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Decisione

11.2008.35

Domanda di revisione per asserita svista manifesta

16 maggio 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi versati a titolo provvisionale possono poi essere conguagliati con

quelli dovuti a titolo definitivo. Nel caso in esame AO 1 aveva esplicitamente postulato,

al dibattimento finale del 21 novembre 2005, contributi

alimentari dall'agosto del 2003 (l'istanza era del 18 agosto 2003) e questa

Camera ha fissato contributi cautelari a decorrere, appunto, dall'agosto del

2003. Quanto ha – o può avere – deciso il Pretore in via provvisionale nel

corso della procedura non era di alcuna incidenza nella prospettiva del giudizio

finale (se non, come detto, sotto il profilo di eventuali conguagli). Sapere se

il Pretore abbia effettivamente soppresso il contributo provvisionale di fr. 1000.–

mensili dal 1° agosto 2004, quindi, poco importava ai fini della sentenza pronunciata

da questa Camera. Su tal punto la domanda di revisione si rivela sprovvista di

consistenza.

4. La

seconda svista manifesta cui sembra riferirsi il richiedente verte sul fatto che

il 25 marzo 2005 lo stesso AP 1 ha intentato azione di divorzio, negando alla

moglie qualsiasi contributo ali­mentare, foss'anche in via provvisionale. Al

riguardo tuttavia una svista manifesta della Camera è assolutamente esclusa,

già per la circostanza che l'introduzione di una causa di divorzio non risultava

dagli atti relativi alla protezione del­l'unione coniugale (nemmeno il

richiedente, del resto, pretende il contrario) ed era del tutto ignota alla

Camera. In proposito la domanda di revisione potrebbe quindi essere respinta

senza ulteriore disamina.

Se una

chiosa si rende necessaria, ciò è dovuto alla constatazione che il richiedente

disconosce una volta ancora gli effetti di una sentenza a protezione

dell'unione coniugale. Nella misura in cui asserisce che, avendo promosso

azione di divorzio, egli non era più tenuto a versare contributo alcuno alla

moglie, il richiedente mostra di non sapere in effetti che le misure adottate

dal giudice a protezione dell'unione coniugale, comprese quelle sui contributi

pecuniari dovuti da un coniuge all'altro, rimangono in vigore anche dopo

l'introduzione di una causa di divorzio finché il giudice del divorzio non

abbia statuito altrimenti, almeno in via provvisionale (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 41 ad art. 179 CC

con numerosi rinvii; Schwander,

op. cit., n. 15 ad art. 179 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2005.29 del 28 febbraio

2005, pag. 4 a metà). Nella fattispecie non risulta che il giudice del divorzio

abbia fissato in favore della moglie – nemmeno in via provvisionale – un contributo

di mantenimento inferiore a quello stabilito da questa Camera per il lasso di

tempo successivo al 23 febbraio 2004, se non il 25 marzo 2008 (dopo la sentenza

di questa Camera), quando l'ha soppresso retroattivamente (senza

contraddittorio) dal 25 marzo 2005. La domanda di revisione cade quindi, una

volta ancora, nel vuoto.

5. Il

richiedente soggiunge che, sollecitando un contributo alimentare giusta l'art.

176 cpv. 1 n. CC, AO 1 abusa dei propri diritti (art. 2 cpv. 2 CC), poiché essa

vive con __________, non ha redditi propri e con quell'uomo essa ha fondato “un

proprio nucleo familiare”. Ciò giustificherebbe una deroga al metodo che

disciplina il calcolo dei contributi pecuniari fra coniugi nelle procedure a

tutela del­l'unione coniugale costantemente applicato da questa Camera (sui criteri:

sentenza del 10 marzo 2008, consid. 4 e 5 con riferimenti). L'assunto non manca

Considerandi

di confusione. Anzitutto perché il richiedente dimentica di avere introdotto

una domanda di revisione, la quale non è un rimedio giuridico ordinario destinato

a ridiscutere la sentenza di appello (Rep. 1980 pag. 59 consid. 3). Ed egli non

pretende che la Camera sia incorsa in una svista manifesta negando, ad esempio,

un preteso concubinato di AO 1. Non può quindi rimettere in causa la sentenza

del 10 marzo 2008 censurando un abuso di diritto da parte della moglie.

In

secondo luogo il richie­dente dimentica che un conto è il metodo per il calcolo

dei contributi pecuniari fra coniugi applicabile nelle procedure a tutela del­l'unione

coniugale e un altro conto è l'abuso in cui potrebbe cadere un coniuge postulando

contributi siffatti. Occorre distinguere. Dal metodo di calcolo è lecito scostarsi

solo ove soccorrano le condizioni descritte da

questa Camera nella sentenza del 10 mar­zo 2008 (consid. 4). L'abuso di

diritto può condurre invece a una riduzione – o finanche a un azzeramento – del

contributo alimentare risultante dall'applicazione del metodo stesso, ma solo in

casi eccezionali e da ravvisare con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione,

n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere,

finora, solo ove il coniuge che postuli un contributo alimentare viva in concubinato

“qualificato” con una terza persona, oppure rifiuti

informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie, oppure riduca

deliberatamente la propria capacità di guadagno (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999,

n. 59c a 59f ad art. 163 CC; Hasenböhler/Opel

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 43 a 45 ad art. 163 CC con rinvii; I CCA,

sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 5 in fine).

Le due pretese sviste fatte valere dal richiedente non si riferiscono

a nessuna delle ipotesi testé riassunte: il decreto cautelare emesso senza

contraddittorio il 25 agosto 2004 dal Pretore evoca semplicemente “una modifica

delle circostanze dovute alla nascita del piccolo S__________, figlio della

signora AO 1, nonché della nascita del piccolo E__________, figlio del signor AP

1.

e della signora __________”, mentre l'introduzione della causa di divorzio da

parte di AP 1 non significa che la moglie eserciti in malafede i propri diritti.

In realtà la tesi dell'abuso andava debitamente allegata (motivando e rendendo verosimile

ad esempio, sulla scorta delle risultanze istruttorie, l'eventualità di un concubinato

“qualificato”) nell'ambito delle osservazioni all'appello presentato il 17

febbraio 2006 da AO 1, cui ha fatto seguito la sentenza 10 marzo 2008 di questa

Camera. Trattandosi di una questione di diritto, non è un tema invece che può

essere affrontato nel quadro di una revisione (l'art. 340 lett. d CPC

presuppone un errore di fatto). Anche al proposito la domanda in oggetto si rivela

così – in ultima analisi – destinata al rigetto.

6.

In

subordine il richiedente insta, come detto, perché il contributo alimentare

fissato a suo carico da questa Camera nella sentenza del 10 marzo 2008 sia

limitato al 31 luglio 2004. La richiesta è fuori luogo, come si è già avuto

modo di spiegare diffusamente (consid. 4), non senza ricordare che l'azione di

divorzio è stata promossa da AP 1 solo il 25 marzo 2005 e che il decreto cautelare

del 25 agosto 2004 (con cui il Pretore

ha soppresso il contributo di mantenimento dal 1° agosto 2004) riguarda

il mero assetto provvisionale e non l'istanza a protezione dell'unione coniugale

in sé.

7.

La

tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno

seguono la soccombenza del richiedente, che rifonderà alla controparte un'equa

indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).

8.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'entità del contributo

alimentare oggetto della domanda di revisione (fr. 1000.– mensili dal 1° agosto

al 31 dicembre 2003, fr. 1055.– mensili dal 1° gennaio al 22 febbraio 2004, fr.

1170.

– mensili dal 23 febbraio 2004 al 25 marzo 2005, quando è stato soppresso

retroattivamente dal giudice del divorzio

con decreto cautelare del 25 marzo 2008) non raggiunge la soglia di fr.

30.

000.–

per un ricorso in materia civile (art 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. La

domanda di revisione è respinta.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per

ripetibili.

3. Intimazione:

–;

Comunicazione:

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord;

Tribunale federale, Losanna (5A_229/2008).

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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