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Decisione

11.2008.38

Nullità di testamenti per incapacità di discernimento e vizio di volontà

11 gennaio 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2007.4 (nullità di

testamenti) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del

9 gennaio 2007 da

AP 1

contro

AO 1

AO 2 , e

AO 3

(patrocinate da PA 1 )

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 31 marzo 2008 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa il 29

febbraio 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________

(1918), vedovo senza figli, domiciliato a __________, è deceduto a __________

il 25 febbraio 2006, lasciando i seguenti tre testamenti olografi:

Testamento

Io sottoscritto

__________ fu __________ nato il 21 marzo 1918, __________,

1. Revoco

ogni mia precedente disposizione testamentaria

2. Istituisco

quali mie uniche eredi per un quarto ciascuna le mie nipoti

AO

4 fu __________ __________

AO

1 moglie di __________.

AO

2 fu __________ __________

AO

3 fu __________ __________

3. alle

predette eredi spettano i miei averi presso la Banca __________ di __________

e la mia proprietà al mappale n. 921 RFD a __________, nonché eventuali altri

beni, dedotta ogni spesa

__________,

18 novembre 2003

In fede

__________

Testamento

Io

sottoscritto __________ fu __________ nato il 21 marzo 1918, __________,

revoco

ogni mia precedente disposizione testamentaria, e dedotta ogni spesa, lascio i

miei averi presso la banca __________ di __________ e la mia proprieta mappale

n. 921 RFD a __________ un quarto ciascuno alle mie nipoti

AO

4 fu __________ __________

AO

1 moglie di __________.

AO

2 fu __________ __________

AO

3 fu __________ __________

__________,

18 novembre 2003

__________

Testamento

Io

sottoscritto __________ fu __________ nato il 21 marzo 1918, __________

1. in

aggiunta al mio testamento olografo del 18 novembre 2003, istituisco quali mie

ulteriori eredi le mie nipoti:

AP

2 fu __________ __________

AP

1 fu __________ __________

2. Alle

predette eredi spetta, dedotta ogni spesa, un sesto ciascuna dei miei averi presso

la banca __________ di __________

In

fede

__________,

26 dicembre 2003

__________

AO 4

(1960), AO 1 (1963), AO 2 (1971) e AO 3 (1975) sono figlie di __________,

fratello di __________, moglie premorta di __________. AP 2 (1956) e AP 1

(1958) sono figlie di __________, fratello di __________. I tre testamenti sono stati pubblicati dal

notaio PA 1 il 17 marzo 2006 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona. Il

30 marzo successivo AP 2 e AP 1 hanno dichiarato di opporsi al rilascio del

certificato ereditario.

B. Il

9 gennaio 2007 AP 2 e AP 1 hanno convenuto AO 4, AO 1, AO 2, e

AO 3 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona,

chiedendo l'annullamento dei tre testamenti. Nella loro risposta del 13

febbraio 2007 le convenute hanno proposto di respingere la petizione. Le attrici hanno replicato il 20 marzo 2007, mantenendo le loro

posizioni. Nella duplica del 14 aprile 2007 le convenute hanno ribadito la loro

risposta. L'udienza preliminare si è tenuta il 21

maggio 2007 e l'istruttoria, iniziata il 21 giugno successivo, si è chiusa il

16 gennaio 2008. Le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale, limitandosi

a conclusioni scritte del 12 e del 14 febbraio 2008 nelle quali hanno confermato

le loro domande. Statuendo il 29 febbraio 2008, il Pretore ha

respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state

poste a carico delle attrici in solido, tenute a rifondere alle convenute, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– per ripetibili.

C. Contro

la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorte a questa Camera con un appello

del 31 marzo 2008 nel quale postulano l'accoglimento della petizione e la conseguente

riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 23 aprile 2008 AO 4, AO 2, AO 3 e AO 1 concludono per la reiezione dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Nelle

procedure ordinarie il termine per appellare è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1

CPC). Il plico contenente la sentenza del Pretore, intimato il 29 febbraio

2008, è giunto alle attrici al più presto il giorno successivo. Il termine d'impugnazione

è co­minciato a decorrere così il 2 marzo 2008, ma è rimasto sospeso dal 16 al

30.

marzo 2008 per le ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1

lett. a CPC). Consegnato alla posta il 31 marzo 2008, l'appello in esame è quindi tempestivo.

2.

All'appello AP 2 e AP 1 accludono, oltre a documenti che già

figurano nel fascicolo processuale, un certificato medico del

17.

marzo 2008 rilasciato dal dott. __________ di __________. Prove nuove sono

tuttavia inammissibili in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il certificato

medico non può dunque essere preso in considerazione.

3.

Valutate le prove, nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che

al momento di redigere i testamenti il disponente fosse “sì affetto da demenza

senile, ma con ogni verosimiglianza capace di ragionare e disporre quindi dei

propri beni”, mentre il fatto che egli avesse stilato due disposizioni di

ultima volontà pressoché identiche lo stesso giorno ancora non consentiva di dubitare

circa le sue facoltà. Per il primo giudice, poi, nulla avvalorava

l'esistenza di violenze o minacce fisiche o psicologiche sul testatore, né di un

“secondo fine delle convenute nell'interessamento verso __________ dopo la sua entrata in casa

anziani”. Tanto meno – ha soggiunto il Pretore – le visite delle convenute indiziavano

circuizione o pressioni psicologiche. Per il primo giudice, in ultima analisi, i

testamenti erano espressione della libera volontà del disponente. Onde il

rigetto della petizione.

4.

Le appellanti criticano l'istruttoria, definita “una farsa, un

insieme di complici”, e rimproverano al Pretore di avere difeso l'operato di AO

2, tutrice di __________. Così argomentando, tuttavia, esse non sostanziano per

nulla le loro accuse, né gli atti denotano alcunché di anomalo. Le prove offerte

sono state tutte assunte e le deposizioni dei testimoni, ammoniti delle conseguenze

penali in caso di falsa dichiarazione, sono state registrate a verbale senza

contestazione da parte delle attrici, assistite da un patrocinatore. Nemmeno le

appellanti pretendono, del resto, che i testimoni abbiano proferito affermazioni

inveritiere. Perché l'istruttoria sarebbe stata “ricca di intrighi”, di

conseguenza, rimane un enigma. Al proposito l'appello non può essere vagliato oltre.

5.

Per

quel che riguarda la capacità di discernimento di __________, le appellanti lamentano

una violazione degli art. 467 e 519 cpv. 1 n. 1 CC. Sostengono che il disponente

era incapace di discernimento e che, quindi, i testamenti sono nulli.

a) Una disposizione a causa di morte può essere giudizialmente

annullata se, “al momento in cui fu fatta, il disponente non aveva la capacità

di disporre” (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), era privo cioè della capacità di

discernimento (art. 16 CC). Gli

estremi che giustificano l'annullamento di una disposizione a causa

di morte per incapacità di discernimento del testatore sono già stati riassunti

dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 4; v. anche RtiD I-2008 pag. 1016

consid. 4a con citazioni; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2005.85 del 9 marzo

2009, consid. 5). Basti rammentare che sussiste incapacità di discernimento, in

specie, qualora al momento di redigere il testamento il disponente versasse in

uno stato duraturo di debolezza mentale dovuta a età o a malattia, com'è il

caso nell'ipotesi di persone affette da demenza senile.

L'incapacità di discernimento non si presume tuttavia

per la sola età

avanzata.

Va dimostrata anche se il testatore è vecchio, fisicamente

indebolito, di tanto in tanto confuso, soggetto a sporadiche amnesie per causa

di trauma cerebrale o a lacune mnemoniche (sentenza del Tribunale federale

5A_748/2008 del 16 marzo 2009 consid. 5.2 con rinvii, in particolare alla sentenza

5A_723/2008 del 19 gennaio 2009, consid. 3.1 e 4.1, in cui era stata diagnosticata

al testatore una grave sindrome psico-organica con esito

del “Mini Mental State test” pari a 14/30).

b) In concreto risulta che nell'aprile

2003.

il medico curante di __________, il generalista dott. __________ di __________,

constatando un disturbo della memoria del paziente, ha indirizzato quest'ultimo

da uno specialista (doc. D). Il geriatra dott. __________ di __________ ha

visitato il paziente il 28 maggio 2003, riscontrando un disturbo di media gravità

nella memoria recente, un disturbo lieve nel ragionamento, un disturbo lieve nella

denominazione e un disturbo lieve nella comprensione verbale, ciò che lo ha

indotto a diagnosticare una demenza di tipo degenerativo con stato depressivo associato

(doc. 4; deposizione del 9 ottobre 2007: verbali, pag. 5). Ricoverato

nell'ottobre del 2003 alla Clinica __________ di __________ in seguito a un

episodio di aggressività verso un nipote, __________ è stato sottoposto a

valutazione psichiatrica da parte dello psichiatra dott. __________, consulente

del nosocomio, il quale ha escluso la necessità di una degenza coatta (deposizione

del dott. __________, loc. cit.). Il 30 ottobre 2003 lo psichiatra e psicoterapeuta

dott. __________ di __________ ha poi visitato l'interessato, trovando un “paziente

correttamente

orientato

nelle consuete coordinate e a livello situativo, aperto, collaborante, buon

contatto emozionale, comprensioni e rimanenti facoltà cognitive modicamente

compromesse in senso psicoorganico, capacità di giudizio non alterato in modo

grossolano” (certificato del 3 novembre 2003, nel fascicolo “edizioni”, rubrica “Clinica __________”).

Trasferito

dalla Clinica __________ all'Ospedale distrettuale di __________, l'11 novembre

2003.

__________ è stato visitata dallo psichiatra e psicoterapeuta dott. __________,

il quale ha individuato “cognitivamente (…) alcune difficoltà mnestiche”, ma nel complesso ha definito il paziente “ben

orientato

nei tre dominii”, senza

grossolane alterazioni psicopatologiche, “se non una certa irrequietezza e tendenza ad alzare il tono di voce”

(certificato medico del 12 novembre 2003, nel fascicolo “edizioni”, rubrica “Casa Anziani di __________”). Durante la degenza l'interessato è

stato sottoposto infine a un ulteriore “Mini Mental State test” con esito di 26/30 (“valore

soglia”, secondo il dott. __________; deposizione del 9 ottobre 2007: verbali,

pag. 5), che confermava un lieve declino cognitivo (rapporto di uscita del 26

novembre 2003, nel fascicolo “edizioni”, rubrica “Casa

Anziani di __________”).

c) La

nozione giuridica di “malattia

mentale” (nell'accezione dell'art.

16.

CC) si riferisce solo a casi in cui le turbe psichiche abbiano conseguenze

tali da pregiudicare la capacità di ragionamento (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 280 n. 88). Non ogni malattia

o debolezza mentale lede però la capacità di discernimento (Bucher in: Berner Kommentar, n. 74 e 77

ad art. 16; Bigler-Eggenberger in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 29 ad art. 16). Lo stato di demenza di

tipo degenerativo che affliggeva __________ comportava un rallentamento irreversibile

delle capacità intellettive, che peggioravano di mese in mese (deposizione del

dott. __________ del 9 ottobre 2007, verbali pag. 7). Tuttavia il dott.__________,

pur non potendo affermare con certezza che l'anziano al momento di redigere i

testamenti fosse pienamente in grado di intendere e di volere, ha rilevato che

da un punto di vista medico-legale una demenza di tipo lieve non è in genere

tale da impedire al paziente di esprimere con cognizione di causa i propri

desideri relativi alle gestione e al destino dei propri beni (doc. 4 e

deposizione del 9 ottobre 2007: verbali, pag. 5 in fine). Per il dott. __________,

inoltre, nei mesi di novembre e dicembre 2003 __________ era capace di

intendere e di volere (doc. 3 e deposizione del 9 ottobre 2007, loc. cit.). Il

direttore della Casa per anziani di __________, dove I__________ è stato ricoverato

dal 6 febbraio 2004, ha dichiarato da parte sua: “All'inizio sono certo che __________

comprendeva ciò che io gli andavo dicendo” (deposizione di __________ del 6

dicembre 2007: verbali, pag. 12).

6.

Le

appellanti ricordano che lo zio, dopo essere stato posto sotto curatela, è

stato interdetto, e “tutore vuol dire (…) incapace”. Redatte da un malato di 85

anni, le disposizioni di ultima volontà non sarebbero dunque valide. Le

appellanti sottolineano inoltre che il Pretore medesimo si è domandato, senza trovare

risposta, perché mai il testatore avesse scritto due testamenti quasi identici

lo stesso giorno, “e quando

esiste un dubbio non è assolutamente giusto dare ragione a chi ha torto”. Esse

rilevano poi incongruenze e dimenticanze nelle tre disposizioni testamentarie,

sostenendo che “per legge vale sempre soltanto il testamento di ultima data”. Denunciano

altresì incoerenze nei due certificati medici del dott. __________, censurano

le affermazioni del patrocinatore delle convenute e criticano le dichiarazioni

del direttore della Casa per anziani di __________. Adducono che lo zio era di carattere succubo, non sapeva distinguere il bene

dal male né chi lo amava da chi lo odiava. Soggiungono che __________ le prediligeva

perché uniche nipoti di sangue, mentre le convenute lo

hanno bistrattato e deriso, hanno esercitato insieme con altri nipoti pressioni

su di lui e lo hanno circuito. Per di più – esse concludono – tutta l'eredità lasciata

dallo zio discende dal ramo dei __________ e non da quello delle convenute.

a) Che

con decisione del 10 febbraio 2004 la Commissione tutoria regionale 15 abbia

istituito in favore di __________ una tutela volontaria sulla base dell'art.

372.

CC è pacifico (doc. 2). A parte il fatto però che la misura è stata presa dopo

la stesura dei testamenti, essa non basta da sé sola per far presumere un'incapacità

di discernimento. A tal fine essa dev'essere sorretta da altre prove convergenti

(DTF 56 II 161 consid. 2). Né bisogna dimenticare che una tutela volontaria è istituita ove appena la domanda dell'interdicendo, chiara e non equivoca, sia formulata

liberamente e con sufficiente capacità di discernimento (Langenegger

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 372 CC; Deschenaux/Steinauer op. cit., pag. 46 n. 147). Che poi un

testatore sia ottantacinquenne ancora non significa per ciò solo che egli sia

incapace di discernimento, salvo che l'età lo abbia reso debole di mente (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 30

n. 94a e nota 29). Quanto al fatto che prima di essere interdetto __________ fosse

“sotto curatela” (argomentazione nuova e, dunque, di

per sé irricevibile: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tutto

si ignora sui motivi per cui sarebbe stato adottato il provvedimento.

b) Si

conviene che la redazione di due testamenti pressoché uguali lo stesso giorno sia

una circostanza inusuale, ma essa non basta – come ha ritenuto il primo giudice

– per attestare un'incapacità

di discernimento. Né dimostrano una mancata capacità cognitiva differenze nella forma (esplicita istituzione di erede

in favore delle convenute, inserimento di numeri, aggiunta della locuzione “In

fede”) o nel contenuto delle disposizioni di ultima volontà (aggiunta di “nonché

eventuali altri beni”) oppure il fatto che i testamenti tradiscano dimenticanze,

come l'esistenza di un fratello delle convenute o la paternità di una di loro. Il testo delle disposizioni, semplice e

che designa eredi persone fisiche note al testatore, appare per altro ragionevole

(cfr. DTF 124 III 17 consid. 4c/cc).

c) Contrariamente a quanto sostengono le appellanti, non è vero

che solo l'ultimo testamento lasciato da un defunto sia valido. Per tacere del fatto

che in concreto esse hanno chiesto di annullare tutte e tre le disposizioni

dello zio, se un de cuius fa un nuovo testamento senza revocare

espressamente il precedente, la disposizione posteriore revoca l'anteriore solo

ove risulti con certezza che non ne sia un semplice complemento (art. 511 cpv.

1.

CC). E nella fattispecie __________ ha disposto il 26 dicembre 2003 “in

aggiunta al mio testamento olografo del 18 novembre 2003” (doc. A, inserto B), il

che basta per considerare la disposizione come addizionale alle precedenti (Steinauer, Le droit des successions,

Berna 2006, pag. 358 n. 728).

d) Quanto alle incongruenze in cui sarebbe caduto il dott. __________,

è vero che nel certificato medico del 4 luglio 2007 trasmesso all'avv. PA 1 egli

ha indicato come – a suo avviso – nel novembre-dicembre del 2003 __________ fosse

capace di intendere e volere (doc. 3), ciò che non aveva precisato nel

certificato medico del 6 aprile 2004 trasmesso all'avv. __________ (doc. D). A

prescindere dal fatto però che, sentito personalmente, egli ha confermato tale

opinione (deposizione del 9 ottobre 2007: verbali, pag. 7), nel certificato del

4.

luglio 2007 egli ha dichiarato espressamente di “rispondere alla sua domanda

contenuta nella lettera del 15.06.06”. Non consta che il patrocinatore delle

attrici abbia posto una domanda analoga. Circa le critiche rivolte al patrocinatore delle convenute, le appellanti

dimenticano che quegli difende le posizioni delle sue assistite, mentre per quel

che è di __________, direttore della Casa per anziani

di __________, durante la sua audizione egli può anche essere incorso in errori

ed essersi rivolto alle convenute in modo confidenziale, ma ciò ancora non inficia

la testimonianza, che nemmeno le appellanti pretendono essere inveritiera.

e) In

merito alla libera volontà del testatore, il dott. __________ ha definito “evidente

come, in presenza di un declino delle prestazioni mentali, una persona sia

maggiormente influenzabile e circuibile” (doc. 4). Dall'istruttoria tuttavia non

sono emersi elementi di una circonvenzione d'incapace, né è risultato che il

testatore fosse in balìa delle convenute. Rimproverare al Pretore di “essere

stato messo al corrente, ma di avere sorvolato su fatti gravi accaduti allo zio”

è quindi malevolenza. Né risultano provate le affermazioni

attribuite a AO 1 nella camera mortuaria, per altro smentite dall'interessata

(interrogatorio formale del 9 ottobre 2007, risposta n. 5.2). Anzi, a ben

vedere, se le cose stessero come le appellanti asseriscono, non si

comprenderebbe come mai nell'ultima disposizione testamentaria __________ si

sia ricordato delle nipoti “di sangue” e le abbia inserite tra le sue eredi, seppure limitatamente agli

averi bancari.

f) Ne segue che – come ha

concluso il Pretore – __________ era sì in condizioni psicofisiche ridotte per

malattia ed età, ma che le appellanti non hanno lontanamente recato indizi

idonei a confortare con “verosimiglianza

preponderante” una sua mancata capacità di disporre (RtiD I-2008 pag. 1016 consid. 4a). Ciò posto, la sentenza impugnata resiste alla critica.

7.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le appellanti rifonderanno

inoltre alle controparti, che hanno formulato osservazioni per il tramite di un

patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

8.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto

il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– (sentenza

impugnata consid. 1) ai fini di

un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1500.–

sono

posti a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alle convenute, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause

senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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