Lexipedia

Decisione

11.2008.40

Designazione al figlio di un curatore di rappresentanza processuale

26 maggio 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti adottati nel quadro delle precedenti procedure. Alla discussione

del 25 settembre 2007, indetta davanti al Segretario assessore della giurisdizione

di Mendrisio Sud, AP 1 ha instato per la revoca di ogni provvedimento cautelare

emanato fino ad allora. Con decreto “supercautelare” del

4 ottobre 2007 il Segretario assessore ha confermato l'assetto provvisionale disciplinato

nell'ambito delle cause inc. DI.2005.79 e OA.2005.55, ha autorizzato I__________

a frequentare la scuola elementare di __________ e ha invitato l'autorità

tutoria a designare un curatore processuale alle figlie E__________ e I__________

(inc. OA.2007.76). Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato

dichiarato irricevibile da questa Camera il 3 dicembre 2007 (inc. 11.2007.172).

E. In

esecuzione della decisione pretorile, il 13 novembre 2007 la Commissione

tutoria regionale 1 ha designato curatore a norma dell'art. 146 CC di E__________

e I__________ l'avv. __________. Il 23 novembre 2007 AP 1 si è rivolto

all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di dichiarare nulla o di

annullare la decisione dell'autorità tutoria. CO 2 ha proposto il

30 novembre 2007 di respingere il ricorso. La Commissione tutoria

regionale ha dichiarato il 14 dicembre 2007 di rimettersi al giudizio

dell'Autorità di vigilanza. Nel frattempo, il 7 dicembre 2007, la Commissione medesima

ha sostituito l'avv. __________ con l'avv. __________.

F. Il

17 dicembre 2007 AP 1 ha impugnato la predetta decisione davanti all'Autorità

di vigilanza, postulandone la nullità o l'annullamento. Lo stesso giorno egli

si è rivolto alla Commissione tutoria regionale, dichiarando di contestare la

nomina della curatrice. Riunitasi il 21 dicembre 2007, la Commissione tutoria

regionale non ha ravvisato motivi per sostituire la persona della curatrice e

ha trasmesso lo scritto di AP 1 all’Autorità di vigilanza per decisione (art. 388 cpv. 3 in fine CC). L'Autorità di

vigilanza ha statuito il 27 marzo 2007, respingendo i ricorsi del

23 novembre e 17 dicembre 2007 e dichiarando irricevibile l'opposizione

del 17 dicembre 2007. Non sono state prelevate tasse di giustizia né spese. AP

1 è stato obbligato a versare a CO 2 un'indennità di fr. 300.– per ripetibili.

G. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 5 aprile (recte:

marzo) 2007 a questa Camera per ottenere l'annullamento della decisione impugnata

o, in subordine, la riforma della decisione stessa nel senso di vedere accolti i

suoi ricorsi alla Commissione tutoria regionale e la sua opposizione alla

designazione della curatrice. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele, del­l'8 marzo 1999, cui rinvia

l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con

le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto

questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

L'appello

è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Nella misura in cui tende

a far semplicemente annullare la decisione impugnata, il memoriale di AP 1 non

è ammissibile. Dall'insieme dei motivi addotti e dal contenuto della domanda

subordinata si desume senza equivoco, nondimeno, che l'appellante postula la

revoca della designazione del curatore di rappresentanza per le figlie e la conseguente

riforma della decisione presa dall'Autorità di vigilanza. Così interpretato, l'appello

può essere vagliato nel merito.

3.

L'appellante

non muove contestazioni alla persona dell'avv. __________ designata dalla Commissione

tutoria regionale come curatrice delle figlie. Ribadisce però l'incompetenza per

territorio della Commissione medesima. L'Autorità di vigilanza ha respinto l'eccezione

dopo avere accertato che le ragazze erano state affidate dal Pretore alla madre

e con lei vivevano a __________. Quanto alle tesi del ricorrente, l'Autorità di

vigilanza non le ha ritenute sufficienti per smentire il domicilio delle minorenni

nel Ticino, i certificati amministrativi rilasciati dal Comune di __________ contrastando

con quelli rilasciati dal Comune di __________. Inoltre il Prefetto della

provincia di Como aveva dichiarato illegale l'iscrizione delle minorenni nelle

liste dei residenti di __________. Per di più, I__________ frequenta la scuola dell'obbligo

a __________.

4.

L'appellante

ripete che E__________ e I__________ sono domiciliate in Italia, come

attestebbero le autorità svizzere e italiane, il solo fatto che I__________

frequenti la scuola a __________ non sarebbe una prova del domicilio. Egli

soggiunge di avere ricorso tanto contro la decisione del Comune di __________,

che ha reinscritto le figlie nei registri del controllo abitanti, quanto contro

il provvedimento del Prefetto della provincia di Como, che ha iscritto le

figlie nei registri della popolazione AIRE (Anagrafe degli Italiani all'Estero),

radiandole dalle liste dei residenti di __________. A suo parere poi l'ordine impartito

il 4 ottobre 2007 dal Segretario assessore alla Commissione tutoria regionale

non attribuisce a quest'ultima alcuna competenza per territorio giusta l'art.

376.

cpv. 1 CC, mentre la contestazione dell'ingiunzione è stata dichiarata

inammissibile dal Tribunale d'appello. L'appellante afferma infine che il 31

maggio 2005, così come il 5 dicembre 2005, le figlie vivevano con lui ed erano a

lui state affidate dal Pretore.

5.

Per motivi gravi il giudice del divorzio ordina che il figlio sia rappresentato

al processo da un curatore (art. 146 cpv. 1 CC). Ciò posto, nella misura in cui

verte sull'istituzione della curatela di rappresentanza, l'appello

risulta d'acchito irricevibile, il provvedimento essendo adottato per diritto

cantonale mediante ordinanza motivata (art. 419e cpv. 1 CPC). E un'ordinanza

non è impugnabile, né con appello né con altri rimedi giuridici (art. 95 cpv. 1

CPC).

6.

Quanto

alla designazione del curatore, essa incombe all'autorità tutoria

(art. 147 cpv. 1 CC) del domicilio del minorenne (art. 315 cpv. 1 e 396 cpv. 1

CC; FF 1996 I 162 a metà; Schweighauser

in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 3 ad

art. 147 CC). La quale non può, manifestamente, ridiscutere l'istituzione della

curatela decisa dal giudice del divorzio, ma verifica d'ufficio – in caso di

dubbio – la propria competenza per territorio.

a) L'appellante

sostiene che le figlie sono domiciliate in Italia, sicché alla Commissione

tutoria regionale non era abilitata a designare il curatore di rappresentanza. Ora,

che la questione del domicilio politico delle ragazze non sia ancora stata

decisa dalle autorità amministrative svizzere e italiane davanti alle quali pendono

i ricorsi di AP 1 (contro la reinscrizione delle figlie nel registro comunale di

__________, rispettivamente contro la radia­zione delle

medesime dalla liste dei residenti a __________) è senz'altro possibile. Sta di

fatto che il “domicilio” cui si riferiscono gli art. 315 cpv. 1 e

316.

cpv. 1 CC è il domicilio civile, non quello politico. Del resto, il

deposito di certificati o di documenti d'identità, il rilascio di attestazioni da

parte della polizia degli stranieri, di autorità fiscali o di organismi delle

assicurazioni sociali, l'esistenza di indicazioni figuranti in documenti amministrativi,

in licenze di circolazione o di condurre, in decisioni giudiziarie o in pubblicazioni ufficiali costituiscono meri indizi circa i

presupposti di un domicilio

civile (Staehlin in: Basler Kommentar ZGB I, 3ª edi­zione,

n. 23 ad art. 23 con riferimenti).

b) Comunque

sia, in una fattispecie con risvolti internazionali la competenza dei tribunali

o delle autorità svizzere in materia di protezione dei minori è regolata dalla

Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle

autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (art. 85

LDIP). E conformemente all'art. 1 di tale Convenzione la competenza per prendere

le opportune misure a protezione della persona o dei suoi beni spetta alle

autorità giudiziarie o amministrative dello Stato di dimora abituale del

minorenne. Determinante non è quindi il domicilio, nemmeno il domicilio civile,

bensì la dimora abituale del minorenne (sulla nozione: DTF 129 III 292 consid.

4.

). La quale è incentrata su una situazione di fatto

e implica la presenza fisica in un dato luogo; la residenza abituale di un

bambino si determina così secondo il centro effettivo della sua vita (DTF 110

II 122 consid. 3; Siehr

in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edi­zione, n. 18

ad art. 85 LDIP). In concreto è

pacifico che dal maggio del 2006 E__________ e I__________

risiedono con la madre a __________, dove I__________ frequenta la scuola dell'obbligo

(risposta del 30 novembre 2007, pag. 5). Ciò denota un'evidente

dimora abituale. Al momento in cui ha designato il curatore processuale la

Commissione tutoria regionale era dunque competente a statuire per territorio e

invano l'appellante evoca il domicilio politico delle ragazze. Ne discende che,

privo di fondamento, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

7.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di assegnare ripetibili alle controparti, cui

l'appello non è stato notificato e non ha cagionato spese presumibili.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla nomina

di un tutore o di un curatore sono impugnabili con ricorso in materia civile

senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Breitschmid in: Basler Kommentar, op.

cit., n. 11 ad art. 388–391 CC; Güngerich

in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das Bundesgericht, Kurz­kommentar,

Berna 2007, n. 26 ad art. 72).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

;

,;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster