11.2008.8
Misure a protezione dell'unione coniugale
2 settembre 2012Italiano37 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2008.8
Data decisione, Autorità:
02.09.2012, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 172 CC
art. 365 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.8
Lugano
2 settembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.1586
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 18 dicembre 2006 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2),
contro
AP 1
(ora patrocinato dall'avv. PA 3)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 15 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3
gennaio 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 17 gennaio 2008 presentato da AO 1 contro la
medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1964), cittadino norvegese, e AO 1 (1967), cittadina italiana, si sono
sposati a __________ il 10 luglio 1992. Dall'unione sono nati L__________ (il
17 gennaio 1996), G__________ (il 22 agosto 1997) e A__________ (l'8 marzo 1999).
Il marito lavorava presso la __________ di __________, mentre la moglie,
parzialmente invalida, percepiva un quarto di rendita dall'assicurazione
invalidità e per il resto si occupava della famiglia.
B. Il
18 dicembre 2006 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, chiedendo – già in via cautelare e previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – di essere autorizzata a vivere separata, di assegnarle
l'abitazione coniugale (fondo n. _____RFD di __________, in comproprietà in
ragione di un mezzo ciascuno tra i coniugi), di vedersi affidare i figli
(riservato il diritto di visita del padre) e di fissare un contributo
alimentare per il mese di dicembre 2006 in favore suo e dei figli in complessivi fr. 3000.–. Richieste accolte dal Pretore mediante decreto cautelare
emanato senza contraddittorio il giorno seguente. Nel “merito” essa ha
postulato, in aggiunta a quanto sopra, un contributo alimentare in suo favore e
dei figli di complessivi fr. 9750.– mensili dal 1° novembre 2006 e di ricevere
fr. 5000.– dal marito a titolo di provvigione di lite.
C. All'udienza
del 7 febbraio 2007, indetta per la discussione cautelare e dell'istanza, AP 1 ha proposto di accogliere parzialmente le richieste della moglie, nel senso di essere d'accordo con
la vita separata e con l'affidamento dei figli a essa. Egli ha proposto un
contributo complessivo per i figli di fr. 3375.– mensili (compreso l'assegno
familiare) e un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 2014.05 il
mese, quest'ultimo dal mese di gennaio 2007 al 9 marzo 2010, dopodiché esso
sarebbe decaduto. Egli ha inoltre chiesto che la proprietà di __________ fosse
venduta a terzi entro il 30 giugno 2007 e che l'istanza volta all'ottenimento
dell'assistenza giudiziaria formulata dalla moglie fosse respinta. Le parti hanno
mantenuto il rispettivo e antitetico punto di vista nel prosieguo della
discussione. Al termine dell'udienza, il Pretore ha, fra l'altro, fissato nelle
“more” un contributo alimentare mensile di fr. 1125.– già compreso l'assegno
familiare in favore di ogni figlio e di fr. 4000.– il mese per la moglie. I
predetti contributi sono stati fatti decorrere dal 1° febbraio 2007.
D. L'istruttoria
è terminata il 13 luglio 2007. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 25 ottobre 2007, AP 1 ha ripreso le domande già formulate all'udienza del 7 febbraio 2007, precisando nondimeno che l'abitazione
coniugale avrebbe dovuto essere venduta entro il 31 dicembre 2007. Nel suo
memoriale del 29 novembre 2007, AO 1 ha confermato le sue domande, precisando
in fr. 1140.– il mese (compreso l'assegno familiare) il contributo alimentare
per ogni figlio e in fr. 7882.75 mensili quello per sé, a partire dal 1°
novembre 2006.
E. Statuendo
il 3 gennaio 2008, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
assegnato l'alloggio coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato
il diritto di visita paterno), ha obbligato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari, quelli per i figli già comprendendo gli assegni
familiari: da novembre a dicembre 2006 fr. 1125.– per ogni figlio e fr. 4575.–
in favore della moglie; da gennaio a dicembre 2007 fr. 1140.– per ogni figlio e
di fr. 5325.– per la moglie, da gennaio 2008 a gennaio 2009 fr. 1165.– per ciascun figlio e fr. 5315.– per la moglie, da febbraio 2009 ad agosto 2010 fr.
1165.– ciascuno per A__________ e G__________, fr. 1455.– per L__________ e fr.
5170.– per la moglie e, infine, da settembre 2012 a settembre 2012, fr. 1165.– per A__________, fr. 1455.– ciascuno per G__________ e L__________
e fr. 5025.– per la moglie. La tassa di giustizia di fr. 1000.– è stata posta a
carico del marito in ragione di 2/3, costretto a rifondere alla moglie fr.
1200.– a titolo di ripetibili parziali.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 15 gennaio 2008, in cui chiede di ridurre il contributo alimentare in favore della moglie a fr. 2151.50,
versandolo sino al 28 febbraio 2009, di porre a carico della moglie la tassa di
giustizia di prima sede di fr. 1000.– in ragione di ¾ e di ottenere fr. 4000.–
a titolo di ripetibili. Con osservazioni del 22 febbraio 2008 la moglie ha
proposto di respingere l'appello.
G. AO 1 ha impugnato anch'essa la
sentenza del Pretore con un appello del 17 gennaio 2008 in cui chiede di aumentare il contributo alimentare mensile in suo favore a fr. 7253.45 da
novembre a dicembre 2006, a fr. 7231.– da gennaio a dicembre 2007, a fr. 7218.50 da gennaio 2008 a gennaio 2009, a fr. 7073.50 da febbraio 2009 ad agosto 2010 e a
fr. 6928.50 da settembre 2010 a marzo 2012. Nelle sue osservazioni del 20
febbraio 2008, il marito ha proposto di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la
procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1
n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame
dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432
consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370
cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo, gli appelli sono
ricevibili. Si giustifica inoltre di esaminarli in un pronunciato unico,
derivando dal medesimo complesso di fatti e vertendo sul medesimo oggetto
(contributo alimentare in favore della moglie).
2. Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine, il
Pretore ha accertato entrate mensili nette per il marito di fr. 12 710.–
per il 2006, di fr. 14 260.– per il 2007 e di fr. 14 310.– per il 2008, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4200.– mensili arrotondati (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 1700.– [le spese accessorie, non documentate, non sono state considerate],
premio della cassa malati fr. 20.– [tenuto conto del sussidio di cui beneficia],
polizza di terzo pilastro – per l'ammortamento indiretto dell'abitazione coniugale
– fr. 506.–, spese legali fr. 300.– e oneri fiscali fr. 550.–).
Quanto
alla moglie – al beneficio di un quarto di rendita dell'assicurazione
invalidità per complessivi fr. 746.– mensili – il
Pretore ha escluso, per problemi di salute e per il fatto di dovere accudire a tre
figli in tenera età, l'imputazione di un reddito ipotetico. Egli ha fissato il suo fabbisogno minimo in fr. 4760.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, spese per
l'alloggio fr. 2070.– [già dedotte le quote dei figli], premio della cassa malati fr. 87.–, partecipazione alle spese
mediche fr. 105.–, olio di riscaldamento fr. 102.–, assicurazione stabili fr.
71.–, mobilia domestica fr. 72.–, assicurazione responsabilità civile privata
fr. 16.–, abbonamento servizio assistenza centrali termiche fr. 43.–,
spazzacamino fr. 15.–, imposta di circolazione fr. 55.–, assicurazione
dell'automobile fr. 74.–, leasing fr. 300.–, oneri fiscali fr. 200.–, spese
legali fr. 300.–). Il fabbisogno in denaro di A__________, G__________ e L__________
è stato stimato dal Pretore in fr. 1165.– mensili ciascuno.
Constatata
un'eccedenza nel bilancio familiare, il Pretore ha fissato i seguenti contributi
alimentari a carico di AP 1:
– da novembre a dicembre 2006 (compreso):
fr.
1125.– mensili ognuno per A__________, G__________ e L__________, assegni
familari compresi;
fr.
4575.– mensili per la moglie;
–
da gennaio a dicembre 2007 (compreso):
fr.
1140.– mensili ognuno per A__________, G__________ e L__________, assegni
familari compresi;
fr.
5325.– mensili per la moglie;
–
da gennaio 2008 a gennaio 2009 (compreso):
fr.
1165.– mensili ognuno per A__________, G__________ e L__________, assegni
familari compresi;
fr.
5315.– mensili per la moglie;
– da febbraio
2009 ad agosto 2010 (compreso):
fr.
1165.– mensili ognuno per ognuno per A__________ e G__________, assegni
familari compresi;
fr.
1455.– mensili per L__________, assegni familiari compresi;
fr.
5170.– mensili per la moglie.
– da
settembre 2010 a marzo 2012 (compreso):
fr. 1165.–
mensili per A__________, assegno familiare compreso;
fr.
1455.– mensili ognuno per G__________ e L__________, assegni familiari
compresi;
fr.
5025.– mensili per la moglie.
Fatti
I. Sull'appello
di AP 1
3. Alle
osservazioni all'appello, AO 1 acclude tre decisioni dell'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del Cantone Ticino. Nelle protezioni dell'unione coniugale tuttavia
non erano ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese: RtiD I-2004 pag. 596
n. 79c), tranne ove si applicasse il principio
inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto).
Certo, l'art. 419b cpv. 1 CPC ticinese permetteva al giudice di
assumere prove d'ufficio in ogni stadio di causa. Esso non aveva lo scopo però
di aggiornare sistematicamente i dati al momento del giudizio di appello.
Consentiva unicamente di integrare l'istruttoria su questioni singole che
altrimenti non sarebbero state giudicate nel rispetto del diritto federale.
Estremi del genere non si ravvisano in
concreto, sicché, la sentenza va esaminata sulla base degli atti acquisiti dal
Pretore.
4. L'appellante
critica l'accertamento del proprio stipendio fatto dal Pretore. A mente del
convenuto, le sue entrate assommano a fr. 12 230.– mensili. Non può
essergli conteggiato il “premio obiettivo” di fr. 26 043.– da lui
percepito nel mese di marzo 2007, come fatto dal Pretore, poiché – soggiunge il
marito – tale premio non può essere paragonato a un bonus e non è garantito che
in futuro egli continui a percepirlo. Per determinare la regolarità e l'entità
dell'entrata non sono infatti sufficienti due versamenti intervenuti in
quindici mesi, ma si deve ragionare con una media su almeno 3-5 anni come nel
caso di lavoratori indipendenti (appello, n. 11, pagg. 6 in fondo e 7). Inoltre – chiosa l'interessato – non spettava a lui fornire la prova di ricevere un
premio o un bonus. Conclude poi l'appellante che nemmeno vanno conteggiati gli
assegni familiari di fr. 200.–, il termine di referendum non essendo scaduto
alla redazione dell'appello. Le singole censure meritano disamina separata.
a) In
merito al “premio obiettivo” giovi innanzitutto rammentare che nel caso di lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello
netto conseguito al momento del giudizio (RtiD 2004-I pag. 595 n. 78c), cui si
aggiungono la quota di tredicesima, le eventuali gratifiche, le indennità per
lavori straordinari e gli abbuoni, se costituiscono un'entrata regolare (RtiD
I-2004 pag. 596 n. 80c; Schwenzer
in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 e 17 ad art. 125 CC). Il bonus,
per essere conteggiato, deve costituire un'entrata abituale (v. RtiD
I-2007 n. 19c consid. 5).
Nella
fattispecie, il marito ha cominciato a lavorare per la __________ il 17 ottobre
2005. E già nel marzo del 2006 egli ha percepito un “premio obiettivo” di fr.
6751.– (doc. C, 8° foglio). Analogo vantaggio egli ha ottenuto nel marzo del
2007 di fr. 26 043.– (doc. 34, 3° foglio), e ciò benché durante l'udienza
del 7 febbraio 2007 il marito avesse precisato che “l'unico bonus […] percepito
è quello che risulta dal doc. C […] mentre non ha mai ricevuto altro. Per il
futuro nulla è garantito” (memoriale scritto di risposta, ad 6 pag. 6 sopra il
centro). Il Pretore ha nondimeno inferito la regolarità del versamento e, sulla
base dei dati, ha fissato l'importo del premio in fr. 2030.– mensili. L'appellante,
a ben vedere, però non fornisce alcuna spiegazione a simili versamenti, né
indica in quali occasioni essi siano stati corrisposti. Egli si limita a
formulare, ancora in questa sede, una riserva simile a quella poc'anzi evocata
(appello, n. 11, pag. 6 in fondo: “Per il futuro nulla è garantito”).
Certo,
un premio fedeltà versato una tantum non costituisce un'entrata regolare
( I CCA, sentenza inc. 11.2006.40 del 5 ottobre 2007 consid. 6a). Se non
che, nondimeno, due soli versamenti indiziano un'entrata regolare (v.
I CCA, sentenza inc. 11.2003.98 del 12 novembre 2003, consid. 5b; I CCA,
sentenza inc. 11.2004.16 del 5 novembre 2004, consid. 8). In concreto, non si
deve disconoscere che il marito ha ottenuto una prima gratifica già dopo pochi mesi
di attività, e che un analogo premio è giunto – puntuale – l'anno successivo. In
simili evenienze si può prudenzialmente ritenere che il “premio obiettivo” sia
un'entrata regolare, ove appena si consideri anche che un primo premio è
stato percepito già dopo pochi mesi di lavoro.
Che
il contratto di lavoro non figuri agli atti – come evidenzia il marito (memoriale,
n. 11 pag. 8) – poco importa, un bonus potendo essere conteggiato anche se non
figura espressamente nel contratto, bastando – come detto – che sia abitualmente
versato (I CCA, sentenza inc. 11.2003.98 del 12 novembre 2003, consid. 5b).
E nemmeno si giustifica la tesi del marito di volere considerare un bonus alla
stregua del calcolo operato per determinare il reddito di un lavoratore indipendente,
poiché le due situazioni non sono paragonabili fra di loro.
b) Il
24 marzo 2006 il Parlamento federale ha approvato la Legge federale sugli assegni
familiari (LAFam, RS 836.2). Accettata dal popolo il 26 novembre 2006, essa è
entrata in vigore – salvo gli art. 17 e 26 – il 1° gennaio 2009 (v. RU 2008
139). Il Cantone Ticino con decreto legislativo del 19 dicembre 2007, che ha
modificato la legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (vRL 6.4.1.1)
ha anticipato al 1° gennaio 2008 l'entrata in vigore degli importi degli
assegni familiari (v. anche BU 2008 112). Il termine di referendum è trascorso
infruttuoso, come per altro rilevato dalla moglie nelle di lei osservazioni (memoriale,
ad 11 pag. 4 in fondo). Le perplessità espresse al
proposito dall'appellante risultano quindi superate. In ogni caso, dandosi un
importo inerente al contributo dei figli – ove vige il principio inquisitorio
illimitato – questa Camera avrebbe comunque sia potuto verificare d'ufficio l'entità
dell'assegno e modificarla di conseguenza.
5. L'appellante
si duole dell'accertamento del proprio fabbisogno minimo, criticando il mancato
inserimento di spese accessorie alla locazione. Egli ritiene poi “arbitraria”
la valutazione operata dal Pretore per la spesa dell'assicurazione malattia,
chiede di espungere l'importo della polizza vita data a pegno di un mutuo
ipotecario. Il marito, poi, si lamenta che il Pretore nulla gli ha riconosciuto
per il rimborso del prestito in Norvegia e per le imposte arretrate. Esso
chiede di aumentare l'importo riconosciutogli dal primo giudice per spese
legali, di considerare le spese di mobilio come pure quanto da lui versato
durante la separazione prima della decisione del 7 febbraio 2007. In sintesi, egli pretende avere un fabbisogno di fr. 6047.25 a fronte dei fr. 4200.– riconosciutigli dal Pretore. Le singole censure vanno vagliate singolarmente.
a) Il
marito rileva che il Pretore nulla gli ha conteggiato a titolo di spese
accessorie alla locazione. A tal fine, egli vuole vedersi riconociuto un
importo stimato di fr. 300.– mensili. L'appellante però dimentica che il
Pretore ha conteggiato una spesa per locazione di fr. 1700.– definita “importo
già considerevole per i bisogni di una persona sola”. E una spesa di fr. 1700.–
mensili per l'alloggio di una persona sola, nel Luganese, è da ritenersi più
che adeguata. L'interessato non può dunque vedersi riconoscere l'importo
forfetario postulato. Inoltre, come per altro ricordato anche dall'appellante
stesso, egli nulla ha prodotto a sostegno delle asserite spese accessorie. A
tal proposito, giova rilevare che il contratto di locazione (doc. 6) non
menziona alcun importo per le spese accessorie. Dal documento si evince solo che
sono a carico del marito i costi dell'elettricità, della televisione via cavo e
della tassa sui rifiuti. Le prime due rientrano già nel minimo vitale del
diritto esecutivo (v. FU 68/2009 pag. 6292 cifra I), sicché nulla può pretendere
l'appellante al riguardo. La tassa sui rifiuti non è nemmeno documentata. Né
per altro il marito spiega perché l'importo ammesso dal Pretore non sia per lui
sufficiente o adeguato. Su questo aspetto l'appello – nel limite della ricevibilità
– denota la sua inconsistenza.
b) Il
marito ritiene arbitrario l'importo di fr. 20.– riconosciutogli dal Pretore a
titolo di spesa per l'assicurazione malattia, rilevando che con uno stipendio
di oltre fr. 10 000.– il sussidio cantonale è decaduto. Il Pretore ha
fondato il suo ragionamento sulla dichiarazione del marito di beneficiare di
tale sovvenzione e sul fatto che, anche se esso venisse a cadere, l'aumento del
premio sarebbe compensato dalle poste riconosciute per spese legali e imposte.
Ora, il certificato d'assicurazione del 2007 (doc. 13) attesta un premio
mensile netto di fr. 195.60, precisando nondimeno che l'assicurato è al beneficio
del sussidio cantonale. E nei primi tre mesi del 2007 lo Stato ha coperto
integralmente i premi (v. doc. 13 pag. 2). In realtà l'importo di fr. 20.–
deriva da quanto dichiarato dal marito medesimo (v. interrogatorio formale del
13 luglio 2007: verbali, pag. 2 risposta alla domanda 2: “Sì beneficio del sussidio.
Il premio effettivo a mio carico è di circa fr. 58.– a trimestre”). Può anche
essere verosimile che il marito con lo stipendio percepito non beneficerà più
del sussidio. Se non che, al momento della decisione egli lo otteneva.
c) Il
marito vorrebbe espungere dal proprio fabbisogno l'importo di fr. 506.– inerente
alla polizza vita a lui intestata, data in pegno – quale ammortamento indiretto
– al creditore ipotecario, rilevando che le spese dell'abitazione vanno
inserite nel fabbisogno minimo di chi vi abita (appello, n. 12 pag. 9). Va innanzitutto
ricordato che l'ammortamento ipotecario non è un costo dell'alloggio, come
sembra credere il marito, bensì un ordinario rimborso
di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito, va onorato nella misura in
cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti
(cfr. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid.
7e con richiami). Per quanto riguarda l'aspetto assicurativo poi, va osservato
che quand'anche un'assicurazione denoti indole
previdenziale, il relativo premio può essere incluso nel fabbisogno (v. I CCA, sentenza inc. 11.2001.119/II
del 14 aprile 2003, consid. 7 con richiami). In concreto, è indiscussa l'indole
assicurativa della polizza. L'ammortamento poi – anche nella sua modalità indiretta
– tornava a vantaggio di entrambi i coniugi, la casa essendo in comproprietà. E
i mezzi della famiglia sono sufficienti a fare fronte a tale costo, sicché lo
stesso va conteggiato. Lo si volesse inserire nel fabbisogno della moglie –
come da essa preteso (v. qui sotto consid. 10) – l'esito contabile del giudizio
non muterebbe, la diminuzione del fabbisogno del marito essendo compensata da
un corrispettivo aumento di quello della moglie. La scelta del Pretore merita
pertanto conferma, siccome il marito – cui è intestata la polizza – potrà, se
del caso, recuperarla al momento della vendita dell'immobile.
d) Il
marito chiede che nel suo fabbisogno minimo sia inclusa una spesa di fr. 167.95
mensili per il rimborso di un debito contratto in Norvegia (doc. 15), quando
era studente e al cui pagamento la moglie mai si sarebbe opposta. Il Pretore
non ha conteggiato alcun importo considerando che “tale debito va postergato al
mantenimento della famiglia”, soggiungendo che “il marito dispone inoltre di sostanza
sufficiente a rimborsare il debito senza necessità di conteggiare pagamenti rateali”.
Ora, i debiti personali ordinari rientrano nel
fabbisogno minimo di un coniuge solo se sono debiti precedenti la fine della vita
in comune con scopi di mantenimento familiare o se sono stati contratti dai
coniugi solidalmente (DTF 127 III 292 a metà; confermata in: SJ 132/2010 I 327
consid. 4.3.2). In concreto il debito è stato contratto dal marito prima della
vita in comune e non per scopi familiari, sicché a ragione il Pretore non lo ha
considerato.
e) L'appellante
chiede poi che venga inserito nel suo fabbisogno l'importo di fr. 816.70 per il
rimborso di imposte arretrate. Il Pretore ha respinto tale onere argomentando
che “tale debito va postergato al mantenimento della famiglia”. Il marito ritiene
che vi sarà un “conguaglio molto elevato” da saldare. Tuttavia le imposte
arretrate sono debiti personali nei confronti dei quali
i contributi alimentari per il figlio sono prioritari. Il convenuto deve quindi
provvedere alla loro estinzione con l'eventuale disponibilità mensile che gli
rimane una volta onorato il contributo di mantenimento (I CCA,
sentenza inc. 11.2001.132 del 20 novembre, consid. 5c con rinvio).
f) Il
marito pretende di aumentare la posta che il Pretore gli ha riconosciuto per le
spese legali da fr. 300.– a fr. 400.– mensili. Se non che egli non spiega le
ragioni di un simile incremento, salvo indicare che l'importo chiesto “appare
ben più adeguato, tenuto conto soprattutto della litigiosità”. Ma egli non
spende una parola per giustificare la “litigiosità”. Che simili ragioni
giustifichino il postulato aumento non è serio.
g) Il
marito chiosa che nella sentenza del 3 gennaio 2008 il Pretore nulla ha detto
sui pagamenti dell'economia domestica sostenuti dal convenuto dopo che egli ha
lasciato l'abitazione coniugale. Del resto, nulla l'appellante chiede a tal
fine, limitandosi a contare “sulla comprensione della controparte per
riconoscere questi importi come deduzioni degli alimenti da versare”. Ove il
debitore alimentare abbia pagato direttamente oneri rientranti nel fabbisogno
dei figli e del creditore alimentare, quello potrà compensare detti importi con
quanto dovuto a questi (v. I CCA, sentenza inc. 11.2004.122 del 19 giugno 2006).
h) L'appellante
si duole infine che il Pretore nulla gli ha riconosciuto a titolo di “spese di
mobilio”, pretendendo fr. 800.– mensili. Chi rivendica
un'indennità straordinaria per tale scopo deve rendere verosimile – oltre alla
necessità della spesa – il fatto che l'altro coniuge ha rifiutato di dividere
il contenuto dell'abitazione coniugale (I CCA, sentenza inc. 11.2003.105 del 19
febbraio 2004, consid. 8 con richiamo). Ciò che non è il caso in concreto,
siccome i coniugi hanno diviso – certo in modo parziale – il contenuto dell'abitazione
coniugale. Né, per avventura, il marito asserisce che la moglie si sia opposta
a una divisione più estesa. Né, infine, egli documenta l'entità di tali spese,
indicando un generico importo di fr. 9600.– da ammortare in dodici mensilità.
6. Il
marito contesta anche lo stipendio della moglie. A suo giudizio le di lei
entrate vanno fissate in fr. 1600.– mensili, ritenuto che essa ha svolto l'attività
di rappresentante di elettrodomestici. Egli prosegue sostenendo che, dandosi
una rendita dell'assicurazione invalidità del 25%, essa è abile al lavoro al
75% e che l'età dei figli mai è stata di intralcio all'attività lucrativa
(memoriale, n. 13 pag. 12). Il Pretore ha accertato entrate di fr. 746.–
mensili pari a ¼ di rendita dell'assicurazione invalidità. Per il resto il primo
giudice ha rilevato che l'inabilità lavorativa risulta da certificati medici,
sicché nulla più le va imputato. Inoltre – ha epilogato il Pretore – la moglie
deve anche accudire a tre figli in tenera età.
a) Nell'ambito
di misure protettrici dell'unione
coniugale si può pretendere che una moglie riprenda o estenda un'attività lucrativa
a tre condizioni cumulative, ovvero:
- che
non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o, almeno provvisoriamente, a
sostanza accumulata durante la vita comune;
- che
i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare
le due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle
circostanze e
- che
la ripresa o l'estensione di un'attività lavorativa da parte del coniuge interessato
sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute,
formazione professionale e così via) come pure con la situazione del mercato
del lavoro(RtiD I-2007 pag. 739 consid. 6b).
Giovi
precisare che queste tre condizioni vanno relativizzate ove non ci si debba più
attendere una riconciliazione delle parti. Tale è il caso dopo due anni di vita
separata (RtiD I-2011 pag. 654 consid. 4b; cfr. da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2006.26 dell'8 agosto 2011, consid. 5b con richiami).
b) Nella
fattispecie, i coniugi si sono separati il 26 ottobre 2006, quando il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale di __________. La moglie ha inoltrato istanza
di misure a tutela dell'unione coniugale il 18 dicembre 2006 e la relativa sentenza
– qui impugnata – è del 3 gennaio 2008, sicché ancora non erano trascorsi due
anni dalla separazione. Si tratta di valutare quali erano i ruoli ricoperti dai
coniugi all'interno del nucleo familiare. Pacifico che la moglie percepisse una
rendita parziale d'invalidità e che per il resto si occupasse dei figli. Certo,
essa era titolare della “__________”, società che già nel 2007 sembrava però
priva di attività (v. I CCA, sentenza inc. 11.2007.84 del 25 settembre
2007, consid. 6). Che poi l'attività della moglie fosse regolare nulla agli
atti lo rende verosimile, il doc. 8 invocato dal marito riferendosi a un
periodo limitato di tempo. In ogni caso, l'ultimo versamento – esclusa la
rendita di invalidità – è del 25 ottobre 2006 e si riferisce probabilmente ad
attività svolte in precedenza. Ciò perché la moglie è stata ricoverata presso l'Ospedale
dal 18 ottobre al 23 ottobre 2006 (v. doc. EE).
La
moglie, poi, sarebbe – se del caso – tenuta a trovare un'occupazione purché l'attività
sia compatibile con la sua situazione personale (età, stato di salute,
formazione professionale e così via). In concreto, agli atti figurano tre
certificati medici, il primo di tre righe in cui uno specialista in medicina
interna “certifica che la paziente a margine è inabile al 100% a partire dal 18
ottobre 2006 per tempo indeterminato” (doc. J 1° foglio); il secondo e il terzo
invece sono più dettagliati, anche se il terzo (doc. FF) ricalca essenzialmente
i risultati del secondo (doc. EE). Nel quale, il viceprimario di neurochirurgia
dell'Ospedale ha evidenziato un'incapacità lavorativa al 100% dal 18 ottobre 2006 a causa dell'apparizione di una paresi alla gamba sinistra, sottolineando comunque sia che
controlli supplementari erano in corso. È vero che, di principio, l'accertamento
di patologie che comportino un'inabilità lucrativa permanente presuppone una perizia
specialistica (I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid.
10 con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare
con qualche attendibilità una prognosi a medio termine (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I,
3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC), se non che, in materia
di protezione dell'unione coniugale, la prova è limitata alla verosimiglianza e
una perizia era d'acchito esclusa (art. 366 CPC ticinese). La scelta del
Pretore va così confermata.
7. AP 1
si lamenta anche del fabbisogno minimo della moglie ritenuto dal Pretore,
censurando l'onere abitativo con le spese accessorie e le spese dell'auto. I
due aspetti vanno vagliati singolarmente.
a) Il
marito ritiene che l'onere dell'alloggio che va riconosciuto alla moglie
ascende a fr. 700.– mensili, ritenuto che le “spese della casa sono di ca. CHF
4'200.00 mensili (oneri ipotecari e tutte le spese accessorie: cfr. doc. 12, M, N, O, Q, e R)”. Egli vuole prescindere dal calcolo delle “frazioni computabili ai figli”, da
lui considerato “arbitrario” perché “l'abitazione coniugale ha un onere
eccessivo che non può essere riconosciuto né alla moglie, né tanto meno negli
alimenti per i figli”, sicché la somma proposta – di fr. 700.– il mese – è da
lui valutata “adeguata […] se si considera una spesa locativa conforme alla
situazione della famiglia” (appello, n. 14 pag. 13). Il Pretore ha fissato tale
onere in fr. 2070.–, compreso di interessi e ammortamento diretto.
Per stabilizzare la situazione – se non per salvare il matrimonio –
le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui
era organizzata la vita in comune (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4c con rinvio;
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.45 del 1° giugno 2011, consid. 2). Si
può prescindere da ciò, come detto, in caso di separazione che dura da più di due
anni (v. sopra consid. 6a). Ciò posto, al momento della separazione dei coniugi
e al momento della sentenza qui impugnata, moglie e figli risiedevano nell'abitazione
di __________. Certo, questa Camera aveva riconosciuto
che detta dimora era “eccessivamente dispendiosa”, considerando
che la vendita della casa avrebbe potuto essere “un'opzione seria e
ragionevole” (I CCA, sentenza inc. 11.2007.84 del 25 settembre 2007,
consid. 10). È vero che il marito aveva postulato che la casa fosse venduta. Il
Pretore, tuttavia è stato di diverso parere, rilevando che non spetta al
giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale pronunciarsi sullo
scioglimento della comproprietà o sulla vendita dell'abitazione coniugale, dovendo
egli solo decidere sull'uso di questa (sentenza impugnata, pag. 3). Tutto ciò
posto, al momento del giudizio, a ragione il Pretore ha mantenuto moglie e figli
nell'abitazione già coniugale. Inoltre, le entrate familiari permettevano di
fare fronte ai costi di due economie domestiche separate.
Il
Pretore ha indicato di avere dedotto dall'onere dell'alloggio la quota dei
figli prevista dalle tabelle annesse alle raccomandazioni (v. sentenza
impugnata, pag. 6 in alto: “[p]er le quote comprese nei fabbisogni dei figli
minorenni che convivono con la madre l'importo dedotto dalla moglie [CHF 900.-]
è sostanzialmente corretto con quanto previsto nelle Tavole di Zurigo”). Se non
che, con un onere locativo accertato dal Pretore di complessivi fr. 2970.–, le
quote per i figli non corrispondono a quanto da lui indicato (fr. 300.–
ciascuno), ciò perché si tratta di adeguare l'onere dell'alloggio indicato
nella predetta tabella con quello reale (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Comunque sia, anche a volere correggere i dati – ipotesi possibile,
in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa la materia (DTF 128
III 414 verso l'alto) – il marito non trarrebbe alcun vantaggio finale, le
correzioni da apportare al fabbisogno minimo della moglie e ai fabbisogni in
denaro dei figli compensandosi reciprocamente. Certo i figli vedrebbero il loro
contributo alimentare aumentato, ma i contributi fissati dal Pretore non sono
stati appellati né dal padre né dalla madre né, per ipotesi, si discostano in
maniera censurabile dalle menzionate raccomandazioni.
Si
volesse, per ipotesi, seguire la tesi del marito e riconoscere alla moglie fr.
700.– quale onere dell'alloggio e ai figli l'importo tabellare – prassi,
comunque sia, estranea alla giurisprudenza di questa Camera –, esso non ne
uscirebbe vincente. La diminuzione del fabbisogno di AP 1 sarebbe compensata
dall'aumento della metà eccedenza che le andrebbe riconosciuta, il contributo
alimentare non modificandosi in maniera significativa.
b) L'appellante
fa valere che le spese dell'auto (leasing, assicurazione responsabilità
civile e imposta di circolazione) possono essere riconosciute alla moglie, solo
ove alla medesima si riconosca una capacità lavorativa. La doglianza è nuova,
non avendo mai il marito contestato simili poste in prima sede. Essa è quindi irricevibile
(v. sopra consid. 3).
8. Il
marito chiede che un contributo alimentare per la moglie venga riconosciuto solo
sino alla fine del mese di febbraio 2009, allorché la terzogenita – A__________
– avrebbe compiuto dieci anni (l'8 marzo 2009). A quel momento – soggiunge l'appellante
– la moglie, che già lavorava a tempo parziale sebbene A__________ non avesse
compiuto i dieci anni , potrà estendere la propria attività, rendendosi indipendente
dal marito (appello, n. 13 pag. 12 e n. 15 pag. 14 in fondo). Il Pretore, pur non volendo fissare “la data della fine dell'obbligo contributivo per la
moglie” (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo), ha nondimeno limitato il
contributo alimentare in suo favore al marzo 2012 (sentenza impugnata, dispositivo
n. 6).
È vero,
dal doc. 8 emergono pagamenti in suo favore da varie società. Delle quali,
però, tutto si ignora. Certo, come ricordato, la moglie è stata socia e gerente
della “__________”, società che già nel 2007 però sembrava priva di attività
(v. I CCA, sentenza inc. 11.2007.84 del 25 settembre 2007, consid. 6). In
concreto, risulta che la moglie abbia percepito entrate sull'arco di un anno,
ma si ignora in che ramo. Si ignora se la stessa abbia lavorato in maniera
duratura durante la vita comune e, se del caso, quanto abbia guadagnato. Si
ignora ugualmente quale sia la sua formazione, mancando qualsiasi accertamento
al riguardo. In quale attività poi la moglie, al 75%, possa percepire fr.
4000.– netti mensili (entrate per fr. 746.– e un fabbisogno minimo stabilito
dal Pretore in fr. 4760.–) per “rendersi autonoma” al marzo 2009 non è dato di
sapere. Né per avventura il marito spiega. Né è dato a divedere quali attività
essa possa eseguire con una paresi all'arto inferiore sinistro, menomazione resa
verosimile in questa procedura (v. doc. EE). In una simile situazione di incertezza,
non spetta a questa Camera esperire indagini supplementari.
Considerandi
II. Sull'appello
di AO 1
9.
La
moglie contesta la quantificazione del reddito del marito. Essa sostiene che i
rimborsi spese riconosciuti al marito in realtà non corrispondono a spese
effettive, non bastando una semplice dichiarazione in tal senso del datore di
lavoro. La moglie postula pertanto che il reddito mensile del marito – nel 2007
e nel 2008 –sia aumentato di fr. 1527.95. Il Pretore non ha conteggiato alcunché
“trattandosi con ogni verosimiglianza di rimborsi effettivi” (sentenza
impugnata, pag. 4 sotto il centro).
L'indennità
fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese non può essere
considerata elemento del reddito ove l'entità media delle spese professionali affrontate
dal lavoratore coincida verosimilmente con l'ammontare dell'indennità ricevuta;
una simile indennità può invece essere ritenuta – in tutto o in parte – alla
stregua di un reddito occulto ove manchino indicazioni sulle spese effettive
sopportate dal dipendente (I CCA, sentenza inc. 11.2001.62 dell'8 febbraio
2002, consid. 6 con richiami). Nella fattispecie, la __________ ha confermato
che le spese sono conteggiate mensilmente al dipendente e rimborsate (doc. 10).
Conferma di ciò si trova nei singoli fogli paga agli atti, che rendono
verosimile rimborsi per “indennità per vitto”, “spese soggiorno” e “spese di
viaggio” (v. doc. C, 23, 34 e 37). L'orientamento del Pretore di ritenerle
spese effettive resiste dunque alla critica.
10.
La
moglie contesta che al marito siano stati riconosciuti fr. 506.– mensili quale
ammortamento indiretto. A mente dell'appellante, questa posta dovrebbe essere
tolta, poiché il marito ha sospeso qualsivoglia pagamento “bloccando di fatto
la polizza”. Essa pretende che l'ammortamento indiretto dell'abitazione venga comunque
sia pagato ritenendo, di riflesso, che sarà lei a doversene farsi carico
(appello, n. 5 pag. 5). Il marito osserva di non avere bloccato la polizza, non
negando però di avere sospeso in passato il pagamento. Su questa polizza già si
è detto qui sopra (consid. 5c). Aggiungasi che, dalle risposte date dal marito
nel suo interrogatorio formale emerge che egli non abbia pagato il sollecito
inviatogli dalla creditrice ipotecaria (interrogatorio formale del 13 luglio
2007: verbali, pag. 2 risposta alla domanda n. 5). Tuttavia tutto si ignora
sulla sorte della polizza data in pegno. In ogni caso, non avesse il marito
pagato il premio della polizza, la banca “avrebbe disdetto il mutuo” (interrogatorio
del 13 luglio 2007: verbali, pag. 2, risposta alla domanda n. 7). Ciò che non
sembra essere stato il caso, poiché l'abitazione è stata venduta il 20 maggio
2010.
(v. sopra consid. G). E anche a volere riconoscere tale premio alla
moglie, l'esito del giudizio non muterebbe, gli importi compensandosi vicendevolmente
(v. anche qui sopra consid. 5c).
11.
L'appellante,
in punto al proprio fabbisogno, si duole che il Pretore non le abbia riconosciuto
le spese dentistiche per L__________ e G__________, né il consumo di
elettricità, né la tassa di uso per le canalizzazioni e per l'acqua potabile,
né l'ammortamento dell'abitazione coniugale. Chiede che vengano ammesse spese
maggiori per il veicolo e per le tasse. Le singole poste vanno vagliate singolarmente.
a) Per
quel che attiene alle spese dentistiche (fr. 201.55 mensili), tali costi
vanno inseriti nel fabbisogno minimo di chi li ha sostenuti ove appaiano
verosimili (DTF 112 II 404 consid.
6) e duraturi (sentenza del Tribunale federale 5C.282/2002 del 27 marzo 2003, consid. 4.2, pubblicata in: JdT 2003 I
193). In concreto, non appare che il trattamento sia una terapia costante
e duratura, limitandosi a due anni (annotazione manoscritta sul doc. BB). Certo
per G__________ si trattava di un intervento di “prima fase”. Nulla agli atti,
però, indizia per una terapia duratura. A ragione dette spese non andavano
inserite.
b) I
costi legati all'elettricità (fr. 117.75 il mese) sono già inclusi nel minimo
esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292, cifra I, come per
altro già valeva in precedenza, v. FU 2/2001 pag. 74, cifra I). Essi non
possono pertanto essere conteggiati separatamente all'appellante.
c) Quanto
alla tassa per l'acqua potabile e per l'uso delle canalizzazioni, giovi ricordare
che è notorio che la prima rientri già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo
(v. DTF 126 III 353 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.22
del 10 marzo 2008, consid. 7c), non dovendo essere considerata nel fabbisogno
della moglie. Per quel che riguarda la seconda, l'appellante nulla ha documentato,
non essendo sufficiente a rendere verosimile l'esborso la lista di cui al doc.
DD. Nulla le può dunque essere riconosciuto.
d) Per
quel che riguarda l'ammortamento indiretto si rinvia a quanto detto qui sopra (consid.
5c e 10).
e) Il
primo giudice ha diminuito la spesa del leasing, riducendo l'importo dai
fr. 821.80 documentati a fr. 300.– mensili “poiché trattasi di un modello
manifestamente troppo costoso nella situazione della famiglia” (sentenza
impugnata, pag. 6 verso il centro). La moglie pretende che il contratto non è
disdicibile in anticipo e che essa abbisogna del veicolo per motivi di salute.
Per quel attiene al leasing dell'automobile, la quota mensile
fino alla scadenza del contratto può essere inserita nel fabbisogno minimo di
un coniuge se quest'ultimo non aveva disponibilità per l'acquisto del veicolo e
se la vettura non appare inutilmente dispendiosa (I CCA, sentenza inc.
11.2005.50
del 25 giugno 2008, consid. 4c con richiamo). Inoltre, i costi d'uso
di un'automobile sono ammessi se i mezzi della famiglia dopo la separazione sono
sufficienti, se il coniuge aveva già un veicolo durante la vita in comune o se
il bisogno è sorto dopo la separazione, oppure il coniuge abbisogni del mezzo
per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di
visita (I CCA, sentenza inc. 11.2009.45 dell'8 maggio 2009, consid. 5a con
richiami).
Sta
di fatto che al momento in cui ha statuito il Pretore il leasing non era
ancora scaduto e la moglie adoperava il veicolo già durante la vita in comune, sebbene
esso fosse intestato alla “__________” (v. doc. T, U, V e W), società, come detto,
che faceva capo all'appellante. Quest'ultima, poi, pagava il leasing del
veicolo (v. I CCA, sentenza inc. 11.2007.84 del 25 settembre 2007, consid.
6). Resta da valutare se la vettura fosse necessaria per motivi di salute e non
inutilmente dispendiosa.
Di
principio, perché l'appellante necessiti di una monovolume
a sette posti (v. licenza di circolazione, doc. T, 3° foglio) non è dato a
divedere, né l'interessata spiega. Essa nemmeno spiega perché l'importo
riconosciutole dal Pretore sarebbe insufficiente per mantenere un altro veicolo.
L'interessata si limita ad argomentare che “il contratto [...] è esistente e
non disdicibile anticipatamente; la necessità del veicolo, per motivi di
salute, è ammessa” (appello, n. 6 pag. 5 in fondo). È vero che al momento in cui il Pretore ha statuito la moglie già aveva ottenuto una modifica della propria
autovettura (v. lettera dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del 6
settembre 2007, allegata alle osservazioni d'appello). Se non che, tale documento
non era stato portato a conoscenza del Pretore. Essa però non spiega se tale
provvedimento sarebbe stato eseguito su un altro veicolo. Il rimborso del
finanziamento di un'autovettura, poi, va considerato
alla stregua di un debito privato, sicché volesse la moglie mantenere l'attuale
autovettura, eventuali costi supplementari vanno da lei onorati attingendo alla
metà eccedenza ricevuta.
Quanto
alla pretesa inerente all'assicurazione del veicolo, la moglie rimarca a
ragione che il premio indicato nel doc. V si riferisce solo a un semestre. Esso
va, di conseguenza, modificato. Se non che, con la correzione operata dal
Pretore in merito al leasing, egli avrebbe dovuto correggere anche gli esborsi
inerenti alla tassa di circolazione e all'assicurazione del veicolo. Tali
correttivi avrebbero prudenzialmente potuto compensare il chiesto aumento di
fr. 74.– mensili. Ciò posto, a un esame sommario, gli importi riconosciuti dal
Pretore possono restare invariati.
f) L'appellante
chiede di aumentare le imposte stimate da fr. 200.– mensili (riconosciute
dal primo giudice) a fr. 450.–. La pretesa è stata indicata per la prima
volta con le conclusioni di causa, senza però essere motivata. Gli argomenti a
sostegno di tale richiesta sono stati formulati solo in appello: essi sono nuovi
e come tali irricevibili in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese).
12.
Nelle
circostanze descritte il quadro delle entrate e delle uscite
familiari non si discosta da quanto accertato dal Pretore. Entrambi gli appelli
vanno dunque disattesi.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
13.
Gli
oneri degli appelli seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Il
loro esito non influisce sul pronunciato relativo agli oneri di prima sede, che
può rimanere invariato.
IV. Sui rimedi
giuridici a livello federale
14.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il
valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto.
2. Gli
oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà fr. 3500.– per ripetibili alla
controparte.
3. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è respinto.
4. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr.
1000.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà fr. 3000.– per ripetibili
alla controparte.
5. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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