11.2008.75
Rapporti di vicinato: distanze minime di piantagioni da confine
1 giugno 2011Italiano13 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2008.75
Data decisione, Autorità:
01.06.2011, ICCA
Titolo:
Rapporti di vicinato: distanze minime di piantagioni da confine
VICINATO
art. 686 CC
art. 139 LAC
art. 155 LAC
art. 156 LAC
art. 157 LAC
art. 160 LAC
Incarto n.
11.2008.75
Lugano
1° giugno
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.139 (rapporti
di vicinato: piantagioni) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 7 settembre 2005 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall'. PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 30 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 10 giugno
2008 dal Pretore del Distretto di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietaria della particella n. 1855 RFD di
__________, che confina a ponente con la particella n. 1710, proprietà di AP 1.
Su quest'ultimo fondo sorge una casa d'abitazione composta di due appartamenti,
uno dei quali è locato ai coniugi __________ e __________. Il 9 maggio 2005 AO 1 ha scritto a AP 1, invitandola a rimuovere cinque cipressi a distanza insufficiente dal confine. AP
1 vi si è opposta, affermando che i cipressi erano stati piantati con l'assenso
di lei.
B. Con
petizione del 7 settembre 2005 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna perché condannasse AP 1 ad arretrare i cinque cipressi ad almeno
8 m dal confine entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o,
in subordine, obbligasse la convenuta ad allontanare “tutte le piante che violano
le distanze legali dal confine”. Nella sua risposta del 28 ottobre 2005 la
convenuta ha proposto di respingere la petizione, sostenendo che i cipressi,
come altre piante, erano stati messi a dimora dai coniugi __________ con l'accordo
dell'attrice. L'attrice ha replicato il 14 novembre 2005, mantenendo le sue
richieste. La convenuta ha duplicato il 14 dicembre 2005, confermandosi nel proprio
punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 14 febbraio 2006. Esperita
l'istruttoria, compresa una perizia giudiziaria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del
14 maggio 2008 l'attrice ha formulato una sola domanda, intesa all'allontanamento
da confine di piante partitamente individuate nella perizia. Nel proprio
allegato del 26 maggio 2008 la convenuta ha postulato una volta ancora il
rigetto della petizione.
C. Statuendo
con sentenza del 10 giugno 2008, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, nel senso che ha ordinato a AP 1 di spostare entro 60 giorni dal
passaggio in giudicato della decisione i cinque cipressi e una palma ad almeno 8 m dal confine, una camelia del Giappone e un pittosporo ad almeno 4 m, un'edera, un papiro e una siepe di lauroceraso ad almeno 50 cm (con obbligo di potare la siepe almeno una volta l'anno per mantenerla a un'altezza di 1.25 m), il tutto con la comminatoria dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC ticinese). La tassa di
giustizia di fr. 1200.– e le spese di fr. 4572.25 sono state poste a carico
della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 2200.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30
giugno 2008 nel quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio pretorile
riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 6 agosto 2008 AO 1 propone
di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La causa in esame è stata trattata con la procedura ordinaria degli
art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate
dai Pretori entro al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la
sentenza del Pretore è stata notificata al
legale della convenuta l'11 giugno 2008 (appello, pag. 2 a metà). Introdotto entro
20.
giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 30 giugno 2008, l'appello
in rassegna è pertanto tempestivo.
2.
Nel
diritto ticinese l'appellabilità di una sentenza dipendeva dal valore della
domanda, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo
atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC ticinese). Nelle cause relative a
servitù e rapporti di vicinato il valore litigioso era quello che i diritti
controversi avevano per il fondo dominante, rispettivamente quello che
corrispondeva alla svalutazione del fondo serviente, se essa era maggiore (art.
9.
cpv. 3 CPC ticinese). Nella fattispecie l'attrice ha indicato nella petizione
un valore litigioso di fr. 10 000.–. La convenuta nulla ha eccepito. La cifra indicata non
apparendo a prima vista inattendibile, non incombeva al Pretore indagare
ulteriormente (I CCA, sentenza inc. 11.2004.33 del 27 settembre 2004, consid. 1
con richiamo). La proponibilità dell'appello
era dunque data (fr. 8000.–: art. 36 cpv. 1 vLOG).
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato che 11 delle 23 piantagioni censite
dal perito giudiziario sul fondo della convenuta (cinque cipressi, una palma, una camelia del Giappone, un'edera,
un papiro, un pittosporo e una siepe di lauroceraso) non rispettano le distanze
minime dal confine stabilite dagli art. 139, 155, 156 e 157 LAC. Quanto
all'accordo verbale dell'attrice che la convenuta evocava per giustificare i
cinque cipressi a una distanza inferiore agli 8 m dal confine, il Pretore ha ritenuto che le testimonianze dei coniugi __________, imprecise e
contraddittorie, non bastassero a dimostrare una valida intesa. E secondo il
Pretore non risultava nemmeno che la camelia del Giappone fosse stata allocata da
oltre dieci anni e beneficiasse della tolleranza prevista dall'art. 160 LAC.
Tutte le 11 piantagioni andavano dunque arretrate alla distanza minima dal
confine stabilita dalla legge.
4.
Dal
profilo formale l'appellante si duole che nel memoriale conclusivo l'attrice
abbia indebitamente modificato le richieste di giudizio. Nella petizione essa
aveva postulato infatti l'arretramento dei cinque cipressi ad almeno 8 m dal
confine entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o, in
subordine, l'allontanamento di “tutte le piante che violano le distanze legali
dal confine”. Tale richiesta era sta confermata anche in sede di replica. Nel
memoriale conclusivo per contro – sottolinea la convenuta – l'attrice ha sollecitato
l'allontanamento di tutta una serie di piantagioni individuate sulla scorta
della perizia giudiziaria, modificando radicalmente le domande iniziali. La
censura è infondata. Non che l'attrice abbia agito con coerenza. Intanto nella
petizione essa ha formulato richieste al rovescio, mal comprendendosi che senso
avesse sollecitare in via principale l'arretramento di cinque cipressi e solo in
subordine (ovvero in via eventuale) quello di “tutte le piante che violano le
distanze legali dal confine”. Nel memoriale conclusivo poi essa ha mantenuto
solo la subordinata, specificandone la portata con riferimento alle piantagioni
concretamente individuate dal perito giudiziario.
Ora, si
volesse anche reputare che così facendo AO 1 ha mutato inammissibilmente l'azione (in realtà essa ha rinunciato – come detto – alla richiesta principale, specificando
la subordinata), in spregio dell'art. 74 CPC ticinese, la doglianza cadrebbe
nel vuoto. Se è vero infatti che al dibattimento finale le parti potevano solo
restringere, ma non modificare le domande (art. 281 cpv. 2 CPC ticinese), è
altrettanto vero che qualora una parte estendesse indebitamente le domande,
spettava alla controparte sollevare il vizio (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 231 nota 266). Chi non
si presentava al dibattimento finale perdeva tale possibilità, poiché il
giudice non poteva rilevare l'irregolarità d'ufficio, per lo meno nelle cause –
come quella in esame – rette dal principio dispositivo (v. anche Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Né un'inammissibile mutazione
dell'azione inficiava – per ipotesi – la validità del memoriale conclusivo, i
motivi di nullità essendo esaurientemente enunciati dall’art. 142 cpv. 1 CPC
ticinese. Ciò premesso, lamentando solo in appello l'irregolarità di procedura,
la convenuta muove una doglianza tardiva, e come tale irricevibile. Al proposito
non giova dunque attardarsi.
5.
Nel
merito l'appellante ripete che le 11 piantagioni sono state poste a dimora dai
coniugi __________ con l'accordo dell'attrice, la quale ha finanche espresso apprezzamento
per la sistemazione del giardino. A torto perciò il Pretore avrebbe giudicato
poco credibili le loro testimonianze convergenti, che non erano imprecise né
contraddittorie, né tanto meno inattendibili. Contraddittorio è se mai il
comportamento dell'attrice, che nel 2004 aveva già dimostrato in un altro
frangente (opposizione al rilascio del permesso per la costruzione di una
sauna) di non rispettare la parola data.
a) Il
Pretore ha esaminato anzitutto la testimonianza di __________, rilevando
ch'egli sosteneva di avere chiesto all'attrice l'autorizzazione di allocare
piante a confine in deroga alla distanza legale, ma non asseriva di avere spiegato
di quali piante si trattasse né dove esse sarebbero state messe a dimora. __________
dichiarava da parte sua di avere indicato all'attrice il numero di piante
(tre), il tipo (conifere) e la posizione (dietro la siepe), ma non di avere detto
che le piantagioni non avrebbero rispettato la distanza minima dal confine. Per
di più, le deposizioni dei coniugi apparivano – secondo il Pretore – interessate
e non collimavano: mentre __________ affermava di avere conferito con
l'attrice, lui e la moglie, una volta soltanto, __________ asseriva di avere discusso
con l'attrice più volte. Tali risultanze istruttorie, imprecise e contraddittorie,
non bastavano per dimostrare un accordo chiaro e univoco rilasciato da AO 1 circa
il luogo esatto in cui sarebbero state collocate le piante a confine (sentenza
impugnata, consid. 6).
b) Con
le motivazioni del Pretore l'appellante si confronta solo in parte. Tanto per
cominciare essa non pretende che i coniugi __________ non siano interessati
all'esito del processo, come conduttori di un appartamento situato nella sua casa
d'abitazione, avendo loro stessi proceduto alla sistemazione del giardino e discusso
personalmente con l'attrice. Se non tendenzialmente propensi a difendere il
loro operato (in quanto ideatori, esecutori e finanziatori dell'operazione), i
coniugi __________ non possono in effetti definirsi soggetti distaccati e spassionati.
A ragione così il Pretore ha valutato le loro testimonianze con rigore,
prestando particolare attenzione al grado di precisione e di omogeneità. Più un
testimone è chiamato a narrare delle sue proprie azioni, in effetti, più occorre
mostrarsi esigenti nella valutazione di quanto egli dichiara. Nelle circostanze
descritte la credibilità dei due soggetti non poteva darsi per scontata. La
cautela usata dal Pretore nell'apprezzamento delle prove era dunque opportuna.
c) Per
quel che è delle deduzioni tratte dalle due testimonianze, in teoria queste
ultime potranno anche essere – come opina l'appellante – complementari. Sta di
fatto che esse sono generiche, oltre che imprecise. __________ ha dichiarato che
l'attrice avrebbe approvato a voce la posa di piante a distanza ravvicinata dal
confine proferendo un “ok” dal balcone di casa sua, senza sapere tuttavia – per
ammissione del testimone medesimo – né di quali piante si trattasse né dove le
piante sarebbero state messe esattamente (“dietro la siepe”). A mente sua, essa
avrebbe poi rivolto a __________ parole di approvazione per il lavoro eseguito
(verbale del 9 novembre 2006, pag. 4). Tutto si ignora, nondimeno, sul momento
in cui il permesso sarebbe stato rilasciato. __________ ha dichiarato che
l'attrice si era detta d'accordo, dal balcone di casa sua, con la messa a dimora
di tre conifere “verso il nostro giardino e la nostra doccia esterna”. Da tali
indicazioni essa avrebbe dovuto capire, secondo la testimone, che gli alberi
non avrebbero rispettato la distanza a confine (verbale del 9 novembre 2006,
pag. 5). Ancora una volta però nulla è dato di sapere sulla circostanza in cui
ciò sarebbe avvenuto. Quanto alle altre otto piantagioni, la testimone è del
tutto silente. Per di più, non risulta che l'attrice abbia espresso parole di
elogio al lavoro svolto (“al termine dei lavori l'attrice non mi ha detto nulla”).
d) Desumere
dalle due testimonianze citate che l'attrice avrebbe approvato la posa di
undici piantagioni a una distanza minima dal confine inferiore a quella
prevista dalla legge, in ultima analisi, non sarebbe serio. Tutto quanto si può
arguire dalle deposizioni è che l'interessata avrebbe assentito con un “ok”,
dal balcone di casa sua, alla posa di tre cipressi “dietro la siepe”,
rispettivamente “verso il nostro giardino e la nostra doccia esterna”. Non si
sa tuttavia quando ciò sarebbe avvenuto, né dove precisamente i coniugi __________
intendessero mettere le conifere e nemmeno con la posa di quali dei tre
cipressi (sui cinque piantati) sarebbe stata d'accordo l'attrice. Un coniuge
assevera che l'attrice avrebbe poi approvato il lavoro, l'altro dice che non
avrebbe detto nulla. Delle rimanenti otto piantagioni, infine, nulla è dato di
conoscere. Apprezzare con un minimo di severità risultanze istruttorie tanto
vaghe era quanto il Pretore ha fatto e
quanto la convenuta, in definitiva, doveva aspettarsi.
e) L'appellante
assume che l'attrice sarebbe caduta nell'abuso di diritto, prima consentendo
alle piantagioni e poi contraddicendosi a distanza di un anno. Se non che, come
si è visto, le prove agli atti sono insufficienti per accertare con qualche
affidabilità un valido consenso dell'attrice alla deroga dalle distanze minime cui
devono tenersi le piantagioni da confine. Quanto al fatto che l'attrice abbia
reagito a un anno dalla messa a dimora delle piantagioni, l'art. 160 LAC non
impone un reclamo immediato. Chi chiede la rimozione delle piante basta che agisca
nel termine di dieci anni (RtiD I-2005 pag. 744 n. 30c).
6.
Se
ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli
oneri del giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese). L'appellante rifonderà inoltre all'attrice, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
7.
Relativamente
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini
di un eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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