11.2008.81
"Azione di diritto successorio": competenza per territorio
17 febbraio 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2008.81
Data decisione, Autorità:
17.02.2010, ICCA
Titolo:
"Azione di diritto successorio": competenza per territorio
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
art. 98 CPC-TI
art. 18 cpv. 1 LFORO
Incarto n.
11.2008.81
Lugano
17 febbraio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.86 (azione
creditoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione
del 4 settembre 2006 dagli
, e
AO 1
(patrocinati dall' PA
2)
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA
1),
giudicando
ora sul decreto del 20 giugno 2008 con cui il
Pretore ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla
convenuta il 31 ottobre 2006;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 luglio
2008 presentato da AP 1 contro il decreto (“sentenza”) del 20 giugno 2008 emesso
dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1900), vedovo, domiciliato a __________, è deceduto a
__________ il 15 ottobre 1998. Tra l'11 aprile 1983 e il 23 settembre 1998 egli ha lasciato oltre una
decina di disposizioni di ultima volontà nelle quali ha – in particolare – istituito
il figlio __________ erede universale, designato gli avvocati dott. AO 2 e
dott. AO 1 in qualità di esecutori testamentari e disposto alcuni legati in favore
di AP 1.
B. In
esito a due azioni giudiziarie promosse davanti al Tribunale cantonale di Zugo,
l'una il 5 gennaio 2000 da __________ contro AP 1 per ottenere l'annullamento
di sei testamenti lasciati da __________ e l'altra il 16 giugno 2000 da AP
1 contro la successione fu __________ (nella quale è intervento lo stesso __________)
per ottenere il versamento di fr. 3 825 000.– con interessi
a titolo di legato, le parti hanno stipulato transazioni del 3, 8 e 10 aprile 2002 in virtù delle quali AP 1 ha ricevuto fr. 3
000 000.– come prestito senza interessi, oltre a un capitale di fr. 700 000.– e a una
rendita di fr. 15 000.– mensili vita natural durante.
C. Il
5 novembre 2004 l'amministrazione
fiscale del Canton Zugo, visti anche gli accordi raggiunti, ha definito in fr.
613 840.– l'imposta di successione a carico della legataria AP 1. Impugnata
in un primo tempo da quest'ultima, la decisione è poi passata in giudicato in
seguito a ritiro del ricorso. L'esecutore testamentario dott. AO 1 ha pagato l'imposta di successione per l'intera eredità (complessivi fr. 815 030.50), ma poi si è rivolto
a AP 1, sollecitando il rimborso della quota a carico di quest'ultima.
D. Il 4
settembre 2006 AO 1 e AO 2 hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno
Città, chiedendo che
AP 1 fosse condannata al pagamento di fr. 328 840.– con interessi
dal 7 dicembre 2004. Nella sua risposta del 31 ottobre 2006 la convenuta ha
eccepito l'incompetenza del foro per territorio, proponendo di respingere la
petizione in ordine. Gli attori hanno replicato il 1° dicembre 2006, contestando
l'eccezione processuale. Con duplica del 15 gennaio 2007 la convenuta ha
ribadito il suo punto di
vista. L'udienza preliminare, limitata dal Pretore all'esame dell'eccezione, ha avuto luogo il 1° marzo
2007 e l'istruttoria, iniziata il 12 marzo successivo, è terminata il 18
febbraio 2008. Al dibattimento finale del 2 giugno 2008 le parti hanno mantenuto
le rispettive posizioni. Statuendo il 20 giugno 2008, il Pretore ha respinto l'eccezione.
La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico della
convenuta, con obbligo di rifondere agli attori fr. 5000.– per ripetibili.
E. Contro
la “sentenza” (decreto) appena citata AP 1 è insorta con un appello del 2 luglio
2008 con cui chiede di accogliere la sua eccezione e di respingere la petizione
in ordine. Il 14 luglio 2008 il Segretario assessore ha conferito all'appello,
in luogo e vece del Pretore, effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 18
agosto 2008 AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Il giudice statuisce sui presupposti e sulle eccezioni
processuali mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). Nelle cause appellabili
questo è impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC) di 20 giorni
(art. 308 cpv. 1 CPC). Ove il giudice statuisca con decreto, come nel caso in
esame (nonostante l'erronea designazione del Pretore), l'appello è trattato di
regola “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC).
All'esigenza dell'effetto sospensivo sfugge nondimeno il decreto emesso dal
giudice che ha limitato l'udienza preliminare all'esame dei presupposti
processuali (art 181 cpv. 1 CPC). In tal caso, difatti, il processo continua
per legge “limitatamente alle sole eccezioni proposte, sino a che queste non
siano state decise con un giudizio definitivo” (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 305 nota 363 in fine). Ciò premesso, nulla osta in concreto all'esame
dell'appello.
2.
Ricordato che le azioni di diritto successorio vanno promosse davanti
al giudice dell'ultimo
domicilio del defunto, il Pretore ha rilevato che per determinare la natura di
un'azione occorre far capo alla
richiesta di giudizio e al fondamento giuridico invocato dall'attore. Un'azione va considerata di carattere successorio – egli ha soggiunto –
ove le parti si valgano di un titolo ereditario per avanzare diritti su una
successione e far accertare i loro diritti. Nella fattispecie – egli ha
continuato – gli attori chiedono la rifusione in via di regresso dell'imposta di successione pagata con beni
dell'eredità in favore della legataria, personalmente e solidalmente responsabile
del debito fiscale insieme con gli eredi e gli eventuali altri legatari. Quanto
alla transazione dell'aprile 2002, essa non prevedeva che i legati spettanti alla convenuta si
intendessero al netto da imposta. Secondo il Pretore, quindi, la causa promossa
dagli esecutori testamentari per ottenere dalla legataria il pagamento di un
debito personale non è un'azione successoria nel senso dell'art. 18 LForo, come non sono tali le azioni
intentate da creditori del defunto o della successione contro uno o più eredi. Irrilevante
è infine, a mente del Pretore, il fatto che la convenuta contesti la nomina di AO
1.
a esecutore testamentario.
3.
L'appellante
ribadisce l'incompetenza per territorio del giudice adito, sostenendo che per
ravvisare la natura successoria di
un'azione basta l'esistenza
di un nesso tra la richiesta di giudizio e il diritto ereditario. In concreto gli
accordi conclusi nell'aprile del 2002, che a parere dell'appellante costituiscono
atti di divisione ereditaria, fanno seguito a processi avviati davanti alle
autorità giudiziarie del Canton Zugo in materia successoria. La causa promossa
dagli esecutori testamentari davanti al Pretore equivarrebbe perciò a una
contestazione della divisione (art. 638 CC) e il tribunale competente sarebbe
quello previsto dall'art. 18 LForo. Anche secondo l'art. 19 vCPC, del resto, le azioni del legatario andavano proposte
dinanzi al giudice in cui era stata aperta la successione. Nella fattispecie
poi la convenuta sottolinea di non essere solo debitrice di una somma, ma anche
creditrice di una rendita, e al riguardo le parti hanno designato Zugo quale foro speciale. L'appellante contesta infine la
nomina di AO 1 a esecutore
testamentario, rilevando che tale contestazione rientra tra le competenze del
giudice all'ultimo domicilio del defunto.
4.
Secondo
l'art. 3 cpv. 1 lett. a LForo, salvo disposizione contraria, le azioni contro
una persona fisica si propongono al giudice del suo domicilio (foro generale).
Quanto alle azioni di diritto successorio, l'art. 18 cpv. 1 prima frase LForo stabilisce
che competente è il giudice all'ultimo domicilio del defunto. Tale foro non è imperativo (FF 1999 pag. 2453). È quindi possibile derogarvi, mediante patto scritto (art. 9 LForo) o mediante incondizionata
costituzione in giudizio (art. 10 LForo; FF 1999 pag. 2440; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berna
2001, pag. 98). In concreto non risulta – né l'appellante asserisce – che le
parti abbiano stipulato una proroga scritta del foro. Per di più, la convenuta
si è costituita in giudizio e ha eccepito l'incompetenza per territorio del
giudice adito. O il Pretore della giurisdizione di Locarno Città è quindi
competente come foro generale
oppure, fosse la causa promossa contro AP 1 un'azione
di diritto successorio, la petizione va respinta in ordine.
5.
Per
quel che riguarda la natura successoria di un'azione, essa è data – come ha ricordato
il Pretore – quando le parti invocano un titolo ereditario per fondare pretese
su una successione e far accertare l'esistenza dei loro diritti (DTF 132 III
680.
in alto). Il foro all'ultimo domicilio del defunto è quindi
previsto, salvo convenzione contraria, per le liti che hanno uno stretto legame
con la successione, dalla quale traggono il loro fondamento giuridico (casistica
in: DTF 117 II 28 consid. 2a; Steinauer,
Les droits des successions, Berna 2006, n. 860a, pag. 422; Schweizer in:
Praxiskommentar
Erbrecht, Basilea 2007, n. 9 all'appendice sull'art. 18 LForo).
a) Nella
fattispecie gli esecutori testamentari hanno convenuto AP 1 per ottenere il
rimborso dell'imposta di successione prelevata dal Canton Zugo sul valore dei
beni spettanti alla legataria. Essi rammentano che gli eredi e i legatari sono
solidalmente responsabili del pagamento e che, avendo essi attinto come
esecutori testamentari a beni della successione per pagare l'intero debito
fiscale, la convenuta deve rifondere loro la quota a suo carico, salvo quanto
essi hanno potuto compensare nel frattempo trattenendo la rendita mensile di
fr. 15 000.–
in favore di lei. Quanto gli attori fanno valere, di conseguenza, è un diritto
di regresso tra debitori fiscali solidalmente responsabili sulla base di norme tributarie.
Non si tratta dunque di un'azione di diritto successorio. Anzi, a ben vedere
non si tratta nemmeno di una “contestazione
civile”, le norme del diritto
privato sul regresso applicandosi solo alla stregua di diritto pubblico sussidiario
(DTF 108 II 495 consid. 7). Senza dimenticare, per di più, che le imposte di
successione sono debiti personali degli
eredi e dei legatari, non passivi della successione (DTF 111 II 423
consid. 10; Weimer in: Berner
Kommentar, edizione 2009, n. 11 ad art. 474 CC).
b) Stando
alla convenuta, la pretesa avanzata dagli attori rientra nel quadro del contenzioso
che investe l'eredità fu __________, dovendosi interpretare gli accordi dell'aprile
2002.
per sapere se le imposte di successione fossero o non fossero incluse
negli importi pattuiti. Ora, che ai fini del giudizio il Pretore adito debba
esaminare, in concreto, anche questioni di carattere successorio è possibile, ma
ciò nulla muta alla natura dell'azione, che rimane ancorata alla domanda di regresso e al fondamento
giuridico invocato. Poco importa che la convenuta sollevi obiezioni d'indole successoria e contesti la designazione del dott. AO
1.
a esecutore testamentario. Determinante è
l'impostazione giuridica che gli attori hanno dato alla causa, non quella che
la convenuta dà ai propri mezzi di difesa. Contrariamente a quanto l'appellante sostiene, poi, la causa
promossa dagli esecutori testamentari contro di lei non equivale per nulla a
un'azione fondata sull'art. 638
CC, già per la circostanza che gli attori non rimettono minimamente in
discussione gli accordi dell'aprile 2002.
c) La
convenuta afferma di essere non soltanto “presunta debitrice, ma pure creditrice
di una rendita”. A prescindere dal fatto però che da tale assunto essa non trae
alcuna conseguenza, il che basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art.
309.
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5 ), quand' anche l'interessata facesse
valere pretese pecuniarie in via riconvenzionale e non
solo per compensazione, il foro dell'azione principale non muterebbe (art. 6 LForo). Né si può dire che le parti abbiano designato Zugo quale foro speciale, la proroga di
foro cui allude la convenuta riguardando soltanto le liti correlate al
pagamento della rendita di fr. 15 000.– mensili (doc. F, clausola n. 3, pag. 5 in alto), ciò che non è
il caso in concreto. Ne discende che su quest'ultimo punto l'appello è una
volta ancora destinato all'insuccesso.
6.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alle controparti,
che hanno formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
7.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità
di una decisione incidentale come quella sulla competenza per territorio segue
la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nel
caso specifico il valore litigioso supera
di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF) ai fini di un
eventuale ricorso in
materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura
in cui è ricevibile, l'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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