11.2008.6
Assistenza giudiziaria: cambio di patrocinatore
9 luglio 2012Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2008.6
Data decisione, Autorità:
09.07.2012, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: cambio di patrocinatore
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DOVERE DEI PATROCINATORI
art. 20 LAG
Incarto n.
11.2008.6
Lugano
9 luglio 2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Fatti
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.131 (misure a
protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con istanza del 13 luglio 2007 da
AP 1
(ora patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
CO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2);
giudicando ora sulla decisione dell'11 dicembre 2007 con cui il Pretore ha parzialmente accolto
una richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il 13 luglio 2007;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 10 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11
dicembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO
1 (1968) e __________ (1973), cittadina austriaca, si sono sposati a __________
il 14 aprile 2000. Dal matrimonio sono nati R__________, il 20 settembre 2001,
e S__________, il 21 gennaio 2004. Nel febbraio del 2007 la moglie ha lasciato
l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________ con i figli.
B. Il
13 luglio 2007 i coniugi si sono rivolti al Pretore con un'istanza di misure a
protezione dell'unione coniugale, corredata da una convenzione sottoscritta in
precedenza, la moglie chiedendo di essere ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio in favore dell'avv. B__________.
L'udienza per la discussione dell'istanza, inizialmente prevista il 20 settembre
2007, è stata rinviata al 9 ottobre 2007.
C. Con
scritto del 7 ottobre 2007 AP 1 ha informato il Pretore di avere revocato il mandato
al proprio legale. Ciò posto, il giudice ha annullato l'udienza prevista il 9
ottobre rendendo nel contempo “attenta” la moglie “in merito al tenore
dell'art. 20 Lag”. Con lettera del 15 ottobre 2007, l'avv. PA 1 ha comunicato al Pretore di avere assunto il patrocinio di AP 1. Ne è seguito uno
scambio epistolare tra il giudice e i legali.
D. Con
decisione dell'11 dicembre 2007, il Pretore ha ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e le ha concesso il gratuito patrocinio dell'avv. B__________ sino
al 7 ottobre 2007. Dopo di allora, l'analogo beneficio sollecitato per l'avv. PA
1 è stato respinto.
E. Contro
il rifiuto dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorta con un ricorso a questa
Camera del 10 gennaio 2008. La ricorrente fa valere che il rapporto di fiducia
con il precedente patrocinatore era venuto a cadere, sicché non vi erano gli
estremi per negarle il beneficio postulato. Il ricorso non ha formato, per sua
natura, oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Alle decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 si applica la
vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, contro il rifiuto –
totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva ricorrere
entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero
all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n.
5123.
del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). La decisione impugnata è dell'11 dicembre 2007 ed è stata notificata a AP 1 il giorno successivo
(appello, lett. A, pag. 2 in alto). Inoltrato il 10 gennaio 2008 il
ricorso è tempestivo e dunque ricevibile.
2.
Il
Pretore ha ritenuto AP 1 indigente e il procedimento cui era partecipe non
privo di probabilità di esito favorevole dall'inizio. Di conseguenza egli le ha
concesso l'esenzione dal pagamento degli oneri processuali. Quanto al gratuito
patrocinio, il primo giudice ha considerato che i presupposti per assegnarlo erano
adempiuti fino al 7 ottobre 2007, giorno in cui l'interessata ha “revocato” il
mandato alla precedente legale, conferendolo – in seguito, e meglio il 15
ottobre 2007 – all'avv. PA 1. Il Pretore, vagliando alcuni argomenti addotti dall'istante,
non ha ravvisato elementi suscettibili di giustificare la sostituzione a norma
dell'art. 20 Lag. Onde, in definitiva, l'accoglimento della domanda di gratuito
patrocinio in favore dell'avv. B__________ e il rifiuto di analogo beneficio in
favore dell'avv. PA 1.
3.
A
norma dell'art. 20 cpv. 1 vLag, il beneficio
dell’assistenza giudiziaria con l’ammissione al gratuito patrocinio decade con
la scelta di un nuovo patrocinatore. Tuttavia, a norma del cpv. 2, essa è
ripristinata se la sostituzione è giustificata (v. anche su motivi giustificativi:
DTF 126 I 199 consid. 3d con riferimenti alla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo). Ora, il Consiglio di Stato, nel citato messaggio,
ha precisato che “la norma mira
ad evidenziare il limitato margine che il beneficiario dell’assistenza
giudiziaria possiede nel mutamento di patrocinatore. Il cambiamento è ammesso
se per motivi oggettivi non può più essere garantita una corretta tutela degli
interessi del patrocinato (DTF 116 Ia 105). La semplice asserzione secondo la
quale l’assistito non avrebbe più fiducia nel proprio legale è insufficiente.
Occorre sostanziare per quali ragioni il patrocinatore non ha se del caso adempiuto
correttamente il suo mandato o per quali motivi il rapporto di fiducia si rivela
incrinato”.
4.
L'appellante
riprende gli elementi vagliati dal Pretore, ma ritiene che gli stessi fossero
oggettivamente suscettibili di giustificare la sostituzione avvenuta. Essi
vanno esaminati separatamente.
a) AP
1.
ritiene di avere tentato più volte di discutere
con la precedente legale alcune modifiche alla convenzione già sottoscritta e
già inviata al Pretore. L'interessata reputa “forzato” l'incontro previsto con
l'avv. B__________ la vigilia dell'udienza intesa alla discussione dell'istanza
di misure a protezione dell'unione coniugale, sicché si sarebbe “trovata completamente
disorientata, in balia degli eventi e si è sentita assolutamente abbandonata a
sé stessa”. Onde – soggiunge essa – il cambio di patrocinatore. Se non che,
affermando ciò la ricorrente non si confronta – se non di scorcio, ancorché
molto limitato – con le motivazioni del Pretore, che invece ha ritenuto
possibile discutere dei pretesi mutamenti di circostanze sia all'incontro con
la patrocinatrice sia, inoltre, durante l'udienza già fissata. Insufficientemente
motivato, il ricorso si rivela su questo punto irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC ticinese, combinato con il cpv. 5).
b) AP
1.
reputa che il mancato intervento dell'avv.B__________
con l'agenzia immobiliare le ha “compromesso la possibilità [...] di
sottoscrivere un contratto di locazione che l'avrebbe portata in un
appartamento delle dimensioni dell'alloggio attuale con un onere locatizio
minore rispetto a quello attuale di Fr. 250.00”. Ciò perché l'agenzia immobiliare avrebbe chiesto all'appellante la propria “situazione”, richiesta che essa ha
poi “girato” alla propria patrocinatrice, che si sarebbe “impegnata ad
attivarsi a breve termine” (appello, n. 5 pag. 5). ll Pretore ha considerato,
per contro, che “non era verosimilmente compito della patrocinatrice in
assistenza di attivarsi per la nuova locazione della moglie” (decisione impugnata,
pag. 4).
Un
legale che agisce in regime di assistenza giudiziaria deve limitarsi alle prestazioni risultanti da una
ragionevole conduzione del mandato, segnatamente a quelle indispensabili per
rapporto alla natura ed alla complessità della causa (art. 6 vLag). Infatti,
per giurisprudenza, egli deve astenersi da prestazioni destinate a opere di
sostegno morale o di aiuto sociale (DTF 109 Ib 111 cons. 3b), come pure da
quelle extragiudiziarie (DTF 128 I 231 consid. 2.4.3). Che l'intervento auspicato
con l'agenzia immobiliare sia da ritenere extragiudiziario non fa dubbio. Ciò
basta a dimostrare l'inconsistenza del ricorso. Aggiungasi ad ogni buon conto
che la ricorrente nemmeno ha comprovato che la propria legale si fosse “impegnata
ad attivarsi a breve termine”. Il ricorso, su questo punto, vede dunque la sua
sorte segnata.
c) L'interessata
ritiene di avere “dettagliato [...] la mancanza di chiarezza” che essa imputa
all'avv. B__________, sostenendo quindi che l'affermazione del Pretore, secondo
cui è “vaga” la critica rivolta alla precedente patrocinatrice, sarebbe erronea.
Il Pretore ha estrapolato un passaggio dalla prima pagina della lettera del 30
ottobre 2007 di AP 1. In realtà, la ricorrente, nel prosieguo del suo
elaborato, indica gli ambiti nei quali – a suo avviso – l'avv. B__________ sarebbe
stata “poco chiara”: i debiti coniugali e il conto bancario. Quanto all’“attribuzione
dell'automobile” (pag. 2 in alto) e alla “separazione dei beni” (pag. 4 in basso), nella lettera non si menziona che l'avv. B__________ sarebbe stata “poco chiara”, ma
l'interessata si duole delle risposte ricevute.
La
ricorrente ritiene di non avere ricevuto spiegazioni esaurienti in merito ai debiti
coniugali. L'avv. B__________, per contro, reputa di avere “dedicato il tempo
necessario” a quell'argomento (lettera del 18 ottobre 2007, pag. 2 sopra il centro).
Si ignora però di quali passivi si tratti né AP 1 è più precisa al riguardo.
L'unico debito cui accenna la convenzione prevista per
la disciplina delle misure a protezione dell'unione coniugale concerne l'automobile.
Esso è invero stato ripartito fra i coniugi e inserito nel rispettivo fabbisogno.
Che poi non si potesse fare una prognosi sulla durata residua del debito appare
poco verosimile. La critica della ricorrente va così respinta.
Quanto
al “conto” la moglie considera che l'avv. B__________ non le abbia dato alcun
consiglio (lettera del 30 ottobre 2007, pag. 1 in fondo). La patrocinatrice invero non si è espressa nelle sue osservazioni del 19 ottobre 2007 su
questo argomento. Né, per vero, l'interessata l'ha sollevato nel suo scritto
del 15 ottobre 2007. Né la convenzione di divorzio menziona l'esistenza di un
conto congiunto a nome dei coniugi. Né gli atti sono più espliciti. In un
simile quadro di incertezza non può certo dirsi che l'avv. B__________ abbia
fornito motivi oggettivi alla sua patrocinata per cambiare legale.
AP
1.
si lamenta delle risposte datele dall'avv. B__________ inerenti all'“attribuzione
dell'automobile” e alla “separazione dei beni”. La critica pare così riferirsi all'operato
della legale. Ora, nulla agli atti permette di affermare che quell'insoddisfazione
assurga a grave motivo suscettibile di giustificare il cambio di patrocinatore
d'ufficio. Infatti una semplice diversità di opinioni o un generico biasimo non
permettono di sostenere che gli interessi della ricorrente non fossero più tutelati
in maniera adeguata (cfr. anche: Corboz,
op. cit., pag. 84; Valticos in:
Commentaire romand – Loi sur les avocats, Basilea 2010, n. 24 e 244 ad art. 12
LLCA). Certo, il legale – anche in regime di assistenza giudiziaria – deve adempiere
il proprio mandato con cura e diligenza, informando in modo compiuto il cliente
(Krieger, “Quelques considérations
relatives à l'assistance judiciaire en matière civile” in: L'avocat moderne,
Basilea 1998, pag. 88), ma non deve sposarne acriticamente le indicazioni (Valticos, op. cit., n. 27 ad art. 12
LLCA). Ciò posto, eventuali dettagli in merito all'“attribuzione
dell'automobile” e alla “separazione dei beni” avrebbero poi potuto – e dovuto
– essere discusse – se del caso – durante il previsto incontro dell'8 ottobre
2007.
tra l'avv. B__________ e AP 1, al quale tuttavia quest'ultima non ha
partecipato.
d) La
ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto posta dalla precedente patrocinatrice
(ricorso, pag. 6). Se non che, nella sua lettera citata AP 1 si doleva di avere
“ricevuto pochissime cose scritte” dall'avv. B__________, senza per altro indicare
quali né definire quali altre “cose scritte” avrebbe dovuto, invece, ricevere.
Al riguardo il Pretore ha considerato che “la bontà o non di un patrocinio non
è misurabile” rispetto ai documenti ricevuti dal patrocinato. La ricorrente
sostiene che tale affermazione sia errata, poiché disponeva di informazioni
“molto sporadiche” e aveva ottenuto chiarimenti “in dosi omeopatiche”. Essa
afferma poi che “pur avendo ricevuto la documentazione che attestava il maggior
reddito della controparte parecchio tempo addietro, l'avv. B__________ l'ha
girata alla cliente molto tempo dopo senza rilevare alcunché” (ricorso, pag.
6). Se non che di ciò tutto si ignora e nulla figura agli atti. Né vi sono
elementi suscettibili di confortare tali tesi.
e) AP
1.
afferma che i “rimproveri maggiori” mossi alla sua legale riguardano il periodo
successivo alla firma della convenzione, dovuti a novità non trascurabili. Ciò
che stride con la tesi del Pretore secondo cui “le questioni per le quali l'istante
lamenta di non avere ricevuto spiegazioni chiare non risultano comunque essere
questioni decisive, prova ne sia che la convenzione è in ogni caso stata
allestita e firmata”. L'interessata avrebbe voluto modificare la convenzione,
ma non ricevendo risposte da parte della sua legale si è sentita sfiduciata,
“abbandonata e gabbata”. Se non che, l'interessata medesima evoca che la sua legale
intendeva vederla prima dell'udienza del 9 ottobre 2007. Certo non si disconosce
che la ricorrente afferma di essersi sentita insicura dopo essersi “riguardata
la convenzione” la vigilia dell'incontro con l'avvocato. Ma ciò non giustifica,
e da lungi, un cambio di patrocinatore nell'imminenza di un incontro e di un'udienza,
durante i quali la discussione avrebbe comunque sia potuto vertere sui punti evocati
dalla ricorrente.
f) AP
1.
considera che “non essendo cognita di questioni legali, non poteva nemmeno
lontanamente” pensare di “poter andare a ridiscutere e ributtare all'aria una
convenzione contestualmente all'udienza pretorile”, sicché l'incontro fissato
per l'8 ottobre 2007 non era la sede per discutere di ciò. Al riguardo, nondimeno,
il Pretore ha ritenuto che eventuali modifiche alla convenzione avrebbero dovuto
essere discusse quel giorno e, se del caso, durante l'udienza del giorno successivo.
Nella nota lettera la ricorrente indica di avere spiegato telefonicamente
all'avv. B__________ un problema inerente all'assicurazione dell'auto. La
legale le ha detto che avrebbe voluto vederla e parlarle. Sostenere, in simili
circostanze, che l'interessata non sapesse che si potessero ridiscutere
elementi della convenzione non è serio.
g) L'interessata
ritiene che il Pretore ha aderito “acriticamente” alla tesi dell'avv. B__________,
non potendosi inferire il di lei impegno dalla “scheda contabile delle
prestazioni”. A ragione, invero, AP 1 afferma che tale dettaglio nulla sussidia
sulla “reperibilità” del proprio legale in merito a “telefonate” e
“sollecitazioni” cui non si è risposto. Se non che, nulla agli atti dimostra
che tali telefonate o sollecitazioni siano avvenute. In realtà quel documento
attesta solo le prestazioni effettivamente svolte dall'avv. B__________ in
favore dell'istante. Nulla più. E in presenza di due versioni discordanti senza
alcuna prova agli atti occorre decidere con rispetto al principio generale
dell'art. 8 CC. Che, in concreto, non giova alla ricorrente.
h) Inoltre,
AP 1 assevera che il rapporto di fiducia si sia incrinato perché l'avv. B__________,
benché avesse avuto conoscenza dei certificati di stipendio del marito da
tempo, nulla ha fatto per modificare i contributi alimentari in favore dei figli.
Se non che, nulla si sa di quando la precedente legale sia stata edotta di quei
documenti. Inoltre, come già indicato qui sopra (consid. a, e ed f), gli aggiustamenti
necessari possono essere fatti anche durante l'udienza indetta per la discussione
dell'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale.
5.
AP 1
reputa infine che il beneficio richiesto le vada concesso perché in ogni caso
la sua precedente patrocinatrice non potrebbe comunque sia riprendere il
mandato, dandosi “anche da parte sua” una mancanza di fiducia. Aggiunge che per
il ragionamento del Pretore “nessun legale assumerebbe il patrocinio”, poiché
“non è in grado di assumere le spese” e, per di più, se il primo giudice
dovesse nominare un “patrocinatore d'ufficio, per questioni di coerenza, tale
nomina non potrebbe che essere accompagnata dalla garanzia del pagamento del
patrocinio da parte dello Stato”, precisando al riguardo “a meno che
(malcelatamente) il Giudice di prima istanza preferisca investire un patrocinatore
d'ufficio piuttosto che il patrocinatore di fiducia scelto dalla parte in
causa...”.
Prescindendo
dalla discutibile chiosa finale, va ricordato alla ricorrente che già il citato
messaggio del Consiglio di Stato evidenziava “il limitato margine che il
beneficiario dell’assistenza giudiziaria possiede nel mutamento di patrocinatore” (commento all'art. 20). Sia come sia, di regola, nella prassi,
l'avvocato scelto dalla parte formula, a nome di quella, richiesta di
assistenza giudiziaria con contestuale domanda di gratuito patrocinio quale avvocato
d'ufficio (Zen-Ruffinen in: JdT
137/1989 I pag. 51).
Ciò
premesso, né l'art. 29 cpv. 3 Cost. né l'art. 6 CEDU
conferiscono alla parte il diritto di scegliere essa medesima il proprio
avvocato d'ufficio (DTF 125 I 164 consid. 3b con rinvio). Nell'ambito
dell'assistenza giudiziaria il patrocinatore d'ufficio svolge la propria
funzione in forza di un rapporto di diritto pubblico con il Cantone, non in virtù
di un mandato a carattere civilistico con il cliente (DTF 122 I 325 consid. 3b
con riferimenti; Poudret,
Commentaire de l'OJF, vol. V, Berna 1992, pag. 126 in fondo con richiamo al vol. II, Berna 1990, pag. 41 verso il basso; Zen-Ruffinen, loc. cit.; Favre,
L'assistance judiciaire gratuite en droit Suisse, Tolochenaz 1989, pag. 134; Wolffers, Der Rechtsanwalt in der
Schweiz, Zurigo 1986, pag. 44 segg.). Per tale motivo egli non può valersi
della libertà economica (DTF 122 I 2 consid. 3a con citazioni), né può deporre
unilateralmente l'incarico (non applicandosi l'art. 404 CO: Zen-Ruffinen, op. cit., pag. 51; Favre, op. cit., pag. 135), né il
patrocinato può sostituirlo a beneplacito (Engel,
Contrats de droit suisse, 2ª edizione, pag. 493 lett. c; nel Ticino ciò fa
decadere il beneficio della gratuità: art. 20 cpv. 1 Lag). Per di più, secondo
la giurisprudenza, se l'assistito ha preferito non fare agire l'avvocato incaricato
del gratuito patrocinio, ma un altro legale, egli deve sopportarne la remunerazione
(RJN 2009 pag. 244). La semplice perdita di fiducia nel proprio legale
d'ufficio non dà diritto all'assistito di ottenerne la sostituzione, se tale
perdita si fonda su motivi soggettivi e se non si appalesa, in maniera
lampante, che l'atteggiamento dell'avvocato d'ufficio è gravemente
pregiudizievole per gli interessi del proprio patrocinato (RFJ 2007 pag. 188).
Nella
fattispecie, oltre alle censure già discusse, AP 1 non asserisce che l'avv. PA
1.
sia il suo rappresentante abituale o abbia già avuto modo di assisterlo in
altre cause (v. SJ 120/1998 pag. 192). Anzi, essa ha scelto il nuovo patrocinatore
su indicazione di una conoscente. Mal si comprende, di conseguenza, quale interesse
concreto abbia la ricorrente a vedersi designare in veste di patrocinatore
d'ufficio l'avv. PA 1 in luogo di un altro avvocato, iscritto nell'elenco
cantonale, a mera discrezione del giudice, competendo a quest'ultimo, nel
Cantone Ticino, la scelta del patrocinatore d'ufficio (v. anche: RtiD II-2006,
pag. 615 consid. 4).
Quanto alla
ripresa del mandato da parte della precedente legale, nessun elemento agli atti
permette la riflessione inerente allo stato d'animo dell'avv. B__________. In
realtà, il senso dell'art. 20 vLag potrebbe essere inteso nell'accezione che, se
la sostituzione di avvocato non è giustificata, per tutelare adeguatamente gli
interessi della parte, quest'ultima può di nuovo fare capo al suo precedente
legale e beneficiare del gratuito patrocinio, per altro già accordato.
6.
La
ricorrente reputa che i precedenti giurisprudenziali su cui il Pretore ha
fondato il proprio convincimento non siano adeguati al caso di specie, poiché
si trattava di “patrocini di natura penale e soprattutto di patrocinatori
d'ufficio”. Se non che, come accennato in precedenza, il gratuito patrocinio
configura un rapporto di diritto pubblico tra il patrocinante e lo Stato. Poco
importa quale sia dunque l'ambito nel quale il legale è nominato. Aggiungasi
solo che il rapporto di fiducia è elemento che – in un patrocinio d'ufficio –
va relativizzato (sentenza del Presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone di Berna inc. n. APH-07 643 del 3 marzo
2008, consid. 5 in: http://www.justice.be.ch).
7.
Va
infine soggiunto che i requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria
si valutano sulla scorta della situazione in cui si trova il richiedente al
momento in cui presenta la domanda, anche se la decisione interviene più tardi.
La situazione dell'interessato al momento del giudizio è di rilievo solo per
apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,
pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in specie per
revocare il beneficio qualora siano venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze
(DTF 122 I 5).
Nella
fattispecie, il Pretore ha accertato l'esistenza dei requisiti per
l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria al momento dell'avvio della causa.
Nondimeno, dopo il 7 ottobre 2009 non si conoscono, né la ricorrente allude
minimamente a quali altri passi abbia o dovesse intraprendere il nuovo patrocinatore
nell'ambito della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale. Né
figura una stima dei costi eventualmente da sopportare dalla moglie. Ciò posto,
il ricorso si dimostra una volta di più infondato.
8.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di
regola
gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso specifico
(art. 4 cpv. 2 vLag). Non si pone inoltre problema di ripetibili, il ricorso
non avendo formato oggetto di intimazione.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in
concreto – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione
principale. Una sentenza in materia di protezione
dell'unione coniugale è una decisione che riveste sia aspetti ideali sia
elementi pecuniari. Dandosi litigio – come sembra essere in concreto – su
elementi ideali (attribuzione dell'autorità parentale) e patrimoniali
(contributi alimentari), il Tribunale federale considera la decisione di natura
“preminentemente ideale”, sicché il ricorso in materia civile è dato senza
riguardo al valore di lite (da ultimo: sentenza del Tribunale federale
5A_492/2011 del 28 febbraio 2012, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
prelevano oneri processuali, né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
all'
Comunicazione:
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Città;
–.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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