11.2008.47
Misure provvisionali in una causa di divorzio: inappellabilità di un decreto cautelare emanato senza contraddittorio
26 maggio 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2008.47
Data decisione, Autorità:
26.05.2008, ICCA
Titolo:
Misure provvisionali in una causa di divorzio: inappellabilità di un decreto cautelare
emanato senza contraddittorio
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 137 cpv. 2 CC
art. 382 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.47
Lugano,
26 maggio
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.476 (protezione dell'unione coniugale, ora misure
provvisionali in una causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 12 aprile 2005 da
AO 1, ,
(patrocinata dall'avv. PA 2,)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando
ora sull'“ordinanza” del 22 aprile 2008 con cui il Pretore ha dichiarato di respingere “ogni richiesta di modifica nelle more della
decisione di cui al decreto supercautelare 9 aprile 2008”;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 maggio 2008 presentato da AP 1 contro l'“ordinanza” emessa dal Pretore il
22 aprile 2008;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale chieste il
12 aprile 2005 da AO 1 (1973) nei confronti del marito AP 1 (1962), trattate
dal 2007 come misure provvisionali in una causa di divorzio, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato mediante decreto cautelare del 9
aprile 2008 emanato senza contraddittorio le relazioni del padre con la figlia
R__________, nata l'8 febbraio 2001, come segue:
– ogni martedì pomeriggio, dal termine della scuola, fino al mercoledì
mattina, all'inizio della scuola, e
– ogni 15 giorni dal
sabato alle ore 10.00 fino al lunedì mattina, all'inizio della scuola,
il tutto seguendo le
istruzioni del curatore educativo.
B. AP 1
ha chiesto il 18 aprile 2008 di modificare tale disciplina, previo
contraddittorio, nel seguente modo:
– ogni martedì pomeriggio,
dal termine della scuola, fino al mercoledì mattina, all'inizio della scuola,
– ogni giovedì pomeriggio,
dal termine della scuola, fino al venerdì mattina, all'inizio della scuola, e
– ogni 15 giorni dal
venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina, all'inizio della
scuola.
Con
“ordinanza” del 22 aprile 2008 il Pretore ha respinto
la domanda, rilevando tra l'altro che “sulla necessità di un adeguamento dell'assetto e delle misure di
sostegno per R__________ verrà nuovamente data la possibilità alle parti di
esprimersi in occasione della prossima udienza”, indetta
nella causa di merito per il
2 maggio
2008 alle ore 14.15.
C. Contro l'“ordinanza” appena citata AP 1 è insorto il 2 maggio 2008
a questa Camera per ottenere che, conferito all'appello
effetto sospensivo, il decreto cautelare del 9 aprile 2008 sia annullato e gli
atti rinviati al Pretore perché convochi le parti in
udienza,
subordinatamente che il decreto sia riformato applicando la disciplina delle
relazioni personali in appresso:
– ogni martedì pomeriggio, dal termine della scuola, fino al mercoledì
mattina, all'inizio della scuola, e
– ogni 15 giorni dal giovedì
pomeriggio al termine della scuola fino al lunedì mattina, all'inizio della
scuola.
L'appello
non è stato intimato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. L'appellante chiede di annullare, subordinatamente di riformare il decreto cautelare del 9 aprile 2008. Oggetto dell'impugnazione è tuttavia
l'“ordinanza” del 22 aprile 2008 con cui il Pretore ha respinto ogni modifica del
diritto di visita nelle more istruttorie (memoriale, pag. 1 in fondo), non il
decreto cautelare del 9 aprile 2008. A un eventuale annullamento o a
un'eventuale riforma dell'“ordinanza” l'appellante neppure accenna. Ciò
basterebbe, già in sé, per dichiarare l'appello irricevibile.
2.
Si
volesse supporre – per ipotesi – che l'appellante intenda postulare l'annullamento
o (in subordine) la riforma della citata “ordinanza”, l'impugnazione non
sarebbe destinata a miglior sorte. È vero che in concreto l'“ordinanza” non è
tale, per lo meno nella misura in cui il Pretore ha respinto ogni modifica del
diritto di visita nelle more istruttorie. Le ordinanze sono provvedimenti che
disciplinano il procedimento (art. 94 prima frase CPC), nel senso che impongono
alle parti il rispetto di determinate norme processuali. Respingendo ogni
modifica del diritto di visita nelle more istruttorie il Pretore non si è
limitato però a disciplinare il procedimento: ha deciso – una volta ancora
senza contraddittorio – di mantenere la disciplina provvisionale del diritto di
visita adottata con il decreto cautelare del 9 aprile 2008, se non altro fino
alla successiva udienza nella causa di divorzio, prevista per il 2 maggio 2008.
A tale riguardo l'“ordinanza” costituisce quindi, in realtà, un nuovo decreto
cautelare emesso inaudita parte.
Ciò posto, rimane il fatto che impugnabili con appello sono solo i
decreti cautelari emanati “previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). Quelli
emessi inaudita parte possono formare oggetto di una richiesta di modifica
“previo contraddittorio” entro 10 giorni dalla notificazione (art. 379 cpv. 2
CPC), ma non di ricorso. Certo, AP 1 aveva già chiesto il 18 aprile 2008 che
fosse modificato “previo contraddittorio” il decreto cautelare del 9 aprile
2008.
Il Pretore ad ogni modo non aveva disconosciuto la domanda. Visto che
occorreva già indire un'udienza nella causa di merito, egli ha ritenuto nondimeno
che le parti potessero esprimersi “sulla necessità di
un adeguamento dell'assetto e delle misure di sostegno per R__________” in
quella sede. Nel frattempo egli ha deciso una volta ancora senza
contraddittorio – come detto – di mantenere la disciplina provvisionale del
diritto di visita adottata con il decreto cautelare del 9 aprile 2008. Tale
decisione non è quindi un'ordinanza, ma non è nemmeno un decreto cautelare
impugnabile, onde l'ulteriore irricevibilità dell'appello.
3.
Sostiene
l'interessato che in concreto l'appellabilità dovrebbe essere data, trattandosi
di un caso “gravido di conseguenze che deve poter essere posto al vaglio della
giurisdizione di secondo grado” (memoriale, pag. 6, punto 17). L'assunto è
fuori luogo per un doppio ordine di motivi. Anzitutto perché il precetto stando
al quale “possono essere impugnati soltanto i provvedimenti cautelari emanati
previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC) è chiaro e univoco, sicché quanto
l'appellante chiede è in definitiva che questa Camera violi una precisa
disposizione di legge. In secondo luogo perché nella fattispecie la tesi
dell'appellante si rivela addirittura controproducente. Pretendendo di
impugnare il decreto cautelare del 9 aprile 2008 (o l'“ordinanza” del 22
aprile 2008, poco importa), AP 1 non ha fatto altro che ritardare il contraddittorio
a suo stesso pregiudizio. Essendo stato introdotto un appello con richiesta di
effetto sospensivo, in effetti, il Pretore non ha potuto tenere l'udienza del 2
maggio 2008 “sulla necessità di un adeguamento dell'assetto e delle misure di sostegno
per R__________” e l'ha rinviata. Ora, non si vede – né l'appellante spiega – come
mai il caso sarebbe stato così “gravido di conseguenze” da non potersi ragionevolmente
attendere senza danno irreparabile, quel 22 aprile 2008, il contraddittorio
del 2 maggio 2008. Men che meno ove si consideri che l'unica divergenza nella
disciplina cautelare delle relazioni personali con la figlia constava riferirsi
al diritto di visita quindicinale, di cui l'appellante chiedeva l'inizio il
giovedì pomeriggio dopo la scuola e non solo il sabato mattina alle ore 10.00.
Anche sotto tale profilo la prospettata ammissibilità dell'appello non trova
pertanto alcuna giustificazione.
4.
L'emanazione
dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
5.
La
tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi
in concreto di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale può
formare oggetto di un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di
valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiosa essendo
la disciplina delle relazioni personali tra padre e figlia, controversia che è
manifestamente priva di valore litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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