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Decisione

11.2008.46

Protezione dell'unione coniugale: misure provvisionali

25 aprile 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2008.392

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 21 marzo 2008 da

AO 1,

(patrocinata dall' PA 1)

contro

AP 1

(ora patrocinato dall' PA 2 o);

esaminati

gli atti,

posti i

seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 aprile 2008

presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso

l'8 aprile 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

AO 1 (1972), cittadina marocchina, si è rivolta il 21 marzo

2008 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione

dell'unione coniugale per ottenere – previa concessione dell'assistenza

giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata dal marito AP 1 (1959),

anch'egli cittadino marocchino, l'assegnazione dell'alloggio familiare,

l'affidamento della figlia A__________ (2007), come pure un contributo di

mantenimento indeterminato per sé e la figlia;

che in

via cautelare essa ha formulato identiche richieste, postulando un contributo alimentare per la figlia

di fr. 700.– mensili;

che

all'udienza dell'8 aprile 2008, indetta per la

discussione della domanda cautelare

e delle misure a protezione dell'unione coniugale,

l'istante ha confermato le sue domande, precisando in fr. 1000.– mensili il

contributo preteso per sé e in fr. 700.– mensili quello per la figlia, offrendo un certo numero di prove;

che il convenuto non è comparso all'udienza, una sua richiesta

telefonica del giorno prima volta al rinvio dell'udienza essendo stata respinta

al Pretore;

che con decreto cautelare emanato “nelle more istruttorie” in calce al verbale

d'udienza, il Pretore ha fissato in fr. 700.– mensili

il contributo alimentare per la figlia A__________;

che con

appello del 21 aprile 2008 AP 1 impugna il decreto appena citato per ottenere –

previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e previo conferimento

dell'assisten­za giudiziaria anche in appello – la riforma del decreto in

questione, nel senso di veder annullare il contributo di mantenimento;

che

l'appello non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che l'emanazione di misure provvisionali nel quadro di procedure

a tutela dell'unione coniugale è regolata dai Cantoni (RtiD I-2005 pag. 766

consid. 17b con richiami di dottrina);

che nel

Ticino la procedura intesa all'emanazione di misure prov­visionali è quella

degli art. 376 segg. CPC, sicché solo i provvedimenti

cautelari adottati dopo la discussione finale possono essere appellati (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC);

Considerandi

che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va

intesa l'udienza dell'art. 379 cpv. 1 CPC (quella che fa seguito

all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta dopo

l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983

pag. 280 consid. 1 con rimandi);

che tale

nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

che nella

fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal Pretore

come emesso “nelle more istruttorie”;

che i decreti

cautelari adottati dal giudice prima della discussione

finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza (“nelle more

istruttorie”, appunto), non sono appellabili (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota

907);

che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di

primo acchito, improponibile;

che con

l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene

senza oggetto;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

ma tenuto conto delle ristrettezze eco­no­miche in cui si trova

verosimilmente l'interessato si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a

ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);

che non

si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato intimato alla controparte;

che la

richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento,

l'appello apparendo destituito fin dall'inizio di qualun­que possibilità di

successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato notificato per

osservazioni;

che, relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso ai fini

dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei

fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile al Tribunale federale;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4.

Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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