11.2008.70
Modifica di sentenza di divorzio (contributo alimentare per l'ex moglie)
27 giugno 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2008.70
Data decisione, Autorità:
27.06.2008, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio (contributo alimentare per l'ex moglie)
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 129 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2008.70
Lugano,
27 giugno
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2007.10 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con petizione del 22 febbraio 2007 da
AP 1
contro
AO 1
PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30
maggio 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 settembre 2001 il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 6
maggio 1983 da AP 1 (1959) e AO 1 (1961), omologando una convenzione sugli
effetti del divorzio firmata il 5 aprile 2001 in cui il marito si impegnava a
versare alla moglie un contributo indicizzato di fr. 1000.– mensili senza
limiti di tempo. I versamenti essendo poi cessati, AO 1 si è rivolta il 14
febbraio 2007 al Pretore, chiedendo di convocare l'ex marito per un esperimento
di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 22 febbraio successivo (inc.
DI.2007.24).
B. Quel 22 febbraio 2007 AP 1 ha adito egli medesimo il Pretore,
chiedendogli di sopprimere il contributo alimentare per l'ex moglie omologato
nella sentenza di divorzio. Con risposta del 13 aprile 2007 AO 1 ha proposto di
respingere
l'azione. All'udienza preliminare del 14 giugno 2007 è comparsa la
sola convenuta, di modo che il Pretore ha ripetuto la citazione. L'attore è
rimasto assente ingiustificato anche alla nuova udienza preliminare del 6
settembre 2007, che si è tenuta così alla sola presenza di AO 1. Accertato che
l'istruttoria sarebbe consistita nel solo richiamo di documenti, al termine
dell'udienza il Pretore ha convocato le parti al dibattimento finale dell'11
ottobre 2007. Nessuno risulta essersi presentato in tribunale quel giorno. Statuendo con sentenza del 30 maggio 2008, il Pretore
ha respinto l'azione e ha posto la tassa di giustizia (fr. 800.–) con le spese
a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 2500.–
per ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata è insorto AP 1 con una lettera del 16 giugno 2008 in
cui dichiara di “inoltrare
ricorso” e chiede al Pretore di
rivedere il giudizio alla luce delle sue difficili condizioni economiche. Il
Pretore ha trasmesso lo scritto al Tribunale d'appello per competenza. La
controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. L'unico mezzo d'impugnazione esperibile contro la sentenza del
Pretore è l'appello (art. 307 cpv. 1 CPC), il quale deve contenere – sotto pena
di nullità – i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, come pure le
richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e ed f CPC combinati con il cpv.
5). Nel caso specifico l'appellante non si confronta minimamente con gli
argomenti addotti dal Pretore per respingere l'azione, né tanto meno avanza
esplicite richieste di giudizio. Si limita a postulare un generico riesame della
sentenza (per di più alla Pretura stessa). In simili condizioni l'appello andrebbe
dichiarato irricevibile già per carenza di requisiti formali. Si volesse da ciò
prescindere, l'esito del pronunciato non muterebbe per le ragioni in appresso.
2.
Se
una parte non compare all'udienza preliminare, il Pretore fissa una nuova
udienza “da tenersi entro 15
giorni; in caso di mancata comparsa a tale udienza, è applicabile l'art. 135” (art. 177 cpv. 2 CPC). L'art. 135 cpv. 2
CPC stabilisce, a sua volta, che “se una parte non compare a un'udienza, questa ha luogo ugualmente
con la parte comparsa. Sono tenute in considerazione le precedenti allegazioni
della parte non comparsa”. Chi diserta l'udienza
preliminare si preclude, in altri termini, la possibilità di notificare prova
(art. 180 cpv. 1 e 2 CPC), di opporsi alle richieste di prova avversarie (art.
180.
cpv. 3 CPC) e di esprimersi su eventuali questioni pregiudiziali o preliminari (art. 181 cpv. 3 CPC).
3.
Nella fattispecie il Pretore ha ricordato che incombeva all'attore
dimostrare l'asserito peggioramento della propria situazione finanziaria dopo
il divorzio. AP 1 però aveva prodotto solo – con l'atto introduttivo della lite
– due tassazioni (del 2004 e del 2005), un elenco di 48 esecuzioni per debiti e
un certificato di 60 attestati di carenza beni (per complessivi fr. 119 852.25). Nulla comprovava
quali fossero le sue condizioni finanziarie al momento del divorzio, nulla
attestava che il deterioramento economico fosse estraneo alla sua volontà e
nulla confortava un qualsivoglia impegno da lui profuso nella ricerca di
un'occupazione suscettibile di rimediare al disagio. L'attore era lungi perciò,
secondo il Pretore, dall'integrare i presupposti dell'art. 129 cpv. 1 CC.
4.
Nell'appello
l'attore sostiene di non aver potuto “presenziare all'udienza” a causa di un prolungato soggiorno all'estero, di essersi impegnato
“attivamente” per trovare un altro lavoro, di essersi
separato il 1° aprile 2008 dalla sua seconda moglie, di non percepire alcuna
indennità di disoccupazione e di essere stato finanche sfrattato dal suo
domicilio. In definitiva egli reputa il giudizio impugnato “fuori luogo” e ingiusto, data la grave ristrettezza in cui versa.
Ora, il
fatto che simili allegazioni siano nuove non osta – di per sé – alla loro ammissibilità
(art. 138 cpv. 1 CC). Se non che, una volta ancora, niente le avvalora. Né potrebbe
essere diversamente: come davanti al primo giudice l'attore si è precluso ogni
offerta di prova (salvo i documenti acclusi all'atto introduttivo della lite),
davanti a questa Camera egli non ha prodotto alcunché o notificato un solo mezzo istruttorio (art.
423b cpv. 2 CPC). Niente dimostra, in
particolare, il prolungato soggiorno all'estero (che non basterebbe per altro a
sanare l'assenza ingiustificata all'udienza preliminare), niente il preteso
impegno nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, niente lo sforzo concretamente
profuso per rimediare allo stato di ristrettezza. Ne deriva che, si sorvolasse
pure sulle insufficienze formali dell'esposto, l'appello si rivelerebbe in ogni
modo destinato all'insuccesso.
5.
L'appellante
insorge anche contro la tassa di giustizia applicata dal Pretore (fr. 800.–),
affermando di non poterla pagare. Il solo fatto che un soccombente non sia in
grado di versare gli oneri processuali ancora non significa, tuttavia, che si
debba rinunciare al prelievo. Se mai l'indigente può sollecitare l'assistenza
giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag), ma nella fattispecie AP 1 non ha instato per
tale beneficio. Anche al proposito l'appello riuscirebbe perciò destituito di
consistenza.
6.
La
tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CC). Tutto induce a ritenere però che nel caso
specifico l'incasso di tali oneri processuali si tradurrebbe in un mero costo
aggiuntivo per l'ente pubblico, l'attore risultando con ogni verosimiglianza
insolvente. Tanto vale ragionevolmente, nelle circostanze descritte, soprassedere
a prelievi. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato intimato a AO 1 per osservazioni.
7.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile (art. 74 LTF), ove appena si pensi che il
contributo alimentare per l'ex moglie (49 anni), di fr. 1000.– mensili, è
dovuto dall'attore senza limiti di tempo.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1
e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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