11.2008.5
Esonero di una fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione
28 gennaio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2008.5
Data decisione, Autorità:
28.01.2008, ICCA
Titolo:
Esonero di una fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione
UFFICIO DI REVISIONE
art. 83a cpv. 4 CC
art. 83b cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2008.5
Lugano,
28 gennaio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 215 (fondazione: esonero dall'ufficio di
revisione) della Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle
fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale che oppone la
RI 1
(rappresentata da, , presidente del consiglio di
fondazione, e da, , segretario)
alla
Divisione della giustizia
quale autorità di vigilanza sulle fondazioni
e sugli istituti di previdenza professionale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
(“ricorso”) presentato dalla RI 1, contro la “decisione negativa” emessa il 23 novembre 2007 dalla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza
professionale;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 novembre 2007 la RI 1 fotografo, si è rivolta alla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle
fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale per essere esonerata
dall'obbligo di designare un ufficio di
revisione (art. 83a cpv. 4 vCC, corrispondente all'art. 83b cpv.
2 CC entrato in vigore il 1° gennaio 2008). A sostegno della richiesta essa ha fatto
valere che la sua cifra di bilancio non ha mai raggiunto fr. 200 000.– per due
esercizi consecutivi (art. 1 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del Consiglio
federale concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni, del 24 agosto
2005) e che la fondazione non organizza collette “o altre liberalità”. Il 23 novembre 2007 la Divisione della giustizia ha così risposto:
Esonero ufficio di revisione
Egregi
signori,
Con
riferimento alla vostra lettera del 17 novembre u.s. vi comunichiamo di non
poter accogliere la richiesta in quanto la medesima è in contrasto con l'art. 7
dello statuto della fondazione e con l'art. 15 che ne definisce la composizione
e i compiti.
Vi informiamo
inoltre che in futuro l'ufficio di revisione di una fondazione dovrà essere
abilitato a fornire servizi di revisione da parte dell'Autorità federale di
sorveglianza dei revisori, ed iscritto in uno specifico registro.
Restando a
vostra disposizione, vogliate gradire i migliori saluti
Autorità
di vigilanza sulle fondazioni e LPP
L'Economista
B. RI 1, è insorta il
6 dicembre 2007
al Consiglio di Stato, chiedendo una volta ancora di essere esonerata dall'obbligo
di designare un ufficio di revisione o quanto meno, in subordine, di essere
esonerata dall'obbligo di designare un ufficio di revisione abilitato dall'autorità
federale di sorveglianza sui revisori. Chiamata a esprimersi, la
Divisione
della giustizia ha espresso dubbi sul fatto che la sua risposta del 23 novembre
2007 costituisca una decisione formale. Ad ogni modo essa ha rilevato che le
decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle fondazioni sono impugnabili
al Tribunale di appello, non al Consiglio di Stato. Con risoluzione dell'8
gennaio 2008 il Consiglio di Stato ha accertato la propria incompetenza, ha
dichiarato il ricorso irricevibile e ha trasmesso gli atti a questa Camera,
senza riscuotere tasse né spese. Il ricorso non ha formato oggetto di
intimazione in appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dalla Divisione della
giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni sono impugnabili entro
venti giorni davanti a questa Camera (art. 15 prima frase LAC e 424 cpv. 3
CPC). La procedura è regolata dagli art. 307 segg. CPC, con le particolarità
dell'art. 424a CPC. In concreto la lettera ricevuta dalla fondazione è del
23.
novembre 2007. Presentato il 6 dicembre 2007, il ricorso in esame è
sicuramente tempestivo. Poco importa che l'atto sia stato inviato al Consiglio
di Stato, il termine dovendosi ritenere rispettato anche con l'insinuazione a
un'autorità incompetente (art. 126 cpv. 2 CPC).
2.
Impugnabili
al Tribunale d'appello sono, come detto, le “decisioni” prese
dalla Divisione della giustizia come autorità di vigilanza sulle fondazioni. “Decisioni” sono provvedimenti
adottati dall'autorità nel singolo caso sulla costituzione, la modifica o l'annullamento
di diritti o di obblighi, sull'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o
dell'estensione di diritti o di obblighi, come pure sul rigetto o sull'inammissibilità
di istanze volte alla costituzione, alla modifica, all'annullamento o all'accertamento
di diritti o di obblighi (art. 5 cpv. 1 PA per analogia; Bovay, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 253; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4a ad art. 1 e
n. 5a ad art. 55 LPAmm). Le decisioni sono atti giuridici, giacché disciplinano
diritti e obblighi di soggetti giuridici. Non sono decisioni, invece, le
semplici comunicazioni di opinioni giuridiche (Bovay, op. cit., pag. 259 con rinvio alla nota 1015; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5ª edizione, pag. 184 n. 878; v. anche Borghi/Corti,
op. cit., n. 5c ad art. 55 LPAmm).
3.
Nella fattispecie la
lettera inviata il 23 novembre 2007 alla fondazione dalla Divisione della
giustizia potrebbe anche sembrare, per il suo contenuto, una decisione (“vi
comunichiamo di non poter accogliere la richiesta”). A parte il fatto però che
è redatta alla stregua di una missiva (“restando a vostra disposizione,
vogliate gradire i migliori saluti”) e non contiene alcuna indicazione dei rimedi
giuridici (come prescrive l'art. 26 cpv. 2 LPAmm), essa impegna il solo funzionario
che l'ha redatta, non la Divisione della giustizia in quanto tale. Le decisioni
di quest'ultima sono firmate non solo dal funzionario che ha istruito la
pratica o dal suo sostituto, ma anche dal funzionario dirigente responsabile dell'unità
cui è attribuita la competenza di decisione o dal suo sostituto (art. 3 lett. a
del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8). In circostanze
particolari la decisione può essere firmata dal solo funzionario dirigente o
dal suo sostituto (art. 3 lett. b del regolamento citato), ma non dal solo
funzionario che ha istruito la pratica, il cui punto di vista potrebbe anche
non essere condiviso dal superiore. Ne segue che la lettera del 23 novembre
2007.
non può considerarsi una decisione impugnabile. Pur trattato come appello,
il ricorso della fondazione si rivela quindi, già di primo acchito,
irricevibile.
4.
Si
aggiunga che l'appello risulterebbe improponibile seppure si volesse – per avventura
– transigere su quanto precede.
La Divisione della giustizia ha comunicato infatti di
non poter concedere l'esonero richiesto, il 23 novembre 2007, perché
in concreto lo statuto stesso della fondazione prevede un ufficio di revisione,
di cui definisce la composizione e i compiti. La fondazione non contesta ciò. Sostiene
che, eliminasse l'organo di revisione dagli statuti, essa non vedrebbe
approvare la modifica dall'autorità di vigilanza. L'argomento poggia tuttavia
su ragguagli meramente verbali che il segretario della fondazione avrebbe ricevuto
da un funzionario (ricorso, pag. 2 a metà), non su una decisione della
Divisione della giustizia. E in realtà il tema merita approfondimento, ove si
consideri che dal 1° gennaio 2008 l'autorità di vigilanza deve finanche ordinare
essa medesima l'adeguamento dell'atto di fondazione qualora esoneri una
fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione (art. 1 cpv. 4 dell'ordinanza
del Consiglio federale concernente l’ufficio di revisione delle fondazioni, RS
211.121
). Quanto alla postulata dispensa – in subordine – dall'obbligo
di designare un ufficio di revisione abilitato dall'autorità federale di
sorveglianza, non consta che la Divisione della giustizia sia nemmeno stata interpellata
al proposito. Non spetta dunque a questa Camera statuire per la prima volta
sulla richiesta. Ne segue che, comunque lo si esamini, l'appello della fondazione
va dichiarato inammissibile.
5.
Gli
oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Dato nondimeno che la fondazione ha agito per mezzo di organi sprovvisti di
formazione giuridica, appare equo soprassedere – anche per la particolarità del
caso – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, già per la circostanza che l'appello non ha formato oggetto di
intimazione.
6.
Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è un atto di
giurisdizione non contenziosa (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
pag. 8 n. 1.2.7), suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 4 LTF). Non potendosi definire “di carattere pecuniario” nel senso dell'art. 74 cpv. 1 LTF, la causa odierna può dunque essere
deferita al Tribunale federale senza riguardo al valore litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato
come appello, il ricorso è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
– Divisione della giustizia quale autorità di
vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale.
Comunicazione
al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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