11.2008.60
Riparto delle spese giudiziarie e ripetibili
22 gennaio 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2008.60
Data decisione, Autorità:
22.01.2010, ICCA
Titolo:
Riparto delle spese giudiziarie e ripetibili
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.60
Lugano
22 gennaio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.560
(divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 29 agosto 2006 da
AP 1
(ora patrocinato da PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinata dall'. PA 1, )
PA 1
e nella
causa DI.2008.427 (misure cautelari in pendenza di
divorzio) promossa con
istanza
del 3 aprile 2008 da AO 1 contro AP 1,
giudicando
ora sul decreto del 2 giugno 2008 con cui il
Pretore ha respinto un'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da AO 1 e ha obbligato AP 1 a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 10 000.–;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 3 giugno 2008 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 2 giugno
2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1943) e AO 1 (1950), cittadina austriaca, hanno contratto
matrimonio a __________ il 16 luglio 1998. Al momento di sposarsi entrambi avevano
già figli maggiorenni nati da precedenti matrimoni. Dalle nuove nozze non è nata prole. I coniugi vivono separati
dal 15 maggio 2004, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
per trasferirsi prima in un altro appartamento a ____________________ e poi, dal
1° marzo 2006, a __________. Domiciliato a __________ dall'8 agosto 2006, AP 1 è
pensionato. La moglie, senza attività lucrativa, riscuote prestazioni
assistenziali.
B. Il
29 agosto 2006 AP 1 ha introdotto azione di divorzio su richiesta unilaterale davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, proponendo che in esito allo
scioglimento del matrimonio non si desse luogo “a pretese relative a contributi
alimentari, allo scioglimento del patrimonio coniugale e alla spartizione di averi
previdenziali”. Egli ha chiesto inoltre che la moglie fosse tenuta a
rifondergli fr. 70 000.–
con interessi. Nella sua risposta del 9 febbraio 2007 AO 1 ha eccepito anzitutto l'incompetenza per territorio del giudice adito. Nel merito essa ha aderito
al principio del divorzio, ma si è opposta al versamento di fr. 70 000.– e ha rivendicato un
contributo alimentare di fr. 8000.– mensili, instando
perché il marito la informasse sui suoi redditi e la sua sostanza. Il Pretore
ha citato le parti al contraddittorio del 26 aprile 2007 per discutere l'eccezione
processuale, che l'attore ha contestato. Cominciata il 27 aprile 2007, l'istruttoria dell'eccezione si è chiusa il 22 febbraio 2008. Al dibattimento finale del 16 aprile
2008 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
C. Nel
frattempo, il 3 aprile 2008, AO 1 si è rivolta al Pretore per ottenere dal marito una
provvigione ad litem di fr. 22 500.–. All'udienza del 16 aprile 2008, indetta
per la discussione, l'istante ha confermato la pretesa, limitandola nondimeno a
fr. 2500.– nel caso in cui fosse stata accolta la sua eccezione di incompetenza
per territorio. Il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Non dovendosi
assumere prove, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale,
confermando le rispettive posizioni. Con giudizio unico del 29 maggio 2008 il
Pretore ha poi respinto l'eccezione (dispositivo n. 1) e ha obbligato il marito
a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 10 000.– (dispositivo n. 2). Successivamente,
il 2 giugno 2008, egli ha emesso un decreto in cui figura il seguente dispositivo:
3. La
tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono poste a carico delle parti in
ragione di ½ ciascuna (con vincolo di solidarietà tra loro), compensate le ripetibili.
D. Contro
il dispositivo appena citato AP 1 è insorto con un appello del 3 giugno 2008
per ottenere l'emanazione di due distinte decisioni: la prima sulla domanda
cautelare, con ripartizione paritaria delle spese e compensazione delle ripetibili,
la seconda sull'eccezione di incompetenza per territorio, con addebito degli oneri
processuali alla moglie e condanna della medesima a rifondergli fr. 11 480.– per
ripetibili. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 20 gennaio
2010 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha statuito simultaneamente sulla sua competenza per
territorio e sulla provvigione ad litem. Nella misura in cui riguarda
l'eccezione processuale, tale pronunciato costituisce un decreto (art. 100 cpv.
1.
CPC) impugnabile nel termine ordinario, che nella fattispecie era di 20
giorni. All'appello inoltre il Pretore ha conferito effetto sospensivo (art. 96
cpv. 4 CPC), sicché nulla osta alla sua trattazione. Nella misura in cui
riguarda la provvigione ad litem, invece, il giudizio impugnato è un decreto
cautelare (nel senso dell'art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile
entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo anche sotto
questo profilo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
Litigioso rimane, in questa sede, il
riparto degli oneri processuali (a metà) e delle
ripetibili (compensate) deciso dal Pretore il il 2 giugno 2008. Ora, nel
decreto del 29 maggio 2008 il primo giudice aveva rilevato che, “visto
l'esito e tenuto conto della natura del procedimento”, si giustificava “di
caricare tasse e spese a metà tra le parti, compensate le ripetibili”
(pag. 4 in basso). Se non che, nel dispositivo egli aveva dimenticato di
statuire al riguardo. Accortosi dell'omissione, il 2 giugno 2008 egli ha emanato
un decreto apposito (“completazione”). L'appellante si duole che in quel
decreto il Pretore abbia giudicato in materia di spese e ripetibili con un
pronunciato unico, tanto sull'eccezione di incompetenza quanto della
provvigione ad litem. Inoltre lamenta un riparto squilibrato e lesivo dell'art.
148.
cpv. 1 CPC. Sottolinea di essere uscito completamente vittorioso dall'eccezione
di incompetenza, sicché al proposito la moglie dev'essere tenuta ad assumere
gli oneri processuali e a rifondergli un'indennità di fr. 11 480.– per
ripetibili. Circa la provvigione ad litem, egli ammette invece la propria
soccombenza al 50%. Non contesta pertanto, in proposito, la suddivisione degli
oneri processuali a metà e la compensazione delle ripetibili.
3.
Secondo
l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra
parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Verificandosi soccombenza
reciproca o “altri giusti motivi”, egli può procedere a una suddivisione (cpv.
2). Giusti motivi possono indurre, segnatamente nelle cause di stato, a
prescindere da suddivisioni strettamente aritmetiche (Rep. 1996 pag. 137
consid. 7 con richiamo). Nella fissazione e nella suddivisione delle spese e
delle ripetibili, in ogni modo, il giudice fruisce di notevole latitudine, nel
senso che il suo pronunciato può essere appellato solo per eccesso o abuso del potere
d'apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171).
4.
In
concreto il Pretore avrebbe dovuto distinguere – effettivamente – gli oneri e le
ripetibili relativi all'eccezione di incompetenza da quelli relativi alla
decisione cautelare. Certo, egli avrebbe anche potuto emettere un dispositivo
unico, a condizione però di spiegare in che modo fosse giunto a quel risultato,
il destinatario dovendo essere posto nella condizione di capire quale fosse il
ragionamento da lui sotteso (diversa è la situazione nel caso in cui il
Dispositivo
dispositivo sulle spese e le ripetibili riguardi una sola procedura: DTF 111 Ia
1 consid. 2a). La motivazione quindi poteva anche essere succinta, purché
consentisse a AP 1 di capire perché – in ultima analisi – si giustificasse di
suddividere a metà la tassa di giustizia e le spese, compensando le ripetibili (sui
requisiti minimi di motivazione: DTF 133 III 445 consid. 3.3 con rimandi).
5. Nel
caso specifico si cercherebbe invano di comprendere la legittimità del dispositivo
impugnato, pur considerando l'ampio potere di apprezzamento di cui fruiva il Pretore.
Questi ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da AO 1
e ha accolto nella sola misura di fr. 10 000.– la richiesta di provvigione
ad litem (fr. 22 500.–) da lei avanzata. Perché, in simili circostanze, gli oneri
processuali andassero divisi a metà e le ripetibili compensate rimane un
interrogativo senza risposta, la formulazione generica e stereotipa riferita dal
Pretore all'esito e alla natura del procedimento non essendo di alcun aiuto. Ciò
imporrebbe di annullare il dispositivo n. 3 del decreto appellato e di ritornare
gli atti al primo giudice perché motivi il suo pronunciato. Il problema è che
nelle circostanze specifiche tale rinvio si esaurirebbe verosimilmente in un
esercizio di giurisdizione. Vista la complessità della procedura riguardante l'eccezione
di incompetenza per territorio, considerati l'impegno e il tempo richiesti ai
patrocinatori per far valere le tesi dei loro assistiti, così come l'impegno e
il tempo profuso dal giudice nella motivazione della decisione (rispetto a
quella sul versamento della provvigione ad litem), appare praticamente
escluso che il Pretore possa motivare in modo sostenibile – pur facendo capo al
suo ampio potere di apprezzamento – il riparto a metà gli oneri processuali e
la compensazione delle ripetibili. In tali circostanze tanto vale procedere senza
indugio all'esame dell'appello.
6. a)
Il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla
convenuta avrebbe dovuto comportare l'addebito delle spese e delle ripetibili a
quest'ultima (art. 148 cpv. 1 CPC). Quantificabile in fr. 700.– (art. 19 LTG),
la tassa di giustizia va posta così a carico di AO 1, non ravvisandosi in
concreto “giusti motivi” (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per
procedere altrimenti. L'eccepiente invoca la propria modesta capacità
finanziaria, ma ciò non la esonera dal sopportare le conseguenze dovute alla sconfitta.
Manifeste disparità finanziaria tra coniugi possono indurre – se mai – a
trascurare una parziale soccombenza della parte economicamente più debole, in
specie ove il comportamento dell'avversario faccia passare tale soccombenza in
secondo piano, ma estremi del genere non si riscontrano nella fattispecie. Certo,
AP 1 ha ritirato un'azione di divorzio da lui promossa __________ per
riproporla davanti al foro di Lugano, tuttavia non si vede perché ciò dovesse
configurare un qualsivoglia abuso di strumenti processuali. “Giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) che permettano di soprassede
alla totale soccombenza di AO 1 fanno pertanto difetto.
b) Per
quel che è della provvigione ad litem, il Pretore ha accolto la
richiesta di AO 1 nella misura di fr. 10 000.– (rispetto ai fr. 22 500.–
richiesti), onde una soccombenza pressoché paritaria delle parti. La tassa di
giustizia di tale procedura, quantificabile in fr. 300.– (art. 19 combinato con
l'art. 17 LTG), va quindi suddivisa quindi in ragione metà ciascuno.
7. Quanto alle ripetibili, l'appellante rivendica per la procedura correlata
all'eccezione di incompetenza per territorio un'indennità di fr. 11 480.–, pari a
41 ore di lavoro retribuite fr. 280.– l'una. Contrariamente a quanto egli crede,
nondimeno, nella fattispecie torna applicabile – sia pure indicativamente (RtiD
I-2004 pag. 469 consid. 3) – la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati
(art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19
dicembre 2007: RL 3.1.1.7.1). Trattandosi di una causa di stato, quella tariffa
prevedeva un onorario dell'avvocato compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.– (art. 14 cpv.
1 TOA), inclusa la trattazione dei provvedimenti cautelari (CdM, sentenza inc.
19.1995.25 del 21 giugno 1995, consid. 2, pubblicata in: BOA n. 10 pag. 25
consid. 2; v. anche RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c). Tra il minimo e il massimo la retribuzione andava poi stabilita di caso in caso secondo la
complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza
professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza
impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della
causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA).
Come
risulta dalla distinta del 27 marzo 2008 annessa al memoriale conclusivo di AP
1, le 41 ore di lavoro esposte dal patrocinatore si riferiscono a tutte le
prestazioni svolte nella causa di stato. Ai fini dell'odierno giudizio tuttavia
entrano in linea di conto solo le prestazioni svolte per la procedura incidentale.
A tal fine il patrocinio ha comportato la redazione di un memoriale di risposta
del 26 aprile 2007 (una pagina), delle domande rogatoriali dell'8 ottobre 2007 per
tre testimoni (6 pagine), di osservazioni del 19 novembre 2007 all'opposizione
alle domande rogatoriali (una pagina) e del memoriale conclusivo del 9 aprile
2008 (6 pagine). Il patrocinatore ha presenziato inoltre all'udienza del 26
aprile 2006, all'interrogatorio formale del proprio assistito e all'escussione
di quattro testimoni il 31 agosto 2006, di due testimoni il 3 dicembre 2006 e
alla discussione finale del 26 aprile 2008. Dalla nota professionale del 27
marzo 2008 risulta altresì che tra la fine di febbraio del 2006 (quando il
legale ha ricevuto la risposta della controparte) e il 25 marzo 2008 (quando ha
redatto le conclusioni sull'eccezione) per la procedura incidentale l'avvocato ha
tenuto 4 conferenze con il cliente e ha scritto di 14 lettere. Verosimilmente
ciò avrebbe giustificato un onorario complessivo attorno ai fr. 4000.–, che
apparirebbe ragionevole anche sotto un profilo meramente orario (l'importo
citato retribuirebbe due giorni di lavoro a fr. 250.– l'ora). A ciò occorre
ancora aggiungere le spese e l'IVA, sicché per finire l'indennità per
ripetibili dev'essere fissata in fr. 4500.– complessivi. Per finire l'appello merita
accoglimento entro tali limiti.
8. Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). L'attore ottiene causa vinta sul principio, ma soccombe nettamente
sull'ammontare delle ripetibili. Tutto sommato, appare equo pertanto suddividere
gli oneri processuali a metà e compensare le ripetibili di appello.
9. Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale contro la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 12 480.–, oltre
alle spese non cifrate dal Pretore, calcolato a norma dell'art. 51 cpv. 1 lett. c
LTF è lungi dal raggiungere la soglia per un ricorso in materia civile (fr. 30 000.–: art. 74 cpv.
1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 700.– e le
spese della procedura relativa all'eccezione di incompetenza per territorio
sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 4500.– per ripetibili.
La tassa di
giustizia di fr. 300.– e le spese della procedura relativa alla provvigione ad
litem sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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