11.2008.42
Protezione dell'unione coniugale
24 ottobre 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2008.42
Data decisione, Autorità:
24.10.2008, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 173 CC
Incarto n.
11.2008.42
Lugano
24 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2007.32
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera
promossa con istanza del 7 maggio 2007 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 3 aprile 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 18 marzo 2008
dal Pretore del Distretto di Riviera;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1950) e AO 1 (1968), cittadina dominicana, si sono sposati
a __________ il 18 agosto 1993. Dal matrimonio è nato D__________, il 12
novembre 1996. Il marito lavora come meccanico per la __________ di __________.
La moglie, senza particolare formazione, non svolge attività lucrativa.
B. Il 7
maggio 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di __________ con un'istanza
a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – l'autorizzazione
a vivere separata, la facoltà di prelevare dall'alloggio coniugale i suoi effetti personali, i
mobili e le suppellettili necessari per lei e il figlio, l'affidamento di
quest’ultimo (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare
di fr. 2300.– mensili per sé e di fr. 1200.– mensili per il figlio, oltre
a una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 23 maggio 2007, indetta
per la discussione, l'istante ha aumentato le richieste di contributo alimentare a fr.
2500.– mensili per sé e a fr. 1530.– mensili per il figlio. Il
convenuto ha postulato a sua volta l'autorizzazione a vivere separato e l'affidamento
del figlio (riservato il diritto di visita materno), avversando le altre domande
della moglie.
C. Con
decreto cautelare emesso l'11 giugno 2007 “nelle more
istruttorie”, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
ha affidato D__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre),
obbligando il convenuto a versare un contributo alimentare di fr. 2000.–
mensili per la medesima e di fr. 600.– mensili per il figlio (assegno
familiare compreso). Egli ha poi ordinato a AP 1, il 26 giugno 2007, di
consegnare alla moglie determinati effetti personali suoi e del figlio, così
come determinati mobili. Il 1° luglio 2007 la moglie ha lasciato l'abitazione
coniugale (particella n. 25 RFD di __________, proprietà del marito) per trasferirsi
con il figlio in un appartamento a __________. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel suo allegato del 18 dicembre 2007 AO 1 ha ribadito le proprie domande,
salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 3200.–
mensili e ridurre quella per D__________ a fr. 1100.– mensili. AP 1 non ha
introdotto alcun memoriale. Il 19 febbraio 2008 egli ha chiesto di essere ammesso
al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Statuendo
con sentenza del 18 marzo 2008, il Pretore ha affidato D__________ alla madre
(riservato il diritto di visita paterno), ha fissato il contributo alimentare
per lei in fr. 2297.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, in
fr. 2528.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e in
fr. 2027.– mensili da allora in poi, quello per il figlio in
fr. 807.–, fr. 900.– e fr. 1402.– mensili (incluso l'assegno
familiare) relativamente ai medesimi periodi e ha ingiunto a AP 1 di consegnare
alla moglie il passaporto di D__________ e due chiavi d'automobile. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Sulle richieste di
assistenza giudiziaria formulate dalle parti il Pretore non ha statuito.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 3 aprile 2008 nel
quale chiede che, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, il
contributo di mantenimento per la moglie sia soppresso o, in via subordinata, che
dal contributo riconosciuto siano dedotti fr. 2000.– “quale reddito
ipotetico esigibile”. L'appello non ha formato oggetto di intimazione alla
controparte.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure giudiziarie a protezione dell'unione coniugale (art.
172.
segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di
consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC). L'esame dei fatti è limitato alla
verosimiglianza (Rep. 1991. pag. 432 consid. 4a). La sentenza è appellabile nel
termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello
è dunque ricevibile.
2.
Nella
fattispecie rimane litigioso il contributo alimentare per la moglie. A tal fine
il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6639.90 mensili (compresi
l'assegno familiare, la quota di tredicesima e un'“entrata straordinaria” di
fr. 76.70 mensili) e gli ha imputato un reddito ipotetico della sostanza immobiliare
di fr. 324.70 mensili. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha stabilito in
fr. 3535.15 mensili (minimo del diritto esistenziale esecutivo
fr. 1100.–, oneri ipotecari fr. 1049.–, spese di riscaldamento
fr. 194.60, spese di elettricità fr. 78.–, premio della cassa malati
fr. 433.30, assicurazione dello stabile fr. 80.–, tassa di fognatura
fr. 28.50, tassa acqua potabile fr. 28.50, assicurazione dell'economia
domestica fr. 51.85, trasferte fr. 70.–, assicurazione dell'automobile
fr. 63.30, imposta di circolazione fr. 33.90, carico fiscale
fr. 324.20). Per quanto riguarda la moglie, senza attività lucrativa, il
primo giudice le ha imputato un reddito ipotetico di fr. 1000.– dal 1°
gennaio 2009 a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3059.30 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–,
locazione con spese accessorie fr. 1127.–, premio della cassa malati
fr. 82.70, rimborso di un debito fr. 200.–, leasing fr. 249.60,
costi d'automobile e assicurazioni fr. 100.–, imposte stimate
fr. 50.–). Il fabbisogno in denaro di D__________ è stato stimato in fr. 1075.–
mensili nel 2007, in fr. 1090.– mensili nel 2008 e
in fr. 1425.– mensili dal 2009 in poi.
Constatato
un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore ha lasciato al convenuto l'equivalente
del suo fabbisogno minimo e ha ripartito la disponibilità di fr. 3429.45
mensili tra moglie e figlio, onde un contributo alimentare per la prima di
fr. 2297.– mensili dal
1° luglio al 31 dicembre 2007, di fr. 2528.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e di fr. 2027.– mensili in seguito, mentre
in relazione ai medesimi periodi il contributo per il secondo è risultato di
fr. 807.–, fr. 900.– e fr. 1402.– mensili (assegno familiare compreso).
3.
L'appellante
sostiene anzitutto che con la moglie non sussiste più alcuna possibilità di
riconciliazione, sicché in materia di contributi alimentari occorre applicare
anticipatamente l'art. 125 CC. L'asserto è doppiamente privo di pertinenza.
Intanto perché l'art. 125 CC non esonera automaticamente da ogni contributo alimentare
in favore della moglie solo per l'impossibilità di una riconciliazione. In secondo luogo perché, comunque sia, l'art. 125 CC si applica solo
dopo il divorzio e non prima. Lo stanziamento di contributi alimentari fra
coniugi durante la sospensione della comunione domestica è disciplinato dall'art.
176.
cpv. 1 n. 1 CC e i relativi criteri sono già stati diffusamente illustrati
da questa Camera in giurisprudenza pubblicata di recente (RtiD I-2007 pag. 737
consid. 4a e 4b). In proposito l'art. 125 CC non è di alcun rilievo.
Un'altra
questione è sapere se si possa pretendere già nell'ambito di misure a protezione
dell'unione coniugale, che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in
parte) riprenda o estenda senza indugio un'attività lucrativa. E al riguardo il
Pretore ha correttamente riassunto i presupposti applicabili (sentenza, consid.
12.
; v. anche RtiD I-2007 pag. 739 consid. 6b). Per finire, accertato che con il contributo alimentare versato dal marito l'istante non può
sovvenire al proprio fabbisogno minimo di fr. 3059.– mensili (né tanto meno può
sussidiare il fabbisogno in denaro del figlio), egli ha
imputato all'istante medesima un reddito potenziale di fr. 1032.– mensili dal
1° gennaio 2009. L'appellante sostiene che la moglie potrebbe concretamente guadagnare almeno fr. 2000.– mensili
poiché “la commessa in un negozio o una cameriera guadagna parecchio di più di
detta somma”. A parte il fatto però che AO 1 non ha alcuna formazione nei
settori professionali indicati dal marito, tutto quanto si può pretendere da
lei è un'attività lucrativa a metà tempo (grado d'occupazione esigibile da un
coniuge cui è affidato un figlio di età inferiore a sedici anni: DTF 115 II 10
consid. 3c e 11 consid 5a; Schwenzer in:
FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 59 ad art. 125 CC). Ciò premesso, considerato che per l'appellante la moglie potrebbe
guadagnare fr. 2000.– mensili a tempo pieno, la valutazione del Pretore resiste
alla critica. Per di più, in concreto il bilancio familiare denota un ammanco
di soli fr. 55.– mensili, ragione per cui nulla giustifica di imporre alla
moglie un'attività lucrativa a orario completo.
4.
L'appellante
si duole che il Pretore abbia riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie un'uscita
di fr. 249.60 mensili per il leasing dell'automobile, sottolineando che essa
non lavora e può far capo ai mezzi pubblici. Al riguardo non si deve trascurare
tuttavia che dal 1° gennaio 2009 è stato imputato all'istante un reddito da
attività lucrativa, senza che il convenuto contesti la necessità di usare da
quel momento un veicolo privato. Occorre esaminare pertanto se la posta in
esame debba essere stralciata dal fabbisogno minimo dell'interessata tra il 1°
luglio 2007 e il 31 dicembre 2008.
a) I costi per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciuti
nel fabbisogno minimo di un coniuge se il mezzo è necessario per trasferte
professionali, per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita
(Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). In tali ipotesi va
riconosciuta anche la quota mensile dell'eventuale leasing, per lo meno fino al
termine del contratto, sempre che il coniuge non abbia modo di procurarsi il
veicolo attingendo a risparmi e il veicolo non sia inutilmente dispendioso. Se
gli spostamenti possono essere compiuti facendo capo a trasporti pubblici, ci
si limita – in caso di ristrettezze economiche – al costo di questi ultimi (I CCA,
sentenza inc. 11.2003.55 del 6 giugno 2007, consid. 9b con riferimenti).
b) Nel
periodo in questione l'appellante non nega che la moglie abbia avuto bisogno
dell'automobile per accompagnare il figlio ai corsi di fisarmonica, a __________
(interrogatorio formale del 9 luglio 2007, risposta n. 19). Inoltre il
contratto di leasing è stato stipulato direttamente dal marito, senza che la
moglie risulti debitrice (doc. E). Ad ogni modo, si volesse da ciò prescindere,
nel fabbisogno minimo della moglie andrebbero riconosciuti per lo meno fr.
119.
– mensili, corrispondenti al costo dell'abbonamento “arcobaleno” per
quattro zone (__________). È vero che ciò ridurrebbe di circa fr. 130.– mensili
il fabbisogno totale dell'interessata e comporterebbe una
lieve diminuzione del contributo alimentare per lei. È altrettanto vero però
che in tal caso il contributo alimentare per il figlio lieviterebbe di fr. 50.–/60.–
mensili e l'operazione si risolverebbe per l'appellante in una partita di giro,
dovendo
egli – comunque sia – versare a moglie e figlio tutto quanto eccede
il suo fabbisogno minimo. In simili circostanze non soccorrono i presupposti
perché questa Camera intervenga sul calcolo del Pretore.
5.
Quanto
al proprio reddito di fr. 6964.60 mensili, l'appellante afferma che il “bonus” annuo di fr. 1000.– lordi (fr. 920.30 annui al netto
degli oneri sociali) computato dal Pretore costituisce un'entrata puramente straordinaria.
Egli contesta inoltre il reddito ipotetico della sostanza, di fr. 324.70
mensili, imputatogli dal primo giudice per la locazione di un appartamento nello
stabile di sua proprietà, rilevando che tale appartamento è inabitabile. In
definitiva egli chiede così di ricondurre il suo reddito a fr. 6535.50 mensili.
a) Per quel che riguarda il “bonus”, risulta
dal certificato di salario agli atti che nel
febbraio 2007 il datore di lavoro ha versato al convenuto fr. 1000.–
con l'indicazione Freiw.Erf.-Beteilig. GAV (doc. 21²). Ora, un
“bonus” – così come una tredicesima, una gratifica, una provvigione,
una partecipazione agli utili, una mancia, un'indennità per straordinari o per
altri incarichi – va considerato nel reddito se è percepito abitualmente (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40
ad art. 125 CC; v. anche Schwenzer,
FamKommentar, Berna 2005, n. 17 ad art. 125 CC; Wullschleger in: Schwenzer, op. cit., n. 21 ad art. 285 CC).
In concreto tutto si ignora sulla natura della prestazione facoltativa versata
dal datore di lavoro in base al contratto collettivo dell'industria MEM (meccanica, elettrotecnica e metallurgia), né gli atti
consentono di stabilire, nemmeno ad un esame di verosimiglianza, se si tratti di un'entrata regolare. Resta il fatto che il Pretore
ha ammesso nel fabbisogno minimo dell'interessato fr. 78.– mensili per le spese
di elettricità, mentre tale costo è già compreso nel
minimo esistenziale del diritto
esecutivo
(FU 2/2001 pag. 74, cifra I). Si togliessero quindi fr. 76.70
mensili dal reddito, andrebbero tolti fr. 78.– dal fabbisogno minimo sicché nel
risultato la disponibilità dell'interessato non muterebbe.
b) Quanto
al reddito derivante dalla locazione dell'appartamento attiguo all'abitazione
familiare, dagli atti si evince che esso è stato occupato almeno fino al 2006
dalla madre del convenuto (interrogatorio formale del 9 luglio 2007, risposta
n. 2; v. anche deposizione di __________, del 9 luglio 2007: verbali, pag. 7). È
possibile che attualmente l'ente sia inabitabile (deposizione di __________, del
9.
luglio 2007: verbali, pag. 8), ma il Pretore ha tenuto conto di ciò imputando
al convenuto un reddito ipotetico solo dal 1°gennaio 2008, “dovendo considerare il periodo dal 1° luglio
2007.
(separazione di fatto) al 31 dicembre 2007 quale fase temporale comunque
improduttiva poiché oggettivamente necessaria per sistemare l'appartamento e
trovare un inquilino”. Con tale
motivazione l'appellante non
si confronta, ciò che rende l'appello finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Del
resto, che a un coniuge possa essere imputato un reddito potenziale anche in
relazione alla sostanza non è messo in dubbio dall'appellante. A ragione (v.
anche DTF 117 II 16 consid. 1b; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo1999, n. 50 segg. ad art. 125 CC). Né un periodo
transitorio di sei mesi appare inadeguato per sistemare e locare un appartamento,
tanto meno pensando al fatto che il marito sapeva sin dal 7 maggio 2007 che
la moglie chiedeva di inserire nei redditi di lui l'incasso di una pigione (cfr.
sentenza del Tribunale federale 5P.460/2002 del 27 febbraio 2003, consid. 3.2).
Quanto all'ammontare del reddito in sé (fr. 324.70 mensili), esso non è
contestato. Anche su questo punto la sentenza del Pretore sfugge dunque alla critica.
6.
Per
quel che è del proprio fabbisogno minimo (fr. 3535.15 mensili), l'appellante chiede
di portarlo a fr. 3886.15 mensili per tenere calcolo degli interessi
dovuti a __________ (fr. 1400.– mensili anziché fr. 1049.–, come
“effettivamente preteso dalla mutuante e da lui versato”). In realtà la pretesa
è nuova, tant'è che davanti al Pretore il convenuto si dipartiva dallo stesso importo
accertato dal primo giudice (riassunto scritto del 23 maggio 2007, pag. 2). A
parte ciò, l'onere ipotecario di fr. 1049.– mensili risulta dall'attestato
fiscale 2006 di __________ (doc. 23¹ e 23²). Nell'aprile
del 2007 l'interessato ha versato invero fr. 1400.– per il “pagamento prestito
ipotecario” (doc. 1³), ma un
singolo accantonamento non rende ancora verosimile un onere fisso di
fr. 1400.– mensili. Per di più, si fosse compreso nell'onere ipotecario l'ammortamento
obbligatorio, tale costo – trattandosi di un ordinario rimborso di mutuo – andrebbe onorato solo nella misura in cui i mezzi
finanziari della famiglia siano sufficienti a coprirlo (DTF 127 III 292 consid.
bb in fondo con richiamo), ciò che non è manifestamente il caso in concreto. Onde,
una volta ancora, l'infondatezza dell'appello.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può essere
accolta, dato che all'appello mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon
esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato intimato per
osservazioni. Delle condizioni economiche
verosimilmente difficili in cui versa il convenuto si tiene conto, in ogni
modo, contenendo per quanto possibile la tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato notificato all'istante, cui non ha cagionato spese presumibili.
8.
Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro
l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia
di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena
si capitalizzi il contributo alimentare per la moglie (fr. 2297.– mensili
dal luglio al dicembre 2007, fr. 2528 mensili per il 2008 e
fr. 2027.– mensili dopo di allora), che in difetto di scadenze prevedibili
va calcolato a vita.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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