11.2008.69
Protezione del figlio: curatela "di paternità" e curatela "di mantenimento" del caso in cui la madre viva in concubinato stabile
14 febbraio 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2008.69
Data decisione, Autorità:
14.02.2012, ICCA
Titolo:
Protezione del figlio: curatela "di paternità" e curatela "di mantenimento" del caso in cui la madre viva in concubinato stabile
CURATELA VERSO IL FIGLIO
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 308 cpv. 2 CC
art. 309 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2008.69
Lugano,
14 febbraio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 101.2007/R.26.2007
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP
1 e AP 2 ora in
(patrocinati
dall'avv. PA 1)
alla
Commissione
tutoria regionale 8, Pregassona
per quanto riguarda la nomina dell'
avv. CO 2,
a curatore della figlia
AP 1 (2006);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 19 maggio 2008 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione
emessa il 28 aprile 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 agosto 2006 AP 1 (1965) ha dato alla luce una bambina, A__________,
che è stata riconosciuta da AP 2 (1960). Il 5 settembre 2006 la Commissione
tutoria regionale 8 ha informato i genitori di voler nominare alla figlia un
curatore per salvaguardarne il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC), precisando
che avrebbe rinunciato alla misura se essi si fossero sposati a breve oppure
avessero firmato una convenzione alimentare. La Commissione tutoria regionale ha
ribadito le proprie intenzioni il 19 settembre 2006, convocando i genitori. Questi
hanno comunicato il 9 ottobre 2006 di non voler partecipare all'incontro per
questioni di privatezza. La Commissione tutoria regionale ha insistito, ma
senza esito.
B. Con
decisione del 7 marzo 2007 la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore
di A__________ una curatela, designando in qualità di curatore l'CO 2 con l'incarico
di far valere i diritti della minorenne al mantenimento. Contro tale decisione AP
1 e AP 2 hanno ricorso il 9 marzo 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele.
Invitati a completare
l'esposto, essi hanno ottemperato il 26 marzo 2007. Nelle sue
osservazioni del 30 marzo 2007 la Commissione tutoria regionale si è confermata
nella propria decisione. Statuendo il 28 aprile 2008, l'Autorità di vigilanza
sulle tutele ha respinto il ricorso, ponendo gli oneri processuali di
fr. 100.– a carico dei ricorrenti.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello
del
19 maggio 2008 in cui chiedono che la decisione impugnata sia riformata
nel senso di accogliere il loro ricorso, di annullare la decisione presa dalla
Commissione tutoria regionale e di porre gli oneri processuali a carico del
Cantone Ticino, tenuto a rifondere loro fr. 5000.– per ripetibili. Essi postulano
inoltre la condanna del Cantone Ticino al pagamento degli oneri di appello e di
ripetibili per fr. 4000.–. Invitati a esprimersi, la Commissione tutoria
regionale e l'CO 2 sono rimasti silenti. In pendenza di appello, il 31 luglio
2010, AP 1 e AP 2 si sono trasferiti insieme con la figlia a __________, nel Canton
__________.
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino
al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni a questa Camera
(vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura
era quella degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per
analogia – dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1).
Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Gli appellanti producono in questa sede la dichiarazione fiscale
2006 della stessa AP 1. Il mezzo di prova è ammissibile (l'art. 424a
cpv. 2 CPC ticinese). Non sono proponibili invece le generiche richieste di
prova (“doc.”, “testi”) posposte dagli appellanti a ogni punto del memoriale.
Un ricorso davanti al terzo grado di giudizio non è una petizione, nel senso
che gli interessati avrebbero dovuto indicare con un minimo di precisione quali
fatti intendessero dimostrare e con quali prove. Quanto al richiamo dell'incarto
fiscale degli appellanti dall'Ufficio circondariale di tassazione, il carteggio
appare superfluo per il giudizio. Sotto questo profilo la documentazione agli
atti – che comprende il fascicolo integrale dell'Autorità di vigilanza sulle
tutele e quello della Commissione tutoria regionale – è senza dubbio
sufficiente ai fini della decisione.
3. Il
31 luglio 2010 gli appellanti si sono trasferiti da __________ a __________.
Ora, l'art. 315 cpv. 1 CC prevede che abilitate a ordinare misure protettrici
del figlio sono le autorità al domicilio di quest'ultimo. In applicazione
dell'art. 25 CC il domicilio del figlio corrisponde a quello dei genitori o, se
essi non hanno un domicilio comune, al domicilio del genitore che detiene la
custodia parentale (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 e n. 27 agli
art. 315/315a/315b). Decisivo è il
domicilio all'apertura del procedimento. Successivi cambiamenti non influiscono
sulla competenza per territorio dell'autorità (Breitschmid,
op. cit., n. 18 agli art. 315/315a/315b CC; Meier in: Commentaire
romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 5 ad art. 315/315a/315b).
Il fatto che in pendenza di appello gli interessati abbiano lasciato il Cantone
Ticino non rende quindi senza oggetto il procedimento a protezione del figlio. Se
mai spetterà all'autorità del nuovo domicilio eseguire,
ove fosse confermata, la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale
8 (Breitschmid, loc. cit.).
4. Nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato che, dandosi
genitori non sposati, la Commissione tutoria regionale è tenuta a sollecitare
la stipulazione di un contratto di mantenimento in favore del figlio. Se un
genitore rifiuta, essa ne salvaguarda i diritti attraverso la nomina di un
curatore in virtù dell'art. 308 cpv. 2 CC. A tale nomina essa può soprassedere
solo qualora risulti chiaro che la madre, detentrice dell'autorità parentale, è
in grado di rappresentare adeguatamente il figlio e di provvedere da sé al
sostentamento. Nel caso in esame – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza sulle
tutele – i genitori hanno rifiutato alla Commissione tutoria regionale ogni
collaborazione, sicché la nomina di un curatore si rendeva inevitabile. Per
l'Autorità di vigilanza sulle tutele “non cambia nulla” il fatto che AP 1, titolare
di una fiduciaria finanziaria e della proprietà per piani in cui vive, sia in
grado di rappresentare debitamente la figlia e di assicurarne il sostentamento.
Tale circostanza avrebbe potuto “mutare gli eventi”, secondo l'Autorità di
vigilanza sulle tutele, se fosse stata addotta davanti alla Commissione tutoria
regionale, a uno degli incontri andati deserti. La Commissione tutoria regionale
non avendo ottenuto dai genitori alcun riscontro, nella fattispecie il ricorso
contro la nomina del curatore andava quindi respinto.
5. Da
quest'ultima motivazione, manifestamente erronea, va subito sgombrato il campo.
L'art. 57 cpv. 1 LPAmm, applicabile dall'Autorità di vigilanza sulle tutele per
il rinvio figurante all'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, dispone che in un ricorso possono
essere allegati fatti nuovi, possono essere invocati nuovi mezzi di prova e può
essere censurato ogni accertamento errato o incompleto della fattispecie. Tale norma
è in logica coerenza con il principio inquisitorio che informa la procedura
amministrativa. In concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele non poteva
quindi respingere il ricorso per avere, AP 1, invocato il fatto nuovo di essere
titolare di una fiduciaria finanziaria e della proprietà per piani in cui
vive, sostenendo di poter rappresentare debitamente la figlia e di assicurarne
il sostentamento. Essa poteva tenere conto se mai a livello di spese processuali
della circostanza che i ricorrenti avrebbero potuto far valere le loro ragioni già
davanti alla Commissione tutoria regionale, evitando una via di ricorso, ma non
poteva rifiutarsi di considerare l'argomentazione addotta. Ciò premesso, una
decisione non va annullata solo perché è motivata in modo erroneo. Determinante
è il risultato. Se esso è corretto, l'autorità superiore procede a una
sostituzione dei motivi.
6. Nell'appello
Fatti
i genitori affermano di essere pienamente in grado di assicurare il mantenimento
della figlia, l'uno indipendentemente dall'altro, né AP 2 ha mai rifiutato alcun contributo alimentare per la bambina. Non si giustificava quindi la nomina
di alcun curatore, tanto meno considerando che il loro concubinato è stabile e
accudiscono insieme A__________. In realtà – essi soggiungono – l'Autorità di
vigilanza sulle tutele avrebbe dovuto chiarire i fatti d'ufficio, non
sanzionarli per avere disatteso le convocazioni della Commissione tutoria
regionale. Per di più, l'intervento di un curatore che salvaguardia il diritto
del minorenne al mantenimento è discriminatorio nei confronti di coppie non
sposate, come discriminatorio è l'art. 298a CC che impone l'approvazione
dell'autorità tutoria per ottenere in simili circostanze l'autorità parentale
in comune. Nella fattispecie la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto quindi
astenersi dal designare un curatore e l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe
dovuto accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata.
7. L'autorità
tutoria, a richiesta della nubile gravida o tosto che sia informata del parto,
nomina al nascituro o all'infante un curatore che provveda all'accertamento
della filiazione paterna e consigli e assista la madre nel modo richiesto dalle
circostanze (art. 309 cpv. 1 CC). Di regola
il curatore è incaricato anche di far valere i diritti del nascituro o del minorenne al mantenimento (Breitschmid in: Basler Kommentar,
ZGB I, 3ª edizione, n. 8 in
principio ad art. 308 CC), nel qual caso ci si trova di fronte a una curatela combinata
(art. 309 e 308 cpv. 2 CC), sicché il curatore può promuovere un'azione di
paternità combinata con un'azione di mantenimento (art. 280 cpv. 3 CC). Poco
importa che la madre nubile viva sola o in concubinato: la curatela di
paternità va designata per legge “tosto che l'autorità tutoria sia informata
del parto”, ove per “tosto” si intende – secondo una prassi invalsa a livello
nazionale – il lasso di un mese (Breitschmid,
op. cit., n. 5 ad art. 309 con richiami), che taluni autori vorrebbero
vedere portato a due o tre mesi (Meier
in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 ad art. 309 con rinvii di
dottrina). Il concubinato della madre non garantisce al figlio, in effetti, gli
stessi diritti che ha il figlio di genitori sposati (a cominciare dalla
presunzione di paternità secondo gli art. 255 segg. CC).
8. Ove
invece il figlio di una donna non sposata sia già stato riconosciuto dal padre,
l'autorità tutoria si adopera direttamente per salvaguardarne i diritti alimentari,
invitando i genitori a sottoscrivere un contratto di mantenimento. Se non
riesce o i genitori non collaborano essa nomina un curatore giusta l'art. 308
cpv. 2 CC, incaricato di far valere in giudizio i diritti del figlio (curatore “di
mantenimento”: Breitschmid, op.
cit., n. 10 ad art. 308 CC). Secondo taluni autori l'autorità tutoria deve
usare riserbo nella nomina di un curatore se i genitori vivono in concubinato
stabile e intendono ottenere l'autorità parentale in comune sul figlio (art.
298a CC), potendosi presumere allora che un contratto di mantenimento possa
essere stipulato in breve tempo o almeno in ogni tempo (Meier, op. cit., n. 18 ad art. 308 con rinvii). Tale non sembra
essere l'orientamento della giurisprudenza (DTF 111 II 7 consid. 2c). Sia come
sia, il mero fatto che la madre versi in ottime condizioni finanziarie ancora
non dispensa l'autorità tutoria dal promuovere un contratto di mantenimento,
giacché il figlio ha un diritto proprio al mantenimento non solo nei confronti di
lei, ma di entrambi i genitori (Breitschmid,
op. cit., n. 10 in fine ad art. 308 CC). E anche qualora la madre reputi inutile
Considerandi
la nomina di un curatore perché intenda agire essa medesima nei confronti del
padre a tutela dei diritti alimentari del figlio, l'autorità tutoria deve rinunciare
alla nomina di un curatore solo dopo avere valutato attentamente la situazione
(Breitschmid, loc. cit.).
9.
Nella
misura in cui sostengono di essere pienamente in grado di assicurare il mantenimento
della figlia, l'uno indipendentemente dall'altro, sottolineando che AP 2 non ha
mai rifiutato alcun contributo alimentare per la bambina, gli appellanti si
valgono – dopo quanto si è appena visto – di una tesi che cade nel vuoto. Anche
il figlio di genitori che vivono in concubinato ha un diritto proprio al
mantenimento nei confronti di entrambi i genitori. E se i genitori dovessero
separarsi egli si troverebbe svantaggiato rispetto a un figlio di genitori
sposati, poiché il concubinato è una semplice relazione di fatto e nessun giudice
interviene a quel momento. Per garantire le pretese del figlio in simile eventualità
occorre dunque un contratto di mantenimento approvato dall'autorità tutoria
(art. 287 CC) o dal giudice (art. 279 CC) oppure una sentenza che fissi
contributi alimentari (DTF 111 II 6 consid. 2b). Contrariamente a quanto crede
l'Autorità di vigilanza sulle tutele, anche nel caso di genitori concubini che
versano in ottime condizioni economiche l'autorità tutoria deve attivarsi così in
favore del figlio e adoperarsi per la firma di un contratto di mantenimento.
Certo, secondo gli autori cui si è alluso dianzi un concubinato stabile dovrebbe
evitare l'intervento dell'autorità tutoria. Non tuttavia perché si possa
soprassedere in circostanze del genere alla protezione del figlio, ma perché di
regola in caso di concubinato stabile i genitori accondiscendono a equiparare
la protezione del loro figlio a quella di un figlio di genitori sposati (cfr. Breitschmid, op. cit., n. 10 in principio ad art. 308 CC). Il contratto di mantenimento può limitarsi allora a disciplinare il
mantenimento del figlio in caso di separazione. Se i genitori tuttavia rifiutano
di regolare il mantenimento del figlio, la nomina di un curatore “di mantenimento”
diventa inevitabile (Meier, op.
cit., n. 18 in fine ad art. 308 CC).
10.
Nella
fattispecie è pacifico che il concubinato dei ricorrenti è stabile, quand'anche
l'autorità parentale sulla figlia risulti detenuta dalla sola madre. Il
problema è ch'essi rifiutano ogni contratto di mantenimento e la madre non ha
alcuna intenzione – a maggior ragione – di agire essa medesima nei confronti
del padre. Entrambi gli appellanti invocano la loro privatezza, la difesa della
loro personalità e la parità di trattamento nei confronti di coppie sposate, ma
sulla protezione di A__________ non spendono una parola. Eppure la figlia ha un
suo proprio diritto al mantenimento anche nei confronti del padre, non solo
della madre (per quanto facoltosa essa possa essere), e va debitamente protetta
nel caso in cui i genitori si separino. La stessa corrente di dottrina che vede
nel concubinato stabile dei genitori un motivo per evitare l'intervento
dell'autorità tutoria ammette, del resto, che qualora i genitori rifiutino di
regolare il mantenimento del figlio la nomina di un curatore “di mantenimento” diventa
inevitabile. Ne segue che, seppure per motivi diversi da quelli addotti nella decisione
impugnata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, nel caso specifico la Commissione
tutoria regionale ha agito correttamente. Quanto non ha più senso oggi è designare
un curatore ticinese, gli appellanti risiedendo ormai nel Canton __________,
dove andrà promossa l'eventuale azione di mantenimento in favore della figlia (art.
26.
CPC). Conviene quindi annullare il dispositivo n. 2 della decisione emanata
dalla Commissione tutoria regionale, la quale valuterà se non sia il caso di
demandare la scelta del curatore all'autorità tutoria per il Comune di __________,
cui incomberà altresì di eseguire la decisione (sopra, consid. 3 in fine).
11.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). Nulla muta l'annullamento del dispositivo n. 2 della
decisione presa dalla Commissione tutoria regionale, che non si deve a errori
di quest'ultima, ma alla circostanza che in pendenza di appello gli interessati
hanno essi medesimi cambiato domicilio. Non si pone invece problema di ripetibili,
il curatore non avendo formulato osservazioni all'appello.
12.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano
federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi
protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione
impugnata è così riformata:
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso
che il dispositivo n. 2 della decisione emanata il 7 marzo 2007 dalla
Commissione tutoria regionale 8 è annullato.
Per
il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione:
–;
–
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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