11.2008.80
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per la moglie
26 novembre 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2008.80
Data decisione, Autorità:
26.11.2008, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per la moglie
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2008.80
Lugano
26 novembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2007.1509
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 29 novembre 2007 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 7 luglio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
20 giugno 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1955), cittadino italiano, e AO 1 (1974), cittadina marocchina,
si sono sposati a __________ il 22 febbraio 2002. Dal matrimonio è nata M__________,
il 15 dicembre 2002. Il marito è socio gerente della __________ di __________,
che gestisce il “__________” a __________.
La moglie lavora a tempo parziale (80%) come ausiliaria di pulizia per la __________
di __________.
B. Il
29 novembre 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo
conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata,
l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento della figlia (riservato
il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 639.–
mensili per sé e uno di fr. 1834.– mensili per M__________ dal 1° dicembre
2007. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare.
C. All'udienza
del 17 dicembre 2007, indetta per la discussione dell'istanza e dell'assetto
cautelare, i coniugi hanno deciso di tentare una mediazione, hanno chiesto di aggiornare
la discussione e hanno concordato alcuni aspetti della vita separata. Ripresa
la discussione, all'udienza del 12 febbraio 2008 essi hanno raggiunto un accordo
sull'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento della
figlia alla madre (riservato il diritto di visita del padre), sull'assegnazione
di una __________ alla moglie (con relativa assunzione dei costi), sul
contributo di mantenimento per la figlia in fr. 1000.– mensili dal marzo del
2008 (assegni familiari non compresi) e sull'assunzione da parte del marito di
tutte le spese della famiglia fino al 29 febbraio 2008. Per il resto AP 1 ha proposto
di respingere l'istanza, instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
L'istruttoria si è tenuta il 21 aprile 2008 e alla discussione
finale di quello stesso giorno le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro
domande, la moglie aumentando nondimeno la richiesta di contributo alimentare per
sé a fr. 1000.– mensili.
D. Statuendo
con sentenza del 20 giugno 2008, il Pretore ha omologato l'assetto concordato
dalle parti il 12 febbraio 2008 e ha fissato il contributo alimentare per
la moglie in fr. 680.– mensili dal 1° marzo 2008. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere
all'istante fr. 800.– per ripetibili ridotte. Sulle richieste di
assistenza giudiziaria formulate dai coniugi il Pretore non ha statuito.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 7 luglio 2008,
chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di ridurre il
contributo alimentare per la moglie a fr. 110.– mensili e di riformare in tal
senso il giudizio impugnato. Egli chiede altresì di addebitare gli oneri
processuali nella misura del 42% alla moglie, riducendo a fr. 200.– l'indennità
per ripetibili in favore di lei. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della
quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432
consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni
(art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è
dunque ricevibile.
2.
Nella fattispecie rimane litigioso, oltre al riparto degli oneri
processuali e delle ripetibili, il contributo alimentare per la moglie. A tal
fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4500.– mensili netti
e il fabbisogno minimo di lui in fr. 2820.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione
fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 319.–, spese di trasferta “e varie” fr. 200.–). Per quanto riguarda la moglie, il Pretore ne ha calcolato
il reddito in fr. 2530 mensili netti e il fabbisogno minimo in fr. 3340.–
mensili (recte: fr. 3240.15: minimo esistenziale del diritto esecutivo
per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 1205.– [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno in
denaro della figlia], premio della cassa malati
fr. 344.10, leasing dell'automobile
fr. 266.05, imposta di circolazione fr. 25.–, assicurazione dell'automobile fr. 150.–). Quanto a M__________,
il Pretore ne ha stimato il fabbisogno in fr. 1000.– (somma concordata dai
genitori), rinunciando a rivalutare la cifra d'ufficio perché il bilancio
familiare era in ammanco. Ciò posto, egli ha lasciato al convenuto l'equivalente
del proprio fabbisogno minimo, con obbligo di riversare
tutta la disponibilità residua alla figlia (fr. 1000.– mensili) e alla moglie (fr. 680.– mensili) dal 1° marzo 2008.
3.
L'appellante
rileva anzitutto che il Pretore è caduto in errore, AO 1 avendo esposto un
fabbisogno minimo di fr. 3240.– mensili e non di fr. 3340.–. Sostiene poi che da
tale importo va tolta la rata del leasing per l'automobile (fr. 266.05
mensili), l'imposta di circolazione (fr. 25.– mensili) e l'assicurazione del
mezzo (fr. 150.– mensili), la moglie avendogli ceduto il veicolo, onde un
fabbisogno minimo di fr. 2799.– mensili. Di converso, egli soggiunge, le
spese d'automobile vanno riconosciute a lui, avendo egli bisogno della __________
per motivi professionali, ciò che fa lievitare il suo fabbisogno minimo a
fr. 3260.05 mensili.
a) Per
quel che riguarda il fabbisogno minimo della moglie, è vero che il Pretore è
incorso in uno sbaglio. Come si vedrà, tuttavia, simile inavvertenza non incide
sull'esito del giudizio. In concreto la moglie aveva esposto per vero, in
un primo tempo, fr. 441.05 mensili complessivi per oneri di trasferta
(istanza,
pag. 5), senza che il marito contestasse la voce di spesa né l'importo (verbale
del 12 febbraio 2008, pag. 2). Alla discussione finale del 21
aprile 2008, nondimeno, l'istante ha ammesso di avere consegnato la __________ (oggetto
del leasing) al convenuto e di avere acquistato un veicolo proprio grazie a un
piccolo credito. Quest'ultima asserzione non è resa verosimile. Sta di fatto
che l'istante abita a __________ e lavora a __________, sicché ha diritto di vedersi
riconoscere almeno un abbonamento “arcobaleno” per due zone (l'agglomerato
urbano luganese), dal costo di fr. 62.– mensili (tariffe
in: www.arcobaleno.ch). Il fabbisogno minimo di lei risulta così, per finire,
di fr. 2860.– mensili.
b) Quanto
ai costi d'esercizio della __________, essi non possono
essere inclusi nel fabbisogno minimo del marito. Le
spese per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciute nel
fabbisogno minimo di un coniuge solo se il mezzo è necessario per trasferte
professionali, per motivi di salute o per praticare il diritto di visita (Rep.
1994.
pag. 145, 1993 pag. 226). Nella fattispecie non si verifica
nessuna delle tre ipotesi. L'appellante abita a __________, in __________, e
lavora poco distante, in __________. Egli adduce genericamente di dover
raggiungere fornitori che non eseguono consegne a domicilio, ma non rende verosimile
l'affermazione. Certo, fa valere altresì di dover “andare a prendere la bimba
all'asilo di __________”, ma ciò non basta per riconoscergli l'uso di un
veicolo privato, i coniugi versando in ristrettezze economiche. Gli andrebbe
riconosciuto il costo del mezzo pubblico (l'identico trattamento riservato alla
moglie), ma nel fabbisogno minimo di lui il Pretore ha già ammesso un'indennità
di fr. 200.– mensili per “spese
di trasporto e varie”. Nelle
circostanze descritte il fabbisogno minimo dell'appellante va confermato in fr.
2820.
– mensili.
4.
Ciò
premesso, con un reddito coniugale di fr. 7030.– mensili e un fabbisogno familiare
di complessivi fr. 6680.– mensili, il bilancio familiare denoterebbe in concreto
un'eccedenza di fr. 350.– mensili. Non bisogna dimenticare tuttavia che il
fabbisogno in denaro di M__________, concordato dai genitori in fr. 1000.–
mensili, appare già a prima vista irrisorio rispetto a quello effettivo. La tabella
2008.
correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira
per prassi invalsa (Rep. 1988 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5), prevede per
un figlio unico dell'età di M__________ un fabbisogno in denaro di fr. 2010.–
mensili fino al 6° compleanno e di fr. 1910.– mensili fino al 12° (www.lotse.zh.ch/ documents/ajb/fj/allg/durchschnittlicher_unterhaltsbedarf_08.pdf). Adattata la posta per cura e educazione all'80% (la madre affidataria
può fornire il 20% in natura), il fabbisogno in denaro della bambina ammonta a
fr. 1865.– mensili fino al 15 dicembre 2008 e a fr. 1820.– dopo di allora. In
ossequio al principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione (DTF 128 III 413 in alto) ciò impone un
intervento d'ufficio di questa Camera a tutela del figlio (cfr. Rep.
1994.
pag. 238 consid. 2b), cui va riconosciuto almeno il fabbisogno in denaro di
fr. 1820.– mensili.
5.
Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente bilancio familiare:
reddito del marito fr.
4500.
–
reddito
della moglie fr. 2530.–
fr.
7030.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2820.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2860.–
fabbisogno
in denaro di M__________ fr. 1820.–
fr.
7500.
– mensili.
Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno
familiare, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione (RtiD
II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale
5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il debitore alimentare ha il diritto di
conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid.
3.2.1
con rinvii). Ne risulta quanto segue:
disponibilità del marito:
fr.
4500.
–./. fr. 2820.– = fr. 1680.–
mensili
somma
dovuta a moglie e figlia:
fr. 330.– + fr. 1820.– = fr.
2150.
– mensili
contributo
per la moglie:
fr.
330.
– x (1680.– : 2150.–) = fr.
257.
– mensili,
arrotondati
a fr.
255.
– mensili
contributo
per M__________:
fr.
1820.
– x (1680.– : 2150.–) = fr. 1422.– mensili,
arrotondati
a fr.
1425.
– mensili.
L'appello
va quindi accolto entro tali limiti. L'intervento d'ufficio di questa Camera
dispensa – eccezionalmente – dall'intimare l'atto all'istante, la quale
continuerà a ricevere per lei e la figlia la stessa cifra complessiva fissata dal
Pretore (fr. 1680.– mensili). Invitarla a formulare osservazioni nelle
condizioni descritte significherebbe solo provocarle spese frustranee.
6.
Per quel che riguarda gli oneri processuali e le ripetibili, il
Pretore ha considerato il marito soccombente “in maniera principale”, addebitandogli la tassa di giustizia (fr. 300.–), le spese e le
ripetibili (ridotte a fr. 800.–). L'appellante chiede di porre gli oneri processuali
per il 42% a carico dell'istante e per il resto a carico suo, offrendo alla
moglie fr. 200.– per ripetibili ridotte. Egli reputa che, avendo preteso
contributi alimentari per fr. 2473.– mensili complessivi e avendone
ottenuti per fr. 1680.–, l'istante esca sconfitta per il 42% (se si
considera l'aumento della richiesta formulato durante la discussione). Egli non
può quindi essere chiamato a sopportare più del 58% degli oneri processuali e
non può essere tenuto a rifondere alla controparte più di fr. 200.– per ripetibili.
a) La
giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che in materia di spese e
ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei
parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di
soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o
abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nelle
cause vertenti sul diritto di famiglia poi, dandosi sconfitta reciproca delle
parti, il giudice può prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica
delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso
dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137
consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC).
b) In concreto è fuori dubbio che almeno
sul contributo alimentare per la moglie, unica questione rimasta litigiosa, davanti
al Pretore entrambe le parti sono risultate soccombenti, seppure l'appellante
in misura maggiore. Per quale ragione il Pretore abbia posto dunque la tassa di
giustizia e le spese a carico del solo marito non è chiaro. Nel risultato, ad
ogni modo, il convenuto non può dolersene. Giusta l'art. 22 n. 3 LTG,
applicabile alle procedure contenziose di camera di consiglio (come le
protezioni dell'unione coniugale), la tassa di giustizia è quella prevista
dall'art. 19 cpv. 1 e va da un minimo di fr. 30.– a un massimo di fr. 10 000.–. In concreto la causa
non si è rivelata complessa, ma ha pur sempre richiesto tre
udienze (per quasi 4 ore di discussione) e il giudizio su due istanze di assunzione
suppletoria di prove (ordinanze del 26 febbraio e del 20 marzo 2008). Senza
trascendere in eccesso o abuso il Pretore avrebbe potuto quindi fissare la
tassa di giustizia in fr. 600.–, considerare il convenuto soccombente nella
proporzione del 50% (egli medesimo si reputa soccombente per il 58%) e
addebitargli la tassa di giustizia nella misura di fr. 300.–. A prescindere
dalla motivazione addotta dal Pretore, nel risultato il dispositivo sugli oneri
processuali di prima sede sfugge quindi alla critica.
c) Quanto
alle ripetibili (art. 150 prima frase CPC), torna applicabile nella fattispecie – sia pure
indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3)
– la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007: BU 65/2007 pag. 727).
L'onorario di un patrocinatore in una procedura a tutela dell'unione coniugale
era disciplinato dall'art. 15 prima frase TOA e variava dal 30 all'80% di
quello “normale”, ovvero di quello previsto – per analogia – dall'art. 14 cpv.
1.
TOA in materia di separazione o divorzio (v. BOA n. 29 pag. 34 e n. 28 pag.
59).
In
concreto la patrocinatrice dell'istante ha redatto l'istanza di misure a
protezione dell'unione coniugale (9 pagine), ha scritto una pagina di
osservazioni a un'istanza di assunzione suppletoria di prove e ha partecipato
alle tre citate udienze (per quasi 4 ore di discussione). Tenuto conto anche
delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni
telefoniche e corrispondenza), delle spese (art. 3 vTOA) e dell'IVA, la nota professionale
di lei può verosimilmente ammontare anche a fr. 3000.– (per il metodo di calcolo v. BOA n. 24 pag. 47). Il convenuto
ammettendo la propria soccombenza del 58%, l'indennità
per ripetibili ridotte di fr. 800.– fissata dal Pretore non appare il
risultato di un eccesso né, tanto meno, di un abuso d'apprezzamento. Anche su
questo punto l'appello manca perciò di consistenza.
7.
Nel
giudizio sugli oneri della sentenza odierna non bisogna perdere di vista che tecnicamente
l'appello si risolve sì in un accoglimento parziale, ma che l'obbligo alimentare
complessivo a carico dell'appellante rimane quello fissato dal Pretore (fr.
1680.
– mensili complessivi), quantunque suddiviso diversamente tra moglie e
figlia. Nell'esito pertanto il convenuto non ottiene alcun beneficio concreto e
non v'è ragione per cui non debba sopportare le conseguenze di un appello
sostanzialmente infruttuoso (art. 148 cpv. 1 CPC). Della circostanza che il
riparto del contributo complessivo per moglie e figlia sia modificato si tiene
conto, in ogni modo, riducendo equamente la tassa di giustizia (art. 148 cpv. 2
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato
notificato all'istante, cui non ha cagionato spese presumibili.
Quanto
alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, essa non
può trovare accoglimento. Il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone –
cumulativamente – che la procedura non sia priva di esito favorevole per il
richiedente (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto risultava evidente
fin dall'inizio che – come aveva accennato anche il Pretore nella sua sentenza
(pag. 3 in basso) – qualsiasi diminuzione del contributo alimentare per la
moglie sarebbe andata a favore della figlia, il cui fabbisogno in denaro era
largamente scoperto (e rimane parzialmente tale). Destituito fin dal principio
di possibilità di successo, del resto, l'appello non è nemmeno stato intimato
all'istante per osservazioni. In circostanze del genere il conferimento
dell'assistenza giudiziaria non può entrare in considerazione.
8.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena
si capitalizzi la differenza del contributo alimentare rimasta litigiosa in
appello (fr. 570.– mensili dal marzo del 2008), che in difetto di scadenze
prevedibili va calcolato a vita.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata
è così riformato:
AP
1 è tenuto a versare a AO 1, dal
1° marzo 2008, i seguenti contributi alimentari anticipati:
fr. 255.–
mensili per la moglie stessa e
fr.
1425.– mensili per la figlia M__________, assegno familiare compreso.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta
di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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