11.2008.72
Rapporti di vicinato: piantagioni a distanza insufficiente dal confine
1 giugno 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2008.72
Data decisione, Autorità:
01.06.2011, ICCA
Titolo:
Rapporti di vicinato: piantagioni a distanza insufficiente dal confine
PIANTAGIONE
VICINATO
art. 688 CC
art. 155 LAC
art. 160 LAC
Incarto n.
11.2008.72
Lugano
1° giugno
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
OA.2007.6 (rapporti di vicinato: piantagioni) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 16 gennaio 2007 da
AO 1
(patrocinati da PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall'. PA 1 ora in);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 23 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 giugno 2008
dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 2 e AO 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1886
RFD di __________. Proprietaria della contigua particella n. 2067 era AP 1. Il
14 marzo 2005 i primi hanno chiesto alla seconda di arretrare tre palme,
una magnolia e un'albizia alla distanza minima dal confine prevista dalla
legge. Senza ottenere soddisfazione.
B. Con
petizione del 16 gennaio 2007 AO 2 e AO 1 hanno adito il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord perché ordinasse a AP 1 di spostare le tre palme, la magnolia
e l'albizia ad almeno 8 m dal confine, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Nella
sua risposta del 27 marzo 2007 la convenuta ha proposto di respingere la petizione.
Con replica del
9 maggio 2007 e duplica dell'11 giugno 2007 le parti hanno mantenuto
le rispettive posizioni. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 21 agosto
2007. Conclusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 28 febbraio 2008 gli
attori hanno ribadito la domanda intesa alla rimozione delle tre palme, la
convenuta
avendo estirpato
nel frattempo la magnolia e l'albizia. Nel proprio allegato del 31 marzo 2008 AP
1 ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.
C. Statuendo
con sentenza del 3 giugno 2008, il Pretore ha accolto la petizione e ha
ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di arretrare le tre
palme a 8 m dal confine, con obbligo di eseguire il lavoro entro 90 giorni dal
passaggio in giudicato della decisione. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le
spese sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli attori
fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23
giugno 2008 nel quale chiede di respingere la petizione e di riformare il giudizio
impugnato di conseguenza. Mediante osservazioni del 3 settembre 2008 gli attori
propongono di respingere l'appello. Esercitando un diritto di compera in loro favore,
il 1° aprile 2010 __________ e __________ hanno acquistato da AP 1, un mezzo
ciascuno, la particella n. 2067.
in diritto: 1. La causa in esame è stata trattata con la procedura ordinaria degli
art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate
dai Pretori entro al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto
la sentenza del Pretore è stata notificata al legale della convenuta il 4
giugno 2008 (appello, pag. 2 a metà). Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv.
1 CPC ticinese), il 23 giugno 2008, l'appello in rassegna è tempestivo.
2. A
norma dell'art. 110 cpv. 1 CPC ticinese se l'oggetto litigioso era alienato in
pendenza di causa, il processo continuava fra le parti originarie, ma la sentenza
passava in giudicato anche nei confronti dell'acquirente, con riserva delle
disposizioni del diritto civile inerenti all'acquisto del terzo di buona fede. Con
il consenso delle parti l'acquirente poteva subentrare in causa all'alienante
(art. 110 cpv. 2 CPC ticinese). In concreto __________ e __________ non hanno
dichiarato di voler subentrare in appello alla convenuta. La causa prosegue
così nei confronti di AP 1.
3. Nel
diritto ticinese l'appellabilità di una sentenza dipendeva dal valore della
domanda, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo
atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC ticinese). Nelle cause relative a
servitù e rapporti di vicinato il valore litigioso era quello che i diritti
controversi avevano per il fondo dominante, rispettivamente quello che
corrispondeva alla svalutazione del fondo serviente, se essa era maggiore (art.
9 cpv. 3 CPC ticinese). Nella fattispecie gli attori hanno indicato nella
petizione un valore litigioso di fr. 10 641.65. La convenuta
nulla ha eccepito. La cifra indicata non apparendo a prima vista inattendibile,
non incombeva al Pretore indagare ulteriormente (I CCA, sentenza inc.
11.2004.33 del 27 settembre 2004, consid. 1 con richiamo). La proponibilità dell'appello era dunque data (fr. 8000.–:
art. 36 cpv. 1 vLOG).
4. Accertato
che in pendenza di causa la convenuta aveva eliminato l'albizia e la magnolia,
il Pretore ha ricordato che spetta a chi invoca la tolleranza decennale
dell'art. 160 LAC recarne la prova. In concreto gli attori avevano preteso la
rimozione delle palme il 14 marzo 2005. Incombeva pertanto alla convenuta dimostrare
che le tre piante si trovassero già al loro posto dieci anni prima, prova che AP
1 non era stata in grado di addurre. Quanto al fatto che secondo la convenuta
non sarebbe stato possibile individuare con precisione quali fossero le tre
palme litigiose, il Pretore ha constatato che il perito giudiziario aveva riscontrato
sulla particella n. 2067 otto palme a distanza insufficiente dal confine, di
cui le più vicine a 0.75, 1.20 e 1.25 m. Per il Pretore si trattava “evidentemente
delle tre piante di cui viene chiesto l'allontanamento”. Onde l'ordine di arretrare
queste ultime entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'appellante
sostiene che il Pretore non avrebbe dovuto credere alle testimonianze di __________
e __________, stando ai quali le tre palme erano state piantate da lei medesima
sei o sette anni addietro, dopo il suo arrivo a __________ nell'aprile del 1999.
Per il semplice motivo – essa fa valere – che i coniugi __________ non potevano
vedere se sulla sua particella n. 2067 vi fossero o non vi fossero piante, sia
per il dislivello fra le due proprietà sia per la presenza di una siepe sul
loro terreno. Del resto – essa continua – i coniugi __________ non hanno saputo
indicare con precisione a quali palme si riferissero. A suo parere è “probabile”
che le palme fossero state messe a dimora ancor prima del 1994, ma sicuramente
erano già lì quando lei ha acquistato il fondo. Inoltre – soggiunge la
convenuta – il perito ha elencato otto palme a insufficiente distanza dal
confine, di cui una soltanto ha meno di dieci anni. E – conclude l'appellante –
gli attori non hanno dimostrato di avere preteso la rimozione dei tre alberi nel
termine decennale dell'art. 160 LAC, per tacere del fatto che non hanno
specificato nemmeno di quali palme esigano la rimozione.
6. L'art.
155 LAC vieta di piantare o lasciar crescere alberi d'alto fusto non
fruttiferi, così come roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m da
abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 6 m da altri fabbricati e fondi
coltivi. Qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto piante
a una distanza inferiore di quella prevista dalla legge, il vicino deve nondimeno
tollerarle – senza indennità – se non ha fatto opposizione entro il termine di
dieci anni (art. 160 prima frase LAC). La palma è considerata un albero d'alto
fusto non fruttifero (Jacomella/Lucchini,
Fatti
I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137 con rinvio
a Rep. 1955 pag. 390). Ciò premesso, chi chiede la rimozione di alberi piantati
o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare
avere “fatto opposizione”, fermo restando che la legge non prescrive alcuna
forma a tal fine. Chi vanta, da parte sua, il diritto di mantenere alberi
piantati o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve
dimostrare che tali alberi si trovano sul luogo da almeno dieci anni (RtiD
I-2005 pag. 744 consid. 3 e 5a con richiami).
7. In
concreto gli attori hanno comprovato di avere chiesto la rimozione di tre palme
“lungo il confine che separa le due proprietà” con lettera del 14 marzo 2005,
come ha accertato il Pretore (doc. C). Ch'essi siano diventati proprietari
della particella n. 1886 solo nel marzo del 2003 – come fa notare
l'appellante – non importa. Nelle circostanze descritte incombeva alla convenuta
dimostrare che le tre palme erano state piantate o lasciate crescere sul posto prima
del 14 marzo 1995. In realtà nulla conforta un'ipotesi del genere. Il perito
non è stato in grado di accertare a quando risalgano gli otto esemplari di Trachycarpus
fortunei da lui fotografati sulla proprietà della convenuta (salvo precisare
che uno ha “certo meno di dieci anni”: referto del 18 gennaio 2008, 1° foglio).
L'appellante reputa “probabile che le palme siano state piantate prima del 1994” e dà per certo che esse fossero già presenti quando ha acquistato la particella n. 2067 nell'aprile
del 1999. La seconda affermazione poco sussidia, dovendosi risalire almeno al 14
marzo 1995. La prima, definita meramente “probabile” dall'appellante medesima,
non trova il benché minimo conforto agli atti. Anche non volendo credere ai
testimoni __________ e __________, stando ai quali le tre palme erano state
Considerandi
piantate dalla convenuta sei o sette anni prima, manca ogni riscontro circa
l'esistenza di quelle palme prima del 14 marzo 1995.
8.
L'appellante
asserisce che gli attori non hanno identificato quali delle otto palme a
distanza insufficiente dal confine censite dal perito sulla particella n. 2067 siano
le tre di cui essi chiedono l'arretramento. Il Pretore ha ritenuto trattarsi
“evidentemente” – come detto – delle tre piante più vicine al confine (quelle a
0.
, 1.20 e 1.25 m). La convenuta non spiega perché l'evidenza ravvisata dal
primo giudice – che risponde alla logica più elementare – sia censurabile, ciò
che su questo punto fa risultare l'appello inammissibile per carenza di
motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Si
aggiunga che la convenuta non ha preteso di non capire quali fossero le palme
in discussione, né dopo avere ricevuto la lettera del 14 marzo 2005 (doc. C), né
dopo avere visto l'offerta 29 dicembre 2006 di un giardiniere per lo
spostamento di tre palme (doc. H), né dopo essersi vista citare in giudizio, né
durante la testimonianza di __________, il quale evocava l'esistenza sul fondo di
“tre palme, ad una distanza di circa 1.5 metri dal confine” (deposizione del 16 ottobre 2007: verbali, pag. 5), fin quando ha introdotto il memoriale
conclusivo del 31 marzo 2008 (pag. 2 in fondo). Sollevata tardivamente (art. 78
cpv. 2 CPC ticinese), l'eccezione sarebbe quindi, in ogni modo, irricevibile.
9.
Gli
oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv.
1.
CPC ticinese). La convenuta rifonderà
inoltre agli attori, che hanno presentato osservazioni all'appello
per il tramite di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
10.
Quanto
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il
profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la
soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid.
3).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1200.– complessivi
per ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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