11.2008.77
Assistenza giudiziaria
16 novembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2008.77
Data decisione, Autorità:
16.11.2011, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
art. 14 LAG
Incarto n.
11.2008.77
Lugano
16 novembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 1.2008/R.1.2008 (protezione del figlio)
della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele che oppone
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
alla
Commissione
tutoria regionale 8, Pregassona
per quanto
riguarda il suo diritto di visita a
__________ (1994),
figlio suo e
di
__________, ,
giudicando
ora sulla decisione del 30 aprile 2008 con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto la
richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 7 gennaio 2007 da AP 1;
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 21 dicembre 2007 la Commissione tutoria
regionale 8 ha sospeso provvisoriamente le relazioni personali di AP 1 (1960) con
il figlio __________, nato il 17 aprile 1994;
che la
Commissione tutoria regionale ha dichiarato tale decisione immediatamente
esecutiva, togliendo effetto sospensivo a un eventuale ricorso;
che
contro tale decisione AP 1 è insorto il 7 gennaio 2008 all'Autorità di vigilanza
sulle tutele per ottenere l'annullamento della decisione stessa, previa restituzione
dell'effetto sospensivo;
che
contestualmente egli ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con decisione
del 30 aprile 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso,
respingendo la richiesta di assistenza giudiziaria;
che
contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera
con un ricorso (“appello”) del 20 maggio 2008, sollecitando la concessione del
beneficio;
che il
ricorrente formula analoga richiesta anche in appello;
che il
ricorso, per sua natura, non ha formato oggetto d'intimazione;
che AP 1
è deceduto in pendenza di ricorso, l'8 gennaio 2009;
e considerando
in diritto: che il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente
personale e decade ove il richiedente venga meno come parte al processo, poco
importa per quale motivo, non potendo tale diritto essere trasmesso a eventuali
eredi né essere ceduto (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi riferimenti);
che qualora
il giudice non abbia ancora statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria
al momento in cui la parte viene meno al processo, decade finanche l'interesse
Considerandi
giuridico a ottenere una decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del
Tribunale federale inc.5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1);
che in
concreto questa Camera non aveva ancora statuito sulla richiesta di assistenza
giudiziaria in appello quando AP 1 è deceduto, l'8 gennaio 2009;
che di
conseguenza è venuto meno ogni interesse giuridico del richiedente a ottenere una
decisione in proposito;
che al
momento in cui AP 1 è deceduto questa Camera non aveva ancora statuito nemmeno
sul ricorso da lui presentato contro il diniego dell'assistenza giudiziaria da
parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;
che
pertanto, non avendo ottenuto tale beneficio nemmeno in quella sede (la Camera
non avendo avuto modo di riformare – per ipotesi – la decisione impugnata), il
ricorrente non ha più interesse giuridico nemmeno a ottenere una decisione sul
conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza
sulle tutele;
che, per
il resto, la procedura di conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola
gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag);
che in
concreto non si ravvisano motivi per scostarsi da tale principio, mentre non si
pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato per
osservazioni;
che, relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione
incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51
cpv. 1 lett. c LTF);
che, dandosi
una procedura a protezione del figlio, è ammissibile il ricorso in materia
civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF);
decreta: 1. Il
ricorso è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata priva d'interesse.
4.
Intimazione
all'avv. .
Comunicazione:
– , ;
–
.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000.
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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