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Decisione

11.2008.54

Modifica di sentenza di divorzio: decorrenza della modifica del contributo alimentare

16 luglio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

2. Litigiosa

è solo la decorrenza della modifica del contributo alimentare dovuto da AO 1

all'appellante. A tal fine il Pretore ha accertato una diminuzione duratura

della capacità lucrativa di AO 1, non accertando modifiche sensibili né nel suo

fabbisogno minimo, né nel suo “debito mantenimento”. Per quanto riguarda l'ex

moglie, il Pretore non ha rilevato modifiche di rilievo rispetto al momento del

divorzio. Ciò posto, egli ha ridotto il contributo alimentare dovuto da AO 1

all'ex coniuge a fr. 1560.– mensili dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, e

a fr. 1175.– dal 1° gennaio 2007. Il Pretore ha giustificato il conferimento

dell'effetto retroattivo del contributo al 1° gennaio 2006 – benché la litispendenza

è del 14 giugno 2006 – "in considerazione del fatto che per l'anno 2006 l'attore ha percepito uno stipendio medio di fr. 4800.– netti mensili (per una riduzione mensile

media di fr. 1245.– rispetto allo stipendio fissato dalla ICCA e calcolato per

tredici mensilità)".

3. L'appellante

si duole di un'errata applicazione dell'art. 129 CC. Per lei, un'eventuale

riduzione del contributo in suo favore può essere decisa solo a partire dalla

litispendenza – in concreto il 14 giugno 2006 – e non già da prima (appello, n.

8 pag. 3). Essa aggiunge poi che il reddito dell'ex marito era sensibilmente

più elevato rispetto agli accertamenti del Pretore e che l'attore ha continuato

ad accumulare risparmi e che esso potrebbe ancora mettere a frutto la propria

capacità lucrativa residua (appello, n. 9 pagg. 3 seg.). Se non che, su queste

ultime considerazioni, la moglie non formula alcuna richiesta concreta. L'appello,

su questo punto, è dunque irricevibile. Resta da vagliare la situazione

inerente alla pretesa violazione dell'art. 129 CC relativamente alla data di

decorrenza degli effetti della modifica della sentenza di divorzio.

4. ll

giudice dell'azione di modifica della sentenza di divorzio può fissare il

momento a partire dal quale il suo giudizio esplicherà effetti in base al

proprio apprezzamento (art. 4 CC), tenendo conto delle circostanze del caso

concreto, ritenuto che, per giurisprudenza invalsa, i contributi alimentari vanno

modificati di regola pro futuro, decorrendo cioè dal momento in cui è

stata introdotta l'azione (DTF 117 II 369 consid. 4; sentenza del Tribunale

federale 5A_461/2011 del 14 ottobre 2011, consid. 5.1 pubblicato in: SJ 2012 I

148 con richiami). In casi eccezionali – di cui però non soccorrono gli estremi

in concreto – si giustifica di posticipare l'effetto della sentenza di

modifica (sentenze citate, con richiami).

Analogo convincimento

ha espresso la dottrina in merito al nuovo diritto del divorzio: la modifica

del contributo può essere pronunciata a partire dalla presentazione della

relativa domanda, l'art. 137 cpv. 2 vCC – che permetteva al creditore di

pretendere il contributo per il futuro e per l'anno precedente la domanda –non applicandosi

ai procedimenti di modifica del contributo alimentare (Spycher/Gloor in: Basler Kommentar –

ZGB I, 3a edizione, n. 24 ad art. 129 CC; Hausheer/Spycher, Handbuch des

Unterhaltsrechts, 2a edizione, pag. 634).

Schwenzer, per contro, considerava

applicabile l'art. 137 cpv. 2 vCC per analogia anche nei casi di modifica della

sentenza di divorzio. Quest'ultima autrice precisava, tuttavia, che una

riduzione o una soppressione del contributo anteriore alla presentazione della

domanda non dovesse di regola essere pronunciata. E ciò per proteggere la

posizione del creditore alimentare di buona fede (Schwenzer in: FamKomm

Scheidung, n. 48 ad art. 129 CC). Esso, infatti, non deve essere confrontato

con pretese inaspettate volte alla restituzione del contributo eventualmente percepito

in eccesso (in questo senso anche Spycher/Gloor,

op. cit., n. 24 ad art. 129 CC e DTF 117 II 369 consid. 4b).

5. Nella

fattispecie, il Pretore ha accolto la richiesta del marito di una modifica

retroattiva al 1° gennaio 2006, “in considerazione del fatto che per l'anno

2006 l'attore ha percepito uno stipendio medio di fr. 4800.– netti mensili”

(sentenza impugnata, consid. 14 pag. 5), senza per altro esprimersi sull'art.

129 CC. Se non che, come precisato qui sopra (consid. 4) la giurisprudenza in

materia può dirsi chiara: un contributo alimentare può essere modificato solo pro

futuro, a decorrere dal momento in cui è stata introdotta l'azione, in

concreto il 14 giugno 2006. L'appello va pertanto accolto entro tali limiti.

AO 1, del

resto, non spiega per quale ragione occorrerebbe discostarsi dal principio

appena enunciato, limitandosi a citare la posizione di Schwenzer – peraltro minoritaria e più temperata di quanto

ritenga l'attore – testé menzionata. Ciò non gli è tuttavia di conforto,

considerato che, quand'anche si seguisse tale argomentazione, la posizione

della creditrice alimentare di buona fede va preservata (Schwenzer, op. cit.,

n. 48 ad art. 129 CC). In concreto, nelle sue osservazioni all'appello, AO 1 ha sostenuto che “non poteva ritenere già nel gennaio 2006 che la sua situazione economica fosse

peggiorata in modo duraturo” (osservazioni del 30 giugno 2008, pag. 6). Ciò

posto, non è però dato a divedere come AP 1 avrebbe dovuto riconoscere, in

buona fede, già nel gennaio 2006 un peggioramento duraturo della situazione economica

del suo ex marito e quindi prevedere una riduzione o una soppressione

retroattiva del contributo di mantenimento già da tale data. In simili

circostanze, la decisione del Pretore va modificata come poc'anzi indicato.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

6.

L'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese stabilisce che l'atto di

appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame si

fonda. La giurisprudenza fa derivare da questa norma la necessità per l'appellante

di confrontarsi con il contenuto della pronunzia del Pretore, ossia di

dimostrarne l'erroneità, e quindi, come corollario, l'irricevibilità dei

gravami che richiamano o riproducono unicamente le allegazioni esposte negli

scritti di prima istanza, comprese le conclusioni (RtiD II-2009, pag. 632). È

in particolare irricevibile un atto di appello che si esaurisce nella testuale

o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (RtiD I-2010 pag. 683).

7.

In

concreto, l'appello adesivo si limita ad una trascrizione – con alcune

modifiche senza rilievo – dei punti da 2 a 5 delle conclusioni presentate al Pretore il 31 marzo 2008. Esso si rivela quindi irricevibile e sfugge a

ulteriore disamina. Si volesse da ciò prescindere, l'appello adesivo avrebbe

nondimeno la sua sorte segnata. Infatti, a sostegno del proprio memoriale, AO 1

si limita a proporre un calcolo del suo fabbisogno minimo alternativo a quello

effettuato dal Pretore e a sostenere che la moglie disporrebbe di liquidità

sufficiente per generare un reddito di almeno fr. 5000.– annui senza intaccare

il capitale, omettendo tuttavia di indicare in quali errori sarebbe incorso il

Pretore. Insufficientemente motivato, l'appello adesivo sarebbe stato ancora

una volta irricevibile.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

8.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AO 1

esce sconfitto sia nell'appello principale, sia quello adesivo. Egli verserà,

in entrambi i casi, ripetibili a AP 1.

Per ciò

che attiene agli oneri di prima sede, l'appellante – che esce vittoriosa – non

ne ha chiesto la riforma. Quanto all'appellante adesivo, egli invero aveva

postulato la modifica di quel dispositivo, ma uscendo sconfitto non può quindi

ottenere ragione. Ciò posto, la decisione del Pretore può rimanere invariata.

IV. Sui

rimedi giudici a livello federale

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello principale,

portante in concreto sulla differenza tra l'importo del contributo di

mantenimento mensile fissato da questa Camera con sentenza del 12 agosto 2004 e

quello fissato nella sentenza impugnata, calcolato sulla durata di sei mesi, non

raggiunge la soglia di fr. 30 000.– fissata dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF per

un eventuale ricorso in materia civile, al contrario dell'appello adesivo che

raggiunge ampiamente tale soglia.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello di AP 1 è accolto, di conseguenza la sentenza impugnata

è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta.

Di

conseguenza il contributo alimentare dovuto da AO 1 a AP 1 in virtù del dispositivo n. I/2 della sentenza 12 agosto 2004 della ICCA (incarto

11.2002.113) è modificato nel seguente modo:

§ Il

contributo di mantenimento dovuto da AO 1 a AP 1 per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006 è fissato in fr. 1560.– mensili.

Per il resto, la sentenza impugnata rimane invariata.

II. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 600.– per ripetibili.

III. L'appello

adesivo di AO 1 è irricevibile.

IV. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1200.–

sono

posti a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1500.– per ripetibili.

V. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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