11.2008.53
Protezione giudiziaria dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari
26 maggio 2008Italiano20 min
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Numero d'incarto:
11.2008.53
Data decisione, Autorità:
26.05.2008, ICCA
Titolo:
Protezione giudiziaria dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari
PROCEDIMENTO CAUTELARE
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 172 CC
art. 376 CPC-TI
art. 382 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.53
Lugano,
26 maggio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.7
(provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Leventina
promossa con istanza del 24 gennaio 2007 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 15 maggio 2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso
il 30 aprile 2008 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del
Distretto di Leventina;
2. Se
dev'essere accolto l'appello dello stesso 15 maggio 2008 presentato da AO 1
contro il medesimo decreto;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 contestualmente
all'appello;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962) e AO 1 (1966), cittadini italiani, si sono sposati a __________
il 12 gennaio 1985. Dal matrimonio sono nati C__________,
il 25 settembre 1986, P__________, il 23 dicembre 1987, E__________, l'8
settembre 1992, e F__________, il 26 marzo 2001. I coniugi risiedono nel Ticino
dal giugno del 1993 e abitano a __________. Il marito è casaro e boscaiolo indipendente;
la moglie è casalinga, ma ha lavorato accessoriamente come ausiliaria – su
chiamata – per esercizi pubblici di __________. Il 1°
novembre 2005 AO 1 è tornata in Valtellina con i due figli minori e il 15
novembre 2005 AP 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Leventina
un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a
vivere separato e l'affidamento di E__________ (inc. DI.2005.59). All'udienza
del 30 novembre 2005 la convenuta ha chiesto a sua volta l'autorizzazione a
vivere separata, ma ha rivendicato essa medesima l'affidamento di E__________ e
F__________. Con “decreto
supercautelare” del 9 dicembre
2005 il Segretario assessore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha
affidato la figlia E__________ al padre e il figlio F__________ alla madre, con
vicendevoli diritti di visita. I coniugi essendosi riconciliati, nel novembre
del 2006 AO 1 è tornata a __________, ma nel dicembre successivo ha accusato
una forte depressione cui ha fatto seguito una degenza di sei mesi nella
clinica __________.
B. Nel
frattempo, il 24 gennaio 2007, AP 1 ha inoltrato al Pretore un'“istanza per misure cautelari (art. 376 CPC)”, chiedendo la sospensione dell'autorità parentale congiunta su F__________
e l'affidamento del ragazzo, non opponendosi a relazioni personali sorvegliate del
figlio con la madre (inc. DI.2007.7). All'udienza del 5 febbraio 2007, indetta
per la discussione, le parti hanno raggiunto davanti al Segretario assessore il
seguente accordo:
1. L'autorità parentale sul figlio F__________
rimane congiunta fra le parti.
2. Il
figlio F__________ è affidato al padre per la cura e l'educazione.
3. Alla
madre è garantito il diritto alle relazioni personali con il figlio F__________
nel modo più ampio possibile, ma almeno nelle modalità attuali, e meglio due
sere la settimana, oltre a un giorno durante il fine settimana.
4. Le
parti concordano che l'inc. DI.2005.59 di questa Pretura venga stralciato dai
ruoli, con carico di tasse e spese in ragione di metà ciascuno, riservata
l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
5. La
presente [sic] viene sospesa e verrà riattivata su istanza della parte
più diligente.
Preso
atto di ciò, con decreto del 12 febbraio 2007 il Segretario assessore ha tolto
la causa inc. DI.2005.59 dai ruoli.
C. Nella
prospettiva di essere dimessa dalla clinica __________, il 24 maggio 2007 AO 1
ha postulato la riattivazione della procedura. Il Segretario assessore ha convocato
le parti a un'udienza del 21 giugno 2007 per la “continuazione della discussione”, in esito alla quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere
separati, l'abitazione coniugale è stata attribuita alla moglie, il marito si è
impegnato a coprire tutti gli oneri dell'alloggio e la figlia E__________ è
stata affidata a lui. In seguito le parti hanno proseguito una “discussione” su temi non meglio precisati e AP 1 si è visto assegnare un termine
fino al 28 giugno 2007 “per
produrre l'allegato di replica indicante anche le richieste di prova”. Il 25 giugno 2007 AP 1 ha presentato una
nuova “istanza per misure cautelari
(art. 376 CPC)” volta a impedire che la moglie portasse
F__________ all'estero. Con “decreto supercautelare” del 26 giugno 2007 il Segretario
assessore ha affidato F__________ alla moglie (con divieto di portarlo all'estero)
e ha posto a carico di AP 1 un contributo alimentare
per il figlio di fr. 900.– mensili (più l'assegno familiare).
D. Il
28 giugno 2007 AP 1 ha poi introdotto una replica nella quale ha postulato (“in via cautelare”) l'affidamento di F__________ dal 1° settembre 2007 e la regolamentazione
del diritto di visita materno, offrendo un contributo alimentare in favore del
figlio di fr. 900.– mensili “per
Fatti
i mesi di luglio e agosto”. Con
duplica dell'11 luglio 2007 AO 1 ha rivendicato l'affidamento di F__________,
la regolamentazione del diritto di visita paterno, un contributo alimentare di
fr. 1270.– mensili per il figlio, un contributo alimentare di fr. 1500.–
mensili per lei retroattivamente dal 1° gennaio 2007 e l'addebito al marito dei
costi relativi all'alloggio coniugale, come pure dei premi di cassa malati “per la famiglia”. Il Segretario assessore ha emanato il 6 agosto 2007 l'ordinanza
sulle prove e il 16 ottobre 2007 ha tenuto un'udienza destinata all'interrogatorio
formale di AP 1, come pure all'escussione di alcuni testimoni. Un'ulteriore udienza
ha avuto luogo il 17 dicembre 2007 per l'audizione di un testimone e per la delucidazione
orale della perizia commissionata a una psicologa clinica, chiamata a sentire i
due figli minorenni, a valutare le loro condizioni di vita e a esprimersi
sull'affidamento. Con ordinanza del 3 marzo 2008 il Segretario assessore ha
dichiarato chiusa l'istruttoria e ha fissato alle parti un termine fino al 12
marzo 2008 “per l'inoltro delle
conclusioni scritte”.
E. Nel
suo memoriale del 12 marzo 2008 AP 1 ha chiesto l'affidamento di E__________ e
F__________, con obbligo per la moglie di lasciare “l'attuale dimora”
entro tre giorni e di versare un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili in
favore dei due figli. A AO 1 egli ha riconosciuto un usuale diritto di visita
ai ragazzi, ma nessun contributo di mantenimentoAP 1 ha dichiarato infine di
assumere metà degli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale. Nel
proprio allegato conclusivo di quello stesso 12 marzo 2008 AO 1 ha rivendicato
una volta ancora l'affidamento di F__________ (fatto salvo il diritto di visita
paterno), un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili per il figlio dal
giugno del 2007, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'addebito al marito
di tutti gli oneri relativi e un contributo alimentare per sé di fr. 1500.– mensili
dal 1° gennaio 2007, da portare a fr. 3000.– mensili dal 1° giugno 2007, più il
rimborso di tutte le spese sanitarie (compreso il premio della cassa malati).
F. Statuendo
in luogo e vece del Pretore con “decreto cautelare” del 30 aprile 2008, il Segretario
assessore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha “confermato il dispositivo
n. 2 del decreto supercautelare 9 dicembre 2005” nell'inc. DI.2005.59 (affidamento
di E__________ al padre, con diritto di visita da parte della madre), ha affidato
anche F__________ al padre (con diritto di visita alla madre), ha attribuito
l'abitazione coniugale al marito (con obbligo per la moglie di lasciare
l'alloggio entro 15 giorni), ha condannato AP 1 a
versare un contributo alimentare per la moglie compreso tra fr. 274.30 e fr.
1614.85 mensili dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2008 e di fr. 516.30 mensili
dal 1° giugno 2008 in poi, come pure un contributo alimentare per F__________
compreso tra fr. 827.90 e fr. 1560.60 mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio
2008, ha addebitato al marito tutti gli oneri relativi all'abitazione
coniugale, oltre ai premi della cassa malati “di tutta la famiglia fino al mese di aprile 2008 compreso”, la moglie dovendo assumere il pagamento
del proprio premio dal maggio del 2008. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le
spese di fr. 8400.– sono state poste per un quinto a carico del marito e per il
resto a carico della moglie, senza assegnazione di ripetibili. Entrambe le
parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro
il decreto predetto è insorto il 15 maggio 2008 AP 1 con un appello tendente a
ottenere che il contributo mensile per la moglie sia fissato in “fr. 1048.40 per il periodo dal 1° novembre
al dicembre 2007, rispettivamente in fr. 44.90 (in subordine fr. 299.30) “per il periodo da giugno 2008”, e che il contributo alimentare per F__________
sia stabilito in “fr. 826.65
mensili per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2007”. Contro il decreto cautelare è insorta il 15 maggio 2008 anche AO
1 la quale postula – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – l'affidamento
del figlio F__________ (riservato il diritto di visita paterno), l'attribuzione
dell'alloggio coniugale con addebito al marito di tutti gli oneri relativi, un
contributo alimentare per sé di fr. 2556.50 mensili dal 1° maggio 2008 (i
contributi per il lasso di tempo anteriore rimanendo invariati), un contributo
alimentare per F__________ di fr. 1455.– mensili (i contributi per il lasso di
tempo anteriore rimanendo invariati), con obbligo per il marito di assumere
tutti i costi processuali di primo grado e di rifonderle un'indennità di fr.
5000.– per ripetibili ridotte. Inoltre AO 1 sollecita il beneficio
dell'assistenza giudiziaria anche in appello. Nessuno dei due memoriali ha formato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure giudiziarie a protezione dell'unione coniugale (art.
172.
segg. CC) sono emanate, per diritto federale, con la procedura sommaria (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 15 ad art. 180 CC). Nel Cantone Ticino si applica
la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), in
esito alla quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). Le
misure giudiziarie a protezione dell'unione coniugale rimangono in vigore
finché siano state modificate o revocate (art. 179 cpv. 1 CC). Solo nel caso in
cui i coniugi tornino a convivere le misure ordinate per la sospensione della comunione
domestica (art. 175 segg. CC) decadono, sempre che non si tratti della
separazione dei beni o di misure a protezione del figlio (art. 179 cpv. 2 CC;
sotto, consid. 4).
2.
Il
diritto federale non osta a che in caso di urgenza e di danno difficilmente
riparabile il giudice della protezione dell'unione coniugale adotti
provvedimenti cautelari. Se e a quali premesse ciò sia ammissibile dipende dal
diritto cantonale (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17b con richiami). Nel Ticino tale
possibilità è data “in ogni
momento della procedura” (art.
371.
CPC) alle condizioni dell'art. 376 cpv. 1 CPC, nei modi e nelle forme
previsti dagli art. 378 segg. CPC. E siccome le sentenze dei Pretori a
protezione dell'unione coniugale sono appellabili, anche i decreti cautelari in
tale materia possono essere appellati nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC), purché siano
stati emanati “previo contraddittorio” (art. 382 cpv.
1.
CPC). I provvedimenti cautelari si estinguono poi, per principio, con il
passaggio in giudicato della sentenza a protezione dell'unione coniugale. Ove
siano stati emanati prima dell'introduzione della causa, nondimeno, essi
decadono se la parte istante non avvia il procedimento a tutela dell'unione
coniugale entro il termine fissato dal giudice (art. 381 CPC).
3.
La
dottrina ha già avuto modo di rilevare che provvedimenti cautelari emessi prima
dell'avvio di una procedura a protezione dell'unione coniugale sono senza
senso, l'istante che postula misure siffatte potendo introdurre subito una procedura
a protezione dell'unione coniugale e chiedere l'adozione di provvedimenti cautelari
in tale ambito (Bräm in: Zürcher
Kommentar, 3ª edizione, n. 19
in fine ad art. 180 CC). Il giudice adito con richieste cautelari prima della
causa emana tutt'al più, ravvisandone gli estremi, provvedimenti senza
contraddittorio, ma deve fissare all'istante un breve termine per avviare una
procedura a tutela dell'unione coniugale. A maggior ragione ove si consideri
che lo scopo di un procedimento cautelare e quello di un procedimento a tutela
dell'unione coniugale sono sostanzialmente identici (Bräm, op. cit., n. 18 ad art. 180 CC), sicché all'atto
pratico gli art. 376 segg. CPC non hanno portata propria.
4.
Si
aggiunga che in una procedura a protezione dell'unione coniugale non trovano
necessariamente giustificazione nemmeno provvedimenti cautelari emanati durante
la litispendenza. Intanto perché il giudice a tutela dell'unione coniugale –
diversamente dal giudice della separazione o del divorzio – non è abilitato a
prendere misure a protezione del figlio: non può dunque impartire ammonimenti o
istruzioni (art. 307 CC), né disporre una curatela educativa (art. 308 CC), né
ordinare una privazione della custodia parentale (art. 310 CC) o dell'autorità
parentale (art. 311 CC), tali prerogative competendo all'autorità tutoria (Bräm, op. cit., n. 72 e 73 ad art. 176
CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op.
cit., n. 43a ad art. 176 CC). Ma soprattutto perché – una volta ancora – lo
scopo di un procedimento cautelare e quello di un procedimento a tutela
dell'unione coniugale sono sostanzialmente identici, di modo che il secondo (fondato
sul diritto federale) non lascia spazio apprezzabile al primo.
5.
Provvedimenti
cautelari emessi nel corso di una procedura a protezione dell'unione coniugale
possono invero giustificarsi per motivi di urgenza, ove il tempo necessario per
ottenere l'emanazione di una misura a tutela dell'unione coniugale implichi il
rischio di un pregiudizio difficilmente rimediabile (Bräm, op. cit., n. 19 in principio ad art. 180 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 21
a metà ad art. 180 CC). Come questa Camera ha già spiegato diffusamente (RtiD
I-2005 pag. 766 consid. 17d), in altri termini, decreti emessi senza contraddittorio (dandosi il caso, “nelle more istruttorie”) sono
senz'altro legittimi. Sono contrari all'economia processuale,
invece, decreti cautelari emessi “previo contraddittorio” (nel senso dell'art.
382.
cpv. 1 CPC). Al momento in cui è in grado di indire il “contraddittorio”, cioè la discussione conclusiva, nulla osta in effetti a che il
giudice preveda il dibattimento finale dell'art. 368 cpv. 1 CPC e pronunci
sull'istanza a protezione dell'unione coniugale. Tanto più in materia di contributi
alimentari, al cui proposito egli dovrà statuire – di regola – sin dalla data della litispendenza, e non solo dalla data della decisione (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6
ad art. 176 con rinvio). Mal si scorge nelle circostanze descritte quale
utilità avrebbe il fatto di statuire in via cautelare “previo contraddittorio”
per poi veder decadere tale assetto subito dopo con la sentenza a tutela
dell'unione coniugale.
6.
Nel
caso in esame AP 1 ha introdotto il 15 novembre 2005 un'istanza a protezione
dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separato e
l'affidamento di E__________ (inc. DI.2005.59). Alla discussione del 30
novembre 2005 la convenuta ha chiesto a sua volta l'autorizzazione di vivere separata,
ma ha rivendicato essa medesima l'affidamento di E__________ e F__________. Con
“decreto supercautelare” del 9 dicembre 2005 il Segretario
assessore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha affidato E__________ al
padre e F__________ alla madre, con vicendevoli diritti di visita. Il 24
gennaio 2007 AP 1 ha poi inoltrato al Pretore un'“istanza per misure cautelari (art. 376 CPC)”,
chiedendo la sospensione dell'autorità parentale congiunta su F__________ e
l'affidamento del ragazzo (inc. DI.2007.7). All'udienza del 5 febbraio 2007,
indetta per la discussione, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto
di stralciare “l'inc. DI.2005.59 di questa Pretura”, ciò di cui il Segretario
assessore ha preso atto, togliendo la causa dai ruoli con decreto del 12
febbraio 2007. Così facendo, però, l'istante medesimo ha posto fine alla lite. E
il venir meno della litispendenza ha fatto decadere eo ipso ogni procedimento
incidentale, compresi i provvedimenti cautelari. Su che basi il Segretario assessore
abbia ancora convocato le parti all'udienza del 21
giugno 2007, sollecitata da AO
1, per la “continuazione della
discussione” non è dato di
capire. In mancanza di qualsiasi procedura a tutela dell'unione coniugale, a
rigore il decreto appellato andrebbe finanche dichiarato nullo per difetto di
istanza.
7.
La
nullità essendo una sanzione estrema, applicabile solo ove non sia data alcuna possibilità di sanatoria, la questione è di sapere se il decreto impugnato non possa fondarsi su
un'altra istanza cautelare, successiva al 5
febbraio 2007, che possa essere considerata alla stregua di una nuova richiesta
autonoma. Come si è accennato, invero, dal profilo teorico provvedimenti
cautelari possono essere emanati quand'anche non sia (ancora) pendente una
procedura a protezione dell'unione coniugale, sebbene ciò sia da evitare “previo contraddittorio” (sopra, consid. 3). Al limite il decreto
in oggetto potrebbe, in tale ipotesi, equipararsi a un decreto emesso prima
dell'introduzione di una nuova protezione dell'unione coniugale (la precedente
essendo stata stralciata dai ruoli). Ora, non si può disconoscere che, così com'è
motivato, il decreto in rassegna sia incongruente. Anzitutto perché è difficile
capire come mai la Pretura distrettuale insista nel percorrere la via del
decreto cautelare emanato “previo
contraddittorio” in procedimenti
a protezione dell'unione coniugale pur essendo stata resa edotta da questa
Camera circa l'inopportunità di simile prassi (sentenza inc. 11.2005.100 del 15
febbraio 2007, consid. 4). In secondo luogo perché non è chiaro nemmeno su che
cosa il Segretario assessore abbia statuito: nonostante la dicitura “decreto cautelare” in capo all'atto, invero, il dispositivo del decreto è quello di
una sentenza a protezione dell'unione coniugale (“dichiara e pronuncia”) e le norme richiamate a pag. 18 tutto menzionano fuorché gli art.
376.
segg. CPC.
8.
Comunque
sia, scorrendo gli atti processuali compiuti dalle parti dopo il 5 febbraio
2007.
si riscontrano memoriali che potrebbero fungere – senza dar prova di soverchio
formalismo – da istanza cautelare: nel fascicolo della Pretura figurano infatti
una “replica” del 28 giugno 2007 in cui AP 1 chiedeva
l'affidamento di F__________, una “duplica” dell'11
luglio 2007 in cui AO 1 chiedeva a sua volta l'affidamento del figlio e un
contributo alimentare per lui, oltre che per sé, un memoriale conclusivo del 12
marzo 2008 in cui AP 1 postulava l'affidamento di entrambi i figli minori e
pretendeva un contributo alimentare per i due ragazzi, dichiarando di assumere la
metà dei costi dell'alloggio, e un memoriale conclusivo dello stesso
12.
marzo 2008 in cui AO 1 sollecitava una volta ancora l'affidamento
di F__________, come pure contributi alimentari per sé e il figlio. Quanto non
emerge dagli atti dopo il 5 febbraio 2007 è un “contraddittorio”. L'unica
discussione risale, appunto, al 5 febbraio 2007, allorché l'istante ha invitato
il Segretario assessore (con l'approvazione della convenuta) a togliere la
causa dai ruoli. Dopo di allora si sono tenute solo udienze istruttorie e alla
discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a comparse scritte. Ciò
non basta per integrare un “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC (né
basterebbe, del resto, per integrare una “discussione” a norma dell'art. 363 CPC in una procedura a protezione dell'unione
coniugale: Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 363).
9.
Se
ne conclude che il decreto in esame non risulta viziato al punto da essere
dichiarato nullo, ma nemmeno può definirsi emanato “previo contraddittorio”. Non è quindi un atto appellabile. La questione di sapere se gli
appelli delle parti possano assimilarsi a istanze di modifica “previo contraddittorio” nell'accezione dell'art. 379 cpv. 2 CPC
non va risolta da questa Camera, le istanze di modifica dovendo essere trattate
dal primo giudice. Certo è soltanto che, dovesse reputarle tali, il Segretario
assessore dovrà fissare alla parte istante nel decreto cautelare emesso “previo contraddittorio” un termine entro cui avviare una nuova protezione dell'unione
coniugale (art. 381 CPC). Sull'opportunità di ripercorrere in futuro la via dei
decreti cautelari appellabili nelle protezioni dell'unione coniugale non giova
ripetersi (consid. 3).
10.
L'emanazione
dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello di AO 1
11.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza degli appellanti (art.
148.
cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che sarebbe spettato al giudice, dopo il 5 febbraio 2007, invitare le parti a promuovere senza
indugio una nuova procedura a tutela dell'unione coniugale, soccorrono “giusti motivi” (art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare a ogni prelievo. Non si pone
invece problema di ripetibili, gli appelli non avendo formato oggetto di
intimazione.
12.
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 non può essere accolta. Che
la richiedente versi in ristrettezze finanziarie è senz'altro possibile (art. 3
cpv. 1 Lag), ma l'appello non denotava sin dall'inizio la benché minima
possibilità di accoglimento (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Non si deve dimenticare
per altro che all'udienza del 5 febbraio 2007 la richiedente medesima ha approvato
lo stralcio dai ruoli della procedura a tutela dell'unione coniugale. Come essa
potesse pretendere in siffatte circostanze, il 24 maggio 2007, di riattivare la
lite è arduo comprendere. È vero che nell'accordo del 5 febbraio 2007 le parti
avevano convenuto di lasciare in sospeso il procedimento cautelare (clausola n.
5), ma tale pattuizione era già di primo acchito senza oggetto, non potendosi
seriamente porre fine alla litispendenza di una causa principale lasciando
sussistere procedimenti cautelari. A meno che ciò sia consentito dal diritto federale (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 359 n. 223b in fine), ma tale ipotesi è estranea
alla fattispecie.
13.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale, essa segue la via
giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione
principale può formare oggetto di un ricorso in materia civile senza riguardo
a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), controverso
essendo anche l'affidamento del figlio, vertenza manifestamente priva di valore
litigioso.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Gli
appelli sono irricevibili.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 è respinta.
4. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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