11.2008.62
Appello irricevibile per carenza di requisiti formali
18 giugno 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2008.62
Data decisione, Autorità:
18.06.2008, ICCA
Titolo:
Appello irricevibile per carenza di requisiti formali
APPELLO
art. 309 cpv. 5 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.62
Lugano
18 giugno
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.93
(iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con petizione del 15 settembre 2006 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (Einsprache) del 2 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 maggio
2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 15 settembre 2006 la ditta AO 1 si è rivolta al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città perché condannasse AP 1 a versarle fr. 8279.85 e
ordinasse l'iscrizione in suo favore di un'ipoteca legale degli artigiani e
degli imprenditori per tale importo sulla proprietà per piani n. 3572 (pari a 22/1000 della particella n. 737 RFD
di __________), appartenente al convenuto;
che contestualmente
la AO 1 ha postulato l'iscrizione dell'ipoteca legale in via provvisoria, richiesta
che il Pretore ha accolto prima inaudita parte, il 19 settembre 2006, e poi dopo
contraddittorio, il 27 febbraio 2007;
che nella
causa di merito AP 1 non ha presentato la risposta ed è rimasto precluso;
che
l'istruttoria, iniziata il 23 aprile 2007, è terminata il 25 gennaio 2008;
che al
dibattimento finale del 6 maggio 2008 l'istante ha confermato le proprie domande,
mentre il convenuto ha – in sostanza – censurato il sorpasso del preventivo
sottopostogli a suo tempo dalla ditta;
che, statuendo
con sentenza del 27 maggio 2008, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare
all'istante fr. 8078.05 oltre interessi al 5% dal 7 agosto 2006 e ha ordinato
all'ufficiale del registro fondiario l'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale per quella somma, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 700.–
a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr.
1200.– per ripetibili;
che
contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello (Einsprache)
del 2 giugno 2008, redatto in tedesco, nel quale chiede in sintesi di ridiscutere la
questione al cospetto del Pretore, dell'avvocato della controparte e di __________,
come pure di procedere all'audizione di testimoni (“AP
1 bittet um eine Wiederaufnahme und ein Gespräch
zwischen Bezirkrichter, Gegenanwalt, Herr __________ und AP 1, sowie die
Anhörung der Zeugen”);
che il
memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
dal profilo formale un appello deve contenere fra l'altro – sotto pena di
nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – le richieste di giudizio, così come i motivi di
fatto e di diritto su cui l'esposto si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. e ed f
CPC);
che nel suo memoriale AP 1
si limita a chiedere di ridiscutere la questione tra le parti e il Pretore, ma
non formula alcuna domanda di giudizio né spiega in che modo intenda
vedere modificata la sentenza del primo giudice;
che già
per tale motivo l'appello sfugge a ogni esame;
che oltre
a ciò, l'appellante si è lasciato precludere dalla lite, di modo che potrebbe appellare
la sentenza solo a condizione di non contestare i fatti risultanti dall'istruttoria
(Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il
sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, n. 6 ad art. 169);
che in
concreto l'appellante fa valere circostanze non desumibili dagli atti e che quindi
non potrebbero nemmeno essere considerate in appello;
che, inoltre,
l'interessato non si confronta con le motivazioni addotte dal Pretore circa le
contestazioni da lui sollevate al dibattimento finale, sicché l'appello si rivela
finanche carente di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC) e pertanto, una
volta di più, irricevibile;
che, vista
la sorte cui è destinato l'appello, si può prescindere dall'assegnare all'appellante
un termine adeguato per la traduzione in italiano del memoriale, come prevedono
gli art. 117
cpv. 2 e
142 cpv. 3 CPC;
che gli
oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che la
tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta, la sentenza attuale risolvendosi in
una dichiarazione di inammissibilità (art. 21 LTG);
che non è
il caso di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato
intimato e non ha cagionato costi presumibili;
che,
relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 8078.05)
non supera la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF);
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–;.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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