11.2008.76
Relazioni personali del figlio con il genitore
23 maggio 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2008.76
Data decisione, Autorità:
23.05.2012, ICCA
Titolo:
Relazioni personali del figlio con il genitore
PROCEDURA
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 314 CC
Incarto n.
11.2008.76
Lugano
23 maggio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
152.2007/R.117.2007 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di
vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
a
CO 2 ora in
(patrocinato dall'avv. PA 2)
e alla
Commissione tutoria regionale 11, Losone
per quanto riguarda il ripristino delle sue
relazioni personali con il figlio
J__________ (1995), ora in __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 9 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 16 aprile
2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolto l'appello (recte: ricorso) del 3 giugno 2008
presentato dalla stessa AP 1 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da
parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 maggio 1995 AP 1 (1967) ha dato alla luce un figlio, J__________,
che è stato riconosciuto da CO 2 (1965). II matrimonio contratto dai genitori
il 9 giugno 1995 è stato sciolto per divorzio il 29 ottobre 1996 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna, che ha omologato una convenzione in virtù
della quale J__________ è stato affidato al padre, riservato il diritto di
visita della madre. I rapporti tra madre e figlio si sono poi diradati fino a
cessare. L'8 febbraio 2006 AP 1 si è rivolta a CO 2 per riprendere le relazioni
con il figlio, ma senza esito.
B. Con
istanza dell'8 febbraio 2007 AP 1 ha sollecitato la Commissione tutoria regionale
11 a ripristinare il suo diritto di visita. Alla discussione del 5 marzo 2007 CO
2 ha proposto di respingere l'istanza. Sentito il 9 marzo 2007 dalla
Commissione tutoria regionale, J__________ ha dichiarato di non voler rivedere
la madre. La Commissione tutoria regionale ha affidato così all'Ufficio delle
famiglie e dei minorenni, il 15 marzo 2007, il compito di appurare se fosse
opportuno, nell'interesse di J__________, insistere per un riavvicinamento. Nel
suo referto del 27 agosto 2007 l'Ufficio ha confermato che, ascoltato due
volte, J__________ aveva ribadito la propria volontà. Con decisione del 25
ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale ha deciso nondimeno di esaminare
meglio la situazione, incaricando la psicologa __________ di “sentire
approfonditamente il minore” per indicare “opportune modalità di
riavvicinamento con la madre, rispettose dell'esclusivo interesse del minore e
del suo attuale equilibrio”.
C. Contro
la decisione appena citata CO 2 ha ricorso il 30 ottobre 2007 all'Autorità
di vigilanza sulle tutele, chiedendo di annullarla. La Commissione tutoria
regionale ha rinunciato a osservazioni, limitandosi a postulare il 7 novembre
2007 la conferma della propria decisione. AP 1 ha proposto il 30 novembre 2007 di respingere il ricorso, instando per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Statuendo il 16 maggio 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accolto il ricorso (senza annullare formalmente la decisione impugnata) e ha
addebitato la tassa di giustizia di fr. 100.– a AP 1, la cui richiesta di assistenza
giudiziaria è stata dichiarata irricevibile.
D. Il 3
giugno 2008 AP 1 è insorta a questa Camera per ottenere il beneficio dell'assistenza
giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Per sua natura il
ricorso non ha formato oggetto di intimazione. Con appello del 9 giugno 2008
essa chiede inoltre – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti a
questa Camera – di riformare la decisione impugnata e di confermare la
decisione della Commissione tutoria regionale. Nelle sue osservazioni del 29 luglio
2008, CO 2 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
riguardante l'audizione del figlio
1.
Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino
al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni a questa Camera
(vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura
era quella degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia
– dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella
fattispecie la decisione litigiosa è stata notificata a AP 1 il
19.
maggio 2008 (appello, pag. 2 in alto). Il termine per appellare sarebbe scaduto perciò la domenica 8 giugno 2008, ma si è protratto al lunedì successivo
in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello
è pertanto tempestivo.
2.
L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha ritenuto ammissibile il ricorso di CO 2, sebbene diretto
contro una decisione incidentale, ravvisando per il figlio il rischio di un danno
non altrimenti riparabile (nel senso dell'art. 44 LPAmm). Ciò posto, essa ha rilevato
che l'opinione del ragazzo tredicenne andava “presa seriamente in
considerazione”, sia perché ribadita tre volte sia perché – secondo
giurisprudenza – di principio non devono imporsi visite indesiderate ai minorenni
di quell'età. Se avesse voluto in ogni caso affidare il mandato litigioso ad __________
– ha soggiunto l'Autorità di vigilanza sulle tutele – la Commissione tutoria
regionale avrebbe dovuto limitarsi a domandare alla psicologa se un
riavvicinamento tra madre e figlio fosse nell'interesse di quest'ultimo. Non
poteva chiedere invece alla specialista di indicare “modalità di
riavvicinamento”, dandone per presunta
l'esistenza.
3.
Nell'appello
AP 1 contesta che la decisione della Commissione tutoria regionale fosse
suscettibile di arrecare al figlio un “danno non altrimenti riparabile” e rimprovera
all'Autorità di vigilanza sulle tutele un giudizio affrettato. A mente sua, la
Commissione tutoria regionale ha semplicemente deciso di far sentire il ragazzo
da una specialista, senza prevedere modalità di riavvicinamento. Quanto a J__________,
egli avrebbe un'immagine distorta di lei a causa del rapporto con il padre. Onde,
a parer suo, la necessità di far ascoltare il figlio dalla psicologa.
4.
La
decisione con cui un'autorità ordina l'assunzione di una prova – in concreto
l'audizione del figlio – è una decisione incidentale (RtiD I-2005 pag. 783
consid. 5, II-2005 pag. 697 consid. 5). Può dunque essere impugnata solo ove sia
suscettiva di comportare un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD I-2005 pag.
783.
consid. 5, II-2005 pag. 696 consid. 4). Di regola l'esecuzione di una
perizia non comporta un pregiudizio del genere (RtiD II-2005 pag. 697 in alto). Non bisogna dimenticare tuttavia che in concreto l'audizione del figlio sarebbe stata
la quarta in meno di un anno. J__________ è stato sentito la prima volta il 9
marzo 2007 da __________, membro “con formazione pedagogica” della Commissione
tutoria regionale, e altre due volte nel corso dei cinque mesi successivi dai
responsabili dell'Ufficio delle famiglie e
dei minorenni di __________ (rapporto del 27 agosto 2007, pag. 3 in basso). Tutte e tre le volte egli ha dichiarato di non voler incontrare la madre. Insistere due
mesi dopo per un quarto ascolto, sia pure da parte di una psicologa, poteva senz'altro
apparire
agli occhi di J__________ come una forma di accanimento e di
ostinato rifiuto delle sue scelte. Onde il rischio di un pregiudizio
psicologico difficilmente riparabile. Ne segue che a ragione l'Autorità di
vigilanza sulle tutele è entrata nel merito del ricorso.
5.
Di
principio intrattenere adeguate relazioni con entrambi i genitori è per il bene
del figlio (DTF 127 III 298 consid. 4a in fine). E il bene del figlio è l'unico
criterio cui deve orientarsi un diritto di visita (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con
numerosi rinvii; cfr. anche DTF 123 III 451 consid. 3b con riferimento). Giustamente
quindi la Commissione tutoria regionale ha considerato nella fattispecie la
volontà del ragazzo tredicenne non decisiva per scartare l'opportunità di relazioni
personali con la madre, senza nulla togliere alla circostanza che un giovane di
quell'età sia in grado di elaborare ragionamenti logici e di possedere la
maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura
(DTF 131 III 556 consid. 1.2.2, 133 III 150 consid. 2.4). Nulla impediva così
che la Commissione tutoria regionale interpellasse uno specialista per sapere
se, nonostante il fermo rifiuto del figlio, nelle condizioni descritte
esistessero ancora possibili modalità di riavvicinamento. Comunque sia, la
questione non è di sapere se la Commissione tutoria regionale potesse far capo
a un esperto per valutare come procedere nel miglior modo per il bene del
figlio, ma di sapere se si giustificasse di sentire J__________ per la quarta
volta in meno di un anno.
6.
L'art.
314.
n. 1 CC dispone che prima di statuire l'autorità tutoria o il terzo
incaricato deve sentire in modo appropriato il minorenne, a meno che la sua età
o altri motivi gravi vi si oppongano. L'autorità tutoria ha ampia facoltà di
apprezzamento nella scelta dei modi di audizione, che deve adeguare alle
circostanze del caso (cfr. anche RDAT I-2000 pag. 184 a metà). Non deve reiterare però nelle audizioni se da un ulteriore ascolto non ci si deve attendere
nulla di nuovo o di diverso (DTF 133 III 555 consid. 5). In concreto J__________
ha ripetuto tre volte nel giro di sei mesi che non intendeva riprendere
contatto con la madre. Quali altri elementi ci si sarebbe dovuti aspettare a
distanza ravvicinata da un quarto colloquio, sia pure con una psicologa, la
Commissione tutoria regionale non dice, né è dato a divedere. In proposito
l'Autorità di vigilanza ha censurato a giusto titolo, pertanto, l'intendimento
della Commissione tutoria regionale, che dal punto di vista del figlio poteva
apparire vessatorio. Quanto al fatto che J__________ abbia un'immagine distorta
della madre, come AP 1 afferma nell'appello, ammesso e non concesso che ciò sia
vero, mal si intravede quale altro esito lascerebbe presumere un quarto ascolto
del ragazzo. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato
all'insuccesso.
II. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
7.
Alle impugnazioni di decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 continua
ad applicarsi la vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, nel diritto
ticinese il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni contro il rifiuto –
totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria “all'autorità di seconda
istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore
(messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art.
35.
in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è dunque ricevibile.
8.
L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile la richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da AP 1 con le osservazioni al ricorso per non avere, costei,
reso verosimile la propria indigenza. Secondo tale autorità, la richiedente non
poteva limitarsi a richiamare la documentazione prodotta a suo tempo davanti alla
Commissione tutoria regionale, risalente a un anno prima. Quanto alla necessità
di esibire giustificativi aggiornati, ciò non poteva sfuggire a una parte
debitamente patrocinata da un legale. Nel caso specifico l'Autorità di
vigilanza sulle tutele si è rifiutata così di entrare nel merito della richiesta.
Nel
ricorso AP 1 rivendica la legittimità della propria domanda, facendo valere che
il rinvio alla documentazione già prodotta in prima sede era motivato dal fatto
che nel frattempo la situazione non era mutata. L'Autorità di vigilanza sulle
tutele non poteva seriamente rimproverarle perciò di non aver fornito le medesime
informazioni già trasmesse a suo tempo alla Commissione tutoria regionale.
a) L'onere
di rendere verosimile le proprie ristrettezze incombe anzitutto a chi postula l'assistenza giudiziaria (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c). Se, pur patrocinato, il
richiedente non allega alcunché a sostegno della domanda, l'autorità può rifiutare
il beneficio. Se il richiedente allega documentazione lacunosa o insufficiente,
spetta all'autorità sollecitarne la completazione, la procedura volta
all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio
inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307 consid. 2). Se il richiedente non ottempera –
o non ottempera debitamente – alla richiesta di integrazione, l'autorità può
ancora rifiutare il beneficio (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 4 vLag).
b) Nella
fattispecie AP 1 ha motivato la richiesta di assistenza giudiziaria, come
detto, richiamando la documentazione da lei prodotta a suo tempo dinanzi alla
Commissione tutoria regionale. Non si può dire quindi che non abbia recato alcun
giustificativo (diversamente dal caso evocato dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele: I CCA, sentenza inc. 11.2004.94 del 23 settembre 2004, consid. 13b).
Certo, l'Autorità di vigilanza sulle tutele non era tenuta ad accomodarsi di quella
documentazione. Nel caso in cui la ritenesse insufficiente o superata, nondimeno,
doveva impartire all'interessata un termine entro cui esibire atti più recenti.
Avesse l'interessata disatteso la scadenza del termine, allora l'Autorità di
vigilanza sulle tutele avrebbe potuto respingere il beneficio. Nel caso specifico
l'Autorità di vigilanza sulle tutele non ha fissato alcun termine
all'interessata con l'argomento che questa era difesa da un legale. La
motivazione tuttavia non è pertinente, giacché – come si è accennato – la
procedura intesa al conseguimento dell'assistenza giudiziaria è governata dal
principio inquisitorio. In concreto il diniego impugnato va quindi annullato.
Ciò non significa che l'interessata abbia necessariamente diritto al beneficio.
L'Autorità di vigilanza sulle tutele potrà impartire alla richiedente un
termine per aggiornare i dati e decidere poi sulla base delle risultanze. Non
compete a questa Camera, con ogni evidenza, sostituirsi al suo apprezzamento.
III. Sugli
oneri processuali e l'assistenza giudiziaria in appello
9.
La tassa di giustizia e le spese dell'appello seguono il principio
della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). CO 2, che ha presentato
osservazioni all'appello tramite una legale, ha diritto inoltre a un'equa
indennità per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello può essere accolta, nonostante l'insuccesso dell'impugnazione. È
comprensibile in effetti che, nell'estremo tentativo di difendere la decisione
della Commissione tutoria regionale a salvaguardia delle sue relazioni
personali con il figlio, l'appellante si sia risolta a procedere dinanzi al
terzo grado di giurisdizione, rischiando l'addebito di oneri processuali. Una
persona ragionevole e di condizioni agiate, in altre parole, non avrebbe
rinunciato all'appello solo per i costi che ciò avrebbe comportato (art. 14
cpv. 1 lett. b vLag).
Circa l'indennità
che spetta al patrocinatore d'ufficio, in concreto la legale ha redatto il
memoriale di appello (9 pagine di testo) e due brevi lettere a questa Camera
sui presumibili tempi della decisione. Considerato anche un probabile colloquio
con la cliente, un avvocato diligente e speditivo avrebbe verosimilmente profuso
nell'assolvimento del mandato non più di otto ore di lavoro (retribuite fr.
180.
– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si
aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (7.6%).
L'indennità di patrocinio può dunque essere fissata in fr. 1700.–.
10.
La
procedura intesa al conseguimento dell'assistenza giudiziaria è invece
gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2
vLag). Per quanto attiene alle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove
non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria la contesa oppone
proprio il ricorrente allo Stato (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse,
Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un patrocinatore
d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a
trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 84 in fondo). Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia attribuita alla richiedente un'adeguata
indennità per ripetibili.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
11.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili
contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le
decisioni in materia di protezione del figlio sono suscettibili di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria – di
natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett.
c LTF), fermo restando che la legittimità a ricorrere non compete allo Stato,
il quale nel Ticino non poteva contestare per diritto cantonale né il
conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o
parziale che fosse (art. 35 cpv. 1 vLag).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono
confermati.
2. Gli oneri
dell'appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a CO 2 fr. 1500.– per ripetibili.
3. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice
d'ufficio un'indennità di fr. 1700.–.
4. Il ricorso
in materia di assistenza giudiziaria è accolto, il dispositivo n. 3 della decisione
impugnata è annullato e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle
tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
5. Non si
riscuotono tasse né spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
alla ricorrente un'indennità di fr. 800.– complessivi per ripetibili.
6. Notificazione:
–;
–;
– Commissione
tutoria regionale 11, Losone;
– Stato
del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene
alternative, Torricella.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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