11.2008.44
Interdizione
9 aprile 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2008.44
Data decisione, Autorità:
09.04.2009, ICCA
Titolo:
Interdizione
INFERMITÀ E DEBOLEZZA MENTALE
art. 369 CC
Incarto n.
11.2008.44
Lugano
9 aprile 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 266.2007/R.50.2007
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 10 maggio 2007 dalla
Commissione
tutoria regionale 8, Pregassona
nei confronti di
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 20 marzo 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre
2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
Commissione tutoria regionale 8 ha presentato il 10 maggio 2007 all'Autorità di
vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti di AP 1 (1940) fondata
sugli art. 369 (infermità o debolezza di mente) e 371 CC (pena privativa della
libertà). A quel momento l'interessato scontava, in effetti, una pena detentiva
nel Penitenziario cantonale. La richiesta di interdizione faceva seguito a una
lettera del 26 gennaio 2007 in cui l'Ufficio di patronato segnalava alla
Commissione tutoria la necessità del provvedimento. Quello stesso 10 maggio
2007 la Commissione tutoria regionale ha privato provvisoriamente AP 1 dei
diritti civili (art. 386 cpv. 2 CC), nominandogli l'avv. __________ in qualità
di rappresentante.
B. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto all'Autorità di vigilanza sulle
tutele con un ricorso del 26 maggio 2007. L'Autorità di vigilanza ha invitato
il 26 luglio 2007 il Servizio psico-sociale di Lugano a esaminare AP 1,
verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente e la necessità di misure
di protezione. Nel suo referto del 31 agosto 2007 tale Servizio ha accertato
che il paziente “è affetto da disturbo di personalità misto (ICD 10: F 61.0)
con aspetti immaturi, dipendenti, narcisistici e antisociali”, ciò che gli impedisce
di provvedere in modo adeguato ai propri interessi dal punto di vista
gestionale e richiede durevole protezione e assistenza.
C. Convocato
il 26 settembre 2007 dall'Autorità di vigilanza per essere sentito personalmente,
AP 1 ha dichiarato di avere capito la portata dell'interdizione, ma di opporvisi.
Statuendo il 10 ottobre 2007, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione
“in base all'art. 369 CC”, ha respinto il ricorso contro la privazione provvisoria
dei diritti civili e ha invitato la Commissione tutoria regionale a chiudere la
rappresentanza provvisoria e a nominare un tutore. Essa non ha prelevato tasse
né spese.
D. Il
20 marzo 2008 AP 1 ha appellato la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle
tutele davanti a questa Camera, postulandone l'annullamento o, in subordine, la
sostituzione della tutela con una curatela. Circa la sospensione provvisoria
dei diritti civili e la nomina di un rappresentante, egli rileva che tale
misura è stata revocata il 30 novembre 2007. Il memoriale non è stato intimato
alla Commissione tutoria regionale per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro
venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). L'appellante
fa notare di aver ricevuto copia della decisione solo il 29 febbraio 2008
(busta prodotta con l'appello), quella intimatagli il 10 ottobre 2007 essendo
stata recapitata – per errore – a un altro detenuto (doc. 13: lettera 3 marzo
2008.
dell'Ufficio di patronato con allegata copia del libretto delle ricevute,
dell'11 ottobre 2007). Consegnato alla posta il 20 marzo 2008, l'appello in esame è perciò tempestivo. Per il resto la procedura
di appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità
dell'art. 424a CPC. Direttamente toccato dalla decisione impugnata, inoltre,
AP 1 è senz'altro legittimato a ricorrere.
2.
In
concreto l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di
mente (art. 369 cpv. 1 CC) fondandosi sul citato rapporto 31 agosto 2007 del
Servizio psico-sociale di Lugano, dal quale risulta che l'interdicendo è
affetto da “disturbo di personalità misto con aspetti immaturi, dipendenti,
narcisistici e antisociali”, qualificato come “grave e complesso”. Sempre secondo
il referto, il paziente è in grado di attendere ai propri interessi personali,
ma non gestionali e, considerate le importanti difficoltà a valutare la liceità
dei suoi atti, v'è il rischio che “egli possa di nuovo venirsi a trovare in situazioni tali da mettere
in pericolo l'altrui sicurezza, come già avvenuto in passato”. Onde la necessità
di durevole protezione e assistenza, avvalorata anche da un debito di fr. 5000.–
che l'interessato si è ritrovato a proprio carico dopo avere stipulato un abbonamento
telefonico in suo nome per conto di un amico (doc. 7: verbale di audizione del 26
settembre 2007). Sulla base delle circostanze appena esposte l'Autorità di
vigilanza ha contestualmente respinto il ricorso di AP 1 contro la sospensione
provvisoria dei diritti civili.
3.
L'appellante si duole anzitutto di non avere mai ricevuto il referto
peritale e di non conoscerne il contenuto, ad eccezione degli stralci riprodotti
nella decisione impugnata, con l'impossibilità di chiedere una qualsivoglia delucidazione
orale o scritta. A suo parere, già per questi motivi la decisione dell'Autorità
di vigilanza dev'essere annullata.
a) Trattandosi
di perizie giudiziarie, il rifiuto di autorizzare gli interessati a partecipare
alla loro assunzione non viola il diritto di essere sentito se l'interessato o
il suo patrocinatore possono in seguito consultare la perizia e prendere
posizione sulle conclusioni ivi contenute (cfr. RDAT I-2002 pag. 291). Dagli
atti non risulta, però, che la perizia sia mai stata comunicata all'interdicendo,
né che a quest'ultimo sia stato assegnato un termine per chiederne l'eventuale
delucidazione orale o scritta (art. 252 cpv. 2 CPC, applicabile per analogia su
rinvio dell'art. 19 cpv. 2 LPamm combinato con l'art. 21 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele). Non risulta nemmeno che il
referto andasse in qualche modo sottratto alla conoscenza del peritando. Anzi,
nella relazione gli specialisti hanno precisato che il rapporto poteva anche
essere mostrato a AP 1, sempre che qualcuno gliene spiegasse i contenuti (doc.
6, pag. 7 risposta n. 3.3). Ciò che l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe
benissimo potuto fare, ad esempio procedendo alla notifica della perizia durante
l'audizione dell'interessato, tenutasi il 26 settembre 2007 all'Ufficio di
patronato (doc. 7 e 11).
b) Il
diritto di essere sentito, consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., assicura a chi
è parte in un procedimento la facoltà di esprimersi prima che sia presa una
decisione che lo concerne. Esso comprende, fra l'altro, il diritto di
consultare gli atti di causa e di partecipare all'assunzione delle prove. Si
tratta di una garanzia formale, la cui violazione comporta – di norma – l'annullamento
della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle censure nel
merito (DTF 126 V 132 consid. 2 con richiami). L'inosservanza di tale principio può nondimeno ritenersi sanata – in via
eccezionale – qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti
a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (DTF 129 I 135
consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126
V 132 consid. 2), com'è questa Camera, la quale esamina liberamente il fatto e
il diritto. Tale possibilità, nondimeno, è e rimane un'eccezione. Non compete a
questa Camera, in particolare, compiere essa medesima fasi processuali omesse
dall'autorità precedente (come quella intesa alla possibile delucidazione di
una perizia).
c) Certo,
nella fattispecie l'appellante avrebbe potuto venire a conoscenza della perizia
nella sua integralità consultando il fascicolo della causa presso l'Autorità di
vigilanza sulle tutele durante il termine per l'appello. Non bisogna
dimenticare tuttavia che a quel momento AP 1 era ancora in carcere a __________,
dove stava scontando una pena detentiva fino all'ottobre del 2008. Ch'egli si
trovasse nella “sezione chiusa” (doc. 1: lettera del 26 gennaio 2007 dell'Ufficio
di patronato, pag. 3 a metà) o in regime di semilibertà (doc. 7: verbale di
audizione del 26 settembre 2007), resta il fatto che la sua libertà di
movimento era nettamente limitata, così come la sua capacità d'azione in
generale (doc. 1, pag. 3 in basso). Non si può ragionevolmente pretendere che in
simili circostanze egli si trasferisse durante il termine di ricorso a
Bellinzona per compulsare gli atti di causa. Ammesso e non concesso che,
sprovvisto di avvocato, egli potesse rendersi conto che sfogliando gli atti
avrebbe trovato anche un esemplare del referto peritale.
d) Nella
situazione illustrata non resta che annullare la decisione impugnata per violazione
del diritto d'essere sentito, rinviare gli atti all'Autorità di vigilanza sulle
tutele perché notifichi formalmente la perizia a AP 1, spiegandogliene i contenuti,
e gli assegni un termine per l'eventuale delucidazione orale o scritta. Dopo di
che essa statuirà di nuovo.
4.
Visto l'esito del
giudizio e la particolarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal
riscuotere tasse o spese per l'emanazione dell'odierno giudizio (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante chiede un'indennità per
ripetibili, ma non ne soccorrono i presupposti. Intanto egli non ha fatto capo
al patrocinio di un legale e non ha dovuto sopportare oneri di patrocinio.
Inoltre egli non ha subìto perdite di guadagno né ha dovuto affrontare spese
apprezzabili per avere redatto egli medesimo l'atto di appello, men che meno
ove si pensi che a quel tempo egli era ancora ristretto nel Penitenziario
cantonale. Quanto agli oneri di prima sede, l'Autorità di vigilanza sulle
tutele non ne ha prelevati, né AP 1 aveva sollecitato ripetibili (che nella
procedura amministrativa sono corrisposte solo su richiesta: Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1b ad art. 31 LPAmm; analogo principio
vige nella maggioranza dei Cantoni: Bovay,
Procédure administrative, Berna 2000, pag. 462 con richiamo alla nota 2053).
5.
Per quel che è dei
rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una
decisione incidentale (di rinvio all'Autorità di vigilanza), essa segue la via
giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione
principale può formare oggetto di un ricorso in materia civile senza riguardo a
questioni di valore (art. 74 LTF), dandosi interdizione (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 6 LTF), controversia manifestamente senza indole
pecuniaria.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 5 della
decisione impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati all'Autorità di
vigilanza per integrazione della procedura e nuovo giudizio.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– , ;
– Commissione
tutoria regionale 8, Pregassona;
Comunicazione:
– avv. ,
;
– Ufficio
di patronato, Lugano.
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigi-
lanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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