11.2008.54
Modifica di sentenza di divorzio: decorrenza della modifica del contributo alimentare
16 luglio 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2008.54
Data decisione, Autorità:
16.07.2012, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio: decorrenza della modifica del contributo alimentare
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 129 CC
Incarto n.
11.2008.54
Lugano
16 luglio
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.113 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 14 giugno 2006 da
AO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 maggio 2008
presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 21
aprile 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 30 giugno 2008 presentatato da AO 1
contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 6 settembre 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato
il divorzio tra AO 1 (1945) e AP 1, nata AP 1 (1945). Alcune conseguenze accessorie,
fra le quali la fissazione di un contributo alimentare in favore della moglie,
sono state poi determinate da questa Camera con decisione del 12 agosto 2004 (inc.
11.2002.113). Fra l'altro, a AP 1 è stato riconosciuto un contributo alimentare
di fr. 1980.– soggetto al rincaro, fino al pensionamento AVS. A quel tempo AO 1
era conducente di autopostali. AP 1, di formazione odontotecnica, svolgeva
qualche lavoro di sartoria a domicilio, percependo inoltre una mezza rendita
dell'Assicurazione invalidità.
B. Il
14 giugno 2006 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona per
ottenere dal 1° gennaio 2006 – già in via cautelare – la soppressione del
contributo alimentare in favore dell'ex moglie, con restituzione del maggior
importo percepito. In aggiunta a ciò, con richiesta cautelare inaudita parte,
il marito ha chiesto la riduzione del contributo a fr. 333.05.– il mese. A
sostegno della richiesta egli ha fatto valere una riduzione durevole del
proprio reddito, siccome l'allora datore di lavoro – trascorso un periodo di
malattia – gli ha decurtato lo stipendio del 20% e percepisce un quarto di
rendita dell'Assicurazione invalidità. Nella sua risposta del 12 ottobre 2006 AP
1 ha proposto di respingere la petizione. Nei successivi allegati le parti
hanno confermato le loro domande, il marito proponendo una richiesta
subordinata nel senso di ottenere una riduzione del contributo versato in
favore della moglie a un importo non precisato.
C. Nel
frattempo, il 30 agosto 2006 si è tenuta la discussione sulla richiesta
cautelare del marito. La moglie ha proposto di respingere l'istanza. Nel
prosieguo della discussione le parti hanno ribadito la propria antitetica
posizione. Nelle “more istruttorie” il Pretore ha respinto, con decisione del
25 settembre 2006, la richiesta “supercautelare” del marito. In seguito, con “decreto
supercautelare” del 24 ottobre 2006 il Pretore ha accolto una richiesta del
marito – formulata a un'udienza del 9 ottobre 2006, indetta nella procedura
cautelare – di diminuzione del contributo in favore dell'ex moglie. Il Pretore
ha così fissato un contributo alimentare in favore di AP 1 di fr. 1620.– il mese
“a partire dal mese di novembre 2006”. AO 1 è passato al beneficio della
pensione dal 1° gennaio 2007 sicché il Pretore ha deciso con “decreto supercautelare”
del 21 maggio 2007 una riduzione supplementare del contributo alimentare,
stabilendolo in fr. 1100.– il mese “a partire dal prossimo versamento”.
D. Il
13 marzo 2007 si è tenuta l'udienza preliminare. Terminata l'istruttoria, le
parti, che hanno rinunciato al dibattimento finale, si sono limitate a
presentare conclusioni scritte. Nelle proprie del 31 marzo 2008, AO 1 ha postulato la soppressione del contributo alimentare dal 1° gennaio 2006, con conseguente obbligo
per la convenuta di restituire l'importo nel frattempo percepito. Nel suo
memoriale di medesima data, AP 1 ha ribadito la richiesta di respingere la petizione.
E. Statuendo
il 21 aprile 2008, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione. Egli ha
fissato in via cautelare il contributo dovuto a AP 1 in fr. 1175.– a partire dal mese di maggio 2008. Nel merito, il Pretore ha ridotto il contributo di
mantenimento dovuto a AP 1 a fr. 1560.– dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre
2006, e a fr.1175.– dal 1° gennaio 2007. La tassa di giustizia, di fr. 600.–, e
le spese, di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19
maggio 2008 nel quale chiede che la decisione impugnata sia riformata nel senso
che la modifica del contributo a lei dovuto sia dichiarata decorrente dal 1° luglio
2006 anziché, come statuito dal Pretore, dal 1° gennaio 2006. AO 1, nelle sue
osservazioni del 30 giugno 2008, propone di respingere l'appello e, con appello
adesivo, chiede di sopprimere integralmente il contributo di mantenimento
dovuto all'ex coniuge a partire dal 1° gennaio 2006, di condannare quest'ultima
alla restituzione degli importi nel frattempo percepiti e di riformare di
conseguenza la sentenza impugnata. Con osservazioni del 2 settembre 2008, AP 1 ha postulato la reiezione dell'appello adesivo.
in diritto: 1. La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165
segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate
dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). La sentenza
impugnata è stata intimata il 21 aprile 2008 ed è pervenuta alla patrocinatrice
dell'appellante il 28 aprile 2008 (appello, pag. 2). Introdotto entro 20 giorni
(art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 19 maggio 2008, l'appello in esame è dunque
tempestivo. La notificazione dell'appello principale è avvenuta il 9 giugno
2008 (osservazioni e appello adesivo del 30 giugno 2008, pag. 2). Ne consegue
che l'appello adesivo, presentato entro 20 giorni dalla notifica dell'appello
principale (art. 314 CPC ticinese), è altrettanto tempestivo.
Fatti
I. Sull'appello
principale
2. Litigiosa
è solo la decorrenza della modifica del contributo alimentare dovuto da AO 1
all'appellante. A tal fine il Pretore ha accertato una diminuzione duratura
della capacità lucrativa di AO 1, non accertando modifiche sensibili né nel suo
fabbisogno minimo, né nel suo “debito mantenimento”. Per quanto riguarda l'ex
moglie, il Pretore non ha rilevato modifiche di rilievo rispetto al momento del
divorzio. Ciò posto, egli ha ridotto il contributo alimentare dovuto da AO 1
all'ex coniuge a fr. 1560.– mensili dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, e
a fr. 1175.– dal 1° gennaio 2007. Il Pretore ha giustificato il conferimento
dell'effetto retroattivo del contributo al 1° gennaio 2006 – benché la litispendenza
è del 14 giugno 2006 – "in considerazione del fatto che per l'anno 2006 l'attore ha percepito uno stipendio medio di fr. 4800.– netti mensili (per una riduzione mensile
media di fr. 1245.– rispetto allo stipendio fissato dalla ICCA e calcolato per
tredici mensilità)".
3. L'appellante
si duole di un'errata applicazione dell'art. 129 CC. Per lei, un'eventuale
riduzione del contributo in suo favore può essere decisa solo a partire dalla
litispendenza – in concreto il 14 giugno 2006 – e non già da prima (appello, n.
8 pag. 3). Essa aggiunge poi che il reddito dell'ex marito era sensibilmente
più elevato rispetto agli accertamenti del Pretore e che l'attore ha continuato
ad accumulare risparmi e che esso potrebbe ancora mettere a frutto la propria
capacità lucrativa residua (appello, n. 9 pagg. 3 seg.). Se non che, su queste
ultime considerazioni, la moglie non formula alcuna richiesta concreta. L'appello,
su questo punto, è dunque irricevibile. Resta da vagliare la situazione
inerente alla pretesa violazione dell'art. 129 CC relativamente alla data di
decorrenza degli effetti della modifica della sentenza di divorzio.
4. ll
giudice dell'azione di modifica della sentenza di divorzio può fissare il
momento a partire dal quale il suo giudizio esplicherà effetti in base al
proprio apprezzamento (art. 4 CC), tenendo conto delle circostanze del caso
concreto, ritenuto che, per giurisprudenza invalsa, i contributi alimentari vanno
modificati di regola pro futuro, decorrendo cioè dal momento in cui è
stata introdotta l'azione (DTF 117 II 369 consid. 4; sentenza del Tribunale
federale 5A_461/2011 del 14 ottobre 2011, consid. 5.1 pubblicato in: SJ 2012 I
148 con richiami). In casi eccezionali – di cui però non soccorrono gli estremi
in concreto – si giustifica di posticipare l'effetto della sentenza di
modifica (sentenze citate, con richiami).
Analogo convincimento
ha espresso la dottrina in merito al nuovo diritto del divorzio: la modifica
del contributo può essere pronunciata a partire dalla presentazione della
relativa domanda, l'art. 137 cpv. 2 vCC – che permetteva al creditore di
pretendere il contributo per il futuro e per l'anno precedente la domanda –non applicandosi
ai procedimenti di modifica del contributo alimentare (Spycher/Gloor in: Basler Kommentar –
ZGB I, 3a edizione, n. 24 ad art. 129 CC; Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, 2a edizione, pag. 634).
Schwenzer, per contro, considerava
applicabile l'art. 137 cpv. 2 vCC per analogia anche nei casi di modifica della
sentenza di divorzio. Quest'ultima autrice precisava, tuttavia, che una
riduzione o una soppressione del contributo anteriore alla presentazione della
domanda non dovesse di regola essere pronunciata. E ciò per proteggere la
posizione del creditore alimentare di buona fede (Schwenzer in: FamKomm
Scheidung, n. 48 ad art. 129 CC). Esso, infatti, non deve essere confrontato
con pretese inaspettate volte alla restituzione del contributo eventualmente percepito
in eccesso (in questo senso anche Spycher/Gloor,
op. cit., n. 24 ad art. 129 CC e DTF 117 II 369 consid. 4b).
5. Nella
fattispecie, il Pretore ha accolto la richiesta del marito di una modifica
retroattiva al 1° gennaio 2006, “in considerazione del fatto che per l'anno
2006 l'attore ha percepito uno stipendio medio di fr. 4800.– netti mensili”
(sentenza impugnata, consid. 14 pag. 5), senza per altro esprimersi sull'art.
129 CC. Se non che, come precisato qui sopra (consid. 4) la giurisprudenza in
materia può dirsi chiara: un contributo alimentare può essere modificato solo pro
futuro, a decorrere dal momento in cui è stata introdotta l'azione, in
concreto il 14 giugno 2006. L'appello va pertanto accolto entro tali limiti.
AO 1, del
resto, non spiega per quale ragione occorrerebbe discostarsi dal principio
appena enunciato, limitandosi a citare la posizione di Schwenzer – peraltro minoritaria e più temperata di quanto
ritenga l'attore – testé menzionata. Ciò non gli è tuttavia di conforto,
considerato che, quand'anche si seguisse tale argomentazione, la posizione
della creditrice alimentare di buona fede va preservata (Schwenzer, op. cit.,
n. 48 ad art. 129 CC). In concreto, nelle sue osservazioni all'appello, AO 1 ha sostenuto che “non poteva ritenere già nel gennaio 2006 che la sua situazione economica fosse
peggiorata in modo duraturo” (osservazioni del 30 giugno 2008, pag. 6). Ciò
posto, non è però dato a divedere come AP 1 avrebbe dovuto riconoscere, in
buona fede, già nel gennaio 2006 un peggioramento duraturo della situazione economica
del suo ex marito e quindi prevedere una riduzione o una soppressione
retroattiva del contributo di mantenimento già da tale data. In simili
circostanze, la decisione del Pretore va modificata come poc'anzi indicato.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
6.
L'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese stabilisce che l'atto di
appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame si
fonda. La giurisprudenza fa derivare da questa norma la necessità per l'appellante
di confrontarsi con il contenuto della pronunzia del Pretore, ossia di
dimostrarne l'erroneità, e quindi, come corollario, l'irricevibilità dei
gravami che richiamano o riproducono unicamente le allegazioni esposte negli
scritti di prima istanza, comprese le conclusioni (RtiD II-2009, pag. 632). È
in particolare irricevibile un atto di appello che si esaurisce nella testuale
o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (RtiD I-2010 pag. 683).
7.
In
concreto, l'appello adesivo si limita ad una trascrizione – con alcune
modifiche senza rilievo – dei punti da 2 a 5 delle conclusioni presentate al Pretore il 31 marzo 2008. Esso si rivela quindi irricevibile e sfugge a
ulteriore disamina. Si volesse da ciò prescindere, l'appello adesivo avrebbe
nondimeno la sua sorte segnata. Infatti, a sostegno del proprio memoriale, AO 1
si limita a proporre un calcolo del suo fabbisogno minimo alternativo a quello
effettuato dal Pretore e a sostenere che la moglie disporrebbe di liquidità
sufficiente per generare un reddito di almeno fr. 5000.– annui senza intaccare
il capitale, omettendo tuttavia di indicare in quali errori sarebbe incorso il
Pretore. Insufficientemente motivato, l'appello adesivo sarebbe stato ancora
una volta irricevibile.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
8.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AO 1
esce sconfitto sia nell'appello principale, sia quello adesivo. Egli verserà,
in entrambi i casi, ripetibili a AP 1.
Per ciò
che attiene agli oneri di prima sede, l'appellante – che esce vittoriosa – non
ne ha chiesto la riforma. Quanto all'appellante adesivo, egli invero aveva
postulato la modifica di quel dispositivo, ma uscendo sconfitto non può quindi
ottenere ragione. Ciò posto, la decisione del Pretore può rimanere invariata.
IV. Sui
rimedi giudici a livello federale
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello principale,
portante in concreto sulla differenza tra l'importo del contributo di
mantenimento mensile fissato da questa Camera con sentenza del 12 agosto 2004 e
quello fissato nella sentenza impugnata, calcolato sulla durata di sei mesi, non
raggiunge la soglia di fr. 30 000.– fissata dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF per
un eventuale ricorso in materia civile, al contrario dell'appello adesivo che
raggiunge ampiamente tale soglia.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello di AP 1 è accolto, di conseguenza la sentenza impugnata
è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza il contributo alimentare dovuto da AO 1 a AP 1 in virtù del dispositivo n. I/2 della sentenza 12 agosto 2004 della ICCA (incarto
11.2002.113) è modificato nel seguente modo:
§ Il
contributo di mantenimento dovuto da AO 1 a AP 1 per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006 è fissato in fr. 1560.– mensili.
Per il resto, la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 600.– per ripetibili.
III. L'appello
adesivo di AO 1 è irricevibile.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1200.–
sono
posti a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1500.– per ripetibili.
V. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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