11.2008.65
Presunzione di paternità: convenuto che rifiuta di sottoporsi alla prova peritale del DNA
20 giugno 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2008.65
Data decisione, Autorità:
20.06.2008, ICCA
Titolo:
Presunzione di paternità: convenuto che rifiuta di sottoporsi alla prova peritale del DNA
ACCERTAMENTO DELLA PATERNITÀ
art. 262 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2008.65
Lugano,
20 giugno
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.1 (azione di paternità) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione del 3 gennaio 2005 da
AO 1
(PA 1)
contro
AP 1 ()
(già patrocinato dall'avv.,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 9 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14
maggio 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è venuta alla luce il 29 aprile 2003 da __________ nata __________
(1965). Il 3 gennaio 2005 la sua curatrice ha adito il Pretore del Distretto di
Bellinzona perché, conferito alla pupilla il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, fosse accertata la paternità di AP 1 (1951). Nella sua risposta del 19 agosto 2005 quest'ultimo ha postulato il rigetto
della petizione. L'attrice ha replicato il 12 settembre 2005, confermando la
richiesta di giudizio. Il convenuto ha duplicato il 12 ottobre 2005, proponendo
una volta ancora di respingere l'azione.
B. L'udienza
preliminare si è tenuta il 1° dicembre 2005 e l'istruttoria, cominciata immediatamente
con la nomina del perito incaricato di eseguire l'analisi del DNA, è terminata il
14 aprile 2008. I tentativi di eseguire la perizia si sono tuttavia rivelati infruttuosi,
data la residenza all'estero del convenuto. Il dibattimento finale è stato indetto
per il 9 maggio 2008. Il 25 aprile 2008 l'attrice ha presentato un memoriale di
conclusioni scritte in cui ha sollecitato una volta di più l'accoglimento della
petizione e l'accertamento della paternità. Il convenuto si è limitato a
inviare una lettera del 2 maggio 2008 nella quale ha dichiarato di essere disposto
a sottoporsi “al test del DNA
presso un laboratorio specializzato”. Il dibattimento finale è andato deserto.
C. Statuendo
con sentenza del 14 maggio 2008, il Pretore ha accolto la petizione e ha
accertato la paternità del convenuto, senza prelevare tasse o spese e senza assegnare
ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio della sua curatrice. La sentenza è giunta per raccomandata
al convenuto il 20 maggio 2008.
D. Il 9
giugno 2008 AP 1 ha fatto pervenire alla Pretura del Distretto di Bellinzona il
seguente scritto, che è stato trasmesso al Tribunale d'appello per competenza:
Con riferimento alla comunicazione in
oggetto, ricevuta in data 5 giugno 2008, con
la presente sono a informarVi che faccio appello alla sentenza del 14 maggio
2008 e comunico che sono disposto a sottopormi al test del DNA, unica prova che
può dichiarare la paternità di AO 1, per poi assumermi, qualora l'esame
risultasse positivo, le responsabilità a me attribuite.
Lo
scritto non è stato intimato alla curatrice di AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che a norma
dell'art. 262 cpv. 1 CC “la
paternità è presunta quando il convenuto ha avuto concubito con la madre nel
tempo dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita”. Ciò premesso, egli ha accertato che in
concreto __________, ammonita a dire la verità sotto comminatoria dell'art. 307
CP, aveva dichiarato in giudizio di avere avuto concubito con il convenuto – e
con lui solo – negli ultimi giorni di vacanza durante l'estate del 2002 trascorsi
all'Hotel __________ di __________, dove AP 1 aiutava i figli nella conduzione
dell'albergo. Inoltre con sentenza del 24 novembre 2003 il giudice unico del
Tribunale distrettuale di __________, adito dal marito di __________, aveva
accertato in base all'analisi del DNA che l'attore non era padre della bambina.
Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto che, dandosi la presunzione
legale dell'art. 262 cpv. 1 CC, più non occorresse esperire indagini sul DNA
del convenuto. Onde l'accoglimento dell'azione.
2.
Che
la lettera inviata il 9 giugno 2008 da AP 1 alla Pretura del Distretto di
Bellinzona possa essere considerata alla stregua di un formale appello è praticamente
escluso, lo scritto mancando di tutti i requisiti prescritti dall'art. 309 cpv.
2.
CPC. L'attuale sentenza potrebbe esaurirsi quindi in una mera dichiarazione
di irricevibilità (art. 309 cpv. 5 CPC). Per di più, ci si potrebbe domandare
se la consegna di un appello l'ultimo giorno utile a un ufficio postale estero basti
per rispettare il termine d'impugnazione in virtù dell'art. 131 cpv. 4 CPC, ancorché
non sia chiaro a quale successiva “comunicazione del 5 giugno 2008” si riferisca l'appellante in quello scritto. Ad ogni buon conto, si
volesse pur transigere nella fattispecie sulle esigenze di forma preposte
all'introduzione di un appello, niente muterebbe. A parere dell'interessato la
perizia eredobiologica con analisi del DNA sarebbe infatti l'“unica prova che può dimostrare la paternità
di AO 1”. Egli non contesta però
l'applicabilità dell'art. 262 cpv. 1 CC al caso in esame, né mette in dubbio
quanto ha dichiarato __________ in giudizio il 14 aprile 2008, né tanto meno
discute l'apprezzamento di quella deposizione da parte del Pretore. Ora, un
fatto confortato da una presunzione legale non dev'essere ulteriormente suffragato.
L'assunto del convenuto circa l'“unica prova che può dimostrare la paternità di PA 1” cade dunque nel vuoto. Inconcludente,
l'appello risulta destinato all'insuccesso già per questo motivo.
3.
La
presunzione dell'art. 262 cpv. 1 CC non è invero assoluta. Al contrario: l'art.
262.
cpv. 3 CC precisa espressamente ch'essa viene meno “se il convenuto dimostra che la sua paternità è
esclusa o
meno verosimile di quella altrui”. E il convenuto può indubbiamente recare tale prova mediante una
perizia eredobiologica con analisi del DNA. Nella fattispecie simile mezzo
istruttorio era stato finanche chiesto dall'attrice all'udienza preliminare del
1° dicembre 2005 ed era stato ammesso dal Pretore supplente, che aveva nominato
seduta stante il dott. __________ di __________ in qualità di perito. Se non
che, il convenuto aveva scritto al Pretore il 20 marzo 2006 di non volersi sottoporre
al prelievo del DNA. Con ordinanza del 21 marzo 2006 il Segretario assessore
gli aveva impartito così, in luogo e vece del Pretore, un ultimo termine di 10
giorni (sotto comminatoria dell'art. 292 CP) per ottemperare all'ingiunzione.
Il convenuto ha reagito il
27.
marzo
2006.
con un certificato medico che attestava la sua impossibilità a viaggiare
per causa di chemioterapia. Il Segretario assessore ha ordinato allora al medico
curante del convenuto, il 28 marzo 2006, di procedere egli medesimo al prelievo,
ma il professionista ha comunicato di non essere in grado di assolvere il compito.
Interpellato telefonicamente, il convenuto si è dichiarato disposto nondimeno a
raggiungere il dott. __________ a __________ non appena avesse terminato le cure.
Appurato
che nulla era intervenuto dopo di allora, con ordinanza del 22 gennaio 2007 il
Pretore ha impartito a AP 1 un ultimo termine fino al 31 marzo 2007 per sottoporsi
al prelievo, nuovamente sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Con lettera del 9
febbraio 2007 il convenuto ha ripetuto che avrebbe rispettato l'ingiunzione non
appena avesse terminato le cure, documentando che il 17 maggio 2006 la Commissione
medica per l'accertamento delle invalidità civili presso l'Azienda U.S.L. di __________
lo aveva riconosciuto “persona
handicappata”. Il 16 marzo
2007.
poi egli ha sollecitato una proroga del termine “almeno fino a metà settembre 2007”. Con ordinanza del 22 marzo 2007 il Segretario assessore gli ha
accordato “un'ultima proroga
del termine fino al 30 settembre 2007”, non senza avvertirlo che in caso contrario sarebbe stata disposta
l'esecuzione forzata dell'ordine. Preso atto il 17 ottobre 2007 che AP 1 non si
era attivato in alcun modo, il Pretore ha ordinato l'accompagnamento del
convenuto in una struttura competente, invitando quest'ultima a trasmettere il
prelievo per l'analisi del DNA al dott. __________. Inviata al Tribunale civile
e penale di __________, sede distaccata di __________, la commissione rogatoria
è stata tuttavia ritornata inevasa perché l'ordinamento italiano “sancisce l'inviolabilità della libertà personale
e non consente alcuna forma di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non nei casi e modi
espressamente previsti dalla legge”.
Nelle
circostanze descritte appare evidente che lo stesso convenuto ha rifiutato la
prova peritale suscettibile di sovvertire la presunzione dell'art. 262 cpv. 1
CC. Certo, a suo sgravio egli ha invocato motivi di salute, ma dopo il certificato
(senza data) del suo medico curante trasmesso al Pretore il 27 marzo 2006 in
cui si attestava l'impossibilità di viaggiare (si ignora per quanto tempo),
nulla ha più reso verosimile impedimento di sorta. È quanto del resto lo stesso
convenuto riconosce in una lettera inviata al Pretore dopo avere ricevuto la
sentenza, il 21 maggio 2008, nella quale chiedeva di sottoporsi al prelievo del
DNA giustificando il suo comportamento previo con le “precarie condizioni di salute”, ma anche con la circostanza che “essendo cittadino italiano, e poiché il fatto è avvenuto in Italia,
mi attengo alle leggi del mio Stato, che in caso di rifiuto non obbligano le
parti a sottoporsi all'esame del DNA a differenza del vostro statuto, che
invece mi attribuisce automaticamente la paternità della bambina applicandomi
l'art. 262 cpv. 1 CC”. In
realtà la cittadinanza del convenuto o il luogo del concubito non sono di alcun
rilievo ai fini del giudizio. Ne segue che, il convenuto medesimo essendosi
precluso l'esecuzione della perizia, l'appello si rivela manifestamente infondato.
4.
La
tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CC). Tutto induce a ritenere però che nel caso
specifico la riscossione di tali
oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico.
Commerciante in proprio di automobili usate (doc. 3) senza dipendenti e –
apparentemente – senza alcuna particolare struttura aziendale, l'appellante medesimo
ha lamentato la sua mancanza di risorse in una lettera al Pretore del 2 agosto
2008.
Tanto vale ragionevolmente, in simili frangenti, soprassedere a prelievi.
Non si pone invece problema di ripetibili all'attrice, l'appello non essendo
stato intimato per osservazioni.
5.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una sentenza conseguente a un'azione di
paternità può – trattandosi di una causa di stato – formare oggetto di ricorso
in materia civile senza riguardo a questioni di valore (nel senso dell'art. 74
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–();
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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