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Decisione

11.2008.77

Assistenza giudiziaria

16 novembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 1.2008/R.1.2008 (protezione del figlio)

della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele che oppone

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 )

alla

Commissione

tutoria regionale 8, Pregassona

per quanto

riguarda il suo diritto di visita a

__________ (1994),

figlio suo e

di

__________, ,

giudicando

ora sulla decisione del 30 aprile 2008 con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto la

richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 7 gennaio 2007 da AP 1;

Ritenuto

in fatto: che con decisione del 21 dicembre 2007 la Commissione tutoria

regionale 8 ha sospeso provvisoriamente le relazioni personali di AP 1 (1960) con

il figlio __________, nato il 17 aprile 1994;

che la

Commissione tutoria regionale ha dichiarato tale decisione immediatamente

esecutiva, togliendo effetto sospensivo a un eventuale ricorso;

che

contro tale decisione AP 1 è insorto il 7 gennaio 2008 all'Autorità di vigilanza

sulle tutele per ottenere l'annullamento della decisione stessa, previa restituzione

dell'effetto sospensivo;

che

contestualmente egli ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che con decisione

del 30 aprile 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso,

respingendo la richiesta di assistenza giudiziaria;

che

contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera

con un ricorso (“appello”) del 20 maggio 2008, sollecitando la concessione del

beneficio;

che il

ricorrente formula analoga richiesta anche in appello;

che il

ricorso, per sua natura, non ha formato oggetto d'intimazione;

che AP 1

è deceduto in pendenza di ricorso, l'8 gennaio 2009;

e considerando

in diritto: che il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente

personale e decade ove il richiedente venga meno come parte al processo, poco

importa per quale motivo, non potendo tale diritto essere trasmesso a eventuali

eredi né essere ceduto (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi riferimenti);

che qualora

il giudice non abbia ancora statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria

al momento in cui la parte viene meno al processo, decade finanche l'interesse

Considerandi

giuridico a ottenere una decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del

Tribunale federale inc.5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1);

che in

concreto questa Camera non aveva ancora statuito sulla richiesta di assistenza

giudiziaria in appello quando AP 1 è deceduto, l'8 gennaio 2009;

che di

conseguenza è venuto meno ogni interesse giuridico del richiedente a ottenere una

decisione in proposito;

che al

momento in cui AP 1 è deceduto questa Camera non aveva ancora statuito nemmeno

sul ricorso da lui presentato contro il diniego dell'assistenza giudiziaria da

parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;

che

pertanto, non avendo ottenuto tale beneficio nemmeno in quella sede (la Camera

non avendo avuto modo di riformare – per ipotesi – la decisione impugnata), il

ricorrente non ha più interesse giuridico nemmeno a ottenere una decisione sul

conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza

sulle tutele;

che, per

il resto, la procedura di conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola

gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag);

che in

concreto non si ravvisano motivi per scostarsi da tale principio, mentre non si

pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato per

osservazioni;

che, relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione

incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51

cpv. 1 lett. c LTF);

che, dandosi

una procedura a protezione del figlio, è ammissibile il ricorso in materia

civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF);

decreta: 1. Il

ricorso è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata priva d'interesse.

4.

Intimazione

all'avv. .

Comunicazione:

– , ;

.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000.

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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