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Decisione

11.2008.62

Appello irricevibile per carenza di requisiti formali

18 giugno 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.93

(iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di

Locarno Città promossa con petizione del 15 settembre 2006 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1)

contro

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (Einsprache) del 2 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 maggio

2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 15 settembre 2006 la ditta AO 1 si è rivolta al Pretore della

giurisdizione di Locarno Città perché condannasse AP 1 a versarle fr. 8279.85 e

ordinasse l'iscrizione in suo favore di un'ipoteca legale degli artigiani e

degli imprenditori per tale importo sulla proprietà per piani n. 3572 (pari a 22/1000 della particella n. 737 RFD

di __________), appartenente al convenuto;

che contestualmente

la AO 1 ha postulato l'iscri­zione dell'ipoteca legale in via provvisoria, richiesta

che il Pretore ha accolto prima inaudita parte, il 19 settembre 2006, e poi dopo

contraddittorio, il 27 febbraio 2007;

che nella

causa di merito AP 1 non ha presentato la risposta ed è rimasto precluso;

che

l'istruttoria, iniziata il 23 aprile 2007, è terminata il 25 gennaio 2008;

che al

dibattimento finale del 6 maggio 2008 l'istante ha confermato le proprie domande,

mentre il convenuto ha – in sostanza – censurato il sorpasso del preventivo

sottopostogli a suo tempo dalla ditta;

che, statuendo

con sentenza del 27 maggio 2008, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare

all'istante fr. 8078.05 oltre interessi al 5% dal 7 agosto 2006 e ha ordinato

all'ufficiale del registro fondiario l'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale per quella somma, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 700.–

a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla controparte un'in­dennità di fr.

1200.– per ripetibili;

che

contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello (Einsprache)

del 2 giugno 2008, redatto in tedesco, nel quale chiede in sintesi di ridiscutere la

questione al cospetto del Pretore, dell'avvocato della controparte e di __________,

come pure di procedere all'audizione di testimoni (“AP

1 bittet um eine Wiederaufnahme und ein Gespräch

zwischen Bezirkrichter, Gegenanwalt, Herr __________ und AP 1, sowie die

Anhörung der Zeugen”);

che il

memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

dal profilo formale un appello deve contenere fra l'altro – sotto pena di

nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – le richieste di giudizio, così come i motivi di

fatto e di diritto su cui l'esposto si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. e ed f

CPC);

che nel suo memoriale AP 1

si limita a chiedere di ridiscutere la questione tra le parti e il Pretore, ma

non formula alcuna domanda di giudizio né spiega in che modo intenda

vedere modificata la sentenza del primo giudice;

che già

per tale motivo l'appello sfugge a ogni esame;

che oltre

a ciò, l'appellante si è lasciato precludere dalla lite, di modo che potrebbe appellare

la sentenza solo a condizione di non contestare i fatti risultanti dall'istruttoria

(Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il

sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese,

Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richia­mi; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, n. 6 ad art. 169);

che in

concreto l'appellante fa valere circostanze non desumibili dagli atti e che quindi

non potrebbero nemmeno essere considerate in appello;

che, inoltre,

l'interessato non si confronta con le motivazioni addotte dal Pretore circa le

contestazioni da lui sollevate al dibattimento finale, sicché l'appello si rivela

finanche carente di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC) e pertanto, una

volta di più, irricevibile;

che, vista

la sorte cui è destinato l'appello, si può prescindere dall'assegnare all'appellante

un termine adeguato per la traduzione in italiano del memoriale, come prevedono

gli art. 117

cpv. 2 e

142 cpv. 3 CPC;

che gli

oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che la

tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta, la sentenza attuale risolvendosi in

una dichiarazione di inammissibilità (art. 21 LTG);

che non è

il caso di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato

intimato e non ha cagionato costi presumibili;

che,

relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 8078.05)

non supera la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF);

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione

a:

–;.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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