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Decisione

11.2008.6

Assistenza giudiziaria: cambio di patrocinatore

9 luglio 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.131 (misure a

protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con istanza del 13 luglio 2007 da

AP 1

(ora patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

CO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2);

giudicando ora sulla decisione dell'11 dicembre 2007 con cui il Pretore ha parzialmente accolto

una richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il 13 luglio 2007;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso del 10 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11

dicembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. CO

1 (1968) e __________ (1973), cittadina austriaca, si sono sposati a __________

il 14 aprile 2000. Dal matrimonio sono nati R__________, il 20 settembre 2001,

e S__________, il 21 gennaio 2004. Nel febbraio del 2007 la moglie ha lasciato

l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________ con i figli.

B. Il

13 luglio 2007 i coniugi si sono rivolti al Pretore con un'istanza di misure a

protezione dell'unione coniugale, corredata da una convenzione sottoscritta in

precedenza, la moglie chiedendo di essere ammessa al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio in favore dell'avv. B__________.

L'udienza per la discussione dell'istanza, inizialmente prevista il 20 settembre

2007, è stata rinviata al 9 ottobre 2007.

C. Con

scritto del 7 ottobre 2007 AP 1 ha informato il Pretore di avere revocato il mandato

al proprio legale. Ciò posto, il giudice ha annullato l'udienza prevista il 9

ottobre rendendo nel contempo “attenta” la moglie “in merito al tenore

dell'art. 20 Lag”. Con lettera del 15 ottobre 2007, l'avv. PA 1 ha comunicato al Pretore di avere assunto il patrocinio di AP 1. Ne è seguito uno

scambio epistolare tra il giudice e i legali.

D. Con

decisione dell'11 dicembre 2007, il Pretore ha ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e le ha concesso il gratuito patrocinio dell'avv. B__________ sino

al 7 ottobre 2007. Dopo di allora, l'analogo beneficio sollecitato per l'avv. PA

1 è stato respinto.

E. Contro

il rifiuto dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorta con un ricorso a questa

Camera del 10 gennaio 2008. La ricorrente fa valere che il rapporto di fiducia

con il precedente patrocinatore era venuto a cadere, sicché non vi erano gli

estremi per negarle il beneficio postulato. Il ricorso non ha formato, per sua

natura, oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Alle decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 si applica la

vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, contro il rifiuto –

totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva ricorrere

entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero

all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n.

5123.

del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). La decisione impugnata è dell'11 dicembre 2007 ed è stata notificata a AP 1 il giorno successivo

(appello, lett. A, pag. 2 in alto). Inoltrato il 10 gennaio 2008 il

ricorso è tempestivo e dunque ricevibile.

2.

Il

Pretore ha ritenuto AP 1 indigente e il procedimento cui era partecipe non

privo di probabilità di esito favorevole dall'inizio. Di conseguenza egli le ha

concesso l'esenzione dal pagamento degli oneri processuali. Quanto al gratuito

patrocinio, il primo giudice ha considerato che i presupposti per assegnarlo erano

adempiuti fino al 7 ottobre 2007, giorno in cui l'interessata ha “revocato” il

mandato alla precedente legale, conferendolo – in seguito, e meglio il 15

ottobre 2007 – all'avv. PA 1. Il Pretore, vagliando alcuni argomenti addotti dall'istante,

non ha ravvisato elementi suscettibili di giustificare la sostituzione a norma

dell'art. 20 Lag. Onde, in definitiva, l'accoglimento della domanda di gratuito

patrocinio in favore dell'avv. B__________ e il rifiuto di analogo beneficio in

favore dell'avv. PA 1.

3.

A

norma dell'art. 20 cpv. 1 vLag, il beneficio

dell’assistenza giudiziaria con l’ammissione al gratuito patrocinio decade con

la scelta di un nuovo patrocinatore. Tuttavia, a norma del cpv. 2, essa è

ripristinata se la sostituzione è giustificata (v. anche su motivi giustificativi:

DTF 126 I 199 consid. 3d con riferimenti alla giurisprudenza della Corte

europea dei diritti dell'uomo). Ora, il Consiglio di Stato, nel citato messaggio,

ha precisato che “la norma mira

ad evidenziare il limitato margine che il beneficiario dell’assistenza

giudiziaria possiede nel mutamento di patrocinatore. Il cambiamento è ammesso

se per motivi oggettivi non può più essere garantita una corretta tutela degli

interessi del patrocinato (DTF 116 Ia 105). La semplice asserzione secondo la

quale l’assistito non avrebbe più fiducia nel proprio legale è insufficiente.

Occorre sostanziare per quali ragioni il patrocinatore non ha se del caso adempiuto

correttamente il suo mandato o per quali motivi il rapporto di fiducia si rivela

incrinato”.

4.

L'appellante

riprende gli elementi vagliati dal Pretore, ma ritiene che gli stessi fossero

oggettivamente suscettibili di giustificare la sostituzione avvenuta. Essi

vanno esaminati separatamente.

a) AP

1.

ritiene di avere tentato più volte di discutere

con la precedente legale alcune modifiche alla convenzione già sottoscritta e

già inviata al Pretore. L'interessata reputa “forzato” l'incontro previsto con

l'avv. B__________ la vigilia dell'udienza intesa alla discussione dell'istanza

di misure a protezione dell'unione coniugale, sicché si sarebbe “trovata completamente

disorientata, in balia degli eventi e si è sentita assolutamente abbandonata a

sé stessa”. Onde – soggiunge essa – il cambio di patrocinatore. Se non che,

affermando ciò la ricorrente non si confronta – se non di scorcio, ancorché

molto limitato – con le motivazioni del Pretore, che invece ha ritenuto

possibile discutere dei pretesi mutamenti di circostanze sia all'incontro con

la patrocinatrice sia, inoltre, durante l'udienza già fissata. Insufficientemente

motivato, il ricorso si rivela su questo punto irricevibile (art. 309 cpv. 2

lett. f CPC ticinese, combinato con il cpv. 5).

b) AP

1.

reputa che il mancato intervento dell'avv.B__________

con l'agenzia immobiliare le ha “compromesso la possibilità [...] di

sottoscrivere un contratto di locazione che l'avrebbe portata in un

appartamento delle dimensioni dell'alloggio attuale con un onere locatizio

minore rispetto a quello attuale di Fr. 250.00”. Ciò perché l'agenzia immobiliare avrebbe chiesto all'appellante la propria “situazione”, richiesta che essa ha

poi “girato” alla propria patrocinatrice, che si sarebbe “impegnata ad

attivarsi a breve termine” (appello, n. 5 pag. 5). ll Pretore ha considerato,

per contro, che “non era verosimilmente compito della patrocinatrice in

assistenza di attivarsi per la nuova locazione della moglie” (decisione impugnata,

pag. 4).

Un

legale che agisce in regime di assistenza giudiziaria deve limitarsi alle prestazioni risultanti da una

ragionevole conduzione del mandato, segnatamente a quelle indispensabili per

rapporto alla natura ed alla complessità della causa (art. 6 vLag). Infatti,

per giurisprudenza, egli deve astenersi da prestazioni destinate a opere di

sostegno morale o di aiuto sociale (DTF 109 Ib 111 cons. 3b), come pure da

quelle extragiudiziarie (DTF 128 I 231 consid. 2.4.3). Che l'intervento auspicato

con l'agenzia immobiliare sia da ritenere extragiudiziario non fa dubbio. Ciò

basta a dimostrare l'inconsistenza del ricorso. Aggiungasi ad ogni buon conto

che la ricorrente nemmeno ha comprovato che la propria legale si fosse “impegnata

ad attivarsi a breve termine”. Il ricorso, su questo punto, vede dunque la sua

sorte segnata.

c) L'interessata

ritiene di avere “dettagliato [...] la mancanza di chiarezza” che essa imputa

all'avv. B__________, sostenendo quindi che l'affermazione del Pretore, secondo

cui è “vaga” la critica rivolta alla precedente patrocinatrice, sarebbe erronea.

Il Pretore ha estrapolato un passaggio dalla prima pagina della lettera del 30

ottobre 2007 di AP 1. In realtà, la ricorrente, nel prosieguo del suo

elaborato, indica gli ambiti nei quali – a suo avviso – l'avv. B__________ sarebbe

stata “poco chiara”: i debiti coniugali e il conto bancario. Quanto all’“attribuzione

dell'automobile” (pag. 2 in alto) e alla “separazione dei beni” (pag. 4 in basso), nella lettera non si menziona che l'avv. B__________ sarebbe stata “poco chiara”, ma

l'interessata si duole delle risposte ricevute.

La

ricorrente ritiene di non avere ricevuto spiegazioni esaurienti in merito ai debiti

coniugali. L'avv. B__________, per contro, reputa di avere “dedicato il tempo

necessario” a quell'argomento (lettera del 18 ottobre 2007, pag. 2 sopra il centro).

Si ignora però di quali passivi si tratti né AP 1 è più precisa al riguardo.

L'unico debito cui accenna la convenzione prevista per

la disciplina delle misure a protezione dell'unione coniugale concerne l'automobile.

Esso è invero stato ripartito fra i coniugi e inserito nel rispettivo fabbisogno.

Che poi non si potesse fare una prognosi sulla durata residua del debito appare

poco verosimile. La critica della ricorrente va così respinta.

Quanto

al “conto” la moglie considera che l'avv. B__________ non le abbia dato alcun

consiglio (lettera del 30 ottobre 2007, pag. 1 in fondo). La patrocinatrice invero non si è espressa nelle sue osservazioni del 19 ottobre 2007 su

questo argomento. Né, per vero, l'interessata l'ha sollevato nel suo scritto

del 15 ottobre 2007. Né la convenzione di divorzio menziona l'esistenza di un

conto congiunto a nome dei coniugi. Né gli atti sono più espliciti. In un

simile quadro di incertezza non può certo dirsi che l'avv. B__________ abbia

fornito motivi oggettivi alla sua patrocinata per cambiare legale.

AP

1.

si lamenta delle risposte datele dall'avv. B__________ inerenti all'“attribuzione

dell'automobile” e alla “separazione dei beni”. La critica pare così riferirsi all'operato

della legale. Ora, nulla agli atti permette di affermare che quell'insoddisfazione

assurga a grave motivo suscettibile di giustificare il cambio di patrocinatore

d'ufficio. Infatti una semplice diversità di opinioni o un generico biasimo non

permettono di sostenere che gli interessi della ricorrente non fossero più tutelati

in maniera adeguata (cfr. anche: Corboz,

op. cit., pag. 84; Valticos in:

Commentaire romand – Loi sur les avocats, Basilea 2010, n. 24 e 244 ad art. 12

LLCA). Certo, il legale – anche in regime di assistenza giudiziaria – deve adempiere

il proprio mandato con cura e diligenza, informando in modo compiuto il cliente

(Krieger, “Quelques considérations

relatives à l'assistance judiciaire en matière civile” in: L'avocat moderne,

Basilea 1998, pag. 88), ma non deve sposarne acriticamente le indicazioni (Valticos, op. cit., n. 27 ad art. 12

LLCA). Ciò posto, eventuali dettagli in merito all'“attribuzione

dell'automobile” e alla “separazione dei beni” avrebbero poi potuto – e dovuto

– essere discusse – se del caso – durante il previsto incontro dell'8 ottobre

2007.

tra l'avv. B__________ e AP 1, al quale tuttavia quest'ultima non ha

partecipato.

d) La

ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto posta dalla precedente patrocinatrice

(ricorso, pag. 6). Se non che, nella sua lettera citata AP 1 si doleva di avere

“ricevuto pochissime cose scritte” dall'avv. B__________, senza per altro indicare

quali né definire quali altre “cose scritte” avrebbe dovuto, invece, ricevere.

Al riguardo il Pretore ha considerato che “la bontà o non di un patrocinio non

è misurabile” rispetto ai documenti ricevuti dal patrocinato. La ricorrente

sostiene che tale affermazione sia errata, poiché disponeva di informazioni

“molto sporadiche” e aveva ottenuto chiarimenti “in dosi omeopatiche”. Essa

afferma poi che “pur avendo ricevuto la documentazione che attestava il maggior

reddito della controparte parecchio tempo addietro, l'avv. B__________ l'ha

girata alla cliente molto tempo dopo senza rilevare alcunché” (ricorso, pag.

6). Se non che di ciò tutto si ignora e nulla figura agli atti. Né vi sono

elementi suscettibili di confortare tali tesi.

e) AP

1.

afferma che i “rimproveri maggiori” mossi alla sua legale riguardano il periodo

successivo alla firma della convenzione, dovuti a novità non trascurabili. Ciò

che stride con la tesi del Pretore secondo cui “le questioni per le quali l'istante

lamenta di non avere ricevuto spiegazioni chiare non risultano comunque essere

questioni decisive, prova ne sia che la convenzione è in ogni caso stata

allestita e firmata”. L'interessata avrebbe voluto modificare la convenzione,

ma non ricevendo risposte da parte della sua legale si è sentita sfiduciata,

“abbandonata e gabbata”. Se non che, l'interessata medesima evoca che la sua legale

intendeva vederla prima dell'udienza del 9 ottobre 2007. Certo non si disconosce

che la ricorrente afferma di essersi sentita insicura dopo essersi “riguardata

la convenzione” la vigilia dell'incontro con l'avvocato. Ma ciò non giustifica,

e da lungi, un cambio di patrocinatore nell'imminenza di un incontro e di un'udienza,

durante i quali la discussione avrebbe comunque sia potuto vertere sui punti evocati

dalla ricorrente.

f) AP

1.

considera che “non essendo cognita di questioni legali, non poteva nemmeno

lontanamente” pensare di “poter andare a ridiscutere e ributtare all'aria una

convenzione contestualmente all'udienza pretorile”, sicché l'incontro fissato

per l'8 ottobre 2007 non era la sede per discutere di ciò. Al riguardo, nondimeno,

il Pretore ha ritenuto che eventuali modifiche alla convenzione avrebbero dovuto

essere discusse quel giorno e, se del caso, durante l'udienza del giorno successivo.

Nella nota lettera la ricorrente indica di avere spiegato telefonicamente

all'avv. B__________ un problema inerente all'assicurazione dell'auto. La

legale le ha detto che avrebbe voluto vederla e parlarle. Sostenere, in simili

circostanze, che l'interessata non sapesse che si potessero ridiscutere

elementi della convenzione non è serio.

g) L'interessata

ritiene che il Pretore ha aderito “acriticamente” alla tesi dell'avv. B__________,

non potendosi inferire il di lei impegno dalla “scheda contabile delle

prestazioni”. A ragione, invero, AP 1 afferma che tale dettaglio nulla sussidia

sulla “reperibilità” del proprio legale in merito a “telefonate” e

“sollecitazioni” cui non si è risposto. Se non che, nulla agli atti dimostra

che tali telefonate o sollecitazioni siano avvenute. In realtà quel documento

attesta solo le prestazioni effettivamente svolte dall'avv. B__________ in

favore dell'istante. Nulla più. E in presenza di due versioni discordanti senza

alcuna prova agli atti occorre decidere con rispetto al principio generale

dell'art. 8 CC. Che, in concreto, non giova alla ricorrente.

h) Inoltre,

AP 1 assevera che il rapporto di fiducia si sia incrinato perché l'avv. B__________,

benché avesse avuto conoscenza dei certificati di stipendio del marito da

tempo, nulla ha fatto per modificare i contributi alimentari in favore dei figli.

Se non che, nulla si sa di quando la precedente legale sia stata edotta di quei

documenti. Inoltre, come già indicato qui sopra (consid. a, e ed f), gli aggiustamenti

necessari possono essere fatti anche durante l'udienza indetta per la discussione

dell'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale.

5.

AP 1

reputa infine che il beneficio richiesto le vada concesso perché in ogni caso

la sua precedente patrocinatrice non potrebbe comunque sia riprendere il

mandato, dandosi “anche da parte sua” una mancanza di fiducia. Aggiunge che per

il ragionamento del Pretore “nessun legale assumerebbe il patrocinio”, poiché

“non è in grado di assumere le spese” e, per di più, se il primo giudice

dovesse nominare un “patrocinatore d'ufficio, per questioni di coerenza, tale

nomina non potrebbe che essere accompagnata dalla garanzia del pagamento del

patrocinio da parte dello Stato”, precisando al riguardo “a meno che

(malcelatamente) il Giudice di prima istanza preferisca investire un patrocinatore

d'ufficio piuttosto che il patrocinatore di fiducia scelto dalla parte in

causa...”.

Prescindendo

dalla discutibile chiosa finale, va ricordato alla ricorrente che già il citato

messaggio del Consiglio di Stato evidenziava “il limitato margine che il

beneficiario dell’assistenza giudiziaria possiede nel mutamento di patrocinatore” (commento all'art. 20). Sia come sia, di regola, nella prassi,

l'avvocato scelto dalla parte formula, a nome di quella, richiesta di

assistenza giudiziaria con contestuale domanda di gratuito patrocinio quale avvocato

d'ufficio (Zen-Ruffinen in: JdT

137/1989 I pag. 51).

Ciò

premesso, né l'art. 29 cpv. 3 Cost. né l'art. 6 CEDU

conferiscono alla parte il diritto di scegliere essa medesima il proprio

avvocato d'ufficio (DTF 125 I 164 consid. 3b con rinvio). Nell'ambito

dell'assistenza giudiziaria il patrocinatore d'ufficio svolge la propria

funzione in forza di un rapporto di diritto pubblico con il Cantone, non in virtù

di un man­dato a carattere civilistico con il cliente (DTF 122 I 325 consid. 3b

con riferimenti; Poudret,

Commentaire de l'OJF, vol. V, Berna 1992, pag. 126 in fondo con richiamo al vol. II, Berna 1990, pag. 41 verso il basso; Zen-Ruffinen, loc. cit.; Favre,

L'assistance judiciaire gratuite en droit Suisse, Tolochenaz 1989, pag. 134; Wolffers, Der Rechts­anwalt in der

Schweiz, Zurigo 1986, pag. 44 segg.). Per tale motivo egli non può valersi

della libertà economica (DTF 122 I 2 consid. 3a con citazioni), né può deporre

unilateralmente l'incarico (non applicandosi l'art. 404 CO: Zen-Ruffinen, op. cit., pag. 51; Favre, op. cit., pag. 135), né il

patrocinato può sostituirlo a beneplacito (Engel,

Contrats de droit suisse, 2ª edizione, pag. 493 lett. c; nel Ticino ciò fa

decadere il beneficio della gratuità: art. 20 cpv. 1 Lag). Per di più, secondo

la giurisprudenza, se l'assistito ha preferito non fare agire l'avvocato incaricato

del gratuito patrocinio, ma un altro legale, egli deve sopportarne la remunerazione

(RJN 2009 pag. 244). La semplice perdita di fiducia nel proprio legale

d'ufficio non dà diritto all'assistito di ottenerne la sostituzione, se tale

perdita si fonda su motivi soggettivi e se non si appalesa, in maniera

lampante, che l'atteggiamento dell'avvocato d'ufficio è gravemente

pregiudizievole per gli interessi del proprio patrocinato (RFJ 2007 pag. 188).

Nella

fattispecie, oltre alle censure già discusse, AP 1 non asserisce che l'avv. PA

1.

sia il suo rappresentante abituale o abbia già avuto modo di assisterlo in

altre cause (v. SJ 120/1998 pag. 192). Anzi, essa ha scelto il nuovo patrocinatore

su indicazione di una conoscente. Mal si comprende, di conseguenza, quale interesse

concreto abbia la ricorrente a vedersi designare in veste di patrocinatore

d'ufficio l'avv. PA 1 in luogo di un altro avvocato, iscritto nell'elenco

cantonale, a mera discrezione del giudice, competendo a quest'ultimo, nel

Cantone Ticino, la scelta del patrocinatore d'ufficio (v. anche: RtiD II-2006,

pag. 615 consid. 4).

Quanto alla

ripresa del mandato da parte della precedente legale, nessun elemento agli atti

permette la riflessione inerente allo stato d'animo dell'avv. B__________. In

realtà, il senso dell'art. 20 vLag potrebbe essere inteso nell'accezione che, se

la sostituzione di avvocato non è giustificata, per tutelare adeguatamente gli

interessi della parte, quest'ultima può di nuovo fare capo al suo precedente

legale e beneficiare del gratuito patrocinio, per altro già accordato.

6.

La

ricorrente reputa che i precedenti giurisprudenziali su cui il Pretore ha

fondato il proprio convincimento non siano adeguati al caso di specie, poiché

si trattava di “patrocini di natura penale e soprattutto di patrocinatori

d'ufficio”. Se non che, come accennato in precedenza, il gratuito patrocinio

configura un rapporto di diritto pubblico tra il patrocinante e lo Stato. Poco

importa quale sia dunque l'ambito nel quale il legale è nominato. Aggiungasi

solo che il rapporto di fiducia è elemento che – in un patrocinio d'ufficio –

va relativizzato (sentenza del Presidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello del Cantone di Berna inc. n. APH-07 643 del 3 marzo

2008, consid. 5 in: http://www.justice.be.ch).

7.

Va

infine soggiunto che i requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria

si valutano sulla scorta della situazione in cui si trova il richiedente al

momento in cui presenta la domanda, anche se la decisione interviene più tardi.

La situazione dell'interessato al momento del giudizio è di rilievo solo per

apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,

pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in specie per

revocare il beneficio qualora siano venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze

(DTF 122 I 5).

Nella

fattispecie, il Pretore ha accertato l'esistenza dei requisiti per

l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria al momento dell'avvio della causa.

Nondimeno, dopo il 7 ottobre 2009 non si conoscono, né la ricorrente allude

minimamente a quali altri passi abbia o dovesse intraprendere il nuovo patrocinatore

nell'ambito della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale. Né

figura una stima dei costi eventualmente da sopportare dalla moglie. Ciò posto,

il ricorso si dimostra una volta di più infondato.

8.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di

regola

gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale principio nel caso specifico

(art. 4 cpv. 2 vLag). Non si pone inoltre problema di ripetibili, il ricorso

non avendo formato oggetto di intimazione.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in

concreto – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione

principale. Una sentenza in materia di protezione

dell'unione coniugale è una decisione che riveste sia aspetti ideali sia

elementi pecuniari. Dandosi litigio – come sembra essere in concreto – su

elementi ideali (attribuzione dell'autorità parentale) e patrimoniali

(contributi alimentari), il Tribunale federale considera la decisione di natura

“preminentemente ideale”, sicché il ricorso in materia civile è dato senza

riguardo al valore di lite (da ultimo: sentenza del Tribunale federale

5A_492/2011 del 28 febbraio 2012, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

prelevano oneri processuali, né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

all'

Comunicazione:

– Pretura

della giurisdizione di Locarno Città;

–.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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