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Decisione

11.2008.80

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per la moglie

26 novembre 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2007.1509

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 29 novembre 2007 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1)

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 7 luglio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

20 giugno 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1955), cittadino italiano, e AO 1 (1974), cittadina marocchina,

si sono sposati a __________ il 22 febbraio 2002. Dal matrimonio è nata M__________,

il 15 dicembre 2002. Il marito è socio gerente della __________ di __________,

che gestisce il “__________” a __________.

La moglie lavora a tempo parziale (80%) come ausiliaria di pulizia per la __________

di __________.

B. Il

29 novembre 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo

conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata,

l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento della figlia (riservato

il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 639.–

mensili per sé e uno di fr. 1834.– mensili per M__________ dal 1° dicembre

2007. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare.

C. All'udienza

del 17 dicembre 2007, indetta per la discussione dell'istanza e dell'assetto

cautelare, i coniugi hanno deciso di tentare una mediazione, hanno chiesto di aggiornare

la discussione e hanno concordato alcuni aspetti della vita separata. Ripresa

la discussione, all'udienza del 12 febbraio 2008 essi hanno raggiunto un accordo

sull'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento della

figlia alla madre (riservato il diritto di visita del padre), sull'assegnazione

di una __________ alla moglie (con relativa assunzione dei costi), sul

contributo di mantenimento per la figlia in fr. 1000.– mensili dal marzo del

2008 (assegni familiari non compresi) e sull'assunzione da parte del marito di

tutte le spese della famiglia fino al 29 febbraio 2008. Per il resto AP 1 ha proposto

di respingere l'istanza, instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

L'istruttoria si è tenuta il 21 aprile 2008 e alla discussione

finale di quello stesso giorno le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro

domande, la moglie aumentando nondimeno la richiesta di contributo alimentare per

sé a fr. 1000.– mensili.

D. Statuendo

con sentenza del 20 giugno 2008, il Pretore ha omologato l'assetto concordato

dalle parti il 12 febbraio 2008 e ha fissato il contributo alimentare per

la moglie in fr. 680.– mensili dal 1° marzo 2008. Le spese, con una tassa

di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere

al­l'istante fr. 800.– per ripetibili ridotte. Sulle richieste di

assistenza giudiziaria formulate dai coniugi il Pretore non ha statuito.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 7 luglio 2008,

chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di ridurre il

contributo alimentare per la moglie a fr. 110.– mensili e di riformare in tal

senso il giudizio impugnato. Egli chiede altresì di addebitare gli oneri

processuali nella misura del 42% alla moglie, riducendo a fr. 200.– l'indennità

per ripetibili in favore di lei. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4.

cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della

quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432

consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni

(art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è

dunque ricevibile.

2.

Nella fattispecie rimane litigioso, oltre al riparto degli oneri

processuali e delle ripetibili, il contributo alimentare per la moglie. A tal

fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4500.– mensili netti

e il fabbisogno minimo di lui in fr. 2820.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione

fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 319.–, spese di trasferta “e varie” fr. 200.–). Per quanto riguarda la moglie, il Pretore ne ha calcolato

il reddito in fr. 2530 mensili netti e il fabbisogno minimo in fr. 3340.–

mensili (recte: fr. 3240.15: minimo esistenziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 1205.– [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno in

denaro della figlia], premio della cassa malati

fr. 344.10, leasing dell'automobile

fr. 266.05, imposta di circolazione fr. 25.–, assicurazione dell'automobile fr. 150.–). Quanto a M__________,

il Pretore ne ha stimato il fabbisogno in fr. 1000.– (somma concordata dai

genitori), rinunciando a rivalutare la cifra d'ufficio perché il bilancio

familiare era in ammanco. Ciò posto, egli ha lasciato al convenuto l'equivalente

del proprio fabbisogno minimo, con obbligo di riversare

tutta la disponibilità residua alla figlia (fr. 1000.– mensili) e alla moglie (fr. 680.– mensili) dal 1° marzo 2008.

3.

L'appellante

rileva anzitutto che il Pretore è caduto in errore, AO 1 avendo esposto un

fabbisogno minimo di fr. 3240.– mensili e non di fr. 3340.–. Sostiene poi che da

tale importo va tolta la rata del leasing per l'automobile (fr. 266.05

mensili), l'imposta di circolazione (fr. 25.– mensili) e l'assicurazione del

mezzo (fr. 150.– mensili), la moglie aven­dogli ceduto il veicolo, onde un

fabbisogno minimo di fr. 2799.– mensili. Di converso, egli soggiunge, le

spese d'automobile vanno riconosciute a lui, avendo egli bisogno della __________

per motivi professionali, ciò che fa lievitare il suo fabbisogno minimo a

fr. 3260.05 mensili.

a) Per

quel che riguarda il fabbisogno minimo della moglie, è vero che il Pretore è

incorso in uno sbaglio. Come si vedrà, tuttavia, simile inavvertenza non incide

sull'esito del giudizio. In concreto la moglie aveva esposto per vero, in

un primo tempo, fr. 441.05 mensili complessivi per oneri di trasferta

(istanza,

pag. 5), senza che il marito contestasse la voce di spesa né l'importo (verbale

del 12 febbraio 2008, pag. 2). Alla discussione finale del 21

aprile 2008, nondimeno, l'istante ha ammesso di avere consegnato la __________ (oggetto

del leasing) al convenuto e di avere acquistato un veicolo proprio grazie a un

piccolo credito. Quest'ultima asserzione non è resa verosimile. Sta di fatto

che l'istante abita a __________ e lavora a __________, sicché ha diritto di vedersi

riconoscere almeno un abbonamento “arcobaleno” per due zone (l'agglomerato

urbano luganese), dal costo di fr. 62.– mensili (tariffe

in: www.arcobaleno.ch). Il fabbisogno minimo di lei risulta così, per finire,

di fr. 2860.– mensili.

b) Quanto

ai costi d'esercizio della __________, essi non possono

essere inclusi nel fabbisogno minimo del marito. Le

spese per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciute nel

fabbisogno minimo di un coniuge solo se il mezzo è necessario per trasferte

professionali, per motivi di salute o per praticare il diritto di visita (Rep.

1994.

pag. 145, 1993 pag. 226). Nella fattispecie non si verifica

nessuna delle tre ipotesi. L'appellante abita a __________, in __________, e

lavora poco distante, in __________. Egli adduce genericamente di dover

raggiungere fornitori che non eseguono consegne a domicilio, ma non rende verosimile

l'affermazione. Certo, fa valere altresì di dover “andare a prendere la bimba

all'asilo di __________”, ma ciò non basta per riconoscergli l'uso di un

veicolo privato, i coniugi versando in ristrettezze economiche. Gli andrebbe

riconosciuto il costo del mezzo pubblico (l'identico trattamento riservato alla

moglie), ma nel fabbisogno minimo di lui il Pretore ha già ammesso un'indennità

di fr. 200.– mensili per “spese

di trasporto e varie”. Nelle

circostanze descritte il fabbisogno minimo dell'appellante va confermato in fr.

2820.

– mensili.

4.

Ciò

premesso, con un reddito coniugale di fr. 7030.– mensili e un fabbisogno familiare

di complessivi fr. 6680.– mensili, il bilancio familiare denoterebbe in concreto

un'eccedenza di fr. 350.– mensili. Non bisogna dimenticare tuttavia che il

fabbisogno in denaro di M__________, concordato dai genitori in fr. 1000.–

mensili, appare già a prima vista irrisorio rispetto a quello effettivo. La tabella

2008.

correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira

per prassi invalsa (Rep. 1988 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5), prevede per

un figlio unico dell'età di M__________ un fabbisogno in denaro di fr. 2010.–

mensili fino al 6° compleanno e di fr. 1910.– mensili fino al 12° (www.lotse.zh.ch/ documents/ajb/fj/allg/durchschnittlicher_unterhaltsbedarf_08.pdf). Adattata la posta per cura e educazione all'80% (la madre affidataria

può fornire il 20% in natura), il fabbisogno in denaro della bambina ammonta a

fr. 1865.– mensili fino al 15 dicembre 2008 e a fr. 1820.– dopo di allora. In

ossequio al principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione (DTF 128 III 413 in alto) ciò impone un

intervento d'ufficio di questa Camera a tutela del figlio (cfr. Rep.

1994.

pag. 238 consid. 2b), cui va riconosciuto almeno il fabbisogno in denaro di

fr. 1820.– mensili.

5.

Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente bilancio familiare:

reddito del marito fr.

4500.

reddito

della moglie fr. 2530.–

fr.

7030.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 2820.–

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2860.–

fabbisogno

in denaro di M__________ fr. 1820.–

fr.

7500.

– mensili.

Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno

familiare, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione (RtiD

II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale

5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,

Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il debitore alimentare ha il diritto di

conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid.

3.2.1

con rinvii). Ne risulta quanto segue:

disponibilità del marito:

fr.

4500.

–./. fr. 2820.– = fr. 1680.–

mensili

somma

dovuta a moglie e figlia:

fr. 330.– + fr. 1820.– = fr.

2150.

– mensili

contributo

per la moglie:

fr.

330.

– x (1680.– : 2150.–) = fr.

257.

– mensili,

arrotondati

a fr.

255.

– mensili

contributo

per M__________:

fr.

1820.

– x (1680.– : 2150.–) = fr. 1422.– mensili,

arrotondati

a fr.

1425.

– mensili.

L'appello

va quindi accolto entro tali limiti. L'intervento d'ufficio di questa Camera

dispensa – eccezionalmente – dall'intimare l'atto all'istante, la quale

continuerà a ricevere per lei e la figlia la stessa cifra complessiva fissata dal

Pretore (fr. 1680.– mensili). Invitarla a formulare osservazioni nelle

condizioni descritte significherebbe solo provocarle spese frustranee.

6.

Per quel che riguarda gli oneri processuali e le ripetibili, il

Pretore ha considerato il marito soccombente “in maniera principale”, addebitandogli la tassa di giustizia (fr. 300.–), le spese e le

ripetibili (ridotte a fr. 800.–). L'appellante chiede di porre gli oneri processuali

per il 42% a carico dell'istante e per il resto a carico suo, offrendo alla

moglie fr. 200.– per ripetibili ridotte. Egli reputa che, avendo preteso

contributi alimentari per fr. 2473.– mensili complessivi e avendone

ottenuti per fr. 1680.–, l'istante esca sconfitta per il 42% (se si

considera l'aumento della richiesta formulato durante la discussione). Egli non

può quindi essere chia­mato a sopportare più del 58% degli oneri processuali e

non può essere tenuto a rifondere alla controparte più di fr. 200.– per ripetibili.

a) La

giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che in materia di spese e

ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei

parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di

soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o

abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nelle

cause vertenti sul diritto di famiglia poi, dandosi sconfitta reciproca delle

parti, il giudice può prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica

delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso

dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137

consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC).

b) In concreto è fuori dubbio che almeno

sul contributo alimentare per la moglie, unica questione rimasta litigiosa, davanti

al Pretore entrambe le parti sono risultate soccombenti, seppure l'appellante

in misura maggiore. Per quale ragione il Pretore abbia posto dunque la tassa di

giustizia e le spese a carico del solo marito non è chiaro. Nel risultato, ad

ogni modo, il convenuto non può dolersene. Giusta l'art. 22 n. 3 LTG,

applicabile alle procedure contenziose di camera di consiglio (come le

protezioni dell'unione coniugale), la tassa di giustizia è quella prevista

dall'art. 19 cpv. 1 e va da un minimo di fr. 30.– a un massimo di fr. 10 000.–. In concreto la causa

non si è rivelata complessa, ma ha pur sempre richiesto tre

udienze (per quasi 4 ore di discussione) e il giudizio su due istanze di assunzione

suppletoria di prove (ordinanze del 26 febbraio e del 20 marzo 2008). Senza

trascendere in eccesso o abuso il Pretore avrebbe potuto quindi fissare la

tassa di giustizia in fr. 600.–, considerare il convenuto soccombente nella

proporzione del 50% (egli medesimo si reputa soccombente per il 58%) e

addebitargli la tassa di giustizia nella misura di fr. 300.–. A prescindere

dalla motivazione addotta dal Pretore, nel risultato il dispositivo sugli oneri

processuali di prima sede sfugge quindi alla critica.

c) Quanto

alle ripetibili (art. 150 prima frase CPC), torna applicabile nella fattispecie – sia pure

indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3)

– la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007: BU 65/2007 pag. 727).

L'onorario di un patrocinatore in una procedura a tutela dell'unione coniugale

era disciplinato dall'art. 15 prima frase TOA e variava dal 30 all'80% di

quello “normale”, ovvero di quello previsto – per analogia – dall'art. 14 cpv.

1.

TOA in materia di separazione o divorzio (v. BOA n. 29 pag. 34 e n. 28 pag.

59).

In

concreto la patrocinatrice dell'istante ha redatto l'istanza di misure a

protezione dell'unione coniugale (9 pagine), ha scritto una pagina di

osservazioni a un'istanza di assunzione suppletoria di prove e ha partecipato

alle tre citate udien­ze (per quasi 4 ore di discussione). Tenuto conto anche

delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni

telefoniche e corrispondenza), delle spese (art. 3 vTOA) e dell'IVA, la nota professionale

di lei può verosimilmente ammontare anche a fr. 3000.– (per il metodo di calcolo v. BOA n. 24 pag. 47). Il convenuto

ammettendo la propria soccombenza del 58%, l'indennità

per ripetibili ridotte di fr. 800.– fissata dal Pretore non appare il

risultato di un eccesso né, tanto meno, di un abuso d'apprezzamento. Anche su

questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

7.

Nel

giudizio sugli oneri della sentenza odierna non bisogna perdere di vista che tecnicamente

l'appello si risolve sì in un accoglimento parziale, ma che l'obbligo alimentare

complessivo a carico dell'appellante rimane quello fissato dal Pretore (fr.

1680.

– mensili complessivi), quantunque suddiviso diversamente tra moglie e

figlia. Nell'esito pertanto il convenuto non ottiene alcun beneficio concreto e

non v'è ragione per cui non debba sopportare le conseguenze di un appello

sostanzialmente infruttuoso (art. 148 cpv. 1 CPC). Della circostanza che il

riparto del contributo complessivo per moglie e figlia sia modificato si tiene

conto, in ogni modo, riducendo equamente la tassa di giustizia (art. 148 cpv. 2

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato

notificato all'istante, cui non ha cagionato spese presumibili.

Quanto

alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, essa non

può trovare accoglimento. Il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone –

cumulativamente – che la procedura non sia priva di esito favorevole per il

richiedente (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto risultava evidente

fin dal­l'inizio che – come aveva accennato anche il Pretore nella sua sentenza

(pag. 3 in basso) – qualsiasi diminuzione del contributo alimentare per la

moglie sarebbe andata a favore della figlia, il cui fabbisogno in denaro era

largamente scoperto (e rimane parzialmente tale). Destituito fin dal principio

di possibilità di successo, del resto, l'appello non è nemmeno stato intimato

all'istante per osservazioni. In circostanze del genere il conferimento

dell'assistenza giudiziaria non può entrare in considerazione.

8.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia di

fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena

si capitalizzi la differenza del contributo alimentare rimasta litigiosa in

appello (fr. 570.– mensili dal marzo del 2008), che in difetto di scadenze

prevedibili va calcolato a vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata

è così riformato:

AP

1 è tenuto a versare a AO 1, dal

1° marzo 2008, i seguenti contributi alimentari anticipati:

fr. 255.–

mensili per la moglie stessa e

fr.

1425.– mensili per la figlia M__________, assegno familiare compreso.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La richiesta

di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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