11.2008.66
Modifica di un contributo alimentare per il figlio stabilito in una sentenza di divorzio
23 dicembre 2009Italiano26 min
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Numero d'incarto:
11.2008.66
Data decisione, Autorità:
23.12.2009, ICCA
Titolo:
Modifica di un contributo alimentare per il figlio stabilito in una sentenza di divorzio
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
art. 286 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2008.66
Lugano,
23 dicembre
2009/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2007.311 (modifica
di sentenza di divorzio: contributo alimentare per il figlio) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 6 novembre 2007 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1 ,
in sostituzione processuale della figlia J__________
(1998)
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 16 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 5 giugno
2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 23 novembre 2009 presentato da AO 1 contro
la medesima sentenza;
4. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello
adesivo;
5. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 12 settembre 2005 il
Pretore del Distretto di Riviera ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 20 marzo 1998 da AP 1 (1974) e AO 1 (1978), omologando una
convenzione in cui i coniugi pattuivano l'affidamento alla madre della figlia J__________
(nata il 19 settembre 1998), con obbligo per il padre di versare a quest'ultima
un contributo mensile di fr. 1000.– indicizzati fino alla maggiore età o
fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari
non compresi. AP 1 si è risposato il 26 novembre 2005 con __________, dalla
quale ha avuto due figli: N__________ (prima del matrimonio, il 24 ottobre 2005) e P__________ (il 26 gennaio 2007).
Dal marzo del 2007 la famiglia vive a __________ (Canton Lucerna), dove AP 1
svolge l'attività di maestro di tirocinio per piastrellisti alle dipendenze
della __________.
B. Il 6 novembre 2007 AP 1 ha convenuto l'ex moglie, in sostituzione
processuale della figlia J__________, davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona per ottenere una riduzione del contributo alimentare a fr. 234.–
mensili dal 1° maggio 2007, subordinatamente dal 6 novembre successivo. Al
contraddittorio dell'11 dicembre 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza.
Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
produrre memoriali conclusivi. Nel proprio, del 27 maggio 2008, AP 1 ha
sollecitato la riduzione del contributo alimentare per la figlia a fr. 310.–
mensili dal 1° maggio 2007, subordinatamente dal novembre successivo. Nel suo
allegato del 28 maggio 2007 la convenuta ha proposto una volta ancora di
respingere l'azione.
C. Con
sentenza del 5 giugno 2008 il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso
che ha ridotto il contributo indicizzato per la figlia J__________ dagli
originali fr. 1000.– mensili (assegni familiari non compresi), a
fr. 600.– mensili dal 1° gennaio 2008 e a fr. 850.– mensili dal 1°
giugno 2008 in poi (assegni familiari non compresi). Non sono state prelevate
tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16
giugno 2008 nel quale chiede di ridurre il contributo alimentare per la figlia
a fr. 485.– mensili dal 1° maggio 2007 (assegni familiari non compresi) e
di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Una richiesta di effetto sospensivo
contestuale all'appello è stata dichiarata senza oggetto dal presidente di
questa Camera con decreto del 23 giugno 2008. Nelle sue osservazioni del 23
novembre 2009 AO 1 propone che, conferitole il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, l'appello sia respinto e con appello adesivo insta affinché il
contributo originario di fr. 1000.– mensili per la figlia rimanga invariato. L'appello adesivo non ha
formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore è stato adito – e ha emanato la propria sentenza – con
la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC, cui soggiacciono le azioni di
mantenimento e quelle intese alla modifica del contributo alimentare per i
figli (art. 279 e 286 CC). Recentemente questa Camera ha avuto modo di
precisare tuttavia, tornando su una sua giurisprudenza, che la modifica di un
contributo alimentare stabilito in favore di un figlio nella sentenza di
divorzio dei genitori va trattata con la procedura ordinaria dell'art. 419
cpv. 3 CPC (RtiD I-2009 pag. 613 consid. 1). Sta di fatto che in concreto le
parti non hanno subìto alcun pregiudizio: il Pretore
del Distretto di Bellinzona era senz'altro competente a decidere e il principio
del contraddittorio è stato ossequiato. Del resto la procedura speciale dell'art.
425.
segg. CPC è sì “semplice e rapida”, ma non meramente sommaria e non
comporta alcuna restrizione nelle offerte di prova (come l'art. 366 CPC), né
limita il potere cognitivo del giudice alla verosimiglianza. È una procedura
di merito (Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 in fine ad art. 280), in esito alla quale il giudice statuisce con piena cognizione. Nella
fattispecie non si ravvisano quindi ipotesi di annullabilità né, tanto meno, di nullità (analogamente: RtiD I-2009
pag. 613 consid. 1).
2.
I
fatti nuovi e i documenti nuovi che l'attore adduce in appello sono
ammissibili, nonostante il divieto generale dell'art. 321 cpv. 2 lett. b CPC,
in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione. Ove siano litigiose questioni legate allo statuto di
minorenni, in effetti, il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni
delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce
la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231
consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146).
3.
Il
Pretore ha rinunciato a sentire J__________, seppure al momento del giudizio
questa avesse nove anni compiuti. A suo parere la ragazza non aveva “fatto valere particolari esigenze finanziarie
che giustificherebbero una deroga al fabbisogno di cui alle raccomandazioni
dell'Ufficio della gioventù di Zurigo e un'audizione personale dell'interessata,
nelle circostanze specifiche del caso, non farebbe altro che recarle inutili
disagi” (sentenza impugnata,
consid. 1). L'argomentazione non è sostenibile, un figlio minorenne avendo
diritto di essere sentito, dopo i sei anni d'età (DTF 131 III 553), ancorché in
discussione sia il contributo di mantenimento per lui (v. Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors
du divorce de leurs parents, in: SJ 125/2003 II 120 in alto). Quanto agli “inutili disagi” consistenti nel mero fatto di dover incontrare il giudice, essi
sono lungi dal legittimare una rinuncia all'audizione.
L'ascolto
potrebbe, di per sé, essere ordinato in appello, ma ciò renderebbe necessario
riaprire l'istruttoria e conferire poi alle parti la possibilità di esprimersi.
Ove si consideri tuttavia che l'attore ha già sollecitato l'emanazione della
sentenza (lettera del 15 maggio 2009 a questa Camera), che AO 1 non
lamenta il mancato ascolto della figlia nel suo memoriale di osservazioni e di
appello adesivo, che l'audizione non pare suscettibile di recare elementi di
rilievo ai fini del giudizio e che rinviando in prima sede una causa cominciata
nel novembre 2007 si offenderebbe verosimilmente il principio di celerità,
recando in definitiva maggior pregiudizio alla figlia, conviene decidere senza
indugio. Il Pretore è avvertito ad ogni modo che, dovessero riscontrarsi altri
casi in cui l'ascolto di figli dopo i sei anni di età sia stato trascurato indebitamente,
la Camera potrà annullare d'ufficio i dispositivi della sentenza impugnata
relativi ai minorenni e ritornare gli atti in prima sede (art. 326 lett. a CPC
per analogia) affinché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato al difetto,
eventualmente
per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice
può sempre far capo).
4.
I
presupposti che legittimano una modifica del contributo per figli minorenni
sono già stati riassunti nella sentenza impugnata (consid. 2). In concreto il
Pretore ha ravvisato simili estremi nel nuovo matrimonio contratto dall'attore e
nella nascita dei figli N__________ e P__________, benché dalla sentenza di divorzio nulla risulti circa il reddito e il
fabbisogno minimo degli ex coniugi nel 2005. Il Pretore ha ritenuto in ogni
modo che, non avendo disponibilità sufficienti per sostentare tutti e tre i
figli, AP 1 può conservare solo
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, onde l'inutilità di indagare
sulla sua situazione economica nel 2005. Ciò posto, il primo
giudice ha accertato che l'attore guadagna ora fr. 6140.– mensili, la sua seconda
moglie fr. 120.– mensili e che il fabbisogno minimo dei coniugi ammonta a fr. 3837.–
mensili. Quanto ai figli, egli ha calcolato il fabbisogno in denaro di N__________
e P__________ in fr. 1413.50 mensili ciascuno, come pure quello di J__________
in fr. 1995.– mensili. Accertato che la madre di J__________ può contribuire
alle necessità di quest'ultima con il proprio margine disponibile di fr. 889.–
mensili (riducendo il fabbisogno della figlia a fr. 1106.– mensili) e che AP
1.
deve trattare i tre figli paritariamente, il Pretore ha suddiviso la
disponibilità mensile di lui (fr. 3045.– mensili) tra i minorenni in proporzione
al rispettivo fabbisogno. Ne è derivato un contributo alimentare per J__________
di fr. 850.– mensili (assegni familiari non compresi), che il Pretore ha fatto
decorrere dalla data della sentenza (giugno del 2008). Prima di allora egli ha stabilito
il contributo equitativamente in fr. 600.– mensili (assegni familiari non
compresi) a decorrere dal gennaio del 2008, corrispondenti all'ammontare del
contributo fissato pendente causa con decreto cautelare del 12 dicembre 2007.
5.
L'appellante
contesta anzitutto il fabbisogno in denaro di J__________ (fr. 1995.– mensili) che
il Pretore ha definito sulla base della tabella 2008 correlata alle raccomandazioni
edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo. Sostiene che da tale cifra va dedotta la voce per cura e educazione
(fr. 455.– mensili), poiché quando l'ex moglie non può occuparsi della figlia
subentra gratuitamente in tale mansione la nonna materna. Ora, che la posta per
cura e educazione vada ridotta in funzione di quanto il genitore affidatario è
in grado di fornire in natura è un principio definito “corretto” dallo
stesso Tribunale federale (sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Nella
fattispecie è pacifico che AO 1 lavora a tempo pieno come venditrice per la __________
a __________. Non potendo essa fornire simultaneamente prestazioni in natura, a
ragione il Pretore ha incluso nel fabbisogno in denaro della figlia l'importo
tabellare per la cura e l'educazione. L'appellante eccepisce che quando l'ex
moglie non può accudire alla figlia interviene gratuitamente la nonna, ma le prestazioni
di quest'ultima equivalgono a una liberalità in favore dell'abiatica e non sono
destinate a sgravare l'appellante dai propri obblighi. Non risulta del resto
che __________ operi volontariamente per l'ex genero (verbali, pag. 7 seg.), tanto
meno ove si consideri che nella fattispecie la partecipazione della madre e il
contributo di AP 1 non bastano neppure – come si vedrà oltre (consid. 13) – a
coprire il fabbisogno in denaro di J__________ senza costi di cura né di educazione
(fr. 1540.– mensili).
6.
Il
fabbisogno in denaro di N__________ e P__________ (fr. 1413.50 mensili
ognuno calcolati
dal Pretore) è contestato per motivi opposti rispetto a quello di J__________. L'appellante
fa valere che quando la seconda moglie è al lavoro (6 ore mensili) i due figli
sono affidati a una baby
sitter. E una baby sitter per 6 ore mensili costa fr. 60.–, il che giustifica di inserire nel fabbisogno in denaro di N__________
e P__________ fr. 30.– mensili ognuno per spese di custodia. Inoltre nel
fabbisogno in denaro di N__________ va inserito un terzo della locazione effettiva (fr. 707.– mensili) e in
quello di P__________ un quarto (fr. 530.– mensili), mentre
il Pretore ha incluso nel fabbisogno di entrambi il valore della media aritmetica
(fr. 618.50 mensili). Si tratta di argomentazioni fondate. La prima è condivisa
finanche da AO 1 (memoriale di osservazioni e di appello adesivo, pag. 5 in basso).
La seconda è conforme alla metodica prevista dalle citate raccomandazioni (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in
alto). Il fabbisogno in denaro di N__________ risulta così di fr. 1530.–
mensili (arrotondati) e quello di P__________ in fr. 1355.– mensili.
Nel
memoriale di osservazioni e di appello adesivo AO 1 lamenta (pag. 5) che nel
fabbisogno in denaro di J__________ sia stato riconosciuto un costo dell'alloggio
pari a fr. 450.– mensili (un terzo della locazione effettiva di fr. 1350.–
mensili), “ciò che attesta per
lo meno uno standing inferiore”
rispetto agli altri due figli dell'appellante. Il principio della parità
logistica tuttavia non va apprezzato solo in base a criteri quantitativi. Che
un appartamento di cinque locali e mezzo da fr. 2120.– mensili (spese accessorie
comprese) per quattro persone a __________ sia necessariamente di livello più
elevato rispetto a un appartamento di tre locali e mezzo da fr. 1350.– mensili
(spese accessorie comprese) per due persone a __________ non è certo. Che poi,
a parità di condizioni logistiche, l'appartamento di __________ sia
paragonabile a un appartamento a __________ da fr. 1600.– mensili (memoriale,
pag. 5) è un'affermazione teorica. Si conviene che per l'alloggio l'appellante
spende una cifra oggettivamente al limite dell'accettabile per le sue
condizioni finanziarie e che di ciò andrà tenuto conto nel valutare le altre uscite
mensili. Non soccorrono gli estremi, ad ogni modo, per decurtare il fabbisogno
in denaro di N__________ e P__________.
7.
Sostiene
l'appellante che il suo guadagno non è di fr. 6140.– netti mensili (compresa la
quota di tredicesima e gli assegni familiari), come ha accertato il Pretore
(sentenza impugnata, consid. 5), bensì di fr. 6124.–. L'assunto è provvisto
di buon diritto. AP 1 guadagna fr. 5653.25 mensili netti (doc. B accluso all'appello),
compresi due assegni familiari da fr. 200.– mensili ognuno. La tredicesima si
presume consistere nello stipendio di base, senza la deduzione del “secondo
pilastro” (fr. 289.90 mensili), contrariamente al calcolo del Pretore, ma
anche senza assegni familiari, contrariamente al calcolo esposto da AO 1 nel
memoriale di appello e di appello adesivo (pag. 6), come questa Camera ha già avuto modo di rilevare
(sentenza inc. 11.1996.162 del 12 gennaio 1998, consid.
5b con richiamo). Ne seguirebbe un reddito netto di fr. 6115.20 mensili,
tredicesima e assegni familiari compresi. L'appellante ammettendo entrate per
fr. 6124.– mensili, non è il caso di scostarsi da tale importo.
8.
AO
1.
reputa nel suo memoriale di osservazioni all’ap-pello e appello adesivo che la
seconda moglie dell'appellante, cui il Pretore ha imputato un reddito di fr.
120.
– netti mensili, possa guadagnare fr. 500.– mensili “per un'attività che può svolgere nella
misura di almeno il 20% quando il marito non lavora, oppure al domicilio, ad
esempio quale portinaia o parrucchiera (come faceva prima di trasferirsi a __________)” (pag. 7). Così argomentando essa
disconosce completamente, nondimeno, che fra i criteri da tenere in
considerazione per commisurare la capacità lucrativa di un coniuge figurano la
portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli (si veda l'art. 125 cpv.
2.
n. 6 CC). E di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o
a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in cui il
figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività
a tempo pieno potrà essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà
compiuto i 16 anni (DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag.
91). Simile orientamento di
giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto
del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001,
consid. 4b). Da esso ci si può scostare, tutt'al più, ove il figlio frequenti
un istituto che garantisca un doposcuola (Schwenzer
in: Praxiskommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 59 ad art. 125 CC con
rinvii), ma ciò non è il caso nella fattispecie.
__________
deve accudire a due bambini: l'uno di quattro anni e l'altra di due (non ancora
compiuti). Non si può ragionevolmente imporle, di conseguenza, un reddito più
alto di quello accertato dal Pretore. Le doglianze di AO 1, che lamenta di aver
dovuto lavorare al 100% sin dal momento in cui l'appellante ha lasciato l'abitazione
coniugale e che rimprovera alla seconda moglie dell'appellante di aver potuto
prevedere le conseguenze derivanti dal matrimonio, non trovano ascolto nel
diritto di famiglia, che antepone l'interesse dei figli in tenera età alle cure
materne rispetto alle recriminazioni e alle rivalse degli ex coniugi. A maggior
ragione in concreto, AO 1 asserendo che __________ potrebbe esercitare a __________
l'attività svolta nel Ticino prima di trasferirsi nel Canton Lucerna, ma senza
rendere minimamente verosimile il proprio assunto.
9.
L'appellante
chiede che nel suo fabbisogno minimo sia conteggiato il leasing dell'automobile
(fr. 414.25 mensili), il premio relativo all'assicurazione del mezzo contro
la responsabilità civile (fr. 134.95 mensili) e l'imposta di circolazione
(fr. 41.60 mensili). Il Pretore ha respinto la pretesa con la motivazione
che il costo di un veicolo privato può essere riconosciuto nel fabbisogno minimo,
secondo giurisprudenza, solo qualora il mezzo sia necessario per raggiungere il
posto di lavoro, per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita. AP
1.
abita a pochi minuti a piedi dal luogo di lavoro, non ha problemi di salute
e non esercita il diritto di visita alla figlia J__________. Per le sue
esigenze professionali il Pretore gli ha riconosciuto, ad ogni buon conto, il
costo di un abbonamento generale FFS di fr. 260.– mensili (sentenza impugnata,
consid. 6). Nell'appello l'interessato censura una disparità di trattamento,
facendo valere che nelle medesime circostanze sono stati riconosciuti a AO 1
costi d'automobile per fr. 511.20 mensili, quantunque essa abiti vicinissima al
posto di lavoro. La disuguaglianza è solo apparente.
Si è
visto poc'anzi (consid. 6 in fine) che – diversamente da AO 1 – per l'alloggio AP
1.
spende una cifra oggettivamente al limite dell'accettabile in relazione alle
proprie condizioni finanziarie, ciò di cui occorre tenere conto nel valutare le
altre voci del fabbisogno minimo. È quanto ha fatto il Pretore, il quale non ha
mancato di abbondare riconoscendo tanto a AP 1 quanto a AO 1 spese di trasferta
cui, a rigore, nessuno dei due ex coniugi avrebbe avuto diritto (la
giurisprudenza citata dal Pretore è assolutamente corretta). Non AO 1, che
lavora presso casa e che non deve affrontare spostamenti di rilievo, e nemmeno AP
1, che si trova in sostanza nelle medesime condizioni. Certo, in appello l'interessato
produce una dichiarazione del datore di lavoro che elenca una descrizione dei
compiti da lui assolti fuori sede (doc. C), ma nulla prova che le relative spese
rimangano a suo carico. Quanto al fatto che egli abbia partecipato all'assemblea
generale ordinaria 2008 dell'Associazione ticinese impresari piastrellisti
(doc. D di appello), l'invito non rende lontanamente verosimile una spesa
necessaria per l'esercizio della professione. Il Pretore ha dunque mostrato una
certa generosità verso entrambi gli ex coniugi. Egli non ha trascurato però di
avere palesato comprensione nei confronti di AP 1 già riconoscendo nel
fabbisogno minimo di lui un canone di locazione ai limiti dell'ammissibile. Nelle
spese di trasferta egli ha fatto capo così a magnanimità verso AO 1, cui ha
riconosciuto le spese d'automobile (fr. 511.20 mensili), e a minor
larghezza di vedute verso AP 1, cui ha riconosciuto “solo” la spesa per l'abbonamento
generale del treno (fr. 260.– mensili). Perché tale ragionamento lederebbe la
parità di trattamento non è dato di capire. A ben vedere, esso denota piuttosto
un'attenta ponderazione degli interessi in gioco.
10.
Nel
proprio fabbisogno minimo l'appellante continua a esporre una spesa di fr. 60.–
mensili per il consumo di energia elettrica (memoriale, pag. 9). Come ha già
spiegato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 5 in alto), tale costo rientra
nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. Con tale motivazione l'appellante
non tenta nemmeno di confrontarsi, onde l'irricevibilità dell'appello su questo
punto (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
11.
Da
quanto precede si evince, in sintesi, la situazione che segue:
reddito
dell'appellante fr. 6124.—
reddito
della seconda moglie fr. 120.—
fr.
6244.
— mensili
fabbisogno
minimo di coppia
(sentenza
impugnata, consid. 6 in fine) fr. 3215.— mensili
fabbisogno in
denaro di N__________ fr. 1530.— mensili
fabbisogno
in denaro di P__________ fr. 1355.— mensili
reddito della
prima moglie
(sentenza
impugnata, consid. 7) fr. 3940.— mensili
fabbisogno
minimo della prima moglie
(sentenza
impugnata, consid. 6) fr. 3051.— mensili
fabbisogno in
denaro di J__________ fr. 1995.— mensili.
12.
Per
quanto riguarda il metodo di calcolo volto a definire i contributi alimentari
dell'appellante in favore dei figli, si impongono due precisazioni. Intanto
quella – evidente – per cui gli assegni familiari spettano solo ai rispettivi aventi diritto. Le indennità di fr. 200.–
mensili percepite dall'appellante per N__________
e P__________, di conseguenza, spettano solo a questi ultimi, mentre l'indennità
di fr. 183.– mensili percepita da AO 1 spetta solo a J__________. La seconda
precisazione verte sulla disponibilità economica dell'appellante, che non
consiste nell'intera differenza tra il reddito della nuova famiglia e il
fabbisogno minimo della stessa (come crede il Pretore), salvo obbligare la seconda
moglie a sussidiare anche il mantenimento di figli non suoi. La disponibilità economica
dell'appellante consiste, in realtà, nella mezza eccedenza che deriva
sottraendo dai redditi coniugali il relativo fabbisogno, come risulta in appresso:
reddito di coppia senza assegni familiari fr.
5844.
—
fabbisogno
minimo di coppia fr. 3215.—
eccedenza fr.
2629.
—
mezza
eccedenza fr. 1314.50 mensili.
L'appellante
deve suddividere tale mezza eccedenza equamente fra J__________, N__________ e
P__________, poiché figli aventi un genitore comune hanno
diritto nei confronti di lui a un identico livello di vita e a contributi di
mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi
(DTF 126 III 358 consid. b, 127 III 70 consid. 2b). L'altra
mezza eccedenza coniugale spetta invece a __________ e beneficia solo i figli comuni
N__________ e P__________.
13.
Nelle
condizioni descritte occorre riprendere il calcolo del Pretore, definendo la somma
che l'appellante sarebbe chiamato a coprire se avesse disponibilità sufficienti.
Disponibilità
della madre di J__________:
fr.
3940.
– (reddito) ./. fr. 3051.– (fabbisogno minimo) = fr. 889.– mensili
Quota
scoperta nel fabbisogno in denaro di J__________:
fr.
1995.
– ./. fr. 889.– = fr. 1106.– mensili
Disponibilità
della madre di N__________ e P__________:
fr.
1314.50
mensili
Quota
scoperta nel fabbisogno di N__________ e P__________ insieme:
fr.
1530.
– + fr. 1355.– ./. fr. 1314.50 = fr. 1570.50 mensili
Disponibilità
dell'appellante:
fr.
1314.50
mensili
Quote che l'appellante
sarebbe chiamato a coprire:
fr.
1106.
– (J__________) + fr. 1570.50 mensili (N__________ e P__________) = fr.
2676.50
mensili
L'appellante deve
versare a J__________:
fr.
1314.50
x 1106.– : 2676.50 = fr. 543.20, arrotondati a fr. 545.– mensili,
senza
l'assegno familiare riscosso dalla madre.
L'appellante
deve devolvere a N__________ e P__________ insieme:
fr.
1314.50
x 1570.50 : 2676.50 = fr. 771.30 mensili,
più
gli assegni familiari da lui riscossi.
In
definitiva J__________ fruisce di fr. 1434.– mensili (fr. 889.– compreso l'assegno
familiare, più fr. 545.– mensili), mentre N__________ e P__________ di fr.
2485.80
complessivi (fr. 1314.50, più fr. 771.30, più fr. 400.– di assegni
familiari).
14.
Infine
l'appellante chiede che la riduzione del contributo alimentare per J__________
decorra dal 3 maggio 2007 (come con l'istanza del 6 novembre 2007), ovvero da
quando __________ non percepisce più l'assegno di maternità. Il Pretore,
statuendo il 5 giugno 2008, ha fatto retroagire la modifica dal 1° gennaio 2008
(da fr. 1000.– a fr. 600.– mensili), rispettivamente dal 1° giugno 2008 (fr.
850.
– mensili). AO 1 adduce da parte sua che “qualsiasi retroattività sarebbe comunque contraria al principio
della buona fede”, poiché l'appellante
avrebbe potuto far valere la sua pretesa già nel maggio del 2007. A suo avviso
inoltre ogni retroattività andrebbe compensata con il mancato adeguamento del
contributo all'indice nazionale dei prezzi al consumo, mai rispettato dall'istante.
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che un'azione del genitore
volta alla modifica del contributo alimentare per il figlio (art. 286 cpv. 2
CC) non può beneficiare dell'effetto retroattivo previsto dall'art. 279 cpv. 1
CC, diversamente dall'azione di mantenimento che permette al figlio di chiedere
un contributo alimentare per il futuro e per l'anno precedente l'azione (DTF
127.
III 503). La modifica esplica dunque i suoi effetti, al
più presto, dal momento in cui è presentata la domanda (trattandosi di una sentenza
di divorzio in particolare: DTF 117 II 370 consid. 4c/aa e bb).
Ne segue che in concreto la riduzione del contributo dagli originari fr.
1000.
– a fr. 545.– mensili (assegni familiari non compresi) non può decorrere
prima del 6 novembre 2007. Il Pretore ha fissato la decorrenza dal 1° gennaio
2008.
“data la situazione di ammanco (che rende possibili modifiche retroattive
dell'obbligo alimentare di difficile attuazione) e considerato altresì che il
contributo appena calcolato [si] fonda su un reddito dell'istante conseguibile
solo dopo l'ottenimento della maestria, nel corso del 2008” (sentenza
impugnata, consid. 8 in principio). Con tale motivazione l'appellante non si
confronta. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello va dichiarato
una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5).
15.
Gli oneri dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). In questa sede l'attore chiedeva di ridurre il contributo alimentare per J__________ da
fr. 600.– mensili (dal 1° gennaio 2008), rispettivamente da fr.
850.
– mensili (dal 1° giugno 2008), a fr. 485.– mensili dal maggio del 2007. In
esito all'attuale sentenza ottiene una riduzione a fr. 545.– mensili dal
giugno 2008. Appare equo perciò che nel complesso sopporti un settimo dei
costi e che la controparte gli versi un'indennità ridotta per ripetibili. Gli
oneri dell'appello adesivo seguono invece la soccombenza della convenuta (art.
148.
cpv. 1 CPC), che chiedeva il ripristino del contributo alimentare di fr. 1000.–
mensili per J__________ fissato nella sentenza di divorzio. Quanto agli oneri
di prima sede, il Pretore ha rinunciato a riscuoterne e ha compensato le
ripetibili. L'appellante principale non ha impugnato tale dispositivo. La
compensazione delle ripetibili ha assunto così carattere definitivo.
16.
Circa
la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante principale, l'attribuzione
di adeguate ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto (sentenza
del Tribunale federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3). Sta di fatto
che AO 1 non risulta avere margini di reddito disponibili (tutto l'agio di cui
gode è destinato al mantenimento della figlia) né capitali (doc. 15), ciò che rende
la somma di difficile o impossibile incasso e giustifica sin d'ora la
concessione del beneficio (DTF 122 I 322; cfr. anche DTF 131 III 344 consid.
7). Per le stesse ragioni si giustifica di conferire l'assistenza giudiziaria –
relativamente all'appello principale – anche a AO 1, la cui resistenza alla
richiesta dell'attore era parzialmente legittima. Non entra in linea di conto,
per converso, l'assistenza giudiziaria nella procedura di appello adesivo,
nonostante l'indigenza della convenuta, giacché quel rimedio giuridico era
privo sin dall'inizio di possibilità di successo (art. 1 4cpv. 1 lett. a Lag),
tanto da non essere stato notificato alla controparte (art. 313bis CPC).
17.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'odierna
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata
è così riformato:
Il dispositivo n. 2 della sentenza di
divorzio emanata fra le parti il 12 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di
Riviera è modificato nel senso che il contributo alimentare dovuto da AP 1 alla
figlia J__________ è fissato in fr. 545.– mensili dal 1° gennaio 2008, non
compreso l'assegno familiare percepito dalla madre. Per il resto la sentenza di
divorzio rimane invariata.
II. Gli
oneri dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti per un settimo a carico dell'appellante principale e per il resto a
carico della convenuta, che rifonderà all'appellante principale fr. 2000.– per ripetibili
ridotte.
III. AP 1 è ammesso
al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA
1.
IV. AO 1 è
ammessa, in sostituzione processuale della figlia J__________, al beneficio
dell'assistenza giudiziaria nella procedura di appello principale con il gratuito
patrocinio dell'avvPA 2.
V. L'appello
adesivo è respinto.
VI. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.
VII. La
richiesta di assistenza giudiziaria per la procedura di appello adesivo è respinta.
VIII. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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