11.2008.33
Accertamento di un presupposto processuale: procedura applicabile
31 marzo 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2008.33
Data decisione, Autorità:
31.03.2008, ICCA
Titolo:
Accertamento di un presupposto processuale: procedura applicabile
ATTO NULLO / ATTI NULLI
CONTRADDITTORIO
art. 93 CPC-TI
art. 97 CPC-TI
art. 99 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.33
Lugano,
31 marzo 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2008.50 (azione di
accertamento) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione del 13 marzo 2008 dall'
AP 1
(PA 1)
contro
AO 1
(rappresentata dal RA 1);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 17 marzo 2008 presentato dall'avv. AP 1 contro
la sentenza emessa il 14 marzo 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 __________, l'avv. AP 1 ha diretto il __________. Alla sua
entrata in carica essa non avrebbe rinvenuto alcun archivio di direzione. Avrebbe
organizzato così un proprio archivio contenente copie di fascicoli da lei
studiati ed elaborati (con note e commenti personali), carte e lettere, appunti
sulla sua attività in seno alla __________, in consigli di amministrazione, in commissioni
federali e nell'ambito del __________, come pure testi e discorsi pubblici,
interventi parlamentari, conferenze stampa e interviste, oltre a biglietti
privati di augurio e di sostegno ricevuti da cittadini e amici. Costituito da
più di mille scatole, l'archivio è in possesso dell'ex magistrata a Lugano.
B. Con
lettera del 4 dicembre 2007 il RA 1 ha invitato l'avv. AP 1 a consegnare entro
dieci giorni l'intero archivio al cancelliere dello Stato, definendo il
carteggio di interesse essenzialmente pubblico poiché necessario per assicurare
la continuità e il coordinamento delle attività dipartimentali,
dell'amministrazione e del governo. L'interessata ha ricorso l'11 dicembre 2007
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di annullare quel sollecito o,
in subordine, di riesaminarne la portata perché si chiarisse quali incarti mancassero
davvero al governo cantonale e si tutelassero i diritti dei terzi. Statuendo il
3 marzo 2008, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato il
ricorso irricevibile per incompetenza e ha trasmesso gli atti al Tribunale federale
(art. 48 cpv. 3 LTF), che con sentenza 1C_104/2008 del 13 marzo 2008 ha
dichiarato a sua volta il ricorso inammissibile, senza riscuotere tasse né spese.
C. Quello
stesso 13 marzo 2008 l'avv. AP 1 ha convenuto lo AO 1 davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona con una petizione chiedente quanto segue:
1. È accertata la natura personale
dell'archivio politico (e privato) dell'avv. AP 1 che fa oggetto del
contendere.
2. È
accertato il diritto di proprietà dell'attrice sull'archivio da essa costituito
ad hoc durante la sua permanenza in governo quale AP 1 __________, ora
preteso in restituzione da parte del RA 1, fatta salva la possibilità del
governo di avere copia di atti che esso non riuscisse più a reperire presso i
competenti uffici di interesse per le sue competenze, in quanto reperibili
nell'archivio personale dell'attrice.
3. Protestate
spese e ripetibili.
D. Con
sentenza dell'indomani, 14 marzo 2008, il Pretore ha dichiarato la petizione
irricevibile per difetto di giurisdizione civile (dispositivo n. 1), “considerato l'interesse eminentemente pubblico
delle questioni sollevate dall'attrice” e “ritenuta
pertanto la natura chiaramente amministrativa della problematica”. Ciò posto, egli
ha trasmesso l'incarto al RA 1 “per quanto di sua competenza” (dispositivo n.
2), senza prelevare tasse né spese (dispositivo n. 3).
E. Contro
la sentenza appena citata è insorta l'avv. AP 1 con un appello del 17 marzo
2008 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel
senso di accertare la competenza di questa Camera – o,
subordinatamente, la competenza del Pretore del Distretto di Bellinzona – “a conoscere sulla petizione 13 marzo 2008”. In via ancor più subordinata essa propone
di annullare la sentenza impugnata e di trasmettere gli atti all'autorità che questa Camera reputa competente. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. L'attrice medesima ha definito la sua petizione come “azione di accertamento” con esplicito richiamo all'art. 71 CPC.
Quanto al valore litigioso, essa soggiunge nell'appello che a suo modo di
vedere la causa non ha natura patrimoniale (pag. 4, seconda metà e 8 nel mezzo).
Ciò pare confermato anche dalla sentenza emanata dal Tribunale federale il 13
marzo 2008 (consid. 1.3.3 in fine). Ora, “se una domanda è di natura non patrimoniale o se il suo valore non
può essere determinato, la controversia è di competenza appellabile del
Pretore, riservate le disposizioni di leggi speciali” (art. 14 CPC). Quest'ultima deroga non attenendo al caso in esame,
la sentenza del Pretore può solo essere stata emessa nel quadro di una
procedura ordinaria appellabile. Tempestivo (art. 308 cpv. 1 CPC), il rimedio
giuridico dell'attrice è pertanto ammissibile.
2.
Nel
Cantone Ticino le sentenze civili devono contenere, “a pena di nullità”, le
domande delle parti, come pure “l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto” (art. 285 cpv. 2 lett. d e lett. e CPC).
In concreto appare dubbio che la motivazione della sentenza pretorile, limitata a due righe
telegrafiche (“considerato l'interesse eminentemente pubblico delle questioni sollevate dall'attrice” e “ritenuta pertanto la natura chiaramente amministrativa della problematica”),
adempia i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
Invano si cercherebbe di comprendere per vero, dalla sentenza impugnata, quale
fosse la fattispecie sottoposta al Pretore, che cosa chiedesse l'attrice e per
quali motivi. Oltre a ciò, nel fascicolo processuale non figurano più nemmeno i
documenti acclusi alla petizione, il che rende ancora più arduo a questa Camera
l'esercizio del proprio controllo giurisdizionale (sul criterio: DTF 129 I 236
consid. 3.2 con rinvio). A rigore quindi la sentenza impugnata andrebbe dichiarata
nulla già per insufficienze di forma. Comunque sia, si volesse da ciò
prescindere, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni in
appresso.
3.
Il
Pretore ha ritenuto irricevibile la petizione, nel caso
specifico, per difetto di giurisdizione civile. Che la giurisdizione sia un presupposto
processuale da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa è indiscutibile
(art. 97 n. 1 CPC). E che il giudice non debba necessariamente attendere l'udienza
preliminare – come prevede l'art. 99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di
un presupposto dubbio è altrettanto pacifico (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 315 nota 377). Resta il
fatto però ch'egli deve rispettare il diritto di essere sentito delle parti. A
tal fine è sufficiente che segua, per analogia, la procedura degli incidenti
processuali (art. 98 CPC): egli ordina perciò l'accertamento del presupposto da
chiarire e indice un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC). Dandosi particolare complessità,
può anche disporre che la discussione sia preceduta da uno scambio di atti scritti
(art. 93 cpv. 2 CPC). Tenuta l'udienza, egli statuisce con decreto se accerta l'esistenza
del presupposto processuale e con sentenza se dichiara l'azione irricevibile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., pag. 315
nota 378).
4.
Nella
fattispecie non consta nulla del genere. Esaminata la petizione, il Pretore
l'ha dichiarata irricevibile l'indomani senza seguire procedura alcuna. Ciò offende
non solo le regole più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il
diritto di esprimersi delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto dell'attrice, la
quale si è vista respingere l'azione in ordine senza aver potuto prendere
posizione sull'esistenza del presupposto processuale. Ora, un atto di procedura
diretto contro una parte che non è stata messa in condizione di rispondere è
nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art.
142.
cpv. 2 CPC). Ciò vale non solo per gli atti di procedura, ma anche per le
sentenze, ove siano impugnate (art. 146 CPC). È vero che una violazione del
diritto d'essere sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto
modo di esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione
in fatto e in diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438
consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma tale sanatoria
costituisce l'eccezione, non la regola. In concreto poi si tratterebbe di emendare
un'intera fase processuale (compresa l'udienza cui si è accennato al consid. 3),
il che non compete a un'autorità di ricorso. Ne segue che, non andasse
dichiarata nulla per carenza di forma, la sentenza del Pretore va dichiarata
nulla per inosservanza del contraddittorio.
5.
Si
aggiunga ad ogni buon conto che l'opinione del Pretore, secondo cui un “interesse eminentemente pubblico” all'esito del processo osterebbe all'esistenza
della giurisdizione civile, non trova apparentemente alcun conforto in dottrina
né in giurisprudenza. Quanto poi alla “natura chiaramente amministrativa della problematica”, mal si intravedono le connotazioni.
L'attrice ha promosso una causa civile intesa a far accertare un suo diritto di
proprietà (art. 71 CPC). Perché tale contenzioso dovrebbe avere indole amministrativa
non si comprende. Al contrario: nozione e contenuto del diritto di proprietà dipendono
dall'ordinamento privato, quand'anche si tratti di proprietà rivendicata dallo
Stato (Häfelin/Müller/Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ª edizione, pag. 505 n. 2365). Il diritto
pubblico determina poi se tale proprietà appartenga al patrimonio amministrativo
o al patrimonio finanziario dello Stato, ma ciò nulla toglie alla giurisdizione
civile, tanto meno nel caso in cui sia – come nella fattispecie – un privato
cittadino (e non lo Stato) a chiedere di accertare la sua proprietà. Non
dovesse riscontrarne i presupposti, il giudice civile respingerà dunque l'azione,
ma non si dichiarerà per ciò solo incompetente.
6.
In
realtà la petizione dell'attrice pone un problema preliminare, ma non a livello
di competenza, bensì di oggetto litigioso. Ove un attore chieda di accertare il
suo diritto di proprietà su un bene, in effetti, gli incombe di indicare con
sufficiente precisione di quale bene si tratti. L'identità dell'oggetto è
determinante già per il fatto che – dandosi una successiva contesa – occorre
poter definire se la proprietà di quel bene sia stata giudizialmente accertata
o no. L'esigenza di individuare sufficientemente l'oggetto è quindi decisiva (v.
Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 8ª
edizione, pag. 214 n. 8). Nella fattispecie si cercherebbe invano di sapere con un minimo di
precisione su che cosa verta l'azione di accertamento.
L'attrice evoca genericamente, nella sua richiesta di giudizio, un “archivio politico (e privato)” composto di oltre un migliaio di scatole (sopra, lett. A), ma un'azione
civile non può riguardare un bene tanto indistinto. Sorgendo ulteriore
contestazione intorno alla proprietà dell'uno o dell'altro documento, si
porrebbero invero delicate questioni interpretative sulla portata della forza
di giudicato legata alla sentenza. Appare quindi
indispensabile che in concreto il giudice provochi i necessari chiarimenti
dall'attrice prima di intimare la petizione al convenuto, il quale deve potersi
determinare con sufficiente precisione sui singoli oggetti dell'azione di
accertamento.
Certo, nella
petizione l'attrice offriva il deposito dell'“archivio” presso
l'autorità giudiziaria (pag. 6 in fondo). Non si vede tuttavia come un insieme
di scatole, fossero anche numerate, potrebbe contribuire all'identificazione
dei beni su cui è chiesto l'accertamento di proprietà, per lo meno finché non
esista una rubrica ordinata e sistematica dei documenti raccolti. L'attrice
sostiene di avere proposto allo Stato una procedura di “selezione” in contraddittorio
relativa al contenuto delle scatole, ma trascura che la causa in rassegna non è
un procedimento inteso a dissuggellare documenti sequestrati dall'autorità
penale (o penale amministrativa). È una causa civile ordinaria governata dal
principio attitatorio e dalla massima dispositiva, rimessa anzitutto alla
responsabilità di chi l'ha intentata. Spetta dunque all'attrice, non allo Stato
(né tanto meno al giudice o a suoi ausiliari) fornire un elenco sufficientemente
definito che permetta di individuare i beni al cui riguardo è chiesto di
accertare il diritto di proprietà. A maggior ragione ove si pensi che l'“archivio” è interamente nelle mani dell'attrice stessa.
7.
Se
ne conclude che l'appello merita accoglimento nella misura in cui tende a far annullare
la sentenza impugnata. Non invece nella misura in cui mira a far accertare formalmente
la competenza dell'una o dell'altra autorità giudiziaria, la cui procedura non incombe
a questa Camera (sopra, consid. 4). L'annullamento della sentenza impugnata ripristina,
per il resto, la litispendenza della causa davanti al Pretore.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul principio (annullamento
della sentenza impugnata), ma non sul formale accertamento chiesto alla Camera circa
la competenza dell'autorità giudiziaria preposta all'esame dell'azione. Essa dovrebbe
sopportare così una parte delle spese. Dato nondimeno che il convenuto non è
stato invitato a pronunciarsi sull'appello e non può essere tenuto a sopportare
costi, appare
equo rinunciare a ogni prelievo anche nei confronti dell'attrice.
Quanto alle ripetibili, non è il caso di attribuirne all'appellante, il cui grado
di soccombenza è sostanzialmente pari a quello di vittoria, né al convenuto, che
non ha dovuto formulare osservazioni.
9.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in
concreto – di una causa priva di carattere pecuniario (sopra, consid. 1) la
possibilità del ricorso in materia civile è data senza riguardo al valore
litigioso previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata. Per il
resto l'appello è respinto.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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