11.2008.85
Legittimazione di terzi a impugnare decisioni in materia di tutele o curatele
26 novembre 2008Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2008.85
Data decisione, Autorità:
26.11.2008, ICCA
Titolo:
Legittimazione di terzi a impugnare decisioni in materia di tutele o curatele
RICORSO
art. 420 CC
Incarto n.
11.2008.85
Lugano,
26 novembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 34/2008/R.10.2008 della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la
AP 1 (D)
(patrocinata dalla lic. iur. __________,
studio PA 1)
alla
Commissione
tutoria regionale 15,
per quanto
riguarda l'istituzione di una curatela a carico di
CO 2 ora in __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 giugno 2008
presentato dalla AP 1 contro la decisione emessa il 3 giugno
2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 29
gennaio 2008 la AP 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale 15 perché
istituisse una curatela combinata (art. 392 n. 1 e 393 n. 2 CC) a carico di CO
2. Nei confronti di quest'ultimo essa si doleva di non riuscire a proseguire in via di
pignoramento un'esecuzione di fr. 297 943.– con interessi,
pur avendo ottenuto il 29 marzo 2007 il rigetto definitivo dell'opposizione che
CO 2 aveva presentato al precetto esecutivo notificatogli il 28 aprile 2005. Secondo l'istante, l'escusso non solo si rendeva irreperibile, ma da oltre un anno entrava e
usciva “reiteratamente e pressoché
ininterrottamente dalle cliniche del nostro Cantone”, seguendo “verosimilmente” cure di disintossicazione dall'alcol.
B. Con
decisione del 30 gennaio 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto
l'istanza. Dopo avere ricordato che l'art. 392 n. 1 CC prevede l'istituzione di
una curatela qualora “un maggiorenne,
per malattia, assenza od altro simile impedimento, non sia in grado di agire
esso medesimo o di scegliersi un rappresentante per provvedere a qualche caso
urgente”, essa ha rilevato che
nella fattispecie non si ravvisava urgenza alcuna, trattandosi unicamente di continuare
un'esecuzione per debiti. Quanto all'art. 393 n. 2 CC, esso dispone la nomina
di un curatore verificandosi “incapacità
di una persona a provvedere da sé medesima all'amministrazione della propria
sostanza od a scegliersi un rappresentante”. Non risultava però – ha soggiunto la Commissione tutoria – che CO
2 fosse incapace di amministrarsi. Onde la reiezione della richiesta, con addebito
all'istante della tassa di giustizia (fr. 500.–).
C. Contro
la decisione appena citata la AP 1 è insorta all'Autorità di vigilanza sulle
tutele, postulando l'accoglimento della propria istanza e l'istituzione della
curatela litigiosa o – in subordine – l'annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti alla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio. Invitata
a esprimersi, la Commissione tutoria regionale si è confermata il 20 febbraio
2008 nella propria decisione. Nelle sue osservazioni del 29 febbraio 2008 CO 2
ha contestato i presupposti per l'istituzione di una curatela. Statuendo il 3
giugno 2008, l'Autorità ha dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di
legittimazione attiva, senza prelevare tasse né spese.
D. La AP
1 ha impugnato il 16 giugno 2008 la decisione dell'Autorità di vigilanza davanti
a questa Camera, sollecitando una volta ancora l'istituzione della curatela
combinata o – in subordine – l'annullamento della decisione appellata e il
rinvio degli atti alla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio. Né la
Commissione tutoria regionale né CO 2 hanno formulato osservazioni all'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48
della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli
art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Consegnato
alla posta il 16 giugno 2008, l'appello in esame è tempestivo.
2.
L'appellante
chiede che si assumano tre testimoni (l'avv. __________, l'avv. __________ e __________,
dell'Ufficio esecuzioni e dei fallimenti del Distretto di Bellinzona), che si
indica un interrogatorio formale, che si conduca un'“ispezione URF/URC/ UT”, che si disponga una
non meglio precisata perizia, che si richiamino dall'Ufficio di esecuzione e
fallimenti il carteggio della procedura a carico di CO 2, l'incarto EF.2005.537
della Pretura del Distretto di Bellinzona, l'incarto DI.2005.97 relativo
all'inventario dei beni appartenuti a __________ (già convivente di CO 2) e
l'incarto inerente al rilascio del certificato ereditario riguardante
quest'ultimo. In realtà non si vede – né l'appellante indica – quale sarebbe
l'utilità di simili prove. Che nei confronti di CO 2 l'appellante abbia avviato
una procedura esecutiva per l'ammontare di fr. 297 943.– con interessi
e spese è pacifico, che in seguito essa abbia ottenuto il rigetto definitivo
dell'opposizione è indubbio e che essa abbia postulato
la continuazione dell'esecuzione in via di pignoramento è assodato. Quali altre
circostanze l'appellante intenda dimostrare con le prove offerte non è dato di
sapere. Nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio all'emanazione
del giudizio.
3.
L'Autorità
di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, nella fattispecie, perché a
norma dell'art. 420 cpv. 1 CC la legittimazione a impugnare atti dell'autorità
tutoria compete solo a terzi che invochino legittimi interessi della persona
bisognosa di protezione o che si valgano di diritti propri. In concreto – ha
rilevato l'Autorità di vigilanza – la ricorrente mira solo a che l'Ufficio di
esecuzione attui un pignoramento, mentre non una parola dedica agli interessi
di CO 2. Secondo l'Autorità di vigilanza, inoltre, non sussistono nel caso
specifico le premesse per l'istituzione di una curatela, non riscontrandosi urgenza
di sorta, sicché il provvedimento richiesto non rispetterebbe il principio
della proporzionalità. Comunque fosse, l'Autorità di vigilanza ha incaricato la
Commissione tutoria regionale di verificare d'ufficio se CO 2 non sia debitore
di altre somme
considerevoli e se lo stato di salute di lui non richieda eventuali misure di protezione.
4.
Il
pupillo capace di discernimento “ed ogni interessato”
possono
impugnare
le decisioni dell'autorità tutoria entro dieci giorni davanti all'Autorità di vigilanza
(art. 420 cpv. 2 CC combinato con il cpv. 1). La facoltà di ricorso di “ogni interessato” non è tuttavia senza limiti. La possibilità di adire l'Autorità di
vigilanza serve, in primo luogo, ad assicurare un comportamento dell'autorità
tutoria conforme alla legge e a garantire la salvaguardia degli interessi di
coloro che tale autorità è chiamata a proteggere. Legittimato a ricorrere è, di
conseguenza, chi veglia agli interessi del pupillo oppure chi lamenta la
violazione di diritti propri o ha un interesse personale a ricorrere (DTF 121
III 3 consid. 2a con richiami). Non è sufficiente però un interesse qualsiasi,
giacché di regola un interesse personale va fatto valere in una causa civile.
Per legittimare un terzo a ricorrere, l'interesse personale deve poter essere salvaguardato
attraverso la misura di protezione (DTF 103 II 73
consid. 2; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014a; Meier, Le consentement des autorités de
tutelle aux actes du tuteur, Friburgo 1994, pag. 193 segg.). Proprio per tale ragione, del resto, in simili casi l'autorità
tutoria deve prendere in considerazione tale interesse d'ufficio (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 31 ad art. 420).
5.
Nella
fattispecie l'appellante non invoca diritti propri nella procedura volta
all'istituzione della curatela. Fa valere il suo interesse personale a
proseguire l'esecuzione in via di pignoramento per fr. 297 943.– con interessi
nei confronti di CO 2. Che ciò basti ai fini dell'art. 420 cpv. 1 e 2 CC,
ovvero che una curatela sia necessaria perché l'appellante possa ottenere il
pignoramento, appare a dir poco dubbio. Basti pensare che, nonostante la
difficile reperibilità del debitore, la AP 1 è pur sempre riuscita a far notificare
il precetto esecutivo e a conseguire il rigetto definitivo dell'opposizione davanti
al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona. Non si
revoca in dubbio che CO 2 sia solito cambiare domicilio (ancorché l'appellante
non adduca alcuna indicazione concreta sulla frequenza dei cambiamenti), ma ciò
accade non di rado nell'ipotesi di debitori escussi, né l'istituzione di una
curatela è una condizione perché in circostanze del genere il creditore possa
far valere i suoi diritti. Sicuramente la nomina di un curatore agevolerebbe
l'appellante nel caso specifico, ma ciò non basta per ravvisare un interesse
legittimo sotto il profilo dell'art. 420 cpv. 1 e 2 CC. Al proposito la
decisione appellata merita dunque conferma.
6.
Sostiene
l'appellante che l'autorità tutoria deve verificare i presupposti di una curatela
in virtù del principio inquisitorio illimitato, tant'è che nella fattispecie la
Commissione tutoria regionale è stata invitata dall'Autorità di vigilanza ad
appurare d'ufficio se CO 2 non sia debitore di altre notevoli somme o se la
salute di lui non abbisogni di protezione. Così argomentando, tuttavia, essa dimentica
di non poter vantare nei confronti di CO 2 alcun interesse personale degno di
salvaguardia attraverso una misura di protezione e di non essere legittimata perciò
a pretendere che l'autorità tutoria proceda verso di lui. Diverso sarebbe il
caso qualora l'appellante censurasse la violazione di diritti propri o
rendesse verosimile un interesse proprio del pupillo a misure di
protezione. Il solo fatto però che questi cambi reiteramente domicilio ancora
non denota l'incapacità di amministrare la propria sostanza o di scegliersi un
rappresentante (art. 393 n. 2 CC). Quanto all'affermazione ch'egli entra
ed esca da cliniche “dove segue
verosimilmente delle cure di disintossicazione dall'alcool”, l'asserto rimane tale. La circostanza che
CO 2 si sottoponga a terapie cliniche indizia, anzi, la consapevolezza di lui
nel doversi curare e provvedere di conseguenza. Non rende verosimile, in ogni
modo, ch'egli sia incapace di agire o di scegliersi un rappresentante per
ragioni di salute (art. 392 n. 1 CC).
Si
aggiunga che l'istituzione di una curatela per malattia “o altro simile impedimento” presuppone la necessità di sbrigare “qualche caso urgente” (art. 392 n. 1 CC). L'Autorità di
vigilanza ha negato che in concreto soccorrano estremi in tal senso (decisione
appellata, pag. 3 in basso). L'appellante sottolinea l'esigenza di portare a
termine l'esecuzione in via di pignoramento “entro
termini ragionevoli” (memoriale, pag. 6 in basso) e ripete che CO 2 “non può essere
consultato nel termine impartito” (pag. 7 in fondo), sempre per il fatto di
rendersi irreperibile. Essa non pretende tuttavia che la pratica sia di
un'urgenza tale per cui l'asserita alcolemia impedisca a CO 2 di presenziare al
pignoramento. Al riguardo l'appello risulta finanche irricevibile per carenza
di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
7.
Ne
segue che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC), mentre non si
giustifica di attribuire ripetibili a CO 2, che non ha formulato osservazioni
al ricorso, né alla Commissione tutoria regionale, che sarebbe intervenuta ad
ogni modo nel quadro delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF
per analogia).
8.
Quanto
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'istituzione o il rifiuto di
una curatela può formare oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv.
2.
lett. b n. 6 LTF), per sua natura, senza riguardo a problemi di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster