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Decisione

11.2008.45

Azione confessoria: provvedimenti cautelari

26 novembre 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri

testé riassunti valgono, evidentemente, ove il litigio sulla portata della

servitù riguardi le parti contraenti. Nei confronti di un estraneo essi sono

limitati dalla pubblicità correlata al­l'istituto del registro fondiario

(art. 973 CC). Le circostanze e i motivi di carattere personale

determinanti per la formazione della volontà dei contraenti al momento della

costituzione della servitù che non risultano dall'atto, in altri termini, non

sono opponibili al terzo in buona fede (DTF 130 III 554 consid. 3.1 con

riferimenti). Per quanto riguarda il terzo, le dichiarazioni espresse dalle

parti alla stipulazione della servitù sono quindi da interpretare nel senso in

cui vanno comprese – secondo le regole dell'affidamento – da una persona

attenta e che ragiona con obiettività (cfr. anche DTF 108 II 542 consid. 2; Steinauer, op. cit., pag. 394 n. 2291a). Senza dimenticare che

ogni servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del

fondo serviente più di quanto occorra al suo normale esercizio (Steinauer, op. cit.,

pag. 395 n. 2293 seg.; Petitpierre,

op. cit., n. 10 seg. ad art. 738 CC).

7. Nella fattispecie il contenuto e l'estensione della servitù pattuita

nell'atto costitutivo del 14 febbraio 1985 appaiono chiari e non parrebbero

lasciare spazio, già di per sé, a interpretazione di sorta. Le parti hanno

stipulato una servitù che vieta il sopralzo dell'edificio censito come subalterno

B della vecchia particella n. 1707 (subalterno A della

particella n. 2887), il quale non può “essere sopraelevato rispetto al suo stato attuale” (doc. B, clausola

n. 7). La servitù riguarda esclusivamente il subalterno, non il resto del

fondo. Del resto, si volesse anche far capo a criteri interpretativi per quanto

riguar­da la volontà delle parti originarie, nulla parrebbe risultare di

diverso. Sentito come testimone, il notaio rogante ha confermato che “per la clausola in questione le parti mi

avevano detto che non volevano che l'edificio allora subalterno B

venisse sopraelevato. Le parti volevano che l'edificio restasse così com'era

Considerandi

per quanto attiene all'altezza” (deposizio­ne dell'avv. __________, del 17

marzo 2008: verbali, pag. 2). Non si intravede perché AO 1 avrebbe dovuto

comprendere la portata della servitù in altro modo.

8.

Ciò

posto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la servitù in questione

non risulta fissare una linea teorica di altezza, tant'è che non accenna alla

gronda dell'edificio né al colmo del tetto né all'art. 41 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale evocato dall'istante. Essa vieta semplicemente di rialzare la

copertura dell'edificio esistente. E il progetto in rassegna non prevede interventi

che constino alterare il tetto dello stabile compreso nei limiti dell'ex

subalterno B (ora subalterno A). Contempla il prolungamento del

fabbricato e l'innalzamento di una nuova ala, ma non modifica la quota massima

del tetto (deposizione dell'arch. __________, del 17 marzo 2008: verbali, pag.

2). Anzi, tale quota non muta neppure sulla nuova ala e rimane invariata tanto alla

gronda quanto al colmo (atti allegati alla domanda di costruzione nel carteggio

richiamato dal Comune di __________). Quale parvenza di buon diritto possa

denotare l'azione di merito in simile circostanze non è dato di capire.

9.

Del

resto non sembra che, costituendo il divieto di sopralzo, i contraenti intendessero

conferire al fondo dominante vantaggi traducibili in una più elevata qualità di

vita o in migliori condizioni abitative. Né l'appellante censura l'accertamento

del Pretore, secondo cui il progetto attuale non cagiona verosimili pregiudizi

di vista o insolazione. Quanto all'eventuale perdita di valore del fondo

dominante, l'allegazione – apodittica – è fatta valere per la prima volta in

questa sede ed è inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A un esame di

verosimiglianza la probabilità di esito favorevole insita nell'azione di merito

si rivela dunque inconsistente anche sotto questo profilo.

10.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato

osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata

indennità per ripetibili.

11.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.–

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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