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Decisione

11.2008.69

Protezione del figlio: curatela "di paternità" e curatela "di mantenimento" del caso in cui la madre viva in concubinato stabile

14 febbraio 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori affermano di essere pienamente in grado di assicurare il mantenimento

della figlia, l'uno indipendentemente dall'altro, né AP 2 ha mai rifiutato alcun contributo alimentare per la bambina. Non si giustificava quindi la nomina

di alcun curatore, tanto meno considerando che il loro concubinato è stabile e

accudiscono insieme A__________. In realtà – essi soggiungono – l'Autorità di

vigilanza sulle tutele avrebbe dovuto chiarire i fatti d'ufficio, non

sanzionarli per avere disatteso le convocazioni della Commissione tutoria

regionale. Per di più, l'intervento di un curatore che salvaguardia il diritto

del minorenne al mantenimento è discriminatorio nei confronti di coppie non

sposate, come discriminatorio è l'art. 298a CC che impone l'approvazione

dell'autorità tutoria per ottenere in simili circostanze l'autorità parentale

in comune. Nella fattispecie la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto quindi

astenersi dal designare un curatore e l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe

dovuto accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata.

7. L'autorità

tutoria, a richiesta della nubile gravida o tosto che sia informata del parto,

nomina al nascituro o all'infante un curatore che provveda all'accertamento

della filiazione paterna e consigli e assista la madre nel modo richiesto dalle

circostanze (art. 309 cpv. 1 CC). Di regola

il curatore è incaricato anche di far valere i diritti del nascituro o del minorenne al mantenimento (Breitschmid in: Basler Kommentar,

ZGB I, 3ª edizione, n. 8 in

principio ad art. 308 CC), nel qual caso ci si trova di fronte a una curatela combinata

(art. 309 e 308 cpv. 2 CC), sicché il curatore può promuovere un'azione di

paternità combinata con un'azione di mantenimento (art. 280 cpv. 3 CC). Poco

importa che la madre nubile viva sola o in concubinato: la curatela di

paternità va designata per legge “tosto che l'autorità tutoria sia informata

del parto”, ove per “tosto” si intende – secondo una prassi invalsa a livello

nazionale – il lasso di un mese (Breitschmid,

op. cit., n. 5 ad art. 309 con richiami), che taluni autori vorrebbero

vedere portato a due o tre mesi (Meier

in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 ad art. 309 con rinvii di

dottrina). Il concubinato della madre non garantisce al figlio, in effetti, gli

stessi diritti che ha il figlio di genitori sposati (a cominciare dalla

presunzione di paternità secondo gli art. 255 segg. CC).

8. Ove

invece il figlio di una donna non sposata sia già stato riconosciuto dal padre,

l'autorità tutoria si adopera direttamente per salvaguardarne i diritti alimentari,

invitando i genitori a sottoscrivere un contratto di mantenimento. Se non

riesce o i genitori non collaborano essa nomina un curatore giusta l'art. 308

cpv. 2 CC, incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio (curatore “di

mantenimento”: Breitschmid, op.

cit., n. 10 ad art. 308 CC). Secondo taluni autori l'autorità tutoria deve

usare riserbo nella nomina di un curatore se i genitori vivono in concubinato

stabile e intendono ottenere l'autorità parentale in comune sul figlio (art.

298a CC), potendosi presumere allora che un contratto di mantenimento possa

essere stipulato in breve tempo o almeno in ogni tempo (Meier, op. cit., n. 18 ad art. 308 con rinvii). Tale non sembra

essere l'orientamento della giurisprudenza (DTF 111 II 7 consid. 2c). Sia come

sia, il mero fatto che la madre versi in ottime condizioni finanziarie ancora

non dispensa l'autorità tutoria dal promuovere un contratto di mantenimento,

giacché il figlio ha un diritto proprio al mantenimento non solo nei confronti di

lei, ma di entrambi i genitori (Breitschmid,

op. cit., n. 10 in fine ad art. 308 CC). E anche qualora la madre reputi inutile

Considerandi

la nomina di un curatore perché intenda agire essa medesima nei confronti del

padre a tutela dei diritti alimentari del figlio, l'autorità tutoria deve rinunciare

alla nomina di un curatore solo dopo avere valutato attentamente la situazione

(Breitschmid, loc. cit.).

9.

Nella

misura in cui sostengono di essere pienamente in grado di assicurare il mantenimento

della figlia, l'uno indipendentemente dall'altro, sottolineando che AP 2 non ha

mai rifiutato alcun contributo alimentare per la bambina, gli appellanti si

valgono – dopo quanto si è appena visto – di una tesi che cade nel vuoto. Anche

il figlio di genitori che vivono in concubinato ha un diritto proprio al

mantenimento nei confronti di entrambi i genitori. E se i genitori dovessero

separarsi egli si troverebbe svantaggiato rispetto a un figlio di genitori

sposati, poiché il concubinato è una semplice relazione di fatto e nessun giudice

inter­viene a quel momento. Per garantire le pretese del figlio in simile eventualità

occorre dunque un contratto di mantenimento approvato dall'autorità tutoria

(art. 287 CC) o dal giudice (art. 279 CC) oppure una sentenza che fissi

contributi ali­mentari (DTF 111 II 6 consid. 2b). Contrariamente a quanto crede

l'Autorità di vigilanza sulle tutele, anche nel caso di genitori concubini che

versano in ottime condizioni economiche l'autorità tutoria deve attivarsi così in

favore del figlio e adoperarsi per la firma di un contratto di mantenimento.

Certo, secondo gli autori cui si è alluso dianzi un concubinato stabile dovrebbe

evitare l'intervento dell'autorità tutoria. Non tuttavia perché si possa

soprassedere in circostanze del genere alla protezione del figlio, ma perché di

regola in caso di concubinato stabile i genitori accondiscendono a equiparare

la protezione del loro figlio a quella di un figlio di genitori sposati (cfr. Breitschmid, op. cit., n. 10 in principio ad art. 308 CC). Il contratto di mantenimento può limitarsi allora a disciplinare il

mantenimento del figlio in caso di separazione. Se i genitori tuttavia rifiutano

di regolare il mantenimento del figlio, la nomina di un curatore “di mantenimento”

diventa inevitabile (Meier, op.

cit., n. 18 in fine ad art. 308 CC).

10.

Nella

fattispecie è pacifico che il concubinato dei ricorrenti è stabile, quand'anche

l'autorità parentale sulla figlia risulti detenuta dalla sola madre. Il

problema è ch'essi rifiutano ogni contratto di mantenimento e la madre non ha

alcuna intenzione – a maggior ragione – di agire essa medesima nei confronti

del padre. Entrambi gli appellanti invocano la loro privatezza, la difesa della

loro personalità e la parità di trattamento nei confronti di coppie sposate, ma

sulla protezione di A__________ non spendono una parola. Eppure la figlia ha un

suo proprio diritto al mantenimento anche nei confronti del padre, non solo

della madre (per quanto facoltosa essa possa essere), e va debitamente protetta

nel caso in cui i genitori si separino. La stessa corrente di dottrina che vede

nel concubinato stabile dei genitori un motivo per evitare l'intervento

dell'autorità tutoria ammette, del resto, che qualora i genitori rifiutino di

regolare il mantenimento del figlio la nomina di un curatore “di mantenimento” diventa

inevitabile. Ne segue che, seppure per motivi diversi da quelli addotti nella decisione

impugnata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, nel caso specifico la Commissione

tutoria regionale ha agito correttamente. Quanto non ha più senso oggi è designare

un curatore ticinese, gli appellanti risiedendo ormai nel Canton __________,

dove andrà promossa l'eventuale azione di mantenimento in favore della figlia (art.

26.

CPC). Conviene quindi annullare il dispositivo n. 2 della decisione emanata

dalla Commissione tutoria regionale, la quale valuterà se non sia il caso di

demandare la scelta del curatore all'autorità tutoria per il Comune di __________,

cui incomberà altresì di eseguire la decisione (sopra, consid. 3 in fine).

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese). Nulla muta l'annullamento del dispositivo n. 2 della

decisione presa dalla Commissione tutoria regionale, che non si deve a errori

di quest'ultima, ma alla circostanza che in pendenza di appello gli interessati

hanno essi medesimi cambiato domicilio. Non si pone invece problema di ripetibili,

il curatore non avendo formulato osservazioni all'appello.

12.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano

federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi

protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile

(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione

impugnata è così riformata:

Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso

che il dispositivo n. 2 della decisione emanata il 7 marzo 2007 dalla

Commissione tutoria regionale 8 è annullato.

Per

il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido.

3. Intimazione:

–;

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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