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Decisione

11.2008.70

Modifica di sentenza di divorzio (contributo alimentare per l'ex moglie)

27 giugno 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2007.10 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Sud promossa con petizione del 22 febbraio 2007 da

AP 1

contro

AO 1

PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 16 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30

maggio 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 20 settembre 2001 il Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Sud ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 6

maggio 1983 da AP 1 (1959) e AO 1 (1961), omologando una convenzione sugli

effetti del divorzio firmata il 5 aprile 2001 in cui il marito si impegnava a

versare alla moglie un contributo indicizzato di fr. 1000.– mensili senza

limiti di tempo. I versamenti essendo poi cessati, AO 1 si è rivolta il 14

febbraio 2007 al Pretore, chiedendo di convocare l'ex marito per un esperimento

di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 22 febbraio successivo (inc.

DI.2007.24).

B. Quel 22 febbraio 2007 AP 1 ha adito egli medesimo il Pretore,

chiedendogli di sopprimere il contributo alimentare per l'ex moglie omologato

nella sentenza di divorzio. Con risposta del 13 aprile 2007 AO 1 ha proposto di

respingere

l'azione. All'udienza preliminare del 14 giugno 2007 è comparsa la

sola convenuta, di modo che il Pretore ha ripetuto la citazione. L'attore è

rimasto assente ingiustificato anche alla nuova udienza preliminare del 6

settembre 2007, che si è tenuta così alla sola presenza di AO 1. Accertato che

l'istruttoria sarebbe consistita nel solo richiamo di documenti, al termine

dell'udienza il Pretore ha convocato le parti al dibattimento finale dell'11

ottobre 2007. Nessuno risulta essersi presentato in tribunale quel giorno. Statuendo con sentenza del 30 maggio 2008, il Pretore

ha respinto l'azione e ha posto la tassa di giustizia (fr. 800.–) con le spese

a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 2500.–

per ripetibili.

C. Contro

la sentenza appena citata è insorto AP 1 con una lettera del 16 giugno 2008 in

cui dichiara di “inoltrare

ricorso” e chiede al Pretore di

rivedere il giudizio alla luce delle sue difficili condizioni economiche. Il

Pretore ha trasmesso lo scritto al Tribunale d'appello per competenza. La

controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. L'unico mezzo d'impugnazione esperibile contro la sentenza del

Pretore è l'appello (art. 307 cpv. 1 CPC), il quale deve contenere – sotto pena

di nullità – i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, come pure le

richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e ed f CPC combinati con il cpv.

5). Nel caso specifico l'appellante non si confronta minimamente con gli

argomenti addotti dal Pretore per respingere l'azione, né tanto meno avanza

esplicite richieste di giudizio. Si limita a postulare un generico riesame della

sentenza (per di più alla Pretura stessa). In simili condizioni l'appello andrebbe

dichiarato irricevibile già per carenza di requisiti formali. Si volesse da ciò

prescindere, l'esito del pronunciato non muterebbe per le ragioni in appresso.

2.

Se

una parte non compare all'udienza preliminare, il Pretore fissa una nuova

udienza “da tenersi entro 15

giorni; in caso di mancata comparsa a tale udienza, è applicabile l'art. 135” (art. 177 cpv. 2 CPC). L'art. 135 cpv. 2

CPC stabilisce, a sua volta, che “se una parte non compare a un'udienza, questa ha luogo ugualmente

con la parte comparsa. Sono tenute in considerazione le precedenti allegazioni

della parte non comparsa”. Chi diserta l'udienza

preliminare si preclude, in altri termini, la possibilità di notificare prova

(art. 180 cpv. 1 e 2 CPC), di opporsi alle richieste di prova avversarie (art.

180.

cpv. 3 CPC) e di esprimersi su eventuali questioni pregiudiziali o preliminari (art. 181 cpv. 3 CPC).

3.

Nella fattispecie il Pretore ha ricordato che incombeva all'attore

dimostrare l'asserito peggioramento della propria situazione finanziaria dopo

il divorzio. AP 1 però aveva prodotto solo – con l'atto introduttivo della lite

– due tassazioni (del 2004 e del 2005), un elenco di 48 esecuzioni per debiti e

un certificato di 60 attestati di carenza beni (per complessivi fr. 119 852.25). Nulla comprovava

quali fossero le sue condizioni finanziarie al momento del divorzio, nulla

attestava che il deterioramento economico fosse estraneo alla sua volontà e

nulla confortava un qualsivoglia impegno da lui profuso nella ricerca di

un'occupazione suscettibile di rimediare al disagio. L'attore era lungi perciò,

secondo il Pretore, dall'integrare i presupposti dell'art. 129 cpv. 1 CC.

4.

Nell'appello

l'attore sostiene di non aver potuto “presenziare all'udienza” a causa di un prolungato soggiorno all'estero, di essersi impegnato

“attivamente” per trovare un altro lavoro, di essersi

separato il 1° aprile 2008 dalla sua seconda moglie, di non percepire alcuna

indennità di disoccupazione e di essere stato finanche sfrattato dal suo

domicilio. In definitiva egli reputa il giudizio impugnato “fuori luogo” e ingiusto, data la grave ristrettezza in cui versa.

Ora, il

fatto che simili allegazioni siano nuove non osta – di per sé – alla loro ammissibilità

(art. 138 cpv. 1 CC). Se non che, una volta ancora, niente le avvalora. Né potrebbe

essere diversamente: come davanti al primo giudice l'attore si è precluso ogni

offerta di prova (salvo i documenti acclusi all'atto intro­duttivo della lite),

davanti a questa Camera egli non ha prodotto alcunché o notificato un solo mezzo istruttorio (art.

423b cpv. 2 CPC). Niente dimostra, in

particolare, il prolungato soggiorno all'estero (che non basterebbe per altro a

sanare l'assenza ingiustificata al­l'udienza preliminare), niente il preteso

impegno nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, niente lo sforzo concretamente

profuso per rimediare allo stato di ristrettezza. Ne deriva che, si sorvolasse

pure sulle insufficienze formali dell'esposto, l'appello si rivelerebbe in ogni

modo destinato all'insuccesso.

5.

L'appellante

insorge anche contro la tassa di giustizia applicata dal Pretore (fr. 800.–),

affermando di non poterla pagare. Il solo fatto che un soccombente non sia in

grado di versare gli oneri processuali ancora non significa, tuttavia, che si

debba rinunciare al prelievo. Se mai l'indigente può sollecitare l'assistenza

giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag), ma nella fattispecie AP 1 non ha instato per

tale beneficio. Anche al proposito l'appello riuscirebbe perciò destituito di

consistenza.

6.

La

tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CC). Tutto induce a ritenere però che nel caso

specifico l'incasso di tali oneri processuali si tradurrebbe in un mero costo

aggiuntivo per l'ente pubblico, l'attore risultando con ogni verosimiglianza

insolvente. Tanto vale ragionevolmente, nelle circostanze descritte, soprassedere

a prelievi. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato intimato a AO 1 per osservazioni.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile (art. 74 LTF), ove appena si pensi che il

contributo alimentare per l'ex moglie (49 anni), di fr. 1000.– mensili, è

dovuto dall'attore senza limiti di tempo.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1

e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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