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Decisione

11.2008.48

Divorzio, accordo parziale sulla liquidazione del regime dei beni, competenza del giudice svizzero

29 agosto 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi”. E siccome la moglie è rientrata in Italia, nulla osta a un

versamento in contanti (sentenza impugnata, consid. 3).

Con la

motivazione del Pretore testé riepilogata __________ non si confronta per

nulla, ciò che basterebbe per dichiarare su tal punto l'appello irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). A parte ciò, tutte

le prestazioni acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio vanno suddivise per principio a metà (DTF 129 III 488 consid. 3.4.1 con

rinvii). Se un caso di previdenza per uno dei coniugi o per

entrambi è già intervenuto o se le pretese in materia di previdenza professionale

acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi,

l'art. 124 cpv. 1 CC conferisce al coniuge cui spetterebbe la metà della

prestazione d'uscita il diritto a un'“indennità adeguata”. In tal caso

l'“indennità adeguata” sostituisce la prestazione d'uscita dell'art. 122 cpv. 1

CC (DTF 129 III 485 consid. 3.2.3, 127 III 437 consid. 2b). Nella fattispecie

__________ ha pacificamente maturato una prestazione d'uscita di fr. 12 158.– presso la __________,

la quale ha confermato la divisibilità della medesima (lettera 6 marzo 2007 nei

documenti richiamati). E siccome tutte le prestazioni previdenziali

acquisite dai coniugi in costanza di matrimonio vanno per principio suddivise a

metà, non si vede perché il Pretore non potesse attribuire alla moglie un'“in­dennità

adeguata” pari a fr. 6079.– (indipendentemente dal fatto che

nel dispositivo n. 4 della sentenza egli abbia menzionato a torto l'art. 122

CC). Certo, su richiesta il giudice avrebbe potuto ordinare alla __________ di trasferire essa medesima l'ammontare

di fr. 6079.– alla moglie (cfr. DTF 137 III 343 consid. 3.2.4), ma l'appellante

non ha mai proposto nulla del genere (né formula, del resto, alcuna conclusione

in tal senso nell'appello). Anche su questo argomento l'appello manca perciò di

consistenza.

5. Da ultimo

l'appellante insorge contro l'ammontare dei contributi alimentari per i figli che

il Pretore ha fissato in fr. 250.– mensili ognuno in aggiunta alle rendite

completive dell'Assicurazione Invalidità. Egli chiede di ridurre tali

contributi alle sole rendite completive, il cui importo sarebbe sufficiente per

coprire i loro bisogni, il costo della vita in Italia essendo notoriamente

inferiore a quello svizzero.

a) Nella

fattispecie moglie e figli si sono trasferiti in Italia già prima che AP 1 promuovesse azione di divorzio. Ora,

l'art. 1 della Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e

la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (RS

0.211. 231.01) – ratificata sia dalla Svizzera sia dall'Italia e alla quale

rinvia l'art. 85 cpv. 1 LDIP – prevede che competenti per prendere misure di protezione

in favore di minorenni sono le autorità dello Stato in cui si tro­va la dimora

abituale dei minorenni. Le misure di protezione comprendono l'attribuzione

dell'autorità parentale e la disciplina delle relazioni personali con il

genitore non affidatario, ma anche la questione dei contributi alimentari, che vanno

regolati in modo uniforme con gli altri provvedimenti (DTF 126 III 303 consid.

2a/bb). Ove la residenza abituale dei figli sia in Svizzera, pertanto, una

decisione estera sui contributi alimentari non sarebbe riconosciuta (RtiD

II-2009 pag. 645 consid. 3a con riferimenti; I-2010 pag. 832 consid. 3 con

riferimenti). Invero la Svizzera ha ratificato il 27 marzo 2009 anche la

Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento,

l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di

misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996, entrata in vigore il 1°

luglio 2009 (RS 0.211.231.011). Finora però

l'Italia non l'ha ratificata (www. hcch.net/index_fr.php?act= conventions.status&cid=70).

b) L'esclusiva

competenza del giudice svizzero a statuire sulle questioni riguardanti figli

con residenza abituale in Svizzera implica, coerentemente, l'esclusiva competenza

Considerandi

del giudice estero a statuire sulle questioni riguardanti minorenni la cui

residenza abituale sia all'estero. Certo, il foro al domicilio di AP 1 è

competente per la pronuncia del divorzio, oltre che per la regolamentazione

degli effetti accessori (art. 59 lett. b e 63 cpv. 1 LDIP), ed è conforme, in

materia di contributi ali­mentari, alla Convenzione di Lugano (art. 5 n. 2).

Come si è appena spiegato, tuttavia, il giudice di una causa di stato non può

occuparsi delle questioni legate allo statuto dei figli né ai relativi

contributi di mantenimento se i figli hanno la residenza abituale in un altro

Stato firmatario della nota Convenzione (v. sentenza del Tribunale federale

5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4 con riferimenti di dottrina). È vero

che, secondo Bucher, per non

privare un figlio minorenne di un foro in Svizzera che può offrire migliore

protezione al momento di eseguire la decisione, si potrebbe sospendere la causa

sulla questione alimentare in attesa della decisione estera sull'attribuzione

della custodia parentale o permettere al giudice di fissare il contributo

alimentare in via provvisoria (L'enfant en droit international privé, Basilea

2003, pag. 209 n. 596). Tale opinione non basta tuttavia per derogare all'unicità

del foro (RtiD II-2009 pag. 645 consid. 3b, I-2010 pag. 832 consid. 3).

c) Ne

segue che in concreto il Pretore del Distretto di Riviera era competente per

statuire sul divorzio e le conseguenze accessorie, ma non sullo statuto dei

figli (contributi alimentari compresi) con residenza abituale in Italia. Trattandosi

di un foro imperativo (come tutti i fori in materia di diritto di famiglia:

art. 15 segg. vLForo, art. 23 segg. nCPC), l'irregolarità va rilevata

d'ufficio, di modo che questa Camera non può entrare in materia sulle richieste

dell'appellante intese a ridefinire i contributi di mantenimento per i figli. Ciò

non significa ch'essa debba annullare per intero il dispositivo impugnato. Nella

misura in cui i contributi di mantenimento sono riconosciuti dall'appellante,

invero, non v'è alcuna ragione di modificare la decisione del Pretore

(analogamente: RtiD II-2009 pag.

644.

consid. 3d), tanto meno ove

si consideri che in tale misura la decisione non è impugnata ed è passata in

giudicato. Carattere definitivo hanno acquisito altresì, per le stesse ragioni,

i dispositivi sull'affidamento e sulla disciplina del diritto di visita

paterno.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC ticinese). L'appellante ottiene causa vinta – seppure per motivazioni

diverse rispetto a quelle da lui fatte valere – sul contributo alimentare per i

figli (fr. 250.– mensili fino alla maggiore età, le rendite completive AI non

essendo in discussione), mentre esce sconfitto su quanto dovuto alla moglie in

liquidazione del regime dei beni (fr. 122 800.–) e a titolo di “inden­nità

adeguata” (fr. 6079.–). Va chiamato equitativamente, di conseguenza, a

sopportare sette decimi dei costi. La rimanenza andrebbe a carico di AO 1, la

quale è stata invitata a esprimersi unicamente sulla competenza internazionale

del giudice svizzero in materia di filiazione, questione in ordine rimettendosi

al giudizio della Camera. In tali circostanze essa non può considerarsi

soccombente (Rep. 1987 pag. 137 consid. 4). Ne discende che la tassa di

giustizia e le spese vanno ridotte di conseguenza, senza assegnazione di

ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, per

contro, sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, al cui riguardo

il dispositivo del Pretore può rimanere invariato.

La

richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello merita accoglimento,

l'indigenza di AP 1 apparendo verosimile (art. 3 cpv. 1 vLag) e l'impugnazione

risultando – almeno in parte – provvista di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett.

a vLag). Circa l'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, in concreto

il legale ha redatto il memoriale d'appello (7 pagine) e tenuto un probabile colloquio

con il cliente, oltre ad avere scritto qualche lettera. Nelle circostanze

descritte un avvocato diligente e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso

nell'assolvimento del mandato meno di otto ore di lavoro (retribuite fr. 180.–

l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le

spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (7.6%). L'indennità

può dunque essere fissata in fr. 1600.–.

7.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il

dispositivo n. 2.4 della sentenza impugnata è annullato, mentre i dispo­sitivi

n. 2.2 e 4 sono così riformati:

2.2 AP 1 è condannato a versare a AO 1 un contributo

alimentare per i figli N__________ e F__________ consistente nelle rendite

completive AI destinate ai figli medesimi, nella misura in cui tali rendite non

fossero direttamente da loro percepite.

4. AP

1 è condannato a versare a AO 1 un'indennità adeguata di fr. 6079.– giusta l'art.

124 cpv. 1 CC.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

III. AP 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al

patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1600.–.

IV. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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