11.2008.78
Revoca della tutela: appello irricevibile
14 luglio 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2008.78
Data decisione, Autorità:
14.07.2008, ICCA
Titolo:
Revoca della tutela: appello irricevibile
TUTELA VOLONTARIA
art. 438 CC
Incarto n.
11.2008.78
Lugano
14 luglio
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 53.2001/R.126.2007
(revoca della tutela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
alla
CO 1
e al curatore
CO 2,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 giugno 2008 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 19
maggio 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 18 settembre 2007 RI 1 (1953) ha chiesto alla Commissione tutoria regionale
1 di revocare la tutela volontaria istituita nei suoi confronti il 14 febbraio
2001;
che in un
rapporto del 30 maggio 2003, commissionato dall'autorità tutoria, il Servizio
psico-sociale di Mendrisio ha dichiarato “essenziale” il mantenimento della tutela;
che con
decisione dell'8 novembre 2007 la Commissione tutoria ha confermato l'interdizione,
respingendo l'istanza;
che
contro tale decisione RI 1 ha ricorso il 15 novembre 2007 alla Sezione degli
enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele;
che,
statuendo il 19 maggio 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso
senza prelevare tasse né spese;
che contro
la decisione predetta RI 1 ha introdotto il
Considerandi
2.
giugno
2008.
una dichiarazione di ricorso, redatta personalmente;
che
l'atto non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
nel Cantone Ticino l'unico rimedio esperibile contro decisioni prese dall'Autorità
di vigilanza sulle tutele è l'appello (art. 48 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia
l'art. 39 LAC);
che lo
scritto in esame, tempestivo, può solo essere trattato come appello;
che un
appello deve contenere in specie – sotto pena di nullità – i motivi di fatto e
di diritto sui quali si fonda, come pure le richieste di giudizio (art. 309
cpv. 2 lett. e ed f CPC combinati con il cpv. 5);
che nel
caso in cui un tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole,
le esigenze formali dell'appello vanno per certi versi attenuate, essendo
sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano
desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser
in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che in
concreto l'appello si esaurisce testualmente nelle due frasi seguenti:
Egregi signori,
in merito
alla vostra decisione del 19-5 scorso di respingere il mio ricorso per la
revoca della tutela, vi comunico che non sono d'accordo. Decido per tanto di
inoltrare per tramite vostro un nuovo ricorso al Tribunale d'appello alla Camera
civile di Lugano;
che nelle
circostanze descritte la conclusione intesa alla revoca della tutela e alla
conseguente modifica della decisione impugnata può ragionevolmente essere presunta,
mentre non è dato di comprendere – nemmeno intuitivamente – per quali ragioni
ciò dovrebbe avvenire;
che, ciò posto, l'appello va dichiarato irricevibile per totale mancanza
di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);
che a simile
difetto non può rimediarsi, del resto, dopo la scadenza del termine d'impugnazione (Rep. 1968 pag.
70; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art.
308);
che gli
oneri processuali andrebbero posti a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1
CPC);
che in
concreto si può nondimeno prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese,
l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza
l’ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;
che quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sull'interdizione – e la revoca – sono impugnabili con
ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2
lett. b n. 6 LTF;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
–.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1
e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster