzia comporta lo stralcio della causa (art. 153 cpv. 3

CPC). In concreto il Pretore ha accertato anzitutto che la cauzione imposta

all'attrice il 31 gennaio 2007 (fr. 5 000 000.–) si riferiva soltanto al procedimento

cautelare e non riguardava il merito. Ciò posto, egli ha ricordato che

all'attrice, società con sede nelle Isole Vergini Britanniche, è applicabile la

Convenzione tra la Svizzera e la Gran Bretagna in materia di procedura civile

del 3 dicembre 1937 (RS 0.274.183.671). E secondo l'art. 3 lett. b di tale

accordo è esonerata dall'obbligo di cauzione solo la parte domiciliata al­l'estero

che nello Stato del processo possieda beni sufficienti per coprire le spese

giudiziarie, ciò che non è il caso della AP 1. Quanto all'ammontare della

cauzione, destinata a garantire le spese e le ripetibili dell'avvocato RA 2 e

del AO 1 in caso di vittoria, il primo giudice l'ha calcolata sulla base della

tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino in complessivi fr. 6 500 000.–.

4.

Rievocati

i fatti a sostegno della petizione, l'attrice afferma nell'appello – in estrema

sintesi – che il comportamento del AO 1 trascende nell'abuso di diritto in un

contesto in cui tutti i convenuti tentano di sottrarsi ai loro obblighi. La

richiesta di cauzione tradisce pertanto malafede, anche perché come attrice

essa deve procedere davanti a un giudice svizzero per scelta unilaterale dei

convenuti, i quali hanno depositato le note promissorie in Svizzera. A suo

parere inoltre una cauzione è destinata a coprire solo spese future, sicché

l'importo va scaglionato secondo il procedere della causa. L'appellante

sottolinea altresì che la tariffa dell'Ordine degli avvocati è stata abrogata e

che le eventuali ripetibili vanno calcolate – se mai – in base al regolamento

sulla tariffa del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1),

tenendo conto che RA 2 non è più iscritto nel registro cantonale degli

avvocati. In simili circostanze, stimato il presumibile dispendio orario

causato dalla procedura, la cauzione non può superare fr. 500 000.–.

L'appellante reputa in ogni modo di essere dispensata da cauzione, sia perché

nelle medesime condizioni una società svizzera nelle Isole Vergini Britanniche

sarebbe esonerata dall'obbligo, sia perché essa è comproprietaria dei titoli

rivendicati in Svizzera. Infine essa fa valere che la cauzione a essa imposta

viola il diritto costituzionale, giacché le preclude l'accesso ai tribunali e

comporta una discriminazione nei suoi confronti.

5.

Per quanto riguarda l'abuso di diritto, è appena il caso di ricordare

che un comportamento lesivo dell'art. 2 cpv. 2 CC si riscontra solo qualora

alcuno profitti di un istituto giuridico per scopi estranei a quelli originari

(cfr., ad esempio, DTF 122 III 321 consid. 4a), qualora un diritto sia

esercitato a scopo vessatorio (DTF 129 III 497 consid. 5.1) o nell'intento di

conseguire un beneficio manifestamente sproporzionato per rapporto agli

interessi in gioco (DTF 132 III 118 consid. 2.4). Scopo di una cauzione

processuale è di assicurare al convenuto il rimborso delle spese giudiziarie e

il versamento delle ripetibili in caso di vittoria ove l'incasso appaia

difficile, se non impossibile. Ora, che un convenuto si valga dell'istituto

perché l'attore, domiciliato al­l'estero, non beneficia di disposizioni di un

trattato internazionale è finanche previsto dalla legge (art. 153 cpv. 1 lett.

b CPC). Poco importa che la somma chiesta dall'avvocato RA 2 (fr. 20 000 000.–: sopra,

lett. H) appaia esorbitante, il giudice potendo liberamente ridurla. Quanto al­l'accusa

dell'appellante, secondo cui tutti i convenuti hanno tenuto un comportamento

scorretto nella vicenda, basti rammentare che dall'art. 2 cpv. 2 CC non può desumersi una regola generale per cui solo chi

agisce nel rispetto dell'ordine giuridico è abilitato a far valere le sue

pretese (Honsell in: Basler Kommentar,

ZGB I, 3ª edizione, n. 50

ad art. 2). Come si è visto, un abuso di diritto

presuppone estremi che nella fattispecie non si ravvisano. E un comportamento sleale ancora non preclude,

di per sé, il diritto di chiedere il deposito di una cauzione.

6.

Ciò premesso, contrariamente a quanto

parrebbe sostenere l'attrice (appello, pag. 21 in basso), le ipotesi previste

all'art. 153 cpv. 1 lett. a e b CPC sono alternative e non cumulative. Un con­venuto

domiciliato all'estero che non beneficia di un trattato inter­nazionale, in

altri termini, può essere tenuto a prestare cauzione quand'anche non sia “in istato di insolvenza risultante da atti

ufficiali”. Nella fattispecie

l'appellante stessa indica di avere sede sul­l'isola caribica di __________,

nelle Isole Vergini Britanniche, territorio d'oltremare del Regno Unito. Ora,

la Svizzera ha ratificato due trattati multilaterali che contengono norme in

materia di cauzione processuale (Bucher,

Droit international privé suisse, vol. I/1, Basilea 1998, pag. 147 n. 443;

Siehr, Das Internationale Privat­recht

der Schweiz, pag. 655 in basso): la Convenzione

dell'Aia relativa alla procedura civile (RS 0.274.12) e la Convenzione dell'Aia

volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia (RS 0.274.133), ma Gran Bretagna non ha firmato né l'uno né l'altro. Quanto

alla Convenzione di Lugano, essa non impedisce che in cause di merito siano

chieste cauzioni processuali (Don­zallaz,

La Convention de Lugano, Berna 1996, vol. I, pag. 616 n. 1629; Siehr, op. cit., pag. 656 a

metà) e nemmeno è applicabile ai territori d'oltremare del Regno Unito (Donzallaz, op. cit., pag. 307 n. 755).

Come ha rilevato il Pretore, il caso in esame è retto pertanto dalla

Convenzione tra la Svizzera e la Gran Bretagna in materia di procedura civile,

del 3 dicembre 1937 (RS 0.274.183.671), applicabile anche alle Isole

Vergini Britanniche (nota 4 all'art. 8 della convenzione nella raccolta

sistematica del diritto federale).

a) L'appellante

sostiene che l'art. 2 della citata convenzione con la Gran Bretagna prevede il

libero accesso ai tribunali secon­do il principio della reciprocità, sicché il

Pretore avrebbe dovuto appurare previamente se nelle Isole Vergini Britanniche

una società con sede in Svizzera sarebbe stata tenuta all'obbligo di cauzione.

Una simile opinione non trova conforto però nel testo dell'accordo. Il citato art.

2.

prevede unicamente che “i cittadini di un'Alta Parte Contraente godranno, sui

territori dell'altra, dei medesimi diritti per quel concerne la protezione

giudiziaria delle persone o dei beni e avranno libero accesso ai tribunali per

perseguirvi o difender­vi i loro diritti nelle medesime condizioni (comprese le

tasse e le competenze) dei cittadini di quest'ultima Alta Parte Contraente”.

Quanto il trattato sancisce, di conseguenza, è un divieto di discriminazione,

non una garanzia di reciprocità. L'accesso ai tribunali svizzeri di cittadini

britannici e di persone giuridiche costituite o registrate secondo le leggi

britanniche (art. 1 lett. b n. 4 della Convenzione) dipende solo dal diritto

svizzero, fermo restando che il diritto svizzero deve trattare quei soggetti

alla stessa stregua di cittadini svizzeri e di persone giuridiche costituite o

registrate secondo le leggi svizzere. Sapere che cosa prescriva la legge delle Isole

Vergini Britanniche in tema di cauzione processuale non giova ai fini del presente

giudizio.

b) Si

aggiunga che l'art. 3 della convenzione con la Gran Bretagna regola esplicitamente

la “garanzia delle spese” e – una volta ancora – non contempla reciprocità, ma

solo divieto di discriminazione. Trattandosi di cittadini di uno Stato residenti

su territorio dell'altro, esso prevede che costoro non sono tenuti a

prestare cauzione se non sono tenuti a prestare cauzione i cittadini dello

Stato in cui “sono compiuti gli atti di procedura” (lett. a). Trattandosi di

cittadini o persone giuridiche di uno Stato fuori del territorio dell'altro,

esso prevede che costoro sono tenuti a prestare cauzione se non posseggono,

nello Stato in cui “sono compiuti gli atti di procedura”, beni sufficienti,

suscettibili di un trasferimento immediato per coprire le spese giudiziarie

(lett. b). L'attrice rientra, con ogni evidenza, nella seconda categoria. Del

resto il Tribunale d'appello ha già avuto modo di accogliere, nel 2003, una

domanda di cauzione processuale diretta contro una società anonima registrata a

Gibilterra, appellante in una causa promossa nei suoi confronti da una società

anonima con sede a Lugano, proprio perché quella società non possedeva beni

sufficienti in Svizzera per coprire l'ammontare delle eventuali ripetibili

(citazione in: Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice

2000/2004, Lugano 2005, n. 73 ad art. 153 CPC).

c) Secondo

l'appellante, per “spese giudiziarie” giusta l'art. 3 lett. b della citata Convenzione

devono intendersi unicamente le indennità ai testimoni, ai periti, ai

traduttori, a chi affronta trasferte e le spese di cancelleria, ma non le

ripetibili dovute alla controparte in caso di soccombenza. A torto. Quali spese

debba garantire una cauzione giudiziaria dipende dalla legge applicabile alla

cauzione medesima, ovvero – nella fattispecie – dall'art. 153 cpv. 1 CPC. E

quest'ultima norma prevede che una cautio iudicatum solvi copre non solo

“il rimborso delle spese”, ma anche “il pagamento delle ripetibili”. Per di più, l'art. 3 lett. b della

Convenzione anglo-svizzera nella versione originale evoca esplicitamente le

spese giudiziarie e le ripetibili (sûretés pour les frais ou les

dépens). Quanto ai beni di cui si pretende proprietaria, ossia

il 25.11% delle note promissorie, l'attrice sembra

dimenticare che tali diritti sono contestati e non danno alcuna garanzia di

rifusione. Essa non può quindi valersene per ottenere l'esonero dall'obbligo di

prestare cauzione.

d) È

vero che l'art. III cpv. 2 del Trattato d'amicizia, di commercio e di reciproco

stabilimento tra la Confederazione Svizzera e sua Maestà del Regno Unito della

Gran Bretagna e d'Irlanda, risalente al 6 settembre 1855 (RS 0.142.113.671),

assicura il libero accesso ai tribunali ai cittadini dei due Stati contraenti e

proibisce ogni discriminazione in tale ambito. Salvo i casi in cui gli stessi

cittadini svizzeri sono tenuti a prestare garanzia, di conseguenza, non è

lecito imporre garanzie ai cittadini britannici residenti in Svizzera (Dutoit/Knoepfler/ Lalive/Mercier, Répertoire

de droit international privé suisse, vol. 3, Berna 1986, pag. 88 seg. n. 2). A

parte il fatto però che non è chiaro quale rimanga la portata di tale norma

dopo la firma della Convenzione anglo-svizzera in materia di procedura civile

del 3 dicem­bre 1937 e che non è dato di sapere se il trattato si estenda anche

alle Isole Vergini Britanniche (non menzionate nella convenzione addizionale

del 30 marzo 1914: RS 0.142.113.671.1), l'accordo esclude dal suo campo d'applicazione

le persone giuridiche (Dutoit/Knoepfler/

Lalive/ Mercier, op. cit., pag. 88 seg. n. 3). L'attrice non può pertanto

valersene.

7.

L'appellante sostiene

che, pur nell'ipotesi a essa più sfavorevole, in concreto la cauzione

processuale non può superare l'importo di fr. 500 000.–. Il Pretore è giunto al risultato di fr. 6 500 000.–

maggiorando di fr. 1 500 000.– la cauzione di fr. 5 000 000.– da

lui fissata il 31 gennaio 2007 in base alla vecchia tariffa dell'Ordine

degli avvocati per il procedimento cautelare, l'aumento giustificandosi a mente

sua in ragione delle ripetibili maturate dopo di allora (decreto impugnato,

consid. 7.4). Quanto alla cifra di fr. 5 000 000.–, egli era pervenuto a tale somma

applicando al valore litigioso di US$ 270 000 000 l'aliquota minima del 3%

prevista all'art. 9

cpv. 1 vTOA per cause di valore superiore a fr. 1 500 000.–

e moderando poi equitativamente l'importo del 50% (decreto del 31 gennaio 2007,

consid. 4.3).

a) Afferma

l'attrice che una cauzione processuale può garantire solo le “spese giudiziarie”

future, ossia quelle che l'avvocato RA 2 e il AO 1 potrebbero

trovarsi a sopportare, rispettivamente a dover riscuotere, dopo il maggio

del 2007. L'argo­mentazione non era fuori luogo fino a qualche anno fa, quando una cauzione processuale garantiva – in linea di principio – solo

spese e ripetibili della controparte per prestazioni future, successive alla

richiesta (richiami in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 22 ad art. 153

CPC). Come que­sta Camera ha già avuto modo di ricordare nella sentenza del 10

marzo 2009 fra le stesse parti (sopra, lett. O), nondimeno, la giurisprudenza

più recente del Tribunale federale definisce ora “un principio fondamentale e generalmente riconosciuto della procedura

civile” il fatto che una

cauzione possa essere ordinata anche per coprire spese e ripetibili maturate

dal richiedente sin dall'inizio della causa (DTF 132 I 138 in fondo). Lo stesso

art. 316 cpv. 1 CPC implica del resto, in sede di appello, il giudizio su una

richiesta di cauzione per spese giudiziarie che la parte ha già dovuto affrontare,

la richiesta potendo essere introdotta solo con il memoriale di osservazioni

(v. Cocchi/Trezzini, op. cit.,

appen­dice 2000/ 2004, n. 5 ad art. 316 CPC). Non v'è ragione dunque perché in

concreto la richiesta di cauzione processuale dovesse valere solo per il

futuro.

Non

bisogna trascurare del resto che in concreto l'avvocato RA 2 ha presentato la

richiesta di cauzione processuale davanti al Pretore, per sé e per il AO 1, già

il 22 settembre 2004, con il primo atto di causa (sopra, consid. B). Che

quella richiesta fosse circoscritta al procedimento cautelare non risulta. E

sulla cauzione per la causa di merito il Pretore ha

statuito soltanto con il decreto appellato, dopo avere accertato che l'obbligo

di depositare fr. 5 000 000.– da lui imposto all'attrice il 31 gen­naio 2007 si

limitava al procedimento cautelare (decreto impugnato, consid. 6.1 e 6.2). Che dunque

il 6 luglio 2007 l'avvocato RA 2 abbia sollecitato,

sempre a nome suo e del AO 1, una cauzione processuale di fr. 20 000 000.– per la causa di merito poco importa (sopra, lett. H). La sua richiesta pendeva

già dal 22 settembre 2004 ed esplicava effetti sin dall'inizio della causa. Contrariamente

a quanto sembra credere il Pretore (decreto impugnato, consid. 7.4 in basso),

invece, la cauzione di fr. 6 500 000.– non garantisce le spese e le

ripetibili maturate dai richiedenti nel quadro del procedimento cautelare, al

quale si riferiva la cauzione di fr. 5 000 000.– mai versata.

b) L'appellante

soggiunge che una cauzione processuale, soprattutto se onerosa, va scaglionata secondo l'avanzamento della causa, in modo da

garantire un corretto accesso ai tribunali. Ora, la possibilità di frazionare

l'importo di una cauzione dovuta a norma dell'art. 153 CPC è prospettabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., appen­dice 2000/2004, pag. 214 nota 286), così com'è

possibile adeguare successivamente l'importo di una cauzione (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 10 ad art. 153 CPC; appen­dice 2000/2004, n. 60 ad art. 153 CPC).

Nella fattispecie però l'appellante non indica in che modo e con quali scadenze

andrebbe rateato l'obbligo impostogli, tanto ch'egli non formula alcuna

conclusione precisa. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello va

dichiarato pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e ed f CPC con rinvio

al cpv. 5).

c) Secondo

l'appellante l'ammontare della cauzione va definito tutt'al più, nel caso

specifico, in base al nuovo regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Essa ricorda altresì che dal febbraio del 2007

RA 2 non è più iscritto nel registro degli avvocati ed è un semplice dipendente

del AO 1, sicché può essergli riconosciuta solo un'indennità valutata in

funzione del presu­mibile impegno personale. La prima argomentazione manca di

pertinenza. “Per i procedimenti

aperti prima dell'entrata in vigore del regolamento” (1° gennaio 2008) le ripetibili vanno fissate invero secondo

il vecchio diritto (art. 16 cpv. 2 del regolamento stesso). Nella fattispecie la petizione è del 31

agosto 2004. Alla fattispecie torna applicabile perciò

la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati, del 7 dicembre 1984.

A

ragione l'appellante rileva invece che il 2 febbraio 2007 l'avv. RA 2 ha comunicato

al Pretore di avere rinunciato al­l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati

e, pertanto, di non poter più patrocinare il AO 1 (lettera acclusa ad act.

XXIX). Sta di fatto che alle successive udienze del 16 aprile e del 6

luglio 2007 egli ha continuato ad agire per sé e per il AO 1, tant'è che in

nome di entrambi ha presentato all'udienza del 6 luglio 2007 la richiesta di

cauzione per la causa di merito. Ora, che dopo il febbraio del 2007 l'avvocato RA

2.

non potesse più “patrocinare” (nel senso dell'art. 64 cpv. 1 CPC) il AO

1.

è evidente. Il fatto però che in seguito egli abbia persistito nel

rappresentare il AO 1 dimostra che in realtà, anche in precedenza, egli non

esercitava un patrocinio professionale, ma agiva come organo del AO 1. Il quale

poteva naturalmente stare in causa da sé (art. 38 cpv. 1 e 39 cpv. 1 CPC). Né

l'appellante contesta che l'avvocato RA 2 sia “procuratore a tutti gli effetti” del AO 1 (come il legale medesimo si definiva nella lettera al Pretore

del 2 febbraio 2007, citata poc'anzi). Ancora nelle osservazioni all'appello,

del resto, l'avvocato RA 2 conferma di essere “procuratore generale”, oltre che consulente giuridico del AO 1, pur negando ogni rapporto

d'impiego (memoriale, pag. 9, punto 19).

d) Ne

segue che l'avv. RA 2 ha agito (e continua ad agire) in giudizio simultaneamente

per sé e come organo del AO 1. La tariffa dell'Ordine degli avvocati vale

tuttavia per i soli patrocinatori professionali (art. 1), alla stessa stregua

dell'attuale regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 10). La

persona fisica che agisce da sé e la persona giuridica che agisce mediante i

propri organi hanno diritto soltanto a un'equa indennità per l'incomodo (RtiD

II-2005 pag. 680 consid. 9 con rinvii). Inquisire sull'effettivo

valore della lite, rispettivamente sull'effettivo valore dei titoli

rivendicati, poco soccorre quindi nella fattispecie, l'art. 9 TOA non applicandosi

alla commisurazione delle eventuali ripetibili dovute all'avvocato RA 2 e al AO

1.

È vero che questa Camera ha fatto capo alla tariffa

dell'Ordine degli avvocati per definire le ripetibili in favore dell'avvocato RA

2.

e del AO 1 quando ha stralciato dai ruoli la causa inc.

11.2007.25

(sopra, lett. I), ma è altrettanto vero che a quel momento non era

ancora noto alla Camera il ruolo svolto dall'avvocato RA 2 in seno al AO 1.

Quel metodo di calcolo non può dunque continuare ad applicarsi.

La

AO 2 sottolinea – per quanto la concerne – di essersi associata

alla richiesta di cauzione processuale, sicché l'ammontare del deposito

dovrebbe tenere conto anche delle eventuali ripetibili in suo favore

(osservazioni all'appello, pag. 7 punto 19). In realtà all'udienza del 6 luglio

2007.

essa ha sì dichiarato di unirsi alla richiesta dell'avvocato RA 2 e del AO

1, ma non ha chiesto che l'attrice prestasse cauzione – e per che importo –

anche in suo favore (act. XXXVI, pag. 2 in alto), tant'è che il Pretore ha statuito

unicamente sull'istanza dell'avvocato RA 2 (decreto impugnato, dispositivo n.

4). Che il Pretore abbia omesso di statuire su alcunché, del resto, la AO 2 non

pretende.

e) La

questione è di sapere, in ultima analisi, quale indennizzo sarà presumibilmente

riconosciuto all'avvocato RA 2 e al AO 1, ove l'attrice uscisse sconfitta dalla

causa, per essersi dovuti difendere nel merito, fatta astrazione dal procedimento

cautelare cui si riferiva la cauzione processuale di fr. 5 000 000.–, venuto a

cadere proprio per il mancato deposito della somma. In casi del genere l'indennizzo

va commisurato alla verosimile entità delle prestazioni che la parte è chiamata

a svolgere, al grado di complessità del processo, all'intralcio che il dispendio

di tempo dedicato alla difesa reca all'attività professionale, all'eventuale

perdita di guadagno e al verosimile esito conseguito (criteri che presiedevano,

seppure con maggiore severità, anche alla fissazione di

indennizzi giusta l'art. 159 cpv. 2 vOG: v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 158 in alto).

Nella

fattispecie la causa si annuncia relativamente comples­sa, mentre non è

possibile prevedere quale sarà l'ampiezza del­l'istruttoria, non essendo ancora

avvenuta l'udienza preliminare di merito. Le implicazioni internazionali

lasciano supporre, nondimeno, una certa laboriosità dell'assunzione delle

prove. Quanto al valore litigioso, esso risulta nominalmente

enorme, ma tutto si ignora sull'effettivo valore dei titoli rivendicati. Né

bisogna dimenticare che l'avvocato RA 2 già conosce i fatti alla base del

contenzioso e che la rappresentanza del AO 1 non sembra rendergli il compito

più difficile, tanto ch'egli agisce con atti processuali unici. Per converso,

il tempo e l'impegno da profondere in una causa come quella in esame sono

verosimilmente ragguardevoli, quantunque l'avvocato RA 2 non eserciti più il

patrocinio forense (per lo meno in cause civili e penali, non figurando più nel

registro cantonale). Tutto ponderato, si può supporre di conseguenza che,

risultassero vittoriosi nel merito, lui e il AO 1 potranno contare, per l'incomodo

che la causa avrà loro cagionato, su un'indennità di complessivi fr. 150 000.–. Dovesse tale

ammontare rivelarsi inadeguato, essi potranno sempre chiedere un aumento della

cauzione, motivando e giustificando debitamente la pretesa. Il dispositivo n.

4.2

del decreto impugnato va riformato di conseguenza.

8.

Si ricordi infine

che un obbligo di prestare cauzione non lede – di per sé – il diritto federale,

a meno che l'importo richiesto appaia sproporzionato o iniquo (DTF 132 I 137

consid. 2.1). Una cauzio­ne processuale di fr. 400 000.– per una

causa del valore litigioso di US$ 5 250 000 (compresa la

procedura di appello), ad esempio, è già stata ritenuta legittima (DTF 132 I

134). Lecita è stata reputata altresì una cauzione processuale di fr. 100 000.– per una

causa del valore litigioso di fr. 2 000 000.– (citazione in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad

art. 153 CPC). Nella fattispecie l'attrice obietta che, secondo la AO 2, le note promissorie sarebbero false, sicché il loro valore sarebbe

nullo. A parte il fatto però che, se così fosse, mal si capirebbe come mai essa

insista nel rivendicare in proprietà una quota dei titoli, l'asserzione manca

di qualsiasi elemento a conforto. Né si può si può condividere la tesi secondo

cui l'obbligo di prestare cauzione previsto all'art. 153 cpv. 1 lett. b CPC

violereb­be il divieto di discriminazione per motivi d'origine (art. 4 cpv. 1

Cost.), giacché esso dipende dal domicilio all'estero dell'attore, non dalla

cittadinanza (citazione in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., appendice 2000/2004, n. 71 ad art. 153). Quanto al diverso

trattamento dell'attrice rispetto ai convenuti, a loro volta domiciliati all'estero,

esso è manifestamente giustificato dal fatto che tenuto a prestare cauzione è

chi adisce il giudice, non chi deve difendersi. Relativamente agli asserti

predetti non è il caso pertanto di attardarsi.

II. Sull'appello

della AO 2

9.

Il

giudice statuisce sui presupposti e sulle eccezioni processuali mediante

decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), sempre che l'udienza preliminare sia stata

limitata all'accertamento degli uni o delle altre, onde la continuazione della

causa su tali punti finché questi non siano risolti “con giudizio definitivo” (art. 181 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha circoscritto l'udienza preliminare del 16 aprile 2007 – appunto – alla discussione sull'immunità giurisdizionale

sollevata dalla AO 2 il 30 gennaio 2007 (sopra, lett. D; act. XXXIII, pag.

2.

in alto). Esperito in

tempo utile (art. 308 cpv. 1 CPC), l'appello contro il

decreto pretorile è dunque ricevibile.

10.

Nelle

osservazioni all'appello l'attrice obietta che con il decreto impugnato il

Pretore avrebbe dovuto dirimere anche la contesa legata alla legittimazione dei

rappresentanti della AO 2, poiché nel caso in cui mancasse a costoro la

capacità di rappresentanza non avrebbe alcuna efficacia nemmeno l'immunità

giurisdizionale da loro invocata. L'interessata chiede di conseguenza che

questa Camera accerti essa medesima la legittimazione di tali rappresentanti,

legittimazione da cui dipende anche la proponibilità dell'appello. Così

argomentando, l'attrice dimentica nondimeno che il problema correlato all'immunità

giurisdizionale dello Stato estero dipende sì dalla capacità ad agire dei

rappresentanti della AO 2, ma solo nella misura in cui l'immunità sia stata regolarmente

invocata ed effettivamente sussista. Si tratta di una questione che, con ogni

evidenza, dev'essere chiarita. Quanto alla legittimazione in appello, poco

sussidia inquisire se l'appello appare votato alla reiezione.

11.

Il 12

marzo 2009 l'attrice ha inoltrato a questa Camera un'istanza di restituzione in

intero per essere ammessa a produrre copia di una sentenza emanata il 13

febbraio 2009 dalla United States District Court for the Southern District

of Ohio, Eastern Division, in un procedimento che riguardava alcune

note promissorie da lei rivendicate, come pure copia di un decreto di non luogo

a procedere emesso il 16 febbraio 2009 dal Procuratore pubblico del Cantone

Ticino in esito a una denuncia sporta dalla AO 2 per truffa e falsità in

documenti nei confronti suoi e di terzi (sopra, lett. N). La sentenza americana

non è di rilievo. Che un tribunale estero abbia respinto l'immunità di giurisdizione

invocata dalla AO 2 nel quadro di una causa estranea a quella in esame ancora

non significa che nel caso specifico questa Camera debba fare altrettanto. Contrariamente

a quanto assevera l'attrice, poi, non è dato a divedere in che modo il decreto

di non luogo a procedere emanato

dal Procuratore pubblico possa influire sul giudizio odier­no. Nella situazione descritta conviene pertanto statuire senza

indugio sull'appello.

12.

Litigiosa

è anzitutto la tempestività con cui è stata fatta valere davanti al Pretore l'immunità

di giurisdizione. La AO 2 sostiene di non avere mai rinunciato a tale privilegio

e rammenta che i presupposti processuali – come la giurisdizione – vanno esaminati

d'ufficio in ogni stadio di causa. Ora, che la giurisdizione costituisca un

presupposto processuale è vero (art. 97 n. 1 CPC). Il Tribunale federale ha

avuto modo di ricordare ancora recentemente, tuttavia, che l'immunità

giurisdizionale di Stati esteri non è una questione d'ordine pubblico,

sicché il giudice deve esaminarla solo su richiesta e non di propria iniziativa

(DTF 130 III 140 consid. 2.1 in principio con richiamo). Il privilegio va fatto

valere dunque alla stregua di un'eccezione processuale (nel senso dell'art. 98

CPC), nel segno del principio per cui la giurisprudenza svizzera tende da

sempre a restringere l'immunità degli Stati (DTF 134 III 572 consid. 2.2 in

principio). Presupposto processuale è, invece, la giurisdizione civile su

una persona, ad esempio su una persona con statuto diplomatico (DTF 133 III

542.

consid. 4.2 con riferimenti). Ora, le eccezioni processuali non addotte con

la risposta sono perente (art. 78 cpv. 2 prima frase CPC). Nella fattispecie la

AO 2 non ha invocato alcuna immunità giurisdizionale

con la risposta del 10 giugno 2005 né, per altro, con la duplica del 22

febbraio 2006. Solo nel corso dell'istruttoria intesa

ad accertare la legittimazione dei suoi rappresentanti (art.

97.

n. 4 CPC), il 30 gennaio 2007, essa ha inoltrato una domanda processuale, valendosi del privilegio

(sopra, lett. D). A quel momento però l'eccezione era ampiamente perenta.

L'appello in esame potrebbe essere rigettato, di conseguenza, già per tale motivo.

13.

Si

volesse anche fare astrazione da quanto precede, l'appello non sarebbe destinato

a miglior sorte. La giurisprudenza del Tribunale

federale sull'immunità giurisdizionale di Stati esteri è già stata diffusamente

esposta dal Pretore (decreto impugnato, consid. 2, 2.1, 2.2 e 2.3). Al riguardo

basti rammentare che fra la Svizzera e il Venezuela non sussistono accordi in

materia, né il Venezuela ha firmato – per ipotesi – la Convenzione europea del

16.

maggio 1972 sull'immunità degli Stati (RS 0.273.1) o la Convenzione delle

Nazioni Unite sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni, per

altro non ancora ratificata neppure dalla Svizzera (Candrian, La Convention des Nations Unies sur les

immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, in: SJ 128/2006 II 95

segg.). La fattispecie va pertanto valutata alla luce dei

principi sviluppati dal Tribunale federale secondo i quali – in sintesi – uno

Stato straniero può essere convenuto davanti ai tribunali svizzeri qualora

abbia agito iure gestionis, ovvero come titolare di un diritto privato o

allo stesso titolo di un privato, sempre che il rapporto giuridico cui esso sia

parte abbia una connessione sufficiente con il territorio svizzero (da ultimo:

DTF 134 III 572 consid. 2.2).

14.

In

concreto il Pretore ha rilevato che la garanzia incorporata nelle note promissorie

non rientra nelle attività istituzionali (iure imperii) della AO 2 e che

tale obbligo denota sufficiente connessione con la Svizzera, poiché i titoli

prevedono l'applicabilità del diritto svizzero, possono essere oggetto di

richiesta di pagamento in tutto il mondo e si trovano materialmente a __________.

L'appellante non contesta che la garanzia incorporata nelle note promissorie si

configuri come un atto iure gestionis (in tal senso, del resto: DTF 124

III 389 consid. 4a). A suo parere, nondimeno, la fattispecie difetta di una

connessione sufficiente con il territorio svizzero.

a) Una

connessione sufficiente con il territorio svizzero (Binnen­beziehung) è

data qualora il rapporto giuridico sia sorto o debba essere eseguito in

Svizzera oppure il debitore abbia compiuto atti tali da creare un luogo

d'adempimento in Svizzera (DTF 120 II 407 consid. 4b con rimandi). Nel caso specifico

le note promissorie si trovano a __________, sono sottoposte al diritto

svizzero e soggiacciono alle norme della Camera di Commercio Internazionale

(doc. A), che consentono la riscossione della garanzia in tutto il mondo.

Certo, quest'ultima possibilità ancora non dimostra – come rileva l'appellante

– un nesso sufficiente con il territorio svizzero (DTF 106 Ia 150 in basso).

Non a torto l'ap­pellante sottolinea altresì che in concreto il rapporto

giuridico non è sorto in Svizzera e che le note promissorie si trovano a __________ per scelta unilaterale del detentore. Rimane la

circostanza, però, che i titoli prevedono l'applicabilità del diritto svizzero.

Ciò configura, ove si applichi per analogia la dottrina e la giurisprudenza relativa

all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF in materia di sequestro, “un

legame suffi­ciente

con la Svizzera” (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundes­gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4ª edizione, n.

34.

e 35 ad art. 271; Stoffel in:

Basler Kom­mentar, SchKG III, Basilea 1998, n. 85 ad art. 271; Stoffel/ Chabloz in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, Basi­lea 2005, n. 79 ad art. 271).

b) L'appellante

menziona una sentenza del 22 marzo 2000 in cui l'Obergericht del Canton

Zurigo, pur evocando la dottrina e la giurisprudenza relative all'art. 271 cpv.

1.

n. 4 LEF, non ha reputato “un legame sufficiente con la

Svizzera” la professio iuris in favore del diritto svizzero

contenuta in note promissorie estere (ZR 99/2000 pag. 303 consid. 6). Essa trascura

tuttavia che in quel caso l'aggancio con la Svizzera è stato giudicato

insufficiente perché i tribunali svizzeri erano stati aditi come semplice “foro

di necessità” giusta l'art. 3 LDIP. L'Obergericht ha ritenuto così che

in simili frangenti occorra far capo a maggior rigore e non permettere che il

mero assoggettamento di un rapporto giuridico al diritto svizzero basti per

creare un foro di necessità in Svizzera. Nel caso in rassegna il Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud è stato adito non come foro di necessità (petizione,

pag. 7, punto 13.1), bensì come foro del luogo in cui si trovano i beni

rivendicati (art. 98 cpv. 1 LDIP), rispettivamente come foro del luogo in cui

l'atto illecito è stato commesso o ha prodotto i suoi effetti (art. 129 cpv. 2

LDIP). Che la Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud risponda o non

risponda a tali requisiti è una questione ancora da risolvere. Sta di fatto che

la sentenza dell'Obergericht non può essere riferita tale quale

all'odierna controversia.

c) Non

si disconosce che, quando ha riveduto l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, il legislatore

ha inteso adottare una nozione di “legame sufficiente con la Svizzera”

meno restrittiva di quella sviluppata dalla giurisprudenza sull'immunità

giurisdizionale degli Stati esteri (Stof­fel,

op. cit., n. 81 ad art. 271 LEF; Stoffel/Chabloz,

op. cit., n. 75 ad art. 271 LEF). La dottrina e la prassi relative all'art. 271

cpv. 1 n. 4 LEF non vanno pertanto applicate pedissequamente ove si tratti di

valutare il privilegio invocato da Paesi stranieri. Pertanto, come si è appena

visto, una professio iuris in favore della legge svizzera contenuta in note

promissorie estere non basta per giustificare una connessione sufficiente con

la Svizzera qualora i tribunali svizzeri siano aditi quale semplice “foro di necessità”. Giustifica invece una connessione sufficiente ove i tribunali

svizzeri siano aditi, come nella fattispecie, in virtù di ordinarie norme di

conflitto sulla competenza per territorio. Ne discende, per concludere, che

l'appello sarebbe votato all'insuccesso quand'anche la AO 2 aves­se ritualmente

eccepito la propria immunità di giurisdizione.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

15.

La tassa di giustizia e le spese dell'appello presentato dalla

AP 1

sulla cauzione processuale seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC). L'attrice uscendo vittoriosa in misura superiore al 97.5% (riduzione

della cauzione da fr. 6 500 000.– a fr. 150 000.–), non è il caso di prelevare la trascurabile quota di oneri

che andrebbe a suo carico, mentre i convenuti che hanno proposto a torto di respingere

l'appello vanno tenuti a corrispondere all'attrice un'adeguata indennità per

ripetibili.

L'esito

dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le

ripetibili di prima sede. Da un lato il Pretore ha respinto la richiesta

dell'avvocato RA 2 e del AO 1, che postulavano lo stralcio dell'intero processo

dai ruoli per mancato versa­mento della cauzione, dall'altro ha accolto la

richiesta subordinata dei medesimi, che sollecitavano – nel caso in cui fosse decaduto

il solo procedimento cautelare – la fissazione di una cauzione per la causa di

merito. Non bisogna dimenticare tuttavia che, rispetto alla cifra pretesa dai richiedenti

(fr. 20 000 000.–), l'importo risulta inferiore all'1%. La AO 2, da parte sua, si era associata solo alla richiesta subordinata dell'avvocato RA 2 e del AO 1, senza

pronunciarsi sull'ammontare della cauzione. Quanto all'attrice, essa si era

opposta allo stralcio dell'intero processo dai ruoli, chiedendo di rinviare a

più tardi la decisione sulla cauzione per la causa di merito (so­pra, lett. H).

In definitiva l'avvocato RA 2 e il AO 1 soccombono sulla domanda principale e

ottengono causa vinta per meno dell'1% sulla domanda subordinata. Appare giusto

di conseguenza che sopportino gli oneri processuali e le ripetibili. Non è il

caso invece di addebitare oneri né di assegnare ripetibili alla AO 2, che si è

limitata ad appoggiare la richiesta dell'avvocato RA 2 e del AO 1, senza

esprimersi sull'ammontare della cauzione.

16.

La

tassa di giustizia e le spese dell'appello presentato dalla AO 2 seguono la soccombenza

di quest'ultima (art. 148 cpv. 1 CPC), che va tenuta a rifondere all'attrice adeguate ripetibili, come pure un'equa

indennità per l'incomodo all'avvocato RA 2 e al AO 1.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

17.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierno decreto sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di

decisioni incidentali, essi seguono la via giudiziaria del­l'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso

dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente

la soglia di fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello della AP 1 è parzialmente accolto, nel senso

che i dispositivi n. 4.2 e 4.3 del decreto impugnato sono così riformati:

4.2 Alla AP 1 è fissato un

termine di 30 giorni per depositare una cauzione processuale di fr. 150 000.– costituita da una garanzia bancaria rilasciata

da un istituto di credito svizzero o avente sede in Svizzera.

4.3 La tassa di giustizia

di fr. 10 000.– e le spese di questa procedura, da anticipare

per metà dalla AP 1 e per l'altra metà dall'avv. RA 2 e dal AO 1 in solido, sono

poste solidalmente a carico dell'avv. RA 2 e del AO 1, i quali rifonderanno

alla AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 10 000.–

complessivi per ripetibili. Non si riscuotono spese dalla AO 2 né si assegnano

ripetibili a quest'ultima.

II. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 5000.–

b) spese fr.

50.–

fr.

5050.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per un mezzo a carico di RA 2 e del AO 1

in solido e per l'altro mezzo a carico della AO 2, i quali rifonderanno alla AP

1, con vincolo di solidarietà, fr. 20 000.– complessivi per ripetibili.

III. L'appello

della AO 2 è respinto e i dispositivi n. 1 e 1.1 del decreto impugnato sono

confermati.

IV. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 5000.–

b) spese fr.

50.–

fr.

5050.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla AP 1 fr. 10 000.– per

ripetibili, come pure all'avvocato RA 2 e al AO 1 un'indennità di

fr. 1000.– complessivi.

V. Intimazione:

–;

–;

–.

Comunicazione:

–;

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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