11.2008.39
Diritto di visita al figlio: incontri mancati
30 novembre 2009Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2008.39
Data decisione, Autorità:
30.11.2009, ICCA
Titolo:
Diritto di visita al figlio: incontri mancati
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2008.39
Lugano
30 novembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.688 (divorzio
su domanda unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 settembre
2005 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AA 1
PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello con domanda di revisione del 1° aprile 2008 presentato da AP 1 contro
la sentenza emessa il 28 febbraio 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo dell'8 maggio 2008 presentato da AA 1
contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AA
1 (1956) e AP 1 (1972) si sono sposati a __________ il
20 luglio 2001, dopo avere stipulato il 6 luglio 2001 una convenzione
prematrimoniale in cui hanno adottato il regime della separazione dei beni e regolato
Fatti
i loro rapporti patrimoniali in caso di divorzio. Dal matrimonio è nato G__________,
il 4 dicembre 2001. Il marito è direttore della __________ a Lugano
(ora __________). Di formazione contabile, la moglie non ha più
esercitato
attività lucrativa dopo il matrimonio. I coniugi vivono separati dall'aprile
del 2002, quando AP 1 ha lasciato
l'abitazione
coniugale di __________ (particella n. 1518 RFD, intestata al marito) per trasferirsi con il figlio, prima dalla madre a __________
e poi in un appartamento a __________.
B. Nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale
introdotta da AA 1 il 20 maggio 2002, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha emanato vari decreti cautelari con cui ha – tra l'altro – disciplinato
le relazioni tra il padre e il figlio, affidato alla madre (inc. DI.2003.943 e 2005.540), e ha assegnato in uso alla moglie una
Mercedes Benz “A 190 Elégance” (inc. DI.2004.432).
C. Il
27 settembre 2005 AP 1 ha introdotto azione di divorzio unilaterale, chiedendo
l'affidamento del figlio, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un contributo alimentare
per sé di fr. 4000.– mensili e uno scalare indicizzato per il figlio (assegni familiari non compresi), il riparto a metà degli averi
previdenziali accumulati del marito durante il matrimonio, il versamento di
fr. 26 000.– quale partecipazione alle spese di arredamento del nuovo
alloggio, l'attribuzione della nota Mercedes Benz e una provvigione ad litem
di fr. 25 000.–. In via provvisionale essa ha avanzato identiche domande.
D. Alla
discussione cautelare del 10 novembre 2005, proseguita il 16 dicembre successivo,
il marito ha aderito all'affidamento del figlio alla madre e al contributo alimentare
per la moglie, ma si è opposto alle altre domande. Con decreto cautelare emanato
il 23 marzo 2007 “nelle more istruttorie” il Pretore ha fissato il diritto di visita a AA 1 in un fine
settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 17 fino alla domenica sera
alle 17, in
un'ora il mercoledì alle ore 17 fino alle 18 al domicilio della moglie,
in due settimane (anche non consecutive) durante le ferie estive, in una
settimana a Natale, come pure in una settimana a Pasqua e una settimana
alternativamente ogni anno a Carnevale e Ognissanti. In esito a un'istanza di
modifica presentata da AP 1, all'udienza del 10 aprile 2007 le parti si sono
accordate sul diritto di visita durante le ferie in due settimane durante
l'estate, una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o Carnevale
e ogni biennio a Ognissanti. Esperita
l'istruttoria,
alla discussione finale del 9 novembre 2007 le parti si sono date atto di
considerare “evaso l'incarto,
rinviando la decisione al merito”, ed “evasi gli
incarti ancora aperti a titolo di tutela dell'unione coniugale”.
E. Nel
frattempo, con la risposta di merito del 12 ottobre 2006, AA 1 ha aderito al
principio del divorzio, all'affidamento del figlio alla madre, al contributo
alimentare postulato dalla moglie e al riparto a metà dei suoi averi di cassa
pensione, ma si è opposto alle altre richieste. L'indomani il Pretore ha deciso
di trattare l'azione come divorzio su richiesta comune con accordo parziale e
ha invitato i coniugi a esprimersi sulle conseguenze rimaste litigiose. AP 1 ha
presentato il 25 ottobre 2006 un memoriale in cui ha sostanzialmente ribadito
le proprie domande. Nel suo allegato del 30 ottobre 2006 AA 1 ha chiesto di
concedergli il diritto di visita più ampio possibile, ha offerto contributi
scalari indicizzati per il figlio, ha preteso fr. 6792.30 in liquidazione dei
rapporti patrimoniali tra i coniugi, come pure la Mercedes Benz e la rifusione
di qualsiasi importo versato quale provvigione ad litem. Nelle loro
osservazioni del 20 e 22 novembre 2006 le parti hanno vicendevolmente
contestato le richieste avversarie.
F. All'udienza
del 26 febbraio 2007 i coniugi hanno riaffermato la loro volontà di divorziare,
hanno raggiunto un accordo sul contributo alimentare per il figlio e hanno demandato
al giudice la decisione sul diritto di visita paterno, oltre che sulle vicendevoli
pretese in liquidazione dei rapporti patrimoniali. Trascorso il termine
bimestrale di riflessione, AA 1 ha ribadito la propria posizione con lettera
del 27 aprile 2007 e la moglie con scritto del giorno successivo. Il 12 ottobre
2007 AP 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'istruttoria
di merito si è conclusa il 9 novembre 2007. Al dibattimento finale le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 10 dicembre 2007
esse hanno mantenuto le rispettive domande.
G. Statuendo
con sentenza del 28 febbraio 2008, il Pretore ha sciolto il matrimonio per
divorzio, ha affidato G__________ alla madre e ha riconosciuto al padre il “più ampio diritto alle relazioni personali
che i coniugi sono tenuti a concordare, tenendo in debita considerazione
bisogni e desideri del minore”.
In caso di mancata intesa sarebbe valso il seguente regime minimo:
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal
venerdì sera alle ore 18 fino alla domenica alle 18;
– un
incontro settimanale il mercoledì:
nella settimana senza diritto di visita, dal mercoledì sera alle ore 18 fino al
giovedì mattina, quando il padre
avrebbe
riaccompagnato il figlio all'asilo, a scuola o al domicilio della madre; nella
settimana con diritto di visita, dalle ore 17 fino alle ore 18;
– tre
settimane di vacanza (anche non consecutive) durante le ferie scolastiche
estive, una settimana alternativamente il giorno di Natale e – l'anno
successivo – il giorno di Pasqua, una settimana durante il periodo natalizio,
alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e – l'anno successivo
– il giorno di S. Silvestro, una settimana alternativamente a Carnevale o a
Pasqua (quella del 2008 con la madre) e ogni biennio la settimana di Ognissanti.
Il
Pretore ha riconosciuto altresì a ciascun coniuge la metà della prestazione
d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo
istituto di previdenza e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota non appena la
sentenza di divorzio fosse passata in giudicato. Inoltre egli ha obbligato AA 1 a versare un contributo alimentare per la moglie
di fr. 4000.– mensili fino al 12° compleanno di G__________,
ridotto a fr. 2000.– mensili dal 12° al 16° anno di età, “con le seguenti specifiche”:
– il
padre è tenuto a versare l'importo stabilito dalle tavole [pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo], dedotta
unicamente la posta “cura ed educazione” prestata in natura dalla madre;
– qualora
la madre dovesse iniziare un'attività lavorativa, la posta cura ed educazione
andrà ponderata in funzione del grado d'impiego della madre;
– l'importo
comprende l'assegno familiare;
– sono
automaticamente riconosciuti tutti gli adeguamenti delle Tavole di Zurigo;
– il
contributo è indicizzato al rincaro, valendo quale indice di riferimento quello
del mese di novembre dell'anno precedente e indice base quello dell'aprile
2002.
AA 1 è
stato condannato infine a versare alla moglie fr. 10 000.– quale partecipazione ai
costi di costituzione della seconda economia domestica,
oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.–.
Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 2000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria
presentata dall'attrice è stata respinta.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello e
domanda di revisione del 1° aprile 2008 per ottenere – previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria – la soppressione del diritto di visita
infrasettimanale al figlio e l'assegnazione in uso della Mercedes-Benz,
questione su cui il Pretore non ha statuito. Con decisione del 7 aprile 2008
questa Camera ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria. Nelle sue
osservazioni dell'8 maggio 2008 AA 1 propone
di respingere l'appello e con appello adesivo chiede di ridurre da fr.
10 000.–
a fr. 3207.70 il credito della moglie nei suoi confronti. Invitata a
esprimersi, con osservazioni del 13 giugno 2008 AP 1 conclude per il rigetto
dell'appello adesivo.
I. Mediante
ordinanza del 25 agosto 2009 il vicepresidente di questa Camera, accertato che G__________ non era stato sentito, ha disposto
l'audizione del ragazzo. Sulla relazione del 6 ottobre 2009 presentata dal
delegato all'ascolto le parti hanno avuto modo di esprimersi. Il 6 novembre
2009 AP 1 ha poi dichiarato di ritirare la domanda di revisione, “la domanda di attribuzione della proprietà
dell'automobile e il relativo diritto d'uso” essendo divenuti privi d'oggetto per intervenuto accordo. Chiamata
a precisare il contenuto della transazione, l'interessata ha dichiarato di
avere restituito l'autovettura all'ex marito, “trovando
per sé una diversa soluzione”.
Considerandi
in diritto: 1. Litigiosi
rimangono, in appello, la disciplina del diritto di vista, l'attribuzione
della citata Mercedes Benz e la liquidazione dei rapporti patrimoniali fra i
coniugi. Il resto è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (RtiD
II-2004 pag. 576 consid. 1). Quanto alla domanda di revisione di una sentenza
appellabile, il motivo di revisione diventa motivo di appello (art. 341 cpv. 1
CPC; v. Anastasi, Il sistema dei
mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo, 1981,
pag. 224).
I. Sull'appello
principale
2.
Per
quel che riguarda le relazioni personali con il figlio, il Pretore ha
ritenuto di concedere al padre il più ampio diritto di visita, rilevando che entrambi
i genitori sono in grado di accudire adeguatamente
al figlio, sicché non è il caso di privilegiare l'uno rispetto
all'altro. Egli ha poi constatato che i rapporti di G__________ con il padre sono
buoni, che le visite non comportano effetti negativi per il figlio, il quale
anzi incontra sempre volentieri il papà. Per il primo giudice le difficoltà si
riconducono esclusivamente all'incapacità dei genitori di gestire gli scambi e
i problemi pratici che si pongono in occasione degli incontri,
ma ciò non legittima una restrizione delle visite. Egli ha invitato così i
coniugi a considerare i desideri e i bisogni del ragazzo, evitando battaglie e
rivendicazioni, avvertendoli che qualora avessero persistito si sarebbe imposta
la nomina di un curatore educativo con il compito di organizzare e risolvere i
problemi pratici che si fossero presentati nell'esercizio delle relazioni personali
tra padre e figlio.
3.
L'appellante postula la soppressione delle visite infrasettimanali,
ribadendo l'esistenza di un'elevata conflittualità tra genitori, i quali hanno
interrotto ogni comunicazione, ciò che non permette un'estensione delle
relazioni personali oltre la prassi abituale. Urge quindi salvaguardare G__________,
in particolare la sua sfera emotiva e psicologica, da una “guerra tra genitori”. L'appellante soggiunge che quanto è accaduto durante la procedura, compresa quella a
protezione dell'unione coniugale, dimostra un conflitto cronico e insanabile.
Sostiene di non avere preclusioni alle visite paterne, ma che l'ex marito non
ha mai mostrato di voler migliorare il rapporto con lei o di mettersi in
discussione per giungere a una rinnovata capacità di dialogo. L'appellante rimprovera
altresì a AA 1 di non poter rispettare con sufficiente regolarità il diritto di
visita infrasettimanale a causa della sua professione. Ricorda che il figlio ha
sei anni, frequenta la prima elementare con profitto ed è abituato a ritmi molto
regolari, tant'è che in settimana si corica alle 19.30 e si desta alle 7.30,
ciò che non sarebbe possibile se pernottasse dal padre. A breve, poi, G__________
sarebbe intenzionato a frequentare attività extrascolastiche organizzate il
mercoledì pomeriggio, incompatibili con le visite infrasettimanali del padre. Il
bene del figlio imporrebbe quindi il rispetto di tempi e ritmi, evitando il
continuo passaggio da un genitore all'altro, che comporterebbe solo conflitti
di lealtà. L'appellante contesta infine che si conceda al marito la possibilità
di recuperare i giorni di visita persi, stabilita dal Pretore nei considerandi
(ancorché non ripresa nel dispositivo) della sentenza. Per concludere essa chiede
altresì di anticipare di un'ora l'inizio e la fine dei diritti di visita
quindicinali.
4.
La
regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art.
273.
cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la custodia parentale e al
figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali
indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la
regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso
fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità valuta ogni singolo
caso in base alle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del
suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il
genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le
abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di
eventuali conflitti tra padre e madre, della frequenza con cui le visite sono
state esercitate in precedenza e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9
segg. ad art. 273 CC con richiami; DTF 128 III 298
consid. 4a con rinvio). Nel suo apprezzamento essa non
è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte
di prova (DTF 128 II 413 con numerosi richiami).
a) Nella
fattispecie è indubbio che il diritto di visita accordato al convenuto dal Pretore
sia più ampio di quello generalmente invalso nella prassi dei tribunali ticinesi
(RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). La questione è di sapere se nelle condizioni
del caso specifico la soluzione adottata dal primo giudice risponda
obiettivamente all'interesse del figlio. Ora, dagli atti risulta che
il pediatra __________, a conoscenza del grave conflitto tra genitori, ha
dichiarato di non avere riscontrato in G__________ particolari difficoltà,
apparendogli il bambino sostanzialmente sereno (deposizione del 14 giugno 2007,
pag. 2 nell'inc. OA.2005.1224 richiamato). __________, psicologo e
psicoterapeuta per il Servizio medico-psicologico di __________, ha confermato
che in favore del minore non è in corso alcun percorso terapeutico, giacché dal
profilo cognitivo e affettivo il bambino si sviluppa nella norma (deposizione
del 4 settembre 2007 nell'inc. OA.2005.1224, richiamato).
b) Sentito
in appello, G__________ ha riferito di frequentare la terza elementare a
Breganzona, di essere abbastanza contento di andare a scuola e di non praticare
per il momento alcun hobby, anche se “alle volte
vorrei avere un'attività (per esempio il calcio), ma quando arriva il momento
non ho più voglia”. Attualmente il padre lo porta da un maestro per lezioni di chitarra. In merito ai rapporti con i genitori, egli afferma
di trovarsi bene con la mamma (“si occupa bene di me e
ha una giusta educazione”) e di avere un buon rapporto con il padre. Quanto ai
diritti di visita, egli dichiara di vedere il papà il mercoledì sera e ogni due
settimane dal venerdì sera alla domenica sera, anche se gli “piacerebbe vederlo
di più, ma non so bene come e quando”.
Per
il delegato all'ascolto G__________ è un bambino tranquillo, fin troppo, ubbidiente
e piuttosto contento. Per quanto attiene ai genitori, appare rassegnato alla
mancanza di dialogo tra loro, anche se la speranza in un minimo di comunicazione
sussiste. È cosciente che la situazione permane “calda”, ma cerca di tenersi a
giusta distanza per evitare nuovi scontri e possibili sensi di colpa. In merito
ai diritti di visita egli ha spontaneamente espresso il desiderio di vedere di
più il papà, pur non sapendo formulare proposte concrete. Circa la prospettiva
di stare con il genitore dal mercoledì sera al giovedì mattina, G__________ ha
dichiarato che gli “andrebbe abbastanza bene, potrei dormire lo stesso tante ore”.
In conclusione, per il delegato all'ascolto, l'evoluzione di G__________ appare
positiva nonostante il pesante, lungo conflitto e la mancanza di dialogo tra
genitori (relazione del 6 ottobre 2009).
c) È
assodato in concreto che i genitori non riescono a gestire i loro rapporti personali,
che la comunicazione tra loro è interrotta e che non si intravedono vie per
riaprire un dialogo. Tale situazione si riconduce all'elevata conflittualità, caratterizzata
da un continuo succedersi di accordi e disaccordi, incomprensioni e litigi.
Nondimeno, come la giurisprudenza ha già avuto modo di rammentare, i conflitti
fra genitori non sono un motivo per limitare il diritto di visita al figlio.
Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in base alle circostanze
concrete, il bene del ragazzo appaia minacciato (DTF 131 III 213). Che poi il
figlio si trovi a vivere un certo conflitto di lealtà in esito alla separazione
dei genitori è una conseguenza insita nella natura degli eventi. Comunque sia,
non consta che AA 1 coinvolga il figlio nel conflitto con l'affidataria. Non si
scorgono estremi, dunque, per limitare il diritto di visita (RtiD I-2007 pag.
749.
n. 23c).
L'appellante
paventa pericoli per G__________, ma non rende lontanamente verosimile la
congettura, né spiega perché il conflitto di lealtà avvertito dal bambino sarebbe
dovuto alle visite infrasettimanali del convenuto e non al conflitto tra genitori.
Né dagli atti né dall'ascolto del ragazzo, poi, si evincono elementi oggettivi
che suffraghino l'ipotesi
di pregiudizi dovuti a un diritto di visita più esteso
dell'ordinario. È vero che per __________ la visita infrasettimanale rischia,
persistendo il dissidio tra genitori, di esporre il bambino alla contesa (deposizione del 4 settembre 2007,
pag. 2, nell'inc. OA.2005.1224). A parte il
fatto però che – secondo lo
stesso psicologo – il rischio è
correlato piuttosto al modo in cui si organizzano le visite e lo scambio del
figlio, alle critiche vicendevoli dei genitori al termine degli incontri, come
pure al controllo delle attività svolte durante questi ultimi (loc. cit., pag.
3), oggi come oggi il figlio non risulta particolarmente turbato dai dissapori
fra le parti e appare provvidamente capace di “chiamarsi fuori”,
tant'è che la sua evoluzione appare positiva (relazione __________ del 6 ottobre
2009, pag. 3).
d) L'appellante
afferma che AA 1 non è in grado di rispettare con sufficiente regolarità il
diritto di visita infrasettimanale e che ciò crea “enorme frustrazione”
al figlio. Ora, che un diritto di visita vada fissato tenendo calcolo anche del
tempo a disposizione del genitore, oltre che di quello a disposizione del figlio,
è pacifico (Hegnauer in: Berner
Kommentar, 4ª edizione, n. 71 ad art. 273 CC). Mettere sulla
carta una regolamentazione che sin dall'inizio non potrà essere rispettata,
creando false aspettative, non è conforme al bene del minorenne. In concerto è fuori
dubbio che in svariate occasioni AA 1 non ha rispettato i giorni e gli orari
delle visite (doc. Q e V). Non consta tuttavia che ciò sia avvenuto sistematicamente
né, tanto meno, per scelta deliberata. La stessa appellante, del resto, adduce
solo esempi. Per di più – come detto – oggi il bene del figlio non appare
pregiudicato, sicché la soppressione delle visite infrasettimanali recherebbe
al ragazzo un pregiudizio ancora maggiore. Sul recupero degli incontri mancati
si rinvia a quanto si spiegherà in appresso (consid. 5). AA 1 va
richiamato, in
ogni
modo, a dar prova di impegno e ragionevole sforzo per rispettare le modalità
del diritto di visita nell'interesse del figlio.
e) Non
manca di destare preoccupazione invero la circostanza che, a lungo termine, la
conflittualità tra genitori possa ripercuotersi sullo sviluppo del figlio. È
quanto ha sottolineato anche __________ (deposizione del 14 ottobre 2007, pag. 2, nell'inc. OA.2005.1224), senza dimenticare __________, il
quale ha riscontrato “una situazione di conflitto cronico tra genitori che
potenzialmente può portare a dei rischi evolutivi non ponderabili” (deposizione
del 4 settembre 2007, pag. 2, nell'inc. OA.2005.1224). __________ ha avvertito a suo turno in G__________ “l'esistenza di un peso emotivo, di preoccupazioni non indifferenti
che senza sostanziali cambiamenti potrebbero sfociare anche in problematiche
evolutive, soprattutto durante la fase adolescenziale” (relazione del 6 ottobre 2009, pag. 3 in alto). Resta il fatto che
ciò non appare riconducibile al diritto di visita in sé, ma una volta ancora all'elevata
conflittualità tra genitori, tant'è che per __________ “indipendentemente dalla frequenza e dalla durata delle visite i
rischi rimangono tali fintanto che la situazione di conflitto
viene ridotta o risolta” (deposizione del 4
settembre 2007, pag. 2, nell'inc. OA.2005.1224).
f) In
definitiva, a parte la totale avversione tra genitori, la situazione in cui si
trova oggi il figlio può reputarsi sostanzialmente buona, né il bene del
ragazzo risulta esposto a pericoli immediati. Gli inconvenienti legati
all'esercizio del diritto di visita sono rimediabili solo dai genitori
medesimi. Ove l'una delle parti continuasse a dimostrarsi inadempiente o incapace
di rispettare i propri doveri, l'altra potrà rivolgersi all'autorità tutoria – già avvertita dal Pretore – affinché adotti provvedimenti viepiù
incisivi, dal richiamo al genitore con l'obbligo di seguire debite istruzioni
(art. 273 cpv. 2 CC) fino alla nomina di un curatore educativo (art. 308 cpv. 1
e 2 CC). Comunque sia, allo stato attuale delle cose non soccorrono gli estremi
per sopprimere il diritto di visita infrasettimanale, che rimane consono all'interesse
del ragazzo. Per il resto, il mercoledì pomeriggio G__________ non risulta
ancora avere impegni sportivi, attività artistiche o extrascolastiche (salvo il
corso di chitarra) che potrebbero essere intralciati dalle visite. Dovessero
mutare le circostanze, il genitore affidatario potrà sempre rivolgersi
all'autorità tutoria perché adatti il diritto di visita alle nuove esigenze del
ragazzo (art. 134 cpv. 4 in fine CC).
g) Quanto
agli orari dell'inizio (venerdì sera) e della fine (domenica sera) dei diritti di
visita quindicinali durante il fine settimana, l'appellante chiede di anticipare
entrambi alle ore 17 (anziché alle ore 18). La domanda non è sorretta tuttavia dalla
benché minima motivazione, sicché su questo punto l'appello disattende i
requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (combinato con il cpv. 5) e va dichiarato
irricevibile.
5.
L'appellante contesta il principio stabilito dal Pretore, secondo
cui le visite perse vanno recuperate. Essa rileva, in sintesi, che l'attuale
ampiezza dei diritti di visita e l'elevata conflittualità tra genitori
impedisce alle parti di gestire un calendario diverso da quello stabilito.
a) Il
Pretore ha sì stabilito il principio del ricupero delle visite mancate nella
motivazione della sentenza, ma poi non l'ha ripreso nel dispositivo, sola parte
del giudizio suscettibile di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b,
123.
III 18 consid. 2a, 121 III 478 a metà, 120 IV 12 consid. 2b). Anche nella
motivazione il principio appare un enunciato declamatorio, dovendo ancora essere concretato caso per caso secondo
le circostanze. Ad ogni buon conto, giovino le considerazioni che
seguono.
b) La
legge non disciplina in che misura i giorni di visita omessi possano essere ripresi.
In dottrina Schwenzer sostiene che,
di regola, gli incontri mancati vanno ricuperati per non compromettere lo scopo
delle relazioni personali (Basler Kommentar, ZGB I, op.
cit., n. 16 ad art. 273 CC), mentre altri autori reputano che sia data
possibilità di ricupero solo qualora il titolare del diritto
di visita non abbia potuto incontrare
il figlio per ragioni imputabili al detentore della custodia parentale, ma non per motivi a lui riconducibili o per cause fortuite (malattia
del figlio, lezioni scolastici ecc.: Hegnauer,
op. cit., n. 130-131 ad art. 273 CC; Wirz
in FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 26 ad art. 273 CC; Hammer-Feldges, Persönlicher Verkehr –
Probleme der Rechtsanwendung für Vormundschaftsbehörden, Richter und Anwälte,
in: RDT 48/1993, pag. 25; Meier/Stettler, Droit de la filiation, vol. II, 4ª edizione, pag. 414 n. 708).
Certo è che occorre evitare un cumulo di giorni arretrati suscettibile di
risultare pregiudizievole per il figlio e che non bisogna dipartirsi da criteri
meramente contabili, lo scopo delle relazioni personali essendo di garantire
contatti adeguati tra genitore e figlio (sentenze del Tribunale federale
5C.146/2001 del 26 ottobre 2001 consid. 2a, pubblicata in: FamPra.ch
2002.
pag. 399, e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002 consid. 2, pubblicata in:
FamPra.ch 2002 pag. 833).
c) Ne
segue che in concreto il recupero delle visite non è – come sembra credere il Pretore – un diritto soggettivo del titolare. Dovessero sorgere
contestazioni, la possibilità di ricupero andrà valutata dall'eventuale curatore (ove sia designato) o direttamente dall'autorità tutoria, secondo equità (art. 4 CC),
tenendo conto di tutte le particolarità del caso e in primo luogo del bene del
figlio.
6.
Per quanto riguarda l'attribuzione della Mercedes Benz, l'appellante
ha ritirato nel frattempo la domanda di revisione perché “divenuta priva d'oggetto per intervenuta transazione tra le parti” (lettera del 6 novembre 2009). Chiamata a trasmettere copia
dell'accordo, l'interessata si è limitata a dichiarare di avere restituito
l'automobile all'ex marito, “trovando per sé una
diversa soluzione” (lettera del 12 novembre 2009). Non sussistendo alcuna intesa
formale da riprodurre nel dispositivo dell'attuale sentenza, la domanda di
revisione va pertanto stralciata dai ruoli.
II. Sull'appello
adesivo
7.
AA 1 chiede di
dedurre dai fr. 10 000.– che il Pretore lo
ha condannato a versare alla moglie come partecipazione ai costi per la costituzione della
seconda economia domestica la somma di fr.
6792.
, corrispondenti ai premi dell'assicurazione contro la responsabilità
civile e all'imposta di circolazione riguardanti la nota Mercedes-Benz concessa
in uso alla moglie, importi che l'appellante adesivo ricorda di avere
anticipato per quattro anni. Il Pretore ha respinto simile pretesa, rilevando
che i versamenti erano intervenuti sulla base di accordi conclusi fra i
coniugi, non suscettivi di essere rimessi unilateralmente in discussione.
La conclusione del Pretore
resiste alla critica. È vero che, ove paghi personalmente debiti
del consorte, un coniuge acquisisce un diritto al compenso, nel senso che può
dedurre dall'ammontare del contributo alimentare da lui dovuto quanto ha
versato direttamente nell'interesse dell'altro (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13).
A prescindere dal fatto però che in concreto non è dato di sapere come sia
stato definito a suo tempo il contributo alimentare di fr. 4000.– mensili
in favore della moglie (il calcolo del fabbisogno minimo da lei esposto nella
petizione era soltanto indicativo), AP 1 fa valere che l'automobile “è stata pagata dal marito e a lui
intestata, benché in uso alla moglie a titolo puramente grazioso” (osservazioni, pag. 7 a metà). AA 1 non nega
che il veicolo gli sia sempre appartenuto. Come proprietario del bene concesso
in comodato egli doveva assumersi quindi, salvo pattuizione contraria (non dimostrata
nella fattispecie), gli oneri e le imposte gravanti la cosa (art. 256b
CO per analogia: Engel, Contrats de droit suisse, 2ª edizione, pag. 261). Ciò posto, l'appello adesivo si rivela privo
di consistenza.
III. Sugli oneri processuali
e le ripetibili
8.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili dell'appello principale seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). AP 1 chiede che per quanto attiene
all'attribuzione dell'automobile gli oneri processuali siano suddivisi
equamente fra le parti, ma di fatto essa ha restituito la vettura e va
considerata desistente. E la desistenza equivale a soccombenza (Rep. 1990 pag.
284.
in alto, 1978 pag. 375). Essa deve sopportare così i costi del suo rimedio,
compresi quelli dovuti all'ascolto del figlio, con obbligo di rifondere alla
controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto all'appello adesivo, AA
1.
esce sconfitto e deve assumere i relativi costi, versando alla controparte
un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
9.
Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la disciplina del diritto di visita
è una controversia manifestamente priva di valore litigioso. Per quanto
riguarda l'appello principale, il ricorso in materia civile è ammissibile di
conseguenza sull'intero contenzioso (sentenza 5A.108/2007
dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Quanto all'appello
adesivo, sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello principale è respinto in quanto ricevibile e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
700.–
fr.
1150.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
1800.– per ripetibili.
3. L'appello
adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
800.– per ripetibili.
5. Intimazione
a:
; .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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