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Decisione

11.2008.7

Modifica di una rendita d'indigenza fondata sull'art. 152 vCC per minor reddito dell'obbligato e nuovo matrimonio

17 marzo 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i sacrifici da lei compiuti per trovare un lavoro meglio remunerato (quantunque

gravoso, data l'età e i problemi di salute che la affliggono) e le difficoltà incontrate

nel sopperire a sé medesima, la rendita d'indigenza essendo insufficiente, e

ciò mentre l'attore vive in casa propria, senza aggravi ipotecari e dispone,

oltre che di entrate stabili, di averi bancari per fr. 132 288.–. A suo

parere, pertanto, non sono adempiuti i presupposti per ridurre la rendita a suo

favore, tanto meno con effetto retroattivo.

5.In merito al proprio fabbisogno l'appellante

non censura il calcolo del Pretore, sicché quanto essa allega circa le ridotte

dimensioni del suo appartamento poco sussidia. Essa contesta invece il fab­bisogno

minimo dell'ex marito, sostenendo in particolare che i costi per l'alloggio e l'assicurazione

dell'immobile non sono documentati e che le spese per l'elettricità sono già

comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. Le censure sono fondate.

L'importo di fr. 600.– mensili indicato dall'attore nella petizione a titolo di

spese diverse per la sua casa (comprese le tasse, le assicurazioni, la

manutenzione e il riscaldamento) e quello di fr. 88.– mensili per spese di

assicurazione dell'immobile – entrambi contestati dalla convenuta (risposta,

pag. 5) – non trovano alcun riscontro agli atti. Gli unici dati al proposito

emergono della dichiarazione fiscale 2005, in cui l'attore ha esposto una deduzione

forfetaria di fr. 1381.– (25% del valore locativo) per “spese di gestione,

amministrazione e manutenzione”, indicando come costo effettivo il premio dell'assicurazione

di fr. 411.– (dichiarazione d'imposta 2005, modulo 7 a tergo, nell'incarto

fiscale richiamato). In mancanza d'altro ci si attiene a tali cifre, onde

fr.

115.– mensili per la casa e fr. 34.25 per l'assicurazione dello

stabile.

A ciò occorre ancora aggiungere

il presumibile costo del riscaldamento, come pure le tasse per i rifiuti e le canalizzazioni,

prudentemente valutati in complessivi fr. 200.– mensili, mentre non risulta che

la proprietà sia gravata di oneri ipotecari. Avesse inteso far valere costi

maggiori, del resto, l'attore avrebbe dovuto recare le prove necessarie. Per

quanto concerne poi l'importo di fr. 100.– per l'elettricità, esso è già

compreso nel minimo esisten­ziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141),

ragione per cui non si giustifica di conteggiarlo in

doppio. Nelle circostanze descritte il fabbisogno minimo dell'attore e della

nuova moglie va stabilito in fr. 3030.– mensili (arrotondati). Considerato il

supplemento fisso del 20% che in virtù dell'art. 152

vCC andava riconosciuta al debitore di una rendita d'indigenza (DTF 123 III 4

consid. 3b/bb, 121 III 49; Rep. 1996 pag. 133 consid. 3 con rimandi), il

fabbisogno “allargato” dell'attore e della sua nuova moglie risulta così di fr.

3636.– mensili.

6. Le

entrate dell'attore e della convenuta accertate dal Pretore non sono litigiose.

Indiscusso è inoltre che la seconda moglie dell'attore non consegue reddito

(dichiarazione d'imposta 2005, modulo 1, nell'incarto fiscale richiamato). L'appellante

si duole che il Pretore abbia trascurato la capacità lucrativa di lei. Il che è

vero, ma come si vedrà oltre (consid. 9), non influisce sull'esito del giudizio.

Non giova dunque attardarsi in proposito.

7. Ciò

posto, rispetto al momento in cui la rendita d'indigenza è stata fissata, dal

profilo dei redditi e dei fabbisogni la situazione delle parti è la seguente:

reddito

dell'attore (non contestato) fr. 4483.––

reddito

della seconda moglie fr.

–.––

fr.

4483.— mensili

fabbisogno

minimo “allargato” della coppia (consid. 5) fr. 3636.–– mensili

eccedenza

della coppia fr. 847.––

mensili

mezza

eccedenza dell'attore fr. 423.50

mensili

reddito della

convenuta (non contestato) fr. 2100.—

fabbisogno

minimo della convenuta (non contestato) fr. 2905.—

ammanco

della convenuta fr. 805.––

mensili.

Ne segue

che, come il Pretore ha constatato nella sentenza impugnata, la convenuta versa

tuttora nell'indigenza, il suo ammanco non essendo coperto dalla rendita di

fr. 764.15 mensili (fr. 700.– adeguati al rincaro, da 102.5 punti nel

marzo del 1995 a 111.9 punti nel marzo del 2007, quando il Pretore ha statuito).

L'attore da parte sua ha visto diminuire le proprie entrate e in seguito al

nuovo matrimonio ha una disponibilità di soli fr. 423.50 mensili. La questione

Considerandi

è ancora di sapere se egli non pos­sa migliorare la sua capacità di reddito,

rispettivamente se la convenuta non possa fare altrettanto.

8.

L'appellante

ricorda che senza una specifica formazione professionale essa è dovuta emigrare

in __________, dove ha trovato lavoro come venditrice in un negozio d'aeroporto.

Essa afferma che alla sua età e con i problemi di salute che la affliggono non le

è possibile guadagnare di più. La tesi è verosimile. Già il giudice del divorzio

aveva formulato una prognosi sfavorevole sulla potenzialità lucrativa di lei

(doc. A: sentenza dell'8 marzo 1995, pag. 4 in basso). Del resto nemmeno l'attore

ha mai spiegato come ed esercitando quale mestiere essa potrebbe – o avrebbe

potuto – migliorare le sue condizioni economiche. Quanto all'appellato, la

situazione è sostanzialmente analoga, giacché AO 1 è ormai al beneficio della

pensione e il reddito di lui è diminuito, come l'appellante medesima riconosce,

da fr. 5000.– a fr. 4483.30 mensili. Nelle circostanze descritte rimane da

esaminare se l'una o l'altra parte non possa far capo a sostanza propria. La

giurisprudenza ha già avuto modo di precisare invero che, dandosene gli

estremi, il debitore di un contributo alimentare può anche essere tenuto a

intaccare il proprio capitale qualora i suoi redditi non bastino per adempiere l'obbligo

di mantenimento (DTF 129 III 9 consid. 3.1.7; RtiD II-2007 pag. 672 consid. 4

con numerosi rimandi).

Nella

fattispecie l'appellante, salvo un'assicurazione sulla vita che alla luce del

premio annuo appare di modesta entità (doc. 11), non risulta possedere sostanza

(act. V: interrogatorio formale, risposte n. 8 e 9), tant'è che fatica a far

fronte ai propri oneri correnti, come dimostrano i solleciti di pagamento agli

atti (doc. 4, 7 e 16). L'attore dispone invece di averi bancari per non meno di

fr. 132 287.– (dichiarazione d'imposta 2005, modulo 2 nell'incarto fiscale

richiamato), oltre che di una casa d'abitazione (non ipotecata). Ora, per

continuare a erogare la rendita d'indigenza mancano all'attore fr. 340.65

mensili, ossia fr. 4087.80 annui (sopra, consid. 7 in fine). Al momento della

litispendenza egli aveva 60 anni e l'ex moglie 56. Per stanziare fr. 4087.80

annui vita natural durante gli occorrevano così fr. 65 109.– (fattore di capitalizzazione

15.

: Stauffer/Schätzle, Manuel

de capitalisation, 5ª edizione, pag. 263 segg.; Tables de capitalisation, 5ª edizio­ne,

pag. 347 tavola 25; cfr. RtiD II-2008 pag. 620 consid. c). Poteva quindi finanziare

l'elargizione della rendita destinando a tale scopo la metà dei suoi averi

bancari. Certo, il sacrificio è notevole. Se si considera però che la rendita non

copre nemmeno il fabbisogno minimo della convenuta (sopra, consid. 7), la quale

continua a trovarsi in gravi ristrettezze, equitativamente l'attore deve essere

chiamato a tale sforzo (art. 4 CC). L'appello risulta provvisto così di buon

diritto.

9.

L'attore

non deve perdere di vista, per altro, la situazione della seconda moglie. Già il cessato diritto del divorzio stabiliva che il nuovo coniuge di un debitore alimentare aveva il dovere di assistere

quest'ultimo nel­l'adempimento dei propri obblighi contributivi verso l'ex

coniuge o i figli (art. 159 cpv. 3 vCC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3 e/aa con riferimenti; Lüchinger/Geiser

in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 14 ad art.

153.

vCC; Bräm in: Zürcher

Kommentar, edizione 1998, n. 140 e 146 ad art. 159 vCC). Dandosene le premesse, pertanto, egli poteva anche essere tenuto a

estendere o a ripren­dere un'attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con

rinvii; RtiD II-2006 pag. 693 n. 42c consid. 4), oppure doveva accontentarsi

di un tenore di vita meno elevato per consentire al debitore alimentare di

adempiere i propri obblighi (DTF 79 II 141 in alto; cfr. in ambito

esecutivo: DTF 115 III 106 consid. 3b con rimandi). Nella

fattispecie la seconda moglie dell'attore si vede garantire il proprio

fabbisogno minimo (maggiorato del 20%) e ha diritto a una mezza eccedenza di

fr. 423.50 mensili (sopra, consid. 7). Si accontentasse di un livello di vita

più modesto, rinunciando a parte della sua mezza eccedenza, il marito non dovrebbe

neppure attingere ai propri risparmi (sopra, consid. 8). Ridurre la rendita

d'indigenza a una convenuta che già versa nel bisogno in circostanze del genere

non sarebbe equo. Una volta di più la sentenza impugnata non resiste dunque alla

critica.

10.

Per quanto riguarda l'adeguamento

della rendita d'indigenza al rincaro, il Pretore l'ha riconosciuto nella stessa

misura in cui ne beneficino le rendite del debitore. Egli ha ritenuto che, contrariamente

alla situazione data al momento del divorzio, le entrate dell'attore non

possono più presumersi ancorate sistematicamente all'indice nazionale dei

prezzi al consumo, com'era il caso per lo stipendio. L'appellante chiede che sia

mantenuto l'indicizzazione automatica stabilita da questa Camera nella sentenza

del 22 novembre 1996, ma non si confronta con la motivazione del Pretore. Anzi,

essa neppure contesta la clausola adottata dal primo giudice, definita corretta

(appello, pag. 10 verso l'alto). Privo di motivazione, al riguardo l'appello va

dunque dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

Si aggiunga che le rendite di vecchiaia sono adeguate al rincaro, di regola,

solo ogni due anni (art. 33ter LAVS)

e le pensioni ogni tre (art. 36 LPP). Il nuovo criterio di adeguamento al

rincaro vale ad ogni modo, di tutta evidenza, solo per gli adattamenti

successivi all'emanazione della sentenza impugnata.

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC). Equitativamente si rinuncia nondimeno a riscuotere l'esigua quota

di spese che graverebbe la convenuta, la quale vede respingere il suo appello soltanto

sulla modalità di adeguamento al rincaro. AO 1, che ha proposto di respingere l'appello,

rifonderà alla controparte un'in­dennità per ripetibili lievemente ridotta. L'esito

dell'attuale giudizio impone altresì di intervenire sul riparto della tassa di

giustizia e delle spese di primo grado, che segue identico criterio. Per quanto

attiene alle ripetibili, l'appellante chiede di tenere conto anche delle spese

di fr. 2727.50 da lei sopportate per tradurre dall'olandese i documenti prodotti

(appello, pag. 10 in basso), richiesta – sottolinea – formulata anche nel

memoriale conclusivo (pag. 8 a metà). In effetti i costi di traduzione rientrano

fra “le spese indispensabili causate dal processo” a norma dell'art. 150 CPC. L'esborso,

comprovato (fattura con ricevuta postale allegata alla lettera 14 marzo 2007

della convenuta, nel fascicolo “corrispondenza”), va pertanto preso in

considerazione nella commisurazione dell'indennità per ripetibili di prima sede.

12.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata

è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta, nel senso che la rendita d'indigenza dovuta

da AO 1 a AP 1 in virtù della sentenza emessa il 22 novembre 1996 dalla prima

Camera civile del Tribunale d'ap­pello sarà adeguata al rincaro, a valere

dall'emanazione del presente giudizio, nella stessa misura in cui beneficiano

dell'adeguamento al rincaro i redditi del debitore.

Per

il resto la petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia ridotta di fr. 580.– e le spese sono poste a carico dell'attore,

che rifonderà alla convenuta fr. 6000.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà

all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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