11.2008.82
Diritto di visita: appello diventato privo d'oggetto
1 settembre 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2008.82
Data decisione, Autorità:
01.09.2008, ICCA
Titolo:
Diritto di visita: appello diventato privo d'oggetto
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 CC
art. 351 CPC-TI
Incarto n.
11.2008.82
Lugano
1° settembre 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.33
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza dell'11 febbraio 2008 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 30 giugno 2008
con cui il Pretore ha autorizzato
AO 1 a soggiornare con il figlio in Ucraina dal 25 luglio al 1° settembre 2008;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 9 luglio 2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il
30 giugno 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1956) e AO 1 (1980), cittadina ucraina, si sono sposati a __________
il 12 novembre 2004. Dal matrimonio è nato N__________,
il 22 febbraio 2006. Il marito è amministratore unico della __________, attiva
come impresa generale nel campo dell'edilizia; la moglie non ha esercitato
attività lucrativa durante la comunione domestica. Dal 26 dicembre 2007 i coniugi vivono separati.
B. L'11
febbraio 2008 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a
vivere separata, l'affidamento di N__________ (riservato il diritto di visita
paterno), un contributo alimentare di fr. 5125.– mensili per sé e uno di
fr. 1200.– mensili per il figlio, la rifusione di fr. 9900.– per spese di
un nuovo alloggio e la riconsegna di determinati oggetti, oltre a una
provvigione ad litem di fr. 4000.–. All'udienza del 26 febbraio 2008,
indetta per la discussione, AP 1 ha postulato egli stesso l'autorizzazione a
vivere separato, ha proposto di assegnare l'abitazione coniugale alla moglie,
di affidare il figlio alla medesima (riservato il suo diritto di visita), non
si è opposto alla riconsegna degli oggetti rivendicati dall'istante e ha offerto
un contributo alimentare di fr. 2250.– mensili alla moglie fino al 31 dicembre
2008, ridotti in seguito a fr. 500.– mensili, come pure un contributo di fr.
500.– mensili per il figlio.
Al
termine dell'udienza i coniugi si sono accordati, in particolare, sull'affidamento
del figlio alla madre, sul diritto di visita del padre, stabilito in due mezze
giornate la settimana dalle ore 14.00 alle 17.00, e sui contributi alimentari, fissati
in fr. 3000.– mensili per la moglie e in fr. 1200.– mensili per il figlio, il
convenuto essendo autorizzato a dedurre dal
contributo per l'istante il canone di locazione di fr. 1150.– mensili da
lui versato direttamente. All'udienza del 12 marzo 2008, indetta per il seguito
della discussione, AO 1 ha postulato, tra l'altro, l'aumento del contributo
alimentare per sé di fr. 500.– mensili per sei mesi come partecipazione ai
costi legali, domanda che il marito ha avversato. Le parti hanno poi offerto
svariati mezzi di prova.
C. Il
19 giugno 2008 AO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore con un'istanza
cautelare, chiedendo –
segnatamente – di poter trascorrere in Ucraina con il figlio N__________ il periodo dal
1° luglio al 6 settembre 2008. L'indomani AP 1 ha presentato anch'egli
un'istanza cautelare per ottenere di “avere con sé il figlio N__________ durante due settimane nel corso
del mese di luglio”. All'udienza del 25 giugno 2008,
indetta per la discussione, le parti hanno vicendevolmente postulato la
reiezione delle rispettive istanze.
D. Statuendo
con decreto cautelare del 30 giugno 2008, il Pretore ha autorizzato AO 1 a soggiornare con il figlio in
Ucraina dal 25 luglio al 1° settembre 2008. La tassa di giustizia di
fr. 150.– e le spese sono state poste due terzi a carico dell'istante e per il
resto a carico del convenuto, al quale AO 1 è stata tenuta a rifondere fr.
150.– per ripetibili ridotte.
L'istanza
di AP 1 è stata respinta, con addebito all'istante degli oneri processuali
(fr. 100.– complessivi) e delle ripetibili (fr. 350.–). Contestualmente il
Pretore ha aumentato altresì in via “supercautelare” il contributo alimentare per la moglie di fr. 500.– mensili e
ha statuito sulle prove, ammettendo in particolare l'edizione degli estratti
conto mensili dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2008 della carta di credito
intestata al marito.
E. Contro
il giudizio appena citato AP 1 è insorto il 9 luglio 2008 a questa Camera per
ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello, la reiezione
delle istanze cautelari della moglie (autorizzazione al soggiorno con il figlio
in
Ucraina e
aumento del contributo alimentare), l'accoglimento della propria istanza
cautelare (permesso di trascorrere due settimane con il figlio durante il mese di luglio) e
il rigetto della richiesta di edizione degli estratti mensili relativi alla sua
carta di credito. Con decreto del 14 luglio 2008 il presidente di questa Camera
ha respinto la richiesta di effetto sospensivo nella
misura in cui era ricevibile. L'appello non ha formato oggetto d'intimazione.
in diritto: 1. Nel decreto impugnato il Pretore ha autorizzato AO 1 a trascorrere con il figlio il periodo dal 25 luglio al 1° settembre
2008 in Ucraina, dalla propria famiglia, e ha respinto l'istanza di AP 1 volta
ad “avere con sé il figlio N__________
durante due settimane nel corso del mese di luglio”.
Entrambi i lassi di tempo sono decorsi in pendenza di
procedura. Le istanze cautelari non potendo più essere né respinte né accolte, l'appello su questi punti va dichiarato senza oggetto e la causa
stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).
Si
aggiunga che nel caso specifico non sussistono nemeno i presupposti per un
giudizio “a posteriori” sul decreto cautelare. Un interesse
legittimo all'ottenimento di una sentenza è dato solo, in effeti, ove sia
concreto e attuale (cfr., sul piano federale: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 391 in fondo). Un interesse astratto e
virtuale può se mai – eccezionalmente – essere ritenuto legittimo, nonostante
l'intervenuta caducità del litigio, ove sussistano tre requisiti cumulativi (al
proposito è opportuno applicare per analogia la giurisprudenza del Tribunale
federale relativa all'art. 88 vOG: Poudret,
op. cit., pag. 390 a metà):
– il primo verte sulla
questione divenuta senza oggetto, che dev'essere suscettibile di riproporsi
in ogni tempo e in circostanze identiche o quanto meno analoghe;
– il secondo riguarda la
soluzione del caso, che dev'essere di fondamentale importanza e giustificarsi
alla luce del pubblico interesse;
– il terzo attiene alla
durata della procedura, che dev'essere tale da impedire all'atto pratico una
verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen
Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261 seg. con richiami; Spühler, Die Praxis der
staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 28 n. 16 con
rinvii).
In
concreto estremi del genere non si ravvisano, già per la circostanza che la regolamentazione
di un diritto di visita provvisionale, di qualche settimana, è un caso particolare
che dipende dalle contingenze specifiche della singola fattispecie, non una questione
“di fondamentale importanza”, la cui legittimità debba essere
verificata anche a posteriori in virtù di preminenti interessi pubblici
(regesto in: RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c). Ciò posto, l'interessato non può
pretendere che la Camera statuisca sul suo appello nonostante l'intervenuta
caducità del litigio. In proposito la causa va dunque tolta dai ruoli.
2. Per
quel che riguarda l'aumento pendente causa del contributo alimentare in favore
della moglie, l'emanazione di misure provvisionali nel quadro di procedure a
tutela dell'unione coniugale è regolata dai Cantoni (RtiD I-2005 pag. 766
consid. 17b con richiami di dottrina). Ora, nel Ticino la procedura intesa
all'emanazione di misure provvisionali è quella degli art. 376 segg. CPC,
sicché solo i provvedimenti cautelari adottati “previo contraddittorio” possono essere appellati (art. 382 cpv. 1
CPC). E per “contraddittorio” nel
senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va intesa
l'udienza dell'art. 379 cpv. 1 CPC (quella che fa seguito all'introduzione
dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta dopo
l'istruttoria
o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid.
1 con rimandi). Nella
fattispecie il decreto impugnato, esplicitamente designato dal Pretore come “supercautelare”, è stato emesso dal giudice addirittura prima dell'inizio
dell'istruttoria. Su tal punto l'appello si rivela quindi, già di primo acchito,
improponibile.
3. Per
quanto concerne il richiamo –
chiesto dall'istante – degli
estratti relativi alla carta di credito del convenuto, l'art. 182
cpv. 1 CPC prevede che il giudice stabilisce con ordinanza le prove ammesse,
fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione. Tale ordinanza,
come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag.
407). Poco importa che essa figuri in un decreto cautelare. Certo, l'emanazione
di un'ordinanza separata sarebbe stata preferibile. Resta il fatto che nel caso
in esame la natura ordinatoria del provvedimento non poteva sfuggire a una
parte debitamente patrocinata da un avvocato, tanto meno ove si consideri che
il Pretore ha specificato di statuire proprio sulle prove offerte (“ordina: sulle prove”). Anche su questo punto l'appello si dimostra dunque irricevibile.
4. Le spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Nella misura in cui l'appello va dichiarato irricevibile,
esse sono poste a carico del ricorrente. Nella misura in cui la causa è
divenuta senza oggetto, esse sono disciplinate per analogia dall'art. 72 PC
(RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Ciò significa che il tribunale
dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria al
riguardo, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo
che termina la lite”. In concreto occorrere valutare sommariamente, di
conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se il
periodo relativo al diritto di visita provvisionale fissato dal Pretore non
fosse trascorso in pendenza di appello.
a) L'unico
criterio cui deve orientarsi l'assetto del diritto di visita è il bene del
figlio, che prevale sempre sugli interessi dei genitori (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I,
3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi rinvii; cfr. anche DTF 130 III
588 consid. 2.1 con rimandi). Nella fattispecie niente indizia l'ipotesi che il
bene del figlio sarebbe stato messo in pericolo dalla permanenza di cinque
settimane con la madre in Ucraina. Che il rapporto di un minorenne con entrambi
Fatti
i genitori sia un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo
di ricerca d'identità è indubbio (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con riferimenti).
In concreto tuttavia AO 1 ha addotto, a sostegno della sua richiesta, ragioni
oggettive che – per una volta – giustificavano comprensione (il genetliaco
di una nonna, il 29 luglio 2008, e il matrimonio di una sorella, il 28 agosto
2008). Né v'era apprezzabile rischio di mancato ritorno, AO 1 essendo già andata
a trovare più volte la famiglia in Ucraina.
b) D'altro
lato, l'appellante non ha mai ospitato il figlio –
fosse per una sola notte –, di modo che la richiesta di
trascorrere con lui una vacanza di dieci giorni appariva d'acchito inopportuna,
se non impraticabile. Poco importa che l'interessato potesse contare sull'aiuto
Considerandi
delle figlie maggiorenni avute da un precedente matrimonio o che la mèta delle
vacanze permettesse un rientro in breve tempo. Un genitore che ha un diritto di
visita limitato a qualche ora, seppure due volte la settimana, non avrebbe
potuto seriamente pretendere, di punto in bianco, un diritto di visita esteso a
dieci giorni consecutivi. Se ne conclude che, avesse questa
Camera statuito nel merito, l'appellante sarebbe verosimilmente uscito soccombente.
Avrebbe dovuto sopportare, pertanto, gli oneri processuali di seconda sede,
mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto
di intimazione.
5.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia
civile è ammissibile senza riguardo a
questioni di valore (nel senso dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiosa
essendo (anche) la disciplina del diritto di visita del figlio minorenne,
controversia manifestamente priva di valore pecuniario.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è diventato senza oggetto, l'appello è irricevibile.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
;.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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