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Decisione

11.2008.72

Rapporti di vicinato: piantagioni a distanza insufficiente dal confine

1 giugno 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137 con rinvio

a Rep. 1955 pag. 390). Ciò premesso, chi chiede la rimozione di alberi piantati

o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare

avere “fatto opposizione”, fermo restando che la legge non prescrive alcuna

forma a tal fine. Chi vanta, da parte sua, il diritto di mantenere alberi

piantati o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve

dimostrare che tali alberi si trovano sul luogo da almeno dieci anni (RtiD

I-2005 pag. 744 consid. 3 e 5a con richiami).

7. In

concreto gli attori hanno comprovato di avere chiesto la rimozione di tre palme

“lungo il confine che separa le due proprietà” con lettera del 14 marzo 2005,

come ha accertato il Pretore (doc. C). Ch'essi siano diventati proprietari

della particella n. 1886 solo nel marzo del 2003 – come fa notare

l'appellante – non importa. Nelle circostanze descritte incombeva alla convenuta

dimostrare che le tre palme erano state piantate o lasciate crescere sul posto prima

del 14 marzo 1995. In realtà nulla conforta un'ipotesi del genere. Il perito

non è stato in grado di accertare a quando risalgano gli otto esemplari di Trachycarpus

fortunei da lui fotografati sulla proprietà della convenuta (salvo precisare

che uno ha “certo meno di dieci anni”: referto del 18 gennaio 2008, 1° foglio).

L'appellante reputa “probabile che le palme siano state piantate prima del 1994” e dà per certo che esse fossero già presenti quando ha acquistato la particella n. 2067 nell'aprile

del 1999. La seconda affermazione poco sussidia, doven­dosi risalire almeno al 14

marzo 1995. La prima, definita meramente “probabile” dall'appellante medesima,

non trova il benché minimo conforto agli atti. Anche non volendo credere ai

testimoni __________ e __________, stando ai quali le tre palme erano state

Considerandi

piantate dalla convenuta sei o sette anni prima, manca ogni riscontro circa

l'esistenza di quelle palme prima del 14 marzo 1995.

8.

L'appellante

asserisce che gli attori non hanno identificato quali delle otto palme a

distanza insufficiente dal confine censite dal perito sulla particella n. 2067 siano

le tre di cui essi chiedono l'arretramento. Il Pretore ha ritenuto trattarsi

“evidentemente” – come detto – delle tre piante più vicine al confine (quelle a

0.

, 1.20 e 1.25 m). La convenuta non spiega perché l'evidenza ravvisata dal

primo giudice – che risponde alla logica più elementare – sia censurabile, ciò

che su questo punto fa risultare l'appello inammissibile per carenza di

motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Si

aggiunga che la convenuta non ha preteso di non capire quali fossero le palme

in discussione, né dopo avere ricevuto la lettera del 14 marzo 2005 (doc. C), né

dopo avere visto l'offerta 29 dicembre 2006 di un giardiniere per lo

spostamento di tre palme (doc. H), né dopo essersi vista citare in giudizio, né

durante la testimonianza di __________, il quale evocava l'esistenza sul fondo di

“tre palme, ad una distanza di circa 1.5 metri dal confine” (deposizione del 16 ottobre 2007: verbali, pag. 5), fin quando ha introdotto il memoriale

conclusivo del 31 marzo 2008 (pag. 2 in fondo). Sollevata tardivamente (art. 78

cpv. 2 CPC ticinese), l'eccezione sarebbe quindi, in ogni modo, irricevibile.

9.

Gli

oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv.

1.

CPC ticinese). La convenuta rifonderà

inoltre agli attori, che hanno presentato osservazioni all'appello

per il tramite di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

10.

Quanto

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il

profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid.

3).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 400.–

b) spese fr. 50.–

fr. 450.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1200.– complessivi

per ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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