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Decisione

11.2008.78

Revoca della tutela: appello irricevibile

14 luglio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 53.2001/R.126.2007

(revoca della tutela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,

Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1

alla

CO 1

e al curatore

CO 2,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 2 giugno 2008 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 19

maggio 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

il 18 settembre 2007 RI 1 (1953) ha chiesto alla Commissione tutoria regionale

1 di revocare la tutela volon­taria istituita nei suoi confronti il 14 febbraio

2001;

che in un

rapporto del 30 maggio 2003, commissionato dall'autorità tutoria, il Servizio

psico-sociale di Mendrisio ha dichiarato “essenziale” il mantenimento della tutela;

che con

decisione dell'8 novembre 2007 la Commissione tutoria ha confermato l'interdizione,

respingendo l'istanza;

che

contro tale decisione RI 1 ha ricorso il 15 novembre 2007 alla Sezione degli

enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele;

che,

statuendo il 19 maggio 2008, l'Autorità di vigilanza ha respin­to il ricorso

senza prelevare tasse né spese;

che contro

la decisione predetta RI 1 ha introdotto il

Considerandi

2.

giugno

2008.

una dichiarazione di ricorso, redatta personalmente;

che

l'atto non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

nel Cantone Ticino l'unico rimedio esperibile contro decisioni prese dall'Autorità

di vigilanza sulle tutele è l'appello (art. 48 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia

l'art. 39 LAC);

che lo

scritto in esame, tempestivo, può solo essere trattato come appello;

che un

appello deve contenere in specie – sotto pena di nullità – i motivi di fatto e

di diritto sui quali si fonda, come pure le richieste di giudizio (art. 309

cpv. 2 lett. e ed f CPC combinati con il cpv. 5);

che nel

caso in cui un tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole,

le esigenze formali dell'appello vanno per certi versi attenuate, essendo

sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano

desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser

in: Basler Kommentar, 3ª edi­zione, n. 41 ad art. 420);

che in

concreto l'appello si esaurisce testualmente nelle due frasi seguenti:

Egregi signori,

in merito

alla vostra decisione del 19-5 scorso di respingere il mio ricorso per la

revoca della tutela, vi comunico che non sono d'accordo. Decido per tanto di

inoltrare per tramite vostro un nuovo ricorso al Tribunale d'appello alla Camera

civile di Lugano;

che nelle

circostanze descritte la conclusione intesa alla revoca della tutela e alla

conseguente modifica della decisione impugnata può ragionevolmente essere presunta,

mentre non è dato di comprendere – nemmeno intuitivamente – per quali ragioni

ciò dovrebbe avvenire;

che, ciò posto, l'appello va dichiarato irricevibile per totale mancanza

di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);

che a simile

difetto non può rimediarsi, del resto, dopo la scadenza del termine d'impugnazione (Rep. 1968 pag.

70; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art.

308);

che gli

oneri processuali andrebbero posti a carico dell'appellan­te (art. 148 cpv. 1

CPC);

che in

concreto si può nondimeno prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese,

l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza

l’ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;

che quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sull'interdizione – e la revoca – sono impugnabili con

ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2

lett. b n. 6 LTF;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

–.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità

di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1

e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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