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Decisione

11.2008.76

Relazioni personali del figlio con il genitore

23 maggio 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n.

152.2007/R.117.2007 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di

vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

a

CO 2 ora in

(patrocinato dall'avv. PA 2)

e alla

Commissione tutoria regionale 11, Losone

per quanto riguarda il ripristino delle sue

relazioni personali con il figlio

J__________ (1995), ora in __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 9 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 16 aprile

2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Se

dev'essere accolto l'appello (recte: ricorso) del 3 giugno 2008

presentato dalla stessa AP 1 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da

parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;

4. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 26 maggio 1995 AP 1 (1967) ha dato alla luce un figlio, J__________,

che è stato riconosciuto da CO 2 (1965). II matrimonio contratto dai genitori

il 9 giugno 1995 è stato sciolto per divorzio il 29 ottobre 1996 dal Pretore

della giurisdizione di Locarno Campagna, che ha omologato una convenzione in virtù

della quale J__________ è stato affidato al padre, riservato il diritto di

visita della madre. I rapporti tra madre e figlio si sono poi diradati fino a

cessare. L'8 febbraio 2006 AP 1 si è rivolta a CO 2 per riprendere le relazioni

con il figlio, ma senza esito.

B. Con

istanza dell'8 febbraio 2007 AP 1 ha sollecitato la Commissione tutoria regionale

11 a ripristinare il suo diritto di visita. Alla discussione del 5 marzo 2007 CO

2 ha proposto di respingere l'istanza. Sentito il 9 marzo 2007 dalla

Commissione tutoria regionale, J__________ ha dichiarato di non voler rivedere

la madre. La Commissione tutoria regionale ha affidato così all'Ufficio delle

famiglie e dei minorenni, il 15 marzo 2007, il compito di appurare se fosse

opportuno, nell'interesse di J__________, insistere per un riavvicinamento. Nel

suo referto del 27 agosto 2007 l'Ufficio ha confermato che, ascoltato due

volte, J__________ aveva ribadito la propria volontà. Con decisione del 25

ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale ha deciso nondimeno di esaminare

meglio la situazione, incaricando la psicologa __________ di “sentire

approfonditamente il minore” per indicare “opportune modalità di

riavvicinamento con la madre, rispettose del­l'esclusivo interesse del minore e

del suo attuale equilibrio”.

C. Contro

la decisione appena citata CO 2 ha ricorso il 30 ottobre 2007 all'Autorità

di vigilanza sulle tutele, chiedendo di annullarla. La Commissione tutoria

regionale ha rinunciato a osservazioni, limitandosi a postulare il 7 novembre

2007 la conferma della propria decisione. AP 1 ha proposto il 30 novembre 2007 di respingere il ricorso, instando per il beneficio dell'assistenza

giudiziaria. Statuendo il 16 maggio 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accolto il ricorso (senza annullare formalmente la decisione impugnata) e ha

addebitato la tassa di giustizia di fr. 100.– a AP 1, la cui richiesta di assistenza

giudiziaria è stata dichiarata irricevibile.

D. Il 3

giugno 2008 AP 1 è insorta a questa Camera per ottenere il beneficio dell'assistenza

giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Per sua natura il

ricorso non ha formato oggetto di intimazione. Con appello del 9 giugno 2008

essa chiede inoltre – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti a

questa Camera – di riformare la decisione impugnata e di confermare la

decisione della Commissione tutoria regionale. Nelle sue osservazioni del 29 luglio

2008, CO 2 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

riguardante l'audizione del figlio

1.

Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino

al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni a questa Camera

(vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura

era quella degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia

– dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella

fattispecie la decisione litigiosa è stata notificata a AP 1 il

19.

maggio 2008 (appello, pag. 2 in alto). Il termine per appellare sarebbe scaduto perciò la domenica 8 giugno 2008, ma si è protratto al lunedì successivo

in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello

è pertanto tempestivo.

2.

L'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha ritenuto ammissibile il ricorso di CO 2, sebbene diretto

contro una decisione incidentale, ravvisando per il figlio il rischio di un danno

non altrimenti riparabile (nel senso dell'art. 44 LPAmm). Ciò posto, essa ha rilevato

che l'opinione del ragazzo tredicenne andava “presa seriamente in

considerazione”, sia perché ribadita tre volte sia perché – secondo

giurisprudenza – di principio non devono imporsi visite indesiderate ai minorenni

di quell'età. Se avesse voluto in ogni caso affidare il mandato litigioso ad __________

– ha soggiunto l'Autorità di vigilanza sulle tutele – la Commissione tutoria

regionale avrebbe dovuto limitarsi a domandare alla psicologa se un

riavvicinamento tra madre e figlio fosse nell'interesse di quest'ultimo. Non

poteva chiedere invece alla specialista di indicare “modalità di

riavvicinamento”, dandone per presunta

l'esistenza.

3.

Nell'appello

AP 1 contesta che la decisione della Commissione tutoria regionale fosse

suscettibile di arrecare al figlio un “danno non altrimenti riparabile” e rimprovera

all'Autorità di vigilanza sulle tutele un giudizio affrettato. A mente sua, la

Commissione tutoria regionale ha semplicemente deciso di far sentire il ragazzo

da una specialista, senza prevedere modalità di riavvicinamento. Quanto a J__________,

egli avrebbe un'immagine distorta di lei a causa del rapporto con il padre. Onde,

a parer suo, la necessità di far ascoltare il figlio dalla psicologa.

4.

La

decisione con cui un'autorità ordina l'assunzione di una prova – in concreto

l'audizione del figlio – è una decisione incidentale (RtiD I-2005 pag. 783

consid. 5, II-2005 pag. 697 consid. 5). Può dunque essere impugnata solo ove sia

suscettiva di comportare un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD I-2005 pag.

783.

con­sid. 5, II-2005 pag. 696 consid. 4). Di regola l'esecuzione di una

perizia non comporta un pregiudizio del genere (RtiD II-2005 pag. 697 in alto). Non bisogna dimenticare tuttavia che in concreto l'audizione del figlio sarebbe stata

la quarta in meno di un anno. J__________ è stato sentito la prima volta il 9

marzo 2007 da __________, membro “con formazione pedagogica” della Commissione

tutoria regionale, e altre due volte nel corso dei cinque mesi successivi dai

responsabili dell'Ufficio delle famiglie e

dei minorenni di __________ (rapporto del 27 agosto 2007, pag. 3 in basso). Tutte e tre le volte egli ha dichiarato di non voler incontrare la madre. Insistere due

mesi dopo per un quarto ascolto, sia pure da parte di una psicologa, poteva senz'altro

apparire

agli occhi di J__________ come una forma di accanimento e di

ostinato rifiuto delle sue scelte. Onde il rischio di un pregiudizio

psicologico difficilmente riparabile. Ne segue che a ragione l'Autorità di

vigilanza sulle tutele è entrata nel merito del ricorso.

5.

Di

principio intrattenere adeguate relazioni con entrambi i genitori è per il bene

del figlio (DTF 127 III 298 consid. 4a in fine). E il bene del figlio è l'unico

criterio cui deve orientarsi un diritto di visita (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con

numerosi rinvii; cfr. anche DTF 123 III 451 consid. 3b con riferimento). Giustamente

quindi la Commissione tutoria regionale ha considerato nella fattispecie la

volontà del ragazzo tredicenne non decisiva per scartare l'opportunità di relazioni

personali con la madre, senza nulla togliere alla circostanza che un giovane di

quell'età sia in grado di elaborare ragionamenti logici e di possedere la

maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura

(DTF 131 III 556 consid. 1.2.2, 133 III 150 consid. 2.4). Nulla impediva così

che la Commissione tutoria regionale interpellasse uno specialista per sapere

se, nonostante il fermo rifiuto del figlio, nelle condizioni descritte

esistessero ancora possibili modalità di riavvicinamento. Comunque sia, la

questione non è di sapere se la Commissione tutoria regionale potesse far capo

a un esperto per valutare come procedere nel miglior modo per il bene del

figlio, ma di sapere se si giustificasse di sentire J__________ per la quarta

volta in meno di un anno.

6.

L'art.

314.

n. 1 CC dispone che prima di statuire l'autorità tutoria o il terzo

incaricato deve sentire in modo appropriato il minorenne, a meno che la sua età

o altri motivi gravi vi si oppongano. L'autorità tutoria ha ampia facoltà di

apprezzamento nella scelta dei modi di audizione, che deve adeguare alle

circostanze del caso (cfr. anche RDAT I-2000 pag. 184 a metà). Non deve reiterare però nelle audizioni se da un ulteriore ascolto non ci si deve attendere

nulla di nuovo o di diverso (DTF 133 III 555 consid. 5). In concreto J__________

ha ripetuto tre volte nel giro di sei mesi che non intendeva riprendere

contatto con la madre. Quali altri elementi ci si sarebbe dovuti aspettare a

distanza ravvicinata da un quarto colloquio, sia pure con una psicologa, la

Commissione tutoria regionale non dice, né è dato a divedere. In proposito

l'Autorità di vigilanza ha censurato a giusto titolo, pertanto, l'intendimento

della Commissione tutoria regionale, che dal punto di vista del figlio poteva

apparire vessatorio. Quanto al fatto che J__________ abbia un'immagine distorta

della madre, come AP 1 afferma nell'appello, ammesso e non concesso che ciò sia

vero, mal si intravede quale altro esito lascerebbe presumere un quarto ascolto

del ragazzo. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato

all'insuccesso.

II. Sul

ricorso in materia di assistenza giudiziaria

7.

Alle impugnazioni di decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 continua

ad applicarsi la vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, nel diritto

ticinese il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni contro il rifiuto –

totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria “all'autorità di seconda

istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore

(messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art.

35.

in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è dunque ricevibile.

8.

L'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile la richiesta di assistenza

giudiziaria presentata da AP 1 con le osservazioni al ricorso per non avere, costei,

reso verosimile la propria indigenza. Secondo tale autorità, la richiedente non

poteva limitarsi a richiamare la documentazione prodotta a suo tempo davanti alla

Commissione tutoria regionale, risalente a un anno prima. Quanto alla necessità

di esibire giustificativi aggiornati, ciò non poteva sfuggire a una parte

debitamente patrocinata da un legale. Nel caso specifico l'Autorità di

vigilanza sulle tutele si è rifiutata così di entrare nel merito della richiesta.

Nel

ricorso AP 1 rivendica la legittimità della propria domanda, facendo valere che

il rinvio alla documentazione già prodotta in prima sede era motivato dal fatto

che nel frattempo la situazione non era mutata. L'Autorità di vigilanza sulle

tutele non poteva seriamente rimproverarle perciò di non aver fornito le medesime

informazioni già trasmesse a suo tempo alla Commissione tutoria regionale.

a) L'onere

di rendere verosimile le proprie ristrettezze incombe anzitutto a chi postula l'assistenza giudiziaria (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c). Se, pur patrocinato, il

richiedente non allega alcunché a sostegno della domanda, l'autorità può rifiutare

il beneficio. Se il richiedente allega documentazione lacunosa o insufficiente,

spetta all'autorità sollecitarne la completazione, la procedura volta

all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio

inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307 consid. 2). Se il richiedente non ottempera –

o non ottempera debitamente – alla richiesta di integrazione, l'autorità può

ancora rifiutare il beneficio (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c; Cocchi/Trez­zini, CPC ticinese

commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 4 vLag).

b) Nella

fattispecie AP 1 ha motivato la richiesta di assistenza giudiziaria, come

detto, richiamando la documentazione da lei prodotta a suo tempo dinanzi alla

Commissione tutoria regionale. Non si può dire quindi che non abbia recato alcun

giustificativo (diversamente dal caso evocato dall'Autorità di vigilanza sulle

tutele: I CCA, sentenza inc. 11.2004.94 del 23 settembre 2004, consid. 13b).

Certo, l'Autorità di vigilanza sulle tutele non era tenuta ad accomodarsi di quella

documentazione. Nel caso in cui la ritenesse insufficiente o superata, nondimeno,

doveva impartire all'interessata un termine entro cui esibire atti più recenti.

Avesse l'interessata disatteso la scadenza del termine, allora l'Autorità di

vigilanza sulle tutele avrebbe potuto respingere il beneficio. Nel caso specifico

l'Autorità di vigilanza sulle tutele non ha fissato alcun termine

all'interessata con l'argomento che questa era difesa da un legale. La

motivazione tuttavia non è pertinente, giacché – come si è accennato – la

procedura intesa al conseguimento dell'assistenza giudiziaria è governata dal

principio inquisitorio. In concreto il diniego impugnato va quindi annullato.

Ciò non significa che l'interessata abbia necessariamente diritto al beneficio.

L'Autorità di vigilanza sulle tutele potrà impartire alla richiedente un

termine per aggiornare i dati e decidere poi sulla base delle risultanze. Non

compete a questa Camera, con ogni evidenza, sostituirsi al suo apprezzamento.

III. Sugli

oneri processuali e l'assistenza giudiziaria in appello

9.

La tassa di giustizia e le spese dell'appello seguono il principio

della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). CO 2, che ha presentato

osservazioni all'appello tramite una legale, ha diritto inoltre a un'equa

indennità per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale

all'appello può essere accolta, nonostante l'insuccesso dell'impugnazione. È

comprensibile in effetti che, nell'estremo tentativo di difendere la decisione

della Commissione tutoria regionale a salvaguardia delle sue relazioni

personali con il figlio, l'appellante si sia risolta a procedere dinanzi al

terzo grado di giurisdizione, rischiando l'addebito di oneri processuali. Una

persona ragionevole e di condizioni agiate, in altre parole, non avrebbe

rinunciato all'appello solo per i costi che ciò avrebbe comportato (art. 14

cpv. 1 lett. b vLag).

Circa l'indennità

che spetta al patrocinatore d'ufficio, in concreto la legale ha redatto il

memoriale di appello (9 pagine di testo) e due brevi lettere a questa Camera

sui presumibili tempi della decisione. Considerato anche un probabile colloquio

con la cliente, un avvocato diligente e speditivo avrebbe verosimilmente profuso

nell'assolvimento del mandato non più di otto ore di lavoro (retribuite fr.

180.

– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si

aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (7.6%).

L'indennità di patrocinio può dunque essere fissata in fr. 1700.–.

10.

La

procedura intesa al conseguimento dell'assistenza giudiziaria è invece

gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2

vLag). Per quanto attiene alle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove

non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria la contesa oppone

proprio il ricorrente allo Stato (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse,

Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un patrocinatore

d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a

trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz,

Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 84 in fondo). Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia attribuita alla richiedente un'adeguata

indennità per ripetibili.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

11.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili

contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le

decisioni in materia di protezione del figlio sono suscettibili di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria – di

natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.

c LTF), fermo restando che la legittimità a ricorrere non compete allo Stato,

il quale nel Ticino non poteva contestare per diritto cantonale né il

conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o

parziale che fosse (art. 35 cpv. 1 vLag).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono

confermati.

2. Gli oneri

dell'appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a CO 2 fr. 1500.– per ripetibili.

3. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice

d'ufficio un'indennità di fr. 1700.–.

4. Il ricorso

in materia di assistenza giudiziaria è accolto, il dispositivo n. 3 della decisione

impugnata è annullato e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle

tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

5. Non si

riscuotono tasse né spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

alla ricorrente un'indennità di fr. 800.– complessivi per ripetibili.

6. Notificazione:

–;

–;

– Commissione

tutoria regionale 11, Losone;

– Stato

del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene

alternative, Torricella.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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