11.2008.63
Misure cautelari in una causa di divorzio
26 febbraio 2010Italiano21 min
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Numero d'incarto:
11.2008.63
Data decisione, Autorità:
26.02.2010, ICCA
Titolo:
Misure cautelari in una causa di divorzio
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
RESTRIZIONE DEL POTERE DI DISPORRE
art. 137 CC
Incarto n.
11.2008.63
Lugano
26 febbraio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.28 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 febbraio 2007
da
AP 1
(patrocinato da PA 1)
contro
AO 1 ,
(patrocinata da PA 2),
giudicando ora sul decreto cautelare del
27 maggio 2008 con cui il Pretore ha regolato l'assetto provvisionale tra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 giugno 2008 presentato da AP
1 contro il decreto cautelare emesso il 27 maggio 2008 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1946) e AO 1 (1941) si sono sposati a il 2 dicembre 1988.
Al quel momento la moglie era già madre di K__________ (1960), N__________
(1962) e P__________ (1969), avute da un precedente matrimonio. Dalle seconde
nozze non è nata prole. I coniugi si sono separati nella primavera del 2000,
quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella
n. 6072 RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi
in un appartamento, sempre a __________. Il marito è al beneficio di
prestazioni della sua cassa pensione e dell'Assicurazione Invalidità. La
moglie, durante la vita in comune, non ha esercitato attività lucrativa.
B. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 12 aprile 2000 da AO
1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona i coniugi hanno stipulato, l'8 giugno 2000, un accordo in virtù del
quale il marito si impegnava a versare
alla moglie un contributo alimentare di fr. 2450.– mensili (inc.
SP.2000.17). Un'istanza presentata il 17 dicembre 2001 da AO 1 per ottenere
l'aumento della somma è stata accolta dal Pretore, che il 25 giugno 2002 ha portato il
contributo a fr. 3000.– mensili dal 1° dicembre 2000
(inc. SP.2001.51). Adita da AP 1, con sentenza del 16 agosto 2002 questa Camera
ha invece respinto l'istanza, riformando la decisione del Pretore in tal senso
(inc. 11.2002.80).
C. il 14
febbraio 2007 AP 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio, proponendo una
determinata liquidazione del regime dei beni e offrendo alla moglie un
contributo alimentare di fr. 966.35 mensili. In via cautelare egli ha
chiesto di fissare il contributo provvisionale a fr. 1240.30 dal 1° aprile
2004, “da dedurre quanto già versato”. All'udienza del 12 marzo 2007, indetta
per la discussione cautelare, l'istante ha ridotto a fr. 966.35 mensili
l'offerta di contributo, mentre la convenuta ha proposto di respingere l'istanza
e ha postulato un contributo alimentare di fr. 1425.– mensili, previo versamento
di una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. L'istruttoria cautelare è iniziata quello
stesso giorno ed è terminata il 31 marzo 2008.
D. Nel
frattempo, il 7 novembre 2007, AP 1 e AO 1 hanno venduto la particella n. 6072
RFD di __________, depositando il provento dell'operazione (fr. 135 826.35) su un conto
del notaio __________. Il 15 novembre 2007 la moglie ha chiesto di proseguire
un'esecuzione da lei avviata per l'incasso di
contributi alimentari arretrati e il 26 novembre 2007 l'Ufficio di esecuzione di __________ ha
avvisato AP 1 che il 3 aprile 2008 avrebbe pignorato la spettanza di lui sull'importo
depositato presso il notaio. AP 1 si è rivolto al Pretore il 25 marzo 2008,
chiedendogli che ordinasse in via cautelare il blocco della somma depositata
presso il notaio o, subordinatamente, che ordinasse all'Ufficio di esecuzione
di pignorare “la parte delle rendite da lui percepite eccedenti il suo minimo
di
esistenza dopo essere state decurtate dal contributo alimentare
versato alla moglie”, eccedenza
da riversare poi su un conto bloccato. Con decreto cautelare emesso quello
stesso giorno senza contraddittorio, il Segretario assessore ha decretato in
luogo e vece del Pretore il provvedimento richiesto. All'udienza del 17 aprile
2008, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha sollecitato l'estensione del blocco “al pignoramento
della rendita pensionistica (…), poiché nel frattempo l'Ufficio di esecuzione ha pignorato detta rendita” e ha chiesto – tra
l'altro – di sentire l'avv. __________, mentre la convenuta ha concluso per la
reiezione dell'istanza.
E. Il
21 aprile 2008 il Segretario assessore ha respinto la testimonianza
dell'avvocato __________ e ha citato le parti alla discussione finale cautelare
del 16 maggio 2008, alla quale le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 13 maggio 2008 AP 1 ha chiesto
di fissare il
contributo provvisionale per la moglie in fr. 1230.15 mensili dal 1° aprile 2004 al 14 febbraio 2007,
aumentati a fr. 1243.45 mensili da allora in poi, dedotti gli importi già versati.
Inoltre egli ha postulato nuovamente il blocco della somma depositata presso il notaio __________ e il deposito presso l'Ufficio di esecuzione della trattenuta di fr. 624.– mensili
sulla sua rendita pensionistica. Nel proprio allegato del 16 maggio 2008 AO 1
ha riaffermato le sue domande, precisando la richiesta di contributo provvisionale
in fr. 2519.– mensili dal marzo (“eventualmente febbraio”) al novembre del
2007 e in fr. 2376.80 mensili dopo di allora.
F. Statuendo
con decreto cautelare del 27 maggio 2008, il Pretore ha obbligato AP 1 a
versare dal 15 febbraio 2007 un contributo provvisionale di fr. 1601.75
mensili per la moglie, ha respinto la provvigione ad litem chiesta da
quest'ultima, come pure il prospettato deposito presso l'Ufficio di esecuzione, revocando il blocco
dell'importo depositato presso il notaio __________. La tassa di giustizia di
fr. 200.– e le spese sono state poste per due terzi a carico di AP 1 e per
il resto a carico di AO 1, alla quale il marito è stato tenuto a rifondere
fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
G. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto con un appello del 9 giugno
2008 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato, riducendo il contributo litigioso a fr. 1249.05 mensili dal 1° aprile 2004
al 14 febbraio 2007 e a fr. 1244.50 mensili dopo di allora, dedotti gli
importi già versati, e confermando il blocco del noto
importo presso il notaio __________, come pure il deposito presso l'Ufficio di esecuzione di fr. 624.–
mensili trattenuti dalla sua rendita pensionistica. Con osservazioni del
14 luglio 2008 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono
trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c
cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile
entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo
profilo l'appello in esame è ricevibile.
2.
L'appellante chiede preliminarmente di sentire
l'avvocato __________ “per
confermare che, durante il suo patrocinio, era pacifico che si doveva calcolare
l'ammontare della rendita
valuta 1° aprile 2004 e che il relativo importo doveva far stato per i coniugi
a partire da detta data”. L'offerta di prova, respinta dal Segretario assessore,
è di per sé ammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. g CPC), ma come si vedrà in
seguito irrilevante ai fini del giudizio.
3.
Per definire il contributo alimentare in favore della moglie il Pretore
ha calcolato anzitutto le entrate del marito in fr. 4890.– mensili (rendita LPP
fr. 2945.–, rendita AI fr. 1945.–) a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 3190.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
pigione fr. 1050.–, premio della cassa malati e franchigia
fr. 511.30, spese dentarie fr. 250.–, contributi personali AVS/AI/IPG
fr. 68.65, spese d'automobile
fr. 200.–, tassa rifiuti fr. 10.75). Della moglie il primo giudice ha
accertato le entrate in fr. 1962.– mensili, pari alla rendita AVS, e il fabbisogno
minimo in fr. 3466.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e
spese accessorie fr. 1195.60, premio della cassa malati e spese
mediche fr. 384.55, spese dentarie
fr. 445.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 38.–, abbonamento
ai mezzi pubblici fr. 83.–, tassa rifiuti fr. 20.–, spese di patrocinio
fr. 200.–). Constatata un'eccedenza
di fr. 97.55 mensili, il Pretore ha riconosciuto alla moglie un contributo
provvisionale di fr. 1601.75 mensili dal 15 febbraio 2007. Egli ha rifiutato
invece di far decorrere il nuovo contributo prima di allora. Certo, egli ha
soggiunto, “la modifica della
situazione finanziaria dei coniugi è intervenuta prima dell'introduzione dell'istanza e fra le parti erano in corso trattative volte
all'adeguamento del contributo alimentare litigioso, ma non si vede perché il marito
abbia indugiato nel postulare la modifica dell'assetto ancorché egli fosse da
tempo al corrente della nuova situazione”.
4.
L'appellante
ribadisce che tra le parti è intervenuto un accordo tacito, per atti concludenti,
in virtù del quale la modifica del contributo alimentare sarebbe dovuta decorrere
dal 1° aprile 2004. L'assunto è senza rilievo. L'accordo dell'8 giugno 2000 in
cui le parti avevano regolato il contributo alimentare per la moglie dopo la
separazione di fatto ha posto fine – come si è visto (lett. B) – alla procedura di misure a protezione dell'unione coniugale promossa
da AO 1 nell'aprile di quell'anno. Con istanza del 14 febbraio 2007 AP 1 ha
chiesto poi la riduzione del contributo dal 1° aprile 2004. Se non che,
egli medesimo ha reso immediatamente la richiesta senza oggetto, avendo
intentato quello stesso 14 febbraio 2007 azione di divorzio. E una volta
pendente azione di divorzio, solo il giudice del divorzio può decretare misure provvisionali intese a organizzare
la vita separata (art. 137 cpv. 2 CC; Gloor
in: Basler Kommentar, 3ª
edizione, n. 4 ad art. 137 CC).
Ciò
posto, tutto quanto AP 1
poteva chiedere al giudice del divorzio con l'istanza
cautelare del 14 febbraio 2007 era di statuire provvisionalmente da tale data. Pretendere che quel
giudice statuisse retroattivamente dal 1° aprile 2004 era del tutto
fuori luogo (cfr. DTF 115 II 205 consid. 4a; RtiD I-2007 pag.
745.
consid. 7c). Certo, l'art. 137 cpv. 2 ultima frase
CC permette al giudice del divorzio di fissare contributi di mantenimento anche
per l'anno che precede la litispendenza, ma tale
facoltà è esclusa quando la causa di divorzio è stata preceduta da una procedura a tutela dell'unione coniugale. In tal caso il giudice del divorzio non può, applicando
l'art. 137 cpv. 2 CC, usurpare retroattivamente la competenza esercitata dal
giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. RtiD I-2005 pag.
757.
n. 39c). Nella fattispecie la causa di divorzio è stata preceduta, appunto,
da una procedura a tutela dell'unione coniugale. Il giudice del divorzio non
poteva quindi modificare decisioni prese in quell'ambito. Poteva solo statuire
in via provvisionale per il lasso di tempo successivo alla litispendenza della
causa di stato (cfr. RtiD I-2007 pag. 745 consid. 7a). Che nel Cantone
Ticino si dia unione personale tra giudice delle misure a protezione dell'unione
coniugale e giudice del divorzio ancora non significa che l'uno vada confuso (o
identificato) con l'altro.
Nelle circostanze
descritte poco importa indagare se tra le parti fosse intervenuto un accordo
tacito o per atti concludenti sulla modifica del contributo alimentare dal 1°
aprile 2004. Anche la testimonianza dell'avv. __________ si rivela superflua.
Quand' anche la moglie avesse aderito alla riduzione del contributo da quella
data, in effetti, ciò non abilitava il giudice del divorzio a trascendere in
via provvisionale i limiti della causa di stato, sostituendosi al giudice della
protezione dell'unione coniugale (cfr. RtiD I-2007 pag. 745 consid. 7c).
L'appello è quindi destinato all'insuccesso.
5.
Per quel che riguarda il contributo dalla litispendenza
dell'azione di divorzio (15 febbraio 2007), l'appellante sostiene che il fabbisogno minimo della moglie è di fr.
3169.80
mensili e non di fr. 3466.15 mensili come ha accertato il Pretore.
Le varie voci di spesa vanno esaminate singolarmente.
a) L'appellante
sostiene che le spese mediche non coperte dalla cassa malati (fr. 58.35
mensili) non sono documentate. A torto. Il dato figurante agli atti (doc. N 4)
si riferisce invero al 2005, ma lo stato di salute della moglie, certificato ancora
il 25 febbraio 2008 dal dott. __________ (doc. 9), rende verosimile la necessità
di seguire terapie costanti con spese che devono coprire la franchigia della
cassa malati e la partecipazione del paziente ai costi delle cure (rispettivamente
fr. 300.– e fr. 700.– annui: art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal; RtiD
II-2004 pag. 589 consid. 8c).
b) A
ragione l'appellante fa notare invece che nelle conclusioni scritte la
convenuta ha aumentato il premio dell'assicurazione dell'economia
domestica da fr. 16.– a fr. 38.– mensili. In realtà nulla rende verosimile
tale maggiorazione, che non può dunque essere riconosciuta.
c) Nel
memoriale conclusivo la convenuta aveva indicato di dover rimborsare imposte
arretrate per fr. 346.–
mensili. Nel fabbisogno minimo di lei il Pretore ha tralasciato ogni onere
tributario per tenere conto delle ristrettezze economiche in cui versa la
famiglia. La richiesta dell'appellante intesa a far stralciare la voce di
fr. 346.– mensili cade dunque
nel vuoto.
d) Relativamente
ai costi di patrocinio (fr. 200.– mensili), è vero che la moglie ha
addotto tale esborso solo nel memoriale conclusivo, ma il marito non ha eccepito alcunché. Non si disconosce
che quando il 16 maggio 2008 ha inviato al Pretore il proprio memoriale
conclusivo, egli ha dichiarato di contestare “le affermazioni, deduzioni e
domande contenute nell'allegato di controparte, nonché eventuali argomenti e/o
prove in urto con il principio del contraddittorio” (act. X). Se non che,
contestazioni in blocco sono proceduralmente inammissibili. Rinunciando al dibattimento finale (e questa Camera ha già avuto modo
di sottolineare i rischi insiti in un'opzione siffatta: Rep. 1995 pag. 227 n.
55; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC
ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, nota a piè di pag. 232),
l'appellante si è precluso la possibilità di replicare alle conclusioni
avversarie. Ne segue che, sollevata la prima volta in appello, la censura sui
costi legali della moglie è tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), e come
tale irricevibile.
Si
aggiunga che, comunque sia, l'appellante non rende verosimile come la moglie
potrebbe finanziare i suoi costi legali altrimenti. Davanti al Pretore egli si
era opposto a qualsivoglia provvigione ad litem. In appello asserisce
che costei
avrebbe
potuto chiedere uno sblocco parziale dell'importo depositato sul conto del
notaio __________, ciò che le
avrebbe
permesso di far fronte alle spese legali. Sta di fatto che egli non ha mai
prospettato nulla del genere e che l'offerta, nuova, non può essere presa in considerazione
solo ora. Né, da parte sua, l'appellante ha mai preteso di inserire nel proprio
fabbisogno minimo una voce di spesa destinata a finanziare i costi legali della
moglie. Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
e) L'istante
si duole che il Pretore abbia inserito spese dentarie nel fabbisogno minimo della
moglie per fr. 250.– mensili e per soli fr. 195.– mensili nel suo. Ora, che
egli abbia “una spesa nettamente superiore a quella della moglie” è possibile,
ma ciò non significa che l'importo riconosciuto alla moglie vada ridotto. Se
mai incombeva all'interessato documentare le proprie spese effettive. Ne segue
che, in ultima analisi, il fabbisogno minimo della moglie va stabilito in fr. 3444.15
mensili.
6.
L'appellante chiede di aumentare il suo
fabbisogno minimo da fr. 3190.70 a fr. 3608.30 mensili per tenere
conto dell'onere fiscale di fr. 455.35 mensili. Egli trascura nondimeno
che, come ha rilevato il Pretore, ove le risorse finanziarie
dei coniugi non siano
sufficienti per far fronte interamente agli obblighi alimentari, le imposte vanno tralasciate (DTF 126 III 356,
127.
III 70). Del resto, si volesse riconoscere al marito un simile onere nella
misura della disponibilità familiare, si dovrebbe intervenire anche sul carico
fiscale compreso nel fabbisogno minimo della moglie e l'operazione non avrebbe
alcuna apprezzabile incidenza sul risultato. Ciò posto,
il fabbisogno minimo dell'interessato va confermato in fr. 3190.70 mensili.
Tale fabbisogno minimo comprende – si ricordi – anche un'indennità di fr. 25.–
mensili per la franchigia della cassa malati che in appello l'interessato
neppure adduce.
7.
Con
le osservazioni all'appello AO 1 sostiene che nel 2007 vanno aggiunti alle entrate
del marito fr. 450.– quale reddito della sostanza. A suo parere inoltre il
fabbisogno minimo di lui non eccede fr. 2165.50 mensili (dimezzamento del minimo
vitale poiché convivente, riduzione della locazione, del premio della cassa malati
e dell'onere fiscale, stralcio delle spese d'automobile e del dentista), mentre
il proprio va aumentato per tenere conto di ulteriori spese dentarie, di un
debito contratto con la figlia N__________ e dell'acconto versato alla propria
patrocinatrice. Ora, l'interessata non ha interposto appello adesivo. Le sue argomentazioni
sono d'interesse, pertanto, nella sola misura in cui si prospettasse una
riforma del decreto impugnato in accoglimento – parziale o totale –
dell'appello presentato da AP 1. Come si vedrà oltre, tuttavia, ciò non è il
caso. Approfondire le argomentazioni dell'appellata si rivelerebbe dunque
superfluo.
8.
In
definitiva, nella fattispecie il quadro delle entrate e delle uscite familiari
si presenta come segue:
Reddito del marito (non contestato) fr.
4890.
—
Reddito
della moglie (non contestato) fr. 1962.—
fr.
6852.
— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 6) fr. 3190.70
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5e) fr. 3444.15
fr.
6634.85
mensili
Eccedenza fr.
217.15
mensili
Metà
eccedenza fr. 108.50 mensili.
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3190.70
+ fr. 108.50 = fr. 3299.20
mensili,
e deve versare
alla moglie
(3444.15
+ 108.50 ./. 1962.–) fr. 1590.65 mensili.
L'appello andrebbe accolto entro questi limiti, ma l'esigua differenza
(fr. 11.–) rientra nel legittimo apprezzamento del Pretore e non giustifica una
modifica dal contributo alimentare fissato nel decreto cautelare. Tanto meno
ove si consideri che l'appellante si vede garantito, in
ogni modo, il fabbisogno minimo.
9.
Circa
le richieste di blocco e di deposito, oggetto dell'istanza cautelare del 25
marzo 2008, il Pretore ha premesso che non sussistevano i presupposti per
modificare il contributo di mantenimento per la moglie già dal 1° aprile 2004.
Anzi, “dato che le misure
cautelari auspicate dal marito mirano in definitiva a salvaguardare il diritto
di costui di opporsi al pagamento degli arretrati, esse si rivelano per ciò
destituite di buon fondamento e vanno come tali respinte”. L'appellante ribadisce la necessità di
bloccare il ricavo della vendita della particella n. 672 RFD di __________
depositato su un conto del notaio __________, così come il deposito presso
l'Ufficio di esecuzione della somma di fr. 624.– mensili trattenuta dalla
rendita che egli percepisce dalla cassa pensione. In realtà v'è da domandarsi
se un coniuge possa ottenere il blocco di somme di denaro a lui appartenenti
per impedire il pagamento all'altro coniuge di un credito esigibile o per
inibire gli effetti di un pignoramento fondato sul medesimo motivo, lo scopo
dell'art. 178 cpv. 1 CC essendo quello di restringere la facoltà di disporre
dell'altro coniuge su beni di sua spettanza. Sia come sia, nella misura in cui
la necessità del blocco è motivata con la riduzione del contributo alimentare
per la moglie dal 1° aprile 2004, l'appello manca di consistenza (sopra,
consid. 4). Non soccorre dunque attardarsi in proposito.
10.
In
subordine l'appellante fa valere, a sostegno della richiesta di blocco e di
deposito, che con la litispendenza della causa di stato si è creata fra i
coniugi una nuova situazione patrimoniale, sicché occorre esaminare la natura
del credito vantato dalla moglie nei suoi confronti, ovvero a quale massa esso
vada attributo il 14 febbraio 2007, momento decisivo per lo scioglimento
del regime dei beni. A suo avviso la moglie ha un credito nominale verso di
lui, mentre lui ha un debito nominale di pari importo verso la consorte.
Credito e debito – soggiunge – si riferiscono al riparto di redditi comuni,
ossia ad acquisti, di modo che nella massa degli acquisti si troverebbe da una
parte il “credito” dell'appellata
e dell'altra il “debito” di
lui, i quali si eliderebbero l'un l'altro. In via ancor più subordinata
l'appellante afferma che sarebbero dati gli estremi dell'arricchimento indebito
(art. 62 segg. CO), la moglie trovandosi arricchita senza causa legittima
dell'importo corrispondente alla differenza che riceverebbe in più di quanto le
spetta secondo il riparto delle rendite coniugali di previdenza. Infine
l'appellante si duole del fatto che il primo giudice non ha
esaminato i requisiti dell'urgenza e del danno irreparabile.
Da
quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché i provvedimenti
cautelari nelle cause di stato soggiacciono esclusivamente all'art. 137 cpv. 2
CC (I CCA, sentenza inc. 11.2008.145 del 3 marzo 2009, consid. 6b con rinvio
alla sentenza del Tribunale federale 5P.325/2002 del 15 gennaio 2003, consid.
3). Essi non vanno esaminati dunque sotto il profilo dell'art. 376 cpv. 2 CPC. Per
il resto, l'art. 178 cpv. 1 CC, applicabile analogicamente anche come misura
provvisionale (DTF 120 III 69 consid. 2a), consente al giudice – su istanza di
un coniuge – di subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati
beni da parte dell'altro. Resta il fatto che in pendenza di divorzio il giudice
decreta solo le misure provvisionali “necessarie”. E non v'è “necessità” ove,
pendente causa, i coniugi si intendano sull'assetto cautelare, per lo meno
nella misura in cui il bene dei figli minorenni non sia minacciato (RtiD
II-2008 pag. 647 n. 22c).
Nel caso
in esame, come è detto, il marito chiede di bloccare il ricavo dalla vendita
della particella n. 672 RFD di __________, depositato su un conto del notaio __________.
Dall'atto di compravendita, del 7 novembre 2007, risulta però che “il residuo netto verrà trattenuto dal notaio rogante sul conto
terzi e verrà liberato secondo le disposizioni comuni che le parti
vorranno fornire” (doc. GG1, pag. 4, clausola n. 5). L'8 gennaio 2008
l'avvocato __________ ha poi comunicato al patrocinatore del marito che sul suo
conto erano depositati fr. 132 826.35, ricordandogli che “tale importo potrà essere liberato su
richiesta comune delle parti” (doc. HH1). In
tali circostanze la moglie non può riscuotere la sua quota di provento della
vendita né disporne liberamente senza il consenso del marito. Che ciò non basti
per assicurare le pretese dell'appellante e che occorrano perciò misure
provvisionali “necessarie” spettava all'interessato rendere
verosimile, a maggior ragione ove si pensi che una restrizione della facoltà di
disporre ordinata dal giudice è a sua volta relativa, nel senso che può essere
tolta con l'assenso dell'altro coniuge (Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2a edizione, pag. 331 n. 685). Anche su
quest'ultimo punto la sorte dell'appello è pertanto segnata.
11.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni per il
tramite di una patrocinatrice,
un'adeguata indennità per ripetibili.
12.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale decreto cautelare sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
–.
Comunicazione
a:
– Pretura
del Distretto di Bellinzona;
– avv.,
(dopo il passaggio in giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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