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Decisione

11.2008.60

Riparto delle spese giudiziarie e ripetibili

22 gennaio 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.560

(divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione

del 29 agosto 2006 da

AP 1

(ora patrocinato da PA 2 )

contro

AO 1

(patrocinata dall'. PA 1, )

PA 1

e nella

causa DI.2008.427 (misure cautelari in pendenza di

divorzio) promossa con

istanza

del 3 aprile 2008 da AO 1 contro AP 1,

giudicando

ora sul decreto del 2 giugno 2008 con cui il

Pretore ha respinto un'eccezio­ne di incompetenza per territorio sollevata da AO 1 e ha obbligato AP 1 a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 10 000.–;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 3 giugno 2008 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 2 giugno

2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1943) e AO 1 (1950), cittadina austriaca, hanno contratto

matrimonio a __________ il 16 luglio 1998. Al momento di sposarsi entrambi avevano

già figli maggiorenni nati da precedenti matrimoni. Dalle nuove nozze non è nata prole. I coniugi vivono separati

dal 15 maggio 2004, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________

per trasferirsi prima in un altro appartamento a ____________________ e poi, dal

1° marzo 2006, a __________. Domiciliato a __________ dall'8 agosto 2006, AP 1 è

pensionato. La moglie, senza attività lucrativa, riscuote prestazioni

assistenziali.

B. Il

29 agosto 2006 AP 1 ha introdotto azione di divorzio su richiesta unilaterale davanti

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, proponendo che in esito allo

scioglimento del matrimonio non si desse luogo “a pretese relative a contributi

alimentari, allo scioglimento del patrimonio coniugale e alla spartizione di averi

previdenziali”. Egli ha chiesto inoltre che la moglie fosse tenuta a

rifondergli fr. 70 000.–

con interessi. Nella sua risposta del 9 febbraio 2007 AO 1 ha eccepito anzitutto l'incom­petenza per territorio del giudice adito. Nel merito essa ha aderito

al principio del divorzio, ma si è opposta al versamento di fr. 70 000.– e ha rivendicato un

contributo alimentare di fr. 8000.– mensili, instando

perché il marito la informasse sui suoi redditi e la sua sostanza. Il Pretore

ha citato le parti al contraddittorio del 26 aprile 2007 per discutere l'eccezione

processuale, che l'attore ha contestato. Cominciata il 27 aprile 2007, l'istruttoria dell'eccezione si è chiusa il 22 febbraio 2008. Al dibattimento finale del 16 aprile

2008 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.

C. Nel

frattempo, il 3 aprile 2008, AO 1 si è rivolta al Pretore per ottenere dal marito una

provvigione ad litem di fr. 22 500.–. All'udienza del 16 aprile 2008, indetta

per la discussione, l'istante ha confermato la pretesa, limitandola nondimeno a

fr. 2500.– nel caso in cui fosse stata accolta la sua eccezione di incompetenza

per territorio. Il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Non dovendosi

assumere prove, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale,

confermando le rispettive posizioni. Con giudizio unico del 29 maggio 2008 il

Pretore ha poi respinto l'eccezione (dispositivo n. 1) e ha obbligato il marito

a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 10 000.– (di­spositivo n. 2). Successivamente,

il 2 giugno 2008, egli ha emes­so un decreto in cui figura il seguente dispositivo:

3. La

tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono poste a carico delle parti in

ra­gione di ½ ciascuna (con vincolo di solidarietà tra loro), compensate le ripetibili.

D. Contro

il dispositivo appena citato AP 1 è insorto con un appello del 3 giugno 2008

per ottenere l'emanazione di due distinte decisioni: la prima sulla domanda

cautelare, con ripartizione paritaria delle spese e compensazione delle ripetibili,

la seconda sull'eccezione di incompetenza per territorio, con addebito degli oneri

processuali alla moglie e condanna della medesima a rifondergli fr. 11 480.– per

ripetibili. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 20 gennaio

2010 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha statuito simultaneamente sulla sua competenza per

territorio e sulla provvigione ad litem. Nella misura in cui riguarda

l'eccezione processuale, tale pronunciato costituisce un decreto (art. 100 cpv.

1.

CPC) impugnabile nel termine ordinario, che nella fattispecie era di 20

giorni. All'appello inoltre il Pretore ha conferito effetto sospensivo (art. 96

cpv. 4 CPC), sicché nulla osta alla sua trattazione. Nella misura in cui

riguarda la provvigione ad litem, invece, il giudizio impugnato è un decreto

cautelare (nel senso dell'art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile

entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo anche sotto

questo profilo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

Litigioso rimane, in questa sede, il

riparto degli oneri processuali (a metà) e delle

ripetibili (compensate) deciso dal Pretore il il 2 giugno 2008. Ora, nel

decreto del 29 maggio 2008 il primo giudice aveva rilevato che, “visto

l'esito e tenuto conto della natura del procedimento”, si giustificava “di

caricare tasse e spese a metà tra le parti, compensate le ripetibili”

(pag. 4 in basso). Se non che, nel dispositivo egli aveva dimenticato di

statuire al riguardo. Accortosi dell'omissione, il 2 giugno 2008 egli ha emanato

un decreto apposito (“completa­zio­ne”). L'appellante si duole che in quel

decreto il Pretore abbia giudicato in materia di spese e ripetibili con un

pronunciato unico, tanto sull'eccezione di incompetenza quanto della

provvigione ad litem. Inoltre lamenta un riparto squilibrato e lesivo dell'art.

148.

cpv. 1 CPC. Sottolinea di essere uscito completamente vittorioso dall'eccezione

di incompetenza, sicché al proposito la moglie dev'essere tenuta ad assumere

gli oneri processuali e a rifondergli un'indennità di fr. 11 480.– per

ripetibili. Circa la provvigione ad litem, egli ammette invece la propria

soccombenza al 50%. Non contesta pertanto, in proposito, la suddivisione degli

oneri processuali a metà e la compensazione delle ripetibili.

3.

Secondo

l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra

parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Verificandosi soccombenza

reciproca o “altri giusti motivi”, egli può procedere a una suddivisione (cpv.

2). Giusti motivi possono indurre, segnatamente nelle cause di sta­to, a

prescin­dere da suddivisioni strettamente aritmetiche (Rep. 1996 pag. 137

consid. 7 con richiamo). Nella fissazione e nella suddivisione delle spese e

delle ripetibili, in ogni modo, il giudice fruisce di notevole latitudine, nel

senso che il suo pronunciato può essere appellato solo per eccesso o abuso del potere

d'apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171).

4.

In

concreto il Pretore avrebbe dovuto distinguere – effettivamente – gli oneri e le

ripetibili relativi all'eccezione di incompetenza da quelli relativi alla

decisione cautelare. Certo, egli avrebbe anche potuto emettere un dispositivo

unico, a condizione però di spiegare in che modo fosse giunto a quel risultato,

il destinatario dovendo essere posto nella condizione di capire quale fosse il

ragionamento da lui sotteso (diversa è la situazione nel caso in cui il

Dispositivo

dispositivo sulle spese e le ripetibili riguardi una sola procedura: DTF 111 Ia

1 consid. 2a). La motivazione quindi poteva anche essere succinta, purché

consentisse a AP 1 di capire perché – in ultima analisi – si giustificasse di

suddividere a metà la tassa di giustizia e le spese, compensando le ripetibili (sui

requisiti minimi di motivazione: DTF 133 III 445 consid. 3.3 con rimandi).

5. Nel

caso specifico si cercherebbe invano di comprendere la legittimità del dispositivo

impugnato, pur considerando l'ampio potere di apprezzamento di cui fruiva il Pretore.

Questi ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da AO 1

e ha accolto nella sola misura di fr. 10 000.– la richiesta di provvigione

ad litem (fr. 22 500.–) da lei avanzata. Perché, in simili circostanze, gli oneri

processuali andassero divisi a metà e le ripetibili compensate rimane un

interrogativo senza risposta, la formulazione generica e stereotipa riferita dal

Pretore all'esito e alla natura del procedimento non essendo di alcun aiuto. Ciò

imporrebbe di annullare il dispositivo n. 3 del decreto appellato e di ritornare

gli atti al primo giudice perché motivi il suo pronunciato. Il problema è che

nelle circostanze specifiche tale rinvio si esaurirebbe verosimilmente in un

esercizio di giurisdizione. Vista la complessità della procedura riguardante l'eccezione

di incompetenza per territorio, considerati l'impegno e il tempo richiesti ai

patrocina­tori per far valere le tesi dei loro assistiti, così come l'impegno e

il tempo profuso dal giudice nella motivazione della decisione (rispetto a

quella sul versamento della provvigione ad litem), appare praticamente

escluso che il Pretore possa motivare in modo sostenibile – pur facendo capo al

suo ampio potere di apprezzamento – il riparto a metà gli oneri processuali e

la compensazione delle ripetibili. In tali circostanze tanto vale procedere senza

indugio all'esame dell'appello.

6. a)

Il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla

convenuta avrebbe dovuto comportare l'addebito delle spese e delle ripetibili a

quest'ultima (art. 148 cpv. 1 CPC). Quantificabile in fr. 700.– (art. 19 LTG),

la tassa di giustizia va posta così a carico di AO 1, non ravvisandosi in

concreto “giusti motivi” (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per

procedere altrimenti. L'eccepiente invoca la propria modesta capacità

finanziaria, ma ciò non la esonera dal sopportare le conseguenze dovute alla sconfitta.

Manifeste disparità finan­ziaria tra coniugi possono indurre – se mai – a

trascurare una parziale soccombenza della parte economicamente più debole, in

specie ove il comportamento dell'avversario faccia passare tale soccombenza in

secondo piano, ma estremi del genere non si riscontrano nella fattispecie. Certo,

AP 1 ha ritirato un'azione di divorzio da lui promossa __________ per

riproporla davanti al foro di Lugano, tuttavia non si vede perché ciò dovesse

configurare un qualsivoglia abuso di strumenti processuali. “Giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) che permettano di soprassede

alla totale soccombenza di AO 1 fanno pertanto difetto.

b) Per

quel che è della provvigione ad litem, il Pretore ha accolto la

richiesta di AO 1 nella misura di fr. 10 000.– (rispetto ai fr. 22 500.–

richiesti), onde una soccombenza pressoché paritaria delle parti. La tassa di

giustizia di tale procedura, quantificabile in fr. 300.– (art. 19 combinato con

l'art. 17 LTG), va quindi suddivisa quindi in ragione metà ciascuno.

7. Quanto alle ripetibili, l'appellante rivendica per la procedura correlata

all'eccezione di incompetenza per territorio un'indennità di fr. 11 480.–, pari a

41 ore di lavoro retribuite fr. 280.– l'una. Con­traria­mente a quanto egli crede,

nondimeno, nella fattispecie torna applicabile – sia pure indicativamente (RtiD

I-2004 pag. 469 consid. 3) – la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati

(art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19

dicembre 2007: RL 3.1.1.7.1). Trattandosi di una causa di stato, quella tariffa

prevedeva un onorario dell'avvocato compreso tra fr. 1000.– e fr. 25 000.– (art. 14 cpv.

1 TOA), inclusa la trattazione dei provvedimenti cautelari (CdM, sentenza inc.

19.1995.25 del 21 giugno 1995, consid. 2, pubblicata in: BOA n. 10 pag. 25

consid. 2; v. anche RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c). Tra il minimo e il massimo la retribuzione andava poi stabilita di caso in caso secondo la

complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza

professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza

impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della

causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA).

Come

risulta dalla distinta del 27 marzo 2008 annessa al memoriale conclusivo di AP

1, le 41 ore di lavoro esposte dal patrocinatore si riferiscono a tutte le

prestazioni svolte nella causa di stato. Ai fini dell'odierno giudizio tuttavia

entrano in linea di conto solo le prestazioni svolte per la procedura incidentale.

A tal fine il patrocinio ha comportato la redazione di un memoriale di risposta

del 26 aprile 2007 (una pagina), delle domande rogatoriali dell'8 ottobre 2007 per

tre testimoni (6 pagine), di osservazioni del 19 novembre 2007 all'opposizione

alle domande rogatoriali (una pagina) e del memoriale conclusivo del 9 aprile

2008 (6 pagine). Il patrocinatore ha presenziato inoltre all'udienza del 26

aprile 2006, all'interrogatorio formale del proprio assistito e all'escussione

di quattro testimoni il 31 agosto 2006, di due testi­moni il 3 dicembre 2006 e

alla discussione finale del 26 aprile 2008. Dalla nota professionale del 27

marzo 2008 risulta altresì che tra la fine di febbraio del 2006 (quando il

legale ha ricevuto la risposta della controparte) e il 25 marzo 2008 (quando ha

redatto le conclusioni sull'eccezione) per la procedura incidentale l'avvocato ha

tenuto 4 conferenze con il cliente e ha scritto di 14 lettere. Verosimilmente

ciò avrebbe giustificato un onorario complessivo attorno ai fr. 4000.–, che

apparirebbe ragionevole anche sotto un profilo meramente orario (l'importo

citato retribuirebbe due giorni di lavoro a fr. 250.– l'ora). A ciò occorre

ancora aggiungere le spese e l'IVA, sicché per finire l'indennità per

ripetibili dev'essere fissata in fr. 4500.– complessivi. Per finire l'appello merita

accoglimento entro tali limiti.

8. Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC). L'attore ottiene causa vinta sul principio, ma soccombe nettamente

sull'ammontare delle ripetibili. Tutto sommato, appare equo pertanto suddividere

gli oneri processuali a metà e compensare le ripetibili di appello.

9. Relativamente ai rimedi esperibili sul piano federale contro la

presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 12 480.–, oltre

alle spese non cifrate dal Pretore, calcolato a norma dell'art. 51 cpv. 1 lett. c

LTF è lungi dal raggiungere la soglia per un ricorso in materia civile (fr. 30 000.–: art. 74 cpv.

1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo

n. 3 del decreto impugnato è così riformato:

La tassa di giustizia di fr. 700.– e le

spese della procedura relativa all'eccezio­ne di incompetenza per territorio

sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 4500.– per ripetibili.

La tassa di

giustizia di fr. 300.– e le spese della procedura relativa alla provvi­gione ad

litem sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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