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Decisione

11.2008.63

Misure cautelari in una causa di divorzio

26 febbraio 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2007.28 (divorzio

su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 febbraio 2007

da

AP 1

(patrocinato da PA 1)

contro

AO 1 ,

(patrocinata da PA 2),

giudicando ora sul decreto cautelare del

27 maggio 2008 con cui il Pretore ha regolato l'assetto provvisionale tra i coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 giugno 2008 presentato da AP

1 contro il decreto cautelare emesso il 27 maggio 2008 dal Pretore del

Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1946) e AO 1 (1941) si sono sposati a il 2 dicembre 1988.

Al quel momento la moglie era già madre di K__________ (1960), N__________

(1962) e P__________ (1969), avute da un precedente matrimonio. Dalle seconde

nozze non è nata prole. I coniugi si sono separati nella primavera del 2000,

quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella

n. 6072 RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi

in un appartamento, sempre a __________. Il marito è al beneficio di

prestazioni della sua cassa pensione e dell'Assicurazione Invalidità. La

moglie, durante la vita in comune, non ha esercitato attività lucrativa.

B. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 12 aprile 2000 da AO

1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona i coniugi hanno stipulato, ­l'8 giugno 2000, un accordo in virtù del

quale il marito si impegnava a versare

alla moglie un contributo alimentare di fr. 2450.– mensili (inc.

SP.2000.17). Un'istanza presentata il 17 dicembre 2001 da AO 1 per ottenere

l'aumento della somma è stata accolta dal Pretore, che il 25 giugno 2002 ha portato il

contributo a fr. 3000.– mensili dal 1° dicembre 2000

(inc. SP.2001.51). Adita da AP 1, con sentenza del 16 agosto 2002 questa Camera

ha invece respinto l'istanza, riformando la decisione del Pretore in tal senso

(inc. 11.2002.80).

C. il 14

febbraio 2007 AP 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio, proponendo una

determinata liquidazione del regime dei beni e offrendo alla moglie un

contributo alimentare di fr. 966.35 mensili. In via cautelare egli ha

chiesto di fissare il contributo provvisionale a fr. 1240.30 dal 1° aprile

2004, “da dedurre quanto già versato”. All'udienza del 12 marzo 2007, indetta

per la discussione cautelare, l'istante ha ridotto a fr. 966.35 mensili

l'offerta di contributo, mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza

e ha postulato un contributo alimentare di fr. 1425.– mensili, previo versamento

di una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. L'istruttoria cautelare è iniziata quello

stesso giorno ed è terminata il 31 marzo 2008.

D. Nel

frattempo, il 7 novembre 2007, AP 1 e AO 1 hanno venduto la particella n. 6072

RFD di __________, depositando il provento dell'operazione (fr. 135 826.35) su un conto

del notaio __________. Il 15 novembre 2007 la moglie ha chiesto di proseguire

un'esecuzione da lei avviata per l'incasso di

contributi alimentari arretrati e il 26 novembre 2007 l'Ufficio di esecuzione di __________ ha

avvisato AP 1 che il 3 aprile 2008 avrebbe pignorato la spettanza di lui sull'importo

depositato presso il notaio. AP 1 si è rivolto al Pretore il 25 marzo 2008,

chiedendogli che ordinasse in via cautelare il blocco della somma depositata

presso il notaio o, subordinatamente, che ordinasse all'Ufficio di esecuzione

di pignorare “la parte delle rendite da lui percepite eccedenti il suo minimo

di

esistenza dopo essere state decurtate dal contributo alimentare

versato alla moglie”, eccedenza

da riversare poi su un conto bloccato. Con decreto cautelare emesso quello

stesso giorno senza contraddittorio, il Segretario assessore ha decretato in

luogo e vece del Pretore il provvedimento richiesto. All'udienza del 17 aprile

2008, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha sollecitato l'estensione del blocco “al pignoramento

della rendita pensionistica (…), poiché nel frattempo l'Ufficio di esecuzione ha pignorato detta rendita” e ha chiesto – tra

l'altro – di sentire l'avv. __________, mentre la convenuta ha concluso per la

reiezione dell'istanza.

E. Il

21 aprile 2008 il Segretario assessore ha respinto la testimonianza

dell'avvocato __________ e ha citato le parti alla discussione finale cautelare

del 16 maggio 2008, alla quale le parti hanno rinun­ciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 13 maggio 2008 AP 1 ha chiesto

di fissare il

contributo provvisionale per la moglie in fr. 1230.15 mensili dal 1° aprile 2004 al 14 febbraio 2007,

aumentati a fr. 1243.45 mensili da allora in poi, dedotti gli importi già versati.

Inoltre egli ha postulato nuovamente il blocco della somma depositata presso il notaio __________ e il deposito presso l'Ufficio di esecuzione della trattenuta di fr. 624.– mensili

sulla sua rendita pensionistica. Nel proprio allegato del 16 maggio 2008 AO 1

ha riaffermato le sue domande, precisando la richiesta di contributo provvisionale

in fr. 2519.– mensili dal marzo (“eventualmente febbraio”) al novembre del

2007 e in fr. 2376.80 mensili dopo di allora.

F. Statuendo

con decreto cautelare del 27 maggio 2008, il Pretore ha obbligato AP 1 a

versare dal 15 febbraio 2007 un contributo provvisionale di fr. 1601.75

mensili per la moglie, ha respinto la provvigione ad litem chiesta da

quest'ultima, come pure il prospettato deposito presso l'Ufficio di esecuzione, revocando il blocco

dell'importo depositato presso il notaio __________. La tassa di giustizia di

fr. 200.– e le spese sono state poste per due terzi a carico di AP 1 e per

il resto a carico di AO 1, alla quale il marito è stato tenuto a rifondere

fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

G. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto con un appello del 9 giugno

2008 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato, riducendo il contributo litigioso a fr. 1249.05 mensili dal 1° aprile 2004

al 14 febbraio 2007 e a fr. 1244.50 mensili dopo di allora, dedotti gli

importi già versati, e confermando il blocco del noto

importo presso il notaio __________, come pure il deposito presso l'Ufficio di esecuzione di fr. 624.–

mensili trattenuti dalla sua rendita pensionistica. Con osservazioni del

14 luglio 2008 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono

trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c

cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile

entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo

profilo l'appello in esame è ricevibile.

2.

L'appellante chiede preliminarmente di sentire

l'avvocato __________ “per

confermare che, durante il suo patrocinio, era pacifico che si doveva calcolare

l'ammontare della rendita

valuta 1° aprile 2004 e che il relativo importo doveva far stato per i coniugi

a partire da detta data”. L'offerta di prova, respinta dal Segretario assessore,

è di per sé ammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. g CPC), ma come si vedrà in

seguito irrilevante ai fini del giudizio.

3.

Per definire il contributo alimentare in favore della moglie il Pretore

ha calcolato anzitutto le entrate del marito in fr. 4890.– mensili (rendita LPP

fr. 2945.–, rendita AI fr. 1945.–) a fronte di un fabbisogno minimo

di fr. 3190.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

pigione fr. 1050.–, premio della cassa malati e franchigia

fr. 511.30, spese dentarie fr. 250.–, contributi personali AVS/AI/IPG

fr. 68.65, spese d'automobile

fr. 200.–, tassa rifiuti fr. 10.75). Della moglie il primo giudice ha

accertato le entrate in fr. 1962.– mensili, pari alla rendita AVS, e il fabbisogno

minimo in fr. 3466.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e

spese accessorie fr. 1195.60, premio della cassa malati e spese

mediche fr. 384.55, spese dentarie

fr. 445.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 38.–, abbonamento

ai mezzi pubblici fr. 83.–, tassa rifiuti fr. 20.–, spese di patrocinio

fr. 200.–). Constatata un'eccedenza

di fr. 97.55 mensili, il Pretore ha riconosciuto alla moglie un contributo

provvisionale di fr. 1601.75 mensili dal 15 febbraio 2007. Egli ha rifiutato

invece di far decorrere il nuovo contributo prima di allora. Certo, egli ha

soggiunto, “la modifica della

situazione finanziaria dei coniugi è intervenuta prima dell'introduzione dell'istanza e fra le parti erano in corso trattative volte

all'adeguamento del contributo alimentare litigioso, ma non si vede perché il marito

abbia indugiato nel postulare la modifica dell'assetto ancorché egli fosse da

tempo al corrente della nuova situazione”.

4.

L'appellante

ribadisce che tra le parti è intervenuto un accordo tacito, per atti concludenti,

in virtù del quale la modifica del contributo alimentare sarebbe dovuta decorrere

dal 1° aprile 2004. L'assunto è senza rilievo. L'accordo dell'8 giugno 2000 in

cui le parti avevano regolato il contributo alimentare per la moglie dopo la

separazione di fatto ha posto fine – come si è visto (lett. B) – alla procedura di misure a protezione dell'unione coniugale promossa

da AO 1 nell'aprile di quell'anno. Con istanza del 14 febbraio 2007 AP 1 ha

chiesto poi la riduzione del contributo dal 1° aprile 2004. Se non che,

egli medesimo ha reso immediatamente la richiesta senza oggetto, avendo

intentato quello stesso 14 febbraio 2007 azione di divorzio. E una volta

pendente azione di divorzio, solo il giudice del divorzio può decretare misure provvisionali intese a organizzare

la vita separata (art. 137 cpv. 2 CC; Gloor

in: Basler Kommentar, 3ª

edizione, n. 4 ad art. 137 CC).

Ciò

posto, tutto quanto AP 1

poteva chiedere al giudice del divorzio con l'istanza

cautelare del 14 febbraio 2007 era di statuire provvisionalmente da tale data. Pretendere che quel

giudice statuisse retroattivamente dal 1° aprile 2004 era del tutto

fuori luogo (cfr. DTF 115 II 205 consid. 4a; RtiD I-2007 pag.

745.

consid. 7c). Certo, l'art. 137 cpv. 2 ultima frase

CC per­mette al giudice del divorzio di fissare contributi di mantenimento anche

per l'anno che precede la litispendenza, ma tale

facoltà è esclusa quando la causa di divorzio è stata preceduta da una procedura a tutela dell'unione coniugale. In tal caso il giudice del divorzio non può, applicando

l'art. 137 cpv. 2 CC, usurpare retroattivamente la competenza esercitata dal

giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. RtiD I-2005 pag.

757.

n. 39c). Nella fattispecie la causa di divorzio è stata preceduta, appunto,

da una procedura a tutela dell'unione coniugale. Il giudice del divorzio non

poteva quindi modificare decisioni prese in quell'ambito. Poteva solo statuire

in via provvisionale per il lasso di tempo successivo alla litispendenza della

causa di stato (cfr. RtiD I-2007 pag. 745 consid. 7a). Che nel Cantone

Ticino si dia unione personale tra giudice delle misure a protezione dell'unione

coniugale e giudice del divorzio ancora non significa che l'uno vada confuso (o

identificato) con l'altro.

Nelle circostanze

descritte poco importa indagare se tra le parti fosse intervenuto un accordo

tacito o per atti concludenti sulla modifica del contributo alimentare dal 1°

aprile 2004. Anche la testimonianza dell'avv. __________ si rivela superflua.

Quand' anche la moglie avesse aderito alla riduzione del contributo da quella

data, in effetti, ciò non abilitava il giudice del divorzio a trascendere in

via provvisionale i limiti della causa di stato, sostituendosi al giudice della

protezione dell'unione coniugale (cfr. RtiD I-2007 pag. 745 consid. 7c).

L'appello è quindi destinato all'insuccesso.

5.

Per quel che riguarda il contributo dalla litispendenza

dell'azione di divorzio (15 febbraio 2007), l'appellante sostiene che il fabbisogno minimo della moglie è di fr.

3169.80

mensili e non di fr. 3466.15 mensili come ha accertato il Pretore.

Le varie voci di spesa vanno esaminate singolarmente.

a) L'appellante

sostiene che le spese mediche non coperte dalla cassa malati (fr. 58.35

mensili) non sono documentate. A torto. Il dato figurante agli atti (doc. N 4)

si riferisce invero al 2005, ma lo stato di salute della moglie, certificato ancora

il 25 febbraio 2008 dal dott. __________ (doc. 9), rende verosimile la necessità

di seguire terapie costanti con spese che devono coprire la franchigia della

cassa malati e la partecipazione del paziente ai costi delle cure (rispettivamente

fr. 300.– e fr. 700.– annui: art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal; RtiD

II-2004 pag. 589 consid. 8c).

b) A

ragione l'appellante fa notare invece che nelle conclusioni scritte la

convenuta ha aumentato il premio dell'assicurazione dell'economia

domestica da fr. 16.– a fr. 38.– mensili. In realtà nulla rende verosimile

tale maggiorazione, che non può dunque essere riconosciuta.

c) Nel

memoriale conclusivo la convenuta aveva indicato di dover rimborsare imposte

arretrate per fr. 346.–

mensili. Nel fabbisogno minimo di lei il Pretore ha tralasciato ogni onere

tributario per tenere conto delle ristrettezze economiche in cui versa la

famiglia. La richiesta dell'appellante intesa a far stralciare la voce di

fr. 346.– mensili cade dunque

nel vuoto.

d) Relativamente

ai costi di patrocinio (fr. 200.– mensili), è vero che la moglie ha

addotto tale esborso solo nel memoriale conclusivo, ma il marito non ha eccepito alcunché. Non si disconosce

che quando il 16 maggio 2008 ha inviato al Pretore il proprio memoriale

conclusivo, egli ha dichiarato di contestare “le affermazioni, deduzioni e

domande contenute nell'allegato di controparte, nonché eventuali argomenti e/o

prove in urto con il principio del contraddittorio” (act. X). Se non che,

contestazioni in blocco sono proceduralmente inammissibili. Rinunciando al dibattimento finale (e questa Camera ha già avuto modo

di sottoli­neare i rischi insiti in un'opzione siffatta: Rep. 1995 pag. 227 n.

55; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC

ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, nota a piè di pag. 232),

l'appellante si è precluso la possibilità di replicare alle conclusioni

avversarie. Ne segue che, sollevata la prima volta in appello, la censura sui

costi legali della moglie è tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), e come

tale irricevibile.

Si

aggiunga che, comunque sia, l'appellante non rende verosimile come la moglie

potrebbe finanziare i suoi costi legali altrimenti. Davanti al Pretore egli si

era opposto a qualsivoglia provvigione ad litem. In appello asserisce

che costei

avrebbe

potuto chiedere uno sblocco parziale dell'importo depositato sul conto del

notaio __________, ciò che le

avrebbe

permesso di far fronte alle spese legali. Sta di fatto che egli non ha mai

prospettato nulla del genere e che l'offerta, nuova, non può essere presa in considerazione

solo ora. Né, da parte sua, l'appellante ha mai preteso di inserire nel proprio

fabbisogno minimo una voce di spesa destinata a finanziare i costi legali della

moglie. Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

e) L'istante

si duole che il Pretore abbia inserito spese dentarie nel fabbisogno minimo della

moglie per fr. 250.– mensili e per soli fr. 195.– mensili nel suo. Ora, che

egli abbia “una spesa nettamente superiore a quella della moglie” è possibile,

ma ciò non significa che l'importo riconosciuto alla moglie vada ridotto. Se

mai incombeva all'interessato documentare le proprie spese effettive. Ne segue

che, in ultima analisi, il fabbisogno minimo della moglie va stabilito in fr. 3444.15

mensili.

6.

L'appellante chiede di aumentare il suo

fabbisogno minimo da fr. 3190.70 a fr. 3608.30 mensili per tenere

conto dell'onere fiscale di fr. 455.35 mensili. Egli trascura nondimeno

che, come ha rilevato il Pretore, ove le risorse finanziarie

dei coniugi non siano

sufficienti per far fronte interamente agli obblighi alimentari, le imposte vanno tralasciate (DTF 126 III 356,

127.

III 70). Del resto, si volesse riconoscere al marito un simile onere nella

misura della disponibilità familiare, si dovrebbe intervenire anche sul carico

fiscale compreso nel fabbisogno minimo della moglie e l'operazione non avrebbe

alcuna apprezzabile incidenza sul risultato. Ciò posto,

il fabbisogno minimo dell'interessato va confermato in fr. 3190.70 mensili.

Tale fabbisogno minimo comprende – si ricordi – anche un'indennità di fr. 25.–

mensili per la franchigia della cassa malati che in appello l'interessato

neppure adduce.

7.

Con

le osservazioni all'appello AO 1 sostiene che nel 2007 vanno aggiunti alle entrate

del marito fr. 450.– quale reddito della sostanza. A suo parere inoltre il

fabbisogno minimo di lui non eccede fr. 2165.50 mensili (dimezzamento del minimo

vitale poiché convivente, riduzione della locazione, del premio della cassa malati

e dell'onere fiscale, stralcio delle spese d'automobile e del dentista), mentre

il proprio va aumentato per tenere conto di ulteriori spese dentarie, di un

debito contratto con la figlia N__________ e dell'acconto versato alla propria

patrocinatrice. Ora, l'interessata non ha interposto appello adesivo. Le sue argomentazio­ni

sono d'interesse, pertanto, nella sola misura in cui si prospettasse una

riforma del decreto impugnato in accoglimento – parziale o totale –

dell'appello presentato da AP 1. Come si vedrà oltre, tuttavia, ciò non è il

caso. Approfondire le argomentazioni dell'appellata si rivelerebbe dunque

superfluo.

8.

In

definitiva, nella fattispecie il quadro delle entrate e delle uscite familiari

si presenta come segue:

Reddito del marito (non contestato) fr.

4890.

Reddito

della moglie (non contestato) fr. 1962.—

fr.

6852.

— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 6) fr. 3190.70

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5e) fr. 3444.15

fr.

6634.85

mensili

Eccedenza fr.

217.15

mensili

Metà

eccedenza fr. 108.50 mensili.

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3190.70

+ fr. 108.50 = fr. 3299.20

mensili,

e deve versare

alla moglie

(3444.15

+ 108.50 ./. 1962.–) fr. 1590.65 mensili.

L'appello andrebbe accolto entro questi limiti, ma l'esigua differenza

(fr. 11.–) rientra nel legittimo apprezzamento del Pretore e non giustifica una

modifica dal contributo alimentare fissato nel decreto cautelare. Tanto meno

ove si consideri che l'appellante si vede garantito, in

ogni modo, il fabbisogno minimo.

9.

Circa

le richieste di blocco e di deposito, oggetto dell'istanza cautelare del 25

marzo 2008, il Pretore ha premesso che non sussistevano i presupposti per

modificare il contributo di mantenimento per la moglie già dal 1° aprile 2004.

Anzi, “dato che le misure

cautelari auspicate dal marito mirano in definitiva a salvaguardare il diritto

di costui di opporsi al pagamento degli arretrati, esse si rivelano per ciò

destituite di buon fondamento e vanno come tali respinte”. L'appellante ribadisce la necessità di

bloccare il ricavo della vendita della particella n. 672 RFD di __________

depositato su un conto del notaio __________, così come il deposito presso

l'Ufficio di esecuzione della somma di fr. 624.– mensili trattenuta dalla

rendita che egli percepisce dalla cassa pensione. In realtà v'è da domandarsi

se un coniuge possa ottenere il blocco di somme di denaro a lui appartenenti

per impedire il pagamento all'altro coniuge di un credito esigibile o per

inibire gli effetti di un pignoramento fondato sul medesimo motivo, lo scopo

dell'art. 178 cpv. 1 CC essendo quello di restringere la facoltà di disporre

dell'altro coniuge su beni di sua spettanza. Sia come sia, nella misura in cui

la necessità del blocco è motivata con la riduzione del contributo alimentare

per la moglie dal 1° aprile 2004, l'appello manca di consistenza (sopra,

consid. 4). Non soccorre dunque attardarsi in proposito.

10.

In

subordine l'appellante fa valere, a sostegno della richiesta di blocco e di

deposito, che con la litispendenza della causa di stato si è creata fra i

coniugi una nuova situazione patrimoniale, sicché occorre esaminare la natura

del credito vantato dalla moglie nei suoi confronti, ovvero a quale massa esso

vada attributo il 14 febbraio 2007, momento decisivo per lo scioglimento

del regime dei beni. A suo avviso la moglie ha un credito nominale verso di

lui, mentre lui ha un debito nominale di pari importo verso la consorte.

Credito e debito – soggiunge – si riferiscono al riparto di redditi comuni,

ossia ad acquisti, di modo che nella mas­sa degli acquisti si troverebbe da una

parte il “credito” dell'appellata

e dell'altra il “debito” di

lui, i quali si eliderebbero l'un l'altro. In via ancor più subordinata

l'appellante afferma che sarebbero dati gli estremi dell'arricchimento indebito

(art. 62 segg. CO), la moglie trovandosi arricchita senza causa legittima

dell'importo corrispondente alla differenza che riceverebbe in più di quanto le

spetta secondo il riparto delle rendite coniugali di previdenza. Infine

l'appellante si duole del fatto che il primo giudice non ha

esa­minato i requisiti dell'urgenza e del danno irreparabile.

Da

quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché i provvedimenti

cautelari nelle cause di stato soggiaccio­no esclusivamente all'art. 137 cpv. 2

CC (I CCA, sentenza inc. 11.2008.145 del 3 marzo 2009, consid. 6b con rinvio

alla sentenza del Tribunale federale 5P.325/2002 del 15 gennaio 2003, consid.

3). Essi non vanno esaminati dunque sotto il profilo dell'art. 376 cpv. 2 CPC. Per

il resto, l'art. 178 cpv. 1 CC, applicabile analogicamente anche come misura

provvisionale (DTF 120 III 69 consid. 2a), consente al giudice – su istanza di

un coniuge – di subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati

beni da parte dell'altro. Resta il fatto che in pendenza di divorzio il giudice

decreta solo le misure provvisionali “necessarie”. E non v'è “necessità” ove,

pendente causa, i coniugi si intenda­no sull'assetto cautelare, per lo meno

nella misura in cui il bene dei figli minorenni non sia minacciato (RtiD

II-2008 pag. 647 n. 22c).

Nel caso

in esame, come è detto, il marito chiede di bloccare il ricavo dalla vendita

della particella n. 672 RFD di __________, depositato su un conto del notaio __________.

Dall'atto di compravendita, del 7 novembre 2007, risulta però che “il residuo netto verrà trattenuto dal notaio rogante sul conto

terzi e verrà liberato secondo le disposizioni comuni che le parti

vorranno fornire” (doc. GG1, pag. 4, clausola n. 5). L'8 gennaio 2008

l'avvocato __________ ha poi comunicato al patrocinatore del marito che sul suo

conto erano depositati fr. 132 826.35, ricordandogli che “tale importo potrà essere liberato su

richiesta comune delle parti” (doc. HH1). In

tali circostanze la moglie non può riscuotere la sua quota di provento della

vendita né disporne liberamente senza il consenso del marito. Che ciò non basti

per assicurare le pretese dell'appellante e che occorrano perciò misure

provvisionali “necessarie” spettava all'interessato rendere

verosimile, a maggior ragione ove si pensi che una restrizione della facoltà di

disporre ordinata dal giudice è a sua volta relativa, nel senso che può essere

tolta con l'assenso dell'altro coniuge (Deschenaux/

Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2a edizione, pag. 331 n. 685). Anche su

quest'ultimo punto la sorte dell'appello è pertanto segnata.

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni per il

tramite di una patrocinatrice,

un'adeguata indennità per ripetibili.

12.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale decreto cautelare sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è

confermato.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 1000.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

–.

Comunicazione

a:

– Pretura

del Distretto di Bellinzona;

– avv.,

(dopo il passaggio in giudicato).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione

a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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