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Decisione

11.2008.81

"Azione di diritto successorio": competenza per territorio

17 febbraio 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.86 (azione

creditoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione

del 4 settembre 2006 dagli

, e

AO 1

(patrocinati dall' PA

2)

contro

AP 1

(patrocinata dall' PA

1),

giudicando

ora sul decreto del 20 giugno 2008 con cui il

Pretore ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla

convenuta il 31 ottobre 2006;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 luglio

2008 presentato da AP 1 contro il decreto (“sentenza”) del 20 giugno 2008 emesso

dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ (1900), vedovo, domiciliato a __________, è deceduto a

__________ il 15 ottobre 1998. Tra l'11 aprile 1983 e il 23 settembre 1998 egli ha lasciato oltre una

decina di disposizioni di ultima volontà nelle quali ha – in particolare – istituito

il figlio __________ erede universale, designato gli avvocati dott. AO 2 e

dott. AO 1 in qualità di esecutori testamentari e disposto alcuni legati in favore

di AP 1.

B. In

esito a due azioni giudiziarie promosse davanti al Tribunale cantonale di Zugo,

l'una il 5 gennaio 2000 da __________ contro AP 1 per ottenere l'annullamento

di sei testamenti lasciati da __________ e l'altra il 16 giugno 2000 da AP

1 contro la successione fu __________ (nella quale è intervento lo stesso __________)

per ottenere il versamento di fr. 3 825 000.– con interessi

a titolo di legato, le parti hanno stipulato transazioni del 3, 8 e 10 aprile 2002 in virtù delle quali AP 1 ha ricevuto fr. 3

000 000.– come prestito senza interessi, oltre a un capitale di fr. 700 000.– e a una

rendita di fr. 15 000.– mensili vita natural durante.

C. Il

5 novembre 2004 l'amministrazione

fiscale del Canton Zugo, visti anche gli accordi raggiunti, ha definito in fr.

613 840.– l'imposta di successione a carico della legataria AP 1. Impugnata

in un primo tempo da quest'ultima, la decisione è poi passata in giudicato in

seguito a ritiro del ricorso. L'esecutore testamentario dott. AO 1 ha pagato l'imposta di successione per l'intera eredità (complessivi fr. 815 030.50), ma poi si è rivolto

a AP 1, sollecitando il rimborso della quota a carico di quest'ultima.

D. Il 4

settembre 2006 AO 1 e AO 2 hanno adito il Pretore della giurisdizione di Locarno

Città, chiedendo che

AP 1 fosse condannata al pagamento di fr. 328 840.– con interessi

dal 7 dicembre 2004. Nella sua risposta del 31 ottobre 2006 la convenuta ha

eccepito l'incompetenza del foro per territorio, proponendo di respingere la

petizione in ordine. Gli attori hanno replicato il 1° dicembre 2006, contestando

l'eccezione processuale. Con duplica del 15 gennaio 2007 la convenuta ha

ribadito il suo punto di

vista. L'udienza preliminare, limitata dal Pretore all'esame dell'eccezione, ha avuto luogo il 1° marzo

2007 e l'istruttoria, iniziata il 12 marzo successivo, è terminata il 18

febbraio 2008. Al dibattimento finale del 2 giugno 2008 le parti hanno mantenuto

le rispettive posizioni. Statuendo il 20 giugno 2008, il Pretore ha respinto l'eccezione.

La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico della

convenuta, con obbligo di rifondere agli attori fr. 5000.– per ripetibili.

E. Contro

la “sentenza” (decreto) appena citata AP 1 è insorta con un appello del 2 luglio

2008 con cui chiede di accogliere la sua eccezione e di respingere la petizione

in ordine. Il 14 luglio 2008 il Segretario assessore ha conferito all'appello,

in luogo e vece del Pretore, effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 18

agosto 2008 AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Il giudice statuisce sui presupposti e sulle eccezioni

processuali mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). Nelle cause appellabili

questo è impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC) di 20 giorni

(art. 308 cpv. 1 CPC). Ove il giudice statuisca con decreto, come nel caso in

esame (nonostante l'erronea designazione del Pretore), l'appello è trattato di

regola “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC).

All'esigenza dell'effetto sospensivo sfugge nondimeno il decreto emesso dal

giudice che ha limitato l'udienza preliminare all'esame dei presupposti

processuali (art 181 cpv. 1 CPC). In tal caso, difatti, il processo continua

per legge “limitatamente alle sole eccezioni proposte, sino a che queste non

siano state decise con un giudizio definitivo” (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 305 nota 363 in fine). Ciò premesso, nulla osta in concreto all'esame

dell'appello.

2.

Ricordato che le azioni di diritto successorio vanno promosse davanti

al giudice dell'ultimo

domicilio del defunto, il Pretore ha rilevato che per determinare la natura di

un'azione occorre far capo alla

richiesta di giudizio e al fondamento giuridico invocato dall'attore. Un'azione va considerata di carattere successorio – egli ha soggiunto –

ove le parti si valgano di un titolo ereditario per avanzare diritti su una

successione e far accertare i loro diritti. Nella fattispecie – egli ha

continuato – gli attori chiedono la rifusione in via di regresso dell'imposta di successione pagata con beni

dell'eredità in favore della legataria, personalmente e solidalmente responsabile

del debito fiscale insieme con gli eredi e gli eventuali altri legatari. Quanto

alla transazione dell'aprile 2002, essa non prevedeva che i legati spettanti alla convenuta si

intendessero al netto da imposta. Secondo il Pretore, quindi, la causa promossa

dagli esecutori testamentari per ottenere dalla legataria il pagamento di un

debito personale non è un'azione successoria nel senso dell'art. 18 LForo, come non sono tali le azioni

intentate da creditori del defunto o della successione contro uno o più eredi. Irrilevante

è infine, a mente del Pretore, il fatto che la convenuta contesti la nomina di AO

1.

a esecutore testamentario.

3.

L'appellante

ribadisce l'incompetenza per territorio del giudice adito, sostenendo che per

ravvisare la natura successoria di

un'azione basta l'esistenza

di un nesso tra la richiesta di giudizio e il diritto ereditario. In concreto gli

accordi conclusi nel­l'aprile del 2002, che a parere dell'appellante costituiscono

atti di divisione ereditaria, fanno seguito a processi avviati davanti alle

autorità giudiziarie del Canton Zugo in materia successoria. La causa promossa

dagli esecutori testamentari davanti al Pretore equivarrebbe perciò a una

contestazione della divisione (art. 638 CC) e il tribunale competente sarebbe

quello previsto dall'art. 18 LForo. Anche secondo l'art. 19 vCPC, del resto, le azioni del legatario andavano proposte

dinanzi al giudice in cui era stata aperta la successione. Nella fattispecie

poi la convenuta sottolinea di non essere solo debitrice di una somma, ma anche

creditrice di una rendita, e al riguardo le parti hanno designato Zugo quale foro speciale. L'appellante contesta infine la

nomina di AO 1 a esecutore

testamentario, rilevando che tale contestazione rientra tra le competenze del

giudice all'ultimo domicilio del defunto.

4.

Secondo

l'art. 3 cpv. 1 lett. a LForo, salvo disposizione contraria, le azioni contro

una persona fisica si propongono al giudice del suo domicilio (foro generale).

Quanto alle azioni di diritto succes­sorio, l'art. 18 cpv. 1 prima frase LForo stabilisce

che competente è il giudice all'ultimo domicilio del defunto. Tale foro non è imperativo (FF 1999 pag. 2453). È quindi possibile derogarvi, mediante patto scritto (art. 9 LForo) o mediante incon­dizionata

costituzione in giudizio (art. 10 LForo; FF 1999 pag. 2440; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berna

2001, pag. 98). In concreto non risulta – né l'appellante asserisce – che le

parti abbiano stipulato una proroga scritta del foro. Per di più, la convenuta

si è costituita in giudizio e ha eccepito l'incompetenza per territorio del

giudice adito. O il Pretore della giurisdizione di Locarno Città è quindi

competente come foro generale

oppure, fosse la causa promossa contro AP 1 un'azione

di diritto successorio, la petizione va respinta in ordine.

5.

Per

quel che riguarda la natura successoria di un'azione, essa è data – come ha ricordato

il Pretore – quando le parti invocano un titolo ereditario per fondare pretese

su una successione e far accertare l'esistenza dei loro diritti (DTF 132 III

680.

in alto). Il foro all'ultimo domicilio del defunto è quindi

previsto, salvo convenzione contraria, per le liti che hanno uno stretto legame

con la successione, dalla quale traggono il loro fondamento giuridico (casistica

in: DTF 117 II 28 consid. 2a; Steinauer,

Les droits des successions, Berna 2006, n. 860a, pag. 422; Schweizer in:

Praxiskommentar

Erbrecht, Basilea 2007, n. 9 all'appendice sull'art. 18 LForo).

a) Nella

fattispecie gli esecutori testamentari hanno convenuto AP 1 per ottenere il

rimborso dell'imposta di successione prelevata dal Canton Zugo sul valore dei

beni spettanti alla legataria. Essi rammentano che gli ere­di e i legatari sono

solidalmente responsabili del pagamento e che, avendo essi attinto come

esecutori testamentari a beni della successione per pagare l'intero debito

fiscale, la convenuta deve rifondere loro la quota a suo carico, salvo quanto

essi hanno potuto compensare nel frattempo trattenendo la rendita mensile di

fr. 15 000.–

in favore di lei. Quanto gli attori fanno valere, di conseguenza, è un diritto

di regresso tra debitori fiscali solidalmente responsabili sulla base di norme tributarie.

Non si tratta dunque di un'azione di diritto successorio. Anzi, a ben vedere

non si tratta nemmeno di una “contestazione

civile”, le norme del diritto

privato sul regresso applicandosi solo alla stregua di diritto pubblico sussidiario

(DTF 108 II 495 consid. 7). Senza dimenticare, per di più, che le imposte di

successione sono debiti personali degli

eredi e dei legatari, non passivi della successione (DTF 111 II 423

consid. 10; Weimer in: Berner

Kommentar, edizione 2009, n. 11 ad art. 474 CC).

b) Stando

alla convenuta, la pretesa avanzata dagli attori rientra nel quadro del contenzioso

che investe l'eredità fu __________, dovendosi interpretare gli accordi dell'aprile

2002.

per sapere se le imposte di successione fossero o non fossero incluse

negli importi pattuiti. Ora, che ai fini del giudizio il Pretore adito debba

esaminare, in concreto, anche questioni di carattere successorio è possibile, ma

ciò nulla muta alla natura dell'azione, che rimane ancorata alla domanda di regresso e al fondamento

giuridico invocato. Poco importa che la convenuta sollevi obiezioni d'indole successoria e contesti la designazione del dott. AO

1.

a esecutore testamentario. Determinante è

l'impostazione giuridica che gli attori hanno dato alla causa, non quella che

la convenuta dà ai propri mezzi di difesa. Contrariamente a quanto l'appellante sostiene, poi, la causa

promossa dagli esecutori testamentari contro di lei non equivale per nulla a

un'azione fondata sull'art. 638

CC, già per la circostanza che gli attori non rimettono minimamente in

discussione gli accordi dell'aprile 2002.

c) La

convenuta afferma di essere non soltanto “presunta debitrice, ma pure creditrice

di una rendita”. A prescindere dal fatto però che da tale assunto essa non trae

alcuna conseguenza, il che basterebbe per dichiarare l'appello irricevibile (art.

309.

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5 ), quand' anche l'interessata facesse

valere pretese pecuniarie in via riconvenzionale e non

solo per compensazione, il foro del­l'azione principale non muterebbe (art. 6 LForo). Né si può dire che le parti abbiano designato Zugo quale foro speciale, la proroga di

foro cui allude la convenuta riguardando soltanto le liti correlate al

pagamento della rendita di fr. 15 000.– mensili (doc. F, clausola n. 3, pag. 5 in alto), ciò che non è

il caso in concreto. Ne discende che su quest'ultimo punto l'appello è una

volta ancora destinato all'insuccesso.

6.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alle controparti,

che hanno formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata

indennità per ripetibili.

7.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

pia­no federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità

di una decisione incidentale come quella sulla competenza per territorio segue

la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E nel

caso specifico il valore litigioso supera

di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– (art. 74

cpv. 1 lett. b LTF) ai fini di un

eventuale ricorso in

materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura

in cui è ricevibile, l'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

800.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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