11.2008.38
Nullità di testamenti per incapacità di discernimento e vizio di volontà
11 gennaio 2010Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2008.38
Data decisione, Autorità:
11.01.2010, ICCA
Titolo:
Nullità di testamenti per incapacità di discernimento e vizio di volontà
AZIONE DI NULLITÀ
DIFETTO DI LIBERA VOLONTÀ
DISPOSIZIONI NULLE
TESTAMENTO OLOGRAFO
art. 467 CC
art. 469 CC
art. 519 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 519 cpv. 1 cf. 2 CC
Incarto n.
11.2008.38
Lugano
11 gennaio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.4 (nullità di
testamenti) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del
9 gennaio 2007 da
AP 1
contro
AO 1
AO 2 , e
AO 3
(patrocinate da PA 1 )
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 31 marzo 2008 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa il 29
febbraio 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1918), vedovo senza figli, domiciliato a __________, è deceduto a __________
il 25 febbraio 2006, lasciando i seguenti tre testamenti olografi:
Testamento
Io sottoscritto
__________ fu __________ nato il 21 marzo 1918, __________,
1. Revoco
ogni mia precedente disposizione testamentaria
2. Istituisco
quali mie uniche eredi per un quarto ciascuna le mie nipoti
AO
4 fu __________ __________
AO
1 moglie di __________.
AO
2 fu __________ __________
AO
3 fu __________ __________
3. alle
predette eredi spettano i miei averi presso la Banca __________ di __________
e la mia proprietà al mappale n. 921 RFD a __________, nonché eventuali altri
beni, dedotta ogni spesa
__________,
18 novembre 2003
In fede
__________
Testamento
Io
sottoscritto __________ fu __________ nato il 21 marzo 1918, __________,
revoco
ogni mia precedente disposizione testamentaria, e dedotta ogni spesa, lascio i
miei averi presso la banca __________ di __________ e la mia proprieta mappale
n. 921 RFD a __________ un quarto ciascuno alle mie nipoti
AO
4 fu __________ __________
AO
1 moglie di __________.
AO
2 fu __________ __________
AO
3 fu __________ __________
__________,
18 novembre 2003
__________
Testamento
Io
sottoscritto __________ fu __________ nato il 21 marzo 1918, __________
1. in
aggiunta al mio testamento olografo del 18 novembre 2003, istituisco quali mie
ulteriori eredi le mie nipoti:
AP
2 fu __________ __________
AP
1 fu __________ __________
2. Alle
predette eredi spetta, dedotta ogni spesa, un sesto ciascuna dei miei averi presso
la banca __________ di __________
In
fede
__________,
26 dicembre 2003
__________
AO 4
(1960), AO 1 (1963), AO 2 (1971) e AO 3 (1975) sono figlie di __________,
fratello di __________, moglie premorta di __________. AP 2 (1956) e AP 1
(1958) sono figlie di __________, fratello di __________. I tre testamenti sono stati pubblicati dal
notaio PA 1 il 17 marzo 2006 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona. Il
30 marzo successivo AP 2 e AP 1 hanno dichiarato di opporsi al rilascio del
certificato ereditario.
B. Il
9 gennaio 2007 AP 2 e AP 1 hanno convenuto AO 4, AO 1, AO 2, e
AO 3 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona,
chiedendo l'annullamento dei tre testamenti. Nella loro risposta del 13
febbraio 2007 le convenute hanno proposto di respingere la petizione. Le attrici hanno replicato il 20 marzo 2007, mantenendo le loro
posizioni. Nella duplica del 14 aprile 2007 le convenute hanno ribadito la loro
risposta. L'udienza preliminare si è tenuta il 21
maggio 2007 e l'istruttoria, iniziata il 21 giugno successivo, si è chiusa il
16 gennaio 2008. Le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale, limitandosi
a conclusioni scritte del 12 e del 14 febbraio 2008 nelle quali hanno confermato
le loro domande. Statuendo il 29 febbraio 2008, il Pretore ha
respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state
poste a carico delle attrici in solido, tenute a rifondere alle convenute, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– per ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorte a questa Camera con un appello
del 31 marzo 2008 nel quale postulano l'accoglimento della petizione e la conseguente
riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 23 aprile 2008 AO 4, AO 2, AO 3 e AO 1 concludono per la reiezione dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Nelle
procedure ordinarie il termine per appellare è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1
CPC). Il plico contenente la sentenza del Pretore, intimato il 29 febbraio
2008, è giunto alle attrici al più presto il giorno successivo. Il termine d'impugnazione
è cominciato a decorrere così il 2 marzo 2008, ma è rimasto sospeso dal 16 al
30.
marzo 2008 per le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1
lett. a CPC). Consegnato alla posta il 31 marzo 2008, l'appello in esame è quindi tempestivo.
2.
All'appello AP 2 e AP 1 accludono, oltre a documenti che già
figurano nel fascicolo processuale, un certificato medico del
17.
marzo 2008 rilasciato dal dott. __________ di __________. Prove nuove sono
tuttavia inammissibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il certificato
medico non può dunque essere preso in considerazione.
3.
Valutate le prove, nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che
al momento di redigere i testamenti il disponente fosse “sì affetto da demenza
senile, ma con ogni verosimiglianza capace di ragionare e disporre quindi dei
propri beni”, mentre il fatto che egli avesse stilato due disposizioni di
ultima volontà pressoché identiche lo stesso giorno ancora non consentiva di dubitare
circa le sue facoltà. Per il primo giudice, poi, nulla avvalorava
l'esistenza di violenze o minacce fisiche o psicologiche sul testatore, né di un
“secondo fine delle convenute nell'interessamento verso __________ dopo la sua entrata in casa
anziani”. Tanto meno – ha soggiunto il Pretore – le visite delle convenute indiziavano
circuizione o pressioni psicologiche. Per il primo giudice, in ultima analisi, i
testamenti erano espressione della libera volontà del disponente. Onde il
rigetto della petizione.
4.
Le appellanti criticano l'istruttoria, definita “una farsa, un
insieme di complici”, e rimproverano al Pretore di avere difeso l'operato di AO
2, tutrice di __________. Così argomentando, tuttavia, esse non sostanziano per
nulla le loro accuse, né gli atti denotano alcunché di anomalo. Le prove offerte
sono state tutte assunte e le deposizioni dei testimoni, ammoniti delle conseguenze
penali in caso di falsa dichiarazione, sono state registrate a verbale senza
contestazione da parte delle attrici, assistite da un patrocinatore. Nemmeno le
appellanti pretendono, del resto, che i testimoni abbiano proferito affermazioni
inveritiere. Perché l'istruttoria sarebbe stata “ricca di intrighi”, di
conseguenza, rimane un enigma. Al proposito l'appello non può essere vagliato oltre.
5.
Per
quel che riguarda la capacità di discernimento di __________, le appellanti lamentano
una violazione degli art. 467 e 519 cpv. 1 n. 1 CC. Sostengono che il disponente
era incapace di discernimento e che, quindi, i testamenti sono nulli.
a) Una disposizione a causa di morte può essere giudizialmente
annullata se, “al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità
di disporre” (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), era privo cioè della capacità di
discernimento (art. 16 CC). Gli
estremi che giustificano l'annullamento di una disposizione a causa
di morte per incapacità di discernimento del testatore sono già stati riassunti
dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 4; v. anche RtiD I-2008 pag. 1016
consid. 4a con citazioni; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2005.85 del 9 marzo
2009, consid. 5). Basti rammentare che sussiste incapacità di discernimento, in
specie, qualora al momento di redigere il testamento il disponente versasse in
uno stato duraturo di debolezza mentale dovuta a età o a malattia, com'è il
caso nell'ipotesi di persone affette da demenza senile.
L'incapacità di discernimento non si presume tuttavia
per la sola età
avanzata.
Va dimostrata anche se il testatore è vecchio, fisicamente
indebolito, di tanto in tanto confuso, soggetto a sporadiche amnesie per causa
di trauma cerebrale o a lacune mnemoniche (sentenza del Tribunale federale
5A_748/2008 del 16 marzo 2009 consid. 5.2 con rinvii, in particolare alla sentenza
5A_723/2008 del 19 gennaio 2009, consid. 3.1 e 4.1, in cui era stata diagnosticata
al testatore una grave sindrome psico-organica con esito
del “Mini Mental State test” pari a 14/30).
b) In concreto risulta che nell'aprile
2003.
il medico curante di __________, il generalista dott. __________ di __________,
constatando un disturbo della memoria del paziente, ha indirizzato quest'ultimo
da uno specialista (doc. D). Il geriatra dott. __________ di __________ ha
visitato il paziente il 28 maggio 2003, riscontrando un disturbo di media gravità
nella memoria recente, un disturbo lieve nel ragionamento, un disturbo lieve nella
denominazione e un disturbo lieve nella comprensione verbale, ciò che lo ha
indotto a diagnosticare una demenza di tipo degenerativo con stato depressivo associato
(doc. 4; deposizione del 9 ottobre 2007: verbali, pag. 5). Ricoverato
nell'ottobre del 2003 alla Clinica __________ di __________ in seguito a un
episodio di aggressività verso un nipote, __________ è stato sottoposto a
valutazione psichiatrica da parte dello psichiatra dott. __________, consulente
del nosocomio, il quale ha escluso la necessità di una degenza coatta (deposizione
del dott. __________, loc. cit.). Il 30 ottobre 2003 lo psichiatra e psicoterapeuta
dott. __________ di __________ ha poi visitato l'interessato, trovando un “paziente
correttamente
orientato
nelle consuete coordinate e a livello situativo, aperto, collaborante, buon
contatto emozionale, comprensioni e rimanenti facoltà cognitive modicamente
compromesse in senso psicoorganico, capacità di giudizio non alterato in modo
grossolano” (certificato del 3 novembre 2003, nel fascicolo “edizioni”, rubrica “Clinica __________”).
Trasferito
dalla Clinica __________ all'Ospedale distrettuale di __________, l'11 novembre
2003.
__________ è stato visitata dallo psichiatra e psicoterapeuta dott. __________,
il quale ha individuato “cognitivamente (…) alcune difficoltà mnestiche”, ma nel complesso ha definito il paziente “ben
orientato
nei tre dominii”, senza
grossolane alterazioni psicopatologiche, “se non una certa irrequietezza e tendenza ad alzare il tono di voce”
(certificato medico del 12 novembre 2003, nel fascicolo “edizioni”, rubrica “Casa Anziani di __________”). Durante la degenza l'interessato è
stato sottoposto infine a un ulteriore “Mini Mental State test” con esito di 26/30 (“valore
soglia”, secondo il dott. __________; deposizione del 9 ottobre 2007: verbali,
pag. 5), che confermava un lieve declino cognitivo (rapporto di uscita del 26
novembre 2003, nel fascicolo “edizioni”, rubrica “Casa
Anziani di __________”).
c) La
nozione giuridica di “malattia
mentale” (nell'accezione dell'art.
16.
CC) si riferisce solo a casi in cui le turbe psichiche abbiano conseguenze
tali da pregiudicare la capacità di ragionamento (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 280 n. 88). Non ogni malattia
o debolezza mentale lede però la capacità di discernimento (Bucher in: Berner Kommentar, n. 74 e 77
ad art. 16; Bigler-Eggenberger in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 29 ad art. 16). Lo stato di demenza di
tipo degenerativo che affliggeva __________ comportava un rallentamento irreversibile
delle capacità intellettive, che peggioravano di mese in mese (deposizione del
dott. __________ del 9 ottobre 2007, verbali pag. 7). Tuttavia il dott.__________,
pur non potendo affermare con certezza che l'anziano al momento di redigere i
testamenti fosse pienamente in grado di intendere e di volere, ha rilevato che
da un punto di vista medico-legale una demenza di tipo lieve non è in genere
tale da impedire al paziente di esprimere con cognizione di causa i propri
desideri relativi alle gestione e al destino dei propri beni (doc. 4 e
deposizione del 9 ottobre 2007: verbali, pag. 5 in fine). Per il dott. __________,
inoltre, nei mesi di novembre e dicembre 2003 __________ era capace di
intendere e di volere (doc. 3 e deposizione del 9 ottobre 2007, loc. cit.). Il
direttore della Casa per anziani di __________, dove I__________ è stato ricoverato
dal 6 febbraio 2004, ha dichiarato da parte sua: “All'inizio sono certo che __________
comprendeva ciò che io gli andavo dicendo” (deposizione di __________ del 6
dicembre 2007: verbali, pag. 12).
6.
Le
appellanti ricordano che lo zio, dopo essere stato posto sotto curatela, è
stato interdetto, e “tutore vuol dire (…) incapace”. Redatte da un malato di 85
anni, le disposizioni di ultima volontà non sarebbero dunque valide. Le
appellanti sottolineano inoltre che il Pretore medesimo si è domandato, senza trovare
risposta, perché mai il testatore avesse scritto due testamenti quasi identici
lo stesso giorno, “e quando
esiste un dubbio non è assolutamente giusto dare ragione a chi ha torto”. Esse
rilevano poi incongruenze e dimenticanze nelle tre disposizioni testamentarie,
sostenendo che “per legge vale sempre soltanto il testamento di ultima data”. Denunciano
altresì incoerenze nei due certificati medici del dott. __________, censurano
le affermazioni del patrocinatore delle convenute e criticano le dichiarazioni
del direttore della Casa per anziani di __________. Adducono che lo zio era di carattere succubo, non sapeva distinguere il bene
dal male né chi lo amava da chi lo odiava. Soggiungono che __________ le prediligeva
perché uniche nipoti di sangue, mentre le convenute lo
hanno bistrattato e deriso, hanno esercitato insieme con altri nipoti pressioni
su di lui e lo hanno circuito. Per di più – esse concludono – tutta l'eredità lasciata
dallo zio discende dal ramo dei __________ e non da quello delle convenute.
a) Che
con decisione del 10 febbraio 2004 la Commissione tutoria regionale 15 abbia
istituito in favore di __________ una tutela volontaria sulla base dell'art.
372.
CC è pacifico (doc. 2). A parte il fatto però che la misura è stata presa dopo
la stesura dei testamenti, essa non basta da sé sola per far presumere un'incapacità
di discernimento. A tal fine essa dev'essere sorretta da altre prove convergenti
(DTF 56 II 161 consid. 2). Né bisogna dimenticare che una tutela volontaria è istituita ove appena la domanda dell'interdicendo, chiara e non equivoca, sia formulata
liberamente e con sufficiente capacità di discernimento (Langenegger
in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 372 CC; Deschenaux/Steinauer op. cit., pag. 46 n. 147). Che poi un
testatore sia ottantacinquenne ancora non significa per ciò solo che egli sia
incapace di discernimento, salvo che l'età lo abbia reso debole di mente (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 30
n. 94a e nota 29). Quanto al fatto che prima di essere interdetto __________ fosse
“sotto curatela” (argomentazione nuova e, dunque, di
per sé irricevibile: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tutto
si ignora sui motivi per cui sarebbe stato adottato il provvedimento.
b) Si
conviene che la redazione di due testamenti pressoché uguali lo stesso giorno sia
una circostanza inusuale, ma essa non basta – come ha ritenuto il primo giudice
– per attestare un'incapacità
di discernimento. Né dimostrano una mancata capacità cognitiva differenze nella forma (esplicita istituzione di erede
in favore delle convenute, inserimento di numeri, aggiunta della locuzione “In
fede”) o nel contenuto delle disposizioni di ultima volontà (aggiunta di “nonché
eventuali altri beni”) oppure il fatto che i testamenti tradiscano dimenticanze,
come l'esistenza di un fratello delle convenute o la paternità di una di loro. Il testo delle disposizioni, semplice e
che designa eredi persone fisiche note al testatore, appare per altro ragionevole
(cfr. DTF 124 III 17 consid. 4c/cc).
c) Contrariamente a quanto sostengono le appellanti, non è vero
che solo l'ultimo testamento lasciato da un defunto sia valido. Per tacere del fatto
che in concreto esse hanno chiesto di annullare tutte e tre le disposizioni
dello zio, se un de cuius fa un nuovo testamento senza revocare
espressamente il precedente, la disposizione posteriore revoca l'anteriore solo
ove risulti con certezza che non ne sia un semplice complemento (art. 511 cpv.
1.
CC). E nella fattispecie __________ ha disposto il 26 dicembre 2003 “in
aggiunta al mio testamento olografo del 18 novembre 2003” (doc. A, inserto B), il
che basta per considerare la disposizione come addizionale alle precedenti (Steinauer, Le droit des successions,
Berna 2006, pag. 358 n. 728).
d) Quanto alle incongruenze in cui sarebbe caduto il dott. __________,
è vero che nel certificato medico del 4 luglio 2007 trasmesso all'avv. PA 1 egli
ha indicato come – a suo avviso – nel novembre-dicembre del 2003 __________ fosse
capace di intendere e volere (doc. 3), ciò che non aveva precisato nel
certificato medico del 6 aprile 2004 trasmesso all'avv. __________ (doc. D). A
prescindere dal fatto però che, sentito personalmente, egli ha confermato tale
opinione (deposizione del 9 ottobre 2007: verbali, pag. 7), nel certificato del
4.
luglio 2007 egli ha dichiarato espressamente di “rispondere alla sua domanda
contenuta nella lettera del 15.06.06”. Non consta che il patrocinatore delle
attrici abbia posto una domanda analoga. Circa le critiche rivolte al patrocinatore delle convenute, le appellanti
dimenticano che quegli difende le posizioni delle sue assistite, mentre per quel
che è di __________, direttore della Casa per anziani
di __________, durante la sua audizione egli può anche essere incorso in errori
ed essersi rivolto alle convenute in modo confidenziale, ma ciò ancora non inficia
la testimonianza, che nemmeno le appellanti pretendono essere inveritiera.
e) In
merito alla libera volontà del testatore, il dott. __________ ha definito “evidente
come, in presenza di un declino delle prestazioni mentali, una persona sia
maggiormente influenzabile e circuibile” (doc. 4). Dall'istruttoria tuttavia non
sono emersi elementi di una circonvenzione d'incapace, né è risultato che il
testatore fosse in balìa delle convenute. Rimproverare al Pretore di “essere
stato messo al corrente, ma di avere sorvolato su fatti gravi accaduti allo zio”
è quindi malevolenza. Né risultano provate le affermazioni
attribuite a AO 1 nella camera mortuaria, per altro smentite dall'interessata
(interrogatorio formale del 9 ottobre 2007, risposta n. 5.2). Anzi, a ben
vedere, se le cose stessero come le appellanti asseriscono, non si
comprenderebbe come mai nell'ultima disposizione testamentaria __________ si
sia ricordato delle nipoti “di sangue” e le abbia inserite tra le sue eredi, seppure limitatamente agli
averi bancari.
f) Ne segue che – come ha
concluso il Pretore – __________ era sì in condizioni psicofisiche ridotte per
malattia ed età, ma che le appellanti non hanno lontanamente recato indizi
idonei a confortare con “verosimiglianza
preponderante” una sua mancata capacità di disporre (RtiD I-2008 pag. 1016 consid. 4a). Ciò posto, la sentenza impugnata resiste alla critica.
7.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le appellanti rifonderanno
inoltre alle controparti, che hanno formulato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
8.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto
il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– (sentenza
impugnata consid. 1) ai fini di
un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1500.–
sono
posti a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alle convenute, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause
senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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