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Decisione

11.2008.47

Misure provvisionali in una causa di divorzio: inappellabilità di un decreto cautelare emanato senza contraddittorio

26 maggio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.476 (protezione dell'unione coniugale, ora misure

provvisionali in una causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 12 aprile 2005 da

AO 1, ,

(patrocinata dall'avv. PA 2,)

contro

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando

ora sull'“ordinanza” del 22 aprile 2008 con cui il Pretore ha dichiarato di respingere “ogni richiesta di modifica nelle more della

decisione di cui al decreto supercautelare 9 aprile 2008”;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 2 maggio 2008 presentato da AP 1 contro l'“ordinanza” emessa dal Pretore il

22 aprile 2008;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale chieste il

12 aprile 2005 da AO 1 (1973) nei confronti del marito AP 1 (1962), trattate

dal 2007 come misure provvisionali in una causa di divorzio, il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato mediante decreto cautelare del 9

aprile 2008 emanato senza contraddittorio le relazioni del padre con la figlia

R__________, nata l'8 febbraio 2001, come segue:

– ogni martedì pomeriggio, dal termine della scuola, fino al mercoledì

mattina, all'inizio della scuola, e

– ogni 15 giorni dal

sabato alle ore 10.00 fino al lunedì mattina, all'inizio della scuola,

il tutto seguendo le

istruzioni del curatore educativo.

B. AP 1

ha chiesto il 18 aprile 2008 di modificare tale disciplina, previo

contraddittorio, nel seguente modo:

– ogni martedì pomeriggio,

dal termine della scuola, fino al mercoledì mattina, all'inizio della scuola,

– ogni giovedì pomeriggio,

dal termine della scuola, fino al venerdì mattina, all'inizio della scuola, e

– ogni 15 giorni dal

venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina, all'inizio della

scuola.

Con

“ordinanza” del 22 aprile 2008 il Pretore ha respinto

la domanda, rilevando tra l'altro che “sulla necessità di un adeguamento dell'assetto e delle misure di

sostegno per R__________ verrà nuovamente data la possibilità alle parti di

esprimersi in occasione della prossima udienza”, indetta

nella causa di merito per il

2 maggio

2008 alle ore 14.15.

C. Contro l'“ordinanza” appena citata AP 1 è insorto il 2 mag­gio 2008

a questa Camera per ottenere che, conferito all'appello

effetto sospensivo, il decreto cautelare del 9 aprile 2008 sia annullato e gli

atti rinviati al Pretore perché convochi le parti in

udienza,

subordinatamente che il decreto sia riformato applicando la disciplina delle

relazioni personali in appresso:

– ogni martedì pomeriggio, dal termine della scuola, fino al mercoledì

mattina, all'inizio della scuola, e

– ogni 15 giorni dal giovedì

pomeriggio al termine della scuola fino al lunedì mattina, all'inizio della

scuola.

L'appello

non è stato intimato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. L'appellante chiede di annullare, subordinatamente di riformare il decreto cautelare del 9 aprile 2008. Oggetto dell'impugnazione è tuttavia

l'“ordinanza” del 22 aprile 2008 con cui il Pretore ha respinto ogni modifica del

diritto di visita nelle more istruttorie (me­moriale, pag. 1 in fondo), non il

de­creto cautelare del 9 aprile 2008. A un eventuale annullamento o a

un'eventuale riforma dell'“ordinanza” l'appellante neppure accen­na. Ciò

basterebbe, già in sé, per dichiarare l'appello irricevibile.

2.

Si

volesse supporre – per ipotesi – che l'appellante intenda postulare l'annullamento

o (in subordine) la riforma della citata “ordinanza”, l'impugnazione non

sarebbe destinata a miglior sorte. È vero che in concreto l'“ordi­nanza” non è

tale, per lo meno nella misura in cui il Pretore ha respinto ogni modifica del

diritto di visita nelle more istruttorie. Le ordinanze sono provvedimenti che

disciplinano il procedimento (art. 94 prima frase CPC), nel senso che impongono

alle parti il rispetto di determinate norme processuali. Respingendo ogni

modifica del diritto di visita nelle more istruttorie il Pretore non si è

limitato però a disciplinare il procedimento: ha deciso – una volta ancora

senza contraddittorio – di mantenere la disciplina provvisionale del diritto di

visita adottata con il decreto cautelare del 9 aprile 2008, se non altro fino

alla successiva udienza nella causa di divorzio, prevista per il 2 mag­gio 2008.

A tale riguardo l'“ordinanza” costituisce quindi, in realtà, un nuovo decreto

cautelare emesso inau­dita parte.

Ciò posto, rimane il fatto che impugnabili con appello sono solo i

decreti cautelari emanati “previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). Quelli

emessi inaudita parte possono formare oggetto di una richiesta di modifica

“previo contraddittorio” entro 10 giorni dalla notificazione (art. 379 cpv. 2

CPC), ma non di ricorso. Certo, AP 1 aveva già chiesto il 18 aprile 2008 che

fosse modificato “previo contraddittorio” il decreto cautelare del 9 aprile

2008.

Il Pretore ad ogni modo non aveva disconosciuto la domanda. Visto che

occorreva già indire un'udienza nella causa di merito, egli ha ritenuto nondimeno

che le parti potessero esprimersi “sulla necessità di

un adeguamento dell'assetto e delle misure di sostegno per R__________” in

quella sede. Nel frattempo egli ha deciso una volta ancora senza

contraddittorio – come detto – di mantenere la disciplina provvisionale del

diritto di visita adottata con il decreto cautelare del 9 aprile 2008. Tale

decisione non è quindi un'ordinanza, ma non è nemmeno un decreto cautelare

impugnabile, onde l'ulteriore irricevibilità dell'appello.

3.

Sostiene

l'interessato che in concreto l'appellabilità dovrebbe essere data, trattandosi

di un caso “gravido di conseguenze che deve poter essere posto al vaglio della

giurisdizione di secondo grado” (memoriale, pag. 6, punto 17). L'assunto è

fuori luogo per un doppio ordine di motivi. Anzitutto perché il precetto stando

al quale “possono essere impugnati soltanto i provvedimenti cautelari emanati

previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC) è chiaro e univoco, sicché quanto

l'appellante chiede è in definitiva che questa Camera violi una precisa

disposizione di legge. In secondo luogo perché nella fattispecie la tesi

dell'appellante si rivela addirittura controproducente. Pretendendo di

impugnare il decreto cautelare del 9 aprile 2008 (o l'“ordi­nanza” del 22

aprile 2008, poco importa), AP 1 non ha fatto altro che ritardare il contraddittorio

a suo stesso pregiudizio. Essendo stato introdotto un appello con richiesta di

effetto sospensivo, in effetti, il Pretore non ha potuto tenere l'udienza del 2

maggio 2008 “sulla necessità di un adeguamento dell'assetto e delle misure di sostegno

per R__________” e l'ha rinviata. Ora, non si vede – né l'appellante spiega – come

mai il caso sarebbe stato così “gravido di conseguenze” da non potersi ragionevolmente

attendere senza dan­no irreparabile, quel 22 aprile 2008, il contraddittorio

del 2 maggio 2008. Men che meno ove si consideri che l'unica divergenza nella

disciplina cautelare delle relazioni personali con la figlia constava riferirsi

al diritto di visita quindicinale, di cui l'appellante chiedeva l'inizio il

giovedì pomeriggio dopo la scuola e non solo il sabato mattina alle ore 10.00.

Anche sotto tale profilo la prospettata ammissibilità dell'appello non trova

pertanto alcuna giustificazione.

4.

L'emanazione

dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

5.

La

tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi

in concreto di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale può

formare oggetto di un ricorso in materia civile sen­za riguardo a questioni di

valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiosa essendo

la disciplina delle relazioni personali tra padre e figlia, controversia che è

manifestamente priva di valore litigioso.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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