11.2008.46
Protezione dell'unione coniugale: misure provvisionali
25 aprile 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2008.46
Data decisione, Autorità:
25.04.2008, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: misure provvisionali
PROCEDIMENTO CAUTELARE
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 376 CC
art. 376 CPC-TI
art. 382 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.46
Lugano
25 aprile
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.392
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 21 marzo 2008 da
AO 1,
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1
(ora patrocinato dall' PA 2 o);
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 aprile 2008
presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso
l'8 aprile 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
AO 1 (1972), cittadina marocchina, si è rivolta il 21 marzo
2008 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale per ottenere – previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata dal marito AP 1 (1959),
anch'egli cittadino marocchino, l'assegnazione dell'alloggio familiare,
l'affidamento della figlia A__________ (2007), come pure un contributo di
mantenimento indeterminato per sé e la figlia;
che in
via cautelare essa ha formulato identiche richieste, postulando un contributo alimentare per la figlia
di fr. 700.– mensili;
che
all'udienza dell'8 aprile 2008, indetta per la
discussione della domanda cautelare
e delle misure a protezione dell'unione coniugale,
l'istante ha confermato le sue domande, precisando in fr. 1000.– mensili il
contributo preteso per sé e in fr. 700.– mensili quello per la figlia, offrendo un certo numero di prove;
che il convenuto non è comparso all'udienza, una sua richiesta
telefonica del giorno prima volta al rinvio dell'udienza essendo stata respinta
al Pretore;
che con decreto cautelare emanato “nelle more istruttorie” in calce al verbale
d'udienza, il Pretore ha fissato in fr. 700.– mensili
il contributo alimentare per la figlia A__________;
che con
appello del 21 aprile 2008 AP 1 impugna il decreto appena citato per ottenere –
previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria anche in appello – la riforma del decreto in
questione, nel senso di veder annullare il contributo di mantenimento;
che
l'appello non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che l'emanazione di misure provvisionali nel quadro di procedure
a tutela dell'unione coniugale è regolata dai Cantoni (RtiD I-2005 pag. 766
consid. 17b con richiami di dottrina);
che nel
Ticino la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali è quella
degli art. 376 segg. CPC, sicché solo i provvedimenti
cautelari adottati dopo la discussione finale possono essere appellati (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC);
Considerandi
che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va
intesa l'udienza dell'art. 379 cpv. 1 CPC (quella che fa seguito
all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta dopo
l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983
pag. 280 consid. 1 con rimandi);
che tale
nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);
che nella
fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal Pretore
come emesso “nelle more istruttorie”;
che i decreti
cautelari adottati dal giudice prima della discussione
finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza (“nelle more
istruttorie”, appunto), non sono appellabili (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota
907);
che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di
primo acchito, improponibile;
che con
l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene
senza oggetto;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
ma tenuto conto delle ristrettezze economiche in cui si trova
verosimilmente l'interessato si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a
ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);
che non
si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato intimato alla controparte;
che la
richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento,
l'appello apparendo destituito fin dall'inizio di qualunque possibilità di
successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato notificato per
osservazioni;
che, relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso ai fini
dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei
fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile al Tribunale federale;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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