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Decisione

11.2008.85

Legittimazione di terzi a impugnare decisioni in materia di tutele o curatele

26 novembre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 34/2008/R.10.2008 della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

AP 1 (D)

(patrocinata dalla lic. iur. __________,

studio PA 1)

alla

Commissione

tutoria regionale 15,

per quanto

riguarda l'istituzione di una curatela a carico di

CO 2 ora in __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 giugno 2008

presentato dalla AP 1 contro la decisione emessa il 3 giugno

2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 29

gennaio 2008 la AP 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale 15 perché

istituisse una curatela combinata (art. 392 n. 1 e 393 n. 2 CC) a carico di CO

2. Nei confronti di quest'ultimo essa si doleva di non riuscire a proseguire in via di

pignoramento un'ese­cuzione di fr. 297 943.– con interessi,

pur avendo ottenuto il 29 marzo 2007 il rigetto definitivo dell'opposizione che

CO 2 aveva presentato al precetto esecutivo notificatogli il 28 aprile 2005. Secondo l'istante, l'escusso non solo si rendeva irreperibile, ma da oltre un anno entrava e

usciva “reiteratamente e pressoché

ininterrottamente dalle cliniche del nostro Cantone”, seguendo “verosimilmente” cure di disintossicazione dall'alcol.

B. Con

decisione del 30 gennaio 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto

l'istanza. Dopo avere ricordato che l'art. 392 n. 1 CC prevede l'istituzione di

una curatela qualora “un maggiorenne,

per malattia, assenza od altro simile impedimento, non sia in grado di agire

esso medesimo o di scegliersi un rappresentante per provvedere a qualche caso

urgente”, essa ha rilevato che

nella fattispecie non si ravvisava urgenza alcuna, trattandosi unicamente di continuare

un'esecuzione per debiti. Quanto all'art. 393 n. 2 CC, esso dispone la nomina

di un curatore verificandosi “incapacità

di una persona a provvedere da sé medesima all'amministrazione della propria

sostanza od a scegliersi un rappresentante”. Non risultava però – ha soggiunto la Commissione tutoria – che CO

2 fosse incapace di amministrarsi. Onde la reiezione della richiesta, con addebito

all'istante della tassa di giustizia (fr. 500.–).

C. Contro

la decisione appena citata la AP 1 è insorta all'Autorità di vigilanza sulle

tutele, postulando l'accoglimento della propria istanza e l'istituzione della

curatela litigiosa o – in subordine – l'annullamento della decisione impugnata

e il rinvio degli atti alla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio. Invitata

a esprimersi, la Commissione tutoria regionale si è confermata il 20 febbraio

2008 nella propria decisione. Nelle sue osservazioni del 29 febbraio 2008 CO 2

ha contestato i presupposti per l'istituzione di una curatela. Statuendo il 3

giugno 2008, l'Autorità ha dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di

legittimazione attiva, senza prelevare tasse né spese.

D. La AP

1 ha impugnato il 16 giugno 2008 la decisione dell'Autorità di vigilanza davanti

a questa Camera, sollecitando una volta ancora l'istituzione della curatela

combinata o – in subordine – l'annullamento della decisione appellata e il

rinvio degli atti alla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio. Né la

Commissione tutoria regionale né CO 2 hanno formulato osservazioni all'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono

impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni (art. 48

della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli

art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Consegnato

alla posta il 16 giugno 2008, l'appello in esame è tempestivo.

2.

L'appellante

chiede che si assumano tre testimoni (l'avv. __________, l'avv. __________ e __________,

dell'Ufficio esecuzioni e dei fallimenti del Distretto di Bellinzona), che si

indica un interrogatorio formale, che si conduca un'“ispezione URF/URC/ UT”, che si disponga una

non meglio precisata perizia, che si richiamino dall'Ufficio di esecuzione e

fallimenti il carteggio della procedura a carico di CO 2, l'incarto EF.2005.537

della Pretura del Distretto di Bellinzona, l'incarto DI.2005.97 relativo

all'inventario dei beni appartenuti a __________ (già convivente di CO 2) e

l'incarto inerente al rilascio del certificato ere­ditario riguardante

quest'ultimo. In realtà non si vede – né l'appellante indica – quale sarebbe

l'utilità di simili prove. Che nei confronti di CO 2 l'appellante abbia avviato

una procedura esecutiva per l'ammontare di fr. 297 943.– con interessi

e spese è pacifico, che in seguito essa abbia ottenuto il rigetto definitivo

dell'opposizione è indubbio e che essa abbia postulato

la continuazione dell'esecuzione in via di pignoramento è assodato. Quali altre

circostanze l'appellante intenda dimostrare con le prove offerte non è dato di

sapere. Nelle circostanze descritte giova procedere senza indugio al­l'emanazione

del giudizio.

3.

L'Autorità

di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, nella fattispecie, perché a

norma dell'art. 420 cpv. 1 CC la legittimazione a impugnare atti dell'autorità

tutoria compete solo a terzi che invochino legittimi interessi della persona

bisognosa di protezione o che si valgano di diritti propri. In concreto – ha

rilevato l'Autorità di vigilanza – la ricorrente mira solo a che l'Ufficio di

esecuzione attui un pignoramento, mentre non una parola dedica agli interessi

di CO 2. Secondo l'Autorità di vigilanza, inoltre, non sussistono nel caso

specifico le premesse per l'istituzione di una curatela, non riscontrandosi urgenza

di sorta, sicché il provvedimento richiesto non rispetterebbe il principio

della proporzionalità. Comunque fosse, l'Autorità di vigilanza ha incaricato la

Commissione tutoria regionale di verificare d'ufficio se CO 2 non sia debitore

di altre somme

considerevoli e se lo stato di salute di lui non richieda eventuali misure di protezione.

4.

Il

pupillo capace di discernimento “ed ogni interessato”

possono

impugnare

le decisioni dell'autorità tutoria entro dieci giorni davanti all'Autorità di vigilanza

(art. 420 cpv. 2 CC combinato con il cpv. 1). La facoltà di ricorso di “ogni interessato” non è tuttavia senza limiti. La possibilità di adire l'Autorità di

vigilanza serve, in primo luogo, ad assicurare un comportamento dell'autorità

tutoria conforme alla legge e a garantire la salvaguardia degli interessi di

coloro che tale autorità è chiamata a proteggere. Legittimato a ricorrere è, di

conseguen­za, chi veglia agli interessi del pupillo oppure chi lamenta la

violazione di diritti propri o ha un interesse personale a ricorrere (DTF 121

III 3 consid. 2a con richiami). Non è sufficiente però un interesse qualsiasi,

giacché di regola un interesse personale va fatto valere in una causa civile.

Per legittimare un terzo a ricorrere, l'interesse personale deve poter essere salvaguardato

attraverso la misura di protezione (DTF 103 II 73

consid. 2; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014a; Meier, Le consentement des autorités de

tutelle aux actes du tuteur, Friburgo 1994, pag. 193 segg.). Proprio per tale ragione, del resto, in simili casi l'autorità

tutoria deve prendere in considerazione tale interesse d'ufficio (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione, n. 31 ad art. 420).

5.

Nella

fattispecie l'appellante non invoca diritti propri nella procedura volta

all'istituzione della curatela. Fa valere il suo interesse personale a

proseguire l'esecuzione in via di pignoramento per fr. 297 943.– con interessi

nei confronti di CO 2. Che ciò basti ai fini dell'art. 420 cpv. 1 e 2 CC,

ovvero che una curatela sia necessaria perché l'appellante possa ottenere il

pignoramento, appare a dir poco dubbio. Basti pensare che, nonostante la

difficile reperibilità del debitore, la AP 1 è pur sempre riuscita a far notificare

il precetto esecutivo e a conseguire il rigetto definitivo dell'opposizione davanti

al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona. Non si

revoca in dubbio che CO 2 sia solito cambiare domicilio (ancorché l'appellante

non adduca alcuna indicazione concreta sulla frequenza dei cambiamenti), ma ciò

accade non di rado nell'ipotesi di debitori escussi, né l'istituzione di una

curatela è una condizione perché in circostanze del genere il creditore possa

far valere i suoi diritti. Sicuramente la nomina di un curatore agevolerebbe

l'appellante nel caso specifico, ma ciò non basta per ravvisare un interesse

legittimo sotto il profilo dell'art. 420 cpv. 1 e 2 CC. Al proposito la

decisione appellata merita dunque conferma.

6.

Sostiene

l'appellante che l'autorità tutoria deve verificare i presupposti di una curatela

in virtù del principio inquisitorio illimitato, tant'è che nella fattispecie la

Commissione tutoria regionale è stata invitata dall'Autorità di vigilanza ad

appurare d'ufficio se CO 2 non sia debitore di altre notevoli somme o se la

salute di lui non abbisogni di protezione. Così argomentando, tuttavia, essa dimentica

di non poter vantare nei confronti di CO 2 alcun interesse personale degno di

salvaguardia attraverso una misura di protezione e di non essere legittimata perciò

a pretendere che l'autorità tutoria proceda verso di lui. Diverso sarebbe il

caso qualora l'appellante censurasse la violazione di diritti propri o

rendesse verosimile un interesse proprio del pupillo a misure di

protezione. Il solo fatto però che questi cambi reiteramente domicilio ancora

non denota l'incapacità di amministrare la propria sostanza o di scegliersi un

rappresentante (art. 393 n. 2 CC). Quanto all'affermazione ch'egli entra

ed esca da cliniche “dove segue

verosimilmente delle cure di disintossicazione dall'alcool”, l'asserto rimane tale. La circostanza che

CO 2 si sottopon­ga a terapie cliniche indizia, anzi, la consapevolezza di lui

nel doversi curare e provvedere di conseguenza. Non rende verosimile, in ogni

modo, ch'egli sia incapace di agire o di scegliersi un rappresentante per

ragioni di salute (art. 392 n. 1 CC).

Si

aggiunga che l'istituzione di una curatela per malattia “o altro simile impedimento” presuppone la necessità di sbrigare “qualche caso urgente” (art. 392 n. 1 CC). L'Autorità di

vigilanza ha negato che in concreto soccorrano estremi in tal senso (decisione

appellata, pag. 3 in basso). L'appellante sottolinea l'esigenza di portare a

termine l'esecuzione in via di pignoramento “entro

termini ragionevoli” (memoriale, pag. 6 in basso) e ripete che CO 2 “non può essere

consultato nel termine impartito” (pag. 7 in fondo), sempre per il fatto di

rendersi irreperibile. Essa non pretende tuttavia che la pratica sia di

un'urgenza tale per cui l'asserita alcolemia impedisca a CO 2 di presenziare al

pignoramento. Al riguardo l'appello risulta finanche irricevibile per carenza

di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

7.

Ne

segue che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC), mentre non si

giustifica di attribuire ripetibili a CO 2, che non ha formulato osservazioni

al ricorso, né alla Commissione tutoria regionale, che sarebbe intervenuta ad

ogni modo nel quadro delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF

per analogia).

8.

Quanto

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'istituzione o il rifiuto di

una curatela può formare oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv.

2.

lett. b n. 6 LTF), per sua natura, senza riguardo a problemi di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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