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Decisione

11.2008.39

Diritto di visita al figlio: incontri mancati

30 novembre 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i loro rapporti patrimoniali in caso di divorzio. Dal matrimonio è nato G__________,

il 4 dicembre 2001. Il marito è direttore della __________ a Lugano

(ora __________). Di formazione contabile, la moglie non ha più

esercitato

attività lucrativa dopo il matrimonio. I coniugi vivono separati dall'aprile

del 2002, quando AP 1 ha lasciato

l'abitazione

coniugale di __________ (particella n. 1518 RFD, intestata al marito) per trasferirsi con il figlio, prima dalla madre a __________

e poi in un appartamento a __________.

B. Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale

introdotta da AA 1 il 20 maggio 2002, il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha emanato vari decreti cautelari con cui ha – tra l'altro – disciplinato

le relazioni tra il padre e il figlio, affidato alla madre (inc. DI.2003.943 e 2005.540), e ha assegnato in uso alla moglie una

Mercedes Benz “A 190 Elégance” (inc. DI.2004.432).

C. Il

27 settembre 2005 AP 1 ha introdotto azione di divorzio unilaterale, chiedendo

l'affidamento del figlio, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un contributo alimentare

per sé di fr. 4000.– mensili e uno scalare indicizzato per il figlio (assegni familiari non compresi), il riparto a metà degli averi

previdenziali accumulati del marito durante il matrimonio, il versamento di

fr. 26 000.– quale partecipazione alle spese di arredamento del nuovo

alloggio, l'attribuzione della nota Mercedes Benz e una provvigione ad litem

di fr. 25 000.–. In via provvisionale essa ha avanzato identiche domande.

D. Alla

discussione cautelare del 10 novembre 2005, proseguita il 16 dicembre successivo,

il marito ha aderito all'affidamento del figlio alla madre e al contributo alimentare

per la moglie, ma si è opposto alle altre domande. Con decreto cautelare emanato

il 23 marzo 2007 “nelle more istruttorie” il Pretore ha fissato il diritto di visita a AA 1 in un fine

settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 17 fino alla domenica sera

alle 17, in

un'ora il mercoledì alle ore 17 fino alle 18 al domicilio della moglie,

in due settimane (anche non consecutive) durante le ferie estive, in una

settimana a Natale, come pure in una settimana a Pasqua e una settimana

alternativamente ogni anno a Carnevale e Ognissanti. In esito a un'istanza di

modifica presentata da AP 1, all'udienza del 10 aprile 2007 le parti si sono

accordate sul diritto di visita durante le ferie in due settimane durante

l'estate, una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o Carnevale

e ogni biennio a Ognissanti. Esperita

l'istruttoria,

alla discussione finale del 9 novembre 2007 le parti si sono date atto di

considerare “evaso l'incarto,

rinviando la decisione al merito”, ed “evasi gli

incarti ancora aperti a titolo di tutela dell'unione coniugale”.

E. Nel

frattempo, con la risposta di merito del 12 ottobre 2006, AA 1 ha aderito al

principio del divorzio, all'affidamento del figlio alla madre, al contributo

alimentare postulato dalla moglie e al riparto a metà dei suoi averi di cassa

pensione, ma si è opposto alle altre richieste. L'indomani il Pretore ha deciso

di trattare l'azione come divorzio su richiesta comune con accordo parziale e

ha invitato i coniugi a esprimersi sulle conseguenze rimaste litigiose. AP 1 ha

presentato il 25 ottobre 2006 un memoriale in cui ha sostanzialmente ribadito

le proprie domande. Nel suo allegato del 30 ottobre 2006 AA 1 ha chie­sto di

concedergli il diritto di visita più ampio possibile, ha offerto contributi

scalari indicizzati per il figlio, ha preteso fr. 6792.30 in liquidazione dei

rapporti patrimoniali tra i coniugi, come pure la Mercedes Benz e la rifusione

di qualsiasi importo versato quale provvigione ad litem. Nelle loro

osservazioni del 20 e 22 novembre 2006 le parti hanno vicendevolmente

contestato le richieste avversarie.

F. All'udienza

del 26 febbraio 2007 i coniugi hanno riaffermato la loro volontà di divorziare,

hanno raggiunto un accordo sul contributo alimentare per il figlio e hanno demandato

al giudice la decisione sul diritto di visita paterno, oltre che sulle vicendevoli

pretese in liquidazione dei rapporti patrimoniali. Trascorso il termine

bimestrale di riflessione, AA 1 ha ribadito la propria posizione con lettera

del 27 aprile 2007 e la moglie con scritto del giorno successivo. Il 12 ottobre

2007 AP 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'istruttoria

di merito si è conclusa il 9 novembre 2007. Al dibattimento finale le parti

hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 10 dicembre 2007

esse hanno mantenuto le rispettive domande.

G. Statuendo

con sentenza del 28 febbraio 2008, il Pretore ha sciolto il matrimonio per

divorzio, ha affidato G__________ alla madre e ha riconosciuto al padre il “più ampio diritto alle relazioni personali

che i coniugi sono tenuti a concordare, tenendo in debita considerazione

bisogni e desideri del minore”.

In caso di mancata intesa sarebbe valso il seguente regime minimo:

– un fine settimana ogni 15 giorni, dal

venerdì sera alle ore 18 fino alla domenica alle 18;

– un

incontro settimanale il mercoledì:

nella settimana senza diritto di visita, dal mercoledì sera alle ore 18 fino al

giovedì mattina, quando il padre

avrebbe

riaccompagnato il figlio al­l'asilo, a scuola o al domicilio della madre; nella

settimana con diritto di visita, dalle ore 17 fino alle ore 18;

– tre

settimane di vacanza (anche non consecutive) durante le ferie scolastiche

estive, una settimana alternativamente il giorno di Natale e – l'anno

successivo – il giorno di Pasqua, una settimana durante il periodo natalizio,

alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e – l'anno successivo

– il giorno di S. Silvestro, una settimana alternativamente a Carnevale o a

Pasqua (quella del 2008 con la madre) e ogni biennio la settimana di Ognissanti.

Il

Pretore ha riconosciuto altresì a ciascun coniuge la metà della prestazione

d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo

istituto di previdenza e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota non appena la

sentenza di divorzio fosse passata in giudicato. Inoltre egli ha obbligato AA 1 a versare un contributo alimentare per la moglie

di fr. 4000.– mensili fino al 12° compleanno di G__________,

ridotto a fr. 2000.– mensili dal 12° al 16° anno di età, “con le seguenti specifiche”:

– il

padre è tenuto a versare l'importo stabilito dalle tavole [pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo], dedotta

unicamente la posta “cura ed educazione” prestata in natura dalla madre;

– qualora

la madre dovesse iniziare un'attività lavorativa, la posta cura ed educazione

andrà ponderata in funzione del grado d'impiego della madre;

– l'importo

comprende l'assegno familiare;

– sono

automaticamente riconosciuti tutti gli adeguamenti delle Tavole di Zurigo;

– il

contributo è indicizzato al rincaro, valendo quale indice di riferimento quello

del mese di novembre dell'anno precedente e indice base quello dell'aprile

2002.

AA 1 è

stato condannato infine a versare alla moglie fr. 10 000.– quale partecipazione ai

costi di costituzione della seconda economia domestica,

oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.–.

Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di

fr. 2000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria

presentata dall'attrice è stata respinta.

H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello e

domanda di revisione del 1° aprile 2008 per ottenere – previo conferimento

dell'assistenza giudiziaria – la soppressione del diritto di visita

infrasettimanale al figlio e l'assegnazione in uso della Mercedes-Benz,

questione su cui il Pretore non ha statuito. Con decisione del 7 aprile 2008

questa Camera ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria. Nelle sue

osservazioni dell'8 maggio 2008 AA 1 propone

di respingere l'appello e con appello adesivo chiede di ridurre da fr.

10 000.–

a fr. 3207.70 il credito della moglie nei suoi confronti. Invitata a

esprimersi, con osservazioni del 13 giugno 2008 AP 1 conclude per il rigetto

dell'appello adesivo.

I. Mediante

ordinanza del 25 agosto 2009 il vicepresidente di questa Camera, accertato che G__________ non era stato sentito, ha disposto

l'audizione del ragazzo. Sulla relazione del 6 ottobre 2009 presentata dal

delegato all'ascolto le parti hanno avuto modo di esprimersi. Il 6 novembre

2009 AP 1 ha poi dichiarato di ritirare la domanda di revisione, “la domanda di attribuzione della proprietà

dell'automobile e il relativo diritto d'uso” essendo divenuti privi d'oggetto per intervenuto accordo. Chiamata

a precisare il contenuto della transazione, l'interessata ha dichiarato di

avere restituito l'autovettura all'ex marito, “trovando

per sé una diversa soluzione”.

Considerandi

in diritto: 1. Litigiosi

rimangono, in appello, la disciplina del diritto di vista, l'attribuzione

della citata Mercedes Benz e la liquidazione dei rapporti patrimoniali fra i

coniugi. Il resto è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (RtiD

II-2004 pag. 576 consid. 1). Quanto alla domanda di revisione di una sentenza

appellabile, il motivo di revisione diventa motivo di appello (art. 341 cpv. 1

CPC; v. Anastasi, Il sistema dei

mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo, 1981,

pag. 224).

I. Sull'appello

principale

2.

Per

quel che riguarda le relazioni personali con il figlio, il Pretore ha

ritenuto di concedere al padre il più ampio diritto di visita, rilevando che entrambi

i genitori sono in grado di accudire adeguatamente

al figlio, sicché non è il caso di privilegiare l'uno rispetto

all'altro. Egli ha poi constatato che i rapporti di G__________ con il padre sono

buoni, che le visite non comportano effetti negativi per il figlio, il quale

anzi incontra sempre volentieri il papà. Per il primo giudice le difficoltà si

riconducono esclusivamente all'incapacità dei genitori di gestire gli scambi e

i problemi pratici che si pongono in occasione degli incontri,

ma ciò non legittima una restrizione delle visite. Egli ha invitato così i

coniugi a considerare i desideri e i bisogni del ragazzo, evitando battaglie e

rivendicazioni, avvertendoli che qualora avessero persistito si sarebbe imposta

la nomina di un curatore educativo con il compito di organizzare e risolvere i

problemi pratici che si fossero presentati nell'esercizio delle relazioni personali

tra padre e figlio.

3.

L'appellante postula la soppressione delle visite infrasettimanali,

ribadendo l'esistenza di un'elevata conflittualità tra genitori, i quali hanno

interrotto ogni comunicazione, ciò che non permette un'estensione delle

relazioni personali oltre la prassi abituale. Urge quindi salvaguardare G__________,

in particolare la sua sfera emotiva e psicologica, da una “guerra tra genitori”. L'appellante soggiunge che quanto è accaduto durante la procedura, compresa quella a

protezione dell'unione coniugale, dimostra un conflitto cronico e insanabile.

Sostiene di non avere preclusioni alle visite paterne, ma che l'ex marito non

ha mai mostrato di voler migliorare il rapporto con lei o di mettersi in

discussione per giungere a una rinnovata capacità di dialogo. L'appellante rimprovera

altresì a AA 1 di non poter rispettare con sufficiente regolarità il diritto di

visita infrasettimanale a causa della sua professione. Ricorda che il figlio ha

sei anni, frequenta la prima ele­mentare con profitto ed è abituato a ritmi molto

regolari, tant'è che in settimana si corica alle 19.30 e si desta alle 7.30,

ciò che non sarebbe possibile se pernottasse dal padre. A breve, poi, G__________

sarebbe intenzionato a frequentare attività extrascolastiche organizzate il

mercoledì pomeriggio, incompatibili con le visite infrasettimanali del padre. Il

bene del figlio imporrebbe quindi il rispetto di tempi e ritmi, evitando il

continuo passaggio da un genitore all'altro, che comporterebbe solo conflitti

di lealtà. L'appellante contesta infine che si conceda al marito la possibilità

di recuperare i giorni di visita persi, stabilita dal Pretore nei considerandi

(ancorché non ripresa nel dispositivo) della sentenza. Per concludere essa chiede

altresì di anticipare di un'ora l'inizio e la fine dei diritti di visita

quindicinali.

4.

La

regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art.

273.

cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la custodia parentale e al

figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali

indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la

regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso

fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità valuta ogni singolo

caso in base alle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del

suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il

genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le

abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di

eventuali conflitti tra padre e madre, della frequenza con cui le visite sono

state esercitate in precedenza e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9

segg. ad art. 273 CC con richiami; DTF 128 III 298

consid. 4a con rinvio). Nel suo apprezzamento essa non

è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte

di prova (DTF 128 II 413 con numerosi richiami).

a) Nella

fattispecie è indubbio che il diritto di visita accordato al convenuto dal Pretore

sia più ampio di quello generalmente invalso nella prassi dei tribunali ticinesi

(RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). La questione è di sapere se nelle condi­zioni

del caso specifico la soluzione adottata dal primo giudice risponda

obiettivamente all'interesse del figlio. Ora, dagli atti risulta che

il pediatra __________, a conoscenza del grave conflitto tra genitori, ha

dichiarato di non avere riscontrato in G__________ particolari difficoltà,

apparendogli il bambino sostanzialmente sereno (deposizione del 14 giugno 2007,

pag. 2 nell'inc. OA.2005.1224 richiamato). __________, psicologo e

psicoterapeuta per il Servizio medico-psicologico di __________, ha confermato

che in favore del minore non è in corso alcun percorso terapeutico, giacché dal

profilo cognitivo e affettivo il bambino si sviluppa nella norma (deposizione

del 4 settembre 2007 nell'inc. OA.2005.1224, richiamato).

b) Sentito

in appello, G__________ ha riferito di frequentare la terza elementare a

Breganzona, di essere abbastanza contento di andare a scuola e di non praticare

per il momento alcun hob­by, anche se “alle volte

vorrei avere un'attività (per esem­pio il calcio), ma quando arriva il momento

non ho più voglia”. Attualmente il padre lo porta da un maestro per lezioni di chitarra. In merito ai rapporti con i genitori, egli afferma

di trovarsi bene con la mamma (“si occupa bene di me e

ha una giusta educazione”) e di avere un buon rapporto con il padre. Quanto ai

diritti di visita, egli dichiara di vedere il papà il mercoledì sera e ogni due

settimane dal venerdì sera alla domenica sera, anche se gli “piacerebbe vederlo

di più, ma non so bene come e quando”.

Per

il delegato all'ascolto G__________ è un bambino tranquillo, fin troppo, ubbidiente

e piuttosto contento. Per quanto attiene ai genitori, appare rassegnato alla

mancanza di dialogo tra loro, anche se la speranza in un minimo di comunicazione

sussiste. È cosciente che la situazione permane “calda”, ma cerca di tenersi a

giusta distanza per evitare nuovi scontri e possibili sensi di colpa. In merito

ai diritti di visita egli ha spontaneamente espresso il desiderio di vedere di

più il papà, pur non sapendo formulare proposte concrete. Circa la prospettiva

di stare con il genitore dal mercoledì sera al giovedì mattina, G__________ ha

dichiarato che gli “andrebbe abbastanza bene, potrei dormire lo stesso tante ore”.

In conclusione, per il delegato all'ascolto, l'evoluzione di G__________ appare

positiva nonostante il pesante, lungo conflitto e la mancanza di dialogo tra

genitori (relazione del 6 ottobre 2009).

c) È

assodato in concreto che i genitori non riescono a gestire i loro rapporti personali,

che la comunicazione tra loro è interrotta e che non si intravedono vie per

riaprire un dialogo. Tale situazione si riconduce all'elevata conflittualità, caratterizzata

da un continuo succedersi di accordi e disaccordi, incomprensioni e litigi.

Nondimeno, come la giurisprudenza ha già avuto modo di rammentare, i conflitti

fra genitori non sono un motivo per limitare il diritto di visita al figlio.

Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in base alle circostanze

concrete, il bene del ragazzo appaia minacciato (DTF 131 III 213). Che poi il

figlio si trovi a vivere un certo conflitto di lealtà in esito alla separazione

dei genitori è una conseguenza insita nella natura degli eventi. Comunque sia,

non consta che AA 1 coinvolga il figlio nel conflitto con l'affidataria. Non si

scorgono estremi, dunque, per limitare il diritto di visita (RtiD I-2007 pag.

749.

n. 23c).

L'appellante

paventa pericoli per G__________, ma non rende lontanamente verosimile la

congettura, né spiega perché il conflitto di lealtà avvertito dal bambino sareb­be

dovuto alle visite infrasettimanali del convenuto e non al conflitto tra genitori.

Né dagli atti né dall'ascolto del ragazzo, poi, si evincono ele­menti oggettivi

che suffraghino l'ipotesi

di pregiudizi dovuti a un diritto di visita più esteso

dell'ordinario. È vero che per __________ la visita infrasettimanale rischia,

persistendo il dissidio tra genitori, di esporre il bambino alla contesa (deposizione del 4 settembre 2007,

pag. 2, nell'inc. OA.2005.1224). A parte il

fatto però che – secondo lo

stesso psicologo – il rischio è

correlato piuttosto al modo in cui si organizzano le visite e lo scambio del

figlio, alle critiche vicendevoli dei genitori al termine degli incontri, come

pure al controllo delle attività svolte durante questi ultimi (loc. cit., pag.

3), oggi come oggi il figlio non risulta particolarmente turbato dai dissapori

fra le parti e appare provvidamente capace di “chiamarsi fuori”,

tant'è che la sua evoluzione appare positiva (relazione __________ del 6 ottobre

2009, pag. 3).

d) L'appellante

afferma che AA 1 non è in grado di rispettare con sufficiente regolarità il

diritto di visita infrasettimanale e che ciò crea “enorme frustrazione”

al figlio. Ora, che un diritto di visita vada fissato tenendo calcolo anche del

tempo a disposizione del genitore, oltre che di quello a disposizione del figlio,

è pacifico (Hegnauer in: Berner

Kommentar, 4ª edizione, n. 71 ad art. 273 CC). Mettere sulla

carta una regolamentazione che sin dall'inizio non potrà essere rispettata,

creando false aspettative, non è conforme al bene del minorenne. In concerto è fuori

dubbio che in svariate occasioni AA 1 non ha rispettato i giorni e gli orari

delle visite (doc. Q e V). Non consta tuttavia che ciò sia avvenuto sistematicamente

né, tanto meno, per scelta deliberata. La stessa appellante, del resto, adduce

solo esempi. Per di più – come detto – oggi il bene del figlio non appare

pregiudicato, sicché la soppressione delle visite infrasettimanali recherebbe

al ragazzo un pregiudizio ancora maggiore. Sul recupero degli incontri mancati

si rinvia a quanto si spiegherà in appresso (consid. 5). AA 1 va

richiamato, in

ogni

modo, a dar prova di impegno e ragionevole sforzo per rispettare le modalità

del diritto di visita nell'interesse del figlio.

e) Non

manca di destare preoccupazione invero la circostanza che, a lungo termine, la

conflittualità tra genitori possa ripercuotersi sullo sviluppo del figlio. È

quanto ha sottolineato anche __________ (deposizione del 14 ottobre 2007, pag. 2, nell'inc. OA.2005.1224), senza dimenticare __________, il

quale ha riscontrato “una situazione di conflitto cronico tra genitori che

potenzialmente può portare a dei rischi evolutivi non ponderabili” (deposizione

del 4 settembre 2007, pag. 2, nell'inc. OA.2005.1224). __________ ha avvertito a suo turno in G__________ “l'esistenza di un peso emotivo, di preoccupazioni non indifferenti

che senza sostanziali cambiamenti potrebbero sfociare anche in problematiche

evolutive, soprattutto durante la fase adolescenziale” (relazione del 6 ottobre 2009, pag. 3 in alto). Resta il fatto che

ciò non appare riconducibile al diritto di visita in sé, ma una volta ancora all'elevata

conflittualità tra genitori, tant'è che per __________ “indipendentemente dalla frequenza e dalla durata delle visite i

rischi rimangono tali fintanto che la situazione di conflitto

viene ridotta o risolta” (deposizione del 4

settembre 2007, pag. 2, nell'inc. OA.2005.1224).

f) In

definitiva, a parte la totale avversione tra genitori, la situazione in cui si

trova oggi il figlio può reputarsi sostanzialmente buona, né il bene del

ragazzo risulta esposto a pericoli immediati. Gli inconvenienti legati

all'esercizio del diritto di visita sono rimediabili solo dai genitori

medesimi. Ove l'una delle parti continuasse a dimostrarsi inadempiente o incapace

di rispettare i propri doveri, l'altra potrà rivolgersi all'autorità tutoria – già avvertita dal Pretore – affinché adotti provvedimenti viepiù

incisivi, dal richiamo al genitore con l'obbligo di seguire debite istruzioni

(art. 273 cpv. 2 CC) fino alla nomina di un curatore educativo (art. 308 cpv. 1

e 2 CC). Comunque sia, allo stato attuale delle cose non soccorrono gli estremi

per sopprimere il diritto di visita infrasettimanale, che rimane consono all'interesse

del ragazzo. Per il resto, il mercoledì pomeriggio G__________ non risulta

ancora avere impegni sportivi, attività artistiche o extrascolastiche (salvo il

corso di chitarra) che potrebbero essere intralciati dalle visite. Dovessero

mutare le circostanze, il genitore affidatario potrà sempre rivolgersi

all'autorità tutoria perché adatti il diritto di visita alle nuove esigenze del

ragazzo (art. 134 cpv. 4 in fine CC).

g) Quanto

agli orari dell'inizio (venerdì sera) e della fine (domenica sera) dei diritti di

visita quindicinali durante il fine settimana, l'appellante chiede di anticipare

entrambi alle ore 17 (anziché alle ore 18). La domanda non è sorretta tuttavia dalla

benché minima motivazione, sicché su questo punto l'appello disattende i

requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (combinato con il cpv. 5) e va dichiarato

irricevibile.

5.

L'appellante contesta il principio stabilito dal Pretore, secondo

cui le visite perse vanno recuperate. Essa rileva, in sintesi, che l'attuale

ampiezza dei diritti di visita e l'elevata conflittualità tra genitori

impedisce alle parti di gestire un calendario diverso da quello stabilito.

a) Il

Pretore ha sì stabilito il principio del ricupero delle visite mancate nella

motivazione della sentenza, ma poi non l'ha ripreso nel dispositivo, sola parte

del giudizio suscettibile di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b,

123.

III 18 consid. 2a, 121 III 478 a metà, 120 IV 12 consid. 2b). Anche nella

motivazione il principio appare un enunciato declamatorio, dovendo ancora essere concretato caso per caso secondo

le circostanze. Ad ogni buon conto, giovino le considerazioni che

seguono.

b) La

legge non disciplina in che misura i giorni di visita omessi possano essere ripresi.

In dottrina Schwenzer sostiene che,

di regola, gli incontri mancati vanno ricuperati per non compromettere lo scopo

delle relazioni personali (Basler Kommentar, ZGB I, op.

cit., n. 16 ad art. 273 CC), mentre altri autori reputano che sia data

possibilità di ricupero solo qualora il titolare del diritto

di visita non abbia potuto incontrare

il figlio per ragioni imputabili al detentore della custodia parentale, ma non per motivi a lui riconducibili o per cause fortuite (malattia

del figlio, lezioni scolastici ecc.: Hegnauer,

op. cit., n. 130-131 ad art. 273 CC; Wirz

in FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 26 ad art. 273 CC; Hammer-Feldges, Persönlicher Verkehr –

Probleme der Rechtsanwendung für Vormundschafts­behörden, Richter und Anwälte,

in: RDT 48/1993, pag. 25; Meier/Stettler, Droit de la filiation, vol. II, 4ª edizione, pag. 414 n. 708).

Certo è che occorre evitare un cumulo di giorni arretrati suscettibile di

risultare pregiudizievole per il figlio e che non bisogna dipartirsi da criteri

meramente contabili, lo scopo delle relazioni personali essendo di garantire

contatti adeguati tra genitore e figlio (sentenze del Tribunale federale

5C.146/2001 del 26 ottobre 2001 consid. 2a, pubblicata in: FamPra.ch

2002.

pag. 399, e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002 consid. 2, pubblicata in:

FamPra.ch 2002 pag. 833).

c) Ne

segue che in concreto il recupero delle visite non è – come sembra credere il Pretore – un diritto soggettivo del titolare. Dovessero sorgere

contestazioni, la possibilità di ricupero andrà valutata dall'eventuale curatore (ove sia designato) o direttamente dall'autorità tutoria, secondo equità (art. 4 CC),

tenendo conto di tutte le particolarità del caso e in primo luogo del bene del

figlio.

6.

Per quanto riguarda l'attribuzione della Mercedes Benz, l'appellante

ha ritirato nel frattempo la domanda di revisione perché “divenuta priva d'oggetto per intervenuta transazione tra le parti” (lettera del 6 novembre 2009). Chiamata a trasmettere copia

dell'accordo, l'interessata si è limitata a dichiarare di avere restituito

l'automobile all'ex marito, “trovando per sé una

diversa soluzione” (lettera del 12 novembre 2009). Non sussistendo alcuna intesa

formale da riprodurre nel dispositivo dell'attuale sentenza, la domanda di

revisione va pertanto stralciata dai ruoli.

II. Sull'appello

adesivo

7.

AA 1 chiede di

dedurre dai fr. 10 000.– che il Pretore lo

ha condannato a versare alla moglie come partecipazione ai costi per la costituzione della

seconda economia domestica la somma di fr.

6792.

, corrispondenti ai premi dell'assicurazione contro la responsabilità

civile e all'imposta di circolazione riguardanti la nota Mercedes-Benz concessa

in uso alla moglie, importi che l'appellante adesivo ricorda di avere

anticipato per quattro anni. Il Pretore ha respinto simile pretesa, rilevando

che i versamenti erano interve­nuti sulla base di accordi conclusi fra i

coniugi, non suscettivi di essere rimessi unilateralmente in discussione.

La conclusione del Pretore

resiste alla critica. È vero che, ove paghi personalmente debiti

del consorte, un coniuge acquisisce un diritto al compenso, nel sen­so che può

dedurre dall'ammontare del contributo alimentare da lui dovuto quanto ha

versato direttamente nell'interesse dell'altro (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13).

A prescindere dal fatto però che in concreto non è dato di sapere come sia

stato definito a suo tempo il contributo alimentare di fr. 4000.– mensili

in favore della moglie (il calcolo del fabbisogno minimo da lei esposto nella

petizione era soltanto indicativo), AP 1 fa valere che l'automobile “è stata pagata dal marito e a lui

intestata, benché in uso alla moglie a titolo puramente grazioso” (osser­vazioni, pag. 7 a metà). AA 1 non nega

che il veicolo gli sia sempre appartenuto. Come proprietario del bene concesso

in comodato egli doveva assumersi quindi, salvo pattuizione contraria (non dimostrata

nella fattispecie), gli oneri e le imposte gravanti la cosa (art. 256b

CO per analogia: Engel, Contrats de droit suisse, 2ª edizione, pag. 261). Ciò posto, l'appello adesivo si rivela privo

di consistenza.

III. Sugli oneri processuali

e le ripetibili

8.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili dell'appello principale seguono la

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). AP 1 chiede che per quanto attiene

all'attribuzione dell'automobile gli oneri processuali siano suddivisi

equamente fra le parti, ma di fatto essa ha restituito la vettura e va

considerata desistente. E la desistenza equivale a soccombenza (Rep. 1990 pag.

284.

in alto, 1978 pag. 375). Essa deve sopportare così i costi del suo rimedio,

compresi quelli dovuti all'ascolto del figlio, con obbligo di rifondere alla

controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto all'appello adesivo, AA

1.

esce sconfitto e deve assumere i relativi costi, versando alla controparte

un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

9.

Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la disciplina del diritto di visita

è una controversia manifestamente priva di valore litigioso. Per quanto

riguarda l'appello principale, il ricorso in materia civile è ammissibile di

conseguenza sull'intero contenzioso (sentenza 5A.108/2007

dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen

Rechts­mittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Quanto all'appello

adesivo, sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello principale è respinto in quanto ricevibile e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

700.–

fr.

1150.–

sono

posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.

1800.– per ripetibili.

3. L'appello

adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

4. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.

800.– per ripetibili.

5. Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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