11.2008.56
Iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori
22 giugno 2010Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2008.56
Data decisione, Autorità:
22.06.2010, ICCA
Titolo:
Iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale collettiva degli artigiani e imprenditori
IPOTECA LEGALE
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
ISCRIZIONE PROVVISORIA
art. 798 cpv. 1 CC
art. 837 cpv. 1 cf. 3 CC
art. 961 cpv. 1 CC
art. 961 cpv. 2 CC
art. 22 cpv. 4 RRF
Incarto n.
11.2008.56
Lugano,
22 giugno
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Olgiati, supplente
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2007.193
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza dell'11 luglio 2007 dalla
AO 1, (patrocinata dall’PA 2,)
contro
AP 1
AP 3
AP
5
(patrocinati PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 28 maggio 2008 presentato da AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 6 e AP 5 contro la
sentenza emessa il 19 maggio 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 3380 RFD di __________ sorge un edificio costituito
in tre proprietà per piani. L'unità n. 4475 (340/1000) appartiene a AP 1 e alla moglie AP 2 in ragione di un mezzo ciascuno,
l'unità n. 4476 (325/1000) ai
coniugi AP 3 e AP 4,
sempre in ragione di un mezzo ciascuno, e l'unità n.
4477 (335/1000) apparteneva a __________. Nello stabile la AO 1 SA ha eseguito, su
incarico della __________ Sagl di __________, opere da gessatore e da pittore.
B. Il
15 maggio 2007 la AO 1 SA ha inviato alla __________ Sagl una fattura di fr. 42 800.–, già dedotti
acconti e sconto. La somma è rimasta impagata, la __________ Sagl essendo stata
dichiarata in fallimento il 5 settembre 2007. La AO 1 SA ha chiesto così al
Pretore del Distretto di Bellinzona, l'11 luglio 2007, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 42 800.– oltre interessi
al 5% dal
16 giugno 2007 sulle tre proprietà per piani. Con decreto cautelare
del 12 luglio 2007, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato
l'iscrizione richiesta, che è stata annotata sui tre fondi il 13 luglio 2007.
C. All'udienza
del 6 novembre 2007, indetta per la discussione, i convenuti hanno proposto di respingere
l'istanza, sostenendo – tra l'altro – che un'ipoteca legale non può gravare indistintamente
tre proprietà per piani per l'intera pretesa. La AO 1 SA ha replicato,
confermando l'istanza. I convenuti hanno duplicato, postulandone il rigetto. Nel
corso dell'istruttoria, il 4 dicembre 2007, __________ è deceduta. Le sono subentrati
in causa i genitori AP 6 e AP 5, che il 20 dicembre 2007 hanno venduto la proprietà
per piani n. 4477 in ragione di metà ciascuno ai coniugi __________ e __________,
Fatti
i quali non sono succeduti loro nel processo.
D. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 16 maggio 2008, la AO 1 SA ha postulato
una volta ancora l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca
legale per complessivi fr. 42 000.– con interessi al 5% dal 16 giugno 2007 sulle tre proprietà per
piani. Nel loro memoriale conclusivo del 15 maggio 2008 i convenuti hanno
sollecitato una volta ancora la reiezione dell'istanza, salvo ammetterne
l'accoglimento – in subordine – fino a concorrenza di fr. 1402.15 con interessi.
E. Statuendo
il 19 maggio 2008, il Pretore ha accolto l'istanza, ha confermato l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale per l'ammontare di fr. 42 000.– con interessi
al 5% dal 16 giugno 2007 iscritta in via cautelare sulle tre proprietà per
piani e ha fissato alla AO 1 SA un termine fino all'11 luglio 2008 per
promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza
che il decorso infruttuoso del termine avrebbe comportato la cancellazione
dell'iscrizione provvisoria. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di
fr. 200.– sono state poste a carico dei convenuti in solido, con obbligo di
rifondere all'istante, sempre a titolo solidale, fr. 3500.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata i convenuti sono insorti con un
appello del 28 maggio 2008 per ottenere che il giudizio del Pretore sia
riformato nel senso di respingere l'istanza della AO 1 SA e di cancellare
l'iscrizione cautelare o, in subordine, di accogliere l'istanza limitatamente
alla somma di fr. 1402.50 con interessi. Nelle sue osservazioni del 23 giugno
2008 la AO 1 SA ha proposto di rigettare l'appello e l'8 luglio 2008 ha instato per il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso dei convenuti, in modo che il
termine fissatole dal Pretore per promuovere l'azione tendente all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale non continuasse a decorrere. Mediante decreto
del 10 luglio 2008 il presidente di questa Camera ha accolto l'istanza e ha conferito
all'appello effetto sospensivo relativamente al termine
entro cui agire per far iscrivere l'ipoteca legale in via definitiva.
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale in favore di artigiani
e imprenditori è ordinata con la procedura contenziosa di camera di consiglio
(art. 4 n. 19 e 5 LAC, che rinvia agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del
Pretore è appellabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 370 cpv. 2
CPC). Nella fattispecie il giudizio impugnato è giunto al patrocinatore dei convenuti il 20 maggio 2008. Introdotto il 28 maggio 2008, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2.
Durante
l'istruttoria di primo grado, il 20 dicembre 2007, AP 6 e AP 5 hanno venduto la proprietà per
piani n. 4477 a
__________ e __________. Questi ultimi non sono subentrati in causa. Ora,
l'art. 110 cpv. 1 CPC prevede che, dandosi alienazione dell'oggetto litigioso,
il processo continua fra le parti originarie, ma la sentenza passa in giudicato
anche nei confronti dell'acquirente, “riservate le disposizioni del diritto civile circa l'acquisto del
terzo in buona fede”. Nel caso
in esame la causa è proseguita così contro AP 6 e AP 5, fermo restando che
l'attuale sentenza passerà in giudicato anche verso __________ e __________, salvo
quanto dispongono gli art. 714 cpv. 2 e 933 CC.
3.
L'art.
837.
cpv. 1 n. 3 CC prevede che danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca
legale i crediti di imprenditori o artigiani che abbiano fornito materiali e
lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere sopra un dato
fondo, “e ciò sopra il fondo
stesso, tanto se i loro crediti siano contro il proprietario quanto contro un
imprenditore”. Le quote di
proprietà per piani sono considerate “fondi” (art. 655
cpv. 2 n. 4 CC), alla stessa stregua delle ordinarie quote di comproprietà
immobiliare (Laim in: Basler
Kommentar, ZGB II, 2ª
edizione, n. 23 ad art. 655 con rinvii). L'iscrizione dell'ipoteca legale deve
avvenire entro tre mesi dal compimento dell'opera (art. 839 cpv. 2 CC), da
quando cioè sono stati eseguiti tutti i lavori costituitivi del contratto e
l'opera può essere consegnata (DTF 125 III 116 consid. 2b). Il
termine, perentorio, è salvaguardato già con un'iscrizione provvisoria secondo
gli art. 961 cpv. 1 e 2 CC e 22 cpv. 4 RRF. La richiesta di iscrizione va
diretta contro il proprietario attuale del fondo oggetto delle forniture o dei
lavori (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª edizione, pag. 278 n. 2877 con richiami).
4.
Nel caso specifico la AO 1 SA ha chiesto al Pretore l'iscrizione provvisoria
di un'ipoteca legale per l'intero suo saldo di
fr. 42 800.– con interessi “a carico della PPP 4475 (…), della PPP 4476 (…)
e della PPP 4477 (…)”. Nel decreto cautelare del 12 luglio 2007 il Pretore ha
ripreso identica formulazione e l'ufficiale del registro fondiario ha annotato l'ipoteca per l'ammontare di fr. 42 800.– con interessi
su ciascuna delle tre proprietà per piani, indicando sul foglio di ognuna che l'ipoteca
legale “grava anche” le altre due. Se
non che, l'artigiano o imprenditore ha il diritto di vedersi garantire le sue
pretese solo per prestazioni
eseguite
– come si è visto – “sopra un
dato fondo” (art. 837 cpv. 1
n. 3 CC). Un pegno immobiliare può essere costituito
per il medesimo credito “sopra
più fondi” unicamente se questi
appartengono al medesimo proprietario o sono proprietà di più condebitori
solidali (art. 798 cpv. 1 CC: “pegno collettivo”). A tal fine l'art. 42 cpv. 1 RRF precisa che quando più fondi
situati in un medesimo circondario, ma non figuranti sopra un foglio
collettivo, debbano essere costituiti in pegno per lo
stesso credito conformemente all'art. 798 cpv. 1 CC, “al momento dell'iscrizione del diritto di pegno sui diversi fogli
del mastro si deve indicare sopra ciascun foglio, nella rubrica intitolata ‘Somma garantita da pegno’ l'importo totale del credito, e nella
rubrica ‘Osservazioni’ il richiamo ai fondi gravati dallo stesso
pegno (per es. ‛Ad A: numero
... costituito in pegno per il medesimo credito’)”.
5.
Nell'istanza dell'11 luglio 2007 la AO 1 SA ha postulato – come
detto – l'iscrizione di un'ipoteca legale per l'intera pretesa di fr. 42 800.– su tutte e tre
le proprietà per piani n. 4475, 4476 e 4477. Ha chiesto, in altri termini, l'annotazione di un pegno collettivo. Del resto, pegni indipendenti che gravino più
fondi per un medesimo credito non esistono nel diritto svizzero (Simonius/ Sutter, Schweizerisches
Immobiliarsachenrecht, vol. II, Basilea 1990, pag. 208 n. 22 in fine). Quanto all'iscrizione cautelare eseguita dall'ufficiale del registro fondiario, essa
conferma la natura collettiva dell'ipoteca, ove appena si consideri che sul
foglio
della proprietà per piani n. 4475 figura la frase “grava pure RF di __________
foglio 4476, 4477”, sul foglio della proprietà per piani n. 4476 la frase
“grava pure RF di __________ foglio 4475, 4477” e sulla proprietà per piani n. 4477 la frase “grava pure RF di __________ foglio 4475, 4476”. La questione è di sapere, nelle circostanze descritte, se in concreto fossero dati i requisiti
per l'iscrizione di un pegno collettivo, ciò che gli appellanti contestano.
6.
Nella
fattispecie le condizioni dell'art. 798 cpv. 1 CC fanno manifestamente difetto. Le proprietà per
piani n. 4475, 4476 e 4477 non appartengono al medesimo titolare né a titolari diversi
che si siano dichiarati debitori solidali nei confronti della AO 1 SA. La
dottrina, da parte sua, non è di miglior sussidio all'istante. Anzi, gli autori sono unanimi nel ritenere che, trattandosi di proprietà
per piani appartenenti a titolari non
vincolatisi solidalmente verso artigiani o imprenditori, eventuali ipoteche
legali di questi ultimi vanno ripartite sulla base dei lavori e dei materiali
di cui hanno beneficiato le singole proprietà per piani (Meier-Hayoz/Rey in: Berner
Kommentar, edizione 1988, n. 102 ad art. 712a CC; Steinauer, op. cit., pag. 276 n. 2874i
e n. 2874j; Wermelinger, La
propriété par étages, Friburgo 2002, n. 93 ad art. 712c CC; Hofstetter in: Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 839/840 CC; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
3ª edizione, pag. 203 n. 594 a 599, pag. 260 n. 778; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 3ª edizione, pag. 446 n. 1740).
7.
La
giurisprudenza è in linea con la dottrina. Se mai essa ha lasciato irrisolto il
problema di sapere – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – se un pegno
possa gravare collettivamente, in via eccezionale, più fondi che appartengano a
proprietari diversi non vincolati in solido verso artigiani o imprenditori ove
tali fondi costituiscano un'unità economica in ragione della destinazione loro
attribuita dai lavori (si pensi a una fabbrica con vie d'accesso, depositi e
posteggi su particelle diverse: DTF 102 Ia 85 consid. 2b/aa). In materia di
proprietà per piani, per converso, essa ha stabilito esplicitamente che le prestazioni dell'artigiano o dell'imprenditore suscettive di
comportare aumenti di valore dell'immobile vanno attribuite alle rispettive
unità e la pretesa dell'artigiano può essere garantita unicamente da un'ipoteca
sulle singole proprietà per piani (DTF 125 III 116 consid. 3a; analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2007.180 del 22 novembre 2007, consid. 5 e 6). Essa ha ribadito
ancora in seguito che i titolari delle varie unità non
sono solidalmente responsabili per debiti della comunione, un'eventuale ipoteca
legale di artigiani e imprenditori dovendo essere
iscritta “sulle singole unità
in ragione della loro partecipazione alla comproprietà” (DTF 128 III 264 con citazioni). Questa Camera ha già avuto modo di
sottolineare, poi, che l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani non può
gravare collettivamente nemmeno quote di ordinaria comproprietà immobiliare
appartenenti a debitori non vincolati solidalmente (RtiD I-2005 pag. 793
consid. 6).
8.
Nella
sentenza impugnata il Pretore rileva che un pegno collettivo su proprietà per
piani è nondimeno ammissibile per prassi, quand'anche non soccorrano i presupposti
dell'art. 798 cpv. 1 CC, ove l'iscrizione sia meramente provvisoria (sopra, consid.
3.
in fine). Con le osservazioni all'appello la AO 1 SA
soggiunge che “data l'urgenza dell'annotazione provvisoria dell'ipoteca legale,
la giurisprudenza ammette l'annotazione per l'intero importo a carico di tutte
le quote della PPP, ritenuto l'obbligo per l'imprenditore di suddividere l'importo
dell'ipoteca legale in sede d'iscrizione definitiva” (pag. 2 in fondo). Tali opinioni sono fondate solo in parte. La prassi consente sì, in casi urgenti, di
iscrivere provvisoriamente ipoteche legali collettive su proprietà per piani appartenenti
a titolari non solidalmente obbligati verso artigiani o imprenditori, con
un'applicazione invero ardita dell'art. 798 cpv. 1 CC, ma solo “nell'ambito di provvedimenti
superprovvisionali” (Rep. 1985
pag. 306 in alto). Dopo il contraddittorio l'iscrizione provvisoria non può più
essere confermata siccome collettiva nemmeno in simili frangenti, ma l'importo totale
del credito dev'essere ripartito fra le varie proprietà per piani secondo i
lavori effettivamente eseguiti in ciascuna di esse o, rivelandosi impossibile
la suddivisione, “secondo i
millesimi di ogni quota in rapporto all'intero immobile” (Rep. 1985 pag. 306 consid. 2 in fine).
9.
È vero che Bernhard Trauffer
parrebbe non distinguere tra pegno collettivo iscritto provvisoriamente su
proprietà per piani in favore di artigiani e imprenditori prima o dopo il
contraddittorio (in: Basler Kommentar, op. cit., n. 6a in fine ad art. 798 CC). Sta di fatto che i due riferimenti da lui citati riguardano entrambi
pegni collettivi iscritti in via cautelare prima del contraddittorio. Nell'uno Schumacher
sosteneva – appunto – l'ammissibilità di simili ipoteche iscritte in via “supercautelare” (op. cit., 2ª edizione,
pag. 101 n. 396), assunto che per altro non si ritrova nella versione più
recente della sua monografia (3ª edizione, pag. 287 n. 850, ultima frase). Nel secondo Roland Pfäffli si limitava a richiamare
l'opinione iniziale di Schumacher
(Der Bernische Notar 1996 pag. 302 in alto). Altre due sentenze cantonali – di
Appenzello Esterno e Turgovia – menzionate di scorcio dallo stesso Schumacher sono definite da quest'ultimo
“casi singoli” (3ª edizione, loc. cit.), ovvero senza portata di giurisprudenza. Nulla
induce quindi a estendere la prassi che tollera l'iscrizione provvisoria cautelare
prima del contraddittorio di ipoteche legali collettive per pretese di artigiani
e imprenditori nei confronti di proprietari immobiliari non vincolatisi solidalmente
a iscrizioni provvisorie da eseguire dopo il contraddittorio.
10.
Tutto
ciò posto, l'iscrizione provvisoria del pegno
collettivo ordinata dal Pretore dopo il contraddittorio non può trovare
tutela. D'altro lato non si può nemmeno condividere l'opinione degli appellanti,
i quali chiedono di respingere l'istanza di iscrizione dell'ipoteca legale per inammissibilità
del pegno collettivo sulle loro proprietà per piani. In realtà va annullato il
pegno collettivo iscritto provvisoriamente dopo il contraddittorio, ciò che
ripristina la validità del decreto cautelare emesso dal Pretore senza contraddittorio
il 12 luglio 2007. La causa va dunque ritornata al primo giudice perché fissi
all'istante un termine entro cui suddividere l'importo del pegno collettivo (fr. 42 800.–) sulle tre proprietà per piani secondo i lavori effettivamente eseguiti in ciascuna di esse o, rivelandosi
impossibile la suddivisione, secondo i millesimi di ogni quota in rapporto all'intero
immobile. A quel momento il Pretore disgiungerà la richiesta collettiva della AO
1.
SA in tre cause distinte (art. 73 CPC), ognuna diretta contro i titolari della
rispettiva proprietà per piani, ferma restando – evidentemente – la possibilità
di un'istruttoria comune. Dopo di che, egli statuirà con tre sentenze separate.
11.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta sul principio, nel senso che conseguono
l'annullamento della sentenza impugnata, ma non vedono
respingere l'istanza di iscrizione dell'ipoteca legale, né si può prevedere sin
d'ora come giudicherà il Pretore in esito alla disgiunzione dei tre procedimenti.
Equitativamente si giustifica perciò di addebitare la tassa di giustizia e le
spese di appello alle parti nella misura di metà ciascuno, compensando le
ripetibili. Sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado giudicherà
nuovamente il Pretore al momento in cui statuirà sull'iscrizione provvisoria
delle ipoteche legali.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata
è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché assegni all'istante un
termine entro cui scindere il pegno collettivo in ipoteche legali gravanti le
singole proprietà per piani, disgiunga la procedura in tre cause separate, istruisca
i procedimenti ed emani tre sentenze distinte.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti per metà a carico di questi ultimi in
solido e per l'altra metà a carico della AO 1 SA, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2
LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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