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Decisione

11.2008.83

Misure provvisionali in pendenza di divorzio: contributo alimentare per la moglie

5 novembre 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i costi della manutenzione ordinaria, gli interessi e l'ammortamento delle

ipoteche gravanti l'immobile, le spese di riscaldamento e di elettricità, le

spese dell'acqua potabile, la tassa del servizio rifiuti, la tassa dell'uso

della fognatura, i premi delle assicurazioni relativi all'immobile e quello per

l'assicurazione della mobilia domestica (inc. DI.2003.229).

C. L'11

febbraio 2005 AO 1 ha introdotto azione di divorzio su richiesta unilaterale davanti

al medesimo Pretore, offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 3500.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e di fr. 2500.– mensili fino al 31

maggio 2017, proponendo determinate modalità per la liquidazione del regine dei

beni e prospettando il riparto degli averi previdenziali in ragione di un mezzo

ciascuno. Nella sua risposta del 30 giugno 2005 AP 1 ha aderito al principio

del divorzio e al riparto a metà degli averi previdenziali, ma ha postulato una

diversa liquidazione del regime matrimoniale e ha chiesto un contributo

alimentare di fr. 8000.– mensili vita natural durante, ridotto al momento in

cui avrebbe percepito rendite dall'AVS e dal “secondo pilastro”.

Il

Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo

parziale e il 17 agosto 2005 ha sentito i coniugi, assegnando loro il termine

bimestrale di riflessione. Il 19 ottobre e il 18 novembre 2005 AO 1 e AP 1 hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al

giudice la decisione sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi. L'udienza

sui punti contestati si è tenuta il 18 gennaio 2006 e l'istruttoria, iniziata

quello stesso giorno, si è chiusa il 9 gennaio 2008. Al dibattimento finale le

parti han­no rinunciato, limitandosi a con­clusioni scritte. Nel proprio

memoriale, del 31 marzo 2008, AA 1ha ribadito la sua posizione, riducendo nondimeno la sua proposta di contributo alimentare per la moglie a fr. 2500.– mensili fino al 30 aprile 2017 e a fr. 1000.– mensili fino al

pensionamento di lei. Nel suo allegato del 31 marzo 2008

AP 1 ha riaffermato le proprie domande, limitando la pretesa in liquidazione

del regime dei beni a fr. 1 651 382.–.

D. Nel

frattempo, il 12 novembre 2007, AO 1 ha avuto da __________ (1976) la figlia A__________,

che ha riconosciuto. Con istanza del 29 novembre 2007 egli ha chiesto al

Pretore di ridurre il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1500.– mensili.

Al­l'udienza del 18 dicembre 2007, indetta per la

discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Non dovendosi assumere

prove, le parti hanno tenuto seduta stante la discussione finale, riconfermando

le loro domande.

E. Statuendo

con sentenza del 24

giugno 2008, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha

obbligato AO 1 a versare a AP 1 fr. 392 383.15

in liquidazione del regime matrimoniale, ha riconosciuto a ogni coniuge la

proprietà esclusiva dei beni in suo possesso (compresi i titoli e le polizze di

assicurazione a lui intestate), salvo il mobilio e le suppellettili domestiche

(dichiarati in comproprietà per un mezzo ciascuno), ha ordinato lo scioglimento

della comproprietà sulla particella n. __________ RFD di __________, precisando

le modalità e la destinazione del provento, ha fissato il contributo alimentare

per la moglie a fr. 4858.– mensili fino al momento in cui il marito non avrebbe

versato la liquidazione del regime dei beni e la moglie non avrebbe ricevuto il

ricavo dalla vendita all'asta della

comproprietà, a fr. 3959.15 mensili dal momento in cui la moglie avrebbe

ricevuto la liquidazione, a fr. 3730.– mensili dal momento in cui la moglie

avrebbe ricevuto entrambe le spettanze e a fr. 1000.– mensili dal 1° maggio

2017 al 31 maggio 2018. Inoltre il Pretore ha ordinato il

trasferimento di fr. 182 870.60 dalla cassa pensione del marito a un conto di libero passaggio

intestato alla moglie. La tassa di giustizia di fr. 6000.– e le spese sono

state poste per un decimo a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1,

tenuta a rifondere al marito fr. 20 000.–

per ripetibili ridotte.

F. Contestualmente

il Pretore ha accolto l'istanza cautelare di AO 1 e ha ridotto a fr. 5223.–

mensili il contributo provvisionale per la moglie, “ritenuto

che il marito potrà corrispondere quest'importo fino a concorrenza di fr. 3723.–

mensili pagando direttamente ai creditori gli oneri correnti relativi all'abitazione

coniugale di cui alla particella n. __________ RFD di __________, in

particolare i costi della manutenzione ordinaria, gli interessi e l'ammortamento

delle ipoteche che gravano l'immobile, le spese di riscal­damento e di

elettricità, le spese dell'acqua potabile, la tassa del servizio rifiuti, la

tassa dell'uso della fognatura e gli oneri delle assicurazioni che riguardano l'immobile

e il premio per la mobilia domestica”.

G. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1è insorta a questa Camera con un appello

del 12 luglio 2008 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo,

l'istanza provvisionale del marito sia respinta. La richiesta di effetto sospensivo

è stata dichiarata irricevibile il 17 luglio 2008 dal presidente di questa Camera.

Nelle sue osservazioni del 20 agosto 2008 AO 1propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio sono

trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c

cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile

entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Nella fattispecie, il plico

raccomandato contenente il decreto cautelare è stato intimato dalla Pretura il

24.

giugno 2008 al legale di AP 1 ed è stato ritirato da quest'ultimo il 2

luglio successivo (www.posta.ch/track­and­trace, informazioni inerenti al recapito

98.00.660001.00512486

– R Svizzera). Il termine per appellare è cominciato a

decorrere pertanto giovedì 3 luglio 2008 e sarebbe scaduto sabato 12 luglio

2008, salvo protrarsi fino al lunedì seguente (art. 131 cpv. 3 CPC). Introdotto

il 14 luglio 2008 (data del timbro postale), l'appello in esame è dunque

tempestivo.

2.

Litigioso è, nella fattispecie, il contributo provvisionale

per la moglie. A tal fine il Pretore ha calcolato anzitutto in fr. 6350.–

mensili il tenore di vita di AP 1 durante la comunione domestica, non senza imputare all'interessata un reddito

ipotetico di fr. 1500.– mensili. Egli ha accertato poi che durante la

protezione dell'unione coniugale il marito, oltre a versare alla moglie un

contributo

alimentare di fr. 3700.– mensili, assumeva

tutti i costi dell'abitazione coniugale (determinati in fr. 3723.– mensili), per un controvalore di

fr. 7423.– mensili complessivi. Ne ha desunto, il primo giudice, che tale

importo era “superiore di fr. 1073.– rispetto a quello massimo

a cui la moglie avrebbe diritto anche nel caso in cui non fosse nata A__________,

rispettivamente superiore di fr. 2573.– mensili tenuto conto del reddito

di fr. 1500.– che, dando prova di buona volontà, avrebbe potuto conseguire”. Per il Pretore in definitiva, “visto

che il marito chiede una riduzione del contributo limitatamente a un importo di

fr. 2200.–, senza che occorra determinare quale sarebbe l'esatto contributo

dovuto alla moglie in considerazione che AO 1 deve sopperire anche al sostentamento

di sua figlia A__________, la domanda di riduzione del contributo in via

cautelare a fr. 1500.– merita di essere accolta”.

3.

L'appellante

si dichiara stupita del fatto che con una modifica di complessivi fr. 1650.–

mensili (reddito di lei fr. 1500.–, più l'aumento del fabbisogno minimo del

marito di fr. 150.–) il contributo in suo favore scenda a fr. 2200.– mensili, con “una differenza di fr. 550.– che non trova fondamento in nessuna argomentazione plausibile”. Essa contesta inoltre che sussistano i

presupposti per una modifica dell'assetto provvisionale, a suo avviso nulla

essendo sostanzialmente cambiato dall'accordo giudiziale dell'8 ottobre 2003 e rimanendo,

anzi, una consistente sostanza coniugale da divedere.

4.

L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il

giudice decreta “le necessarie

misure provvisionali”. Queste

possono sempre essere modificate ove risultino mutate in maniera rilevante e

relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione,

oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento

non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 137 CC; Leuenberger

in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n.

16.

ad art. 137 CC). Sull'ammontare dei contributi alimentari le parti possono

anche accordarsi autonomamente (in materia di contributi alimentari fra coniugi

il diritto federale non prescrive l'applicazione del diritto inquisitorio: Gloor, op. cit., n. 17 ad art. 137 CC

con richiami). Qualora si modifichino in maniera rilevante e duratura singoli

fattori di reddito o di fabbisogno, spetta in tal caso al richiedente spiegare

in che modo sia stato fissato il contributo originario (I CCA, sentenza inc.

11.2002.45

del 4 settembre 2003, consid. 4).

Nell'istanza

volta alla modifica dell'assetto provvisionale, inoltrata il 29 novembre 2007, AO

1.

aveva fatto valere essenzialmente che in seguito alla nascita della figlia A__________

il contributo alimentare per la moglie andava ridotto. Che la nascita della figlia

fosse un fatto nuovo è innegabile. Ciò non esonerava l'interessato, tuttavia, dallo

spiegare in che misura il fattore di modifica incidesse sul contributo alimentare

fissato originariamente per la moglie, precisando come era stata definita la somma

di fr. 3700.– mensili pattuita a suo tempo. Il Pretore ha ritenuto invece che

la nascita di A__________ bastasse per rimettere in discussione

l'intero assetto cautelare. Sta di fatto che l'appellante non se ne duole.

Anzi, essa medesima si è cimentata nel contestare redditi e fabbisogni

coniugali. Non incombe pertanto a questa Camera intervenire d'ufficio, tanto

meno ove si pensi che la procedura intesa alla definizione del contributo

alimentare per un coniuge è retta dal principio dispositivo (RtiD I-2007 pag.

741.

consid. 8).

5.

L'assetto

cautelare fra coniugi durante una causa di divorzio è disciplinato per

analogia dalle disposizioni a tutela dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2

seconda frase CC). I contributi pecuniari pecuniari dovuti da un coniuge all'altro

sono regolati così, per analogia, dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC. L'art. 163 cpv.

1.

CC non precisa invero quale criterio di calcolo valga per la fissazione di

tali contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune,

ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”.

Sicuramente conforme al diritto federale è ad ogni modo il metodo – sempre

adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo

dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a

metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). Tale sistema si applica

anche dopo anni di separazione di fatto e finanche nell'imminenza della

sentenza di merito. Non solo: esso continua ad applicarsi anche dopo lo scioglimento

del matrimonio, finché le conseguenze del divorzio non siano definitivamente decise

(RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6).

Ciò

premesso, mal si intravede come mai il Pretore abbia ridotto il contributo alimentare

per la moglie ignorando il metodo di calcolo testé evocato. A quest'ultimo,

ovvero al riparto paritario dell'eccedenza, si può derogare solo ove sia reso

verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero la totalità

dei loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservassero

alcuni a scopi particolari, come per esempio al risparmio; l'altro

caso in cui il Tribunale federale ha ritenuto inapplicabile il noto metodo di

calcolo non riguarda invece il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai

calcolato i fabbisogni delle parti nel modo descritto in DTF 126 III 8 (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). Nella fattispecie non constano – né le parti adducono – motivi che

giustificassero una deroga al principio descritto. Anche nel caso

specifico bisogna attenersi perciò alla regola per cui l'eccedenza

comune che risulta dal calcolo va divisa a metà. Quanto ai costi per un figlio

nato fuori dal matrimonio, essi non rientrano nel fabbisogno coniugale, ma vanno

coperti dal genitore con la sua quota di metà eccedenza (Rep. 1999 pag. 152; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 6a).

6.

Per

quel che riguarda il reddito del marito, intanto, l'appellante

si duole che nell'ultimo anno AO 1 l'abbia ridotto da fr. 18 213.– a fr. 15 240.– mensili. A

parte il fatto però che decisivo è, di norma,

lo stipendio netto conseguito dal lavoratore al momento del giudizio (RtiD I-2008

pag. 1026 n. 25c), il primo giudice ha spiegato che

tale diminuzione, seppure decisa dallo stesso marito in veste di proprietario e

amministratore unico della società per la quale lavora, risultava giustificata

dall'andamento della ditta, a sua volta determinato dall'andamento del mercato

(sentenza, pag. 24 consid. 9g). Con tale motivazione l'appellante non si

confronta. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello

si dimostra pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il

cpv. 5 CPC). Resta il fatto che per palese inavvertenza il Pretore ha accertato

il reddito di AO 1 in fr. 15 240.– mensili anziché in fr. 15 670.–

mensili (fr. 188 055.– annui: certificato di salario 2006 doc. EE), importo sul

quale l'interessato medesimo fonda i suoi calcoli (istanza del 29 novembre 2007,

pag. 3) e dal quale non v'è ragione di scostarsi.

7.

Quanto

al fabbisogno di AO 1, il Pretore l'ha stabilito in fr. 8895.– mensili così composti:

minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione con spese accessorie

fr. 2170.–, premio della cassa malati fr. 411.90, televisione via cavo e

imposta radiotelevisiva fr. 54.80, energia elettrica, acqua potabile e tassa rifiuti

fr. 100.–, interessi ipotecari della particella n. __________ RFD di __________

(proprietà della __________) fr. 2059.10, imposte fr. 3000.–. A tale somma egli

ha poi aggiunto fr. 1333.– mensili, corrispondenti al rimborso di un mutuo

contratto con la __________, per un totale di fr. 10 228.– mensili. L'appellante

contesta gli interessi pagati per l'ipoteca accesa sul fondo appartenente alla

società del marito, così come le rate per il rimborso del prestito ottenuto

dalla __________.

a)

Il Pretore ha ammesso nel fabbisogno minimo del marito l'ammontare degli

interessi dovuti per l'ipoteca gravante la particella n. __________ RFD di __________,

appartenente alla __________, poiché riconosciuti dall'autorità fiscale e

necessari per l'esercizio dell'attività lucrativa. Ora, dagli atti risulta che

nel novembre del 1998 AO 1 si è rivolto all'Ufficio

circondariale di tassazione di Locarno per sapere se fosse possibile porre in

deduzione dal suo reddito, ove avesse acquistato il

pacchetto azionario della __________ gli interessi da

versare alla banca finanziatrice dell'operazione (lettera del 16 novembre 1998,

nell'incarto fiscale richiamato). L'autorità fiscale ha risposto

affermativamente, a condizione che il debito fosse assistito da appropriate

garanzie e i tassi d'interesse fossero quelli usuali (lettera del 17 novembre

1998, nell'incarto fiscale richiamato). Per fugare sospetti di elusione fiscale

AO 1 prevedeva che la __________ elargisse un reddito o un dividendo a fine anno, in modo da “pareggiare

l'esborso degli interessi” (lettera del 16 novembre 1998, citata) e condurre

un'operazione fiscalmente neutra. Il problema è che in concreto non è dato di

sapere – né l'interessato spiega – quali siano i vantaggi ricavati dall'assunzione

di costi in favore di un terzo. Non si ravvisano le premesse, dunque, per inserire

nel fabbisogno minimo di lui l'importo di fr. 2059.10 mensili.

b) Relativamente agli interessi dovuti alla __________ per lo

stanziamento di un mutuo destinato a erigere l'abitazione coniugale (fr. 440 000.–) e acquistare

le azioni della __________ (fr. 200 000.–), è vero che il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto al

pagamento di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in alto), che si tratti di

debiti accesi prima o dopo la separazione di fatto, ammortati oppure no. Se la

famiglia vede garantito il proprio fabbisogno, nondimeno, nulla osta a che nel

fabbisogno minimo di un coniuge sia compreso anche il rimborso di debiti verso

terzi (RDAT I-1999 pag. 207 in alto con riferimenti). Tale presupposto è dato nella

fattispecie, come si vedrà in appresso.

c) La spesa di fr. 154.80 mensili per “Cablecom, Billag, energia

elettrica, acqua e tassa rifiuti” può essere riconosciuta solo fino a concorrenza di fr. 25.– (tassa

rifiuti). Il consumo di elettricità e di acqua potabile, il canone radiotelevisivo

e l'abbonamento alla televisione via cavo

rientrano già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag.

141). Il fabbisogno minimo di AO 1 risulta

così di fr. 8040.– mensili.

8.

L'appellante

rimprovera al Pretore di non avere accertato il fabbisogno in denaro di A__________

e di non avere valutato la possibile partecipazione della madre di lei al mantenimento.

a) Per

quel che riguarda il fabbisogno in denaro di __________, nata il 12 novembre

2007, la tabella 2009 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa

Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid.

5), prevedono una media di fr. 2040.– mensili fino ai 6 anni. Da tale importo

va tolto l'equivalente di fr. 725.– per cura e educazione, che nella

fattispecie la madre può presumibilmente fornire in natura. Ne discende un

fabbisogno medio in denaro di fr. 1315.– mensili.

b) Quanto

a __________, essa deve sostentare la figlia in base alle sue possibilità (art.

285.

cpv. 1 CC). Non consta però che essa eserciti un'attività lucrativa o che disponga

di capitali propri. E se si pensa che un genitore

chiamato a occuparsi di un bambino piccolo può essere tenuto ad assumere

un'attività lucrativa a metà tempo – di regola – solo al momento in cui il

figlio compie 10 anni (v. DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer,

op. cit., n. 59 ad art. 125 CC), l'interessata non può essere

chiamata per il momento a contribuire al fabbisogno in denaro della figlia.

9.

In

merito alle proprie entrate, AP 1 contesta il reddito ipotetico imputatole dal

Pretore, non potendosi ragionevolmente pretendere che lei riprenda un'attività

lucrativa dopo avere “troncato

in età giovanissima la formazione professionale per contrarre matrimonio”. Essa fa valere inoltre di avere ormai

compiuto cinquant'anni e di essere straniata dal mondo del lavoro, tant'è che

un tentativo di reinserimento da lei intrapreso nel 2002 si è concluso con il

suo licenziamento per scarsa produttività.

a) Sulla

questione di sapere se e in che misura il coniuge liberato da

compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di

fatto sia tenuto a usare altrimenti la sua capacità lavorativa, esercitando o

estendendo un'attività rimunerata, questa Camera si è diffusamente espressa in

giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4a; I-2007 pag. 739

consid. 4b). Riassumendo, nell'ambito di misure provvisionali in pendenza di

divorzio valgono – di regola – i principi applicabili nel quadro di misure a

protezione del­l'unione coniugale. Si può pretendere dunque che una moglie

riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando

non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a

sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione

(compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie

domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e

quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge

interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute,

formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato

del lavoro. Le tre condizioni sono cumulative.

b) Un

solo elemento distingue le misure provvisionali in pendenza di divorzio dalle

misure a protezione del­l'unione coniugale: quello per cui, nell'ambito delle

prime, occorre por men­te al fatto che durante una causa di stato il ritorno

dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito ai fini della vita

in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro di siffatte misure

occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel caso di

provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, all'autonomia economica che il

coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – è

chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).

Ma perché sotto questo profilo il giudice si dimostri più esigente devono

sussistere anche gli altri due presupposti cumulativi citati dianzi (I CCA,

sentenza inc. 11.2005.83 del 3 ottobre 2005, consid. 5c).

c) Nella fattispecie l'appellante non ha alcuna particolare forma­zione

professionale. Sposatasi nel 1974, essa ha lavorato solo un anno come

venditrice in un grande magazzino (perizia medica della dott. __________, pag.

3.

e 5). Il riparto dei ruoli adottato dai coniugi durante il matrimonio era

pertanto quello secondo cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a

tempo pieno e la moglie si sarebbe occupata a tempo pieno della famiglia. Certo,

l'incarto fiscale attesta che, almeno dalla metà degli anni novanta, la moglie ha

percepito un salario dalla __________. Senza essere smentita, nondimeno, essa

ha rilevato che il reddito era puramente fittizio, destinato

a consentire al marito “di ridurre il profitto imponibile della società” (istanza

di misure a protezione dell'unione coniugale del 25

settembre 2003, pag. 4).

d) Ne

segue che, a un esame di verosimiglianza (come quello che governa le misure

provvisionali), non è sostenibile computare all'interessata un reddito

ipotetico di fr. 1500.– mensili per un'attività lucrativa a tempo parziale, tanto

meno se si considera che l'interessata ha 55 anni (51 anni al momento della

litispendenza della causa di divorzio), un'età in cui è notoriamente difficile

reinserirsi nel mondo del lavoro. Anzi, ove un coniuge sia rimasto lontano dall'attività

professionale in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli

e della casa, sussiste secondo giurisprudenza la presunzione – refragabile – che

dopo i 45 anni egli non possa più reintegrarsi in un comparto professionale

(sentenza del Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 mag­gio 2003, consid. 4.2

con rimando). È vero che dopo la separazione di fatto AP 1 ha lavorato al 50% per

la __________ come operaia non qualificata, ma a distanza di nemmeno di tre

mesi, durante il periodo di prova, essa è stata licenziata “per ridotto rendimento” (perizia medica della dott.__________,

pag. 4 seg.). Per di più, in concreto il bilancio familiare permette di coprire

i costi delle due economie domestiche, oltre che il mantenimento di A__________.

Ciò esclude già una delle condizioni che permetterebbero di obbligare un

coniuge a riprendere un'attività lavorativa nel quadro di misure provvisionali

in pendenza di divorzio. Al riguardo l'appello si rivela dunque fondato.

e) Quanto al fatto che la figlia A__________ viva con la madre, questa Camera ha già avuto modo di ricordare più volte che l'eventuale

partecipazione di figli maggiorenni conviventi alle spese dell'eco­nomia

domestica è destinata a coprire i costi supplemen­tari causati

dalla loro coabitazione ed equivale sostanzial­mente a un rimborso delle spese,

non a un reddito del genitore (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). D'altro lato,

nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di figli

maggiorenni (FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.31

del 26 agosto 2008, consid. 5b). Del resto non si vede

perché la moglie dovrebbe, già come misura provvisionale, appigionare una

camera dell'abitazione da lei occupata.

10.

L'appellante non contesta il suo fabbisogno minimo di fr. 4675.– mensili stabilito dal Pretore (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 2170.–, premio della cassa

malati fr. 450.–, televisione via cavo e canone radiotelevisivo fr. 54.80, elettricità, acqua e tassa rifiuti fr. 100.–, costi automobile

fr. 300.–, imposte fr. 500.–). Come nel caso del marito, tuttavia,

l'importo di fr. 154.80 mensili per “Cablecom, Billag, energia elettrica, acqua

e tassa rifiuti” deve essere

ridotto a fr. 25.– per la sola tassa rifiuti, gli altri costi essendo già compresi

nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (sopra, consid. 7c). Ne discende che il fabbisogno minimo di AP 1 va fissato in

fr. 4545.– mensili. L'appellante sembra mettere in

dubbio, invero, il costo dell'alloggio, rilevando che solo gli oneri ipotecari

sono dimostrati, ma a torto, giacché AO 1 ha documentato tali spese producendo

i giustificativi (doc. D). Se costui trascurava la manutenzione ordinaria dell'immobile,

spettava alla moglie rivolgersi al Pretore perché obbligasse il marito a

onorare gli obblighi assunti.

11.

Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro

delle entrate e delle uscite familiari:

Reddito del

marito (consid. 6) fr. 15 670.—

Reddito

della moglie (consid. 9) fr. –.—

fr.

15.

670.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7), fr. 8 040.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10) fr. 4 545.—

fr.

12.

585.— mensili

Eccedenza fr.

3.

085.—

Mezza

eccedenza fr. 1 542.50 mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

8040.

– + fr. 1542.50 = fr. 9 582.50 mensili

e deve

versare alla moglie:

fr.

4545.

– + fr. 1542.50 = fr. 6 087.50 mensili

arrotondati a fr. 6 090.— mensili.

Il fabbisogno in denaro della figlia nata fuori dal matrimonio essendo

garantito, l'appello va accolto entro questi limiti, ferma restando la possibilità per il marito di compensare tale

contributo fino a concorrenza di fr. 3723.– mensili, pagando direttamente i

costi correnti relativi all'abitazione coniugale come figura nell'accordo

omologato dal Pretore l'8 ottobre 2003 nell'ambito delle misure protettrici

dell’unione coniugale.

12.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo

alimentare (da fr. 5223.– a fr. 6090.– mensili), ma non per il controvalore di

fr. 7423.– mensili complessivi stimato dal Pretore. Nel complesso essa soccombe

così per due terzi, onde l'addebito degli oneri processuali in tale misura e

l'obbligo di rifondere ripetibili ridotte alla controparte.

13.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e il decreto cautelare

impugnato è così riformato:

1. L'istanza

del 29 novembre 2007 presentata da AO 1 è parzialmente accolta, nel senso che la

clausola n. 3 della convenzione stipulata dalle parti l'8 ottobre 2003 nella

procedura a protezione dell'unione coniugale formante oggetto dell'inc. DI.2003.229

di questa Pretura è modificata come figura al punto successivo.

2. AO

1 è condannato a versare alla moglie, dal 1° dicembre 2007, un contributo alimentare

provvisionale di fr. 6090.– mensili. Fino a concorrenza di fr. 3723.– egli può

corrispondere tale somma pagando direttamente ai creditori gli oneri correnti

relativi all'abitazione coniugale di cui alla particella n. __________ RFD di __________

in particolare i costi della manutenzione ordinaria, gli interessi e l'ammortamento

delle ipoteche che gravano l'immobile, le spese di riscaldamento e di

elettricità, le spese dell'acqua potabile, la tassa del servizio rifiuti, la

tassa dell'uso della fognatura e gli oneri delle assicurazioni che riguardano l'immobile

e il premio per la mobilia domestica.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 850.–

b) spese fr.

50.–

fr.

900.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di quest'ultima e

per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per

ripetibili ridotte.

III. Intimazione

a:

; .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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